CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE
1. Oggetto del contratto
1.1. Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale all’impianto del Cliente.
1.2. La fornitura di gas è disciplinata dalle presenti “Condizioni generali di fornitura di gas naturale”, nonché dalle “Condizioni economiche di fornitura di gas naturale”, che unitamente alla “Proposta di fornitura di gas naturale” o in alternativa al “Modulo contrattuale per la fornitura di gas naturale” e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto per la fornitura di gas naturale”. In caso di contrasto tra Condizioni generali e Condizioni economiche di fornitura, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
1.3. Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione della “Proposta di fornitura di gas naturale” o del “Modulo contrattuale per la fornitura di gas naturale”, di essere servito alle condizioni del Servizio di tutela, oppure alle condizioni eventualmente proposte da Asm Energia sul Mercato libero. Possono richiedere l’applicazione delle condizioni del Servizio di tutela i soli clienti rientranti nelle tipologie di clientela aventi diritto alla fornitura alle condizioni del Servizio di tutela, come definite dall’ARERA.
2. Definizioni
2.1. Nell’ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481; Bonus sociale: compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati;
Cliente buon pagatore: Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio; Cliente o Cliente finale: persona fisica o giuridica che utilizza il gas per gli usi previsti nella “Proposta di fornitura di gas naturale” e/o nel “Modulo contrattuale per la fornitura di gas naturale”;
Cliente domestico: Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione secondo quanto previsto dall’art. 2.3 del TIVG (allegato A Del. ARG/com 64/09 e s.m.i.);
Consumatore: Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo; Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del gas dell’utenza del Cliente;
Contratto: insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Economiche (CE) e dei relativi allegati;
Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell’accesso consentito dall’impresa di distribuzione, è in carico ad Asm Energia;
Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale di gas, servizio esercitato in concessione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 164/00;
Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;
Fornitore o Asm Energia: soggetto che vende gas naturale ai clienti finali sia alle condizioni di tutela dettate dall’ARERA sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti;
Mercato libero: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate liberamente tra le parti. Dal 1° gennaio 2003, i clienti finali di gas naturale sono “idonei” e possono quindi liberamente scegliere il proprio fornitore di gas naturale;
Misuratore accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
Misuratore non accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
Misuratore parzialmente accessibile: misuratore cui l’impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l’accesso del luogo dove il misuratore è installato;
Modulo ripensamento: modulo contrattuale per l’esercizio del diritto di ripensamento;
Parti: il Cliente e il Fornitore;
Punto di Riconsegna (PDR): punto di fornitura su cui è installato il Contatore;
PDR smart meter: PDR dotato di misuratore contraddistinti dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive dell’ARERA approvate con Del. 631/2013/R/gas e caratterizzati da tentativi di lettura mensili con dettaglio giornaliero;
SII: Sistema Informativo Integrato
Servizio di tutela: servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA. Secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i. hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a: a) PDR uso domestico; b) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno; Switching: sostituzione dell’utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il punto di riconsegna; Utenza: luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas.
3. Riferimenti normativi
3.1. Nell’ambito del presente contratto si farà riferimento alle regolazioni specifiche di ARERA consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx.
4. Condizioni di fornitura
4.1. La fornitura di gas sarà effettuata nel Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’esercizio dell’impianto di distribuzione.
4.2. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.
4.3. La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella “Proposta di fornitura di fornitura gas naturale” o nel “Modulo contrattuale per la fornitura di gas naturale” nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.
4.4. Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di fornitura e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.
4.5. Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla RTDG.
5. Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura. Cessione del contratto
5.1. Il contratto è valido ed efficace a partire dalla data di ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione scritta da parte del Fornitore dell’eventuale “Proposta di fornitura di gas naturale” inviata dal Cliente utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione del Fornitore, la quale è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell’accettazione da parte del Fornitore, la richiesta si intende decaduta e il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo o motivo, nei confronti del Fornitore.
5.2. Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l’esecuzione del contratto, Asm Energia si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell’esercizio di revoca.
A seguito del ricevimento delle informazioni da parte del SII e del Distributore relative al PDR, Asm Energia si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
5.4. La fornitura di gas avrà inizio dalla data di attivazione della fornitura comunicata da Asm Energia.
Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Fornitore e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l’hanno determinata.
5.5. L’avvio della fornitura di gas è comunque condizionata al fatto che:
a) il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente;
b) esista già un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale;
c) sussistano le condizioni per l’attivazione dei servizi di distribuzione;
d) il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
5.6. Il Cliente autorizza preventivamente Asm Energia a cedere il presente contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di gas naturale. E’ fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto.
6. Ripensamento e recesso dal contratto
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento; mediante invio del modulo ripensamento allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati.
6.3. Il Cliente domestico ha comunque facoltà di richiedere a Asm Energia l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate da Asm Energia, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente domestico potrà comunque esercitare il ripensamento ai sensi di quanto indicato al comma 6.1, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da Asm Energia per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’articolo 11 del TIV, qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate da Asm Energia le attività di avvio dell’esecuzione del Contratto al quale il Cliente domestico ha ripensato, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da Asm Energia per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente domestico che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR all’attuale Fornitore che provvederà a richiedere l’esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l’eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 37.6 della RQDG.
6.4. Nel periodo di vigenza del contratto il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento, senza oneri, il diritto di recesso unilaterale dal contratto nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Del. 783/2017/R/com e s.m.i..
6.5. Il diritto di recesso da parte del Cliente finale che intenda cambiare Fornitore potrà essere esercitato in qualsiasi momento secondo le tempistiche disciplinate da ARERA.
6.6. Il preavviso per il recesso da parte del Cliente che intenda cessare la fornitura è pari ad 1 (un) mese sia nel caso di Cliente domestico che non domestico. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Nel caso di recesso dal contratto per cessazione della fornitura, la comunicazione dovrà pervenire direttamente ad Asm Energia da parte del Cliente in forma scritta mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
6.7. In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la sospensione della fornitura. In caso di negato accesso al Contatore, per indisponibilità del Cliente, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali Asm Energia si riserva di richiedere l’interruzione dell’alimentazione del PDR, con oneri a carico del cliente. In ogni caso, eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di chiusura del punto di riconsegna e/o interruzione da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.
6.8. Fino alla data di effettivo switching il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi effettuati nel periodo di fornitura nei confronti di ASM Energia.
6.9. Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso nei confronti del Cliente servito sul Mercato libero con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
7. Condizioni economiche di fornitura
7.1. Alla fornitura di gas naturale saranno applicate le condizioni economiche indicate nell’Allegato “Condizioni economiche di fornitura del gas naturale” prescelte.
7.3. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.
7.4. Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal Distributore locale, derivanti anche dalle attività di gestione del gruppo di misura, e per prestazioni accessorie e opzionali previste dalla normativa vigente.
7.5. Nel caso di contratti di mercato libero, il Cliente è tenuto al pagamento in favore di Asm Energia di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche inoltrate al Distributore locale per conto del Cliente stesso nel caso di esecuzione di prestazioni diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisurato al valore del contributo in quota fissa previsto dal TIV per la fornitura di energia elettrica nell’ambito del servizio di maggior tutela. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione/riattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura, subentro.
7.6. Non potranno essere addebitati corrispettivi per l’invio della bolletta in formato cartaceo.
8. Bonus sociale
8.1. Il bonus sociale gas per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE.
8.2. Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654.
9. Garanzie
9.1. Il Cliente successivamente alla stipula del contratto di fornitura ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, è tenuto a versare al Fornitore un deposito cauzionale commisurato all’ammontare dei consumi annui come definito dalla normativa vigente.
9.2. Per il Cliente al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus sociale), l’importo del deposito cauzionale è pari a:
• 25 € per clienti con consumo fino a 500 Smc/anno;
• 77 € per clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
9.3. Per il Cliente al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus sociale), l’importo del deposito cauzionale è pari a:
• 30 € per clienti con consumo fino a 500 Smc/anno;
• 90 € per clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
• 150 € per clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno;
• 300 € per clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.
9.4. Per il Cliente al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus sociale) Asm Energia si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura:
• il Cliente sia già stato costituito in mora da Asm Energia ai sensi del successivo art. 14 con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive;
• il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e Asm Energia abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura.
Il deposito viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali, nel caso in cui al Cliente venga riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura ed in caso di variazioni disposte dall’ARERA o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
9.5. Nel caso il Cliente con consumi fino a 5.000 Smc/anno dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, non è tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l’eventuale deposito già versato viene restituito con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura di addebito automatico dei corrispettivi non venga attivata o venga meno.
9.6. In alternativa al versamento del deposito cauzionale, Asm Energia si riserva la facoltà di richiedere la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione di pari importo.
9.7. Il deposito cauzionale viene restituito al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
9.8. In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di Asm Energia per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, Asm Energia potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
10. Oneri di allacciamento
10.1. Il Cliente in mancanza dell’allacciamento alla rete, è tenuto a versare a Asm Energia un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all’accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all’ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.
10.2. L’attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l’eventuale documentazione richiesta da Asm Energia, per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell’impianto interno del Cliente.
10.3. Sono da considerarsi a carico del Cliente gli oneri relativi all’attivazione della fornitura comunque specificati nel contratto.
11. Rilevazione dei consumi
11.1. Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi presso i PDR. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.
11.2. La rilevazione dei dati di consumo avverrà, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter attivato), ) mediante telettura mensile o nel caso di misuratori tradizionali o smart meter non ancora attivato tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore locale secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
Con riferimento a PDR non dotati di smart meter la periodicità è fissata in:
• 1 (un) tentativo l’anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
• 2 (due) tentativi l’anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
• 3 (tre) tentativi l’anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• 1 (un) tentativo mensile PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Con riferimento a PDR dotati di smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.
11.3. Il Cliente titolare di PDR non dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia nell’ambito della finestra temporale indicata da Asm Energia in bolletta.
11.4. Il Cliente titolare di PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più fattura contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
11.5. Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
11.6. Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso in cui risulti palesemente errato rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
11.7. In mancanza di lettura del Misuratori, Asm Energia utilizzerà ai fini di fatturazione eventuali autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore oppure potrà procedere alla stima dei consumi.
11.8. In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze previste, Asm Energia fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, Asm Energia riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo versato dal Distributore locale.
11.9. Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale Asm Energia provvederà a utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.
12. Verifica correttezza misurazione dei consumi
12.1. Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta a Asm Energia che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
12.2. Nel caso di richiesta da parte del Cliente, Asm Energia provvederà ad indicare allo stesso il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.
12.3. Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell’intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da Asm Energia al Cliente.
12.4. Asm Energia comunicherà per iscritto al Cliente l’esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l’accredito o l’addebito delle somme dovute.
12.5. La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
13. Fatturazione e pagamento del servizio
13.1. La principale modalità di emissione della bolletta è il formato elettronico, che sarà utilizzato da Asm Energia salva diversa indicazione del Cliente. Asm Energia trasmette al Cliente la “Bolletta sintetica”; il Cliente può sempre ricevere gli “Elementi di dettaglio” attraverso l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
13.2. Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della bolletta Asm Energia rende disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx una “Guida alla lettura delle voci di spesa” propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.
13.3. La fatturazione dei consumi di gas per PDR per il quale non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero avviene secondo la seguente periodicità:
• quadrimestrale, per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
• bimestrale per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
• bimestrale per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
13.4. La fatturazione dei consumi di gas per PDR per il quale è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero avviene con periodicità mensile.
13.5. Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
13.6. Qualora il Cliente scelga la fattura in formato elettronico e opti per la domiciliazione dei pagamenti, riceverà uno sconto in fattura, ove previsto, ai sensi della Del. 501/2014/R/com e s.m.i..
13.7. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da Asm Energia sulla base dei consumi storici del Cliente. La stima dei consumi viene calcolata utilizzando la metodologia dei profili di prelievo standard come definiti da ARERA con Del. 229/2012/R/gas e s.m.i. (TISG).
13.8. La prima fatturazione stimata emessa nei confronti di nuovi Clienti viene effettuata sulla base dei consumi medi annui e del profilo di prelievo relativo alla tipologia di utenza indicata dal Cliente al momento della stipula del contratto.
13.9. In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.
13.10. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva almeno di 20 (venti) giorni rispetto a quella di emissione, con le modalità e presso i soggetti autorizzati da Asm Energia, come indicati in bolletta.
a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli a seguito di consumi stimati sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
13.12. Ai clienti titolari di Bonus gas serviti nel mercato libero la rateizzazione è offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a:
• fatture che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione;
• fatture emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.
13.13. Il Cliente servito nel mercato libero, anche se non titolare di bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com ha diritto alla rateizzazione nei casi di cui ai precedenti commi 13.10.d e 13.10.e.
13.14. La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.
13.15. La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza. Successivamente alla ricezione della richiesta di rateizzazione il Fornitore, tramite comunicazione scritta, indicherà al Cliente le modalità ed i nuovi termini di scadenza per il pagamento delle rate.
• nei casi a), b) e c), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
• nel caso d), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
• nel caso e), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
13.17. Le rate non sono cumulabili.
13.18. Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi.
13.19. Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
13.20. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio fornitore, Asm Energia ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.
13.21. La rateizzazione non è di norma offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 (cinquanta) euro.
13.22. Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
13.23. La fattura di chiusura sarà emessa non oltre:
• il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
• l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
Nel caso di PDR per i quali non è obbligatoria la rilevazione mensile con dettaglio giornaliero (non smart meter) il Cliente ha la possibilità di effettuare l’autolettura, comunicandola al Fornitore, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i..
13.24. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.
14. Xxxxxxx nel pagamento e sospensione della fornitura
00.0.Xx caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, Asm Energia addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) maggiorato del tre e mezzo per cento.
14.2. In caso di mancato pagamento, al Cliente verrà inviato un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) con indicazione del termine ultimo per il saldo delle fatture insolute. Il sollecito conterrà altresì le modalità attraverso le quali andrà comunicato l'avvenuto pagamento.
14.3. ASM Energia, protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. Il termine per effettuare l’intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.
14.4. Qualora il Distributore non potesse dar corso alla sospensione della fornitura per cause indipendenti dalla sua volontà, ASM Energia potrà chiedere al Distributore di dar corso all'esecuzione della prestazione sotto forma di lavoro complesso il cui costo verrà fatturato al Cliente.
14.5. ASM Energia si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente.
14.6. Qualora ASM Energia non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dalla delibera ARERA 99/2011/R/gas Testo Integrato Morosità (TIMG) e s.m.i.
14.7.Asm Energia potrà richiedere al Cliente il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura nonché gli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura.
00.0.Xx ogni caso Asm Energia si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.
Asm Energia si riserva altresì la facoltà di ricorrere, ove possibile, al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Asm Energia si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente “CMOR” (Sistema
Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata al Fornitore stesso.
14.9.Fatte salve le ipotesi previste dalla legge, in caso di subentro o di voltura il Cliente non è tenuto al pagamento di eventuali debiti del precedente titolare della fornitura, neppure qualora quest’ultima risultasse sospesa o cessata per morosità.
14.10. A fronte di richieste di subentro o di voltura presentate da utenti non domestici in relazione a punti di fornitura per i quali sussistano morosità pregresse, il Fornitore si riserva di subordinare la propria accettazione alla verifica dell’assenza di rapporti di diritto o di fatto tra il precedente intestatario e il richiedente che possano implicare una responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni pecuniarie scadute (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: trasferimento di azienda o incorporazione societaria), nonché al rilascio da parte del richiedente di una dichiarazione scritta di estraneità al debito.
15. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali
15.1. Asm Energia si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore, se applicate a contratti su Mercato Libero. In tal caso, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte di Asm Energia.
15.2. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.
15.3. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.
15.4. Il Cliente servito sul Mercato libero ma avente diritto al Servizio di tutela potrà chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da Asm Energia alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e termini previsti dal presente contratto per l’esercizio del diritto di recesso.
16. Indennizzi automatici
16.1. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, Asm Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
16.2. Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a:
• 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
• 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
• 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
16.3. Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell’indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:
• nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
• maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
L’indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L’indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell’emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
16.4. Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da sostituzione nella fornitura a PDR attivi) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.
16.5. Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
17. Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura
17.1. Il gas fornito alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d’orario. Asm Energia non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura del gas (i) sia per cause di forza maggiore o atti d’autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a Asm Energia in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione/trasporto o atti o omissioni attribuibili al Distributore o all’impresa di trasporto. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l’interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall’ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo ad Asm Energia, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso Asm Energia potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore e/o all’impresa di trasporto.
17.2. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas attengono al Distributore e all’impresa di trasporto. Asm Energia si impegna comunque a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Trasportatore e del Distributore. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi.
18. Responsabilità del Cliente
18.1. Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei gruppi di misura installati presso l’utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di Asm Energia, può procedere alla disattivazione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.
18.2. Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas oggetto del presente contratto, né utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.
18.3. In caso di accertato prelievo fraudolento di gas la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; Asm Energia emetterà la fattura per i maggiori consumi di gas, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.
18.4. Gli impianti del Cliente a valle del Punto di riconsegna, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell’utilizzo del gas.
18.5. Il Cliente è tenuto a comunicare a Asm Energia ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura. In tali casi infatti, Asm Energia provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d’uso non dovesse essere comunicata Asm Energia si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.
19. Riservatezza
19.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l’esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
19.2. Asm Energia si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. Asm Energia sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell’apposita informativa consegnata al Cliente.
20. Informazioni e reclami
20.1. Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. Asm Energia risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
20.2. Il Cliente può presentare reclami nei confronti di Asm Energia attinenti la fornitura gas attraverso il modulo appositamente predisposto ed allegato al contratto, disponibile altresì sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx e presso gli sportelli commerciali.
20.3. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del Cliente che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
• Nome e cognome;
• Indirizzo di fornitura;
• Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta;
• Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico gas);
• Codice identificativo del PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
• Breve descrizione dei fatti contestati.
20.4. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a Asm Energia ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
20.5. Il Fornitore verificherà l’attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dall’ARERA (TIQV).
21. Risoluzione extragiudiziale delle controversie
21.1. l Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto: a) nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP), b) nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT / MT). L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
21.2. Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx o al numero 0381-697211.
22. Risoluzione del contratto
22.1. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, Asm Energia si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
a) iscrizione del cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
b) manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione fraudolenta di gas;
c) utilizzo degli impianti o del gas in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d’uso;
d) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
e) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
f) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
g) revoca delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di vendita del gas;
h) qualora Xxx Energia abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.
22.2. In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di Asm Energia.
22.3. In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.
23. Assicurazione gas
23.1. I Clienti finali civili gas che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas a valle del punto di riconsegna assicurato. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale da essa sono esclusi:
a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25;
b)consumatori di gas naturale per autotrazione.
23.2. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Per informazioni relative agli eventuali sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione si può contattare il CIG al numero 800.929.286 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxx.xx.
24. Legge applicabile
24.1. Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall‘ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.
25. Modificazioni normative
25.1. Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
25.2. Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA successivamente alla stipula dello stesso.
26. Elezione di domicilio e Foro competente
26.1. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’Utenza ove è erogata la fornitura di gas.
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.