schema)
Marca da bollo di € 14.62 ai sensi
dell’art. 2 del DPR 642/1972
(schema)
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN LICENZA D’USO NON ESCLUSIVA DEL MARCHIO “MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA” – dd n.
/12 RV
Tra la Provincia di Brescia, con sede in Brescia, Palazzo Broletto, P.zza Xxxxx XX 29, partita IVA 03046380170, CF 80008750178, rappresentata dal
, Dirigente del Settore , Dott./ssa (di seguito denominata Concedente) E con sede legale in via
n° ,partita IVA / C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito Licenziatario)
Premesso che
a) la Concedente ha tra le proprie funzioni, quella di attivare la promozione e la valorizzazione dei beni prodotti e dei servizi erogati da
operatori economici, siano essi persone fisiche, giuridiche e/o enti, che operano nel territorio della provincia di Brescia e che, secondo
quanto stabilito dalla legislazione vigente, applichino alla propria attività principi di qualità, di sicurezza, di salute, di tutela ambientale, di
risparmio energetico e di tutela, sia con riferimento ai propri dipendenti e collaboratori che con riferimento ai propri clienti e siano,
altresì, orientati costantemente all’innovazione ed agli investimenti nella ricerca nonché nello sviluppo dei criteri propri della
denominazione d’origine e della certificazione, sia del prodotto che del processo produttivo;
b) la Concedente è titolare esclusiva del marchio denominato “MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA” (di seguito “Marchio”), registrato presso
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) , n. attestato di primo deposito 0001439365;
c) il Marchio gode di una reputazione di elevato standard di qualità e di immagine, riconosciuta a livello locale e nazionale;
d) con D.C.P. n° 20/11 RV veniva approvato il <<Regolamento per la concessione e l’uso del marchio “MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA”>> (di
seguito “Regolamento”), allo scopo di disciplinare il rilascio e l’uso del suddetto Marchio, pubblicato sul sito web della Concedente (insieme
all’Avviso pubblico di adesione, approvato con d.d. n. /12 RV) e consegnato in formato elettronico insieme al Licenziatario;
e) in attuazione dell’art. 6 del Regolamento, la Concedente ha istituito il “Comitato di Valutazione e Vigilanza del Marchio”, a cui è demandato
il compito di esprimere un parere circa l’accoglimento o il rigetto delle istanze per la concessione in licenza d’uso del Marchio;
f) il Licenziatario, avendo interesse a contraddistinguere i propri prodotti/servizi con il Marchio, ha presentato apposita domanda (Prot.
del ) nel rispetto del Regolamento;
g) il Comitato ha espresso parere sul possesso dei requisiti del Licenziatario (stabiliti dal punto 4 dell’avviso pubblico per la concessione
del Marchio) nonché sulle capacità tecniche necessarie al rispetto degli standard indicati nel Regolamento e nell’avviso citato;
h) con atto dirigenziale n. RV del la Concedente ha concesso al Licenziatario la licenza d’uso non esclusiva del Marchio.
Tutto ciò premesso come parte integrante del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO - La Concedente, proprietaria esclusiva del Marchio con diritto di utilizzarlo per qualunque uso e finalità, concede al Licenziatario, che accetta, licenza non esclusiva per l’uso in Italia e all’estero del Marchio, come sopra individuato, alle condizioni di cui agli artt.seguenti. Art. 2 OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO - Il Licenziatario riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva della Concedente. Per tutta la durata della licenza d’uso, si obbliga a:
a) utilizzare il Marchio in maniera conforme a quanto previsto dal presente contratto, dal Regolamento, dalle linee guida grafiche del Marchio
(consegnate al Licenziatario in formato elettronico) nonché dall’avviso pubblico che, ai fini del presente contratto, si intendono letti ed
approvati e ne costituiscono parte integrante;
b) non cedere in sub-licenza, e/o a qualsiasi altro titolo, a terzi l’uso del Marchio;
c) accettare i controlli da parte della Concedente, previsti dal Regolamento e dall’avviso pubblico e ad eliminare le eventuali non conformità,
evidenziate in fase di controllo;
d) comunicare tempestivamente alla Concedente ogni cambiamento significativo delle condizioni, previste per l’utilizzo del Marchio;
e) mettere a disposizione della Concedente tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
f) garantire e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo improprio del Marchio;
g) utilizzare il Marchio senza recare pregiudizio e/o turbativa all’immagine della Concedente;
h) non depositare all’estero il Marchio in oggetto o sue possibili derivazioni: l’inosservanza di tale disposizione costituisce grave ed
importante inadempimento ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto in sede giudiziale;
i) mantenere tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d’uso del marchio;
j) utilizzare eventuali altri segni, scritte od informazioni in modo tale da non ingenerare confusione con il marchio o trarre in inganno i
destinatari del messaggio.
Art. 3 UTILIZZO DEL MARCHIO - Il Licenziatario, nel rispetto delle apposite linee guida grafiche, è tenuto a riprodurre il Marchio indicando gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla Concedente, nel rispetto della normativa in materia di etichettatura e senza comportare modifiche alle proporzioni, al
colore ed ai caratteri delle diciture. La licenza non comprende l’uso di eventuali nuovi segni distintivi adottati e/o registrati dalla Concedente in
derivazione dal Marchio oggetto dell’attribuzione. L’utilizzo del Marchio può essere riportato sui prodotti/beni/servizi, per i quali sia stata rilasciata,
dalla Concedente, la concessione della Licenza d’uso nonché sul materiale informativo e promozionale: sito internet; brochure di presentazione dell’azienda, etichette, documenti commerciali, lettere e/o fatture; cartelli ed insegne dell’impresa; veicoli aziendali: autovetture, camion e furgoni.
Nel rispetto e in attuazione dell’art. 10 del Regolamento “Modalità d’uso del Marchio”, qualora il Licenziatario intenderà utilizzare il Marchio in ambiti
diversi da quelli sopra contemplati o per promuovere attività culturali, turistiche e sportive, deve farne espressa richiesta alla Concedente, attraverso
lo Sportello Marchio, allegando il materiale promozionale e di comunicazione, che intende utilizzare. La richiesta sarà evasa entro il termine di 30 gg.
Art. 4 CORRISPETTIVO - Quale corrispettivo della licenza non esclusiva d’uso del Marchio, il Licenziatario ha versato alla Concedente la quota fissa una tantum (valida per un triennio) di adesione pari a € (IVA di legge inclusa), calcolata in base al volume complessivo d’affari dell’anno solare precedente (risultante dalla dichiarazione IVA) e versata prima del ritiro del KIT del Marchio che si consegna contestualmente alla sottoscrizione del
presente contratto.
Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto ha una durata di tre anni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione ( - ) e si ritiene risolto alla sua naturale scadenza. Il contratto non potrà essere prorogato. Alla scadenza del triennio, il Licenziatario potrà
presentare una nuova istanza che sarà valutata secondo le modalità previste dall’art. 6 del Regolamento.
La Concedente provvederà ad istituire l’elenco degli operatori economici aderenti, contenente, oltre alla ragione sociale ed al settore produttivo, anche
gli estremi del provvedimento dirigenziale di concessione nonché i beni e servizi “marchiati. Tale elenco sarà consultabile sul sito della Provincia.
Art. 6 SORVEGLIANZA UTILIZZO MARCHIO - La Concedente, per il tramite del proprio personale o delegati, potrà svolgere adeguati controlli in loco, in ordine all’utilizzo del marchio, da parte del singolo Licenziatario. Il Licenziatario si obbliga a fornire alla Concedente, in modo corretto e preciso, tutte le informazioni necessarie ai controlli ed alle verifiche, previsti dal Regolamento e dall’avviso pubblico, così come indicati nell’istanza di concessione d’uso
del Marchio, presentata dal Licenziatario, che, ai fini del presente contratto, si intendono letti e approvati e ne costituiscono parte integrante.
La Concedente si riserva il diritto di agire legalmente per chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti, in caso di utilizzo non corretto del Marchio,
da parte del Licenziatario.
Art. 7 RECESSO, SOSPENSIONE, REVOCA - Il Licenziatario, in ogni momento, potrà esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto di licenza d’uso non esclusiva del Marchio, dandone comunicazione alla Provincia di Brescia/Settore Economia e Politiche Negoziali/Sportello Marchio, a mezzo di posta
elettronica certificata o telefax o consegna a mano. La quota fissa triennale di adesione versata per l’utilizzo del Marchio, non verrà restituita.
La Provincia si riserva il diritto di sospendere e/o revocare la licenza d’uso del marchio, nei casi in cui:
a) il marchio venga usato in maniera non conforme alle clausole stabilite nel presente contratto, nel Regolamento, nell’avviso pubblico, nonché nelle linee
guida grafiche del marchio;
b) l’uso del Marchio venga attuato in maniera diffamatoria, ingannevole, in violazione della normativa vigente o in qualsiasi altro modo che arrechi
pregiudizio alla Concedente;
c) il Licenziatario non rispetti l’obbligo di fornire alla concedente le informazioni necessarie alle verifiche e ai controlli previsti dal presente contratto,
dal Regolamento e dall’avviso pubblico;
d) il Licenziatario violi il divieto di trasferimento, totale o parziale, a terzi della licenza d’uso del Marchio;
Nel caso in cui le contestazioni rilevate siano sanabili, la licenza d’uso verrà sospesa e la Concedente accorderà al Licenziatario un termine perentorio
per provvedere in merito. Ove il Licenziatario non provveda a sanare la difformità contestata entro tale termine, la concessione verrà revocata e la
quota fissa triennale di adesione non sarà restituita. Nel caso in cui le contestazioni rilevate siano insanabili, la licenza d’uso verrà revocata e la quota di
adesione non verrà restituita.
A seguito del recesso e/o revoca, il Licenziatario sarà cancellato dall’elenco dei licenziatari di cui all’art. 8 del Regolamento, perdendo ogni diritto
all’utilizzo del Marchio.
Art. 8 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, se compromettibili, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Brescia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un singolo
arbitro, nominato in conformità allo stesso regolamento camerale.
Art. 9 FORO COMPETENTE - In caso di controversie che risultassero non compromettibili, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Brescia. Art. 10 RINVIO - Per quanto sopra non espressamente previsto verrà fatto riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria vigente nonché al Regolamento ed all’avviso pubblico che ne costituisce parte integrante.
Art. 11 – REGISTRAZIONE Il presente contratto, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/1986, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Brescia,
Provincia di Brescia Licenziatario
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le Parti approvano specificatamente quanto previsto negli artt. 2 (obblighi del licenziatario); 3 (utilizzo del Marchio), 4 (Corrispettivo),
5 (Durata del contratto), 6 (Sorveglianza utilizzo marchio), 7 (Recesso, sospensione, revoca) e 8 (Clausola compromissoria) del presente contratto.
Brescia,
Provincia di Brescia Licenziatario