SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE DA ESEGUIRE SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2012 / 31.03.2015
SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE DA ESEGUIRE SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2012 / 31.03.2015
CIG 4015096209
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Sommario
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 3
ART. 2 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 3
ART. 3 ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
ART. 4 GARANZIE E ASSICURAZIONI 3
ART. 5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 4
ART. 6 – PERSONALE ED AUTOMEZZI 5
ART. 7 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO 6
ART.8 ALTRE PRESTAZIONI 7
ART.9 ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 7
ART.10 CONTROLLI 7
ART. 11 PENALI ed ESECUZIONI IN DANNO 8
ART. 12 FATTURAZIONI, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 8
ART. 13 CESSIONE DEL CREDITO 9
ART.14 DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA 9
ART. 15 – RESPONSABILITA’ 10
ART.16 RECESSO 10
ART.17 SUBAPPALTO / CESSIONE 10
ART.18 RISOLUZIONE 11
ART.19 FALLIMENTO DELL’IMPRESA 11
ART.20 STIPULA DEL CONTRATTO 11
ART.21 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 12
ART.22 NORME APPLICABILI 12
ART.23 CONTROVERSIE 12
ART.24 FORO GIURIDICO 12
ART.25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 12
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di potatura ed abbattimento piante su aree adiacenti le strade comunali, all’interno di parchi, piazze, resedi scolastici, strade provinciali e centri abitati, nel periodo compreso dal 01/04/2012 ed il 31/03/2015.
2. L’esatta ubicazione del servizio verrà identificata di volta in volta da parte del Direttore dell’Esecuzione, appositamente nominato dall’ente.
3. L’esecuzione del servizio si intende affidata, per ogni anno, fino ad esaurimento del finanziamento annuale.
4. Per ogni anno si intende il periodo compreso tra il 01 aprile ed il 31 marzo dell’ anno successivo.
ART. 2 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. E’ facoltà dell’Amministrazione di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una diminuzione del servizio di 1/5 dell’ importo contrattuale, (c.d. quinto d’obbligo) agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Qualora l’aumento del servizio sia maggiore di 1/5 (20%) si applica la disciplina di cui all’art.132 DLgs 163/06.
ART. 3 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. In caso di urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l'inizio del servizio sarà affidato anche nelle more contrattuali a decorrere dal giorno 01/04/2012 (esecuzione anticipata) e terminerà con il giorno 31/03/2015. Prima dell’ inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà redigere e consegnare al responsabile dell’ Ufficio Tecnico LL.PP./manutenzione, il P.O.S. ( Piano Operativo di Sicurezza ) ed il P.S.S. ( Piano Sostitutivo di Sicurezza ).
2. Prima del termine del triennio di validità contrattuale l’Ente si riserva la facoltà di riaggiudicare il servizio mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. B del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ovvero di prorogare lo stesso per un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo contraente.
3. Qualora l'Amministrazione ritenga di non riaggiudicare il contratto, il privato contraente è tenuto a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente, in regime di “prorogatio” e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente.
ART. 4 GARANZIE E ASSICURAZIONI
1. La ditta appaltatrice del servizio di che trattasi è obbligata a presentare:
a) una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari almeno al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %; nelle forme e con le modalità di cui all’art.113 D.Lgs. 163/2006;
b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dell’importo minimo di € 500.000,00 ex art.129 D.Lgs.163/06.
2. La cauzione definitiva è presentata a titolo di garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla impresa, del pagamento di ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione o risoluzione.
3. La cauzione definitiva sarà mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata ogni volta che l’Amministrazione operi su di essa prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto.
4. Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune, questi avrà la facoltà di risolvere il contratto.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell’appalto e comunque non prima della regolazione di ogni dare-avere.
6. La polizza assicurativa di cui al comma 1 lett. b) deve contenere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune. Le eventuali franchigie sono a carico dell’Impresa. Resta inteso che ai fini della assicurazione per R.C., il Comune assume la qualificazione di “terzo”.
7. La cauzione definitiva dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto, mentre la polizza RCT dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento per l’approvazione almeno 15 giorni prima rispetto alla stipula del contratto, oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro la data di avvio dello stesso.
8. L’accertamento dei danni avverrà in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento ed il referente della ditta, mediante predisposizione di verbale di rilievo che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
ART. 5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. L’Impresa ogni qualvolta se ne appalesi la necessità, dovrà provvedere ad eseguire quanto ordinato a mezzo buoni firmati dal Direttore dell’Esecuzione.
2. L’impresa dovrà intervenire entro e non oltre il quinto giorno successivo alla richiesta inviata via fax o via mail, per gli interventi programmati e per qualsiasi altro intervento richiesto, alla quale dovrà essere data risposta /conferma xxx xxx x xxx xxxx.
0. La Ditta aggiudicataria prima di ogni intervento da eseguire, ordinato dal Direttore dell’Esecuzione, dovrà richiedere, se necessaria, l’ordinanza di istituzione di divieto di sosta e/o modifica al transito veicolare sulle strada dove deve eseguire l’intervento al Comando di Polizia Municipale di questo Comune.
4. È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto e definita in forma scritta, così come la ripresa delle prestazioni. I giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei giorni fissati per l’ultimazione delle stesse.
5. Il Direttore dell’esecuzione del contatto si impegna a fornire all’impresa appaltatrice tutte le informazioni relative agli eventuali servizi presenti nel sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.) e a provvedere, se necessario, alla loro disattivazione durante l’esecuzione dei servizi da parte della stessa. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di informare il Direttore dell’esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata durante l’esecuzione delle prestazioni.
6. L’impresa è tenuta, a sua cura e spese, a
a) eseguire i rilievi fotografici che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l’esecuzione dei servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una successiva analisi delle attività svolte dall’impresa appaltatrice,
b) segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.
7. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di:
a) comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse,
b) consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l’espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo proprietario,
8. Le lavorazioni sono quelle meglio specificate nell’elenco prezzi denominato allegato B e possono essere sommariamente così definite:
a) Potatura di contenimento di alberi di pino, con eliminazione tramite taglio dei rami posti lungo il fusto, eliminazione di n. 1 o n. 2 palchi, contestuale rimonda del secco ed eventuale innalzamento della chioma (chiarificatura), eliminazione di pigne secche o verdi, disinfezione sui rami di potatura, il tutto eseguito con idonee attrezzature meccaniche. Deve essere compresa la raccolta ed il conferimento in discarica del materiale di risulta, nonché l’eventuale smaltimento, così come risulta chiarito dall’allegato elenco prezzi.
b) Abbattimento alberi di pino: eliminazione del tronco fino a quota piano terreno con eventuale ripristino del manto stradale e/o della banchina, con l’onere della piattaforma aerea, dell’autocarro del consumo e dell’autista. Deve essere compresa la raccolta ed il conferimento in discarica del materiale di risulta, nonché l’eventuale smaltimento, così come risulta chiarito dall’allegato elenco prezzi.
c) Potatura di contenimento di alberi di platano, tiglio ed altre essenze arboree: pulizia del tronco da rami e/o “buttate”, taglio rami principali secondo quanto impartito dal Direttore dell’Esecuzione compresa l’eventuale capitozzatura, disinfezione sui rami di potatura e spollonatura del tronco, il tutto eseguito con idonee attrezzature meccaniche. Deve essere compresa la raccolta ed il conferimento in discarica del materiale di risulta, nonché l’eventuale smaltimento, così come risulta chiarito dall’allegato elenco prezzi.
d) Abbattimento alberi di platano, tiglio ed altre essenze arboree:eliminazione del tronco fino a quota piano terreno con eventuale ripristino del manto stradale e/o della banchina, con l’onere della piattaforma aerea, dell’autocarro del consumo e dell’autista. Deve essere compresa la raccolta ed il conferimento in discarica del materiale di risulta, nonché l’eventuale smaltimento così come risulta chiarito dall’allegato elenco prezzi
9. Tutte le potature comunque effettuate, devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie.
10. Le fasi di potatura saranno comunque seguite e valutate dal Direttore dell’Esecuzione che potrà disporre, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, modificazioni alle tecniche seguite, allo scopo di conformarsi alle esigenze dell’Amministrazione.
11. Al termine dei singoli interventi, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con un incaricato della Ditta appaltatrice, provvederà alla predisposizione di un verbale di regolare esecuzione del servizio. Nel caso l’intervento non venga effettuato a regola d’arte, l’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese, entro 3 giorni dalla richiesta, ad eliminare le irregolarità ravvisate.
12. E' inoltre fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.
13. Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area di intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l’intervento di manutenzione in una successiva area e portato a pubblica discarica con onere a carico dell’Appaltatore.
ART. 6 – PERSONALE ED AUTOMEZZI
1. L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante:
a) Almeno 4 dipendenti regolarmente inseriti nei ruoli matricolari, aventi profili professionali inerenti all’appalto di cui trattasi;
b) Un parco mezzi idoneo all’espletamento del servizio di cui trattasi, provvisto di almeno una piattaforma aerea con braccio meccanico a norma CE;
2. Prima dell' inizio dei lavori l' Aggiudicatario dovrà depositare l'elenco del personale che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio di manutenzione, con indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, l’inquadramento professionale e le mansioni svolte da tutti i dipendenti e/o soci incaricati dell'espletamento materiale del servizio aggiudicato, onde con sentire gli opportuni specifici accertamenti del rispetto degli obblighi contrattuali, nonché presso gli istituti assicurativi e assistenziali.
3. L’impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni, il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse.
4. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di chiedere la sostituzione, debitamente motivata, di un qualunque dipendente dell'Appaltatore addetto alla prestazione dei servizi richiesti.
5. Durante l’ espletamento del servizio il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà tenere esposto il cartellino con i dati di identificazione e la propria foto. Il personale dovrà essere adeguatamente formato ed informato in merito alle disposizioni in materia di sicurezza ( Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.) ed installare idonea cartellonistica stradale di cantiere nei luoghi dove eseguire i singoli interventi in conformità al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002.
6. Tutte le predette condizioni minime devono essere mantenute per tutta la durata dell’appalto.
7. Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte dell'oggetto dell'appalto, dovranno essere acquisite a cura e spese dell' Aggiudicatario, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.
8. L’elenco delle attrezzature impiegate dovrà essere depositato presso l’Amministrazione comunale prima dell’inizio dei lavori. Le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente vigenti .
9. In nessun momento gli attrezzi di lavoro, con particolare riguardo a quelli taglienti e a punta, dovranno essere lasciati incustoditi. L ’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di furti o atti vandalici all’attrezzatura.
10. Si precisa che tutti gli automezzi dovranno essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto rifiuti ed il codice della strada; essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza; disporre di tutte le misure di segnalazione prescritte per i mezzi operativi.
11. Gli automezzi e le attrezzature dovranno rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera. E’preferibile l’uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale (gas, metano etc.).
12. Il Comune a proprio insindacabile giudizio si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la sostituzione di quegli strumenti e/o attrezzature che dovessero risultare qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone ed alle cose, nonché troppo rumorosi o inquinanti e/o non conformi alle vigenti norme di sicurezza.
13. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono a completo rischio e pericolo della ditta appaltatrice e devono avvenire nel pieno rispetto delle normative sul trasporto dei rifiuti di cui al D.L. 03/04/2006 n° 152 ed entro 24 ore dall’intervento.
14. I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l’efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi.
ART. 7 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO
1. L'impresa appaltatrice deve comunicare al Direttore dell’Esecuzione, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del responsabile operativo cui è demandata l'esecuzione e la conduzione del servizio. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto della ditta appaltatrice, di assicurare la rispondenza del servizio a quanto previsto della presente Specifica Tecnica ed alle istruzioni impartite dai tecnici dell’Ente.
2. Il Comune, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al responsabile operativo.
3. Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Comune di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.
4. In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della ditta appaltatrice indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.
5. In particolare il responsabile operativo avrà il compito di:
a) organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore;
b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio;
c) garantire il rispetto dei programmi lavoro degli interventi previsti;
d) garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui cantieri in attuazione al T.Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008.
e) Garantire l’organizzazione del cantiere nel rispetto del Codice della Strada.
6. Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.
ART.8 ALTRE PRESTAZIONI
1. Nella eventualità che ci fosse la necessità di realizzare ed eseguire prestazioni d’ opera non previste nelle singole categorie di lavoro elencate nell’elenco prezzi, la ditta appaltatrice dovrà presentare al servizio OO.PP., ufficio Manutenzione, il preventivo di spesa, che dovrà essere allegato all’ordine di servizio a firma del Direttore dell’Esecuzione.
ART.9 ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
2. L’Impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
3. L’Impresa dovrà esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell’esecuzione del presente appalto.
4. La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’aggiudicazione ed alle successive modifiche e integrazioni.
5. L’Ente Appaltante, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla ditta dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
6. Nel caso di irregolarità contributive e retributive dell’appaltatore, la Stazione Appaltante potrà applicare il potere sostitutivo di cui agli artt.4 e 5 DPR 207/2010
ART.10 CONTROLLI
1. L’Ente effettuerà attraverso il Direttore dell’Esecuzione o il personale Tecnico dell’ufficio manutenzioni, il controllo del servizio, sia durante il suo espletamento, sia all’esito, esaminando ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato.
2. La ditta appaltatrice deve all’uopo assicurare tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento richiesto.
ART. 11 PENALI ed ESECUZIONI IN DANNO
1. In caso di prestazioni non soddisfacenti o di ritardi nell’espletamento del servizio richiesto (rif.art.5), nonché nell’espletamento delle prestazioni aggiuntive concordate (rif.art.8), nonché nelle caratteristiche del personale e degli automezzi impiegati nell’appalto (rif.art.6), l’Amministrazione potrà, a suo esclusivo giudizio, richiedere all’impresa la ripetizione del servizio, ovvero il suo completamento, ovvero, la rimozione delle irregolarità ravvisate. L’impresa dovrà provvedere nei tempi e nei modi indicati, fermo restando che per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00) da detrarre dalle fatture o dalla cauzione definitiva.
2. I termini di adempimento delle prestazioni richieste sono stabiliti dal Direttore dell’Esecuzione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello quantitativo e qualitativo.
3. Per l’applicazione della penale, l’Ente appaltante invia, senza indugio, comunicazione della contestazione direttamente e formalmente all'aggiudicataria - per raccomandata o fax -evidenziando i fatti rilevati, invitando l’aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Xxx l’aggiudicatario non replichi nei termini previsti o fornisca elementi di risposta giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, al soggetto aggiudicatario stesso, la relativa penale.
4. Le penalità sono notificate all’aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.
5. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal mancato espletamento o non conforme servizio.
6. Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell’appalto, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sulle somme dovute all’impresa appaltatrice dalla fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.
7. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal Comune mediante l’escussione della cauzione definitiva.
8. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune.
ART. 12 FATTURAZIONI, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
1. La fatturazione delle prestazioni eseguite dovrà essere effettuata successivamente alla conclusione degli interventi ed alla predisposizione del verbale di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione.
2. Ogni singola fattura sarà liquidata entro 60/90 giorni dalla data di emissione dopo aver riportato il visto di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità del servizio svolto, e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.
3. Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 co.8 – e s.m.i., l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare al Comune
di Collesalvetti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Per poter procedere al pagamento, sulle fatture vi dovrà essere riportata la seguente
annotazione:”CIG 4015096209, IBAN dell’art.3 L136/2010 e s.m.i.”
ART. 13 CESSIONE DEL CREDITO
dichiarato nel rispetto
1. Nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall’art. 117 del D.lgs n.163/2006. In particolare, ai fini dell’opponibilità al Comune, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune medesimo.
2. La cessione diviene efficace qualora il Comune non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica dell’atto.
ART.14 DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA
1. La ditta aggiudicataria, prima della partecipazione alla gara, dovrà avere provveduto a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i ed in particolare agli artt. 17 - 18 - 28 31- Sez. IV TIT. II°, oltre alle altre disposizioni generali.
2. La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.
3. Il personale utilizzato dall’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza definiti dalla normativa in vigore.
4. L'impresa dovrà provvedere, a suo completo carico, all’eventuale formazione dei cantieri, alla apposizione e manutenzione dei segnali, dei cartelli indicatori, dei cavalletti, ecc. nel rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico, il tutto secondo le disposizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e DPR 16.12.1992 N. 495 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., e dal DM del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, ivi compresa la presentazione di pratiche per l’occupazione del suolo pubblico ed il ripristino per eventuali interruzioni al traffico, concordate preventivamente con la Stazione Appaltante.
5. La ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno potesse derivare dalla inosservanza delle vigenti leggi e sopra richiamate. La ditta è responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, sia in ordine di trasferimento che in fase di lavoro.
6. Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.
7. Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.
ART. 15 – RESPONSABILITA’
1. L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che in virtù dei lavori svolti potrebbero verificarsi alla persona dell’assuntore o alle persone di cui si avvale, né per gli incidenti che comunque potrebbero derivare ai medesimi per causa di servizio.
2. La ditta aggiudicataria è responsabile per tutti i danni eventuali arrecati a terzi ed all’Ente, dipendenti dall’attività svolta durante il servizio. In tal senso è richiesta la presentazione della polizza RCT meglio descritta all’art.4, co.1 lett.b) che dovrà avere validità pari almeno alla durata del servizio.
3. In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell’impresa appaltatrice, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d’ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell’impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all’uso della cauzione definitiva. In alternativa l’impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del procedimento e al Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.
4. L’impresa è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio connesso, di conseguenza risponderà nei confronti del comune e dei terzi per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. E’ fatto dunque obbligo all’impresa di mantenere il Comune indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.
ART.16 RECESSO
1. L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta ed accettata dall’appaltatore, di recedere dal contratto in ogni momento, mediante lettera raccomandata, ove ricorrano obiettive circostanze di interesse pubblico.
2. In tal caso spetterà all’appaltatore il pagamento delle fatture relative a servizi regolarmente eseguiti, oltre alla somma, a titolo di mancato guadagno, prevista dall’art.134 D.Lgs.163/06.
3. Il recesso contrattuale è attuabile nel rispetto di quanto disposto all’art.134 D.Lgs.163/06.
4. Resta esclusa la facoltà dell’impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile e dall’art. 302, comma 5, DPR 207/2010.
ART.17 SUBAPPALTO / CESSIONE
1. È possibile procedere al subappalto di parti del servizio oggetto dell’appalto, nei limiti e con le modalità indicati dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. La ditta deve indicare in sede di gara le parti del servizio che intende subappaltare : la mancata richiesta comporterà il diniego dell’autorizzazione al subappalto.
2. È vietata la cessione, anche parziale del contratto.
3. Nei casi di modificazioni soggettive dell’esecutore del contratto si applica quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. 163/2006.
4. Il Comune si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione oggetto della presente gara rientri negli scopi di costituzione.
ART.18 RISOLUZIONE
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a rischio e danno dell’impresa aggiudicataria con riserva di risarcimento del danno, qualora i servizi non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l’impresa, diffidata per scritto ai sensi dell’art.1454 c.c. alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 10 giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali.
2. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note per la medesima tipologia di inadempimento, l’ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui l’inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale si verifichi prima della stipula del contratto, l’aggiudicazione verrà revocata, l’impresa non avrà diritto a nessun riconoscimento economico a nessun titolo e l’ente potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno subito.
4. Si procederà inoltre alla risoluzione allorquando:
a) l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% dell’importo contrattuale;
b) rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche di cui all’articolo “Prestazioni aggiuntive” del presente Capitolato;
c) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l’efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno al Comune;
d) per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice
5. Inoltre in caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti.
6. Il contratto avrà un espresso richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il mancato rispetto di tale norma da parte dell’appaltatore determina, ai sensi dell’art. 3 – co. 9/bis – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la risoluzione di diritto del contratto.
7. E’ sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
9. L’impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.
10. La segnalazione dell’inadempimento che comporta la risoluzione in danno, deve essere effettuata nel rispetto del procedimento meglio descritto all’art.136 D.Lgs.163/06.
11. Nel caso di intervenuta risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante dovrà ottemperare agli obblighi meglio descritti agli artt.138 e 139 D.Lgs.163/06
ART.19 FALLIMENTO DELL’IMPRESA
1. In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 del D. lgs. 163/2006.
ART.20 STIPULA DEL CONTRATTO
1. Tutte le spese occorrenti per la stipulazione del contratto e consequenziali, faranno carico all’appaltatore senza diritto di rivalsa. Sarà invece a carico del Comune l’importo I.V.A.
2. Salva l’applicazione dell’art. 3 co.1 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro il termine specificato nella lettera di aggiudicazione
definitiva nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 11 D. Lgs. 163/2006, successivamente all’espletamento dei controlli di cui all’art.38 del medesimo decreto.
3. Nell’ipotesi di cui all’art. 3 del presente capitolato, qualora i controlli sui requisiti generali di cui al predetto art. 38, nonché quelli sulla regolarità contributiva, non vadano a buon fine, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’appalto e alla escussione della cauzione provvisoria.
ART.21 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
1. Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato, della lettera di invito, di ogni documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici : queste si devono pertanto intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del codice civile.
ART.22 NORME APPLICABILI
1. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa riferimento alle disposizioni del D. lgs. 163/2006, L.R.T. 38/2007, D.Lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii., e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi.
ART.23 CONTROVERSIE
1. In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., D.lgs. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture servizi
ART.24 FORO GIURIDICO
1. Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Livorno.
ART.25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Responsabile del procedimento e’il responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx tel. 0000.000000, x.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
2. Direttore dell’Esecuzione è il Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni, Geom.Xxxxxxx Xxxxx, tel.0000000000, x.xxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Il Responsabile del Procedimento
Arch.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Collesalvetti, 06 marzo 2012