CAPI TOLATO SPEC IALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONAL E P E R LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFI DAMENTO DEL UN SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA VERIFICA E CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE E DELLA...
CAPI TOLATO SPEC IALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONAL E P E R LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFI DAMENTO DEL UN SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA VERIFICA E CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELL’ESECUZIONE E DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO DELLA REGIONE ABRUZZO, SECONDO LE DISCIPLINE INERENTI L’IMPIEGO DEGLI ELICOTTERI NELL’HEMS, IN CONFORMITÀ ALLE NORME IN MATERIA, NONCHÉ ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA GESTIONE DELLO STESSO PRESSO LE BASI REGIONALI DI PESCARA,
L’AQUILA ED IN GENERALE NELL’AMBITO REGIONALE.
Durata Accordo quadro: 48 mesi con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi Quadro economico: € 424.000 IVA esclusa
ART.
1 - PREMESSA E CONTESTO OPERATIVO 3
2 - DEFINIZIONI 4
3 - OGGETTO DELL’APPALTO 5
4 - DESTINATARI DEL CONTRATTO 6
5 - PRESTAZIONI E MODALITÀ’ DI ESECUZIONE 7
5.1 - Prestazioni e modalità di esecuzione 8
5.2 - Struttura organizzativa e requisiti minimi del team di risorse umane 12
5.3 - Automezzi e attrezzature 14
5.4 - Offerta tecnica 14
6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 16
7 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RELATIVE SPESE 17
8 - GARANZIA DEFINITIVA 18
9 - CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE 19
9.1 - Avvio dell’esecuzione del contratto attuativo 19
9.2 - Periodo di prova 19
9.3 - Caratteristiche dei servizi 20
9.4 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore e polizza assicurativa 20
9.5 - Personale adibito ai servizi: obblighi dell’Appaltatore ed obblighi del personale 21
9.6 - Scioperi e cause di forza maggiore 22
9.7 - Obblighi a carico dell’Appaltatore in materia di prevenzione e sicurezza 22
9.8 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 24
9.9 - Inadempimenti e penalità 25
9.10 - Subappalto 26
9.11 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità 27
9.12 - Prezzi e adeguamento ex Art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 28
9.13 - Verifiche di conformità 29
9.14 - Sospensione contrattuale 29
9.15 - Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore 30
9.16 - Modifiche introdotte dalla stazione appaltante 30
10 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI 30
11 - CAUSE DI RECESSO 31
12 - VICENDE SOGGETTIVE E CESSIONE DEL CREDITO 32
13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
14 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE 33
15 - FORO COMPETENTE 34
16 - NORME DI RINVIO 34
1 - PREMESSA E CONTESTO OPERATIVO
Il servizio di Elisoccorso nella Regione Abruzzo riveste una valenza strategica sia perché parte integrante del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 sia per l’entità delle risorse assorbite.
Il servizio è organizzato in due basi operative::
• Pescara, Azienda USL Pescara, elicottero AW 169 presso Aeroporto
• L’Aquila, Azienda USL Sulmona – L’Aquila - Avezzano, elicottero Pegaso 3 presso l'Aeroporto dei Parchi.
Gli elicotteri effettuano sia interventi primari (dal luogo dell'incidente al presidio ospedaliero) che secondari (trasporto del paziente da un presidio ospedaliero ad un altro), ma possono anche effettuare voli di ricerca e soccorso, trasporto di farmaci, organi e di persone e materiali in caso di calamità.
Oltre all'attività di trasporto sanitario, cosiddetta HEMS - Helicopter Emergency Medical Service - gli elicotteri effettuano attività di elisoccorso con tecniche particolari, quali l'uso del verricello ed altre operazioni speciali, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate e stipulande.
Con l’affidamento del “Servizio di verifica e controllo della conformità dell’esecuzione e della qualità del servizio di elisoccorso”, la ASL di Pescara – delegata alla gestione del servizio di elisoccorso per conto della Regione Abruzzo intende avvalersi di prestazioni mirate alla risoluzione ed ottimizzazione delle problematiche inerenti:
⮚ il servizio di Elisoccorso
⮚ la normativa in materia di elisoccorso e settori connessi
⮚ le elibasi e le elisuperfici
⮚ l’assistenza nei rapporti e pratiche con gli enti autorizzanti
in conformità alle modalità e periodicità minime dettagliate nel presente capitolato.
Il servizio, che potrà svolgersi sia tramite presenza in loco sia tramite mezzi telefonici sia in forma scritta, dovrà essere in grado di fornire e garantire il supporto necessario sia alla verifica e controllo dell’appalto del servizio di elisoccorso, che alla gestione della variabilità degli eventi, nel rispetto degli stretti vincoli temporali e di sicurezza imposti dalla natura del servizio di Elisoccorso.
Con la presente procedura la Asl di Pescara, intende di individuare un unico soggetto per lo svolgimento dei servizi, che si configuri come vero e proprio partner in grado di assicurare la flessibilità operativa imposta dal contesto e attributo indispensabile per l’effettuazione delle molteplici attività oggetto del Capitolato.
Il contenuto principale dell’appalto è costituito da:
• servizio di supporto nella verifica e controllo della conformità dell’esecuzione e della qualità, in supporto al RUp ed ai DEC
• Attività di consulenza e supporto nel settore dell’ elisocco rso, nella sua globalità.
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto l’Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le norme giuridiche e tecniche applicabili.
Il servizio dovrà essere svolto autonomamente. Tale organizzazione dovrà tenere comunque conto delle esigenze di servizio stabilite dalla stazione appaltante di concerto con le Aziende USL sedi di basi HEMS (orari, frequenze, modalità) ed effettuato in regime di impresa con assunzione di piena responsabilità, compresa la copertura assicurativa.
Le attività oggetto dell’appalto sono integrative e/o di supporto alle funzioni svolte dalle strutture aziendali di soccorso deputate alla gestione del servizio di Elisoccorso.
2 - DEFINIZIONI
Accordo quadro: contratto normativo stipulato tra la ASL di Pescara e l’Operatore Economico aggiudicatario il cui scopo è quello di stabilire la regolamentazione dei contratti attuativi da stipulare, durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, con le modalità e disposizioni stabilite nel presente capitolato.
Affidamento: affidamento del servizio descritto nel presente capitolato mediante appalto.
Affidatario, Aggiudicatario, Appaltatore, Contraente, Fornitore: l’operatore economico che ha sottoscritto il contratto obbligandosi a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento nei confronti dei destinatari del servizio.
Aziende Sanitarie / Aziende: Aziende USL della Regione Abruzzo. In dettaglio:
- ASL di Pescara
- ASL di Slmona – L’Aquila – Avezzano
- ASL di Teramo
- ASL di Lanciano – Vasto – Chieti.
C.I.G.: Codice Identificativo Gara necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx), dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.
Codice dei contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii..
Concorrente: operatore economico che partecipa alla gara.
Contratto attuativo: contratto stipulato, per iscritto durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, tra ASL DI PESCARA e Operatore Economico, avente ad oggetto la prestazione dei servizi in oggetto. In nessun caso potrà avere ad oggetto servizi di natura diversa da quelli previsti nell’accordo quadro.
Data di attivazione del servizio: la data a decorrere dalla quale l’Appaltatore avvierà l’esecuzione dei servizi relativi all’oggetto dell’appalto.
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC): il soggetto di cui all’art. 101 del D. Lgs. 50/2016.
D.U.R.C.: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Esecutore: personale operativo individuato dall’Appaltatore che esegue materialmente le attività oggetto dell’appalto.
ASL DI PESCARA / Committente: Azienda sanitaria titolare del contratto basato sull’accordo quadro.
Operatori Economici: i soggetti, previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai quali possono essere affidati i contratti pubblici.
Progetto-offerta: progetto presentato dall’offerente contenente i piani operativi predisposti secondo le prescrizioni contenute negli articoli del capitolato speciale. Tale Progetto costituisce la descrizione più esaustiva possibile delle politiche, delle strategie e delle procedure che il contraente intende applicare, insieme all’organizzazione che intende darsi ai fini dell’espletamento e della gestione operativa dei servizi oggetto dell’appalto.
Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016.
Responsabile del Servizio (RS): soggetto individuato dall’Appaltatore cui è demandato il compito di rappresentare l’interfaccia unica e costituire il rappresentante dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante.
3 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto:
1- l’attività d i s u p p o r t o n e l l a verifica e controllo d e l l a c o n f o r m i t à d e l l ’ e s e c u z i o n e e d e l l a qualità del Servizio di Elisoccorso, secondo le discipline inerenti l’impiego degli elicotteri nell’Hems, in conformità al Capitolato Speciale d’appalto, parte integrante e
sostanziale del contratto e dei suoi addendum, ed alle norme in materia;
2- Attività di consulenza e supporto nel settore dell’elisoccorso, nella sua globalità.
L’Appaltatore deve assicurare l’esecuzione delle seguenti prestazioni, dettagliate nel successivo art. 3:
Capo a) Controllo, a cadenza semestrale, presso la ditta esercente e presso l’eventuale ditta di manutenzione, al fine di verificare, con riferimento a quanto previsto dalle norme in vigore ed a quanto di specifico prescritto dal contratto che regola i rapporti con l’operatore aeronautico, i seguenti aspetti:
1- Organizzazione Aziendale
2- Organizzazione Operativa
3- Organizzazione Tecnica
Capo b) Controllo, a cadenza trimestrale, presso ciascuna Base di Elisoccorso tendente a verificare, attraverso una visita ed un eventuale volo, quanto di seguito specificato:
1- Base operativa HEMS
2- Aeromobile titolare e sostitutivi
3- Personale di volo
4- Personale di manutenzione
5- Personale servizio antincendio
6- Personale sanitario e non sanitario
Capo c) Analisi dei fermi tecnici e cause di avaria, incidenti/inconvenienti
Capo d) Supporto e assistenza per la gestione del contratto del “Servizio di Elisoccorso della Regione Abruzzo” mediante:
1- Riunioni con la Commissione di Verifica 2- Consulenza
3- Supporto nella definizione delle penali
4- Servizi vari di consulenza per la gestione in reperibilità di emergenze inerenti le basi HEMS ed i mezzi
Capo e) Piano di controllo di qualità: analisi annuale
4 - DESTINATARI DEL CONTRATTO
L’Accordo quadro viene stipulato da ASL DI PESCARA
Destinatario del servizio oggetto del contratto è il Servizio Sanitario della Regione Abruzzo che si avvale, nel suo complesso, del Servizio di Elisoccorso.
4 - PRESTAZIONI E MODALITÀ’ DI ESECUZIONE
I servizi che l’Appaltatore dovrà garantire dalla data di avvio del servizio sono:
1. controllo (tutte le attività di cui al Capo a. dell’art. 3)
2. controllo (tutte le attività di cui al Capo b. dell’art. 3)
3. analisi (tutte le attività di cui al Capo c. dell’art. 3)
4. consulenza (tutte le attività di cui al Capo d. dell’art. 3)
5. piano di controllo di qualità (tutte le attività di cui al Capo e. dell’art. 3)
L’esecuzione del contratto avverrà nel rispetto delle modalità previste all’art. 3 ed in conformità alle proposte del progetto presentato in sede di gara.
L’Aggiudicatario dovrà offrire una struttura tecnico-logistica ed organizzativa tale da garantire gli standards di servizio oggetto del contratto.
8.1 - Prestazioni e modalità di esecuzione
Il servizio dovrà essere effettuato con le modalità disciplinate dal presente capitolato.
Nel caso di variazioni alle modalità in corso di esecuzione del contratto, dovute a cambiamenti di attività e/o degli assetti organizzativi delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’Appaltatore che, nella flessibilità operativa richiesta dal presente appalto, si impegna ad implementare le variazioni richieste senza oneri aggiuntivi per ASL DI PESCARA e previo accordo con i Direttori delle Elibasi.
L’Appaltatore deve svolgere, con le modalità dettagliate, le seguenti prestazioni minime:
Capo a) Controllo/visita semestrale presso la ditta esercente e presso l’eventuale ditta di manutenzione di ogni singola base di elisoccorso, al fine di verificare, con riferimento a quanto previsto dalle norme in vigore e a quanto di specifico prescritto dal contratto e dai suoi addendum che regolano i rapporti con l’operatore aeronautico, i seguenti aspetti:
1- Organizzazione Aziendale
• Analisi organizzazione e organigrammi dei vari Servizi
• Verifica correttezza circa la gestione del personale (Iscrizioni e contribuzioni di legge)
• Verifica del sistema di gestione con particolare riferimento ai sistemi di safety e compliance
• Verifica della Struttura Tecnica
• Verifica della Struttura Operativa
• Verifica della Struttura logistica
• Analisi dei Sistemi e delle procedure di Manutenzione (attrezzature tecniche comuni e speciali per la manutenzione aeromobili, Schemi di manutenzione, Modalità di programmazione della manutenzione)
• Controllo Autorizzazioni - Licenze - Permessi - Concessioni
• Verifica Assicurazioni: polizze, massimali e contratti
• Analisi Consistenza flotta e volume di attività in rapporto alle risorse disponibili
• Analisi Magazzini - Procedure di Approvvigionamento - Procedure di controllo e accettazione
• Analisi Modalità e pianificazione dell’addestramento del personale
2- Organizzazione Operativa
• Verifica delle procedure del Manuale Operativo dell’operatore aeronautico e della loro effettiva applicazione
• Verifica Consistenza biblioteca operativa, aggiornamenti e modulistica
• Verifica Addestramento, controlli e rinnovi del personale pilota
• Verifica Attività di volo - Limiti
• Verifica Consistenza dell’organico
3- Organizzazione Tecnica
• Verifica delle procedure del CAME e della loro effettiva applicazione
• Verifica Consistenza biblioteca tecnica, stato di aggiornamento e modulistica
• Verifica Documenti Aeromobili
• Verifica Rilasci - Rinnovi - Estensione Certificazione ENAC - Conoscenza delle procedure Aziendali
• Verifica Consistenza dell’organico
Capo b) Controllo/visita trimestrale presso ciascuna base HEMS tendente a verificare attraverso una visita, ed un eventuale volo, quanto di seguito specificato:
1- Base operativa HEMS:
• Verifica Sistema delle Comunicazioni (es: impianti radio, connessioni internet, pc, telefoni)
• Analisi Ausili alla pianificazione delle missioni
• Controllo conformità della gestione e osservanza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.
• Controllo delle dotazioni, attrezzature, impianti, servizi e procedure di sicurezza intesa come security
• Controllo idoneità dell’area per le operazioni di volo
• Controllo della segnaletica e delle strutture di supporto logistico in genere
• Controllo degli impianti di rifornimento per funzionalità, manutenzione e quantitativi in giacenza (sia in caso di gestione diretta sia in caso di servizio in appalto)
• Controllo dei sistemi e procedure di assistenza tecnico-operativa
• Procedure di approvvigionamento ricambi che garantiscano la operatività dell’aeromobile in base al vigente capitolato
• Controllo del magazzino di base e relative scorte
• Impianti antincendio:
• Abilitazioni, addestramento del personale, dotazioni, esercitazioni, anche in caso di servizio erogato da contractor diverso dall’operatore aeronautico.
• Attività notturna (qualora attivata):
• Controllo installazioni, illuminazione elisuperficie, eventuali indicatori del piano di planata per attività notturna
2- Aeromobile:
• Immissione di nuovi elicotteri titolari e sostitutivi
• Verifica equipaggiamenti e strumentazioni di bordo in conformità ai requisiti contrattuali
• Verifica del programma di manutenzione approvato ENAC
• Disponibilità del programma di manutenzione approvato ENAC delle manutenzioni programmate per il successivo bimestre.
• Verifica manutenzioni straordinarie e a seguito di nuovi Bollettini e prescrizioni di aeronavigabilità
• Controllo dei bollettini tecnici emessi dai costruttori e relative procedure, nei termini di applicabilità e scadenze. In particolare il consulente dovrà esaminare:
a) Bollettini obbligatori verificando la effettiva implementazione da parte dell’operatore aeronautico
b) bollettini facoltativi verificando se la eventuale non applicazione dei bollettini possa causare un danno al Sistema di Elisoccorso della Regione Abruzzo in termini di ridotta operatività.
Documentazione tecnica aeromobile:
• Documentazione tecnico operativa (Quaderno Tecnico di Bordo, fogli di carico e centraggio e relative configurazioni predefinite specifiche per l’attività HEMS)
• Documentazione tecnico manutentiva (libretto cellula e libretti motori)
• Documenti di bordo: certificato di immatricolazione, certificato e specifica di navigabilità, licenza esercizio stazione radio, certificati di assicurazione, certificazione rumore.
• Verifiche di conformità dell’aeromobile Stand-by (se presente in base)
• Rilievo ore di funzionamento
• (eventuale) Volo di verifica e funzionamento degli impianti/sistemi di bordo (su richiesta del Direttore di elibase).
• (eventuale) Controllo con prova di potenza come da manuale di volo (da effettuarsi nell’ipotesi dell’eventuale volo di verifica e funzionamento degli impianti)
3- Personale di volo:
• Licenze e abilitazioni e conformità ai requisiti contrattuali
• Programmazione in servizio di nuovo personale tecnico e di volo;
• Standard di condotta dei piloti per quanto rilevabile durante la visita e durante il volo (comunicazione, abbigliamento, assertività, gestione della base, ecc)
• Iscrizione all’Albo Professionale
• Programmazione, pianificazione e condotta dei voli per quanto rilevabile dai documenti di base e dall’osservazione diretta durante la visita.
• Addestramento:
1. Verifica effettuazione dei controlli periodici (operativo, addestrativi, IFR, di linea ed altri previsti dalla normativa vigente)
2. Verifica addestramento periodico per attività specifica (off-shore, volo in montagna, verricello)
3. Rapporti con la Committente
4. Turni di servizio: rispetto normativa vigente e obblighi contrattuali con verifiche dirette
ed incrociate tra libretti di volo, quaderni tecnici di bordo.
5. Attività notturna: addestramento ricorrente
• Verifica dotazione DPI
4- Personale di manutenzione:
• Standard di condotta del personale tecnico per quanto rilevabile durante la visita e durante il volo (comunicazione, abbigliamento, assertività, gestione della base, etc)
• Turni e tempi di servizio del personale tecnico
• Certificazioni ENAC
• Abilitazioni e livelli riconosciuti
• Qualifiche e addestramento all’impiego equipaggiamenti (verricello)
• Verifica dotazione DPI
5- Personale servizio antincendio:
• Controllo delle qualifiche e dell’addestramento del personale dedicato al servizio antincendio anche se affidato a contractor diversi dall’operatore aeronautico.
• Evidenza dei registri presenze e delle esercitazioni
6- Personale sanitario e non sanitario:
• Verifica procedure di addestramento del personale sanitario e non sanitario limitatamente alle procedure aeronautiche:
N.B.
La visita/controllo presso le basi HEMS dovrà essere concordata con il responsabile della base con un congruo anticipo e non dovrà interferire con l’operatività del servizio di elisoccorso.
Per l’eventuale attività di volo l’incaricato dell’Appaltatore siederà a bordo come passeggero in
volo dedicato, compatibilmente con l’operatività della base, in posizione tale da poter osservare quanto di rilievo per la sua attività di controllo; lo status sarà quello di passeggero nei confronti dell’equipaggio di condotta ed anche ai fini assicurativi.
Tutte le elibasi e le elisuperfici devono essere verificate con le frequenze stabilite. N.B.
L’appaltatore dovrà procedere al controllo di cui al capo b) previa acquisizione e verifica di tutta la documentazione cartacea/digitale necessaria per svolgere la sua attività di controllo.
Capo c) Analisi dei fermi tecnici e cause di avaria, incidenti/inconvenienti
L’appaltatore dovrà esaminare tutti i fermi tecnici.
In caso di fermo tecnico non previsto, l’Appaltatore dovrà verificare se il fermo sia stato causato da negligenza o imperizia o comunque da colpa dell’operatore aeronautico. In tale ipotesi il consulente dovrà tempestivamente darne comunicazione al responsabile della base per l’applicazione di eventuali
penali proponendo una eventuale quantificazione dell’importo come previsto dal contratto vigente e dai relativi addendum.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà tenere il conteggio di tutti i fermi tecnici, programmati e non programmati, evidenziando l’eventuale superamento delle franchigie previste dal contratto e suoi addendum.
Entro il 31/01 di ogni anno il consulente aeronautico dovrà produrre un documento, in formato excel e pdf sottoscritto, da trasmettere alla Commissione di verifica, in cui sia riportato:
• Numero di fermi programmati espresso in ore e frazioni
• Numero di fermi non programmati espresso in ore e frazioni
• Numero di fermi che possono dare origine a penale
Capo d) Supporto e assistenza per la gestione del contratto “Servizio di Elisoccorso”:
1- Riunioni con la Commissione:
• L’appaltatore dovrà, previa convocazione, partecipare alle seguenti riunioni con la “Commissione per la verifica dell’applicazione del contratto” di Elisoccorso:
- incontro annuale riepilogativo
- almeno fino a quattro incontri periodici.
2- Consulenza:
• L’Appaltatore dovrà garantire consulenza continuativa, verbale e scritta, alla Commissione per la verifica dell’applicazione del contratto di Elisoccorso, ai singoli Direttori delle basi HEMS ed eventuali loro delegati, alla Regione Abruzzo e ad ASL DI PESCARA titolare del presente contratto. Le richieste (minimo 6 - massimo 30 / anno) potranno essere anticipate telefonicamente e saranno trasmesse a mezzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata. Le risposte dovranno essere redatte ed inviate in forma scritta da produrre: a) entro 7 giorni dal ricevimento per richieste ordinarie b) il prima possibile e, comunque, entro e non oltre 24 h in caso di emergenza;
• In caso di sostituzione programmata/non programmata di elicottero titolare/sostitutivo previa comunicazione dell’Operatore Aeronautico, su richiesta urgente del Direttore di Elibase l’Appaltatore dovrà formulare un parere scritto, contenente verifica di conformità tecnica al contratto “Servizio di
• Elisoccorso”, modello e caratteristiche dell’aeromobile, analisi delle prestazioni, verifiche di conformità e stato manutentivo, da trasmettere, in forma scritta, alla Commissione prima della messa in servizio;
• L’Appaltatore dovrà garantire la presenza, su richiesta, alle riunioni del Collegio Tecnico e fornire, su richiesta, pareri di congruità tecnica sulle proposte presentate dall’Operatore Aeronautico durante la vigenza contrattuale del Servizio di Elisoccorso;
• L’appaltatore dovrà fornire supporto nella definizione delle contestazioni con il gestore del servizio di elisoccorso e delle conseguenti eventuali penali.
3- Servizi vari di consulenza per la gestione in reperibilità di emergenze inerenti le basi HEMS e gli aeromobili
• Fuori dal normale orario di lavoro e nei giorni festivi dovrà essere garantito un servizio di reperibilità telefonica. L’aggiudicatario dovrà, pertanto, comunicare un numero telefonico attraverso il quale assicurare tale reperibilità.
Capo e) Piano di controllo di qualità: analisi annuale
• L’Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere alla Commissione entro il 31/01 di ciascun anno solare una relazione annuale sotto forma di “Piano di Controllo di Qualità”, a compendio delle attività svolte in attuazione del presente capitolato e supportata da evidenza statistica
• Entro il 31/01 di ogni anno il consulente aeronautico dovrà produrre un documento, in formato excel e pdf sottoscritto, indirizzato alla Commissione di verifica, in cui sia riportato:
⮚ Numero di fermi programmati espresso in ore e frazioni
⮚ Numero di fermi non programmati espresso in ore e frazioni
⮚ Numero di fermi che possono dare origine a penale
• L’Appaltatore dovrà farsi carico di verificare, con cadenza annuale, la rete di Elisuperfici della Regione Abruzzo a servizio del sistema regionale di elisoccorso comunicando ad ENAC l’elenco delle
elisuperfici a qualsiasi titolo utilizzate (occasionali, gestite, diurne e notturne, a servizio di ospedali, HUB e a servizio di comunità isolate - comprensive anche degli HEMS operating sites notturni che l’operatore inserisce nel suo Operation Manual Parte C). La comunicazione dovrà essere inoltrata per conoscenza alla Commissione di verifica. Il consulente aeronautico dovrà inoltre verificare che la rete di elisuperfici così identificata sia congrua con quanto presente nella parte C del manuale di volo dell’Operatore Aeronautico e sia conforme alla normativa vigente in materia.
8.2 - Struttura organizzativa e requisiti minimi del team di risorse umane
L’appaltatore deve presentare l’organigramma della propria struttura organizzativa con l’indicazione nominativa del professionista o del pool di professionisti che la compongono specificando le funzioni attribuite ed i rispettivi compiti ed incarichi. Il personale che verrà impiegato per l’espletamento del servizio deve possedere i seguenti requisiti minimi.
1- Organigramma minimo
• Il personale incaricato dell’attività di consulenza, verifica e controllo dovrà possedere comprovate dimostrabili capacità ed esperienza maturate nel campo elicotteristico, con fattispecie nelle attività di HEMS e di controllo di qualità:
1- Addetto al Controllo Operativo:
Qualifica di Comandante Pilota di Elicottero in ambito militare e civile presso operatori offshore ed HEMS, anche non in corso di validità, con esperienza minima decennale ed un numero di ore di volo non inferiori a 2.000 in dieci anni.
saranno valutati positivamente:
eventuale esperienza in qualità di Pilota incaricato di attività istruzionale in società esercenti l’attività i HEMS o di Istruttore di Volo
eventuale esperienza di capo pilota o direttore operativo o pilota incaricato di attività di controllo in società esercenti l’attività HEMS.
2- Addetto al Controllo Tecnico:
Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore
Esperienza in società di elicotteri con licenza di trasporto aereo (Commercial Air Transport) con almeno una delle seguenti mansioni (risultante da organigrammi approvati da ENAC):
Responsabile della gestione tecnica e aeronavigabilità (CAMO Manager) oppure responsabile della manutenzione in ditte di manutenzione certificate secondo normativa EASA PART 145, oppure quality manager (EASA parte 145) o avere ricoperto l’incarico di professionale tecnico di ENAC.
L’Appaltatore presenterà per ciascun addetto al controllo un Curriculum Vitae a dimostrazione dell’esperienza acquisita, adeguatamente documentata con dettaglio delle mansioni ricoperte, anche nella forma dell’autocertificazione a norma di legge.
I curricula dovranno in particolare specificare e/o riportare in allegato i seguenti dati:
Per l’addetto al controllo operativo:
• Numero e tipo della licenza di volo posseduta
• Numero di approvazione della abilitazione istruzionale e della certificazione come controllore (TRI/TRE o equivalenti) e relative date di attività
• Estremi della ditta presso cui ha prestato la sua attività e relative date
Per l’addetto al controllo tecnico:
• Estremi delle ditte presso cui l’addetto ha esercitato le funzioni di Responsabile della gestione tecnica e aeronavigabilità oppure responsabile della manutenzione oppure Quality Manager, relative
date ed estremi dell’approvazione ENAC inerente l’incarico in organigramma approvato.
Le funzioni di addetto al controllo operativo e di addetto al controllo tecnico potranno essere svolte anche da un'unica persona fisica purchè in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire entrambi i ruoli: in tale circostanza dovrà essere presentato un unico curriculum redatto nei termini sopraesposti.
L’Appaltatore, nell’ambito dell’organigramma, dovrà:
⮚ individuare un Responsabile del Servizio (RS) di comprovata esperienza nel settore e nel ruolo di riferimento (tale esperienza deve essere specificatamente indicata nel progetto e nel curriculum) cui è demandato il compito:
1. di rappresentare l’interfaccia unica nei confronti della Stazione apaltante, Regione Abruzzo ed Aziende Sanitarie con le modalità e le cadenze definite;
2. di dirigere e coordinare l’eventuale personale dipendente;
3. di coordinare l’attività di consulenza, verifica e controllo di qualità;
4. di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi e nuove esigenze che dovessero sorgere;
5. di essere raggiungibile in caso di emergenze, garantendo, direttamente o tramite suo delegato, la reperibilità telefonica h24.
⮚ comunicare alla Commissione, prima dell’avvio del servizio, il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile del Servizio al quale inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria;
⮚ garantire la sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per assicurare l’effettuazione dei servizi oggetto di appalto.
2- Descrizione dell’organizzazione delle risorse umane nel servizio
L’Operatore Economico indicherà nel progetto-offerta la propria organizzazione autonomamente progettata e sviluppata per la conduzione dell’appalto secondo la conoscenza della natura dei servizi oggetto dell’appalto, le proprie modalità organizzative e gestionali e la propria esperienza nel settore. In particolare dovrà specificare l’organizzazione, la struttura e l’organigramma del personale che impiegherebbe, in ipotesi di aggiudicazione, per la gestione dei servizi oggetto dell’Appalto. L’Operatore
Economico dovrà fornire evidenza dei criteri e delle modalità utilizzate per dimensionare la quantità delle risorse tecniche impiegate, specificando quelle che intenderà allocare in modo continuativo nel servizio.
Dovranno essere evidenziate, nel rispetto dei profili minimi sopra dettagliati, le caratteristiche professionali, l’esperienza e la specializzazione di tutto il personale che si intende impiegare nel servizio.
Tutto il personale dell’Appaltatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento. Tutto il personale impiegato dall’Aggiudicatario dovrà prendere conoscenza ed attenersi alle regole di accesso e permanenza nelle strutture della ASL DI PESCARA e delle altre Aziende Sanitarie.
Eventuali sostituzioni in corso d’esecuzione del contratto potranno essere effettuate utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza rispetto a quanto proposto in offerta o a quanto previsto dagli standards minimi di cui sopra, dietro espressa approvazione della Stazione apaltante.
Ai fini di assicurare una migliore integrazione tra il personale tecnico che subentra in corso d’esecuzione del contratto e le procedure gestionali e amministrative della Stazione apaltante, l’Appaltatore dovrà assicurare per il
Responsabile del Servizio, salvo adeguate motivazioni indipendenti dalla propria volontà, un periodo di sovrapposizione di almeno 2 mesi tra il subentrante ed l’uscente.
8.3 - Automezzi e attrezzature
L’Appaltatore, nell’espletamento del servizio, dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di tutte le attrezzature, automezzi, materiale di consumo, ecc. adeguati allo svolgimento di quanto richiesto per caratteristiche e numero di prestazione.
Le attrezzature e gli automezzi utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere certificati, conformi alla normativa vigente, anche in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, sottoposti a verifiche periodiche di legge ove previsto e perfettamente compatibili con le attività da svolgere, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato tecnico e di pulizia.
Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli automezzi, di assicurazione, bollo, revisione, consumi di carburante e olio, pedaggi e comunque ogni spesa utile e necessaria al completo svolgimento del servizio, nonché alla loro regolare pulizia periodica secondo un protocollo che dovrà essere redatto dalla Ditta ed approvato dall’Ente. Regione Abruzzo, ASL di Pescara e le Aziende Sanitarie non saranno responsabili nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.
8.4 - Offerta tecnica
Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare, con le modalità previste nel disciplinare di gara, un’offerta tecnica, consistente in un progetto tecnico operativo, contenente il piano generale di organizzazione del servizio ed i piani operativi predisposti secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
Il progetto-offerta dovrà essere redatto nel rispetto delle specifiche disposizioni contenuti nel presente paragrafo.
Come già citato in premessa, nella redazione del progetto-offerta l’Appaltatore deve tener conto che l’appalto è configurato come prestazione con obbligazione di risultato.
Il progetto, che costituisce offerta tecnica di gara, si configura come la descrizione più esaustiva possibile delle politiche, delle strategie e dei piani di controllo di qualità che il contraente intende attuare, insieme
all’organizzazione che intende darsi, ai fini dell’espletamento e della gestione operativa dei servizi oggetto dell’appalto.
All’interno del progetto-offerta dovranno inoltre essere descritte le modalità di espletamento dei servizi, ponendo in particolare evidenza l’offerta di prestazioni migliorative rispetto a quelle minime di capitolato.
Sarà valutata positivamente la capacità da parte dell’offerente di individuare potenziali situazioni di criticità e di proporre efficaci ed efficienti soluzioni delle stesse.
Costituirà inoltre oggetto di valutazione nell’offerta tecnica la garanzia di svolgimento dei servizi nel rispetto di standard qualitativi riconducibili a normative di qualità attinenti l’oggetto dell’appalto ed utilizzate nella gestione dei processi aziendali dell’offerente.
Il progetto dovrà assicurare la massima efficienza nel processo di verifica e controllo, attraverso la piena responsabilizzazione e l’autonomia esecutiva da parte del contraente.
Nel progetto-offerta l’Operatore Economico dovrà riportare esplicitamente tutte le azioni e gli strumenti offerti ed implementati per garantire la necessaria flessibilità operativa richiesta, data la particolare natura del servizio e del contesto.
Il contraente sarà tenuto ad eseguire le prestazioni con le modalità indicate negli articoli del presente Capitolato integrate con il dettaglio operativo previsto nel progetto-offerta.
Le prestazioni contenute nei piani operativi dovranno essere pienamente conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Il progetto tecnico operativo, che costituisce offerta tecnica di gara, dovrà prevedere capitoli distinti, titolati ed articolati secondo i seguenti argomenti:
- A) relazione tecnico-progettuale sulle modalità di esecuzione del servizio di verifica e controllo di qualità del servizio di Elisoccorso della Regione Abruzzo - capo a) b) c) e);
- B) relazione sulle modalità di svolgimento del servizio di consulenza e assistenza - capo d);
- C) relazione sul metodo ed organizzazione del lavoro ovvero composizione della struttura operativa per lo svolgimento delle prestazioni - art. 3.2) e curricula;
- D) relazione su eventuali proposte migliorative ed innovative non espressamente previste dal presente capitolato ma strettamente correlate al servizio richiesto ed offerte senza oneri aggiuntivi (non possono essere indicate come migliorie attività, mezzi o strumenti già proposti alle voci precedenti).
Il progetto-offerta dovrà essere:
- strutturato in modo ordinato ed essenziale, con un indice riassuntivo e pagine numerate progressivamente Gli argomenti dovranno essere sviluppati con esplicito riferimento a ciascun punto dell’indice sopra citato
I curricula, richiesti per la verifica delle qualifiche e dell’esperienza del personale incaricato che rivestono un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto (ex art. 95 comma 6 D. Lgs. 50/2016), dovranno essere inseriti nel progetto e costituiranno elemento di valutazione, come previsto nel seguente
art. 4.
L’Operatore Economico dovrà presentare una sola offerta tecnica.
9 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RELATIVE SPESE
L’aggiudicazione definitiva, approvata con provvedimento amministrativo della Stazione apaltante, diventa efficace dopo la verifica sull’aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dell’accordo quadro ha luogo entro il termine di sessanta giorni salvo l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
L’accordo quadro, del quale è titolare ASL DI PESCARA , è stipulato, a pena di nullità, con le modalità e nei termini
previsti dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’Operatore economico aggiudicatario, prima della stipula dell’accordo quadro, deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, a favore della Stazione appaltante, garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale IVA inclusa.
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria e dovranno essere versate in sede di
stipula.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Il contratto attuativo potrà essere stipulato, durante il periodo di validità dell’accordo quadro, con l’Operatore Economico aggiudicatario sulla base di quanto stabilito nell’accordo quadro e nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Per la stipula del contratto, ASL DI PESCARA potrà altresì richiedere ulteriori coperture assicurative per la
responsabilità civile verso terzi, rispetto a quelle già previste nel presente capitolato
Peraltro, con la stipula del contratto attuativo il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
10 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, l’Appaltatore, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro e del contratto attuativo, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale IVA inclusa, fatte salve le variazioni previste dall’art. 93 commi 1 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa in materia.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce.
La garanzia, oltre a garantire tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore in seguito alla stipula dell’accordo quadro, coprirà la mancata stipula del contratto attuativo e gli obblighi a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ASL DI PESCARA avrà diritto di rivalersi
direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Stazione apaltante a far data dalla sottoscrizione dell’accordo quadro ed a far data dalla stipula del contratto attuativo. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ASL DI PESCARA . In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ASL DI PESCARA ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato.
La garanzia fideiussoria resta vincolata e valida fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. La garanzia sarà restituita all’Appaltatore solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione apaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di R.T. le garanzie devono essere intestate alla capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, con l’indicazione di tutte le imprese mandanti facenti parte del raggruppamento stesso, e devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
L’Istituto fidejussore resta obbligato in solido con l’Appaltatore fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della garanzia da parte della Stazione apaltante in base a quanto previsto dal contratto.
In caso di risoluzione dell’accordo quadro, l’aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
In caso di risoluzione del contratto attuativo, l’aggiudicatario incorre nell’escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell’importo contrattuale ed è esclusa l facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.
11 - CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE
12.1 - Avvio dell’esecuzione del contratto attuativo
L’esecuzione del contratto attuativo può avere inizio solo dopo l’avvio autorizzato e formalizzato dal RUP con apposito verbale redatto in duplice copia, datato, controfirmato dall’Operatore economico aggiudicatario, salvo che si dia avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il contratto attuativo verrà eseguito nel rispetto del titolo V “esecuzione” del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a cura del DEC.
12.2 - Periodo di prova
Dopo la stipula del contratto attuativo ed a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, l’Appaltatore sarà sottoposto ad un periodo di prova di 3 mesi al fine di consentire ad ASL DI PESCARA ed agli utilizzatori
un’ampia valutazione del servizio.
Al termine del periodo di prova il RUP dovrà formalizzare l’esito della valutazione:
- POSITIVO con giudizio sintetico;
- NEGATIVO con relazione documentata e motivata.
Nell’ipotesi in cui la valutazione non possa portare ad un giudizio “POSITIVO” definitivo e completo, è facoltà del Responsabile concedere all’Appaltatore il prolungamento del periodo di prova di ulteriori 3 mesi (documentando in maniera dettagliata le motivazioni del giudizio “sospeso”).
Al termine dell’ulteriore periodo di prova, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del trimestre, il RUP dovrà formalizzare l’esito della valutazione:
- POSITIVO con giudizio sintetico;
- NEGATIVO con relazione documentata e motivata.
In caso di un riscontro negativo circa l’operato svolto, ASL DI PESCARA attiverà un contradditorio formale con l'Appaltatore. Nel caso in cui le giustificazioni prodotte non consentano di superare gli inadempimenti contrattuali contestati, ASL DI PESCARA procederà alla risoluzione del contratto attuativo e dell’accordo quadro, con incameramento della cauzione versata. In tale circostanza l’Appaltatore potrà fatturare solo la quota parte del corrispettivo corrispondente al servizio correttamente eseguito, escluso
ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo, e dovrà comunque assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro di nuovo contraente.
12.3 - Caratteristiche dei servizi
I servizi richiesti dovranno essere svolti ex art. 1176 c.c. con la diligenza del buon padre di famiglia e a regola d’arte, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico/sanitarie e di sicurezza dei locali, degli arredi e delle attrezzature utilizzate, degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D. Lgs. 50/2016, delle garanzie di continuità del servizio in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.
12.4 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore e polizza assicurativa
L’Appaltatore si dovrà adoperare per eseguire le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in materia ambientale, sociale e del lavoro oltre che delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Il servizio che, in qualunque modo, risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste.
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Stazione appaltante e/o dell’Azienda e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.
L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare alla ASL e/o alle altre ’Aziende sanitarie regionali e/o a terzi per fatti od attività connesse con l’esecuzione dei servizi oggetto di gara. Pertanto, l’Appaltatore risponderà di qualsiasi eventuale danno a cose o persone, anche nel caso di utilizzo di attrezzature non fornite dall’Appaltatore.
A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 commi 7 e 10 del D. Lgs. 50/2016, deve presentare, prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (della Stazione appaltante e/o dell’Azienda e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose, da produrre a ASL DI PESCARA e/o all’Azienda. In caso di polizza già attivata, l’Appaltatore deve produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell’Appaltatore, in quanto quest’ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo.
Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia ad ASL DI PESCARA .
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al RES e al DEC, laddove nominato, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’accertamento danni verso le cose sarà effettuato da ASL DI PESCARA alla presenza del Referente dell’Appaltatore previamente avvertito. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento, ASL DI PESCARA provvederà
autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ASL DI PESCARA è autorizzata a provvedere direttamente,
trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.
12.5 - Personale adibito ai servizi: obblighi dell’Appaltatore ed obblighi del personale
Per l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), adeguato per numero e qualifica professionale e idoneo al servizio.
Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall’Impresa aggiudicataria ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d’opera con l’Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
L’organico dovrà essere quello previsto dall’Impresa in fase di progetto-offerta sia come numero, sia come mansioni e livello, sia come monte ore. Dovrà essere assicurata comunque la presenza costante dell’organico minimo di forza lavoro nelle diverse fasi del servizio.
Del personale (e loro sostituti) dell’Appaltatore dovrà essere fornito, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo da tenere costantemente aggiornato. L’Appaltatore dovrà comunicare ad ASL di Pescara ogni modifica di personale entro 15 giorni dal verificarsi della variazione.
Il personale addetto al servizio dovrà essere provvisto di idonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) e cartellino di riconoscimento. In ogni momento lo ritenga necessario, ASL DI PESCARA potrà disporre per l’accertamento dei requisiti di cui sopra.
Il personale dovrà essere in possesso di tutta la documentazione prevista dalla Regione Abruzzo in materia.
L’Appaltatore sarà tenuto all’immediato allontanamento del personale che ASL DI PESCARA , a suo insindacabile giudizio, ritenga non essere in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari per l’espletamento del
servizio ed a provvedere al suo immediato reintegro.
L’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico dell’Appaltatore sollevando ASL DI PESCARA e le Aziende Sanitarie da ogni e qualsiasi responsabilità.
ASL di Pescara si riserva inoltre, il diritto di chiedere all’Impresa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l’Impresa provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta della Stazione apaltante la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
ASL DI PESCARA si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel xxxxx xxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxx inadempienze tra Appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore non può opporre eccezione ad ASL DI PESCARA neanche a titolo di risarcimento danni.
Nel caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.
12.6 - Scioperi e cause di forza maggiore
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali da concordare con ASL DI PESCARA e le Organizzazioni
Sindacali.
L’Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare ad ASL DI PESCARA la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale. ASL DI PESCARA non
corrisponderà il minor servizio erogato. L’Appaltatore dovrà garantire la presenza minima al fine di non interrompere il servizio.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’ASL DI PESCARA , quest’ultimo provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel
modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l’Appaltatore non avrà svolto il servizio, ASL DI PESCARA
effettuerà le corrispondenti detrazioni.
L’ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l’evento di forza maggiore.
12.7 - Obblighi a carico dell’Appaltatore in materia di prevenzione e sicurezza Generalità
La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove
previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
Nel caso in cui la valutazione dei rischi della Ditta aggiudicataria preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’aggiudicatario si impegna a formare e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi negli stessi ambienti.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all’appalto, le ditte sono tenute a prendere visione dei documenti delle informazioni sui rischi per gli addetti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 predisposti dalle XX.XX. della Regione Abruzzo interessate all’appalto e pubblicati sul sito ASL DI PESCARA .
Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalla L.R.T. 38/2007 e ss.mm.ii. a:
- utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del servizio;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale.
Obblighi a carattere generale
Il personale dell’Appaltatore, nell’accedere sul luogo di lavoro, sarà tenuto al rispetto del calendario e dell’orario preventivamente concordato. Tramite le planimetrie per la gestione delle emergenze dovrà prendere visione delle vie di fuga e dei presidi antincendio.
Il personale dell’Appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza della Stazione apaltante e/o delle Aziende Sanitarie, prima di iniziare ogni attività, dovrà richiedere autorizzazione al Direttore responsabile, un suo sostituto o al personale presente in turno avente la gestione del reparto, concordando con questi la possibilità di eseguire gli interventi senza conseguenze gravose sugli altri lavoratori presenti. Il Direttore o suo sostituto (suo sostituto o personale presente in turno avente la gestione del reparto)
comunicherà agli addetti dell’Appaltatore le eventuali limitazioni di accesso, correlate alla presenza di rischi specifici o la necessità di particolari precauzioni per la tutela della salute e sicurezza degli utenti.
L’Appaltatore dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l’elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell’azienda, che dagli Organi di Vigilanza. ASL DI PESCARA si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.
L’Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall’attività oggetto dell’appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell’Art. 37 del D. Lgs. 81/2008, del D. Lgs. 230/1995, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/2003, nonché sulle misure di prevenzione
da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione
dell’ambiente.
In caso di infortunio, gli operatori dell’Appaltatore dovranno recarsi al pronto soccorso o, se le condizioni lo richiedono attivare la richiesta di soccorso al 118 oppure, se operanti all’interno delle strutture ospedaliere attivare la specifica procedura aziendale (il 118 non interviene all’interno delle strutture ospedaliere). L’Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione apaltante un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della Stazione apaltante - D.M.12 settembre 1958.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto - D. Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.
L’Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:
• esponga la tessera di riconoscimento;
• indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
• rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
• sia adeguatamente formato e informato sui rischi potenziali per la salute e la sicurezza;
• attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
• si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
• non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
• eviti l’uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
• non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate dai lavori;
• sempre segnali, al proprio diretto superiore e/o alla Direzione, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali;
• non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
• movimenti i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in equilibrio instabile; i veicoli adibiti al trasporto di persone e materiali devono procedere all’interno dei resedi delle XX.XX. e della Stazione apaltante a non più di 15 Km/h; dovrà essere aumentata la visibilità e l’identificazione dei stessi (es. fari accesi o luci lampeggianti); è’ assolutamente vietata la
sosta nelle aree riservate ai mezzi di soccorso ed ai disabili;
• non usi materiali, attrezzature, apparecchiature, impianti e mezzi di trasporto di proprietà della Stazione apaltante se non previa autorizzazione;
• separi con transenne o simili le zone rischiose e quelle interessate alle attività in contratto di appalto, utilizzando, ove necessario, segnaletica di salute e sicurezza e segnalatori acustici e/o luminosi, facendo riferimento alla cartellonistica;
• non abbandoni rifiuti di nessun genere;
• mantenga tutte le aree di lavoro delle quali viene fornita all’Appaltatore disponibilità di utilizzo, in perfetto stato di ordine e pulizia;
• nell’eventualità, utilizzi solo ed esclusivamente macchinari e attrezzature conformi alla normativa vigente, marcate CE quando previsto, e collegate a terra.
L’Appaltatore dovrà attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento con le eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi, suoi subappaltatori, di cui si intende corresponsabile in sede di inadempimento e/o violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e ad assicurare che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel luogo di esecuzione della prestazione o del servizio; tali interventi di formazione dovranno essere elaborati con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche e devono essere implementati anche in coincidenza di eventuali e significative variazioni delle modalità di esecuzione delle prestazioni o servizi.
Obblighi specifici
Utilizzo macchine e attrezzature:
- tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio di cui alle attività da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall’Appaltatore;
- è fatto assoluto divieto al personale dell’Appaltatore di usare attrezzature della Stazione apaltante e/o dell’XX.XX., al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e
opere provvisionali all’Appaltatore o ai suoi dipendenti;
- in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del committente; in questo caso, all’atto della presa in consegna delle
macchine, attrezzature o di quant’altro eventualmente ceduto, l’Appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso; tale consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dal responsabile per l’intervento dell’Appaltatore e dal DEC della Stazione apaltante.
Gestione rifiuti:
- è obbligo dell’Appaltatore contenere l’impatto ambientale dei rifiuti dalle attività e forniture di materiali (imballaggi, ecc.);
- i materiali di scarto dovranno essere contenuti in luoghi o aree idonee anche dentro cassoni scarrabili;
- restano a carico dell’Appaltatore gli obblighi di allontanamento e smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
12.8 - Inadempimenti e penalità
In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, ASL DI PESCARA applicherà le penalità in base alla tabella sotto riportata:
Id | Descrizione inadempimento | Giudizio di gravità e relativi importi della penale in Euro |
1 | Totale o parziale esecuzione del servizio di controllo semestrale presso l’Operatore Aeronautico e presso l’eventuale Impresa che svolge le attività di manutenzione | Bassa: 500,00 Media: 1.000,00 Alta: 1.500,00 |
2 | Totale o parziale esecuzione del servizio di controllo, a cadenza quadrimestrale, dell’aeromobile, di ciascuna base operativa HEMS, del personale di volo, del personale di manutenzione, del personale servizio antincendio, del personale sanitario e non sanitario | Bassa: 500,00 Media: 1.000,00 Alta: 1.500,00 |
3 | Totale o parziale mancato rispetto delle procedure documentali: analisi annuale, analisi quadrimestrali, controlli non programmabili | Bassa: 125,00 Media: 250,00 Alta: 500,00 |
4 | Mancata partecipazione agli incontri o altre forme di impedimento poste in essere dall’Appaltatore all’attività della Commissione di Verifica senza alcuna giustificazione | 500,00 |
5 | Comportamenti non corretti da parte dei dipendenti quali, a titolo esemplificativo: mancanza di contegno, condotta non allineata alla normativa sulla sicurezza ecc. (per ogni evento in base alla gravità) ed altre inosservanze in materia di salute e sicurezza sul lavoro | Bassa: 125,00 Media: 250,00 Alta: 500,00 |
6 | Generazione di disservizio per mancata applicazione del piano di sostituzione del personale in caso di assenza per ferie, malattie, infortuni e non gradimento (per ogni evento in base alla gravità del | Bassa: 500,00 Media: 750,00 Alta: 1.000,00 |
7 | Mancato rispetto delle tempistiche previste nel capitolato | Bassa: 500,00 Media: 1.000,00 Alta: 1.500,00 |
8 | Totale o parziale mancato rispetto delle analisi dei fermi tecnici | Bassa: 125,00 Media: 250,00 Alta: 500,00 |
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penalità previste nel presente capitolato, saranno contestati formalmente da ASL DI PESCARA mediante lettera raccomandata (A/R) o PEC o fax, assegnando all’Appaltatore un termine massimo, non inferiore a 7 giorni dalla data di ricezione/avvenuta notifica della contestazione, per la presentazione di controdeduzioni scritte. L’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo stabilito e comunicato da ASL DI PESCARA , dei giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione/avvenuta notifica della contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, l a ASL DI PESCARA applicherà all’Appaltatore le penali nella misura indicata nel presente articolo. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall’importo dei crediti vantati dall’Appaltatore, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure,
mediante rivalsa sul deposito cauzionale. In quest’ultimo caso l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. È sempre e comunque fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.
Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, ASL DI PESCARA si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all’applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all’Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.
In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista, ASL DI PESCARA potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale
dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
12.9 - Subappalto
I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d).
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’eventuale subappalto sarà autorizzato da ASL DI PESCARA nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto purchè l’Operatore economico, all’atto dell’offerta, abbia indicato i servizi che intende subappaltare e abbia dimostrato l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’operatore economico deve obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Stazione apaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore, quale contraente principale, resta responsabile in via esclusiva dei danni che dovessero derivare ad ASL DI PESCARA , alle Aziende o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deve depositare presso ASL DI PESCARA , almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto, il contratto o copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dall’art. 105 comma 7 del D. Lgs. 50/2016:
- certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti
dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.mm.ii.;
- dichiarazione attestante la non sussistenza a carico del subappaltatore di alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia in materia;
- dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di R.T., società o consorzio (comma 18);
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia intermini prestazionali che economici.
Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore dovrà applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto degli standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Appaltatore ed il subappaltatore saranno tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e del presente capitolato.
L’Appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti dovranno assicurare, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010.
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 comma 13, ASL DI PESCARA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L’Appaltatore dovrà comunicare all’ASL DI PESCARA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Resta inteso che l’ASL DI PESCARA , prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ASL DI PESCARA potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
12.10 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità
L’Appaltatore dovrà presentare fattura mensile posticipata secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della Stazione appaltante ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato.
Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze prospettate dai
competenti Uffici. L’importo dovuto all’Appaltatore ed all’eventuale Subappaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all’Azienda a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi previsti dal presente capitolato. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato, il contratto si potrà risolvere di diritto così come previsto dall’art. 13 del presente capitolato.
L’Appaltatore ed il Subappaltatore assicurano il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso Banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati ad ASL DI PESCARA entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato ed eventuale CUP).
L’Appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, anche nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede ASL DI PESCARA della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il pagamento delle fatture avverrà, da parte della Stazione apaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione.
La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’Azienda. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, si applica la disciplina sulla sospensione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
A far data dal 31/03/2014, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.
Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (scissione pagamenti).
ASL DI PESCARA provvederà ad operare una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dal citato art. 30 e dall’art. 31 del
D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC.
Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, ASL DI PESCARA provvederà a richiedere per iscritto all’Appaltatore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla
chiusura della pratica liquidatoria.
Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre, se richiesto da ASL DI PESCARA , far pervenire, a corredo fattura, la
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato, salvo quanto previsto dall’art. 107 “sospensione” del D. Lgs. 50/2016.
12.11 - Prezzi e adeguamento ex Art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I prezzi di aggiudicazione si riferiscono ai servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Essi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa che rendano operative le prestazioni, fatta eccezione per l’IVA, la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei prezzi offerti.
In caso di rinnovo del contratto si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi secondo le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. In mancanza dei costi standardizzati, si terrà conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) (clausola di indicizzazione).
La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l’accoglimento o meno in base ad un’apposita istruttoria. L’adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’Appaltatore o da ASL DI PESCARA . Qualora l’Appaltatore o ASL DI PESCARA richiedano l’adeguamento in ritardo rispetto al mese di spettanza, lo stesso sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di ricevimento della richiesta e sarà calcolato dal mese di inizio del contratto o da quello dell’ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.
Qualora l’istanza sia inoltrata da ASL DI PESCARA e supportata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l’Appaltatore non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.
12.12 - Verifiche di conformità
Il DEC laddove nominato, provvede alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite, con riferimento alle prescrizioni contrattuali, avvalendosi del personale tecnico di ASL DI PESCARA per le
attività di supporto, e rilascia il certificato di verifica di conformità. Il certificato deve contenere tutte le informazioni essenziali a dichiarare che le prestazioni sono state eseguite a regola d’arte
sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Il RUP conferma il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.
Ai fini della liquidazione di singole fatture, le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.
Considerata la natura dei beni e servizi oggetto del contratto le verifiche di conformità saranno oggetto di Verifiche in corso di Esecuzione. Il DEC effettua i controlli e trasmette i relativi verbali al RES entro quindici giorni successivi riferendo anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali. I controlli assicurano il contraddittorio con l’impresa anche mediante l’utilizzo di modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore.
Il DEC esercita tale verifica al termine di ogni trimestre decorrente dalla data di avvio del servizio e conclude la verifica entro il mese successivo.
Il DEC certifica la chiusura delle prestazioni ed avvia il procedimento di verifica di conformità che si conclude entro 60 giorni massimo dalla chiusura delle prestazioni. Le verifiche sono svolte in contraddittorio con l’impresa o, preferibilmente, in modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore.
Della verifica è redatto apposito verbale conclusivo.
Dopo l’effettuazione della verifica finale e definitiva ed all’emissione del certificato di verifica di conformità,
si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della fideiussione/cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Ove il Direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, ASL DI PESCARA può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l’affidatario e procedere all’aggiudicazione dell’appalto al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.
12.13 - Sospensione contrattuale
Qualora circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, può disporre la sospensione dell’esecuzione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
Della sospensione è redatto e sottoscritto apposito verbale che sarà inviato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RES per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Cessate le cause della sospensione, il DEC o il RES dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto sono firmati dall’esecutore.
12.14 - Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal DEC su preventiva approvazione del RES.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.
12.15 - Modifiche introdotte da ASL DI PESCARA
ASL DI PESCARA non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore ha comunque l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni
di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ASL DI PESCARA , a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
13 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
ASL DI PESCARA si riserva di risolvere il contratto, con effetti nei confronti dell’Appaltatore contestato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
• per la mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione apaltante;
• per la mancata proroga della validità della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ASL DI PESCARA in caso di rinnovo o proroga del contratto;
• qualora, per due eventi consecutivi, vengano contestate all’aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l’applicazione di penalità.
Si applica l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
In tutti i casi previsti nella normativa citata il RES, in coordinamento con il DEC laddove nominato, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata ad ASL DI PESCARA che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.
Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, il contratto cesserà la sua efficacia, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto:
• in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o che questo
prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
• qualora il fornitore non proceda all’aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali ai sensi dell’art. 12 del presente capitolato;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
• il fornitore ceda il contratto;
• il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’ASL DI PESCARA .
ASL DI PESCARA , ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
• il fornitore non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
• il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
• il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
• il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della Stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
• il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
• il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
• il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da ASL DI PESCARA ;
• il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
• si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso ASL DI PESCARA ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’aggiudicatario);
• si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro;
In caso di risoluzione del contratto, per una delle suindicate cause, ASL DI PESCARA si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera garanzia definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio.
Nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, ASL DI PESCARA potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
00 - XXXXX XX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXX può in qualunque tempo recedere, anche parzialmente, dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e dei materiali esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non superiore a venti giorni.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Il recesso può essere esercitato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato, anche dipendenti da esigenze della Stazione appaltante e/o delle Aziende Sanitarie destinatarie dei servizi oggetto del contratto, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all’affidatario.
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’Art. 1671 del codice civile.
15 - VICENDE SOGGETTIVE E CESSIONE DEL CREDITO
Le ipotesi di cessione e di affitto di azienda o di un ramo d’azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi al candidato, offerente/concorrente, aggiudicatario e soggetto esecutore/contraente sono disciplinate dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Affinché le ipotesi sopra citate possano esplicare i loro effetti nei confronti della Stazione apaltante, è necessario che i Soggetti coinvolti nel processo pongano in essere determinati adempimenti finalizzati alla verifica dell’idoneità soggettiva ed oggettiva quali:
• motivata comunicazione di modifica e relativi atti notarili di variazione. Su tale comunicazione dovrà essere apposta la firma del legale rappresentante di entrambi i soggetti. Qualora un’impresa fosse motivatamente impossibilitata ad apporre la propria firma sul citato documento, la comunicazione
potrà essere trasmessa separatamente ma con la stessa forma e modalità;
• produzione della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ed eventualmente di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
• elenco dei servizi oggetto di variazione, con la specifica descrizione risultante dall’offerta economica;
• numero e anno dei provvedimenti ASL DI PESCARA di riferimento.
La fase procedimentale di tipo valutativo sarà conclusa da ASL DI PESCARA con la pubblicazione di un provvedimento contenente la manifestazione di volontà di accettazione/opposizione.
Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 106 e dall’art. 108 comma del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di
R.T. e Consorzi si applica quanto previsto all’art. 48 del medesimo Decreto.
L’impresa aggiudicataria titolare del contratto d’appalto sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati ad ASL DI PESCARA /Aziende da omesse o inesatte informazioni/comunicazioni: in tali casi sarà passibile dell’applicazione delle penali previste dall’art. 11.13 del presente capitolato in tema di ritardo nell’esecuzione della prestazione e/o inadempimento.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula del contratto.
16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”), ASL DI PESCARA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalitàdel trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da ASL DI PESCARA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico- economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione del servizio nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da ASL DI PESCARA ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da ASL DI PESCARA potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ASL DI PESCARA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.
Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da ASL DI PESCARA , anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
• al personale della Stazione apaltante o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all’Ufficio Studi interno alla società;
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a ASL DI PESCARA in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
• ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite i siti internet xxx.xxxx.xx.xx
Diritti del concorrente interessato: Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
Sarà fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Stazione apaltante. In particolare la Ditta dovrà:
• mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale. Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Stazione appaltante.
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’U.O. competente per la presente procedura, ai sensi della deliberazione n. 21 del 05/02/2013, ferme restando le specifiche competenze in materia del RUP del procedimento.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, tra i quali il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco e l’aggiornamento dei dati trattati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento.
I dati personali acquisiti saranno raccolti presso la UOC Acquisizione beni e servizi della Stazione appaltante esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.
17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
L’Operatore Economico aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L’aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare ASL DI PESCARA /Aziende Sanitarie/Enti del S.S.R., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa, nei confronti del contraente del contratto attuativo, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusa le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi il contraente del contratto attuativo è tenuto ad informare prontamente per iscritto l’aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti del contraente del contratto attuativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
18 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie tra il Committente e l’Appaltatore, verificatesi durante l’esecuzione ed al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in xxx xxxxxxx xxxxxxx risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. In
tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.
19 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al D. Lgs. 50/2016, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, alle Linee Guida di A.N.A.C., ai Regolamenti vigenti, nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.