Provincia Forlì-Cesena
Repubblica Italiana COMUNE della CITTA’ di SARSINA
Provincia Forlì-Cesena
CONTRATTO REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SARSINA E IL DOTT. _PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPLENTE DEL FISIOTERAPISTA DA SVOLGERSI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI “X. XXXXXXX”.
L’anno duemilaventuno, il giorno _ del mese di _ in Sarsina presso la residenza municipale Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx 0.
da una parte
Dott. ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Cesena il 17/12/1967, Responsabile del Settore Casa Residenza per Anziani del Comune di Sarsina, la quale interviene in tale sua qualità e quindi in nome e per conto del Comune di Sarsina (C.F. 81000770404) in virtù del disposto di cui all’art.53 comma 3 lettera O) dello Statuto Comunale vigente. e dall’altra
il Sig. _ , il quale interviene nella qualità di fisioterapista libero professionista
PREMESSO
Che con atto n……….. del , è stato affidato per anni cinque, a decorrere
dal 01/06/2021 al Dott. ------------ corrente in …………., il contratto per il Servizio di supplente del Fisioterapista agli anziani non Autosufficienti della Casa Residenza per anziani;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra rappresentate, di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Sarsina affida al Dott. la gestione del servizio di supplenza del FISIOTERAPISTA titolare comprendente:
- lo svolgimento di tutte le mansioni previste nel profilo professionale di FISIOTERAPISTA;
- la piena autonomia nella gestione del servizio, in accordo con il medico fisiatra della struttura;
- la garanzia di continuità del servizio, con personale qualificato;
- il riordino del materiale della palestra;
- l’aggiornamento e la corretta tenuta delle consegne;
- la partecipazione a riunioni di equipe;
- la supervisione di tutta l’attrezzatura in uso per il servizio di fisioterapia;
- la piena collaborazione con il medico di base ed il medico fisiatra.
In particolare il professionista si impegna alla esecuzione dei servizi suddetti nei confronti degli utenti della Casa Residenza per anziani di Sarsina, rendendo le prestazioni di cui sopra nel rispetto della normativa vigente riguardo alle mansioni previste per il profilo professionale di fisioterapista, delle modalità e dei tempi concordati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione della corretta gestione del servizio ed al raggiungimento degli obiettivi che la struttura persegue.
- Il del servizio ha inizio il 1° Giugno 2021 e termina alla data del 31 Maggio 2026, con possibilità di proroga per mesi tre, in attesa dell’espletamento di una nuova
procedura comparativa. Il servizio dovrà essere effettuato in orario fisso che verrà concordato con la direzione e che non dovrà subire variazioni. L’orario sarà di 25,5 ore settimanali da svolgere prevalentemente in orario antimeridiano. ( Attualmente con l’emergenza covid -19 è stato sospeso il servizio di centro diurno e, fino a nuove disposizioni, l’orari settimanale è di 25 ore anziché 25.5).
ART.2 – SEDE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto nei locali della palestra e dell’’ambulatorio al 2° piano della Casa Residenza per anziani sita in Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 0 xx Xxxxxxx, che saranno concessi in comodato al professionista incaricato.
ART.3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
L'incaricato si impegna a rendere le prestazioni di cui sopra nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati, tramite una propria organizzazione idonea alla realizzazione del servizio e al raggiungimento delle finalità previste dallo statuto. Il Fisioterapista dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.
- a garantire la collaborazione con tutto il personale , secondo le disposizioni concertate con la Direzione;
Il professionista è tenuto ad:
- attenersi all’organizzazione del lavoro in osservanza di quanto previsto nel presente Contratto e delle disposizioni impartite dall’organizzazione della Casa Residenza secondo le modalità che le saranno comunicate con un congruo anticipo;
- relazionarsi per l’organizzazione, la quantificazione, il controllo e il pagamento del servizio in oggetto alla Responsabile della Casa Residenza per anziani del Comune di Sarsina.
- Il professionista si fa carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici assistenziali e previdenziali secondo quanto previsto dalle leggi e i contratti collettivi vigenti.
ART.4 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI SARSINA
Sono a carico del Comune di Sarsina:
- la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione inerente la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs.81/10) in riferimento ai locali, macchine, attrezzature, impianti ecc. concessi in uso al professionista. Tale documentazione che dovrà essere prodotta, conservata e/o consegnata in conformità alla normativa vigente assumendosi ogni rischio ed onere per eventuali anomalie e difformità. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano una serie di documenti e certificazioni che l’Ente appaltante deve obbligatoriamente produrre e possedere: planimetrie dei locali, certificato di agibilità, dichiarazioni di conformità, denuncia degli impianti di messa a terra, scariche atmosferiche, verifica impianti elettrici e impianti di protezione dei fulmini, certificato prevenzione incendi, contratto manutenzione mezzi antincendio, registro controlli periodici, contratti di manutenzione e assistenza per i macchinari e le attrezzature, schede di sicurezza dei prodotti ecc. .
ART. 5 – QUANTIFICAZIONE COSTO DEL SERVIZIO
Al professionista incaricato saranno corrisposti i seguenti corrispettivi:
− € IVA esclusa per ogni ora di servizio per un fabbisogno di n.. 200 ore annue, per un importo complessivo pari a €. _ a cui andrà aggiunta l’aliquota iva se ed in quanto dovuta;
− L’orario di cui sopra è relativo alle assenze per ferie e/o per malattie del titolare del servizio.
− Tale orario potrà subire modificazioni sulla base delle necessità del fisioterapista
titolare.
I corrispettivi saranno liquidati, sulla base di apposite fatture mensili che il professionista incaricato del servizio presenterà all’ufficio ragioneria per le verifiche di competenza. Il pagamento avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7. Le fatture dovranno essere due ogni mese: una per il servizio agli ospiti in convenzione con l’Azienda Usl per i quali la spesa sarà interamente rimborsata dall’azienda stessa ed una per il servizio agli ospiti non convenzionati che sarà totalmente a carico delle rette di degenza corrisposte dagli utenti al Comune di Sarsina.
ART. 6 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 i pagamenti a favore del professionista saranno effettuati dal Tesoriere Comunale esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta dall’incaricato:
• Accreditamento bancario;
• Accreditamento in c/c postale;
• Altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche
( anche se non in via esclusiva)
2. il professionista, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata e s.m.e.i.,. l'incaricato comunica al Comune di Sarsina gli estremi del conto corrente di cui al comma qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dall’incaricato al Comune.
ART.7 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti.
L’ente pubblico nomina quale suo referente, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Responsabile del Settore Casa Residenza per Xxxxxxx – cui l'incaricato dovrà rivolgersi per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.
ART.8 – DANNI ED INADEMPIENZE
Il professionista è responsabile dei danni alle persone ed alle cose arrecati direttamente ad esso fanno carico gli oneri dovuti per il risarcimento dei danni arrecati senza diritto di rivalsa verso il Comune. A tal fine il professionista dovrà presentare una polizza assicurativa per cose e persone con un massimale unico di ;€. 500,000,00.I
ART.09 - MODIFICHE
Ogni variazione eventuale al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità dello stesso, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di uno specifico apposito atto aggiuntivo.
ART.10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del
C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad
obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’
Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità:
penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore;
Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R..
Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito.
L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista.
L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.
ART.12 - DURATA
La presente convenzione ha decorrenza dal 1° giugno 2021 ed ha validità fino al 31 Maggio 2026 salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 10.
ART.13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non presente nel contratto si fa espresso rinvio alla normativa vigente,alle consuetudini locali e agli accordi che in spirito di reciproca collaborazione potranno essere raggiunti di volta in volta tra le parti.
ART.14 – REGISTRAZIONE CONTRATTO
Ai fini fiscali le parti contraenti danno atto, perché consti, che il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR n. 131/86, come vigente.
ART.15 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del professionista.
ART.16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 679/2016, in vigore dale 25 Maggio 2018, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici, e sistemi telematici solo per fini connessi a quest’atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
ART.17 – INCOMPATIBILITA’ EX DIPENDENTI COMUNALI
L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del d.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART.18 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE/CONCESSIONARIA L’APPALTATORE SI OBBLIGA, NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO, AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
APPROVATO CON d.p.r. N. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Xxxxx,approvato e sottoscritto.
Il Responsabile _ _
La Ditta _ _