Contract
1 Disposizioni generali
1.1 Eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato, le presenti Condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture e le prestazioni di Xxxx Xxxxx AG (di seguito denominata l’Azienda). Eventuali Condizioni generali del Cliente che siano in conflitto con le presenti Condizioni generali di vendita sono applicabili solo previo esplicito accordo scritto da parte dell’Azienda o nel caso in cui siano parte integrante di documenti di bandi di concorso per appalti pubblici. Qualora per ragioni legate alla natura del contratto stipulato l’Azienda applichi Condizioni generali speciali (ad es. Condizioni generali dei contratti di riparazione o di assistenza), le presenti Condizioni generali di vendita valgono solo in via subordinata.
1.2 La vendita, la rivendita e il coordinamento di forniture e prestazioni, nonché ogni tecnologia o documentazione ivi connessa, possono sottostare al diritto svizzero, europeo o statunitense riguardante il controllo delle esportazioni ed eventualmente a quello di altri Stati. La rivendita in Paesi sotto embargo o a soggetti interdetti o a persone che utilizzano o possono utilizzare le forniture e le prestazioni per fini militari, per armamenti ABC o ingegneria nucleare è soggetta ad autorizzazione. In sede di ordinazione, il Cliente dichiara la conformità con tali leggi e disposizioni e che le forniture e le prestazioni non sono destinate né direttamente né indirettamente a Paesi in cui l’importazione di tali merci è vietata o limitata. Il Cliente dichiara inoltre di provvedere a tutte le autorizzazioni necessarie per l’esportazione o l’importazione di merci.
2 Informazioni, consulenze, offerta, conclusione del contratto e strumenti dimostrativi
2.1 Informazioni e consulenze attinenti alle forniture e alle prestazioni dell’Azienda vengono fornite sulla scorta delle esperienze finora maturate da essa. I valori ivi indicati, e in particolare i dati inerenti al rendimento, sono valori medi rilevati in condizioni di normale attività di laboratorio. L’Azienda non può quindi assumersi alcun obbligo in merito all’esatta rispondenza di valori e possibilità d’impiego. Al fine di un’eventuale responsabilità fa fede il comma 10 delle presenti Condizioni.
2.2 Le offerte dell’Azienda si considerano vincolanti per il periodo di validità indicato nell’offerta. Un contratto di fornitura o altro contratto è da considerarsi stipulato solo una volta che l’Azienda ha confermato per iscritto l’ordinazione del Cliente o l’eventuale altro incarico o in caso di consegna della merce.
2.3 Gli strumenti dimostrativi sono da considerarsi come non vincolanti e aventi mero scopo dimostrativo. In caso di acquisto a seguito di una presentazione effettuata mediante strumenti dimostrativi sono fatte salve eventuali differenze rispetto allo strumento da essi rappresentato, che sono da considerarsi usuali nel ramo o nell’ambito della normale lavorazione. In caso di fornitura di strumenti dimostrativi, le caratteristiche di questi ultimi non hanno valore di caratteristiche garantite, salvo diverso accordo esplicito nella conferma d’ordine. Gli strumenti dimostrativi devono essere restituiti all’Azienda in buone condizioni entro il lasso di tempo concordato.
3 Prezzi
3.1 Sono da intendersi validi esclusivamente i prezzi indicati nella conferma d’ordine dell’Azienda. Le prestazioni supplementari vengono contabilizzate separatamente.
3.2 Tutti i prezzi sono al netto senza IVA, che il Cliente è tenuto a pagare in aggiunta nella rispettiva misura prevista dalla legge.
3.3 Eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato, i prezzi dell’Azienda devono sempre intendersi franco fabbrica ‐ Feldbach. Il Cliente deve inoltre sostenere ogni onere aggiuntivo per le spese di trasporto, i costi d’imballaggio che superano quelli comunemente usati in commercio, i tributi (incl. tariffa imposta alla fonte) e i dazi.
4 Fornitura
4.1 Eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato, la fornitura è da intendersi franco fabbrica (EXW INCOTERMS 2010) Feldbach.
4.2 Devono ritenersi validi solo i termini di consegna espressamente confermati per iscritto. I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine da parte dell’Azienda, ma non prima della precisazione di ogni dettaglio inerente all’ordine con presentazione degli eventuali attestati richiesti. Essi devono considerarsi rispettati con la tempestiva comunicazione della disponibilità a spedire, nel caso in cui la
xxxxx non possa essere spedita con puntualità senza alcuna colpa da parte dell’Azienda.
4.3 Nel caso di termini e scadenze non espressamente definiti in modo preciso nella conferma d’ordine, il Cliente può fissare un termine ragionevole per la fornitura/prestazione da parte dell’Azienda nelle due settimane successive ad essi. L’Azienda può essere considerata in ritardo solo una volta trascorsa tale proroga.
4.4 Termini e scadenze si prolungano, xxxxx restando i diritti dell’Azienda derivanti dal ritardo del Cliente, per il lasso di tempo durante il quale il Cliente non adempie i suoi obblighi nei confronti dell’Azienda. In caso di violazione di un obbligo da parte dell’Azienda, essa risponde di eventuali danni solo nella misura definita dal comma 10 delle presenti Condizioni.
4.5 L’Azienda si riserva il diritto di far eseguire la fornitura dalla propria organizzazione di consegna.
4.6 Se accettabili per il Cliente, l’Azienda è autorizzata a effettuare forniture parziali e a fornire prestazioni parziali.
4.7 Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto dopo l’infruttuosa concessione di due proroghe, salvo nel caso in cui l’impedimento sia di carattere transitorio e lo spostamento del termine della prestazione sia accettabile per il Cliente.
4.8 Se il Cliente dispone di un diritto di recesso contrattuale o legale e l’Azienda ha fissato un termine ragionevole per il suo esercizio, il diritto di recesso è da intendersi decaduto qualora il recesso non venga dichiarato prima della scadenza di tale termine.
5 Spedizione, trasferimento del rischio
5.1 Eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato, spedizione e trasporto avvengono a rischio e pericolo del Cliente. Tale rischio si intende trasferito al Cliente all’atto dell’affidamento della spedizione alla persona incaricata del trasporto.
5.2 Se la spedizione della fornitura subisce un ritardo per motivi imputabili al Cliente, il rischio di eventuale deterioramento e di deperimento accidentale della merce è trasferito al Cliente contestualmente all’avviso di disponibilità a spedire. I costi di magazzino maturati dopo il trasferimento del rischio sono a carico del Cliente, senza pregiudizio per ulteriori rivendicazioni.
5.3 In caso di ritardo del Cliente nell’accettazione, l’Azienda ha il diritto di richiedere il risarcimento dei costi da essa sostenuti. Il ritardo nell’accettazione determina il trasferimento al Cliente del rischio di eventuale deterioramento e di deperimento accidentale della merce.
6 Pagamento
6.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura. La puntualità del pagamento è determinata dalla data di ricevimento del relativo importo. Xxxxxxxx e assegni sono ritenuti un versamento solo dopo l’incasso e sono accettati senza l’obbligo di tempestiva presentazione e di protesto.
6.2 Una volta scaduto il termine di pagamento, l’Azienda ha il diritto di applicare interessi di mora pari al 10% annuo. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare eventuali spese di riscossione e di incasso che si rivelino necessarie a far valere i diritti dell’Azienda, ivi comprese in particolare le spese legate alla stesura di una lettera di richiamo da parte del legale addetto al recupero crediti e i costi legati alla procedura d’esecuzione, unitamente alle spese legali del caso. L’Azienda si riserva inoltre il diritto di far valere eventuali ulteriori diritti e crediti. Nel caso in cui sia stato concordato un pagamento rateizzato, qualora non vengano rispettati i termini di pagamento di rate o accessori, l’Azienda si riserva il diritto di esigere il pagamento immediato dell’intero ammontare del debito in essere (decadenza dal beneficio del termine).
6.3 Il Cliente è autorizzato a sospendere i pagamenti a seguito o in compensazione di rivendicazioni, solo laddove tali rivendicazioni si dimostrino non contestate e giuridicamente legittime.
6.4 Tutti i crediti dell’Azienda divengono immediatamente esigibili, indipendentemente dalla scadenza di eventuali cambiali ricevute e accreditate, in caso di ritardo nel pagamento, di protesto cambiario o di cessazione dei pagamenti da parte del Cliente. In tutti i suddetti casi l’Azienda ha inoltre il diritto di eseguire forniture ancora in sospeso esclusivamente dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzia e, qualora tale pagamento anticipato o garanzia non vengano forniti entro due
settimane, di recedere dal contratto senza fissazione di altro termine e senza pregiudizio per ulteriori rivendicazioni.
7 Riserva di proprietà
7.1 Tutte le merci fornite rimangono di proprietà dell’Azienda (merce con riserva di proprietà) fino al regolamento di tutti i crediti, indipendentemente da quale sia il motivo giuridico, derivanti dal rapporto giuridico alla base della fornitura.
7.2 Il Cliente è tenuto a collaborare alle misure necessarie da adottare per la tutela della proprietà dell’Azienda. In particolare con la conclusione del contratto autorizza l’Azienda a effettuare a spese del Cliente la registrazione della riserva di proprietà nei Registri pubblici, libri o documenti simili secondo le leggi vigenti nel Paese e a sbrigare tutte le rispettive formalità.
7.3 Il Cliente è tenuto a provvedere a proprie spese alla manutenzione della merce consegnata per l’intera durata della proprietà di riserva e assicurarla a favore dell’Azienda contro furto, rottura, incendi, acqua ed eventuali altri rischi. Egli adotta inoltre tutte le misure affinché la rivendicazione di proprietà dell’Azienda non sia né pregiudicata né annullata.
7.4 Qualora il Cliente trasformi, accorpi o combini la merce sotto riserva di proprietà con altre merci, l’Azienda ha diritto alla comproprietà della nuova cosa in proporzione al rapporto tra il valore di fattura della merce con riserva di proprietà e quello delle altre merci utilizzate. In caso di estinzione del diritto di proprietà dell’Azienda a seguito di trasformazione, accorpamento o combinazione della merce con altra, il Cliente è tenuto a trasferire i diritti di proprietà ad egli spettanti sul nuovo inventario o cosa, nella misura del valore della merce con riserva di proprietà, e a tale scopo, immediatamente a seguito del venir meno del diritto di proprietà dell’Azienda, ad assolvere gli opportuni oneri di pubblicità sui nuovi oggetti (come l’applicazione di un’etichetta che chiarisca i rapporti di proprietà). Il Cliente è tenuto a custodire gratuitamente tali oggetti per conto dell’Azienda. L’Azienda è autorizzata e ha facoltà di verificare l’effettivo adempimento dei suddetti oneri di pubblicità e di provvedervi in prima persona, se necessario. I diritti di comproprietà che ne derivano costituiscono merce con riserva di proprietà ai sensi del comma 7.1.
7.5 Il Cliente è autorizzato a trasformare la merce con riserva di proprietà, ad accorparla e combinarla con altri oggetti o ad alienarla esclusivamente nell’ambito di una regolare attività commerciale e fin quando egli non si trovi in stato di mora. È esclusa ogni altra disposizione inerente alla merce con riserva di proprietà. Eventuali pignoramenti o altri interventi effettuati da parte di terzi sulla merce con riserva di proprietà devono essere immediatamente notificati all’Azienda. Nella misura in cui non possono essere assunti dalla terza parte, tutti i costi d’intervento sono a carico del Cliente. Se il Cliente dilaziona al suo acquirente il prezzo d’acquisto, egli deve riservarsi nei suoi confronti la proprietà della merce con riserva di proprietà alle medesime condizioni alle quali l’Azienda si era riservata la proprietà al momento della fornitura di tale merce. Diversamente, il Cliente non è autorizzato ad effettuarne la rivendita.
7.6 Il Cliente è tenuto a cedere all’Azienda i crediti derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà non appena essi si producono e ad assolvere immediatamente gli oneri di pubblicità necessari a tale scopo (notifica ai debitori o avviso di registrazione). L’Azienda è autorizzata e ha facoltà di provvedere anche in prima persona alla notifica ai debitori, se necessario. Tali crediti servono da garanzia alla stessa stregua della merce con riserva di proprietà. Il Cliente è autorizzato e ha facoltà di rivendere la merce solo se è garantito all’Azienda il trasferimento dei crediti ivi connessi.
7.7 Se il Cliente rivende la merce con riserva di proprietà a un prezzo cumulativo insieme ad altre merci non fornite dall’Azienda, il credito derivante da tale rivendita si intende trasferito per l’ammontare del rispettivo valore di fattura della merce venduta dall’Azienda con riserva di proprietà.
7.8 Se il credito ceduto viene integrato in una fattura in corso il Cliente è tenuto a trasferire immediatamente all’Azienda una parte del saldo corrispondente all’ammontare di tale credito, comprensiva del saldo finale risultante dal conto corrente e, a tale scopo, ad assolvere gli opportuni oneri di pubblicità.
7.9 Fino alla revoca da parte dell’Azienda, il Cliente è autorizzato a riscuotere i crediti ad essa ceduti. L’Azienda ha il diritto di revoca qualora il Cliente non adempia con regolarità gli obblighi di pagamento derivanti dal rapporto commerciale in essere tra le due parti. Qualora vi siano i presupposti affinché l’Azienda eserciti il diritto di revoca, il Cliente deve notificare
immediatamente all’Azienda, dietro sua richiesta, i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornire tutte le indicazioni necessarie per la riscossione dei crediti, consegnare la relativa documentazione e notificare la cessione al debitore. L’Azienda stessa è parimenti autorizzata a notificare la cessione al debitore.
7.10 Se il valore totale delle garanzie esistenti supera di oltre il cinquanta (50) per cento quello dei crediti garantiti, su richiesta del Cliente l’Azienda è tenuta a svincolare le garanzie in eccesso a propria discrezione, finché il valore delle garanzie non risulti inferiore del centocinquanta (150) percento a quello dei crediti garantiti.
7.11 L’eventuale esercizio da parte dell’Azienda del diritto di riserva di proprietà può essere considerato come recesso dal contratto solo se da essa espressamente dichiarato per iscritto. Il diritto del Cliente di detenere la merce con riserva di proprietà decade in caso di inadempimento dei suoi obblighi contrattuali.
8 Diritti su software
8.1 Tutti i programmi restano di proprietà dell’Azienda. Programmi, documentazioni e successive integrazioni non possono essere resi accessibili a terzi senza previa autorizzazione scritta dell’Azienda, né essere copiati o essere riprodotti in altro modo, nemmeno per propri scopi interni, fatta salva una copia di sicurezza.
8.2 Per programmi, relative documentazioni e successive integrazioni viene accordato un diritto di utilizzo non esclusivo e non trasferibile per la gestione interna della merce per la quale i programmi vengono consegnati. Per programmi e documentazioni realizzati per conto del Cliente e che rappresentano la fornitura dell’Azienda, vengono accordate al Cliente, nel numero desiderato, delle licenze individuali per il cliente finale corrispondenti a un diritto di utilizzo non esclusivo e non trasferibile.
8.3 Di norma, i programmi sorgente non vengono messi a disposizione e la loro cessione è subordinata solo a uno specifico accordo concluso separatamente per iscritto. Il Cliente non ha tuttavia alcun diritto ad avere a disposizione il programma sorgente.
9 Garanzia legale e commerciale
9.1 L’Azienda garantisce l’assenza di difetti della merce venduta per un periodo di 12 mesi a partire dalla consegna. Una volta scaduto il termine dei 12 mesi a partire dalla consegna non è più possibile avanzare rivendicazioni né sulla garanzia legale né sulla garanzia commerciale. Se la merce è destinata all’uso personale o famigliare del Cliente, la garanzia legale ha una durata di 24 mesi. Il Cliente non può avanzare alcuna rivendicazione sulla garanzia legale o su quella commerciale, nel caso in cui i difetti siano imputabili a un danneggiamento manifesto o intenzionale operato da esso.
9.2 Nei casi in cui sia applicabile la garanzia legale o commerciale, la merce contestata deve essere restituita all’Azienda nell’imballaggio originale o in uno equivalente, al fine di effettuare gli opportuni controlli. Se il reclamo per merce difettosa è giustificato ed è stato presentato entro i termini previsti, l’Azienda provvede a sua discrezione a rimediare ai difetti mediante azione correttiva, eliminandoli o fornendo un oggetto privo di difetti, assumendosi solo i costi connessi a tale adempimento successivo.
9.3 L’Azienda ha il diritto di negare l’azione correttiva ai sensi delle disposizioni di legge. L’azione correttiva può essere negata anche nel caso in cui il Cliente, a seguito di una richiesta da parte dell’Azienda, non abbia rinviato la merce contestata.
9.4 Il Cliente può richiedere a norma di legge il recesso dal contratto o la riduzione del compenso, ma non prima che siano trascorsi senza esito due termini di proroga ragionevoli definiti dal Cliente al fine dell’azione correttiva, a meno che a norma di legge tale concessione dei termini per l’azione correttiva non sia superflua. In caso di recesso, il Cliente è responsabile del deterioramento, del deperimento e del mancato utilizzo qualora insorgano per dolo o colpa.
9.5 In caso di dissimulazione dolosa di un difetto o di una caratteristica della merce espressamente garantita, i diritti del Cliente sono esclusivamente disciplinati dalle disposizioni di legge.
9.6 Per eventuali richieste di risarcimento del danno del Cliente si applicano le disposizioni di cui al comma 10. È da escludersi inoltre ogni obbligo di risarcimento per danni provocati da un difetto.
9.7 Tutte le informazioni inerenti ai prodotti dell’Azienda e in particolare le illustrazioni, i disegni, le indicazioni relative al peso, alle dimensioni e alle prestazioni contenute nelle offerte e negli stampati dell’Azienda rappresentano dei valori medi da considerarsi approssimativi. Essi non rappresentano caratteristiche garantite, bensì dati descrittivi o identificativi della merce.
9.8 Eccetto che nella conferma d’ordine non siano stati espressamente concordati dei limiti di scarto, sono ammissibili in ogni caso le differenze usuali nel ramo.
9.9 È esclusa ogni garanzia legale o commerciale per difetti della merce consegnata imputabili alla normale usura. Nel caso di merci vendute come materiale declassato o usato, l’acquirente non può avanzare rivendicazioni per eventuali difetti (eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato per iscritto dall’Azienda con il Cliente).
9.10 L’inosservanza delle istruzioni per il funzionamento o la manutenzione, le eventuali modifiche apportate a forniture o prestazioni, la sostituzione di componenti o l’uso di materiali di consumo non conformi alle specifiche originali comportano la decadenza di ogni garanzia legale o commerciale, a meno che il Cliente non possa dimostrare che il difetto non vi ha nulla a che fare.
9.11 Il Cliente è tenuto a inoltrare immediatamente i reclami per iscritto oppure per fax. Si applica l’art. 201 del CO.
9.12 Se il Cliente acquista dall’Azienda strumenti di seconda mano, la fornitura esclude ogni garanzia legale o commerciale, eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato per iscritto dall’Azienda con il Cliente.
10 Limitazione di responsabilità
10.1 In caso di violazione di un obbligo, di fornitura difettosa o di atto intenzionale non autorizzato, l’Azienda garantisce al Cliente il risarcimento dei danni e delle spese sostenute, con riserva di ulteriori presupposti di responsabilità contrattuale o giuridica, solo in caso di dolo, colpa grave o di violazione per colpa lieve di un obbligo contrattuale essenziale (ossia un obbligo contrattuale la cui violazione compromette l’adempimento dello scopo del contratto) da parte dell’Azienda. Tuttavia, la responsabilità dell’Azienda in caso di violazione per colpa lieve di un obbligo contrattuale essenziale è limitata ai danni prevedibili e tipici del contratto individuati in sede di conclusione del contratto.
10.2 In caso di colpa lieve l’obbligo di risarcimento dell’Azienda per danni di mora è limitato al 5% del prezzo d’acquisto concordato con la stessa.
10.3 Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui ai commi 10.1 e 10.2 non sono applicabili in caso di caratteristiche della merce espressamente garantite (cfr. comma 9.5), in caso di dissimulazione dolosa di un difetto, in caso di danni derivanti da lesioni della vita, dell’integrità fisica e della salute, nonché in caso di responsabilità legale obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.
10.4 Tutte le richieste di risarcimento del danno rivolte all’Azienda, indipendentemente da quale sia il motivo giuridico, decadono al più tardi entro un anno (la garanzia dei consumatori entro due anni) dalla consegna della cosa al Cliente; in caso di responsabilità dolosa, a decorrere dalla presa di conoscenza o dalla grave negligenza delle circostanze che giustificano la rivendicazione e della persona responsabile. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano in caso di responsabilità per dolo o colpa grave e nei casi di cui al comma 10.3.
10.5 Se il Cliente è un intermediario per la cosa che gli è stata fornita e l’acquirente finale della merce è un consumatore, il termine di decadenza di un eventuale diritto di regresso del Cliente nei confronti dell’Azienda è disciplinato dalle disposizioni di legge.
10.6 Nel caso della fornitura di software, l’Azienda è responsabile della perdita o dell’alterazione di dati provocate dall’uso del programma solo nella misura in cui esse sarebbero state inevitabili anche se il Cliente avesse assolto il proprio obbligo di salvataggio dei dati ad intervalli adeguati, in ogni caso almeno una volta al giorno.
11 Diritti di protezione industriale, diritti d’autore
11.1 Qualora vengano avanzate rivendicazioni nei confronti del Cliente per violazione di un diritto di protezione industriale o di un diritto d’autore, perché utilizza la fornitura/prestazione dell’Azienda nel modo previsto dal contratto, l’Azienda si impegna a procurare al Cliente il diritto di continuare a farne uso, a condizione che il Cliente informi immediatamente
l’Azienda per iscritto di tali rivendicazioni di terzi e che siano riservate all’Azienda tutte le misure di difesa ed extragiudiziarie. Se con tale premessa l’ulteriore utilizzo della fornitura/prestazione dell’Azienda a condizioni economicamente accettabili dovesse rivelarsi impossibile, resta convenuto che l’Azienda ha facoltà di scegliere se modificare la fornitura/prestazione in modo da rimediare al difetto di diritto oppure sostituire o ritirare la fornitura/prestazione e rimborsare il prezzo d’acquisto pagato con detrazione di un importo commisurato all’anzianità della fornitura/prestazione.
11.2 Al Cliente non compete nessun’altra rivendicazione per violazione di diritti di protezione o d’autore, fatto salvo che non siano stati violati obblighi contrattuali essenziali e che la violazione di altri obblighi contrattuali non sia imputabile né a dolo né a colpa grave. All’Azienda non compete nessun obbligo ai sensi del comma 11.1 qualora una violazione dei diritti sia imputabile all’utilizzo della fornitura/prestazione in contrasto con quanto previsto dal contratto oppure unitamente a forniture/prestazioni diverse da quelle di competenza dell’Azienda.
12 Smaltimento
12.1 Il Cliente si impegna ad attenersi alle istruzioni di accompagnamento alla merce fornite dall’Azienda riguardanti il relativo smaltimento e ad assicurarne la regolare eliminazione nel rispetto delle prescrizioni di legge.
12.2 Se il Cliente è un’impresa, egli è tenuto a provvedere allo smaltimento a proprie spese. In caso di rivendita della merce o di sue parti costitutive, il Cliente deve trasferirne l’obbligo all’acquirente successivo. Se il Cliente è un consumatore si applicano le prescrizioni di legge in materia di smaltimento.
13 Patto di riservatezza
13.1 Eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato per iscritto, le informazioni di cui l’Azienda viene a conoscenza con riferimento alle ordinazioni non sono considerate confidenziali, a meno che la loro riservatezza non sia evidente.
13.2 Con il presente documento il Cliente acconsente all’archiviazione da parte dell’Azienda dei suoi dati personali correlati al rapporto commerciale tra le parti e autorizza l’Azienda a trasmettere tali dati anche a imprese ad essa legate all’interno del gruppo Xxxx Xxxxx. Le finalità del trattamento sono quelle di informare il Cliente circa i prodotti e le novità dell’Azienda o di ottenere supporto in relazione a contratti di riparazione e di assistenza. È possibile revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.
14 Varie
14.1 Per ogni eventuale controversia, se il Cliente non è un consumatore, il foro competente è quello del luogo in cui ha sede attualmente Xxxx Xxxxx AG (Feldbach). L’Azienda ha tuttavia anche il diritto di avvalersi dell’organo giudiziario di competenza presso la sede del Cliente.
14.2 Le presenti Condizioni sono regolamentate dal diritto materiale svizzero, in particolare dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni. L’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale è espressamente esclusa.
14.3 Qualora singole clausole delle presenti Condizioni risultino in tutto o in parte non valide o inapplicabili, questo non compromette la validità delle clausole restanti e/o delle restanti parti delle clausole in questione.