DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENER ALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO XXXXXX
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENER XXX
APPALTI E GARE
Allegato 3
CONTRATTO FORNITURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA – Cod. F2408
tra il Direttore Amministrativo, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Modena il 21/03/1961, in nome e per conto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, P.I. 00427620364, parte contraente di seguito definita Ateneo, ed il Sig................., nato
........... il .........., e residente in ,
.............., n. ...., in qualità di legale rappresentante della Ditta................., con sede legale in via............., ,
P.I....................., tel............., fax.........., e-
mail......................., parte contraente di seguito definita Ditta,
si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
La Ditta s’impegna a fornire arredi per la biblioteca della Facoltà di Ingegneria, 00000 Xxxxxx secondo quanto richiesto dall’allegato elenco prezzi/computo metrico (all. c).
Art. 2 – Importo della fornitura
La Ditta s’impegna a fornire ed installare gli arredi di che
Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xx); tel. 059 -2056490/6419; fax 000-0000000; C.F e P.I. 00427620364
e- mail: xxxxxxx@xxxxx.xx; siti: xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxxx.x tm , xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xx/
trattasi al costo complessivo di Euro XXXXXXXXXXXXXXX al netto dell’IVA.
Art. 3 – Modalità di esecuzione della fornitura -Penali.
La Ditta s’impegna ad eseguire a proprie spese trasporto, consegna ed installazione degli arredi presso la Facoltà d’Ingegneria xxx Xxxxxxxxx, 000, 00000 Xxxxxx, rif. Arch. Xxxx Xxxxxxxx, tel. 059/205.6471, entro XX giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna della fornitura, che sarà inviata da parte dell’Amministrazione a mezzo fax alla Ditta aggiudicataria. Il ritardato completamento della fornitura entro i termini prescritti comporterà una penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, nonché l’assunzione da parte della Ditta di tutti gli oneri che tale ritardo comporta a carico dell’Università (ad esempio canoni di locazione, maggiori costi di esercizio, ecc.).
Qualora il ritardo nelle prestazioni oggetto del presente contratto ecceda i 10 giorni, l’Ateneo avrà facoltà:
- di risolvere il contratto, per la parte non eseguita, relativo
all’oggetto non installato ovvero dell’intera fornitura ove la non installazione dello specifico “oggetto” pregiudichi la validità e l’utilità dell’intero sistema fornito, salva l’applicazione delle penalità stabilite nel 1° comma del presente articolo e l’esecuzione in danno;
- di consentire una proroga, comunque non superiore ad ulteriori 30
giorni, raddoppiando la penalità prevista nel primo comma per
l’intero periodo di proroga.
Se i ritardi risultano determinati da cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta, la stessa deve darne immediata comunicazione, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine fissato, all’Ateneo che valuterà le motivazioni in tale sede addotte; se sarà riconosciuta la non imputabilità a carico della Ditta del ritardo, l’Ateneo concederà la proroga senza applicazione di alcuna penalità. Le penali saranno applicate a seguito di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. inviata alla sede del responsabile designato dall’Ateneo, incaricato della gestione del contratto. L’importo della penale sarà successivamente trattenuto sul pagamento del corrispettivo, totale o parziale, oppure, se quest’ultimo risultasse non sufficiente, sulla cauzione versata.
In caso di incameramenti parziali o totali della cauzione, la Ditta deve provvedere, entro il termine di 10 giorni dall’effettuazione della trattenuta sulla cauzione, al reintegro della cauzione per una somma di pari importo.
Art. 4 - Collaudo
Il collaudo avrà per oggetto la funzionalità degli arredi forniti e dei loro accessori e, del suo esito, verrà fatto circostanziato resoconto in un apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti contraenti.
L’Ateneo s’impegna a collaudare quanto fornito entro 30 giorni dalla sua disponibilità o consegna.
Nel caso di esito negativo del collaudo, la Xxxxx s’impegna ad eliminare i vizi immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla redazione del verbale di collaudo con esito negativo.
L’Ateneo provvederà ad effettuare il secondo collaudo entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della Ditta delle necessarie sostituzioni.
In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, l’Ateneo si riserva di risolvere, ex art. 1456 c.c., in tutto o in parte il contratto, procedendo alla restituzione della fornitura con conseguente azione di esecuzione in danno a carico della Ditta inadempiente.
In caso di esito positivo del collaudo, si procederà alla liquidazione del corrispettivo entro i termini perentori di cui al successivo art. 5, comma 2, “Pagamento e fatturazione – Penali” del presente contratto.
Sarà cura della Direzione Area Tecnica, Opere e Patrimonio collaudare gli arredi.
Art. 5 – Pagamento e fatturazione – Penali
Il pagamento di quanto dovuto sarà corrisposto in acconti nella seguente misura:
- 20% all’emissione dell’ordine della fornitura;
- 70% all’ultimazione della messa in opera della fornitura
- 10% dopo l’esito favorevole del collaudo da effettuarsi entro sei mese dalla data di presa in consegna della fornitura.
La Ditta provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il codice gara la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata a Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, Direzione Tecnica, Opere e Patrimonio, c.a. Arch. Xxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
I pagamenti saranno disposti, entro 120 giorni dalla data del positivo espletamento del collaudo di cui al precedente art. 4 del presente contratto ed accreditati presso la Banca IBAN
…………………………………………………………………………………………………… intestato alla Ditta
………………………………………………………
In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di cui all’art. 1284 c.c. previo formale atto di costituzione in mora. In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall’art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.
Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al DM 18/01/2008 in attuazione dell’art. 48bis del DPR 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Art. 6 – Garanzia
La Ditta s’impegna ad una garanzia con durata di 24 mesi su tutti gli articoli forniti.
Art. 7 – Cauzione definitiva
A salvaguardia della corretta esecuzione di tutto il presente contratto, compreso il pagamento delle “Spese di contratto” di cui al successivo art. 14 del presente contratto, nonché dei corretti adempimenti del periodo di garanzia, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta, la stessa potrà essere prodotta a mezzo bonifico intestato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx o tramite versamento in contanti presso Unicredit Banca – Sede di Modena – IBAN IT/02/Q/02008/12930/000000512773 intestato all’Ateneo (in tal caso allegare ricevuta di versamento o bonifico), oppure tramite fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in originale, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.
123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L). con autentica notarile in calce, che dovrà prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, il pagamento a semplice e non documentata richiesta del beneficiario entro quindici giorni, a parziale deroga di quanto previsto dal co. 1 dell’art. 4 dello schema tipo 1.1 del D.M. 123/2004, l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore (Stazione Appaltante) le eccezioni spettanti al debitore principale (Ditta) in deroga all’art.1945 c.c., il Foro competente in Modena per le eventuali controversie fra la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante, la validità
di 180gg dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
A suddetta polizza dovrà essere allegato il modulo reperibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-
line/Home/Modulistica.html.
Suddetta polizza verrà svincolata alla scadenza del periodo di garanzia di cui all’art. 6.
Art. 8 - Copertura assicurativa
A garanzia di tutti i rischi la Ditta assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi d’infortuni o di danni subiti, dalle persone o dalle cose, tanto dell’Università che di terzi. Allo scopo, la Ditta dovrà presentare polizza assicurativa RCT con un massimale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Pur essendo la polizza di durata annuale, la Ditta s’impegna a rinnovare la validità della garanzia automaticamente ad ogni scadenza annuale, e prova ne sarà data all’Università mediante esibizione della quietanza di pagamento del premio ad ogni ricorrenza annuale, pena la risoluzione del presente contratto e l’incameramento della cauzione prestata.
Art. 9 - Foro competente – Risoluzione delle controversie
Le parti, prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di contenzioso, s’impegnano a dirimere, laddove possibile, le controversie con contratto di transazione ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 163/2006 smi.
In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di
Modena.
Art. 10 –Subappalto
Si rinvia a quanto espressamente previsto dall’art. 118, del DLgs 163/06, nonché ai sensi dell’art. 60 Dir. 2004/18/CE.
Sarà cura di questa Amministrazione autorizzare tutti i subappalti senza alcun discrimine in ordine all’entità percentuale dell’importo o della manodopera.
Art. 11 - Vicende soggettive della Ditta in corso di esecuzione del
contratto
Si rinvia a quanto normato dall’art.116 del D.Lgs. 163/2006 smi.
Nei casi previsti dall’art. 116 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 smi, la Ditta ha l’obbligo di notificare all’Ateneo ogni informazione rilevante nell’ambito della fattispecie in esame e di produrre tutti i documenti necessari a richiesta dall’Ateneo.
Quest’ultimo nei 60 gg successivi alla presentazione della documentazione di cui sopra procederà a tutti i controlli ex lege e all’eventuale autorizzazione.
L’esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.
Art. 12 – Cessione del contratto
Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione del presente contratto, l’incameramento della cauzione prestata e l’esecuzione in danno.
Art. 13 – Cessione del credito
E’ vietata la cessione del credito a terzi, pena la risoluzione del presente contratto, l’incameramento della cauzione prestata e l’esecuzione in danno.
Art. 14 – Spese di contratto
Come previsto dall’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di beni e servizi, approvato con Decreto Direttoriale prot. n. 18960 del 3 agosto 2007, ed a norma del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., il contratto è soggetto ad imposta di bollo.
Tutte le spese relative al contratto (xxxxx, registrazione, copie, ecc.) sono a carico della Ditta.
E’ a carico dell’Ateneo la sola I.V.A.
Art. 15 – Allegati
a) Offerta economica;
b) Computo metrico;
Art. 16 – Norma di coordinamento
Le disposizioni del presente contratto prevalgono su quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e su tutta la documentazione tecnica, nonchè sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dalla Ditta aggiudicataria in caso di discordanza.
Art. 17 – Perfezionamento del contratto
Ai sensi del 1° comma dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 1335 c.c. il presente contratto è perfetto ed efficace nel momento in cui la
Ditta ha conoscenza dell’accettazione da parte dell’Ateneo.
Per conoscenza dell’accettazione deve intendersi la trasmissione del presente contratto sottoscritto dal Direttore Amministrativo alla Ditta.
Nel caso di trasmissione del presente contratto tramite raccomandata
A.R. la data di perfezionamento coincide con la data di accettazione indicata nell’avviso di ricevimento.
Art. 18 - Norme regolatrici del contratto
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sul contratto di compravendita in materia di evizione e vizi e sul contratto di appalto, al Codice Penale con particolare riferimento alla fattispecie di cui all’art. 355 c.p. “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”, e al Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di beni e servizi approvato con Decreto Direttoriale prot. n. 18960 del 3 agosto 2007, consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-
line/Home/Regolamenti.html .
Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, consta di numero ............ pagine, compresi gli allegati.
Modena,
Il Direttore Amministrativo La Ditta
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente per iscritto gli artt. 3, 5, 6, 7, 10, 12 e 13 del presente contratto.
Il Direttore Amministrativo La Ditta