CONTRATTO TRIENNIO 2019-2021 PERSONALE NON DIRIGENTE
CONTRATTO TRIENNIO 2019-2021 PERSONALE NON DIRIGENTE
Nuove misure stipendiali in virtù del contratto di lavoro personale non dirigente triennio 2019-2021. I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per dipendente sospeso. I valori stipendiali includono l’indennità di vacanza contrattuale mentre gli incrementi mensili lordi si intendono rispetto al 31/12/2018 (punto di parametro 178,05). Le somme sono espresse in euro e in valore lordo.
DAL 01-01-2019 PARAMETRO 179,30 | DAL 01-01-2020 PARAMETRO 179,50 | DAL 01-01-2021 PARAMETRO 183,15 | INDENNITÁ PENSIONABILE DAL 01/02/2021 | TOTALE INCREMENTO | ||
QUALIFICA | PARAMETRO | INCREMENTO MENSILE LORDO | INCREMENTO MENSILE LORDO | INCREMENTO MENSILE LORDO | INCREMENTO MENSILE LORDO | INCREMENTO TOTALE LORDO |
Commissario Capo | 150,50 | 15,68 | 18,19 | 63,97 | 64,59 | 128,56 |
Commissario | 148,00 | 15,42 | 17,88 | 62,90 | 63,92 | 126,82 |
Vice Commissario | 136,75 | 14,24 | 16,52 | 58,12 | 61,41 | 119,53 |
Sost. Commissario Coord. | 148,00 | 15,42 | 17,88 | 62,90 | 63,23 | 126,13 |
Sost. Commissario | 143,50 | 14,95 | 17,34 | 60,99 | 63,23 | 124,22 |
Isp. Sup.(8 anni in qual.) | 140,00 | 14,58 | 16,92 | 59,50 | 62,50 | 122,00 |
Isp. Superiore SUPS | 137,50 | 14,32 | 16,61 | 58,43 | 62,50 | 120,93 |
Ispettore Capo | 133,50 | 13,90 | 16,13 | 56,73 | 59,82 | 116,55 |
Ispettore | 131,00 | 13,65 | 15,83 | 55,68 | 57,96 | 113,64 |
Vice Ispettore | 124,75 | 12,99 | 15,07 | 53,02 | 56,14 | 109,16 |
Sov. Capo Coordinatore | 131,00 | 13,65 | 15,83 | 55,68 | 57,69 | 113,37 |
Sov. Capo (4 anni in qual.) | 125,75 | 13,10 | 15,19 | 53,44 | 57,69 | 111,13 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 12,94 | 15,01 | 52,81 | 57,69 | 110,50 |
Sovrintendente | 121,50 | 12,65 | 14,68 | 51,63 | 54,44 | 106,07 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,16 | 14,11 | 49,62 | 54,19 | 103,81 |
Ass. Capo Coordinatore | 121,50 | 12,65 | 14,68 | 51,63 | 49,32 | 100,95 |
Ass. Capo (5 anni in qual.) | 117,00 | 12,19 | 14,14 | 49,72 | 49,32 | 99,04 |
Assistente Capo | 116,50 | 12,13 | 14,08 | 49,51 | 49,32 | 98,83 |
Assistente | 112,00 | 11,67 | 13,53 | 47,60 | 45,13 | 92,73 |
Agente Scelto | 108,50 | 11,30 | 13,11 | 46,11 | 41,92 | 88,03 |
Agente | 105,25 | 10,96 | 12,72 | 44,73 | 39,56 | 84,29 |
UNA TANTUM E ARRETRATI
Nella tabella è riportato l’importo che verrà corrisposto al personale della Polizia di Stato a titolo di una tantum e arretrati maturati al 31/12/2021. Il totale è ottenuto dalla somma tra la componente perequativa fissa identica per ogni ruolo e qualifica stabilita in € 376,46, l’incremento sulla componente stipendiale a partire dal 1° gennaio 2021 (per 13 mensilità) e quello sulla componente dell’indennità pensionabile a partire dal 1° febbraio 2021 (quindi 12 mensilità). Le somme sono espresse in lordo dipendente e inglobano l’indennità di vacanza contrattuale già percepita in questi mesi che verrà quindi scorporata.
QUALIFICA | UNA TANTUM | ARRETRATI SUL PARAMETRO AL 01/01/2021 | ARRETRATI INDENNITÁ PENSIONABILE 01/01/2021 | TOTALE € |
Commissario Capo | 376,46 | 831,61 | 775,08 | 1.983,15 |
Commissario | 376,46 | 817,70 | 767,04 | 1.961,20 |
Vice Commissario | 376,46 | 755,56 | 736,92 | 1.868,94 |
Sost. Commissario Xxxxx. | 376,46 | 817,70 | 758,76 | 1.952,92 |
Sost. Commissario | 376,46 | 792,87 | 758,76 | 1.928,09 |
Isp. Sup.(8 anni in qual.) | 376,46 | 773,50 | 750,00 | 1.899,96 |
Isp. Superiore SUPS | 376,46 | 759,59 | 750,00 | 1.886,05 |
Ispettore Capo | 376,46 | 737,49 | 717,84 | 1.831,79 |
Ispettore | 376,46 | 723,84 | 695,52 | 1.795,82 |
Vice Ispettore | 376,46 | 689,26 | 673,68 | 1.739,40 |
Sov. Capo Coordinatore | 376,46 | 723,84 | 692,28 | 1.792,58 |
Sov. Capo (4 anni in qual.) | 376,46 | 694,72 | 692,28 | 1.763,46 |
Sovrintendente Capo | 376,46 | 686,53 | 692,28 | 1.755,27 |
Sovrintendente | 376,46 | 671,19 | 653,28 | 1.700,93 |
Vice Sovrintendente | 376,46 | 645,06 | 650,28 | 1.671,80 |
Ass. Capo Coordinatore | 376,46 | 671,19 | 591,84 | 1.639,49 |
Ass. Capo (5 anni in qual.) | 376,46 | 646,36 | 591,84 | 1.614,66 |
Assistente Capo | 376,46 | 643,63 | 591,84 | 1.611,93 |
Assistente | 376,46 | 618,80 | 541,56 | 1.536,82 |
Agente Scelto | 376,46 | 599,43 | 503,04 | 1.478,93 |
Agente | 376,46 | 581,49 | 474,73 | 1.432,67 |
TRATTAMENTO DI MISSIONE A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 | ||
INDENNITÁ DI MISSIONE | 24,00 € | |
RIMBORSO PASTO | 30,55 € | 1 PASTO: Per missioni della durata non inferiore a 8 ore |
61,10 € | 2 PASTI: Per missioni della durata superiore a 12 ore | |
I medesimi limiti di rimborso dei pasti si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con la dicitura “pasto completo” |
AGGIORNAMENTO IMPORTI INDENNITÁ A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 | ||
TIPO DI INDENNITÁ | VALORE € | NOTE |
COMPENSAZIONE | 12,00 | (Art.10 comma 4 D.P.R. 39/2018) |
PRESENZA NOTTURNA | 4,30/ora | Per servizi effettuati dalle 22,00 alle 06,00 |
PRESENZA FESTIVA | 14,00 | Importo per turno di servizio |
SERVIZIO AVIOLANCISTICO | 15,00 | Misura giornaliera per direttori di lancio o addetti alla sicurezza lancio |
CONTROLLO DEL TERRITORIO – SERA (orario 19/01 - 18/24 - 19/24) | 5,00 | Per turno di servizio non inferiore a 3 ore continuative. Spetta anche a personale di supporto. Compatibile con indennità di OP durante emergenza Covid |
CONTROLLO DEL TERRITORIO – NOTTE (orario 24/06 – 24/07 – 22/07) | 10,00 | Per turno di servizio non inferiore a 3 ore continuative. Spetta anche a personale di supporto. Compatibile con indennità di OP durante emergenza Covid |
SETTORE CYBER | 5,00 | Per ogni turno di effettivo impiego |
ARTIFICIERI | 100,00 | Indennità mensile per personale in possesso di qualifica IEDD, CMD, EOD |
SOCCORRITORI ALPINI | 6,00 | Per operazioni di durata non inferiore a 3 ore |
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure orarie di compenso per il lavoro straordinario sono rideterminate in base agli importi indicati in tabella. (Art.6 D.P.R. 39/2018)
FERIALE NOTTURNO O FESTIVO NOTTURNO FESTIVO | ||||
QUALIFICA | PARAMETRO | EURO | EURO | EURO |
Commissario Capo | 150,50 | 16,11 | 18,22 | 21,02 |
Commissario | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Vice Commissario | 136,75 | 14,64 | 16,57 | 19,11 |
Sost. Commissario Coord. | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Sost. Commissario | 143,50 | 15,37 | 17,39 | 20,06 |
Isp. Sup.(8 anni in qual.) | 140,00 | 14,99 | 16,96 | 19,56 |
Isp. Superiore SUPS | 137,50 | 14,72 | 16,64 | 19,20 |
Ispettore Capo | 133,50 | 14,30 | 16,18 | 18,66 |
Ispettore | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Vice Ispettore | 124,75 | 13,36 | 15,11 | 17,43 |
Sov. Capo Coordinatore | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Sov. Capo (4 anni in qual.) | 125,75 | 13,47 | 15,24 | 17,58 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 13,31 | 15,06 | 17,37 |
Sovrintendente | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,50 | 14,14 | 16,31 |
Ass. Capo Coordinatore | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Ass. Capo (5 anni in qual.) | 117,00 | 12,53 | 14,17 | 16,35 |
Assistente Capo | 116,50 | 12,48 | 14,12 | 16,29 |
Assistente | 112,00 | 11,99 | 13,56 | 15,65 |
Agente Scelto | 108,50 | 11,62 | 13,15 | 15,17 |
Agente | 105,25 | 11,28 | 12,76 | 14,72 |
INDENNITÁ DI RISCHIO (Art.1 Tab A del D.P.R. 146/1975) A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 | |
GRUPPO | IMPORTO € |
I | 2,30 |
II | 2,00 |
III | 1,50 |
IV | 0,90 |
V | 0,80 |
INDENNITÁ PER OPERATORI SUBACQUEI (Art.3 Tab C del D.P.R. 146/1975) A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 | ||||
PROFONDITÁ (METRI) | INDENNITÁ ORARIA IN BASE ALL’APPARECCHIATURA USATA | INDENNITÁ ORARIA IN SATURAZIONE | ||
ARIA | MISCELE SINT. | OSSIGENO | ||
0-12 | 1,86 | 2,46 | 3,72 | 0,90 |
13-25 | 2,46 | 3,72 | 5,25 | 1.23 |
26-40 | 3,09 | 5,25 | 1,53 | |
41-55 | 4,62 | 6,81 | 1,86 | |
56-80 | 7,74 | 9,27 | 2,16 | |
81-110 | 9,27 | 10,83 | 2,46 | |
111-150 | 12,39 | 3,09 | ||
151-200 | 13,95 | 3,87 | ||
OLTRE 200 | 15,48 | 4,65 |
INDENNITÁ MENSILE IMPIEGO NOCS (ART.9 D.P.R. 51/2009) A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 | |
QUALIFICA | IMPORTO € |
Commissario Capo | 632,91 |
Commissario | 569,15 |
Vice Commissario +15 | 490,64 |
Vice Commissario | 314,01 |
Sostituto Commissario | 652,54 |
Ispettore Superiore +29 | 652,54 |
Ispettore Superiore +25 | 632,91 |
Ispettore Superiore | 569,15 |
Ispettore Capo +25 | 569,15 |
Ispettore Capo | 529,89 |
Ispettore +25 | 569,15 |
Ispettore +15 | 490,64 |
Ispettore +10 | 451,38 |
Ispettore | 343,44 |
Vice Ispettore +25 | 569,15 |
Vice Ispettore | 294,39 |
Sovrintendente Capo +29 | 582,45 |
Sovrintendente Capo +25 | 569,15 |
Sovrintendente Capo | 529,89 |
Sovrintendente +18 | 490,64 |
Sovrintendente +15 | 451,38 |
Sovrintendente | 343,44 |
Vice Sovrintendente +10 | 343,44 |
Vice Sovrintendente | 304,00 |
Assistente Capo +29 | 529,89 |
Assistente Capo +25 | 490,64 |
Assistente Capo +17 | 451,38 |
Assistente Capo | 436,66 |
Assistente | 343,44 |
Agente Scelto | 294,39 |
Agente | 228,00 |
ART. 22
CONGEDO E RIPOSO SOLIDALE
1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. Il dipendente ricevente:
a) all’atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all’Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domandadi cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest’ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i terminiprevisti dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,
n. 39 per lafruizione del congedo ceduto e dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposoceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondole modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.
ART. 23
TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
1. Il personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, e abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
a) del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.
ART. 24
TUTELA DELLA GENITORIALITÁ
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentalida turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolatisulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzioneai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicanodalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
ART. 25
CONGEDO STRAORDINARIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettivaimpossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell’Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
4. L’Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.
ART. 26 CONGEDO PARENTALE
ART. 28 CONGEDO ORDINARIO
1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionatoin più periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale conoltre 25 anni di servizio.
2. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente informa scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell’istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall’interessato. Qualora l’istanza sia stata presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al dipendente almeno trenta giorni prima dell’inizio delperiodo di congedo richiesto.
3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell’8 dicembre, in deroga ai terministabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
ART. 29
CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA
1. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16aprile 2009, n. 51, è sostituita dalla seguente:
“3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltrei limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono untrattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativodi aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.”