APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 89/12 DEL 28/11/2007
Amministrazione Provinciale - Catanzaro
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 89/12 DEL 28/11/2007
Il Vice Segretario Generale Dott. Manlio IMPERA
REGOLAMENTO
per la disciplina delle modalità per lo svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di Autotrasportatore di Merci per Conto Terzi e di Autotrasporto di Persone su Strada in attuazione all'art. 105 comma 3 lett. c ) e g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada.
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasporto di persone su strada, in attuazione all'art. 105 comma 3 lett. c) e g) del D. Lgs.31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 2, 3 e 4 del Dlgs. 395/2000 e dal Decreto del Regolamento di attuazione di cui all’art. 21
Art. 2
Modalità per il conseguimento dell'attestato
1. I titoli professionali e le idoneità di cui all'art. 1 del presente regolamento si conseguono previo superamento di esami di idoneità professionale, di cui all’art. 8 del Dlgs 395/20000 e i cui programmi sono indicati nell’allegato I del Decreto di Attuazione n. 161 del 28/04/2004;
Art. 3
Requisiti per l'ammissione all'esame e modalità di presentazione della domanda
1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati residenti nella Provincia di Catanzaro e nelle Province che hanno stipulato una convenzione per la gestione a livello sovra provinciale degli esami presentano alla Provincia di Catanzaro una domanda in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo per ogni sessione di esame, nonché provvedono al pagamento delle relative tariffe o diritti o rimborsi spese come previsto all’art. 4. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione dei diritti o delle tariffe o rimborsi spese corrisposti per la partecipazione all'esame.
Solo l’assenza per caso di malattia, morte di parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, possono, per una sola volta, essere riammessi a sostenere l’esame senza dover ripagare la relativa tariffa esami.
Possono altresì essere ammessi all'esame i candidati che per ragioni di incompatibilità con le Commissioni di esame della Provincia di residenza non possono svolgere gli esami presso detta Provincia.
2. I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame sono previsti dalla normativa di settore e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nella quale devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari" e precisamente possono partecipare alla prova di esame, di cui al susseguente art. 9, le persone, maggiori di età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati.
3. Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Servizio competente predispone e diffonde anche per via telematica idonei modelli fac-simile, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Art. 4 Tariffe
• Prima prova di esame per trasporti nazionale………………………………€ 120,00
• Prima prova di esame per trasporti internazionale…………………………€ 120,00
• Prima prova di esame per trasporti nazionale e internazionale……………€ 120,00
• Ripetizione prova di esame, nazionale o internazionale…………………….€ 120,00
• Richiesta rilascio dell’attestato di Idoneità…….…………………………….€ 50,00
• Duplicato per smarrimento deterioramento…………………………………€ 50,00
• Qualsiasi altro adempimento che comporti il rilascio di attestazioni
certificazioni ecc. da parte della Provincia…………………………………...€ 30,00
I candidati che vengono convocati per sostenere prove di esami a seguito di avvenuta presentazione di domande all’Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri, trasferite per competenza alla Provincia, devono corrispondere, in qualsiasi caso, il contributo previsto per la prima prova.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. Gli esami per l'accertamento dell'idoneita' professionale si svolgono in presenza di Commissioni nominate con proprio decreto dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”.
2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie d’esame designati dai seguenti soggetti (punto 4 della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 281 del 28 agosto 1997 – provvedimento 14 febbraio 2002):
• Dirigenti, funzionari anche in quiescenza, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indicati dalla Direzione Generale Provinciale del Dipartimento dei Trasporti della provincia di riferimento;
• dirigenti o funzionari, anche in quiescenza, della Regione, delle Province;
• E’ facoltà del Presidente della Provincia di nominare ulteriori esperti per ogni Commissione, rispetto a quelli previsti al comma 3, qualora materie di particolare complessità o specificità previste nei relativi programmi d’esame lo rendano opportuno.
In tal caso la Commissione sarà integrata, anche su richiesta del Dirigente ed a seconda delle esigenze, da esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Pubblico Registro Automobilistico; dell’Ordine dei Commercialisti, degli Avvocati, Operatori del settore gia' in possesso dei titoli professionali, quest’ultimi su designazione delle Associazioni di categoria.
3. Le Commissioni, di seguito descritte, sono presiedute dal Dirigente del Settore Trasporti o da suo delegato e sono composte, oltre al Presidente, da un numero minimo di esperti indicato a margine di ciascuna commissione:
a) per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi: tre esperti;
b) per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di persone su strada: tre esperti;
4. E' fatta salva la eventuale diversa composizione della commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di legge.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Servizio competente appartenente alle categorie D o C del Contratto Collettivo in essere.
6. Per ogni componente effettivo devono essere contestualmente designati uno o più supplenti.
7. Ai componenti della Commissione ed al Presidente e' attribuito un compenso determinato in relazione al numero delle sedute presenziate, nella misura stabilita dalla normativa vigente. Si applicano le eventuali maggiorazioni, nonché il rimborso spese viaggi e trasferte nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti degli Enti Locali.
Art. 6
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.
Conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada.
Con riferimento alla normativa vigente D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395, e D.M. 28 aprile 2005 n. 161 in relazione agli esami per l’accertamento dell’idoneità professionale "le Commissioni d'esame” nominate con decreto dal Presidente della Giunta Provinciale sono composte, così come riportato nell’art. 4 di questo regolamento, come segue:
- Presidente: dirigente del Settore Trasporti competente o da un suo delegato
- membri: almeno tre funzionari esperti, nelle materie d’esami:punti A – H programma, e di fascia “D” o superiore;
- un rappresentante, per ogni associazione nazionale di categoria, od associazione locale
aderente ad associazione nazionale, maggiormente rappresentativa a livello nazionale". Resta fermo che non vincola la formazione della commissione se, con esclusione di Ministero dei Trasporti, Regione, e Provincia, art. 5 succitato, gli altri invitati non rispondono all’invito;
- segretario di commissione: personale del Servizio competente appartenente alle categorie D o C del Contratto Collettivo in essere
Art. 7
Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento.
1. Il Presidente della commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della commissione stessa.
2. Le commissioni operano validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti.
Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta alla seduta della Commissione senza giustificato motivo é revocato con le stesse modalità previste per la nomina. Contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario.
Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.
3. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile - incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado. Sono inoltre inibiti a partecipare nella Commissione di esami i componenti che, in qualche modo, abbiano avuto rapporti di preparazione dei candidati (insegnanti nei corsi, lezioni private etc..). I componenti la Commissione rilasciano dichiarazione in tal senso.
Il Presidente informa altresì che in caso di sopravvenuta conoscenza, nel corso dei lavori della Commissione, da parte di ogni componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento od incompatibilità sopra illustrata, lo stesso deve immediatamente darne comunicazione al Presidente della Provincia, cessando contestualmente dall'incarico.
4. La Commissione svolge il suo mandato fuori dall’orario di lavoro. Qualora i componenti della Commissione appartenente agli altri Enti svolgono il loro mandato durante l’orario di lavoro il gettone di presenza sarà dimezzato.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale.
Art. 8
Calendario delle sessioni d'esame
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Dirigente pro-tempore del Servizio competente provvede con propria determinazione a fissare il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare, previa intesa con i componenti della Commissione d'esame e rispettando un intervallo minimo di trenta giorni liberi tra ciascuna sessione.
1bis. In alternativa il Dirigente valuta le richieste, fissa la data di sessione d’esame e convoca con R.R. i Candidati e la Commissione con un anticipo di almeno 30 giorni
2. Con lo stesso atto il Dirigente, anche di concerto con altro Dirigente della tecnostruttura provinciale, assicura la disponibilità di idonea sede per lo svolgimento degli esami.
Art. 9
Adempimenti preliminari alle sessioni d'esame
1. Il Dirigente del Settore Trasporti, con proprio atto, comunica, motivandola, l'eventuale esclusione dei candidati dalla sessione d'esame. Nel provvedimento deve essere espressamente indicata la modalità di ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti.
2. Nel caso in cui la procedura sia quella prevista dal punto 1 art.6, il candidato che ha presentato domanda nei termini si intende automaticamente convocato, se non riceve comunicazione di esclusione, nella data e nel luogo prefissati per la prova d'esame.
Art. 10
Svolgimento delle prove d'esame
1. Sostengono le prove d'esame i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, almeno trenta giorni prima della data fissata per ciascuna sessione e che siano stati convocati direttamente oppure a norma del precedente articolo 7.
2. In caso di deposito della domanda a mezzo del sistema postale fa fede la data di ricezione della stessa da parte degli Uffici competenti.
3. Le prove scritte che costituiscono l’esame di cui all’art. 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
- A) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- B) una esercitazione su un caso pratico.
Art. 11
Prove teoriche e/o pratiche
1. La Commissione, prima di ogni singola prova scritta, prepara tre tracce per ciascuna prova, fatte salve diverse modalita' di svolgimento delle prove stabilite dalla normativa di settore. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione dai componenti della commissione e dal segretario. Se le prove vengono sorteggiate e assegnate attraverso procedura informatica, può essere fatta direttamente dal Presidente. Le stesse vengono chiuse in pieghi sigillati, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Commissari Presenti, e custodite in segretezza dal Presidente fino alla prova.
2. Nei giorni fissati per le prove pratiche, e immediatamente prima del loro svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti, che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.
3. La Commissione esaminatrice, prima della distribuzione dei temi di esame ai concorrenti, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i principi di attribuzione dei punteggi alle singole prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nei verbali delle Commissioni. Prima dell’inizio della prova, e dopo aver distribuito il tema di esame devono essere informati i concorrenti dei punteggi che si sono attribuiti ad ogni singola domanda. 4.. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati stessi per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati secondo criteri prestabiliti, che garantiscano l'imparzialità delle prove.
5. Qualora si renda necessario, per lo svolgimento delle prove, l'utilizzo di materiali complessi (es. quiz, audiovisivi, strumentazioni tecnologiche, ecc.), questi potranno essere predisposti anticipatamente. Il Presidente della Commissione è tenuto a garantire la custodia e la segretezza del suddetto materiale.
Le sessioni d'esame si svolgono secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con i Ministri della Marina Mercantile e delle finanze.
L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni relativi al programma di esame per l'accesso alla professione di trasportatore su merci e di persone (ex Allegato 1 del D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395)di cui in seguito riportato.
6. Nel caso in cui la Commissione decida di far effettuare ai concorrenti la stessa prova pratica, deve proporre, ove è possibile, un numero non inferiore a tre prove diverse e, con le medesime modalità previste per gli scritti, far procedere alla scelta da parte di un candidato della prova oggetto di esame.
7. Le prove di concorso, così come quelle di preselezione, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. La prova d'esame dura due ore per la prova di cui al punto “A”, sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova pratica di cui al punto “B” sono attribuibili al xxxxxxx xxxxxxxx punti.
- La prova, per gli effetti dell’art.7, commi 2 e 3, è superata dal candidato che ottiene almeno trenta punti nella prova di cui al punto “A”, di venti punti per la prova di cui al punto “B” ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
- Per gli effetti di cui all’art. 7, comma 4, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al punto “A”, ed un punteggio di almeno sedici punti per la prova di cui al punto “B”, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
- Le prove scritte avvengono nello stesso giorno con le seguenti modalità:
al termine della seduta di esame, relativa alla prima prova, la commissione effettua la correzione e ne dà immediata notizia del risultato ai candidati. A seguire, i candidati che hanno superato la prima prova saranno ammessi alla prova successiva (prova pratica). In data successiva, comunicata dal Presidente ai componenti la Commissione, sarà effettuata la correzione. Gli elaborati saranno custoditi dal Presidente. L'elenco dei candidati risultati idonei, dopo la correzione della seconda prova, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o da altro membro, sarà affisso entro il giorno successivo, all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Provinciale.
Eventuali valutazioni diverse, o in aggiunta, da quelle stabilite nel presente regolamento devono essere comunicate ai candidati attraverso la lettera di convocazione.
9. Con riferimento agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, le prove sono stabilite dall'art. 8 del D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000, come modificato con D. Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478, e successive modificazioni
Art. 12
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ente.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. Sarà altresì escluso dal continuare la prova il Candidato che sarà colto sul fatto mentre copia.
5. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri, od un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle prove medesime.
6. Al candidato sono consegnate per ciascuna prova di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco entrambi riportanti la data della prova.
7. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e dopo essere stato nuovamente identificato, lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione od a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
8. I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere alla valutazione dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. Su ciascuna busta grande, sulle eventuali buste relative alle prove, o sui fogli dell’unica prova e sulle buste piccole accluse, viene apposto un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati in essa contenuti.
9. La correzione del secondo elaborato - nel caso di due prove scritte - verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prima prova.
10. La Commissione può, se è fattibile (come nel caso di risposte di tipo chiuso con l’utilizzo del correttore o con procedimento di lettura informatica), correggere la prima prova e, se ottenuto il punteggio minimo richiesto, il candidato viene ammesso alla seconda prova.
11. A conclusione della valutazione degli elaborati, la Commissione procederà all'apertura delle buste piccole, al fine di individuare i candidati.
12. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, se previste, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito INTERNET dell'Ente.
13. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.
14. Ai candidati che non abbiano conseguito l'idoneita' o che non abbiano superato le prove scritte verra' data comunicazione mediante lettera raccomandata A/R., se non comunicato verbalmente in sede.
Art. 13
Processo verbale delle operazioni d'esame
1. Di tutte le operazione di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive, anche verbali, al Segretario della Commissione affinchè la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.
Art. 14
Dichiarazione di idoneita' e rilascio dell'attestato
1. Ultimate le formalita' dell'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Settore Provinciale competente. L'elenco e' pubblicato nell'Albo pretorio della Provincia, e sul sito INTERNET dell'Ente.
2. Il Servizio competente provvede al rilascio degli attestati, su richiesta degli stessi, agli interessati od a persone munite di delega scritta.
Gli attestati sono redatti in conformita' ai modelli fac-simile descritti nella normativa di settore, ove esistenti, e sono sottoscritti dal Dirigente del Settore competente o da suo delegato.
Art. 15
Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali
1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.
. Art. 16
Norma di chiusura e salvaguardie
1. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998.
DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE RELATIVA AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA.
Art. 8 comma 6 del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 10 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", testo coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478.
L'art. 8, comma 6, del D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000 dispone che "possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono le prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale".
Coloro che esercitano la facoltà dell’autocertificazione, se dagli accertamenti successivi si riscontra di non avere i requisiti per partecipare all’esame, il titolo, anche se già rilasciato, perde ogni efficacia e deve essere restituito. Inoltre saranno espletate nei confronti del dichiarante le procedure previste dalla legge per le dichiarazioni false e mendace; lo stesso dicasi se è stata prodotta documentazione non rispondente o risultata falsificata.
L'art. 8, commi 1 - 5, del D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000 prevede che:
1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico (generalmente un quesito composto da quattro domande con risposte aperte).
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al xxxxxxx xxxxxxxx punti. Il punteggio da attribuire ad ogni domanda è definito dalla Commissione e indicato ai concorrenti prima della prova (Art. 11 comma 3 di questo regolamento)
3. L'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1 lettera a), (e comunque deve aver risposto in modo positivo ad almeno la metà delle domande di ogni singola materia), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. La prova d'esame di controllo di cui all'articolo 7, comma 4 del D.Lgs.395/2000, e' superata se il candidatoottiene almeno 30 punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
5. A cura del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per le prove di cui al comma 1, lettera a), e comma 4 ed i criteri per il sorteggio degli stessi."
L'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000 dispone che "in deroga al disposto del comma 2 è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo ed aventi i requisiti di cui all'art. 4 D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 che, regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di trasportatore su strada di cose per conto terzi o di trasportatore su strada di persone di cui all'art. 1, commi 2 e 3 (...e superino) la prova d'esame di controllo di cui all'art. 8, comma IV" D.Lgs succitato.
In virtù dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000 "con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione Europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato
membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 3".
Programma di esame per l'accesso alla professione di trasportatore su merci e di persone (ex Allegato 1 del D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395)
A. Elementi di diritto civile
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
Trasporti su strada di merci
1) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
2) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;
Trasporti su strada di viaggiatori
1) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.
B. Elementi di diritto commerciale
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:
1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi
generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.
C. Elementi di diritto sociale
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:
1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore
dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 [1], nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 [2], e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.
[1] Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
[2] Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione.
D. Elementi di diritto tributario
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:
1) all'IVA per i servizi di trasporto;
2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
4) alle imposte sui redditi.
X. Xxxxxxxx commerciale e finanziaria dell'impresa
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:
1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei
pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;
5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
6) essere in grado di redigere un bilancio;
7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
9) conoscere i princìpi degli studi di mercato («marketing»), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche
relazioni, ecc.;
10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada; Trasporti su strada di merci
1) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
2) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;
Trasporti su strada di viaggiatori
1) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;
2) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.
F. Accesso al mercato
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:
1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di
autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;
2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;
Trasporti su strada di merci
1) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;
2) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;
Trasporti su strada di viaggiatori
1) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
2) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.
G. Norme tecniche e gestione tecnica
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:
1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le
procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;
4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;
Trasporti su strada di merci
1) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
2) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
3) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE [1], dalla direttiva 96/35/CE [2] e dal regolamento (CEE) n. 259/93 [3];
4) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
5) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.
H. Sicurezza stradale
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:
1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;
Trasporti su strada di viaggiatori
1) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.
[1] Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione.
[2] Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
[3] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97
ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CATANZARO E LE PROVINCE
....... PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI IN BASE A LIVELLI SOVRAPROVINCIALI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE
tra
- la Provincia di Catanzaro (C.F. 80003090794), in persona di , nato a
il , domiciliato per la carica presso la sede della stessa;
- la Provincia ........
PREMESSO
- che sulla G. U. n. 71 del 25.03.2002 è stato pubblicato l'accordo Stato - Regioni - Enti Locali sottoscritto in data 14 febbraio 2002 e relativo alle modalita' organizzative ed alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, III comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- che il citato articolo 105 dispone l'attribuzione diretta alle Province - tra le altre – delle funzioni amministrative gia' di competenza dello Stato e relative all'organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, nonché dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola;
- che e' stato ritenuto opportuno, mediante il suindicato accordo, concordare modalita' organizzative e procedure per consentire alle Province la piena gestione delle funzioni trasferite, definendo linee di indirizzo per la risoluzione uniforme sull'intero territorio nazionale delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, ed in particolare che le Province possano stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000) per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime individuati;
- che in considerazione di quanto sopra la Provincia di Catanzaro ha provveduto a redigere l'unito regolamento - approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. del - per la disciplina delle modalita' di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione dell'art. 105, comma III, lettere c) e g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
RICHIAMATI
- l'art. 30 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il quale disciplina la stipula di convenzioni tra enti locali al fine dello svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;
- l'art. 9, II comma, lettera c), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
- il D.P.C.M. 12 ottobre 2000, recante norme circa l' "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, relativi al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative pe l'esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - tra gli altri - alla Regione Calabria ed agli Enti Locali presenti nell'ambito territoriale della stessa;
- l'accordo Stato - Regioni - Enti Locali, sottoscritto in data 14 febbraio 2002, e pubblicato sulla G. U.
n. 71 del 25.03.2002, relativo alle modalita' organizzative ed alle procedure per l'applicazione delll'art. 105, III comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
TUTTO CIO' PREMESSO
le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto e finalità della presente convenzione.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione ha per oggetto la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, la Provincia di Catanzaro, la quale opera in luogo e per conto degli enti deleganti al fine dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami di cui alle premesse, in base al livello sovra provinciale di aggregazione territoriale come di seguito individuato: la Provincia di Catanzaro cura a mezzo del proprio Servizio Trasporti, Ufficio Esami, la gestione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione dell'art. 105, comma III, lett. c) e
g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 di competenza delle Province di , come da delega attribuita
nell'ambito della presente convenzione da queste ultime Province a favore di essa Provincia di Catanzaro..
3. Lo svolgimento di detta funzione delegata è assicurato dalla Provincia di Catanzaro in virtù di risorse corrisposte dalle singole Province deleganti con scadenza annuale, a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute dalla Provincia di Catanzaro, determinate forfettariamente per ogni candidato iscritto in euro……………., salvo conguaglio, da corrispondersi entro il 31 marzo di ogni anno per
l’anno precedente su presentazione del rendiconto annuale da parte del Settore Trasporti della Provincia di Catanzaro
Articolo 2
Contenuto, termini e durata della delega.
1. Le Province di ........ conferiscono alla Provincia di Catanzaro, che accetta, apposito mandato a svolgere per loro conto l'attività di organizzazione e svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione dell'art. 105, comma III, lett. c) e g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e precisamente:
1) l'istruttoria delle domande, la determinazione sull'ammissione e l'esclusione delle istanze di esame, l'organizzazione e lo svolgimento degli esami stessi per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, in forza dell'art. 22, comma 1 ter del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, e D.M. 28 aprile 2005 n. 161;
2. Al termine dei procedimenti di cui sopra, la Provincia di Catanzaro trasmette alle Province deleganti l'elenco degli idonei e copia dei verbali delle Commissioni esaminatrici.
3. Resta di competenza delle singole Province deleganti il rilascio degli attestati sulla base dei su indicati verbali.
4. Il mandato di cui al comma 1 del presente articolo ha durata sino al .
Articolo 3
Svolgimento degli esami e nomina delle Commissioni.
1. La Provincia di Catanzaro procede allo svolgimento degli esami sulla base del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.... del...
Articolo 4 Foro competente
1. Per ogni controversia derivante dal presente atto (e relativa alla sua interpretazione, esecuzione, scioglimento, risoluzione e quant'altro) è esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.
La presente convenzione si compone di nn. 4 articoli. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Catanzaro, lì...............
Per la Provincia di Catanzaro Per la Provincia ....
Allegato n. 1: Regolamento - approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Catanzaro n.
del _- per la disciplina delle modalita' di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione dell'art. 105, comma III, lettere c) e g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.