SERVIZI DI ASSICURAZIONE: CARTIMPRONTA BUSINESS AZIENDALE/ CARTIMPRONTA CORPORATE / CARTIMPRONTA CORPORATE PLUS/ CARTIMPRONTA CORPORATE GOLD.
SERVIZI DI ASSICURAZIONE: CARTIMPRONTA BUSINESS AZIENDALE/ CARTIMPRONTA CORPORATE / CARTIMPRONTA CORPORATE PLUS/ CARTIMPRONTA CORPORATE GOLD.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le condizioni integrali dei servizi offerti sono incluse nella polizza n° BPM 0800001 sottoscritta tra Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. e London General Insurance e depositata presso Banca Popolare di Milano S.C.a r.l.
Le Condizioni Generali di Assicurazione sono estese ai clienti di WeBank S.p.A. titolari di Cartimpronta Business Aziendale / Cartimpronta Corporate / Cartimpronta Corporate Plus/ Cartimpronta Corporate Gold.
GARANZIE ASSICURATIVE
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA DEFINIZIONI
Assicurato: La Persona Giuridica che richiede alla Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. di emettere carte di credito
ad uso dell'Assegnatario (come di seguito definito)
Assegnatario Carta di Credito: l'assegnatario delle carte di credito Cartimpronta emesse dalla Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. per conto di WeBank S.p.A., su richiesta dell'Assicurato.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Carta di Credito: Cartimpronta Business Aziendale, Cartimpronta Corporate, Cartimpronta Corporate Plus, Cartimpronta Corporate Gold
Contraente: Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. (BPM) in qualità di sottoscrittore della Polizza a favore degli Assicurati ai sensi dell 'art 1891 C.C.
Furto: il reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Scippo: il reato, previsto agli art. 624 e 625 n.4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società di Assicurazione , Assicuratore: London General Insurance Company Ltd (LGI). Terzi: i soggetti diversi dall'Assicurato e/o Assegnatario.
1 - CORPORATE LIABILITY WAIVER
1.1 Oggetto dell'Assicurazione.
La copertura si attiva nel caso l'Assicurato subisca una perdita pecuniaria a seguito dell' acquisto di beni e/o servizi o del prelievo di contante non autorizzati e che non siano effettuati nell'interesse diretto o indiretto dello stesso Assicurato, effettuati, durante il periodo di copertura, da parte dell'Assegnatario, e qualora:
- l'Assicurato abbia già provveduto al pagamento del saldo della Carta di Credito alla Contraente e non sia in grado di ottenerne il rimborso dall'Assegnatario utilizzatore della stessa.
1.2 Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura:
- gli addebiti per acquisti di beni e/o servizi effettuati nell'interesse dell'Assicurato o di persone diverse dall'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito e in accordo con le istruzioni dell'Assicurato;
- gli addebiti per acquisti effettuati dall'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito successivamente alla scoperta dell'illecito da parte dell'Assicurato e contestuale richiesta di annullo/disattivazione della Carta di Credito;
- gli addebiti per acquisti effettuati dall'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito oltre il termine del rapporto con l'Assicurato se, entro 2 giorni lavorativi dalla citata data, l'Assicurato non ha richiesto l' annullamento della Carta di credito
- gli addebiti per acquisti non autorizzati per i quali l'Assicurato abbia richiesto rimborso all'Assicuratore oltre il termine di 90 giorni dalla data di acquisto;
- il prelievo di contante oltre il limite di Euro 250,00 per giorno e di Euro 750,00 per anno;
- gli addebiti per operazioni non autorizzate effettuate dall'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito qualora l'Assicurato, verificato il fatto, non richieda la disattivazione della Carta di Credito;
- eventuali tassi di interesse;
- gli addebiti per acquisti e/o prelievi di contante effettuati da persona diversa dall'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito;
1.3 Limiti della copertura
L'Assicurato, per ogni Assegnatario utilizzatore di Carta di Credito, usufruirà di una copertura massima di Euro 5.000,00 per evento e per anno.
1.4 Decorrenza e durata della copertura
L'Assicurato ha richiesto a WeBank S.p.A. l'annullamento della Carta di Credito 75 giorni prima e comunque non oltre il 2° giorno lavorativo dal termine del rapporto di lavoro con l'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito: la Garanzia opera dal 75° giorno precedente il termine del rapporto lavorativo e fino al 14° giorno successivo al termine del rapporto stesso.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto a WeBank S.p.A. l'annullamento della Carta oltre il 2° giorno lavorativo successivo al termine del rapporto di lavoro con l'Assegnatario utilizzatore della Carta: la Garanzia opera dal 75° giorno precedente la data di richiesta di annullamento della Carta di Credito da parte dell'Assicurato; tutti gli addebiti successivi al termine del rapporto di lavoro non saranno comunque coperti dalla Garanzia.
1.5 Territorialità
La Garanzia è valida per gli acquisti o prelievi di contante effettuati in tutti i paesi aderenti alle convenzioni internazionali delle carte bancarie.
1.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Darne tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dal momento di disattivazione della Carta di Credito disposta dall'Assicurato, a London General Insurance Company Ltd. Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx "Garanzie BPM" che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax (num. 02/00000000) entro 30 giorni dalla data di ricevimento unitamente, alla seguente ulteriore documentazione:
- copia degli estratti conti della Carta di Credito riportanti le operazioni non autorizzate effettuate dall'Assegnatario;
- copia della richiesta di disattivazione della Carta di Credito effettuata dall'Assicurato.
1.7 Determinazione del danno
L'ammontare del danno è pari al valore delle perdite pecuniarie subite dall'Assicurato a seguito dell'acquisto di beni, servizi o prelievi di contante effettuati senza autorizzazione di spesa dall'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito.
1.8 Liquidazione degli indennizzi
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione di cui al punto 1.6, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato.
2 - UTILIZZO FRAUDOLENTO DELLA SIM CARD AZIENDALE
2.1 Oggetto dell'Assicurazione.
La copertura si attiva nel caso in cui l'Assicurato subisca una perdita pecuniaria a seguito dell'uso fraudolento da parte di terzi della Carta SIM di cui l'Assegnatario utilizzatore ne abbia perso il possesso a causa di:
- rapina;
- scippo;
- furto con destrezza limitatamente ai casi in cui l'Assegnatario abbia indosso la Carta SIM;
- smarrimento della Carta SIM;
- furto della Carta SIM commesso nell'abitazione dell'Assegnatario a condizione che siano state violate le difese esterne dei locali mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili, esplosivi, sostanze chimiche
2.2 Esclusioni
Sono escluse le perdite pecuniarie all'Assicurato derivanti:
- da mancata o non tempestiva (oltre 48 ore dal verificarsi o dalla presa di conoscenza dell'evento) attivazione della procedura per il "blocco" della Carta SIM con segnalazione da farsi al Gestore Telefonico;
- da mancata denuncia alle Autorità entro 10 giorni dal verificarsi del furto/rapina/scippo o dello smarrimento;
- da furto della Carta SIM commesso con scasso sull'autovettura o su altri veicoli adibiti a trasporto di cose e/o persone;
- da furto o smarrimento della Carta SIM che non si trovi sotto la diretta custodia dell'Assegnatario utilizzatore della carta o depositata in locali non chiusi;
- operazioni effettuate fraudolentemente da membri della famiglia dell'Assegnatario utilizzatore della carta;
- da operazioni effettuate prima delle 48 ore precedenti la richiesta di "blocco" della Carta SIM al Gestore Telefonico;
2.3 Limiti della copertura
Il limite massimo, per ogni Assegnatario utilizzatore di Carta SIM, è pari a Euro 250,00 per evento e per anno.
2.4 Decorrenza e durata della copertura
- Per i casi di rapina, scippo la Garanzia opera dal momento in cui si verifica la perdita di possesso della Carta SIM a seguito di uno di tali eventi e cessa nel momento in cui viene fatta la segnalazione di "blocco" al gestore telefonico, con il limite comunque delle 48 ore.
- Per i casi di furto in abitazione, furto con destrezza e smarrimento, la garanzia è operante per le operazioni fraudolente compiute nelle 48 ore antecedenti la segnalazione di "blocco" al Gestore Telefonico.
2.5 Territorialità
La garanzia ha validità mondo intero .
2.6 Obblighi dell'Assegnatario utilizzatore in caso di sinistro
Tempestivamente e comunque non oltre 48 ore da quando si è verificata la perdita di possesso della Carta SIM o da quando ne ha avuto conoscenza, l'Assegnatario utilizzatore della carta deve:
- inoltrare segnalazione al Gestore Telefonico e, entro 10 giorni dalla perdita di possesso, sporgere denuncia circostanziata all'Autorità competente;
- darne tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dal blocco al Gestore Telefonico, a London General Insurance Company Ltd. Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx "Garanzie BPM" che provvederà ad inviare all'Assegnatario utilizzatore della carta un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito tramite l'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax (num. 0000000000) entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:
a) copia della denuncia fatta all'Autorità;
b) copia del dettaglio chiamate riportante le operazioni effettuate fraudolentemente.
2.7 Determinazione del danno
L'ammontare del danno è pari al valore delle perdite pecuniarie subite dall'Assicurato a seguito dell' utilizzo fraudolento della Carta SIM da parte di Terzi.
2.8 Liquidazione degli indennizzi
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione di cui al punto 2.6, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assicurato.
3 - HOTEL/MOTEL BURGLARY
3.1 Oggetto dell'Assicurazione.
La copertura si attiva nel caso in cui l'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito avendo depositato uno o più beni in proprio possesso nella stanza d'albergo/motel nel quale abbia registrato il proprio soggiorno, subisca la perdita di possesso dei beni o il danno materiale agli stessi a causa di furto commesso nella stanza d'albergo/motel, a condizione che:
a) siano state violate le difese esterne della stanza mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili, esplosivi, sostanze chimiche;
b) il costo del soggiorno sia interamente pagato con la Carta di Credito.
3.2 Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura:
- furti dovuti a dolo o condotta criminale da parte dell'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito;
- furti/rapine dovuti a comportamento negligente da parte dell'Assegnatario utilizzatore della carta o come conseguenza della mancata osservanza di comportamenti atti a circoscrivere o limitare il danno;
- denaro, titoli di credito, valori bollati, azioni o obbligazioni, buoni pasto, altri documenti negoziabili, documenti di viaggio di qualunque tipo;
- creature viventi e vegetali;
- beni acquistati di seconda mano;
- prodotti alimentari.
3.3 Limiti della copertura
Il limite massimo per ogni Assegnatario utilizzatore di Carta di Credito è pari ad Euro 1.000,00 per evento e per anno.
3.4 Periodo di efficacia della copertura
La Garanzia opera dal momento in cui l'Assegnatario effettua il check-in presso l'hotel/motel e per il periodo fino al check-out dall'hotel/motel, con il limite massimo di 15 giorni.
3.5 Franchigia e scoperto
Il pagamento di ogni sinistro verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 35,00.
3.6 Territorialità
La Garanzia ha validità mondo intero.
3.7 Obblighi dell'Assegnatario utilizzatore in caso di sinistro
- Effettuare entro 10 giorni dal furto/rapina una denuncia circostanziata all'Autorità competente;
- Darne tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento, a London General Insurance Company Ltd. Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx "Garanzie BPM" che provvederà ad inviare all'Assegnatario utilizzatore un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assegnatario utilizzatore tramite raccomandata A.R. o fax (num. 02/00000000) entro 30 giorni dalla data di ricevimento unitamente, alla seguente ulteriore documentazione:
a) copia della ricevuta emessa dall'albergo/motel e rendiconto spese della Carta di Credito comprovanti il pagamento e la durata del soggiorno effettuato dall'Assegnatario utilizzatore;
b) copia della denuncia effettuata dall'Assegnatario utilizzatore all'Autorità competente;
c) copia della denuncia effettuata dalla direzione dell' albergo/motel all'Autorità competente (se disponibile).
3.8 Determinazione del danno
In caso di furto totale dei beni l'ammontare del danno è pari al costo necessario per l' acquisto di beni nuovi aventi pari caratteristiche;
- in caso di danno parziale/totale ai beni l'ammontare del danno è pari al minore tra il costo di riparazione degli stessi e il costo per l' acquisto di beni nuovi aventi pari caratteristiche
- il valore originario d'acquisto dei beni oggetto di furto/danno è rimborsato solo quando sia superiore ad Euro 150,00 per bene sottratto o danneggiato.
3.9 Liquidazione degli indennizzi
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito e/o Assicurato.
4 - EFFETTO E CESSAZIONE DELLE GARANZIE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI
Per le Carte di Credito attivate durante l'annualità assicurativa, le Garanzie hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della Carta di Credito e terminano alle ore 24.00 della data di scadenza della polizza e/o alla data di disattivazione.
Le garanzie hanno comunque termine qualora la Carta di Credito sia stata disattivata.
D. lg. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali
Banca Popolare di Milano per conto WeBank comunicherà i Suoi dati anagrafici per perfezionare il contratto assicurativo a London General Insurance Company Ltd. xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Per qualsiasi informazione e per esercitare i Suoi diritti potrà scrivere direttamente a quella Società.
Gli indennizzi e le prestazioni assicurative saranno effettuati alle condizioni e con i limiti suindicati e per il periodo di vigenza del Contratto stipulato con la Compagnia di assicurazione .
SERVIZI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA : CARTIMPRONTA BUSINESS AZIENDALE/ CARTIMPRONTA CORPORATE / CARTIMPRONTA CORPORATE PLUS/ CARTIMPRONTA CORPORATE GOLD
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le condizioni integrali dei servizi offerti sono incluse nella polizza n° 16795 sottoscritta tra Banca Popolare di Milano S .C.a r.l. e INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. e depositata presso Banca Popolare di Milano S .C.a r.l.
Le condizioni di assicurazione assistenza sono estese ai clienti WeBank S.p.A. titolari di Cartimpronta Business Aziendale , Cartimpronta Corporate , Cartimpronta Corporate Plus, Cartimpronta Corporate Gold
GARANZIE ASSICURATIVE
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione ovvero l'assegnatario delle carte di credito Cartimpronta Business Aziendale, Cartimpronta Corporate, Cartimpronta Corporate Plus, Cartimpronta Corporate Gold emesse dalla Banca Popolare di Milano per conto di WeBank.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A..
Xxxxxx: il mandatario incaricato dalla Contraente per lo sviluppo del prodotto assicurativo.
Carta: Cartimpronta Business Aziendale, Cartimpronta Corporate, Cartimpronta Corporate Plus, Cartimpronta Corporate Gold emesse dalla Contraente per conto di WeBank.
Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
- costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Contraente: Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. ;
Domicilio: il luogo dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Furto: il reato previsto dall'art. 624 del C.P. perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Indennizzo: la somma dovuta dalle Società all'Assicurato in caso di sinistro. Limite di indennizzo : importo massimo che viene liquidato all'assicurato.
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente e l'Assicurato.
Residenza: il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Scippo: il reato, previsto agli art. 624 e 625 n.4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società tramite la Centrale Operativa presta le seguenti garanzie:
1.a - rifacimento documenti
Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento dei documenti personali (carta di identità, passaporto, patente o codice fiscale), regolarmente denunciati alle Autorità competenti, debba provvedere ad avviare le pratiche per la riemissione degli stessi, potrà contattare la Centrale Operativa per ottenere le indicazioni relative agli adempimenti necessari.
La Società rimborserà le spese sostenute per il rifacimento documenti fino ad un massimo di Euro 150,00 (IVA inclusa) per evento e per anno.
1.b - rifacimento chiavi abitazione
Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento delle chiavi della porta d'ingresso del suo domicilio in Italia, regolarmente denunciato alle Autorità competenti, necessiti del rifacimento delle stesse, la Società rimborserà i relativi costi fino ad un massimo di Euro 150,00 (IVA inclusa) per evento e per anno.
1.c - anticipo contante
Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto, scippo o smarrimento dei documenti unitamente al denaro contante, la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, si impegna ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità (spese mediche, spese legali, spese di pernottamento, spese di viaggio) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo la Società pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.
L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.
La prestazione assicurativa non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'Autorità pubblica competente;
- in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
1.2 - ESCLUSIONI
Le prestazioni di assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a. conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;
b. conseguenze di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c. derivanti da disintegrazione dell'atomo;
d. derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
g. colpa grave dell'Assicurato
h. dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato;
i. mancata notifica alle autorità competenti del luogo per ottenere la necessaria documentazione;
1.3 - CESSIONE DEI DIRITTI DELL 'ASSICURATO
L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
1.4 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza sorta tra l' Assicurato e/o avente diritto e la Società, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.
1.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel Mondo intero.
Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata.
1.6 - AVVISO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA RICHIESTA
Per ogni richiesta di assistenza l'Assicurato, o chi agisce in sua vece dovrà contattare, al momento dell'insorgere del sinistro e comunque entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ne sia venuto a conoscenza, il numero verde:
800/929173
- Per chiamate dall'estero: 00.00000000 -
- Fax: 00.0000000 -
Inoltre dovrà qualificarsi come Assegnatario di Cartimpronta e comunicare :
⚫ Cognome e Nome;
⚫ Circostanze, ora e luogo del furto/smarrimento;
⚫ prestazione richiesta;
⚫ numero di telefono al quale essere contattato.
L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione .
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere
da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
1.7 - TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell'Art.2952 C.C..
Gli indennizzi e le prestazioni assicurative saranno effettuate alle condizioni e per il periodo di vigenza del contratto stipulato con la Compagnia di Assicurazione .