CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Imola - Castel San Xxxxxx Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna - Dozza - Mordano - Borgo Tossignano - Fontanelice - Casalfiumanese - Castel Del Rio – Nuovo Circondario Imolese
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DEL COMUNE DI CASTEL SAN XXXXXX TERME
AUTORITA’ RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA/STAZIONE APPALTANTE
Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza – Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) – Tel. 0000.000000 - Fax 0000.00000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta certificata: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 98 del 29/04/2022).
ENTE COMMITTENTE
Comune di Castel San Xxxxxx Terme - Piazza Venti Settembre n. 3, 00000 Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx (XX) – sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx - Servizi alla Persona - tel. 000.0000000 - E-mail xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx - Fax 000.0000000 - PEC xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx - Determina a contrarre n. 177 del 20/04/2022.
PREMESSE
Con determina a contrarre n. 177 del 20/04/2022, l’Ente Committente ha deliberato di addivenire alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo a favore del Comune di Castel San Xxxxxx Terme, incaricando il servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese di procedere all’espletamento della procedura aperta, in forza della convenzione sottoscritta tra le parti in data 29 aprile 2016, registrata al n. 9 del N.C.I.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato SATER gestito da Intercent-ER (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx_xx/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Castel San Xxxxxx Terme [codice NUTS ITH55]. CIG 9209447415
CUI (relativo all’identificazione dell’intervento nel programma biennale di acquisizione dei servizi e forniture dell’Ente Committente) S00543170377202200007
La Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di Castel San Xxxxxx Terme.
La Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 31, comma 14 del Codice, è la D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Servizio Contratti e Affari legali del Comune di Castel San Xxxxxx Terme, in forza di decreto della Dirigente del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 460 del 27/04/2022.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utentitramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda dipartecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolooperatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenutoidoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalla registrazioni di sistema.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la
presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenticondizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilateraletra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene secondo le modalità stabilite dal sistema SATER gestito da Intercent-ER e riportate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto del Servizio ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- Schema di Accordo quadro-Capitolato speciale;
- Schema di Contratto attuativo;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) Modello A) Domanda di partecipazione alla gara;
5) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
6) Modello B) Dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE in ordine al possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara;
7) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa, accessibili al link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx sezione Bandi di gara e contratti e sulla Piattaforma SATER.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER e sul sito istituzionale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx sezione “Bandi di gara e contratti”–“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SATER. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’Accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché il servizio è costituito essenzialmente da attività di ricerca, selezione, sostituzione, gestione amministrativa e giuridica della risorsa umana ed il lotto unico consente una efficace e coordinata realizzazione del complesso di attività in cui si articola l’oggetto dell’Accordo quadro e garantisce la
razionalizzazione e il contenimento della spesa che ne deriva attraverso una gestione unitaria del servizio.
Tabella 1
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato | 79620000 | P | 290.000,00 euro |
A) Importo totale Accordo quadro | 290.000,00 euro | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | 0,00 euro | |||
A) + B) Importo complessivo a base di gara | 290.000,00 euro |
L’importo dell’Accordo Quadro è al lordo di Iva e al netto dell’IRAP, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a ribasso.
L’Ente Committente non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l’operatore economico non potrà esercitare nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura aperta.
L’appalto è finanziato con mezzi propri dell’Ente Committente.
L’Accordo Quadro ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale e pertanto non è richiesta l’esplicitazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Le modalità di calcolo della base d’asta sono riportate all’interno del documento “Relazione tecnico-illustrativa e definizione dei requisiti e criteri di gara” facente parte del progetto di servizio.
3.1 DURATA
La durata dell’Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 36 decorrenti dalla data del 1° settembre 2022.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
1. Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del Codice.
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:
1) per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l’applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retribuitivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dell’Ente e dovuti al lavoratore somministrato. Il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro non siano disposti aumenti contrattuali per il personale, ovvero sia prevista la sola corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, si applicano, alla sola parte riferita al costo del servizio di intermediazione, le disposizioni in materia di revisione periodica dei prezzi.
La revisione sarà operata, a partire dal secondo anno di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richiesta scritta da parte del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta dal dirigente/responsabile, precisando che come importo massimo si terrà a riferimento l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, rilevati dall’ISTAT a livello nazionale, con riferimento alla data del 31 agosto rispetto al 31 agosto dell’anno precedente. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data del 30 settembre dell’anno di riferimento e la revisione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo alla richiesta.
Ai fini della migliore istruttoria revisionale, in caso di istanza di revisione richiesta dal Fornitore, lo stesso
sarà tenuto a trasmettere all’Ente tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato e le relative giustificazioni;
2) l’Ente committente si riserva la facoltà di richiedere al contraente l’aumento delle prestazioni contrattuali previste nei singoli contratti attuativi nei limiti di un quinto, alle stesse condizioni, come previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice, fermo l’importo massimo previsto per l’Accordo quadro.
Il valore globale stimato dell’Accordo quadro, è pari ad € 290.000,00 al lordo di Iva e al netto dell’IRAP, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così suddiviso:
Importo complessivo a base di gara | Valore globale a base di gara |
€ 290.000,00 | € 290.000,00 |
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negozialipresso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008 s s.m.i.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
d) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’Accordo quadro riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per l’importo di euro 100.000,00, IVA inclusa.
Il settore di attività è servizi di somministrazione di lavoro temporaneo.
Tale requisito risponde alla finalità di esaminare offerte da parte di soggetti economici in possesso di una esperienza minimamente significativa, idonea a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi.
L’importo di fatturato specifico minimo annuo richiesto è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto della gara. In particolare, nella quantificazione dei menzionati requisiti sono stati rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non restringere la platea dei potenziali concorrenti.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Disponibilità di una sede operativa nella provincia di Bologna, o impegno ad attivarla in concomitanza con l’avvio del servizio, in caso di aggiudicazione, che dovrà mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei conseguenti contratti attuativi.
La comprova del requisito è fornita mediante:
- copia del contratto da cui si desuma la disponibilità della sede operativa, qualora per la partecipazione alla gara l’operatore economico ne sia già in possesso.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane, di cui al punto 6.1 lettera a), deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività, di cui al punto 6.1 lettera b), deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete indicato come esecutore nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008 s s.m.i., previsto al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete indicato come esecutore nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lettera d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: in misura non inferiore al 60% dalla mandataria e la restante percentuale, cumulativamente, dalle mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto cumulativamente; la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito (ed eseguire le prestazioni) in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.
Il requisito della sede operativa di cui al punto 6.3 lettera e) deve essere posseduto dalla mandataria.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui al punto 6.1 lettere a) e c) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di cui al punto 6.1 lettere b) devono essere posseduti dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2, lettera d), devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Il requisito relativo alla sede operativa di cui al punto 6.3 lettera e) deve essere posseduto dal consorzio o da almeno una delle imprese indicate come esecutrici del servizio.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non siastato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il
concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base e precisamente di importo pari ad € 5.800,00. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, tramite il canale PAGO PA producendo in autonomia tale avviso collegandosi al link xxxxx://xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx con versamento effettuato presso Banca BPM S.p.A., con sede legale in Milano (MI) indicando il versante e la causale “Cauzione provvisoria per procedura aperta per accordo quadro relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo del Comune di Castel San Xxxxxx Terme”. In tal caso, a Sistema, deve essere inserita copia scansionata dell’avvenuto versamento debitamente sottoscritta digitalmente."
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativabancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previstedall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamentostesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione dellaprecedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono ilraggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. SOPRALLUOGO
Non viene richiesto il sopralluogo.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022 pubblicata al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx
N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83,comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decretolegislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30 maggio 2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
12.1 Regole per la presentazione dell’offerta
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimentiinclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni da rendere al fine di partecipare alla presente procedura (specificate in calce al presente avviso nella sezione allegati) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltantepuò chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio,fissando un termine a pena di esclusione.
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE;
3) dichiarazione integrativa;
4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
6) PASSoe;
7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato A.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella dichiarazione integrativa di cui all’allegato B il concorrente dichiara:
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ente Committente, Comune di Castel San Xxxxxx Terme, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del
7 gennaio 2014, reperibile su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx- xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx nella sezione Disposizioni generali-Atti generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda di cui all’allegato A è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Le dichiarazioni integrative di cui all’allegato B devono essere presentate:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, per ciascuna ausiliaria.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica (domanda) e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano allaprocedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come previsto nel modello allegato B, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimentodel contratto.
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scritturaprivata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, chesaranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dellemandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in casodi servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva disoggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità in essa indicate. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) una relazione tecnica dei servizi offerti, di massimo trenta pagine (intendendosi per pagina una facciata) in formato A/4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5, redatta seguendo l’articolazione degli elementi di seguito indicati, che dovranno essere descritti distintamente (non potranno essere prodotti allegati aggiuntivi, depliant, brochure ecc.).
Si fa presente che sarà oggetto di valutazione anche il non rispetto del numero massimo di pagine prescritto.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:
1) Gestione dei rapporti fra Fornitore ed Ente utilizzatore e fra Fornitore e lavoratori somministrati.
La Commissione giudicatrice valuterà:
- le strumentazioni, tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore dell’Ente utilizzatore;
- le strumentazioni, le tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore dei lavoratori somministrati;
- la disponibilità di un Call Center, relativi giorni e orari di apertura.
2) Reclutamento.
La Commissione Giudicatrice valuterà:
- la tipologia e le caratteristiche dei canali utilizzati per il reclutamento (es: pubblicità della selezione su web, modalità di raccolta e analisi) in funzione al servizio richiesto;
- i titoli e l’esperienza professionale del team di reclutamento, in particolare maturato in ambito della Pubblica Amministrazione in funzione al servizio richiesto;
- le procedure di selezione che si intendono attivare per il servizio in oggetto.
3) Monitoraggio: strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica sui servizi erogati.
Il punteggio verrà attribuito valutando l’offerta di strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica al fine di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra Fornitore–Ente utilizzatore- lavoratori somministrati e garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni, consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili, monitoraggio quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.).
4) Ulteriore formazione: piano di formazione del personale.
Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione, nel rispetto di quanto indicato nello schema di Accordo Quadro–Capitolato speciale, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione, durata/frequenza. Sarà valutata altresì, la periodicità degli aggiornamenti. Le proposte di percorsi formativi inseriti nell’offerta tecnica dovranno specificare gli oggetti dei singoli corsi, il numero di edizioni e le modalità di organizzazione degli stessi. Verranno valutati i contenuti dei corsi in relazione alle diverse professionalità richieste (educative, giuridico/amministrative), la durata dei corsi e i metodi di verifica dell’efficacia.
5) Gestione delle emergenze. Il punteggio verrà attribuito valutando le soluzioni adottate per la gestione delle emergenze quali, a titolo meramente esemplificativo, sostituzioni improvvise, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolari dell’Ente e dei lavoratori.
L’offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’operatore economico, laddove ricorra il caso, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
16. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella piattaforma. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) indicazione di un unico ribasso percentuale offerto da applicare sul moltiplicatore posto a base di gara, per tutte le categorie e i livelli di inquadramento di cui alle schede allegate all’Accordo Quadro- Capitolato speciale (pari all’1,620).
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliorrapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con larelativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N. | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
1 | Gestione dei rapporti fra Fornitore ed Ente utilizzatore e fra Fornitore e lavoratori somministrati La Commissione giudicatrice valuterà: - le strumentazioni, tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore |
dell’Ente utilizzatore; - le strumentazioni, le tecnologie, software messi a disposizione e le loro potenzialità di utilizzo a favore dei lavoratori somministrati; - la disponibilità di un Call Center, relativi giorni e orari di apertura. Criteri motivazionali: semplificazione, rapidità e facilità di accesso alle informazioni, nella gestione dei rapporti tra il Fornitore e l’Ente utilizzatore e fra il Fornitore e i lavoratori somministrati. | 25 | 25 | |||
2 | Reclutamento La Commissione Giudicatrice valuterà: - la tipologia e le caratteristiche dei canali utilizzati per il reclutamento (es: pubblicità della selezione su web, modalità di raccolta e analisi) in funzione al servizio richiesto; - i titoli e l’esperienza professionale del team di reclutamento, in particolare maturato in ambito della Pubblica Amministrazione in funzione al servizio richiesto; - le procedure di selezione che si intendono attivare per il servizio in oggetto. Criteri motivazionali: efficienza dei canali utilizzati; competenza nell’attività di reclutamento, in particolare nell’ambito della Pubblica Amministrazione; efficacia della proposta nel rispondere alle esigenze dell’Ente. | 15 | 15 | ||
3 | Monitoraggio: strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica sui servizi erogati Il punteggio verrà attribuito valutando l’offerta di strumenti a supporto delle attività di monitoraggio e di reportistica al fine di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra Fornitore–Ente utilizzatore-lavoratori somministrati e garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni, consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili, monitoraggio quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.). Criteri motivazionali: efficienza, efficacia della proposta | 10 | 10 | ||
4 | Ulteriore formazione: piano di formazione del personale Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione, nel rispetto di quanto indicato nello schema di Accordo Quadro–Capitolato speciale, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione, durata/frequenza. Sarà valutata, altresì, la periodicità degli aggiornamenti. Le proposte di percorsi formativi inseriti nell’offerta tecnica | 10 | 10 |
dovranno specificare gli oggetti dei singoli corsi, il numero di edizioni e le modalità di organizzazione degli stessi. Verranno valutati i contenuti dei corsi in relazione alle diverse professionalità richieste (educative, giuridico/amministrative), la durata dei corsi e i metodi di verifica dell’efficacia. Criteri motivazionali: pertinenza ed efficacia della proposta. | |||||
5 | Gestione delle emergenze Il punteggio verrà attribuito valutando le soluzioni adottate per la gestione delle emergenze quali, a titolo meramente esemplificativo, sostituzioni improvvise, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolari dell’Ente e dei lavoratori Criteri motivazionali: efficacia delle soluzioni adottate e sostenibilità operativa. | 20 | 20 | ||
TOTALE | 80 | 80 |
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. Pertanto:
- per ciascun elemento si procede ad effettuare la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procede quindi, per ciascun elemento di valutazione, a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Nel caso di una sola offerta valida non si procederà alla riparametrazione;
- i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione;
- sulla somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, si procede ad una seconda riparametrazione, al fine di assegnare il punteggio massimo di 80 punti all’offerta tecnica risultata migliore e determinando, proporzionalmente, il punteggio relativo a ciascuna delle altre offerte.
I coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (variabili tra 0 e 1) sono espressi secondo il seguente grado di giudizio:
GRADO GIUDIZIO | Coefficiente |
Ottimo | 1,00 |
Più che buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Discreto | 0,7 |
Più che sufficiente | 0,6 |
Sufficiente | 0,5 |
Quasi sufficiente | 0,4 |
Insufficiente | 0,3 |
Gravemente insufficiente | 0,2 |
Inadeguato | 0 |
I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto del numero massimo di decimali, dopo la virgola, gestiti dalla piattaforma SATER.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:
Formula con interpolazione lineare
Aₐ C ᵢ = ------
Aₘₐₓ
dove:
C ᵢ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Aₐ= ribasso percentuale del concorrente i-esimo Aₘₐₓ = ribasso percentuale più conveniente
I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto del numero massimo di decimali, dopo la virgola, gestiti dalla piattaforma SATER.
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi | = | Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn |
dove | ||
Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
....................................... | ||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
…………………………… | ||
Pn | = | peso criterio di valutazione n. |
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle altre offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendoall’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo
previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committentenella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP dell’Ente committente si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 31 maggio 2022, alle ore 9,30.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno il giorno prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta con le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo 20.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste all’articolo 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di gara.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica (solo laddove prevista).
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell’Ente Committente, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Responsabile della procedura di gara richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, che verranno inoltrate al RUP dell’Ente Committente.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP dell’Ente Committente, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP dell’Ente Committente comunica al Responsabile della Procedura di gara la necessità di procedere all’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Sulla base di quanto comunicato dal RUP, il Responsabile della Procedura di gara
procede ai sensi del seguente articolo 22.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al Responsabile della Procedura di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della Procedura di gara al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo xxxxxxxxxxx.Xx termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le modalità che verranno indicate con la relativa richiesta. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.500,00. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
25. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente Committente.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell’Ente Committente ai seguenti link:
- Codice di comportamento adottato dal Comune di Castel San Xxxxxx Terme, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7 gennaio 2014, reperibile su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx nella sezione Disposizioni generali-Atti generali;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Castel San Xxxxxx Terme reperibile su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx- xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx nella sezione Altri contenuti-Prevenzione della corruzione.
26. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx-Bologna.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e xx.xx. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nella seguente nota informativa.
INFORMATIVA
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Nuovo Circondario Imolese, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Nuovo Circondario Imolese, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (Xxxxxxx).
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Nuovo Circondario Imolese ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto viene effettuato dal Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del consenso dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per l’Autorità responsabile della gara e per l’Ente committente di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione).
7. Destinatari dei dati personali
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I dati dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella qualità di interessato, l’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara.
Il Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza
Dr. Xxxxxxx Xxxx
(firmato digitalmente)