CONTRATTO TELEMATICO
CONTRATTO TELEMATICO
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE.
LE PARTI
1) Xxxx. XXXXXXXX XXXXX, nato a CASTELLINA IN CHIANTI (SI) il 03/11/1956 e domiciliato per la carica in Siena, Piazza Il Campo, n.1, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della DIREZIONE SERVIZI del Comune di Siena, (come tale individuato e nominato con decreto del Sindaco n. 5 del 02/03/2015) e pertanto, in nome, per conto ed in legale rappresentanza (ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti) del Comune medesimo, Codice Fiscale n. 00050800523, con sede in Siena, Piazza Il Campo, n. 1 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale 208 del 27/10/2015, in atti;
E
2) XXXXXXXX XXXXXXX, nato a CAMPAGNATICO (GR) il 13/01/1960, domiciliato per la carica in Abbadia San Salvatore (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell’Unità di Progetto- Urbanistica del Comune di ABBADIA SAN SALVATORE (Codice Fiscale: 00221400526), nominato con decreto del Sindaco Prot. 8310 del 01/07/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale,
n. 7 del 12/02/2016, entrambi in atti;
3) XXXXXXXXXX XXXXX, nata a SARTEANO (SI) il 28/12/1971, domiciliata per la carica in Asciano (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Area Amministrativa e di Vigilanza del Comune di ASCIANO (Codice Fiscale: 80002090522), nominata con decreto del Sindaco n. 24 del 23/12/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 82 del 15/10/2015, entrambi in atti;
4) XXXXXXXXXXX XXXXX, nato a GROSSETO (GR) il 26/11/1959, domiciliato per la carica in Buonconvento (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di BUONCONVENTO (Codice Fiscale: 00233330521), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 66 del 27/11/2015, in atti;
5) XXXXXX XXXXXXXX, nata a San Gimignano (SI) il 09/06/1967, domiciliata per la carica in CASOLE D’ELSA (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica LL.PP. del Comune di CASOLE D’ELSA (Codice Fiscale: 00077090520), nominata con decreto del Sindaco n. 11 del 01/07/2014 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 96 del 30/12/2015, entrambi in atti;
6) XXXX XXXXXXXX, nata a Siena (SI) il 20/11/1970, domiciliata per la carica in CASTELLINA IN CHIANTI (SI), la quale interviene non in
proprio ma nella sua qualità di Responsabile Servizio Opere e Servizi Pubblici del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI (Codice Fiscale: 80002290528), nominata con decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2016 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 42 del 30/10/2015, entrambi in atti;
7) XXXXX XXXXXXXXXX, nato a Siena (SI) il 07/02/1959, domiciliato per la carica in Castelnuovo Berardenga (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Settore 2 “Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport” del Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA (Codice Fiscale: 00134780527), nominato con decreto del Sindaco N. 10 del 30/12/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 100 del 30/10/2015, entrambi in atti;
8) XXXXXXXX XXXXXXX, nato a Castiglione d’Orcia (SI) il 09/09/1953, domiciliato per la carica in Castiglione d’Orcia (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di CASTIGLIONE D’ORCIA (Codice Fiscale: 00240610527), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 52 del 16/11/2015, in atti;
9) XXXXX XXXX, nata a Sarteano (SI) il 01/06/1957, domiciliata per la carica in Cetona (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Diritto allo studio del Comune di CETONA (Codice Fiscale: 81003550522), nominata con decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2016 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 38 del 29/10/2015, entrambi in atti;
10) XXXXXX XXXX XXXXX, nata a Montepulciano (SI) il 30/11/1955, domiciliata per la carica in Chianciano Terme (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Servizi Scolastici-Sociali- Turismo-Attività Produttive-Cultura-Biblioteca del Comune di CHIANCIANO TERME (Codice Fiscale: 00232210526), nominata con decreto del Sindaco n. 48 del 22/07/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 59 del 29/10/2015, entrambi in atti;
11) XXXXXXXXXX XXXXX, nato a Chiusdino (SI) il 27/08/1955, domiciliato per la carica in Chiusdino (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di CHIUSDINO (Codice Fiscale: 00074070525), nominato con decreto del Sindaco Prot. 2834 del 27/05/2014 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 41 del 22/10/2015, entrambi in atti;
12) XXXXXXXXXX XXXX, nato a Sarteano (SI) il 23/07/1974, domiciliato per la carica in Chiusi (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune di CHIUSI (Codice Fiscale: 00233780527), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 99 del 30/11/2015, in atti;
13) XXXXX XXXX, nato a Volterra (PI) il 22/12/1976, domiciliato per la carica in Colle di Val d’Xxxx (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Area 2 – Servizi Generali alle persone e alle imprese del Comune di COLLE DI VAL D’ELSA (Codice Fiscale: 00134520527), nominato con decreto del Sindaco n. 2 dell’11/01/2016 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 109 del 22/12/2015, entrambi in atti;
14) XXXXXX XXXXXXX, nata a Siena (SI) il 15/08/1954, domiciliata per la carica in Gaiole in Chianti (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Comunale del Comune di GAIOLE IN CHIANTI (Codice Fiscale: 80004040525), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 44 del 29/10/2015, in atti;
15) XXXXXXXX XXXXXXXXXX, nato a Montalcino (SI) il 14/02/1953, domiciliato per la carica in Montalcino (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. e Manutenzioni del Comune di MONTALCINO (Codice Fiscale: 00108390527), nominato con decreto del Sindaco Prot. 5264 del 01/04/2016 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale,
n. 54 del 16/10/2015, entrambi in atti;
16) XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nata a Sinalunga (SI) il 26/01/1952, domiciliata per la carica in Montepulciano (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Area Servizi alla Persona- Cultura-Sport del Comune di MONTEPULCIANO (Codice Fiscale: 00223000522), nominata con decreto del Sindaco n. 5 del 02/02/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 79 del 12/10/2015, entrambi in atti;
17) XXXXXX XXXXXXXXX, nata a Monteroni d’Arbia (SI) il 03/10/1955, domiciliata per la carica in Monteriggioni (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di MONTERIGGIONI (Codice Fiscale: 00224550525), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 65 del 30/10/2015, in atti;
18) CARPINI ANZIO, nato a Castiglione d’Orcia (SI) il 03/06/1961, domiciliato per la carica in Monteroni d’Arbia (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile di Area e Posizione Organizzativa Tecnica – Manutenzioni del Comune di MONTERONI D’ARBIA (Codice Fiscale: 00229690524), nominato con decreto del Sindaco n. 17 del 30/12/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 79 del 09/11/2015, entrambi in atti;
19) XXXXXXX XXXXXX, nata a Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx (XX) il 30/11/1960 e domiciliata per la carica in Monticiano (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di MONTICIANO (Codice Fiscale: 00227480522) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 03/11/2015;
20) PEDES LUCIANGELA, nata a Bitti (NU) il 24/06/1966 e domiciliata
per la carica in MURLO, la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile del Comune di MURLO (Codice Fiscale: 80003070523), nominata con decreto del Sindaco n. 9 del 31/12/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/10/2015;
21) BASTA XXXXXX, nato a Roma (RM) il 16/12/1964 e domiciliato per la carica in PIANCASTAGNAIO, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di PIANCASTAGNAIO (Codice Fiscale: 81001510528), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2016;
22) FE’ XXXXXXXX, nato a San Quirico d’Orcia (SI) il 17/03/1955, domiciliato per la carica in Pienza (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Servizio Area Ambiente, Manutenzione e Patrimonio del Comune di PIENZA (Codice Fiscale: 00231300526), nominato con decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 28 del 30/03/2016 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 64 del 02/11/2015, entrambi in atti;
23) XXXXXXX XXXXXXXX, nata a Poggibonsi (SI) il 27/07/1957, domiciliata per la carica in Poggibonsi (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di POGGIBONSI (Codice Fiscale: 00097460521), nominata con decreto del Sindaco n. 41 del 30/06/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 83 del 30/10/2015, entrambi in atti;
24) XXXXXX XXXXXXX, nata a Siena (SI) il 15/08/1954, domiciliata per la carica in Radda in Chianti (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Comunale del Comune di RADDA IN CHIANTI (Codice Fiscale: 00229470521), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 42 del 31/10/2015, in atti;
25) XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Siena (SI) il 13/03/1985, domiciliato per la carica in Radicofani (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di RADICOFANI (Codice Fiscale: 81003490521), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 34 del 29/10/2015, in atti;
26) XXXXX XXXXXX, nato a Siena (SI) il 09/05/1974, domiciliato per la carica in Radicondoli (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di RADICONDOLI (Codice Fiscale: 80003170521), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 34 del 12/10/2015, in atti;
27) XXXXX XXXXXXXX, nato a Siena (SI) il 18/08/1977, domiciliato per la carica in Rapolano Terme (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di RAPOLANO TERME (Codice Fiscale: 00103970521), in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale, n. 64 del 23/10/2015, in atti;
28) XXXXXXX XXXXX, nato a Siena (SI) il 26/08/1969, domiciliato per la carica in San Xxxxxxxx dei Bagni (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di SAN XXXXXXXX DEI BAGNI (Codice Fiscale: 00226360527), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 39 del 10/11/2015, in atti;
29) XXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Roma (RM) il 20/07/1967, domiciliato per la carica in San Xxxxxxxx (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente dell’Unità di Progetto Gestione dell’Accordo di valorizzazione del San Xxxxxxxx e del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di SAN GIMIGNANO (Codice Fiscale: 00102500527), nominato con decreto del Sindaco n. 22 del 29/08/2015 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 65 del 27/10/2015, entrambi in atti;
30) XXXXXXX XXXXX, nato a San Giovanni d’Asso (SI) il 17/11/1962, domiciliato per la carica in San Xxxxxxxx d’Asso (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di SAN XXXXXXXX D’ASSO (Codice Fiscale: 00235810520), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 41 dell’08/10/2015, in atti;
31) XXXXXXX XXXXXXX, nata a Siena (SI) il 14/10/1983, domiciliata per la carica in San Quirico d’Orcia (SI), la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di SAN QUIRICO D’ORCIA (Codice Fiscale: 002165600524), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 52 del 13/10/2015, in atti;
32) XXXXX XXXXXXXXX, nato a Sarteano (SI) il 06/03/1978, domiciliato per la carica in Sarteano (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di SARTEANO (Codice Fiscale: 00230120529), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 62 del 10/11/2015, in atti;
33) XXXXXXX XXXXXXX, nato a Sinalunga (SI) il 12/03/1960, domiciliato per la carica in Sinalunga (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Area Funzionale Tecnica del Comune di SINALUNGA (Codice Fiscale: 81001930528), nominato con decreto del Sindaco n. 4 del 21/01/2016 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 85 del 30/10/2015, entrambi in atti;
34) XXXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) il 21/09/1965, domiciliato per la carica in Sovicille (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di SOVICILLE (Codice Fiscale: 00114630528), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 61 del 02/11/2015, in atti;
35) XXXXX XXXXXXX, nato a Sinalunga (SI) il 27/06/1978, domiciliato per la carica in Torrita di Siena (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di TORRITA DI SIENA (Codice
Fiscale: 00234480523), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 63 del 30/10/2015, in atti;
36) FE’ XXXXXXXX, nato a San Quirico d’Orcia (SI) il 17/03/1955, domiciliato per la carica in Trequanda (SI), il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile della Gestione Associata Area Tecnica – Ambiente, Manutenzione Patrimonio del Comune di TREQUANDA (Codice Fiscale: 81002840528), nominato con decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 3 dell’08/01/2016 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2016, entrambi in atti;
37) Xxxx. XXXXX XXXXXX nato a SIENA (SI) il 06/07/1960 e domiciliato per la carica in XXXXX (XX), XXX XXXXXX XX XXXXXXX, 0, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società SIENA CASA SPA, Partita I.V.A. 01125210524, con sede in XXXXX (XX), XXX XXXXXX XX XXXXXXX, 0 come si rileva dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di SIENA, in atti;
P R E M E S S O
– Che la Legge Regionale Toscana n. 77 del 03/11/1998 (d’ora innanzi Legge Regionale) ha riordinato le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), prevedendo la suddivisione del territorio regionale in ambiti ottimali di intervento E.R.P.;
– che la Legge Regionale ha attribuito gli immobili già di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica di Siena (d’ora innanzi Ater Siena) ed ubicati nell’ambito territoriale della Provincia di Siena ai Comuni rientranti in tale Ambito ottimale;
– che i Comuni rientranti nell’Ambito ottimale sono tra loro associati;
– che i Comuni associati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale, sono titolari di un insieme di funzioni inerenti l’Edilizia Residenziale Pubblica nell’ambito ottimale;
– che, in attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati hanno stipulato il giorno 20/12/2002 una Convenzione per la Costituzione di L.O.D.E. Senese (d’ora innanzi Convenzione Lode e Lode in quanto organismo) quale convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni individuate dall’art. 4 della Legge Regionale;
– che, sempre in attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati, mediante la Convenzione Lode, hanno individuato come modalità di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 5 della Legge Regionale una società per azioni partecipata dagli stessi Comuni associati e denominata SIENA CASA S.p.A.;
– che in data 22/03/2004 i Comuni associati hanno costituito la società SIENA CASA S.p.A., quale soggetto gestore dell’Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale;
– che, fino alla data del 31/03/2004, le funzioni indicate dall’art. 5, comma 1, della Legge Regionale sono svolte: dall’Ater Siena quanto agli immobili di E.R.P. di proprietà della medesima, nonché agli immobili di proprietà dei Comuni appartenenti all’ambito ottimale la cui gestione era stata affidata alla stessa azienda in base ad apposite convenzioni; in economia da altri Comuni appartenenti all’Ambito ottimale;
– che, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale, con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 109 del 26/06/2002 (d’ora innanzi Delibera Regionale) e della Delibera di Giunta Regionale n. 249 del 22/03/2004 (d’ora innanzi Delibera di Giunta) è stato disposto lo scioglimento del ramo operativo dell’Ater Siena corrispondente al Lode Senese, a far data dal 01/04/2004;
– che ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale, della Delibera Regionale e della Delibera di Giunta sono conferiti in SIENA CASA S.p.A., a far data dall’01/04/2004, i beni mobili, crediti, debiti, liquidità, diritti ed obblighi ivi compresi i vincoli di destinazione e di impiego delle disponibilità finanziarie già di Ater Siena;
– che, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della Legge Regionale, con la Delibera di Giunta sono state disciplinate le modalità di assegnazione a SIENA CASA S.p.A. del personale di Ater Siena;
– che SIENA CASA S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento, secondo le direttive impartite dalla Conferenza Lode e, nel rispetto dei contratti di servizio, anche delle funzioni indicate nel primo comma dell’art. 5 della stessa Legge Regionale;
– che, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Legge Regionale ed in attuazione dell’art. 2.3) della Convenzione Lode, le PARTI intendono disciplinare le modalità di svolgimento – da parte di SIENA CASA S.p.A.
– delle funzioni indicate nel primo comma dell’art. 5 della stessa Legge Regionale, fissando gli obblighi reciproci tra SIENA CASA S.p.A. e i Comuni associati
– che, ai fini della individuazione delle differenti tipologie di intervento edilizio, nel presente contratto si farà riferimento a quanto disposto dalla Legge 05/08/1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 6/6/2001, n. 380;
– che, nel presente contratto, per Regolamento d’utenza si intende il regolamento emanato in attuazione dell’art. 16 della Legge Regionale Toscana 20/12/1996, n. 96 (d’ora innanzi definita Legge Regionale ERP) e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque il regolamento richiamato nei contratti di locazione;
– che, in esecuzione della delibera n. 5 in data 8 luglio 2004 è stato sottoscritto il precedente contratto di servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del 29/04/2005, Arch. 204/BIS;
- che con delibera n. 4 del 30/09/2015 il Lode ha approvato lo schema del nuovo contratto di servizio da sottoscrivere con la società SIENA CASA
SPA;
Tutto ciò premesso, precisando che quanto descritto nella su esposta narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Con le finalità di cui in premessa e nei termini e modalità di cui agli articoli seguenti, tutti i Comuni della Provincia di Siena concedono alla Società, che accetta, la gestione di tutti gli alloggi di ERP passati in proprietà ai Comuni in forza della L.R. 77/1998, nonché tutti gli alloggi già di proprietà comunale precedentemente concessi in gestione all'ATER dai singoli Comuni e meglio precisati nell’allegato A) al precedente contratto Arch. 204/bis del 29/04/2005.
Successivamente saranno concessi in gestione alla Società tutti gli alloggi ERP, già di proprietà comunale, non concessi in precedenza in gestione all’ATER dai singoli Comuni.
Contestualmente saranno trasferiti invece alla gestione comunale tutti gli immobili, (alloggi ed altro, compresi negozi, cantine, magazzini,ecc) non appartenenti all’ERP passati in proprietà ai Comuni in forza della L.R.77/1998. I trasferimenti di gestione in oggetto avranno luogo mediante appositi verbali di consegna sottoscritti dal legale rappresentante della Società e dai responsabili degli uffici competenti.
E’ parimenti affidata in via prioritaria al soggetto gestore la realizzazione e la gestione dei nuovi interventi secondo le modalità previste negli articoli successivi.
La disciplina di compiti e funzioni non obbligatorie, ma delegate alla Società con appositi atti deliberativi da parte dei Comuni, potrà essere oggetto di separati contratti di servizio da definire con il singolo Ente, nei quali saranno esplicate le prestazioni richieste, le modalità di esercizio, i parametri di controllo e contabili nonché i costi ed i finanziamenti.
L’affidamento da parte dei comuni di nuovi servizi o nuove funzioni, non compresi nel presente contratto, saranno disciplinati con separati accordi da stipulare tra i singoli comuni appartenenti al L.O.D.E. Senese o tra tutti comuni e Siena Casa Spa, secondo criteri di retribuzione dei nuovi servizi, che tengano conto della necessità di assicurare la copertura dei relativi costi, approvati nell’ambito territoriale di riferimento.
ART. 2 – DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha efficacia dal giorno 1 Gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2050
Il contratto è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle PARTI. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all’intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della
data della scadenza.
In caso di mancato rinnovo del contratto, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle attività di seguito indicate, le parti concordano che fino all’assunzione dell’esercizio delle funzioni da parte del nuovo soggetto gestore, SIENA CASA S.p.A., sarà comunque tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente atto alle medesime condizioni concordate e nel rispetto dei medesimi standard.
ART. 3- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
SIENA CASA S.p.A. non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il presente contratto, né cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, l’azienda utilizzata per svolgere le funzioni di cui al presente contratto.
ART. 4 – ONERI FISCALI
Le eventuali spese per tributi e contributi ordinari che dovessero gravare sugli immobili in forza di specifiche, presenti e future disposizioni di legge, saranno a carico del Comune proprietario degli immobili stessi.
Restano a carico della Società le sole tasse o imposte ed in generale i soli tributi connessi e conseguenti ai risultati della gestione aziendale dei servizi e dei beni oggetto del presente contratto.
ART. 5 – INFORMAZIONI E RAPPORTI FRA LE PARTI
Il contratto di servizio, oltre a regolare i rapporti gestionali, deve assumere la veste di strumento di programmazione, attraverso un articolato flusso informativo ed un costante monitoraggio al fine di pervenire ad un continuo miglioramento del servizio.
La Conferenza del Lode, ogni anno, entro 15 giorni precedenti l’approvazione del Bilancio di esercizio della Società, effettuerà la verifica sull’andamento della gestione.
Alla Società è affidata la gestione dei rapporti con le altre istituzioni, nonché con le XX.XX. dell’utenza, limitatamente a quelle rappresentative a livello regionale, per tutte le problematiche tecnico-amministrative inerenti il patrimonio gestito, con impegno a comunicare al LODE ogni problema e ogni proposta che comportino situazioni di rilevante contenuto sociale e/o economico.
ART. 6 – FLUSSI FINANZIARI
La Società si impegna ad amministrare i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio gestito in conformità alle delibere di LODE.
I canoni di concessione d’uso di cui al successivo art. 13) devono essere versati ai Comuni associati, singolarmente intesi, entro il termine convenuto e concordato tra le parti.
ART. 7 – INFORMATIVA A LODE ED AI COMUNI ASSOCIATI
SIENA CASA S.p.A., oltre alla trasmissione annuale del bilancio consuntivo si impegna:
1. a fornire annualmente al LODE, almeno 15 giorni prima della data di approvazione del bilancio, la relazione sulla gestione del bilancio
approvato dal C.d.A., riferita all’anno precedente contenente le informazioni concordate con la conferenza LODE, nonché tutta la documentazione del bilancio di esercizio
2. a fornire ai Comuni associati, singolarmente intesi, entro il mese di gennaio il bilancio di previsione unitamente ad una relazione programmatica;
3. a collaborare sin d’ora con i Comuni associati per l’integrazione dei sistemi informativi ed informatici al fine di assicurare la reciproca piena conoscenza degli archivi di dati e dei provvedimenti assunti nell’ambito delle rispettive competenze;
4. a fornire tutti i dati e i chiarimenti richiesti dalla Conferenza Lode e/o dai Comuni associati.
ART. 8 - CONTROVERSIE
Nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dal presente contratto, le PARTI sono impegnate alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra le parti interessate alle tematiche in discussione.
In caso di eventuali controversie circa l’applicazione del presente contratto, si procederà ad un esame della problematica mediante apposita conferenza LODE / SIENA CASA S.p.A.
Ove permangano divergenze, le PARTI restano comunque impegnate ad evitare il ricorso alle vie legali, eventualmente procedendo mediante arbitrato, secondo la clausola compromissoria di cui all’articolo seguente.
ART. 9 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ferma restando la giurisdizione esclusiva dell’Autorità Giudiziaria su alcune materie oggetto del presente contratto, qualunque controversia che dovesse insorgere tra le PARTI in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente atto sarà deferita ad un Arbitro unico ovvero, a richiesta di una delle PARTI ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri. L’Arbitro unico sarà nominato congiuntamente dalle PARTI ed in caso di mancato accordo sul nominativo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, si procederà alla nomina del Collegio Arbitrale. Xxxxxxxx parte nominerà un membro del Collegio ed il terzo, con funzioni di Presidente, verrà nominato dai due membri di elezione delle PARTI. In mancanza di accordo fra questi, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, la nomina del Presidente del Collegio sarà fatta dal Presidente della Provincia di Siena. Il Presidente della Provincia di Siena nominerà, su richiesta della parte più diligente, anche l’Arbitro della parte che non avesse provveduto alla nomina di sua competenza nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione della nomina dell’Arbitro designato dall’altra parte. Ai fini del computo dei termini sopraindicati tutte le richieste e le comunicazioni concernenti il procedimento in parola dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Spetterà all’Arbitro unico o al Collegio Arbitrale regolare la procedura
arbitrale nel modo che riterrà più opportuno in relazione alla natura ed alla rilevanza della controversia, nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio fra le parti.
L’Arbitro unico o il Collegio Arbitrale stabilirà la sede dell’arbitrato, giudicherà e deciderà secondo diritto e depositerà il lodo entro 120 giorni dal suo insediamento, salvo proroghe consentite dalle PARTI, disponendo anche in merito alle spese di difesa e di arbitrato.
TITOLO II
Art. 10 – COMPETENZE DEL COMUNE
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sull’Edilizia Residenziale Pubblica, sono riservate alla competenza del Comune, in ordine al patrimonio di E.R.P., tutte le funzioni fondamentali di carattere politico- amministrativo ed in particolare:
a) l’individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e delle relative assegnazioni ordinarie, speciali, provvisorie, nonché i provvedimenti di emergenza;
b) le azioni di controllo, sia su segnalazione che in modo generale e programmato, per la verifica del mantenimento della sussistenza dei requisiti e condizioni di assegnazione e l’emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di autotutela (annullamenti e decadenze);
c) le azioni a tutela della legittimità dell’uso del patrimonio, la repressione dell’abusivismo con emanazione di provvedimenti di rilascio per gli alloggi occupati senza titolo, la cui esecuzione, comunque, è demandata alla Società;
d) la formazione e gestione dei piani di mobilità dell’utenza e l’emanazione dei relativi provvedimenti anche coattivi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in ordine alle competenze degli Enti Territoriali, le PARTI, nell’esecuzione del presente contratto, si riportano integralmente alla normativa, Statale o Regionale, che disciplina la materia dell’Edilizia Residenziale Pubblica, e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
Art. 11 - FUNZIONI AFFIDATE ALLA SOCIETA’ SIENA CASA SPA
Art. 11.1) Attività di gestione
Sono affidati alla Società tutti i compiti tecnico-amministrativi per la gestione del patrimonio e del rapporto giuridico-economico con l’utenza, ed in particolare:
1. la costituzione e/o l’aggiornamento degli archivi dell’utenza e del patrimonio e la segnalazione ai Comuni delle situazioni che possono dare origine a procedimenti sanzionatori;
2. la stipula di contratti di locazione e relative registrazioni periodiche. La SIENA CASA S.p.A. si assume il compito di procedere alla graduale registrazione dei contratti, non solo di quelli riferiti alle assegnazioni che avranno luogo dal momento della stipula del contratto, ma anche per tutti i
rapporti locativi già in essere, provvedendo ad inviarne copia ai singoli Comuni;
3. la consegna degli alloggi agli assegnatari e la ripresa in consegna degli alloggi rilasciati, con avviso al Comune dopo l’eventuale ripristino manutentivo;
4. il calcolo e l’aggiornamento dei canoni di locazione il cui valore è fissato dalla L.R.T. n. 96/1996 così come integrata e modificata dalla
L.R.T. n. 41/2015 nonchè la loro riscossione mediante bollettini mensili;
5. il recupero delle somme dovute per i servizi a rimborso;
6. la costituzione dei condomini o delle autogestioni ove esistano le condizioni;
7. la contestazione dei ritardati pagamenti con applicazione delle eventuali penalità, l’esercizio delle azioni stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito;
8. l'esercizio delle azioni, anche giudiziali per la repressione degli inadempimenti contrattuali, fino alla proposta ai Comuni di risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento e delle altre azioni nascenti da rapporti condominiali; sollecitare le azioni possessorie e tutte quelle comunque attinenti il rapporto di gestione, senza bisogno di preventiva autorizzazione o mandato da parte del Comune; fanno eccezione quelle azioni il cui esercizio è riservato dalla legge alla esclusiva competenza del proprietario;
9. L'elaborazione di un disciplinare di procedura da sottoporre all'approvazione dell'ambito territoriale di riferimento (L.O.D.E.), finalizzato alla gestione della problematica della mancata corresponsione dei canoni di locazione da parte dei singoli assegnatari degli alloggi;
10. la promozione e l'eventuale attivazione delle autogestioni degli alloggi comunali secondo le disposizioni di legge e di regolamento, con accredito a favore delle autogestioni stesse delle quote per piccola manutenzione previste dalla legge regionale;
11. il controllo sull'attività degli organi condominiali in fabbricati a proprietà mista con eventuale espressione di voto, senza necessità di speciale mandato dei Comuni, in particolare nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (non voluttuari o gravosi) che obbligano il proprietario in minoranza al pagamento della propria quota millesimale. Il costo degli interventi sarà garantito con le modalità di cui al successivo punto 24 dell'art. 11.3 sotto la voce manutenzione straordinarie;
12. le autorizzazioni all'esercizio di lavori richiesti dagli assegnatari a propria cura e spese;
13. l'effettuazione di pratiche catastali e relativi aggiornamenti. La SIENA CASA S.p.A. si assume il compito di procedere progressivamente all'accatastamento degli immobili assegnati in gestione non censiti e di aggiornare le posizioni catastali correnti qualora non corrispondano allo stato degli immobili. Tale compito sarà espletato in base a priorità stabilite
dalla Società, con particolare riguardo ai programmi di vendita approvati ai sensi della L.R.T. n. 5/2014;
14. il controllo sullo stato manutentivo degli immobili, il pronto intervento e le manutenzioni ex art. 31, lett. a) della Legge 05/08/1978 n. 457, con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico degli assegnatari e delle autogestioni ai sensi del regolamento di assegnazione, e salva la facoltà di intervenire a tutela della proprietà in gestione;
15. la predisposizione di programmi di manutenzione straordinaria o recupero ex art. 31, lett. b), c), d) della legge 05/08/1978 n. 457 e l'attività di stazione appaltante degli interventi finanziati;
16. l'espletamento degli adempimenti contabili e fiscali richiesti dalle vigenti disposizioni;
17. Salvo che i Comuni non adempiano direttamente, lo sgombero degli alloggi a seguito del provvedimento di esecuzione sulle decadenze, annullamenti e occupazioni senza titolo, con conseguente custodia e deposito delle cose oggetto di sgombero in apposito ed idoneo luogo.
18. La predisposizione di criteri o modalità tecnico-operative, da sottoporre all'approvazione dell'ambito territoriale di riferimento (L.O.D.E.), qualora i comuni si avvalgano della facoltà a loro attribuita dall'art. 16 XXX, X.X. 00/00 così come integrata e modificata dalla L.R.T. n. 41/2015., di destinare all'assegnazione alloggi da ripristinare.
19. Per l’alienazione degli alloggi di E.R.P. inseriti nei piani di vendita approvati, di cui alla L.R.T. n. 5/2014 la SIENA CASA S.p.A. curerà tutte le fasi di verifica patrimoniale e di legittimità sull'assegnatario fino alla stipula del contratto che avverrà nella sede della Società da parte dell'acquirente e del rappresentante legale del Comune o suo delegato con l'assistenza del personale della Società stessa. Gli importi delle vendite degli alloggi, di cui alla L.R.T. n. 5/2014, saranno riscossi dalla Società e versati cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo nella contabilità speciale attualmente accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in ordine alle competenze della Società di Gestione, le PARTI, nell’esecuzione del presente contratto, si riportano integralmente alla normativa, Statale o Regionale, che disciplina la materia dell’Edilizia Residenziale Pubblica, e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
Art. 11.2) Interventi edilizi
20. Tutti i Comuni ricompresi all'interno del Lode in forma associata affidano a SIENA CASA S.p.A. le procedure inerenti la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione o qualsiasi altra forma di appalto pubblico che permetta infine di realizzare alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla normativa sull'E.R.P.;
21. La SIENA CASA S.p.A. si impegna a redigere tutti gli elaborati progettuali necessari per l'appalto delle opere e a svolgere tutte le attività
connesse alla realizzazione delle opere con personale tecnico interno o con ricorso a professionisti esterni nelle forme previste dalla legge;
22. La Società svolgerà per tutti i Comuni il compito di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. Gli interventi edilizi costituiscono immobilizzazioni in concessione eseguite per conto dei Comuni;
23. La copertura finanziaria degli interventi sopra descritti sarà assicurata dai finanziamenti previsti dalla normativa, in particolare da parte dello Stato e/o dalla Regione, e/o dai proventi previsti dalla alienazione degli alloggi ex L.R.T. n. 5/2014 ed in quota parte dall'eventuale residuo gettito canoni di cui al 2° comma dell'art. 23 della L.R.T. n. 96 del 20/12/1996 così come integrata e modificata dalla L.R.T. n. 41/2015. I rientri della
L.R.T. n. 5/2014 saranno utilizzati per finanziare gli interventi edilizi solidalmente tra tutti i Comuni della Provincia, a seguito di provvedimento di localizzazione assunto dal Lode ed approvato dalla Regione, indipendentemente da quali alloggi venduti deriveranno i proventi;
24. I finanziamenti, localizzati dal Lode, saranno posti a disposizione di cassa della Società che li utilizzerà per la copertura di tutte le somme previste dai quadri tecnici economici previsti dalla normativa e nella misura non superiore ai massimali di E.R.P. previsti dalla Regione Toscana;
25. Alla SIENA CASA S.p.A. sarà riconosciuto un compenso per spese generali e tecniche nella misura di una percentuale, a seconda del tipo di intervento, prevista dalla Regione Toscana sul finanziamento a copertura delle attività amministrativa e tecnica svolte dalla Società L'erogazione di tali somme è regolata dalla normativa vigente in tema di E.R.P. Le attività svolte per conto dei Comuni di elaborazione di progetti tecnici riguardanti immobili E.R.P., al di fuori di quelle ricomprese nei finanziamenti regionali o statali, potranno essere oggetto di appositi Protocolli di intesa fra le parti e in ogni caso saranno eseguite solo dopo che il Comune richiedente avrà adottato una delibera contenente costi, tempi e modalità di pagamento e successivo atto determinante l’impegno e la copertura finanziaria delle spese per l'esecuzione delle attività richieste.
Art. 11.3) Manutenzione Straordinaria
26. Gli interventi di cui al precedente punto 14) dell'art. 11.1) del presente contratto, sono effettuati dalla Società, previa approvazione del programma di intervento da parte del Comune interessato, utilizzando all'uopo i finanziamenti destinati a tale scopo dallo Stato e dalla Regione Toscana ai Comuni interessati e/o quota parte dei proventi previsti dalla dismissione degli alloggi ex L.R.T. n. 5/2014 e l'eventuale residuo gettito canoni di cui al 2° comma dell'art. 23 della L.R.T. n. 96 del 20/12/1996 così come integrata e modificata dalla L.R.T. n. 41/2015, approvato dal Lode e autorizzato dalla Regione Toscana;
27. I programmi di manutenzione straordinaria saranno redatti assicurando
la priorità nei confronti di: messa in sicurezza di parti di edificio e/o impianti, adeguamento degli impianti alla normativa esistente o a normative che dovessero essere emanate nel futuro, abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla normativa, rifacimento facciate e tetti in condizioni di degrado. I programmi di intervento dopo essere stati approvati dal Comune interessato saranno finanziati mediante localizzazione in sede Lode e quindi approvazione regionale.
Art. 11.4) Rapporti di lavoro
La SIENA CASA S.p.A. si impegna, oltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore ed agli accordi sindacali vigenti, e le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori, a rispettare il contenuto dei protocolli d'intesa stipulati tra la Regione Toscana, l'Anci Regionale e le organizzazioni sindacali.
ART. 12 – REGIME GIURIDICO
Agli alloggi dei Comuni rientranti nelle caratteristiche di cui al presente contratto la Società applicherà le vigenti normative statali e regionali e quelle che nel corso del tempo saranno emanate; la SIENA CASA S.p.A. applicherà altresì i propri regolamenti, emanati in attuazione delle predette normative e resi esecutivi dalla Regione Toscana, nonché le procedure amministrative, tecniche e contabili vigenti sul patrimonio di E.R.P.
In ordine a tali procedure la Società fornirà al Comune ed alla Conferenza Lode ogni utile e tempestiva informazione.
ART. 13 – RAPPORTI ECONOMICI
I Comuni hanno diritto, in relazione a quanto previsto all’art. 1, per il 2015 ad un corrispettivo annuo per la concessione, determinato nella misura dello 0,10‰ (zero dieci per mille) del valore catastale di ciascun immobile ERP affidato in gestione rilevato secondo l’indice ISTAT attuale (percentuale transitoria e straordinaria applicabile una tantum solo per l’anno 2015).
A decorrere dall’anno 2016, e sino alla scadenza del contratto, la misura percentuale viene convenuta e concordata nell’1,50‰ (uno e cinquanta per mille) del valore catastale degli immobili ERP di proprietà dei singoli Comuni affidati in gestione alla società rilevato annualmente secondo l’indice ISTAT, al netto delle detrazioni previste di seguito:
a) importo pari al canone SOCIALE moltiplicato per tutti i mesi di ritardo, dovuto a qualsiasi motivo, nell'assegnazione di alloggio nuovo o resosi disponibile, oltre sei mesi dalla data di comunicazione della S.p.A. al Comune;
b) importo dell'indennità di occupazione e delle voci accessorie, compreso eventuali oneri condominiali, per i quali i comuni ritardino più di tre mesi dalla segnalazione nell'emissione dell'ordinanza di rilascio come ex lege previsto nei confronti di soggetti occupanti abusivi o occupanti senza
titolo;
c) importo pari al canone non corrisposto a Siena Casa Spa dagli inquilini morosi per i quali il comune non ha avviato il procedimento di decadenza due mesi dopo l'arrivo della comunicazione ufficiale di morosità da parte dell'ente gestore;
d) importo di tutte le spese, SE sostenute da Siena Casa Spa, per asporto e trasporto dei beni mobili presenti negli alloggi ERP nei casi di sfratto, abbandono di immobile e comunque ogni altro caso che determini la necessità di liberazione dell'unità abitative, mentre le spese di custodia di detti beni mobili sono totalmente a carico della Società di Gestione;
e) importo del canone e delle voci accessorie, compreso eventuali oneri condominiali, non pagati da nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico come risultante da attestazione dei Servizi Sociali dei Comuni di riferimento;
Il corrispettivo per l’attività di gestione di cui all’art. 1, spettante alla Società, corrisponde ai canoni di locazione degli immobili effettivamente incassati nell'anno di competenza e con tali proventi la Società dovrà far fronte:
- alla gestione del patrimonio di cui all'art. 1 del presente atto nonché al pronto intervento ed alle manutenzioni di cui al punto 14) del precedente articolo 11.1) nei limiti degli stanziamenti indicati dal Bilancio di previsione regolarmente approvato;
- ai versamenti al fondo sociale Erp di cui all'art. 29 legge regionale 20.12.1996 n. 96 come modificata e integrata dalla legge regionale 31 marzo 2015 n. 41;
- al recupero della quota di risorse prevista dal punto b) dell'art. 23 della legge regionale 20.12.1996 n. 96 come modificata e integrata dalla legge regionale 31 marzo 2015 n. 41;
- a riconoscere al fondo sociale regionale le quote previste di cui all'art. 29 e 39 della legge 20/12/1996 n. 96 così come integrata e modificata dalla
L.R.T. n. 41/2015;
- a riconoscere al fondo sociale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'art. 13 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 lo 0,50% annuo del valore locativo del patrimonio secondo le modalità previste dal punto 8.6 delibera 13/03/1995 CIPE e dall'art. 23 della Legge regionale 20/12/1996 n. 96 così come integrata e modificata dalla L.R.T. n. 41/2015;
- alla costituzione del fondo di cui all'art. 32 bis della Legge Regionale 20/12/1996 n. 96 così come integrata e modificata dalla L.R.T. n. 41/2015;
- alle altre destinazioni previste dalle norme statali e regionali sull'edilizia residenziale pubblica;
- alle altre spese di gestione della Società.
Art. 14 - Controllo sulle funzioni svolte
La SIENA CASA S.p.A. prende atto, nei confronti dei Comuni associati, che il Lode vigilerà - secondo le competenze specificate nella Convenzione
– sullo svolgimento delle funzioni affidate e sul rispetto delle condizioni di cui al presente contratto. Il Lode potrà chiedere chiarimenti alla Società su questioni, tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti e potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali ove saranno svolte le funzioni oggetto del presente contratto.
I Comuni associati si impegnano (anche a nome del Lode, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1381 c.c.) a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all’organizzazione d’impresa della Società SIENA CASA S.p.A., ovvero ai sistemi di produzione di servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal presente contratto.
Art. 15 - Tutela contrattuale dei singoli Comuni
Ciascun Comune, potrà verificare – con riferimento alle funzioni di propria titolarità – i livelli di efficienza nell’erogazione del servizio da parte della Società SIENA CASA S.p.A.
In particolare, ciascun Comune potrà attivare attraverso la Conferenza
L.O.D.E. o a mezzo di appositi uffici o organismi comunali o istituzioni all’uopo costituite, le opportune forme di controllo per verificare, singolarmente ed autonomamente, che la Società adempia integralmente e puntualmente alle obbligazioni previste relativamente agli specifici interessi di cui il medesimo Comune è titolare.
Art. 16 - Qualità del servizio
La qualità del servizio oggetto del presente contratto, facendo anche riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 3) della legge regionale 20.12.1996 n. 96 come modificata e integrata dalla legge regionale 31 marzo 2015 n. 41, seppur in relazione alle risorse disponibili, sarà verificata, in contraddittorio con il soggetto gestore, dagli strumenti di controllo di cui ai precedenti artt. 14 e 15. A tale proposito il gestore si obbliga al raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
a) Individuazione di un responsabile interno in materia di qualità, quale referente tecnico degli organi di controllo per tutte le informazioni, chiarimenti, documenti e quant’altro necessario si ritenga opportuno richiedere ai fini del controllo medesimo;
b) Impegno all’adozione di sistemi di qualità per il graduale raggiungimento delle certificazioni necessarie.
Art. 17 - Mandato a fatturare
I Comuni associati danno formale mandato alla SIENA CASA S.p.A. ad emettere le fatture e ricevute relative a tutte le prestazioni effettuate ed i rimborsi di spese ad essi dovuti, comunque connessi alla gestione del patrimonio gestito.
ART. 18 - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ SIENA CASA S.P.A.
La Società SIENA CASA S.p.A. è l’unica responsabile dell’esercizio delle funzioni affidatele con il presente contratto e di quanto ad esso attinente e connesso sotto il profilo giuridico, tecnico economico e finanziario.
La Società si impegna a tenere indenni e sollevati i Comuni associati, anche singolarmente considerati, da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della negligente esecuzione del presente contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità.
Art. 19 - Assicurazione
La Società SIENA CASA S.p.A. si obbliga ad approntare e mantenere per tutta la durata di efficacia del contratto adeguate coperture assicurative in relazione alla responsabilità di cui all’articolo precedente.
In particolare, la società dovrà costituire, tramite primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:
A) danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa della Società SIENA CASA S.p.A., in conseguenza o in connessione con l’esecuzione del presente contratto;
B) danni agli immobili anche se derivanti da furto e rapina, incendio, fulmine e uragano, inondazione e allagamento, esplosione e scoppio, causati anche da ordigni esplosivi, terremoto, movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas, proventi da rotture o perdite di condotte idriche o fognanti o di gasdotti e simili, caduta di aeromobili o loro parti e di cose trasportate, colpa o dolo di terzi (come atti di vandalismo);
C) danni che la Società sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili alla Società SIENA CASA S.p.A. o a suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.;
D) danni recati a persone o cose e di cui la Società o i Comuni associati siano tenuti a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di legge, provocati in dipendenza dell’esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di esercizio delle stesse.
TITOLO III – CLAUSOLE FINALI ART. 20 – SPESE DELL’ATTO
Tutte le spese contrattuali inerenti la stipulazione e regolamentazione del presente atto e consequenziali sono a carico della Società SIENA CASA SPA.
Art. 21 – REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Alla scadenza del presente contratto, tutti i beni eventualmente concessi in uso dai Comuni alla Società, compresi quelli consegnati o comunque concessi successivamente alla stipula del presente e nel periodo di vigenza del rapporto, saranno da questa restituiti ai Comuni in buono stato di conservazione, compatibilmente all’usura ed al tempo trascorso.
La regolazione dei rapporti economici tra le parti dovrà avvenire entro 6
mesi dalla scadenza del contratto.
Di tutte le operazioni di consegna, devoluzione, retrocessione sopra menzionate verrà redatto in contraddittorio tra le parti, verbale descrittivo dei beni e del loro stato d’uso.
Alla scadenza del contratto i Comuni, ovvero il soggetto da questi indicato, avrà facoltà di subentrare in tutti o parte dei rapporti eventualmente instaurati dalla Società con terzi per l’esecuzione di prestazioni connesse alla gestione dei servizi e dei beni alla medesima affidati. Dal subentro non potrà derivare alcun onere, diretto o indiretto, a carico della Società con esonero della stessa da ogni responsabilità connessa o conseguente al subentro.
Per scadenza del contratto, agli effetti previsti dai commi che precedono, si intende la data terminale del rapporto instaurato fra le parti.
Nel caso di revoca o risoluzione del presente contratto, la Società potrà cedere a titolo oneroso al Comune tutti o parte dei beni di sua proprietà esclusiva. La cessione dovrà avvenire entro dodici mesi dal provvedimento formale di revoca o risoluzione contro un corrispettivo definito con perizia giurata.
Art. 22 - REVOCA
L’affidamento alla Società dei servizi e dei beni disposto con il presente atto può in qualsiasi momento essere revocato dal Comune per evidenti motivi di pubblico interesse, previo interessamento del Lode, con provvedimento motivato da notificare formalmente alla Società almeno 180 giorni prima della decorrenza della revoca. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal contratto.
L’affidamento sarà inoltre revocato qualora sopraggiunte norme di legge lo rendano non ulteriormente proseguibile.
Per la regolazione dei rapporti fra le parti si applica l’Art. 21 che precede.
Art. 23 - DECADENZA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il presente contratto è risolto di diritto nei presenti casi:
1. fallimento della Società;
2. dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda della Società inerente le attività ed i servizi che la Società si è obbligata in gestione, senza previa autorizzazione del mandante.
Il contratto potrà essere altresì risolto su iniziativa della Conferenza LODE:
a) in relazione a gravi e reiterate inadempienza da parte della Società degli obblighi concernenti la corretta gestione dei servizi affidati, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione da parte dei cittadini e degli aventi diritto in genere;
b) per la persistente inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia o per la mancata ottemperanza agli indirizzi formulati dal Comune e dal Lode.
Ricorrendo alcuna delle fattispecie previste al comma che precede, il
XXXX rivolgerà alla Società diffida scritta con intimazione ad eliminare la causa della inadempienza, o inosservanza, o inottemperanza, nel termine assegnato che in ogni caso non potrà essere inferiore a quindici giorni. Qualora la Società intendesse contestare il contenuto della diffida, dovrà entro i successivi quindici giorni deferire la questione al Collegio Arbitrale.
Risolto il contratto, restano salvi gli effetti già prodotti e per la regolazione dei rapporti fra le parti troveranno applicazione le clausole di cui al precedente articolo 21.
Art. 24 – RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO
Ferma restando la libera determinazione di apportare consensualmente modificazioni ed integrazioni al presente contratto nel corso della sua vigenza, in relazione alle esperienze gestionali nel frattempo maturate, le parti convengono sin d’ora sulla necessità ed opportunità di addivenire alla rinegoziazione del rapporto qualora dovessero verificarsi innovazioni di particolare rilievo, quantitativo ed economico, in ordine ai servizi affidati alla Società ed alle modalità della loro gestione, anche se non conseguenti a sopravvenute norme cogenti.
Costituisce sempre innovazione di particolare rilievo la modifica della composizione societaria di SIENA CASA S.p.A.
Art. 25 – NORMA FINALE
Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto si fa esplicito rinvio a quanto disposto dalle normative in vigore, Statali o Regionali, che disciplinano la materia dell'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché alle norme vigenti in materia di concessione in uso di beni e di erogazione di servizi, alle norme speciali in vigore per le materie previste dal presente contratto ed alle norme applicabili in via residuale del Codice Civile.
Il pagamento dei diritti di Segreteria è assolto in modo virtuale. E’ altresì assolta in modo virtuale l’imposta di bollo (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Siena n. 20440 del 13.5.2010).
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Sottoscritto per integrale accettazione dalle Parti, come sopra individuate, con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.