DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO DEL 2 OTTOBRE 2010
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO DEL 2 OTTOBRE 2010
A. BENEFICIARI
1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni di cui al “Regolamento”
Personale in servizio
In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto.
Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011:
• i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da:
- Cassa Intesa;
- Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli;
• i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea;
• i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni;
• i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento;
• i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi.
Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011.
Personale in quiescenza
Vengono iscritti per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i titolari di trattamento pensionistico ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da:
• Cassa Intesa;
• Cassa Spimi;
fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011, facendo pervenire specifica lettera raccomandata al “Fondo Sanitario”.
Agli iscritti al “Fondo Sanitario” che maturino, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 il diritto a trattamento pensionistico, è consentito il mantenimento dell’iscrizione da quiescenti anche nel caso in cui i medesimi non abbiano assolto l’obbligo contributivo di almeno cinque anni di servizio di cui all’art. 4 dello Statuto del “Fondo Sanitario”, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto medesimo.
Nuclei familiari
Tutti gli iscritti di cui al punto 1) dovranno procedere alla segnalazione e regolarizzazione della complessiva situazione dei beneficiari del proprio nucleo familiare nonché dei relativi carichi fiscali, alla luce delle previsioni di cui allo Statuto del “Fondo Sanitario”, entro il 30 aprile 2011, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, ovvero dalla data dell’evento per quelli verificatisi successivamente al 1° gennaio 2011.
Restano esentate dagli adempimenti di cui al comma che precede le posizioni già oggetto di salvaguardia relativa alla qualifica di beneficiario nell’ambito degli accordi di costituzione della Cassa Intesa.
2) Personale che fruisce dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni erogate tramite polizza sanitaria
Personale in servizio
Alla luce della notevole complessità e diversificazione delle coperture di assistenza sanitaria esistenti presso le Banche/Società del Gruppo Intesa Sanpaolo si ritiene necessario procedere con gradualità alla fruizione delle prestazioni del “Fondo Sanitario”, operando come di seguito specificato.
Fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011 facendo pervenire specifica lettera raccomandata al “Fondo Sanitario” medesimo, dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al “Fondo Sanitario” con applicazione del complessivo ordinamento statutario ma con fruizione delle prestazioni mediante polizza assicurativa sanitaria, sottoscritta per il tramite del “Fondo Sanitario”, tutti i dipendenti delle Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo non già ricompresi nel punto 1), con la seguente articolazione:
a. i dipendenti di Imi Fondi Chiusi, i dipendenti beneficiari della polizza ex Banco di Napoli, nonché il personale delle Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, beneficiario della copertura sanitaria PreviGen, con fruizione per gli esercizi 2011 e 2012 della copertura sanitaria già prevista per ciascuna società per il 2010;
b. tutti i dipendenti delle Società di cui alla tabella 1 delle presenti disposizioni attuative, con fruizione per 2 esercizi, alla scadenza dell’attuale polizza, della copertura sanitaria definita nell’Appendice 2 allo Statuto del “Fondo Sanitario”;
c. tutti i dipendenti delle Società di cui alla tabella 2 delle presenti disposizioni attuative, con fruizione per 3 esercizi, alla scadenza dell’attuale polizza, della copertura sanitaria definita nell’Appendice 2 allo Statuto del “Fondo Sanitario”.
Per i periodi sopra indicati le Società provvederanno al pagamento del premio fisso a carico dell’Azienda previsto per la polizza stessa; l’iscritto corrisponderà quanto previsto a suo onere per i familiari non a carico oltre ad un importo, a titolo di “contributo di ingresso”, pari al 50% della quota percentuale prevista per l’iscritto in servizio destinatario diretto delle prestazioni del “Regolamento” del “Fondo Sanitario”, per sé e per i familiari a carico.
Il “contributo d’ingresso” sarà accantonato su un conto transitorio attivato nella gestione iscritti in servizio che confluirà nel patrimonio della relativa gestione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza del periodo transitorio di cui sopra previsto per ciascuna Società.
Dalla medesima data i dipendenti di ciascuna Società ed i relativi beneficiari inizieranno a fruire delle prestazioni di cui al “Regolamento”.
A rettifica di quanto previsto dall’art. 6 dell’accordo 10 dicembre 2009, i dipendenti di cui al presente articolo, il cui contratto di lavoro sia oggetto di cessione individuale tra Società del Gruppo di cui all’allegato 1 successivamente al 1° gennaio 2011, conserveranno la copertura sanitaria in essere all’atto del passaggio sino al termine dei periodi indicati e alle condizioni stabilite nel presente articolo. Da tale data i dipendenti medesimi saranno destinatari delle prestazioni di cui al “Regolamento”.
Fermo quanto sopra, i dipendenti beneficiari della polizza ex Banco di Napoli ed i dipendenti di Imi Fondi Chiusi il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 a Società destinatarie di polizza sanitaria manterranno per il biennio 2011/2012 la medesima copertura fruita al momento della cessione.
Il Personale che abbia aderito al “Fondo di solidarietà” e sia, ai sensi degli accordi in materia, allo stato beneficiario di polizza sanitaria sarà iscritto al “Fondo Sanitario” dal 1° gennaio 2011, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011.
Dal 1° gennaio 2011 fruirà della copertura sanitaria di cui all’Appendice 2 allo Statuto (con eccezione del Personale delle società di cui al punto a. del secondo comma, che mantiene la copertura in essere) per il periodo di permanenza nel “Fondo di Solidarietà” previsto dai citati accordi e comunque non oltre il completamento del percorso di ingresso previsto per la società ex datrice di lavoro.
In caso di compresenza nel corso del 2011 di altra copertura assicurativa già garantita dall’Azienda rispetto a quella prevista dall’Appendice 2 allo Statuto, le coperture ivi previste opereranno unicamente ad integrazione ed in via sussidiaria rispetto alle coperture previgenti sino alla scadenza della precedente polizza.
Personale in quiescenza
I dipendenti delle Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo cessati dal servizio con diritto al trattamento pensionistico a far data dal 1° gennaio 2007 (29 gennaio 2008 per l’ex Gruppo CR Firenze) ovvero che abbiano acquisito il medesimo diritto nel Fondo di solidarietà, non iscritti alla data del 31 dicembre 2010 alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi potranno richiedere l’iscrizione al “Fondo Sanitario” a decorrere dal 1° gennaio 2011, con applicazione del complessivo ordinamento statutario e fruizione da tale data della copertura sanitaria definita nell’Appendice 2 allo Statuto per un periodo pari a:
• 2 anni se la risoluzione del rapporto di lavoro/maturazione del diritto a pensione è avvenuta nel xxxxx xxx 0000/0000;
• 3 anni se la stessa è avvenuta nel corso del 2007/2008.
Laddove il diritto al trattamento pensionistico venga maturato successivamente al 1° gennaio 2011 da parte del personale che a tale data fruisca delle prestazioni del “Fondo Sanitario” tramite polizza sanitaria – compreso il personale che abbia aderito al “Fondo di solidarietà” ai sensi degli accordi – la previgente copertura sanitaria sarà mantenuta, a richiesta, qualora il percorso di ingresso stabilito per la Società ex datrice di lavoro non si sia ancora completato e sino al suo completamento. Al termine del predetto periodo il Personale potrà fruire delle prestazioni di cui al “Regolamento”.
Il Personale in quiescenza delle Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, attualmente beneficiario di copertura sanitaria PreviGen potrà richiedere l’iscrizione al “Fondo Sanitario” dal 1° gennaio 2011, continuando a fruire per un biennio delle coperture sanitarie all’attualità previste.
Il Personale in quiescenza di Banca CRFirenze e di Mediofactoring sgr allo stato beneficiari della polizza assicurativa aziendale potrà richiedere l’iscrizione al “Fondo Sanitario” sempre dal 1° gennaio 2011 con applicazione del complessivo ordinamento statutario e fruizione da tale data per un biennio della copertura sanitaria definita nell’Appendice 2 allo Statuto.
In tutti i casi sopra indicati l’iscritto in quiescenza corrisponderà per sé e per i propri familiari non a carico, il premio previsto per la polizza stessa, nonché, a titolo di “contributo di ingresso”, un ulteriore contributo percentuale pari allo 0,50% della pensione AGO per sè ed uno 0,05% per ogni familiare a carico (con un massimo dello 0,15%), da destinare al patrimonio della gestione di competenza ed utilizzato in favore della stessa.
Quanto sopra con conservazione delle specificità contributive allo stato esistenti per il Personale in quiescenza di Mediofactoring sgr e Banca CRFirenze specificate al punto B. delle presenti disposizioni attuative.
Al termine del periodo stabilito gli iscritti in quiescenza ed i relativi beneficiari fruiranno salvo revoca delle prestazioni di cui al “Regolamento” del “Fondo Sanitario”.
3) Altri beneficiari
Il Personale che al 31 dicembre 2010, avendone i requisiti, non si fosse avvalso della facoltà di adesione alla Cassa Intesa ovvero avesse revocato l’iscrizione alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi potrà richiedere l’iscrizione, per sé e per i familiari a carico e non, inderogabilmente entro il 30 aprile 2011, con iscrizione al “Fondo Sanitario” dal 1° gennaio 2011 e possibilità di beneficiare delle prestazioni di cui all’Appendice 2 allo Statuto da tale data e per un triennio.
Per i periodi sopra indicati l’Azienda provvederà al pagamento del premio fisso a suo carico previsto per la polizza stessa; l’iscritto corrisponderà quanto previsto per i familiari non a carico oltre ad un importo, a titolo di “contributo di ingresso”, pari all’intera quota percentuale prevista per l’iscritto in servizio destinatario diretto delle prestazioni del “Regolamento” del “Fondo Sanitario”, per sé e per i familiari a carico.
Il personale in servizio che abbia a suo tempo esercitato la richiesta di iscrivere alla Cassa Intesa sé e/o eventuali familiari dopo la scadenza prevista dalle norme operative di riferimento (c.d. iscrizioni tardive), continuerà a corrispondere il contributo pregresso sino a concorrenza del complessivo importo dovuto, con fruizione delle prestazioni di cui al “Regolamento” a decorrere dal 1° gennaio 2011.
B. CONTRIBUZIONI
Per i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna di cui al precedente punto 1), la contribuzione aziendale annua viene ridotta a 700 euro per il primo biennio.
Restano confermate, in capo al personale in quiescenza di Mediofactoring sgr e di Banca CR Firenze che richieda l’iscrizione al “Fondo Sanitario” ed esclusivamente in tale evenienza, le contribuzioni attualmente versate dalle rispettive Società in loro favore, che continueranno ad essere corrisposte al “Fondo Sanitario” in costanza di iscrizione allo stesso, a scomputo delle contribuzioni individualmente dovute da ciascun iscritto in quiescenza.
La contribuzione a carico degli iscritti che hanno aderito al “Fondo di Solidarietà” é determinata, con riferimento all’ultima retribuzione INPS percepita in servizio, nelle stesse misure previste per il personale in servizio e, al momento del collocamento in quiescenza, secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto del “Fondo Sanitario”.
I maggiori oneri contributivi relativi alla quota per sè a carico dei Dipendenti iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi con prestazioni dirette, individuati con riferimento alla data del 31 dicembre 2010, vengono compensati da parte dell’Azienda, in costanza di iscrizione al “Fondo Sanitario”, mediante incremento, a titolo specifico, non assorbibile a seguito di eventuale incremento dell’aliquota previdenziale, della corrispondente percentuale alla posizione individuale di previdenza complementare in capo all’interessato, senza che ciò determini un correlativo obbligo contributivo in capo all’iscritto.
Per fruire della compensazione individuale di cui sopra, i dipendenti iscritti unicamente ad un regime di previdenza complementare a prestazione definita o non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare del Gruppo in regime di contribuzione definita devono, a richiesta, iscriversi, entro il termine ultimo del 30 giugno 2011, ad uno dei fondi di riferimento del Gruppo (Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi e Fondo PrevidSystem per il Personale Dirigente), ferme restando le disposizioni di legge in materia, senza ulteriori obblighi contributivi in capo al datore di lavoro ed al lavoratore. Operando diversamente da quanto precede detto beneficio si intenderà automaticamente e definitivamente decaduto e/o rinunciato dall’interessato.
La misura della compensazione sarà determinata, a livello individuale, con riferimento agli imponibili al 31/12/2010 ed alla differenza delle aliquote relative corrispondenti, con la precisazione che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o di applicazione di massimali preesistenti, il differenziale sarà calcolato utilizzando la situazione in essere a tale data.
Gli iscritti alla Cassa Spimi che risultino titolari, al 31 dicembre 2010, di residui accantonamenti individuali derivante da contribuzione ad efficacia differita, nel rispetto delle previsioni dello Statuto della Cassa medesima, continueranno ad utilizzare gli accantonamenti, in coerenza con quanto in precedenza praticato, a concorrenza degli apporti contributivi di cui al presente capitolo, dovuti per il mantenimento dell’iscrizione al “Fondo Sanitario”, secondo le previsioni dell’art. 34 dello Statuto.
Al Personale che abbia aderito al “Fondo di Solidarietà” la compensazione di cui sopra verrà erogata a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. La somma corrisposta sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo) dell’aliquota determinata come sopra descritto applicata all’ultima retribuzione ordinaria di spettanza moltiplicata per il numero di mesi intercorrenti tra il 31 dicembre 2010 e la
finestra pensionistica in essere al momento della sottoscrizione dell’accordo sul Fondo di Solidarietà. Tale importo sarà riconosciuto in unica soluzione entro il 30 settembre 2011.
Per il Personale beneficiario della polizza ex Banco di Napoli alla scadenza dell’attuale polizza sarà confermata alla previdenza complementare la completa destinazione dello 0,50% dell’imponibile TFR di cui all’accordo ex Sanpaolo 30 gennaio 2003.
Tabella 1
Banca di Trento e Bolzano Banca CR Firenze
Banca Fideuram
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Centro Leasing Banca Centro Leasing Rete Centro Factoring Fideuram Investimenti sgr Fideuram Fiduciaria Mediofactoring
San Paolo Invest SIM
Cassa di Risparmio di Terni e Narni
Tabella 2
Cassa di Risparmio di Foligno Cassa di Risparmio di Spoleto
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Cassa di Risparmio di Ascoli Xxxxxx
Cassa di Risparmio di Rieti
Cassa di Risparmio di Città di Castello Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Neos Finance
Moneta