INDICE
Servizio di Prevenzione e Protezione
Documento valutazione rischi di interferenza
D.U.V.R.I. – RICOGNITIVO
(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 - ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO E MATERIALE NON BIOLOGICO PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Il RUP | ||
Dell’AUSL di Bologna | ||
Data presentazione documento GIUGNO 2021 | Direttore Generale Dell’AUSL di Bologna Xxxx. Xxxxx Xxxxxx | Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx |
Il RSPP Dell’AUSL di Bologna | ||
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx |
INDICE
1. PREMESSA 3
1.1 DESCRIZIONE DEL CONTRATTO 3
1.2 DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE 3
1.3 DATI GENERALI E REFERENTI APPALTATORE 3
1.4 SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI 4
1.5 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 4
1.6 DEFINIZIONI 4
2. PARTE GENERALE 6
2.1 GENERALITA’ DEL CONTRATTO 6
2.2 SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL’APPALTO 6
2.3 NORME GENERALI 7
3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 8
3.1 VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL’APPALTATORE 8
3.2 SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL’APPALTO 8
3.3 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL’APPALTO 8
3.4 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI 8
3.5 VERIFICHE 8
4. OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE 9
4.1 NORME DI COMPORTAMENTO 9
4.2 APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL’APPALTO 9
4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI 9
4.4 MATERIALI E SOSTANZE PREVISTE 9
4.5 ORGANICO PREVISTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 10
4.6 SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE 10
4.7 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI 10
4.8 IDONEITA’ SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA’ 10
4.9 GESTIONE DELLE EMERGENZE 10
4.10 ADOZIONE PERMESSO DI LAVORO/ACCESSO LUOGHI DI LAVORO 10
4.11 PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL’ APPALTATORE 11
4.12 PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE 11
5. RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 13
5.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI DA INTERFERENZE 13
5.2 AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÁ DEL D.U.V.R.I 14
6. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI D.U.V.R.I 14
6.1 SCHEDE SPECIFICHE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 15
6.2 ONERI PER LA SICUREZZA 16
7. Allegato 1 – ARTICOLO CONTRATTUALE SULL’INFORMAZIONE 17
8. Allegato 2 – MISURE INTEGRATIVE IN RELAZIONE ALL’EPIDEMIA DI SARS COV2 18
1. PREMESSA
Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI RICOGNITIVO) è redatto ai sensi dell’art.26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m. i. .
Il DUVRI - così come ribadito nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008 - è da considerarsi un documento “dinamico”, pertanto la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che potranno emergere prima o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
Il DUVRI potrà quindi subire aggiornamenti a seguito di sopraggiunte esigenze Per tale scopo sono di fondamentale importanza:
1. il ruolo del Direttore dell’esecuzione del contratto e del/i Preposti che sovrintendono l’appalto;
2. le riunioni di cooperazione e coordinamento, da convocare da parte del DEC ad inizio dell’appalto e/o durante l’esecuzione dello stesso, le cui conclusioni saranno sempre verbalizzate
L’Azienda che partecipa alla fornitura e presso la quale dovrà essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
LE PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO SARANNO DA COMPILARE A CURA DELL’APPALTATORE
1.1 DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
L’affidamento del servizio oggetto di gara, è il SERVIZIO di TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO E MATERIALE NON BIOLOGICO per l’Azienda USL di Bologna, per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, lotto unico, e sarà regolato dal capitolato.
Sebbene il servizio deve soddisfare le esigenze delle tre Aziende Sanitarie, deve svolgersi in maniera integrata, così come sono integrati numerosi processi sia di ambito clinico-sanitario sia tecnico- professionale.
I fabbisogni potranno modificarsi durante il periodo contrattuale (es. trasporto materiale biologico laddove ora non previsto) e pertanto le specifiche del servizio, come di seguito descritto, dovranno essere applicate dall’Aggiudicatario al verificarsi di tali variazioni.
1.2 DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Ragione sociale AUSL BOLOGNA
Sede legale e Amministrativa | Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx |
Telefono e Fax | Tel. x00.000.0000000 fax x00.00.0000000 |
Codice Fiscale e P. IVA | 02406911202 |
1.3 DATI GENERALI E REFERENTI APPALTATORE
FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI |
Datore di Lavoro | ||
Direttore Area - Dirigente delegato dal Datore di lavoro | ||
Key Account Manager, | ||
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | ||
Medico Competente Coordinatore | ||
Rappresentanti Lavoratori Sicurezza |
1.4 SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI
Le informazione per la redazione del presente documento sono state desunte dalle attività che dovranno svolgersi indicate dal capitolato e dalle persone che sistematicamente si occupano di questa attività.
1.5 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.
D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. - art. 26
Cod. Civ. - artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg..
1.6 DEFINIZIONI
Appaltante o Committente | Il soggetto per conto del quale viene svolta l’attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001). |
Appaltatore | E’ il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte. |
Appalto | L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) il compimento di un’opera o di un servizio. |
Contratto d'appalto | L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.); |
Contratto d'opera | Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.); |
Contratto di somministrazione | La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile). |
Contratto di subappalto | E’ la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.) e con le limitazioni di cui all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016. Il subappaltante deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto. |
Accordo Quadro | 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro. 2.Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta 4. L’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonchè le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione; b) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell’accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti; c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare l’amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto; b) l’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro. 6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l’ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro. L’ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. |
Contratto in concessione | Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. |
Datore di lavoro | Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. |
DUVRI | Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all’espletamento dell’appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto al contratto d’appalto o d’opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. |
Forniture di materiali o attrezzature | Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante. |
Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi | Persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Secondo le definizione del “codice dei contratti pubblici”: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le so-cietà cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra impren-ditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperati- ve di produzione e lavoro d) i raggruppamenti temporanei e) i consorzi ordinari f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interes-se Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemen-te alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. |
Interferenza | E’ ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori). |
Lavoratore | Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. |
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera | E’ colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera. |
Oneri per la sicurezza | Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale. |
Oneri per la sicurezza propri dell’impresa | Sono riferiti ai rischi propri dell’attività delle singole imprese/ditte appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/08, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro |
Pericolo | Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. |
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | Secondo l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell‘affidamento e dell’esecuzione |
Responsabile dell’esecuzione per l’Azienda (DEC) | Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nei servizi e nelle forniture dove è richiesta una specifica competenza o una presenza logistica nel luogo di esecuzione viene affidato ad un dipendente qualificato il controllo dell’esecuzione e la supervisione dell’appalto nel rispetto del capitolato. In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito telefonico del direttore esecuzione/direttore lavori. Il Direttore dell’Esecuzione ovvero Direttore Xxxxxx, si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione contrattuale inviandogli tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione all’avanzamento dei lavori, DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte della ditta, ecc.) e assolvendo agli impegni di coordinamento per prevenire rischi interferenti |
Rischio | Proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. |
Rischi da interferenze | Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che all’interno dell’Azienda possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altre ditte d’appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi: ▪ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; ▪ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi; ▪ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell’attività propria del fornitore di servizi; ▪ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). |
2. PARTE GENERALE
2.1 GENERALITA’ DEL CONTRATTO
Il servizio in oggetto avrà una durata di anni tre.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del servizio per ulteriori due anni separatamente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica/Pec.
2.2 SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL’APPALTO
L’attività di cooperazione e coordinamento prevede anzitutto l’interazione costante tra committente e appaltatore con riunioni periodiche
DAL COMMITTENTE
FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI (tel. e cell.) |
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx | |
Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) |
DALL’APPALTATORE
FUNZIONE | NOMINATIVO | RECAPITI (tel. e cell.) |
Referente per l’appalto | ||
Referente per la formazione | ||
Altro |
I compiti assegnati dal committente e dall’appaltatore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai soggetti di cui sopra sono:
• verifica degli appaltatori e subappaltatori;
• verifica dell’applicazione delle prescrizioni contenuto nel presente documento;
• organizzazione dei sopralluoghi preventivi con la relativa stesura dei verbali;
• organizzazione delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza con la relativa stesura dei verbali;
• cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
• controllo periodico dei subappaltatori;
• aggiornamento e integrazione del DUVRI.
2.3 NORME GENERALI
Tutti i lavori/servizi/forniture devono essere svolti in modo da eliminare e, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze; quindi è richiesto di:
✓ Coordinarsi con il DEC o con i preposti per organizzare le modalità ed i tempi dell’intervento in modo da effettuare quanto più possibile una programmazione concordata; stabilendo gli interventi necessari per evitare che dipendenti dell’azienda o di ditte terze, pazienti, visitatori, ecc. vengano esposti ai rischi propri dell’attività oggetto dell’appalto;
✓ procedere allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive e/o alla disponibilità di uomini e mezzi;
✓ nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte utilizzando un’adeguata segnaletica e/o con il supporto di un operatore supplementare e/o individuando percorsi preferenziali ovvero convocando una riunione di coordinamento e cooperazione.
Scelte progettuali ed organizzative attinenti l’organizzazione delle attività, misure preventive e protettive
✓ Le attività devono svolgersi preferibilmente e prevalentemente presso i locali assegnati e non in altri luoghi di lavoro dell’Azienda Sanitaria.
Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive
✓ Le ditte, prima di introdurre negli ambienti dell’Azienda Sanitaria, attrezzature di lavoro non provviste del marchio CE, dovranno attestare che esse hanno i requisiti di legge che le rendono idonee all’uso; le imprese dovranno, inoltre, dichiarare di impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto in cui è stata dichiarata idonea all’uso;
✓ E’ vietato alle ditte utilizzare dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva
✓ L’Azienda Sanitaria mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l’utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di primo soccorso (cassette di primo soccorso, pacchetti di medicazione), oltre che i mezzi per la comunicazione delle emergenze (telefoni di emergenza), i servizi igienici.
Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi
Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei presidi di emergenza.
Tesserino di riconoscimento
Risulta obbligatorio, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che il personale impiegato dagli appaltatori sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l’obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).
Fumo
E’ vietato fumare in tutta la struttura
Rifiuti pericolosi - identificazione
Nell'Azienda Sanitaria la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti speciali avviene in contenitori rispondente alle normative.
3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
3.1 VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL’APPALTATORE
La verifica tecnico professionale dell’appaltatore sarà condotta secondo quanto stabilito dal CSA e dall’art. 26 comma 1 a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e articoli seguenti del DUVRI.
3.2 SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL’APPALTO
Nelle aree interessate al lavoro/servizio/fornitura, oltre al personale dell’Azienda Sanitaria, possono essere presenti altre persone esterne all’appalto con le quali l’appaltatore dovrà rapportarsi nel corso della propria attività e comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti.
Quando è possibile effettuare gli interventi sfruttando lo sfasamento temporale e/o spaziale
3.3 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL’APPALTO
Le informazioni sui rischi specifici generali esistenti nell’ambiente circostante in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all’art. 26 comma 1, b) sono fornite in parte nel presente documento e più dettagliatamente nel fascicolo specifico che l’appaltatore deve confermare di avere letto.
Per l’AUSL di Bologna è scaricabile al seguente indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx- economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf
Si precisa che detto fascicolo è attualmente in fase di revisione e che appena disponibile la nuova versione sarà cura dell’AUSL di Bologna inviarlo nuovamente all’appaltatore.
Per l’Istituto Ortopedico Rizzoli:
xxx.xxx.xx - il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione.
FIRMA PER PRESA VISIONE …………………………………………………………………………………………..
3.4 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI
Non verranno assegnati locali alla ditta appaltatrice.
E’ indispensabile che gli operatori della ditta non accedano ad alcun laboratorio, il materiale da trasportare sarà accessibile dai punti di consegna fuori dalle aree di attività
3.5 VERIFICHE
L’Azienda Sanitaria, in ottemperanza all’obbligo di coordinamento impostole dalla legge, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dal DEC (eventualmente Dirigenti e Preposti) idonei audit atti a certificare l’osservanza delle prescrizioni sottoscritte dal contraente. Eventuali inadempienze ricadranno tra le more previste dal CSA.
4. OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE
4.1 NORME DI COMPORTAMENTO
In relazione all'aggiudicazione dell'appalto viene inoltre richiesto che l'Appaltatore:
✓ organizzi i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
✓ abbia cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
✓ fornisca ai propri dipendenti: - il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, lett. u; art. 20, c.3; art. 26,
c.8 del D.Lgs. 81/08); - i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, lett. d; artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08 ); - la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08);
✓ si faccia carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, let. g; artt. 38-42, sez. V; art. 229-231 242-244, 259-261, 279-280 del D.Lgs. 81/08);
✓ metta a punto le Procedure Operative di Sicurezza (POS- VdR ) necessarie all’esecuzione ottimale del lavoro/servizio/fornitura previsti dall’appalto prima dell’avvio dello stesso;
✓ nelle aree di transito interne all’Azienda, si attenga alle disposizioni di viabilità interna controllando la velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti (si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza dei percorsi di esodo, di fronte agli attacchi idrici motopompa dei VVF ed alle porte dei quadri/cabine elettriche);
✓ segnali al Datore di Lavoro Committente e al RUP/DEC tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all’interno dell’Azienda;
✓ si impegni a rispettare tutte le procedure interne dell’Azienda (eventualmente allegate);
✓ si impegni a comunicare al Datore di Lavoro Committente, e ai soggetti di cui al paragrafo 2.2 del presente documento, qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l’eventuale revisione del presente DUVRI (Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono).
4.2 APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL’APPALTO
L’appaltatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 s m .i., dovrà trasmettere all’Azienda Sanitaria la seguente documentazione:
• estratto del proprio DVR, rivisto anche in funzione delle specifiche attività previste in appalto.
4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI
L’appaltatore comunicherà all’Azienda Sanitaria, nel documento sopra indicato, l’elenco delle attrezzature utilizzate, che dovranno rispondere alle normative vigenti.
4.4 MATERIALI E SOSTANZE PREVISTE
Prima dell’inizio del Servizio/Appalto, l’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Azienda Sanitaria gli eventuali agenti chimici introdotti nei luoghi di lavoro e le relative schede di sicurezza
4.5 ORGANICO PREVISTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’
L’appaltatore dovrà comunicare all’Azienda sanitaria gli estremi dei lavoratori, la qualifica, e quant’altro necessario e richiesto dall’Azienda Sanitaria.
4.6 SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E XXXXX INTRODOTTI DALL’APPALTATORE
I soggetti terzi, eventualmente chiamati dall’Appaltatore, dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Azienda Sanitaria.
E’ vietato l’accesso/ingresso alle strutture dell’ Azienda Sanitaria a terzi diversi dall’appaltatore.
Per ogni autorizzato dall’Amministrazione il Datore di lavoro Committente unitamente al RUP, al Direttore dell’esecuzione del Contratto e all’Appaltatore dovrà:
- valutare i rischi interferenti originati
- aggiornare, integrare e condivide il DUVRI con i terzi.
4.7 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI
Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall’appalto la ditta appaltatrice certifica che il proprio personale ha ricevuto una documentata informazione, formazione e/o addestramento sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:
x | TEMATICA |
X | Formazione di base e specifica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni dello specifico settore ATECO. |
X | Formazione rischio biologico |
X | Formazione e addestramento DPI IIIª categoria |
X | Altro che in sede di aggiudicazione con la stesura del DUVRI definitivo potrà essere ritenuto utile |
NB: I lavoratori non in possesso della formazione sopra descritta non possono accedere ai luoghi di lavoro dell’Azienda SANITARIA.
4.8 IDONEITA’ SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA’
L’Appaltatore dovrà dichiarare il possesso dell’idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni previste in appalto.
4.9 GESTIONE DELLE EMERGENZE
Considerata la tipologia di servizio appaltato e le modalità di svolgimento dello stesso, l’appaltatore, nel caso di necessità, seguirà le indicazioni fornite dagli operatori sanitari presenti e le indicazioni relative alla struttura in cui sta svolgendo la sua attività nel momento dell’emergenza.
4.10 ADOZIONE PERMESSO DI LAVORO/ACCESSO LUOGHI DI LAVORO
Le modalità di accesso ai luoghi di lavoro dovrebbero prevedere di prassi l’utilizzo del permesso di lavoro/accesso, ma per il contratto che si sta stipulando occorre sapere che:
La tipologia di trasporto su TRATTE PROGRAMMATE (percorsi abituali) non necessita di attivazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà realizzare una specifica piattaforma informatica attraverso la quale configurare e gestire le tratte programmate.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, con proprio personale, supporto operativo alla configurazione delle tratte programmate nella piattaforma informatica.
Per la tipologia di trasporto NON PROGRAMMATO il servizio viene attivato attraverso richiesta informatizzata o chiamata ad una "Centrale Operativa".
La Ditta aggiudicataria dovrà realizzare e rendere disponibile specifica piattaforma informatica di order entry per le richieste di trasporto non programmato e attivare una “Centrale Operativa” attiva 24 ore su 24.
La Ditta aggiudicataria deve rendere disponibili numeri di telefono dedicati esclusivamente alle Aziende Sanitarie garantendo un tempo di risposta inferiore ai 3 minuti.
Le telefonate ricevute dalla Centrale Operativa dovranno essere tracciate e registrate. Le registrazioni devono essere rese accessibili alle Aziende sanitarie.
La ditta aggiudicataria non accederà alle zone operative dei laboratori o comunque delle strutture sanitarie ma provvederà al recupero del materiale da trasportare in un preciso punto di consegna esterno all’area di attività.
4.11 PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL’ APPALTATORE
L’Azienda Sanitaria potrà chiedere all’appaltatore la redazione di istruzioni operative di sicurezza che dovranno essere condivise fra le parti.
In particolare una procedura per arginare lo sversamento accidentale durante il trasporto del materiale. Si richiede a questo proposito la presenza di kit di emergenza in caso di sversamento accidentale.
All’interno dell’AUSL è presente la procedura per il trasporto di materiale biologico PO065 e allegati. Tale procedura dovrà essere condivisa con la ditta appaltatrice.
4.12 PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE
✓ Divieto di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
✓ Divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato, se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
✓ Divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
✓ Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
✓ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
✓ Divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
✓ Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
✓ Divieto a qualsiasi lavoratore presente in Azienda Sanitaria, pena l’allontanamento dal posto di lavoro, di assumere (prima e durante il lavoro) bevande alcoliche e qualsiasi altra sostanza di abuso che possa alterare il tono psichico durante l’orario di lavoro.
✓ Divieto di accedere in aree con presenza di pazienti affetti da patologie infettive trasmissibili per xxx xxxxx
x Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
✓ Obbligo di richiedere l’intervento del referente dell’Azienda Committente, in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
✓ Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle strutture aziendali;
✓ Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
✓ Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
NB: In caso di impedimento del rispetto delle limitazioni e prescrizioni sopra riportate, l’Impresa/Affidatario si impegna a concordare con il referente dell’Azienda, preventivamente all’avvio dei lavori/servizi o forniture, le misure di prevenzione e protezione compensative.
Nelle operazioni di carico, scarico e movimentazione merci/materiale/attrezzature:
• l’automezzo deve essere posizionato nel luogo indicato all’atto dell’aggiudicazione e secondo le informazioni del DEC;
• durante le attività di carico/scarico devono essere spenti i motori, fatto salvo particolari esigenze da concordare con il DEC (a motore acceso lo scarico dei fumi deve essere convogliato verso l’alto);
• all’operatore dell’azienda appaltatrice è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori e al di sotto dei carichi sospesi.
5. RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Per la valutazione dei rischi interferenziali si rinvia alla scheda di valutazione allegata, che deve essere aggiornata, integrata e condivisa con l’appaltatore.
5.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI DA INTERFERENZE
La formula per la valutazione dei rischi da interferenze utilizzata è la seguente: Rı = Pı x Dı
Dove:
Rı = Rischio da interferenza;
3
4
Pı = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza; Dı = Gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza
4 | 8 | 12 | 16 |
3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 4 | 6 | 8 |
1(*) | 2 | 3 | 4 |
Pı - Probabilità
1
2
1 2 3 4
Dı – Gravità
Le categorie di probabilità sono le seguenti:
VALORE | LIVELLO | DEFINZIONE |
1 | NON PROBABILE | Un’unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un’area confinata o transennata. In quell’area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio |
2 | POCO PROBABILE | Un’unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un’altra area occupata da terzi Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte |
3 | PROBABILE | Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili |
4 | MOLTO PROBABILE | Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte |
Le categorie di gravità sono le seguenti:
VALORE | LIVELLO | DEFINZIONE |
1 | LIEVE | Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio Lesioni con prognosi di pochi giorni |
2 | MEDIO | Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisionale, trabattelli, scale a pioli, ecc.) Lesioni con prognosi fino a 40 giorni |
3 | GRAVE | Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi ad utilizzare DPI Lesioni con prognosi oltre 40 giorni |
4 | MOLTO GRAVE | Un’impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC) Lesioni con inabilità permanente o morte |
5.2 AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÁ DEL D.U.V.R.I.
Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite devono essere costantemente aggiornate dal Datore di lavoro Committente unitamente all’Appaltatore.
Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà essere condivisa dalle parti.
6. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
D.U.V.R.I.
Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. L’AUSL di Bologna in qualità di “soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.”
LEGENDA:
GRADI DI RISCHIO | ||
Rischio Basso | Rischio Medio | Rischio Alto |
B | M | A |
6.1 SCHEDE SPECIFICHE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
D.U.V.R.I. RICOGNITIVO (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 - ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) | |||||||
Ambiente di lavoro | PUNTI DI PRELIEVO/CONSEGNA ALL’INTERNO DELLE AZIENDE SANITARIE | ||||||
Attività | Argomento Rischio | Rischi Interferenti | Grado di rischio | Misure di tutela a carico del Committente | Misure di tutela a carico della Ditta appaltata | Tempi | Costi |
RITIRO E CONSEGNA CONTENITORI TERZIARI E SECONDARI CONTENENTI MATERIALE BIOLOGICO | Incendio | Innesco accidentale di fiamma Vie di uscita e uscite di emergenza ostruite | M | Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni aziendali per la gestione delle emergenze | Informare gli operatori sui contenuti delle istruzioni per la gestione dell’emergenza incendio dell’Azienda, evitare di ingombrare, depositare materiali e attrezzature lungo le vie di esodo. Delimitazione e/o separazione e segnalazione dell' area di intervento. | Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento dell'intervento | Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza |
Formazione e addestramento all’uso dei DPI | |||||||
Agenti Biologici | Contatto accidentale o contaminazione con materiale biologico Esposizione ad agenti biologici a trasmissione aerea | B | Istituire punti di consegna/prelievo materiale da trasportare Informazioni relative alle procedure, all’organizzazione e alle istruzioni operative aziendali in particolare PO065 per AUSL di Bologna da condividere con l’azienda appaltatrice | Non accedere nelle aree operative dei laboratori fermarsi ai punti di consegna materiale Verificare la presenza di procedure per il trasporto e in caso di sversamento accidentale. Nell’eventualità produrre nuove procedure da condividere con l’Azienda sanitaria | Al momento della attivazione del contratto di appalto Al momento degli interventi | Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza | |
Per SARS Cov2 vedi allegato specifico | |||||||
Gas vapori e fumi | Possibilità di sviluppo gas tossici CO | B | controllo da parte del DEC | Evitare di mantenere il mezzo con il motore acceso durante le operazioni di scarico | Al momento della attivazione del contratto di appalto- Al momento dell'intervento | Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza | |
Pavimentazione regolare | |||||||
Ambienti Posti di lavoro Passaggio | Investimento persone | B | Assenza di ostacoli sui percorsi Delimitazione dei passaggi pedonali da quelli carrabili con adeguata segnaletica | Adottare misure e cautele adeguate, atte a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione con qualunque persona presente ed estranea all’azione di scarico merci Rispetto della segnaletica | Al momento della attivazione del contratto di appalto- Al momento dell'intervento | Considerati nel capitolo Oneri per la sicurezza |
6.2 ONERI PER LA SICUREZZA
Per l’eliminazione/riduzione dei rischi interferenti e l’attuazione delle misure di prevenzione previste nell’articolo specifico verranno riconosciuti alla ditta appaltatrice dei costi per la sicurezza pari a novemila euro che andranno ripartiti fra le tre aziende sanitarie.
Riconsegnare firmato a conferma di avere letto il documento DUVRI Ricognitivo
Data ………………………………………
FIRMA PER PRESA VISIONE …………………………………………………………………………………………..
7. Allegato 1 – ARTICOLO CONTRATTUALE SULL’INFORMAZIONE
L'appaltatore/subappaltatore/somministratore, lavoratore autonomo nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (DUVRI) che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.
Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.
L'appaltatore/subappaltatore/somministratore/lavoratore autonomo con la sottoscrizione del contratto solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.
(Avvenuta informazione sui rischi presenti)
Data, …………….………
FIRME
Il RUP L’Appaltatore
Il DEC
8. Allegato 2 – MISURE INTEGRATIVE IN RELAZIONE ALL’EPIDEMIA DI SARS COV2
Nella fase epidemica attuale è sempre maggiormente rilevante il ruolo di soggetti asintomatici ma positivi al Covid-19 come possibili soggetti che possono trasmettere la infezione. Le strutture sanitarie hanno adottato protocolli per il contenimento degli accessi e per l’individuazione precoce di casi positivi.
Per quanto attiene alla potenziale esposizione è documentato anche ad oggi che i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, senza l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.
Il personale che svolge attività in appalto nelle strutture sanitarie in generale non ha un rischio significativo se non esplicitamente dettagliato in quanto non è a stretto contatto con pazienti con sospetta o certa infezione da Covid 19, ma comunque in determinate situazioni le attività di servizio possono esporre potenzialmente i lavoratori in appalto ad un rischio incrementale per cui è necessario adottare idonee misure di protezione e prevenzione.
Aree di intervento a rischio aumentato ad oggi
I reparti o le aree a rischio aumentato sono in evoluzione dinamica e quindi non è possibile una individuazione che sia funzionale nel tempo.
Sarà compito della Gestione Aziendale dell’appalto e del call center interno di prenotazione informare gli operatori su questo tema.
Misure di prevenzione e protezione da adottare
In relazione alle specifiche attività svolte andranno adottate una serie di misure atte a ridurre il rischio di esposizione che, se anche basso, può in determinati contesti diventare significativo:
• Non presentarsi al lavoro in presenza di sintomatologia respiratoria o febbre oltre 37,5°
• Adozione di misure igieniche di base e lavaggio frequente delle mani con gel alcoolico
• Uso della mascherina chirurgica come dispositivo di protezione standard e di eventuali altri DPI che il documento di valutazione dei rischi prevede
• Adozione delle raccomandazioni contenute nel documento specifico Covid 19 della Ditta in appalto
• All’accesso ai reparti coordinarsi con il personale sanitario per minimizzare i potenziali rischi collegati a pazienti affetti da particolari patologie trasmissibili, ed in questo caso indossare i DPI che verranno forniti dal personale AUSL.
• Smaltire i dispositivi di protezione individuale monouso secondo le indicazioni relative alla gestione dei rifiuti esistenti in Azienda
• E’ fatto esplicito divieto nelle aree aziendali di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie dotati di valvola di espirazione per evitare eventuali contaminazioni ambientali.
Inoltre ai fini dell’adempimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di cui al dell’Art. 26 c.2 e dell’Art. 96 c.2 del D.Lgs. 81/08, la stessa ha facoltà di prevedere prescrizioni integrative al D.U.V.R.I. che possano meglio garantire la sicurezza sulla base della propria valutazione.