CONTRATTI DI LAVORO
CONTRATTI DI LAVORO
• Apprendistato
• Job Sharing (Lavoro Gemellato)
• Telelavoro
• Tempo Indeterminato
• Somministrazione
• Lavoro intermittente
• Tirocini Formativi e di Orientamento
• Contratto di inserimento
• Lavoro a domicilio
• Lavoro a progetto
• Prestazioni occasionali di tipo accessorio
• Tempo Determinato
• Tempo Parziale (part-time)
• Lavoro Interinale
APPRENDISTATO
L’apprendistato viene definito come “uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a fare impartire all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”.
Il contratto di apprendistato è suddiviso in 3 tipologie:
- contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro;
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma.
Per gli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del contratto (02/07/04) continueranno a trovare applicazione le disposizioni previdenti previste dal precedente CCNL.
Nel settore del terziario è possibile assumere lavoratori con contratto di apprendistato secondo quanto di seguito specificato:
1) Sfera di applicazione: l’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel terzo-quarto-quinto e sesto livello fatto salvo alcune esclusioni;
2) Proporzione numerica: il numero di apprendisti che ogni azienda può assumere non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati e specializzati, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre;
3) Limiti d’età: in applicazione al D. Lgs 276/2003 è possibile stipulare contratti di apprendistato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento del 17mo anno se in possesso di una qualifica professionale;
4) Percentuale di conferma: le imprese che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei ventiquattro mesi precedenti l’assunzione, non possono procedere all’assunzione stessa;
5) Procedure di applicabilità: i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, pena decadenza delle agevolazioni, sono tenuti a:
- presentare domanda alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale competente per territorio (presso ASCOM);
- la Commissione dovrà esprimere il proprio parere di conformità entro 15 giorni;
- successivamente il datore di lavoro potrà comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego;
6) Livelli di inquadramento e trattamento economico: per quanto riguarda l’inquadramento ed il relativo trattamento economico, la retribuzione non viene più calcolata in percentuale sulla paga del lavoratore qualificato. Ora è possibile attribuire all’apprendista:
- per la prima metà del periodo di apprendistato, un inquadramento di 2 livelli inferiori
- per la seconda metà del periodo di apprendistato, un inquadramento di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato.
Esempio: assunzione apprendista commessa 4 livello:
- per i primi 24 mesi inquadramento al 6 livello
- per i successivi 24 mesi inquadramento al 5 livello
- al termine dei 48 mesi inquadramento al 4 livello
7) Durata dell’apprendistato: il rapporto di apprendistato, in relazione alle qualifiche da conseguire, ha una durata pari a:
- 2 livello durata 48 mesi
- 3 livello durata 48 mesi
- 4 livello durata 48 mesi
- 5 livello durata 36 mesi
- 6 livello durata 24 mesi
Rimangono immutate le altre norme in materia di formazione e partecipazione a corsi formativi.
JOB SHARING
Letteralmente condivisione di lavoro, si configura come una forma di lavoro stabilmente part-time, nella quale la responsabilità della posizione ricoperta viene condivisa tra due o più persone. La posizione lavorativa, solitamente full-time, viene equamente suddivisa tra due o più individui che prestano la loro opera in due o più fasce part-time nell’arco della giornata lavorativa, assumendosi, però, la responsabilità per il lavoro totale.
La suddivisione delle ore lavorative può svolgersi secondo differenti modalità:
• I contraenti lavorano alternativamente mattino e pomeriggio (l’uno il mattino, l’altro il pomeriggio);
• Lavorano ciascuno due giorni e mezzo a tempo pieno;
• Lavorano alternativamente per una settimana ciascuno. Di norma non vengono superate le 30 ore di lavoro settimanali.
TELELAVORO
Con questo termine si intende la prestazione di lavoro eseguita in un luogo diverso dalla sede di lavoro. Tale luogo deve essere idoneo allo svolgimento delle attività lavorative, cioè deve essere dotato di strumenti tecnologici di informazione e comunicazione, che consentano il collegamento con la sede di lavoro. Esso può coincidere con l’abitazione del “telelavoratore” o meno, l’importante è che sia provvisto della dotazione tecnologica necessaria.
Il telelavoro può essere svolto sia da lavoratori dipendenti (pubblici o privati) lavoratori autonomi e imprenditori, i lavoratori dipendenti devono trovare un accordo con il proprio datore di lavoro per l’organizzazione dell’attività.
Sono maggiormente adatti al telelavoro quei settori che richiedono un alto grado di lavoro intellettuale, in linea di massima si può svolgere qualsiasi attività che non comporti produzione di beni.
Sono tre le forme di telelavoro:
- domiciliare: in cui il lavoratore svolge la propria prestazione presso il personale domicilio;
- delocalizzato dalla sede principale: consiste nella delocalizzazione dell’attività svolta, presso un centro satellite o telecentro collegato alla sede per via telematica;
- mobile: in cui il lavoratore svolge la propria prestazione utilizzando postazioni mobili e/o differenti disseminate sul territorio.
LAVORO A DOMICILIO
È considerato lavoratore a domicilio chi, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di familiari conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite tramite terzi. Non è consentito per le attività per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
TEMPO INDETERMINATO
Per contratto a tempo indeterminato si intende un rapporto di lavoro che a seguito di un periodo di prova (determinato sulla base del contratto nazionale di categoria) si trasforma in assunzione senza scadenza, può essere a tempo pieno o a part-time. Il contratto stabilisce le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro. Con esso sono stabiliti i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei lavoratori, le qualifiche e le mansioni dei dipendenti, la paga minima e tutte quelle norme che danno certezza al rapporto di lavoro.
L’attuale normativa fissa l’orario a tempo pieno a 48 ore settimanali. I contratti nazionali di lavoro hanno di fatto abbassato tale limite, portandolo a 40 ore settimanali nei settori industriali e a 36 ore nel pubblico impiego.
SOMMINISTRAZIONE
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, denominato somministratore per la fornitura professionale di manodopera. Può essere a tempo indeterminato o a termine. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o presso unità produttive ove sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94.
LAVORO INTERMITTENTE
E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. Può essere stipulato anche a tempo determinato.
Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura di indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
TIROCINI FORMATIVI E STAGES
Costituiscono un’opportunità interessante di alternanza tra studio e lavoro e un momento di orientamento alla scelta professionale mediante la conoscenza e l’esperienza diretta del mondo del lavoro.
Lo stage costituisce – accanto alla formazione professionale – una risorsa formativa insostituibile perché consente a chi vi partecipa di acquisire sul campo non solo quelle conoscenze tecniche (il “sapere”) e quelle abilità operative (il “saper fare”) che sono necessarie a ricoprire una particolare mansione, ma anche quei “modi di essere”, quegli stili comportamentali indispensabili per entrare ( e restare) nel mondo del lavoro, cioè il “saper essere” e in primo luogo “il saper essere soggetti attivi e competitivi”.
Il vantaggio dello stage sta nell’offrire al soggetto in apprendimento una serie di condizioni di realtà dell’attività professionale che non sono né date, né ricostruibili all’interno di un iter formativo. Il soggetto in stage hai infatti la possibilità e la necessità di adattare conoscenze e abilità acquisite durante l’attività formativa alle esigenze lavorative.
Destinatari dei tirocini sono studenti che frequentano la scuola secondaria, lavoratori inoccupati o disoccupati in mobilità, allievi di corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, corsi di formazione professionale, studenti universitari, dottorati di ricerca, persone svantaggiate e portatori di handicap.
Il tirocinio formativo e di orientamento non è un rapporto di lavoro, pertanto non comporta una perdita dell'iscrizione al Collocamento e non può essere in alcun modo retribuito.
Il tirocinio coinvolge 3 soggetti: Tirocinante, Azienda ospitante, Ente promotore. L'Ente Promotore stipula con l'Azienda Ospitante una convenzione dove sono esplicitate le modalità di svolgimento del tirocinio (mansioni da svolgere, durata, luogo di svolgimento, nomi dei responsabili) a cui allega un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinante, ed ha in seguito funzioni di assistenza e garanzia. Il tirocinante è ospite dell'azienda che provvede alla nomina del tutore aziendale e si assume l'onere dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell’assicurazione per la responsabilità civile. Il tirocinante può ricevere un rimborso per le spese documentate (buoni pasto, trasporti, etc.). Le attività svolte durante il tirocinio hanno valore di credito formativo e possono essere inserite nel curriculum vitae della persona che ha effettuato il tirocinio.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento è destinato a mandare in pensione – dopo quasi 20 anni – i contratti di formazione e lavoro. L’uscita di scena dei contratti di formazione e lavoro è immediatamente operativa per le imprese private, pur rimanendo validi fino alla loro naturale scadenza, mentre continueranno ad essere mantenuti nel settore pubblico.
Il contratto può essere utilizzato per favorire l’inserimento delle seguenti categorie di lavoratori: soggetta di età compresa tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; donne di qualsiasi età residenti in una area geografica a basso tasso di occupazione femminile; persone riconosciute come affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere superiore ai 18 mesi. Inoltre il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
LAVORO A PROGETTO
Questa tipologia di rapporto di lavoro è stata introdotta con lo scopo di limitare l’abuso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Xx.Xx.Xx.).
Dovranno essere ricondotti a questa tipologia i rapporti di lavoro in base ai quali il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l’incarico di eseguire un progetto o un programma di lavoro, gestendo autonomamente il proprio lavoro in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato. E’ previsto un periodo transitorio di un anno per le xx.xx.xx. vigenti. La contrattazione collettiva può prevedere periodi transitori superiori all’anno. Il lavoro a progetto è la forma contrattuale destinata a sostituire tutte le attuali collaborazioni coordinate e continuative.
I nuovi provvedimenti di legge prevedono che le collaborazioni coordinate e continuative debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici. I progetti sono gestiti dal collaboratore autonomamente, ovviamente nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione aziendale. La delimitazione dell’oggetto del contratto rappresenta la grande novità rispetto alle vecchie collaborazioni. Ora ci deve essere uno scopo ben definito, il progetto. Da notare come il legislatore affermi il carattere “autonomo” della collaborazione. Ciò per contrastare la diffusione dei rapporti di lavori che, seppur nominalmente collaborazioni, nei fatti avevano tutte le caratteristiche del lavoro subordinato.
La normativa sul lavoro a progetto non si applica ai lavori occasionali e a quelli intellettuali. Secondo il legislatore sono intesi come occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni e se il compenso è inferiore ai 5.000 Euro. Per entrambe le condizioni il limite è quello dell’anno solare. Nel caso del superamento di una delle due condizioni, il rapporto perde la qualifica di occasionale. Le professioni intellettuali escluse dal lavoro a progetto, sono quelle che richiedono l’iscrizione in appositi Albi professionali. Sono, inoltre, esclusi tutti i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolti in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. Inoltre sono escluse le collaborazioni svolte dai componenti gli organi di amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e commissioni e i soggetti titolari di pensione di vecchiaia.
Come le xx.xx.xx anche il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere ai fini della prova: l’indicazione della durata della prestazione di lavoro; l’indicazione del progetto o del programma di lavoro; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione; le diverse forme di coordinamento del collaboratore con l’organizzazione aziendale.
Per quanto riguarda il corrispettivo, la legge stabilisce i principi della proporzione con la quantità e la qualità del lavoro eseguito e dell’analogia con simili prestazioni di lavoro autonomo che si svolgono in azienda.
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non estinguono il rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. La sospensione non comporta, però, proroghe della durata del contratto. Le parti possono concordare liberamente di prorogare il contratto nel caso di malattia o infortunio. In caso di gravidanza la durata del contratto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
Si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito:
1) di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
2) dell’insegnamento privato supplementare;
3) di piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli;
5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavoro di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Le prestazioni occasionali devono avere una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e non devono dare luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti, pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province o ai soggetti accreditati. I beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro. Il lavoratore percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato
TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo determinato, è regolato dalla Legge 18 aprile 1962 n. 230, che prevede la possibilità di attivazione di un rapporto di lavoro a termine per una serie ristretta e tassativa di ipotesi riferite ad attività lavorative per loro natura temporanee. In questo particolare tipo di contratto il termine di scadenza del rapporto viene apposto fin dal momento della sua instaurazione. Il termine può essere costituito da una data precisa o, in alcuni casi, dal riferimento alla causa del contratto a termine (per esempio la sostituzione di una lavoratrice in maternità). Il periodo massimo previsto è comunque di un anno. L’apposizione del termine è priva di effetto se non è sancita in forma scritta sul contratto, per cui il rapporto di lavoro instaurato si intenderà trasformato a tempo indeterminato. Tale forma scritta non è obbligatoria solo se il periodo dell’assunzione a termine non supera i 12 giorni. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore a quello previsto nel contratto iniziale, quando tale proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività.
TEMPO PARZIALE
Il contratto part-time è una tipologia di lavoro a orario ridotto (inferiore rispetto a quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro), che si svolge con modi e tempi prefissati e che può essere instaurata sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
Esistono varie tipologie di contratto part-time: il part-time orizzontale è un’attività lavorativa prestata in tutti i giorni lavorativi con orario ridotto (es. 4 ore per 5 giorni lavorativi); il part-time verticale è un’attività lavorativa prestata in alcuni giorni della settimana con orario pieno o ridotto (8 ore per 3 giorni lavorativi, oppure 6 ore in 4 giorni lavorativi); infine quello ciclico consiste in un’attività prestata in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno con orario pieno o ridotto. Per favorire la diffusione di questo rapporto è stata istituita un’apposita lista di collocamento, nella quale ci si può iscrivere, pur mantenendo contemporaneamente l’iscrizione nelle liste ordinarie in modo da non precludere la possibilità di trovare un lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico è calcolato proporzionalmente in rapporto all’orario di lavoro. Non è consentito il lavoro straordinario.
LAVORO INTERINALE
Il lavoro temporaneo, detto comunemente interinale o "in affitto", è una forma di lavoro tramite agenzia. Lo svolgimento del rapporto di lavoro temporaneo prevede la partecipazione di tre soggetti:
- l'agenzia (impresa fornitrice) che assume direttamente il lavoratore. L'agenzia per svolgere l'attività di fornitura deve essere iscritta in un apposito albo costituito presso il Ministero del lavoro previo accertamento del rispetto dei requisiti di legge;
- il lavoratore temporaneo;
- l'impresa utilizzatrice che richiede una prestazione di lavoro temporaneo per esigenze di carattere temporaneo. Possono ricorrere al lavoro temporaneo anche le pubbliche amministrazioni e i soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore (studi professionali, associazioni non riconosciute). I rapporti che intercorrono tra tali soggetti sono regolati da due distinti contratti: il c. di fornitura di lavoro temporaneo, e il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Il lavoro temporaneo è ammesso:
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- per l'utilizzazione temporanea in qualifiche non previste nei normali assetti produttivi.
- nei casi individuati dalla contrattazione collettiva.
Il lavoro interinale è vietato:
- per le qualifiche di esiguo contenuto professionale (individuate dai contratti collettivi).
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero
- presso le unità produttive dove, nei 12 mesi precedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi, a sospensione dei rapporti o a riduzione dell'orario, con riferimento a lavoratori adibiti nelle mansioni cui si riferisce la fornitura.
- presso imprese che non hanno effettuato la valutazioni dei rischi
- per le lavorazioni riconosciute particolarmente pericolose con decreto del Ministero del Lavoro.
Il lavoratore temporaneo è assunto con regolare contratto di lavoro dall'agenzia di fornitura e svolge l'attività lavorativa presso l'azienda utilizzatrice. Il suo trattamento retributivo non può essere inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'azienda utilizzatrice. E' l'agenzia di lavoro temporaneo che retribuisce il lavoratore. L’agenzia è anche obbligata a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle norme del lavoro subordinato.
Il rapporto di lavoro temporaneo deve risultare da atto scritto, e, sempre per iscritto, devono risultare le eventuali proroghe, che sono ammesse nei tempi previsti dai contratti collettivi. Se manca la forma scritta del contratto di lavoro per prestazioni temporanee, oppure se non è apposto la data di inizio o il termine dell'attività (art. 3 comma 3 lett. b) l. 196/98) si determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato presso l'impresa fornitrice.
Pur essendo una tipologia di lavoro per sua natura 'temporanea' non è escluso che esso costituisca il trampolino di lancio per un lavoro stabile al quale molti ovviamente aspirano. Ciò è confortato dalle recenti indagini statistiche che stimano una conversione in contratto a tempo indeterminato per oltre il 30% degli interinali.
Quali sono le agenzie di lavoro temporaneo e dove cercare?
L'elenco aggiornato delle agenzie di lavoro temporaneo autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxx.xx alla voce lavoro interinale. L’iscrizione alle agenzie interinali è completamente gratuita.