Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO
Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di
€ 45,00
REPERTORIO N. …..
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE, QUALUNQUE FORMATO (PRINT, PRINT + ON LINE E SOLO ON LINE), IN ABBONAMENTO E DEI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER LE ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE E STRUTTURE ACCADEMICHE AFFERENTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventuno (2021), il giorno ………………… (…) del mese di
…………………, in Varese, presso i locali dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi dell’Insubria, xxx Xxxxxx, 0, avanti a me
…………………, Ufficiale Rogante dell’Università degli Studi dell’Insubria, nominato con Decreto del Direttore Generale …………………, a norma di quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con l’assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono comparsi:
- Il sig. ………….., nato a ……….. (….), il , il quale interviene al
presente atto in qualità di ……………. della società , (cod. fisc. n.
…………..), con sede legale in Via …………. - ………………. ( ),
come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ………….. in data …………. n , di
seguito denominato Appaltatore;
- il Xxxx. Xxxxx XXXXXXXXXX, nato a Pavia il 16/11/1960 nella sua qualità di Direttore Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei
necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2020,
n. 256 è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di pubblicazioni italiane e straniere, qualunque formato (print, print + on line e solo on line), in abbonamento e dei servizi gestionali connessi per le esigenze delle Biblioteche e strutture accademiche afferenti all’Università degli Studi dell’Insubria, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 c.4 del D. Lgs 50 del 2016, con un importo a base d’asta pari a € 1.122.709,00 (unmilionecentoventiduemilasettecentonove/00) IVA esclusa ove dovuta. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze;
- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata alla società ……….., (Cod. Fisc./P. IVA n. …………), con sede legale in Via ………… - ……….. (………) che ha offerto il ribasso del
…………% sul prezzo di copertina o di listino ufficiale stabilito dall’Editore per i servizi “print e print+online in servizio consolidato” e “print e print+online in servizio diretto ed e-only”, come risulta dall’offerta presentata dalla predetta Ditta (all. 1);
- che a prescindere dal ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara (che verrà applicato al prezzo di copertina o di listino ufficiale stabilito dall’editore) l’importo dell’affidamento sarà in ogni caso pari a complessivi €
1.122.709,00 (unmilionecentoventiduemilasettecentonove/00) IVA esclusa ove dovuta, come stabilito dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- che, nelle more del rilascio dell’informazione antimafia di cui all’art. 1 del
D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data
, acquisita l’autocertificazione da parte dell’Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all’art. 94, comma 2 del citato Decreto;
quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:
Art. 1 - Oggetto del contratto
L’oggetto dell’Accordo Quadro per il lotto è la fornitura di pubblicazioni italiane e straniere, qualunque formato (print, print + on line e solo on line), in abbonamento e dei servizi gestionali connessi per le esigenze delle Biblioteche e strutture accademiche afferenti all’Università degli Studi dell’Insubria, come meglio specificato nell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 2 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto
L'accordo quadro viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:
1. Capitolato Speciale d’Appalto (All.2);
2. Lista titoli abbonamenti (All.3);
3. Lista abbonamenti banche dati (All.4);
4. Offerta economica.
Tutti i suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Università degli Studi dell’Insubria e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
Art. 3 - Ammontare massimo stimato del contratto
L'importo contrattuale ammonta a € 1.122.709,00 (unmilionecentoventiduemilasettecentonove/00) al netto dell'I.V.A. e salva la liquidazione finale. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze.
L'importo complessivo dell'appalto indica la stima presunta della fornitura a disposizione. L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l’Università non utilizzi l’intero importo stimato durante i 48 mesi di validità dell’accordo quadro ovvero qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine. Art. 4 - Odinativi
Dal presente accordo quadro discendono ordinativi il cui importo e durata sono in funzione delle esigenze dell’Amministrazione committente.
Art. 5 - Pagamenti
Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, gli importi dovuti a fronte della fornitura dei volumi saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. Previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile della Struttura Ordinante e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007.
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante,
sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore ha comunicato con nota prot del ../../…… gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.
Questa Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica”, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, fatto salvo che ricorrano le condizioni previste dal X.Xxx. 27 dicembre 2018, n.148 che prevedono obbligatoriamente la ricezione, la traduzione e la consegna delle fatture elettroniche redatte secondo lo standard europeo (EN16931), tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Le fatture devono fare riferimento al codice univoco della struttura ordinante così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx.
Le fatture, indirizzate all’Area Servizi bibliotecari e documentali - Sistema Bibliotecario di Ateneo: Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza, Biblioteca di Medicina e Scienze, Biblioteca di Scienze, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2. Le fatture, indirizzate all’area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Ufficio Servizi generali e logistici -Como, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B.
Le fatture, indirizzate all’area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Ufficio Servizi generali e logistici -Varese, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B.
Le fatture, indirizzate al Servizio Centrale di Approvvigionamento, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B.
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG
…………………., nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”.
Art. 6 – Durata del contratto
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto la durata del presente accordo quadro è fissata in 48 mesi naturali consecutivi decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Art. 7 - Penalità per ritardi
Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto in caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali per ogni singolo inadempimento:
a) Abbonamenti PRINT – Per ritardo nella consegna dei fascicoli print : nel caso di mancata consegna di fascicoli già pubblicati, le Biblioteche sono tenute a darne comunicazione al Fornitore. Il Fornitore dovrà sollecitare agli editori l’invio dei fascicoli entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione del reclamo da parte delle biblioteche. Laddove il disservizio permanga, per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni (naturali e consecutivi) dalla data della suddetta comunicazione da parte delle Biblioteche al Fornitore, potrà essere applicata una penale pari allo 0,15% (zero virgola quindici per cento) del prezzo di listino dell’abbonamento per ogni giorno naturale, successivo e continuativo di
ritardo.
b) Abbonamenti PRINT – Per mancata consegna dei fascicoli print : qualora, al termine del singolo anno di fornitura per qualsivoglia inadempienza, anche imputabile agli editori, aggregatori o simili, non risultassero pervenuti tutti i fascicoli pubblicati, stante l’impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore sarà tenuto al rimborso della quota di abbonamento fatturata, ma non fornita, maggiorata di una penale pari al valore della quota di abbonamento non fornita. Sarà onere del Fornitore far valere eventualmente i propri interessi presso i soggetti terzi.
c) Abbonamenti ON LINE- Per mancata attivazione degli abbonamenti presso i siti degli editori nei termini previsti nel presente capitolato: potrà essere applicata una penale pari allo 0,15% del valore dell’abbonamento del singolo titolo per ogni giorno naturale, successivo e continuativo di ritardo nell’attivazione.
d) Abbonamenti ON LINE- Per interruzioni e/o sospensioni dell’accesso: le biblioteche sono tenute a darne comunicazione al Fornitore. Il Fornitore dovrà sollecitare agli editori il ripristino dell’accesso entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione del reclamo da parte delle Biblioteche. Laddove il disservizio permanga, per un periodo pari o superiore a 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla data della suddetta comunicazione da parte delle Biblioteche al Fornitore, al termine dell’anno solare potrà essere applicata una penale pari allo 0,15% del valore del singolo abbonamento per ogni giorno naturale, successivo e continuativo di ritardo nell’attivazione e/o di sospensione dell’accesso.
Inoltre, qualora al termine dell’anno solare, per qualsivoglia inadempienza, anche imputabile agli editori, aggregatori o simili, l’annata dovesse risultare ancora non
accessibile, il Fornitore sarà tenuto al rimborso della quota di abbonamento fatturata ma non fornita. Sarà onere del Fornitore far valere eventualmente i propri interessi presso i soggetti terzi.
L’Amministrazione, inoltre, si riserva di applicare le penalità, anche cumulativamente, nei seguenti casi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 1,8% (uno virgola otto per cento) dell'ammontare netto contrattuale in caso di reiterata emissione di bolle di consegna/DDT ovvero fatture non conformi a quanto richiesto (NB per “reiterata emissione” si intende il ripetersi dell’emissione di più bolle o fatture prive di uno o più degli elementi fondamentali indicati dall’Ateneo dopo che questa mancanza sia stata segnalata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dopo che sia stato concesso un tempo congruo per l’adeguamento di detti documenti);
- 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di reiterata consegna di fascicoli erroneamente recapitati ad altre strutture;
- 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di reiterate inadempienze relative a solleciti per attivazioni online, annate non pervenute e/o non fatturate.
Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse
ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero tramite riaccredito diretto in conto corrente ovvero potrà essere detratto dalla cauzione a "garanzia definitiva".
Art. 8 – Verifica di conformità
Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs 50/2016 il contratto è soggetto a verifica di conformità per la fornitura da parte del Responsabile della Struttura Ordinante. Art. 9 – Subappalto.
Previa autorizzazione dell’Università e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono essere subappaltati esclusivamente le forniture che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta amministrativa, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 10 - Cauzione definitiva e polizze assicurative
L’Appaltatore a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. ……… per l'importo di € rilasciata da
……………….. in data ………………….. e valida fino all’emissione del certificato di verifica di conformità o comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto.
(eventuale) L’importo è stato ridotto ai sensi dell’articolo 93, comma7 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in quanto l’Appaltatore possiede la certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001, come da copia conforme dell’attestazione.
Art. 11 - Risoluzione
Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 12 - Foro Competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il foro di Varese.
Art. 13 - Spese del contratto
Tutte le spese di bollo, scritturazione, copie di atti, disegni, registrazione fiscale ed altre dipendenti dal presente atto, sono a totale carico dell’Appaltatore. L'onere per I.V.A., come per legge, è a carico dell'Università.
Art. 14 - Privacy
Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxx 0, nella persona del Magnifico Rettore. L’Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, PEC:
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.
I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara.
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell’interessato; laddove vi fossero l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso
successivamente revocato. Infine l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.
Art. 15 - Approvazione specifica di clausole
L’appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, specificate negli art. 3, 5, 10, 11 e 12, dichiara di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, II co. cc.
L’APPALTATORE
(Sig )
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ
(Dott )