REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Presupposto dell’Imposta Art. 3 - Soggetto attivo
Art. 4 - Soggetti passivi
Art. 5 - Definizione di fabbricato
Art. 6 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Art. 7 - Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili Art. 8 - Definizione di area fabbricabile
Art. 9 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili Art. 10 - Valori di stima
Art. 11 – Decorrenza
Art. 12 – Definizione di terreno agricolo Art. 13 – Conduzione diretta
Art. 14 – Base imponibile
Art. 15 – Agevolazioni/Detrazioni Art. 16 – Esenzioni
Art. 17 – Esclusioni Art. 18 – Versamenti
Art. 19 – Comunicazione, accertamento e sanzioni Art. 20 – Liquidazione
Art. 21 – Accertamento dell’Imposta Art. 22 – Riscossione coattiva
Art. 23 – Rimborsi Art. 24 – Sanzioni
Art. 25 – Funzionario responsabile Art. 26 – Contenzioso
Art. 27 – Dichiarazione sostitutiva Art. 28 – Rinvio
Art. 29 – Entrata in vigore
Art. 1 OGGETTO
1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili istituita dal d.lgs. 504/92 nell’ambito della potestà regolamentare generale contenuta agli articoli 52 e 59 del d.lgs. 446/97.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamentato si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.
Art. 2 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi, quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Art. 3 SOGGETTO ATTIVO
1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza è intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio è ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
Art. 4 SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, così come definito dall’art. 3 del d.lgs. 504/92.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19/04/1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Art. 5 DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l’attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all’imposta con inizio dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.
Art. 6
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la riduzione o la detrazione, prevista dai commi 2 e 3, dell’art. 8, del d.lgs. 504/92, e succ. mod..
2. L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.
3. Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al terzo grado in linea retta.
4. La concessione in uso gratuito si rileva dall’autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della L. 15/1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della avvenuta concessione.
5. La detrazione o la riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
6. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
7. La medesima detrazione o riduzione si applica anche:
a. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti autonomi per le case popolari;
b. per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Xxxxxxxxx che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Art. 7
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione per l’applicazione della riduzione, è determinata – secondo il disposto della vigente normativa – dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica
o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici
4. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 4 della L.15/1968, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.
5. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
6. Il proprietario può chiedere che l’inagibilità o l’inabitabilità venga accertata e certificata dall’Ufficio tecnico comunale.
7. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al dirigente dell’ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.
8. Il dirigente medesimo stabilisce, con apposita determinazione, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.
9. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
a. se trattasi di persona fisica, l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
b. se trattasi di persona giuridica, l’indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
c. l’ubicazione e l’individuazione catastale del fabbricato;
d. la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
e. la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all’istruttoria dell’atto;
f. la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
Art. 8
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l’anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in
a. aree inedificate;
b. aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l’indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% che aveva l’area inedificata;
c. aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.
2. Il dirigente dell’ufficio tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
Art. 9
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 504/92.
2. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, avranno riguardo al valore di base parametrato alle caratteristiche dell’area.
3. Il valore di base dell’area è determinato dalla media aritmetica derivata dai seguenti importi:
a. al valore definitivamente accertato dall’ufficio del Registro ovvero dalla valutazione attribuita dall’ufficio tecnico erariale, secondo le modalità previste dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/1986;
b. al valore di esproprio;
c. alla valutazione resa dal dirigente del settore tecnico che si avvale della propria organizzazione interna, ed assume informazioni e pareri esterni che avranno riguardo ad informazioni assunte presso gli ordini professionali che operano sul territorio attraverso una richiesta scritta.
4. I parametri per la determinazione del valore delle aree edificabili sono i seguenti:
a. rivalutazione sulla base degli indici ISTAT a partire dall’anno 1998, calcolata sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale mensilmente pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica. La rivalutazione è eseguita su base annua calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio ed il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente. Il nuovo valore sarà determinato dalla Giunta Municipale, sentito il parere del dirigente dell’ufficio tecnico comunale, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La deliberazione sarà pubblic ata all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
b. Oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, per cui posto a base 1 il valore dell’area senza opere di urbanizzazione si applica un moltiplicatore pari a
1,15 per un’area con le urbanizzazioni primarie eseguite ovvero la prestazione della relativa fideiussione
1,24 per un’area con le urbanizzazioni primarie e secondarie eseguite ovvero la prestazione delle relative fideiussioni
1,36 per un’area con il progetto esecutivo concesso
1,42 per un’area in corso di edificazione, ritenendosi tale dalla data di inizio lavori alla data di fine
Art. 10 VALORE DI STIMA
1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo 10 rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
a. nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l’invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell’area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
b. sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
c. nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s’intenderà accettato e l’imposta sarà liquidata sulla sua base.
Art. 11 DECORRENZA
1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili all’anno 1993, l’imposta si applica dal momento di entrata in vigore del d.lgs. 504/92.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l’imposta si applica dal momento dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Qualora un’area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta pagata per l’anno in cui è stata adottato il provvedimento e per gli ultimi tre anni, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno antecedente all’adozione del provvedimento medesimo.
5. Non si configura il diritto al rimborso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a. che il contribuente abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
b. che lo strumento urbanistico che aveva reso edificabile l’area sia stato approvato in data non anteriore a sei anni dal provvedimento che rende inedificabile l’area;
c. che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l’area.
Art. 12
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti dell’ICI, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all’edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni stabilite all’art. 9, commi 3, 4 e 5, della L. 557/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13 CONDUZIONE DIRETTA
1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della L. 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.
2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione
a. che il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l’80% del proprio reddito e che dedichi all’attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
b. che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
c. che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l’area.
3. La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
4. La domanda, che ha effetto anche gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità tutti i seguenti elementi:
a. l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
b. l’ubicazione del terreno e l’indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;
c. la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, 1° comma, lett. b), 2° periodo del d.lgs. 504/92;
d. la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all’istruttoria dell’atto;
e. l’autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.
Art. 14
BASE IMPONIBILE
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori
34 per la categoria C/1
50 per il gruppo D e la categoria A/10
100 per i gruppi A-B-C, escluso il gruppo catastale C/1
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell’art. 5 del d.lgs. 504/92, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del d.lgs. 504/92.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituta dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di edificazione dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c),d),e), della legge del 5/8/1978 n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell’area.
7. Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato settantacinque. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2 dell’art. 58 del d.lgs. 446/97, l’importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
8. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
10. Per gli immobili di interesse storico od artistico, sottoposti al vincolo di cui alla L. 1089/1939 la base imponibile è determinata mediante l’applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d’estimo di minor ammontare per la specifica categoria di appartenenza, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l’immobile.
Art. 15 AGEVOLAZIONI/DETRAZIONI
1. Le detrazioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento. In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le detrazioni e le agevolazioni dell’esercizio precedente.
2. Nel caso l’abitazione principale e le sue pertinenze (cantinola, autorimessa e simili) fossero unità immobiliari distinte e separate, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 504/92, l’eventuale aliquota agevolata, riferita alla casa principale, si applica anche alle unità immobiliari pertinenziali come sopra individuate e la detrazione spettante alla casa principale può essere applicata altresì alle stesse pertinenze qualora non trovasse capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. L’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui all’art. 6, comma 1, del presente regolamento, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Art. 16 ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all’art. 41 della L. 833/78, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
c. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ovvero
⇒ E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei;
⇒ E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;
⇒ E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
⇒ E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;
⇒ E/5 Fabbric ati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;
⇒ E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio;
⇒ E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti;
⇒ E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri;
⇒ E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti;
d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR 601/73 e succ. mod.
e. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
f. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11/02/1929 e reso esecutivo con legge 810/1929;
g. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locali sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 104/92, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
i. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/86 e succ. mod., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della L. 222/85.
Art. 17 ESCLUSIONI
1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta.
2. Sono specificamente esclusi dall’imposta:
a. i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l’agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
b. i terreni, non compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati all’agricoltura;
c. i terreni, compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati ad aree fabbricabili.
Art. 18 VERSAMENTI
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
3. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno pari al 90 per cento dell’imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso.
4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il sindaco può prorogare il pagamento dell’annualità in ulteriori quattro rate.
5. Nel caso di accertamento riguardante più anni di imposta, qualora l’importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale sia superiore a lire due milioni, su richiesta del contribuente, può essere rateizzata.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 24 del d.lgs. 472/97, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.
8. L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. In alternativa l’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del tesoriere ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.
9. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a lire 20.000.
10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell’imposta.
11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
Art. 19
COMUNICAZIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI
1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l’attività di controllo sostanziale:
a. E’ eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all’art. 10, comma 4, del d.lgs. 504/92;
b. Conseguentemente sono eliminate:
I. le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del predetto d.lgs. 504/92;
II. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del d.lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 14 del d.lgs. 473/97;
c. è introdotto l’obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell’anno, entro il primo semestre dell’anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l’esercizio dell’attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, con l’indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;
x. xxxxx ferma l’obbligo del contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell’ambito del territorio del comune;
e. la giunta comunale, tenendo anche, conto delle capacità operative dell’ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
f. il funzionario responsabili I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell’anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l’ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato “avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I.” con l’indicazione dell’ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
g. sull’ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97. La sanzione è irrogata con l’avviso indicato nella precedente lettera f);
h. alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli artt. 16, comma 3), e 17, comma 2), del D.Lgs. n. 472/97 né quella prevista dall’art. 14, comma 4), del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 473/97;
i. l’avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 504/92, ed hanno effetto per l’anno di imposta 1999 e successivi.
3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
Art. 20 LIQUIDAZIONE
1. Per quanto riguarda la liquidazione si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 19 del presente regolamento.
Art. 21 ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA
1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento
per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 218/97 e applicabile dall’anno 1999.
3. La Giunta Comunale con apposita deliberazione può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali.
4. Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti.
5. Al personale addetto all’attività di gestione dell’imposta comunale sugli immobili sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 15% del maggior gettito definitivamente accertato.
Art. 22 RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dagli artt. 19 e 20 del regolamento comunale entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 46 del 26/02/99 e al d.lgs. 112 del 13/04/99.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
Art. 23 RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore a lire 20.000.
Art. 24 SANZIONI
1. Per quanto riguarda le sanzioni si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 19 del presente regolamento.
Art. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e provvedimenti, appone il visto di esecutività su ruoli e dispone i rimborsi.
2. Al fine di potenziare l’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione il funzionario responsabile predispone i relativi progetti comprensivi dei prospetti costi/benefici. La Giunta Comunale, valutato il progetto, assegna le necessarie risorse.
Art. 26 CONTENZIOSO
1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
1. Ai sensi dell’art. 4 della L. n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al Cittadino nelle forme di legge con l’indicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della medesima legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 28 RINVIO
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all’imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
Art. 29 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della legge n.. 142/1990, entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.