ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990
Allegato A alla deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 27 gennaio 2021
ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990
T r a
L’Ente di Decentramento Regionale di Udine, con sede in Udine, Piazza Patriarcato n. 3, C.F. 94150810300, P.I.03002520306, in seguito indicato “EDR”, rappresentato dal Commissario Dr. Xxxxxxx XXXXX
E
il Comune di Udine, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale”, C.F. e P.IVA 00168650307, in seguito indicato “SSC”, rappresentato dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dr. Xxxxxxxx XXXXXXXXX
OGGETTO: Modalità operative per l’esercizio delle funzioni relative al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 112/1998
PREMESSO CHE
a) l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
b) un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
c) con nota assunta al PG/E 0090882 del 10/08/2020 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione del Servizio Sistema autonomie locali e funzione pubblica ha
- comunicato ai Servizi Sociali dei Comuni le “Modalità operative per l'esercizio delle funzioni relative al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio di cui all'art. 139, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 112/1998”;
- evidenziato che, nelle more della revisione della L.R. 41/1996 e del conseguente riordino per materia delle diverse funzioni di supporto ai disabili, le funzioni afferenti al supporto organizzativo del servizio citato, ivi compreso il trasporto scolastico dei disabili per le scuole superiori, siano esercitate dalla Regione tramite gli Enti di decentramento regionale (EDR) di cui alla L.R. 21/2019, mediante finanziamento ai Servizi Sociali dei Comuni (SSC) di cui all'art. 17 della L.R. 6/2006, i quali – in attuazione del principio di sussidiarietà verticale e nel rispetto della vigente normativa – realizzano i relativi interventi;
- ritenuto opportuno, atteso il coinvolgimento di più amministrazioni, che venga concluso fra l'Ente di decentramento regionale (EDR) ed i Servizi Sociali interessati apposito accordo ai
sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, che disciplini le caratteristiche del servizio, nonché i tempi e le modalità di erogazione del finanziamento;
d) detta attività risulta inclusa tra gli interventi e i servizi istituzionali annoverati nella Convenzione istitutiva del SSC;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Finalità dell’accordo
1. Il presente Accordo tra l’EDR e il SSC risponde, in ottemperanza alla normativa vigente e nelle more della revisione della L.R. 41/1996 e del conseguente riordino per materia delle diverse funzioni di supporto ai disabili, alla finalità di garantire il trasporto scolastico delle persone disabili residenti sul territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale del “Friuli Centrale” alle scuole superiori.
Art. 2. Responsabili dell’accordo
1. Per l’EDR Responsabile dell’attività di cui al presente atto è .
2. Per il SSC Responsabile dell’attività di cui al presente atto è .
Art. 3. Durata dell’accordo
1. L’accordo avrà la durata di 3 (tre) anni scolastici, con decorrenza dall’anno scolastico 2020-2021 e termine nell’anno scolastico 2022-2023, salvo anticipato esaurimento dell’attività per modificazioni normative o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.
2. Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale fra le parti.
Art. 4. Rimborso spese e modalità di erogazione
1. I costi per lo svolgimento dell’attività connessa al presente accordo, correlati a spese rimborsabili, saranno sostenuti direttamente dal SSC.
L’EDR si impegna a rimborsare i costi sostenuti dal SSC a seguito di semplice richiesta di pagamento, mediante versamento di quanto dovuto sul conto corrente intestato al Comune di Udine, con causale “Rimborso trasporto persone disabili scuole superiori” entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento.
2. Preso atto delle finalità istituzionali dell’accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell’ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l’operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.
3. Per l’Anno Scolastico 2020/2021 la spesa massima rimborsabile viene quantificata in euro 55.968,00 di cui € 19.308,96 a valere sull’anno 2020 ed euro 36.659,04 a valere sull’anno 2021.
4. Il SSC provvederà a quantificare annualmente e comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno all’EDR la spesa massima rimborsabile per ciascun anno scolastico al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari all’assunzione degli impegni di spesa negli esercizi finanziari interessati.
Art. 5. Tracciabilità dei flussi
1. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che l’EDR e il SSC sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d’Italia.
Art. 6. Stipula, imposte e tasse
1. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.
Art. 7. Controversie
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.
Art. 8. Recesso
1. Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all’atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
Art. 9. Codice Comportamento
1. Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile.
Art. 10. Trattamento dati personali
1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”.
2. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
3. Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono l’Ente di Decentramento Regionale di Udine e il Comune di Udine, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
4. I rispettivi responsabili del trattamento sono:
il dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx per l’EDR
il dr. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx per il SSC.
Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al
trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
Per l’EDR di Udine Per il S.S.C dell’Ambito del “Friuli Centrale”
Il Commissario Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci xxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Udine, lì ……………………...