COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) GATT Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXX
Seduta del 13/07/2021
FATTO
La società ricorrente afferma in ricorso che in data 29 ottobre 2018 stipulava con l’intermediario convenuto un contratto di leasing avente ad oggetto la locazione finanziaria di un macchinario; che sin dall’inizio del rapporto contrattuale il macchinario presentava gravi ed irreparabili difetti tecnici, che avevano richiesto, subito dopo la consegna del bene, ben 4 successivi interventi dell’assistenza tecnic, comunque non risolutivi, con conseguente perdita delle commesse che con quel macchinario avrebbero dovuto essere realizzate, per un lucro cessante pari a circa € 100.000,00 annui; che a fronte di quanto precede, l’intermediario non ha ritenuto di dover sospendere i canoni di locazione, violando così “il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo” e, in generale, i propri obblighi “di solidarietà e di protezione” verso l’utilizzatrice, ragion per cui la ricorrente si vedeva costretta a recedere unilateralmente dal contratto di leasing in questione, giusta lettera raccomandata del 24 aprile 2019; che anche dopo l’intervenuta cessazione del rapporto di locazione finanziaria, la convenuta continuava a richiedere il pagamento, a questo punto sine titulo, dei canoni asseritamente dovuti in ragione del cessato contratto di leasing. Al solo scopo di definire pro bono pacis la vicenda, le parti concordavano un piano di rientro - articolato in un meccanismo di dilazione e pagamento tramite effetti cambiari - sui canoni ritenuti insoluti, che veniva integralmente rispettato con il pagamento sia dell'effetto cambiario tempo per tempo oggetto del piano di rientro, sia la RIBA di ogni rata corrente. Così, già al 2 ottobre 2019 la convenuta dichiarava che “non ci sono scaduti”, pur
riservandosi di continuare a “far valere ogni altro nostro diritto previsto dal contratto”. Il ricorrente aggiunge che, intervenuta l’emergenza da pandemia Covid-19, con lettera del 16 marzo 2020, pur riservandosi di chiarire l’insistente e reiterato addebito dei canoni di locazione finanziaria da parte dell’intermediario, chiedeva alla convenuta di poter beneficiare della sospensione disposta dall’art. 56 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie”, del “pagamento delle rate o dei canoni di leasing” dovuti a far tempo da marzo 2020 (quindi, delle rate/canoni relativi - per competenza - dal mese di aprile 2020e sino al 30 settembre 2020; richiesta che veniva reiterata a mezzo legali in data 20 marzo 2020. Il ricorrente afferma altresì che la richiesta di sospensione dei canoni di leasing finanziario causa Covid-19 avanzata veniva accettata dalla convenuta senza emettere alcuna comunicazione al riguardo, bensì direttamente con una nota di credito relativa al canone di leasing cadente nel mese di aprile 2020, inizialmente ed asseritamente ritenuto insoluto; secondo quanto previsto per legge, dunque, la ricorrente beneficiava dell’integrale sospensione dei canoni di leasing sino al termine inizialmente fissato al 30 settembre 2020, e poi prorogato, dapprima, sino al 31 gennaio 2021 (cfr. art. 65, comma 1, d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020) e, poi, sino al 30 giugno 2021 (cfr. art. 1, comma 248, legge n. 178/2020): Tuttavia, in data 28 settembre 2020, l’intermediario trasmetteva, unilateralmente e senza nulla preannunciare alla ricorrente, un “atto integrativo al contratto di locazione finanziaria (leasing) n. …244”, datato 25 settembre 2020, con cui pretendeva che la controparte accettasse – tra le altre - anche la seguente pattuizione: “alla scadenza del Periodo di Sospensione, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente … dal 01/10/2020 al 01/04/2024, al tasso e periodicità contrattuale, n. 43 canoni mensili, di importo pari ad euro 2.239,54 (oltre IVA e oneri fiscali), salvo gli effetti dell’indicizzazione” .
La ricorrente evidenzia, quindi, l’anomalia dell’operazione contrattuale posta in essere dalla convenuta, e la circostanza di aver ricevuto forti pressioni per la firma della stessa. Inoltre, mentre la convenuta cercava di ottenere, invero forzatamente, la stipula dell’atto integrativo da parte della cliente, procedeva all’emissione di una serie di fatture, tutte in data 30 dicembre 2020 e tutte relative ai canoni asseritamente dovuti dalla ricorrente a far data da ottobre 2020 e sino a dicembre 2020, senza considerare la sospensione ex lege e le relative proroghe.
La ricorrente riferisce, quindi, di aver avviato la fase del reclamo e sostiene, in diritto, che l’unica fonte normativa che, nel caso di specie, disciplina la sospensione dei canoni di leasing finanziario è costituita dalla legge e, precisamente, dall’art. 56, d.l. n. 18/2020, già ampiamente discusso nelle premesse in fatto; tale articolo di legge riconosce ipso facto la sospensione su cui si controverte a tutte le imprese che appartengono alla sfera delle piccole-medio imprese (cfr. art. 56, comma 5, d.l. n. 18/2020); sulla scorta di tale requisito, oltreché dell’assenza di ogni pendenza che fosse rimasta irrisolta con la convenuta, la società è stata ammessa a beneficiare della sospensione de qua, “oggi valida sino al 30 giugno 2021”; contesta quindi il tentativo dell’intermediario di commutare il regime di sospensione ex lege in un regime di sospensione ex contractu, in aperto e deciso contrasto con i principi, anzitutto di matrice solidaristica (cfr. art. 2 Cost.) e poi di tutela dell’attività imprenditoriale (cfr. art. 41 Cost.) e di controllo e gestione del credito da parte dello Stato (cfr. art. 47 Cost.), sanciti dalla Costituzione Italiana e già fatti propri dai Collegi ABF in analoghe, non meno luttuose, occasioni; aggiunge che nell’asserito spatium deliberandi intercorso dal 16-20 marzo 2020, data delle richieste di sospensione al 28 settembre 2020, data di recapito dell’atto integrativo unilateralmente predisposto dall’intermediario, sarebbe maturato un più che legittimo affidamento verso l’accoglimento della richiesta di sospensione.
Il ricorrente, infine, deduce che l’illegittima condotta tenuta dall’intermediario gli ha cagionato danni, anche considerato che è intervenuta una segnalazione senza preavviso presso l’apposita sezione della Centrale dei Rischi; e che è principio assolutamente recepito presso il Collegio quello per cui l’illegittima segnalazione, soprattutto se senza preavviso, presso la Centrale dei Rischi costituisce un fatto dannoso ex se passibile di risarcimento, danno che può essere quantificato, anche solo in via equitativa, nella stessa misura delle fatture emesse dalla convenuta in relazione ai mesi compresi tra ottobre 2020 ed aprile 2021, e - comunque - in un importo non inferiore ad € 20.417,25 (= € 2.916,75 x 7), salva la diversa somma ritenuta di giustizia, da ritenersi inclusivo anche di quanto ingiustamente patito a titolo di violazione del legittimo affidamento.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede, in via principale, previa, se del caso, ogni statuizione con riguardo alla cessazione del contratto di leasing sottoscritto tra le parti e/o all’illegittimo diniego opposto dall’intermediario in ordine alla sospensione dal pagamento dei canoni di leasing ex art. 56, d.l. n. 18/2020, di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere la suddetta sospensione con effetto dal mese di ottobre 2020 sino al 30 giugno 2021, salvo proroghe di legge, sancendo altresì l’illegittimità o, comunque, la non debenza di tutte le fatture emesse medio tempore dall’intermediario relativamente ai mesi di competenza ricompresi tra ottobre 2020 ed aprile 2021; in via subordinata, chiede di accertare e dichiarare la nullità, anche solo parziale, e/o l’illegittimità del documento denominato “atto integrativo al contratto di locazione finanziaria (leasing) n…” unilateralmente predisposto dall’intermediario, per contrasto con le norme di legge che regolano la materia, così come l’illegittimità di ogni atto e determinazione da esso derivanti e/o ad esso presupposti, per l’effetto annullandoli, ivi incluse tutte le fatture emesse medio tempore dall’intermediario relativamente ai mesi di competenza ricompresi tra ottobre 2020 ed aprile 2021, e ciò per tutti i motivi di cui in narrativa e ogni altro sussistente, con ogni conseguente pronunzia; chiede altresì di disporre l’immediata cancellazione di ogni segnalazione del ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la “Centrale dei Rischi” e/o ogni altra database di archiviazione dei c.d. “cattivi pagatori”, e ciò per tutti i motivi di cui in narrativa e per ogni altro sussistente; nonché di condannare l’intermediario al risarcimento del danno, anche per violazione del legittimo affidamento ingenerato nella IMF S.r.l. in ordine all’accoglimento delle sue richieste di sospensione del 16-20 marzo 2020, da quantificarsi, anche in via equitativa, in una misura pari agli importi indicati nelle fatture emesse relativamente a mesi di competenza ricompresi tra ottobre 2020 ed aprile 2021 e, comunque, in un importo non inferiore ad € 20.417,25, salva la diversa misura ritenuta di giustizia; in tutti i casi, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine ad eventuali segnalazioni e/o diffide nei confronti dell’intermediario convenuto, così come in ordine alle spese di assistenza legale e di avvio della presente procedura. In via istruttoria, chiede l’esibizione, anche ex art. 210 c.p.c., ed a carico del ricorrente, di ogni documento concernente la segnalazione della IMF presso la Centrale dei Rischi (e.g.: scheda ACROS; etc.) e/o presso altri database dedicati ai c.d. “cattivi pagatori”.
L’intermediario, costituitosi, replica, affermando che in data 13 novembre 2018 le parti stipulavano il contratto di locazione finanziaria in contestazione, della durata di sessanta mesi (e, quindi, sino al 1° novembre 2023) e con canone periodico mensile; e precisando in particolare che le condizioni generali di contratto, prevedevano all’art. 2, l’accollo in capo all’utilizzatore di “ogni rischio, onere e responsabilità connessi con tale bene (…), anche per gli eventi derivanti da (…) atto o fatto del Fornitore”, precisando che “l’Utilizzatore non potrà pertanto imputare alcuna responsabilità alla Concedente….”; che il 16 novembre 2018, il fornitore e il ricorrente sottoscrivevano l’ordine di acquisto n. …48 con le annesse condizioni generali di acquisto, che, all’art. 5, prevedevano che “la
garanzia e tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti della …..si intendono estese anche a favore dell’Utilizzatore il quale….potrà chiedere il loro adempimento ed esercitare ogni relativa e consequenziale azione nei confronti diretti del Fornitore…”; che a seguito del mancato pagamento dei canoni nn. 2 e 4 del 2019 per un totale di Euro 5.659,12 inviava al ricorrente una lettera di pre-risoluzione, invitandolo alla regolarizzazione della propria; che nel frattempo, all’evidenza del tutto pretestuosamente, con comunicazione in data 24 aprile 2019 la ricorrente aveva informato l’intermediario della propria intenzione di recedere dal contratto di leasing, in conseguenza del malfunzionamento del macchinario; tale missiva veniva riscontrata richiamando le condizioni generali di contratto e respingendo ogni addebito; che nel mese di settembre 2019, avendo la ricorrente ulteriormente accresciuto il proprio scaduto (a quella data, infatti, risultavano impagati anche i canoni n. 5, 7, 8 e 9/2019), veniva accordato un piano di rientro che prevedeva: i) il versamento con valuta immediata della somma di Euro 3.941,38 a mezzo bonifico bancario; ii) dieci versamenti di Euro 1.000,64 ciascuno tramite effetti cambiari con scadenza dal 4 novembre 2019 al 4 agosto 2020; iii) la ripresa regolare del pagamento del canone a partire da quello in scadenza l’1 ottobre 2019; si trattava, all’evidenza, di una rinegoziazione dei termini di pagamento dell’insoluto su richiesta del ricorrente e non di una sorta di accordo transattivo successivo alla pretesa cessazione del contratto; il documento precisa con chiarezza che “l’accettazione degli effetti cambiari non costituisce novazione rispetto agli obblighi contrattuali assunti”.
L’intermediario aggiunge, quindi, che a seguito della ricezione della richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 56 D.L. 18/2020 presentata dalla ricorrente deliberava, nell’ambito della propria insindacabile autonomia decisionale, la sospensione dei canoni con scadenza dal 1° aprile al 1° settembre 2020 compreso e comunicava tale decisione al ricorrente con PEC del 28 settembre 2020, insieme alla proposta di aderire alla nuova rimodulazione del contratto; a tale comunicazione allegava pertanto, al fine di perfezionare la modifica contrattuale in questione, l’atto integrativo al contratto, la cui sottoscrizione si rendeva necessaria in particolare per ridefinire il piano di ammortamento; in data 30 dicembre 2020, emetteva le fatture relative ai canoni in scadenza l’1 ottobre 2020, l’1 novembre 2020, l’1 dicembre 2020 e l’1 gennaio 2021, che, tuttavia, rimanevano impagate.
Così ricostruiti i fatti, l’intermediario osserva, tra l’altro che i comportamenti assunti da parte della ricorrente, che i) paga il canone in scadenza l’1 giugno 2019; ii) nel settembre 2019, sottoscrive un piano di rientro; e iii) richiede all’intermediario la sospensione dei canoni ex art. 56 D.L. n. 18/2020 sono del tutto incompatibili con l’affermazione della avvenuta cessazione degli effetti del contratto e con l’asserita presenza di gravi e irreparabili difetti del bene concesso in locazione finanziaria; che ai sensi dell’art. 56 D.L.
n. 18/2020 possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 del medesimo articolo le microimprese e le piccole e medie imprese, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto in discorso, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; cita in proposito, la Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, la quale prevede che “per la definizione di “default” di un debitore, gli intermediari finanziari applicano quanto previsto dall’art. 178 CRR” (ossia il Reg. UE n. 575/2013); che, quindi, la valutazione dell’improbabilità dell’adempimento opera a giudizio della banca, e non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore; inoltre, ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile sino al 31 dicembre 2020 e, quindi, fino a quando non sono entrate in vigore le nuove e più stringenti norme in materia di inadempienza bancaria dettate dall’Autorità Bancaria Europea (EBA/GL/2016/07 e EBA/RTS/2016/06), lo stato di default
è destinato a venire meno nel momento in cui il cliente regolarizzava la propria posizione; che nella specie, a pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto di leasing, il ricorrente si era reso inadempiente al pagamento dei canoni nn. 2 e 4 del 2019 e che, ritenuto probabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il ricorrente non avrebbe adempiuto integralmente le proprie obbligazioni creditizie, già nell’aprile 2019 l’esposizione era stata classificata come “inadempienza probabile”; che, alla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020 (i.e. 17 marzo 2020), non avendo la ricorrente ancora regolarizzato completamente la propria posizione (il piano di rientro, infatti, non si era ancora concluso: rimanevano da pagare cinque effetti cambiari in scadenza rispettivamente ad aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2020), l’esposizione debitoria era ancora del tutto legittimamente classificata come deteriorata; che a quella data, quindi, la ricorrente non aveva titolo alcuno per beneficiare della moratoria di cui all’art. 56 D.L. n. 18/2020, né delle successive proroghe.
L’intermediario precisa, quindi, che per giurisprudenza costante dell’Arbitro, costui è incompetente a sindacare nel merito la valutazione relativa al merito creditizio del cliente; all’Arbitro è, altresì, preclusa la possibilità di imporre la sospensione della moratoria, precisando con riferimento all’invocato legittimo affidamento posto sulla concessione della sospensione, che sin dal mese di marzo 2020 erano disponibili sul proprio sito le “Faq Moratoria” che chiarivano i requisiti per l’accesso alle misure di cui al comma 2, dell’art. 56
D.L. n. 18/2020, rimandando al sito del MEF per ulteriori informazioni; che il diniego opposto in ordine alla sospensione dal pagamento dei canoni di leasing ex art. 56, D.L. n. 18/2020 è del tutto legittimo, non rientrando la ricorrente tra i soggetti beneficiari della moratoria ex lege; deduce, altresì, la piena validità dell’atto integrativo su cui è fondata la ripresa della fatturazione successiva alla sospensione operata, posta la derivazione causale di tale sospensione non dall’applicazione del regime di legge, quanto dalla volontaria decisione della società: decisione che, in quanto libero atto di autoregolamento, trova nella stessa volontà dell’ente – e non in un regime di legge dettato per fattispecie diverse - i precisi termini e contenuti di riferimento.
Con riferimento, infine, alle segnalazioni in Centrale Rischi, l’intermediario osserva che le segnalazioni sono state effettuate a seguito del mancato pagamento delle fatture relative ai canoni da ottobre 2020, emesse al termine del periodo di sospensione concesso extra legem; in ogni caso, ad avviso della giurisprudenza di legittimità più recente (Cass., 28 marzo 2018, n. 7594; Cass., 29 gennaio 2017, n. 19319), il danno derivante dalla segnalazione illegittima, come ogni altro pregiudizio risarcibile, non può mai considerarsi in re ipsa, ma deve essere concretamente provato secondo la regola generale dettata dall’art. 1223 c.c.; tale orientamento trova conferma anche nelle pronunce dell’ABF; che il ricorrente non ha fornito prova alcuna del danno asseritamente subito in concreto; che per costante giurisprudenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario, nel caso di cliente non consumatore il mancato preavviso non costituisce, di per sé, condizione di invalidità della segnalazione.
L’intermediario conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso, in quando infondato in fatto e in diritto.
In sede di repliche, il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni, segnalando la scarsa trasparenza e la non contestualità della condotta della controparte, ed il conseguente affidamento da essa ingenerato. L’intermediario, con proprie controrepliche, contestando le contestazioni di violazione dei principi di correttezza e buona fede, evidenzia in particolare, che l’invio della lettera di pre-risoluzione presuppone e dimostra il preventivo esame da parte dell’intermediario della posizione complessiva del ricorrente e rappresenta il risultato di un giudizio prognostico circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie. Contesta altresì che la segnalazione alla Centrale dei
Xxxxxx riguardi una posizione in sofferenza, come sostenuto dal ricorrente, avendo ad oggetto bensì la differente situazione di inadempienza probabile.
DIRITTO
La controversia riguarda la mancata ammissione del ricorrente a godere della sospensione del pagamento dei canoni di in contratto di leasing, ai sensi dell’art. 56 d.l. n. 18/2020, e la indebita segnalazione del ricorrente stesso presso la Centrale dei Rischi, per il mancato pagamento di canoni, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
In via principale, il ricorrente chiede, premessa ogni statuizione inerente alla cessazione del contratto di leasing in oggetto, che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere la sospensione del pagamento dei relativi canoni, dal mese di ottobre 2020 sino al 30 giugno 2021 ex art. 56, d.l. n. 18/2020.
La domanda non merita di essere accolta.
Il caso di specie può così essere ricostruito. In data 13 novembre 2018, il ricorrente stipulava con l’intermediario un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un macchinario, della durata di sessanta mesi (e, quindi, sino al 1° novembre 2023) e con canone periodico mensile. Con comunicazione in data 24 aprile 2019, il ricorrente informava l’intermediario concedente della propria intenzione di recedere dal contratto di leasing, in conseguenza del malfunzionamento del macchinario.
Il Collegio rileva altresì che, dalla documentazione in atti risulta, precedentemente alla dichiarazione di recesso da parte del ricorrente, il mancato pagamento di due canoni scaduti, e che in data 29 aprile 2019 l’intermediario aveva inviato al ricorrente una lettera di pre-risoluzione, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione. Nel mese di settembre 2019 l’intermediario aveva accordato al ricorrente un piano di rientro, configurabile come una rinegoziazione dei termini di pagamento dell’insoluto su richiesta del ricorrente, con una ulteriore rateizzazione in dieci rate assistite da effetti cambiari, precisandosi che “l’accettazione degli effetti cambiari non costituisce novazione rispetto agli obblighi contrattuali assunti”. Il tutto accompagnato dalla ripresa dl pagamento regolare dei canoni a partire da quello in scadenza l’1 ottobre 2019.
Intervenuta la crisi economica da pandemia, la società ricorrente ha formulato richiesta di sospensione dei canoni del contratto di leasing in contestazione, una prima volta con nota del 16.3.2020, e successivamente, richiamando l’art. 56 del D.L. n. 18/2020, in data 20.3.2020. L’intermediario ha riscontrato la richiesta con e-mail del 28.9.2020, comunicando alla cliente di aver “accolto la … richiesta di sospensione del pagamento del contratto di leasing, allegando a tale comunicazione la bozza di un “Atto integrativo”, che conteneva la ridefinizione del piano di ammortamento. L’intermediario ha ripetutamente sollecitato la sottoscrizione da parte della cliente di tale atto integrativo, in particolare con e-mail del 16.12.2020.
Così ricostruita la vicenda, emerge che la domanda del ricorrente sia rivolta ad ottenere pronunce che esulano dall’ambito di competenze di questo Arbitro. In primo luogo, con riferimento alla statuizione incidentalmente richiesta in ordine alla cessazione col contratto di leasing, questa presupporrebbe l’accertamento della difettosità del bene oggetto di leasing, la cui cognizione è preclusa all’organo qui adito. Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma
5 della Deliberazione Cicr n. 275 del 29 luglio 2008, che ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento, “sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative
a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati”.
Del pari destinata a fuoriuscire dalla competenza di questo Arbitro è la domanda concernente il riconoscimento del diritto di ottenere la sospensione dei canoni, ai sensi dell’art. 56 d. l. 18/2020.
Il menzionato art. 56 prevede che: “1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: … c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia”.
Il Collegio rileva in primo luogo che, ai sensi della suddetta disciplina, la sospensione del pagamento dei canoni non è accordata, nel caso in cui l’impresa richiedente il beneficio presenti una esposizione debitoria classificata come esposizione creditizia deteriorata, così come definita dalla disciplina dettata per gli intermediari creditizi. Per la precisione, la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, stabilisce che “ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate” e, con riguardo alle “inadempienze probabili”, precisa che “la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati”. Come emerge altresì dalla FAC n. 30 del MEF relativamente all’applicazione del citato art. 56
D.L. n. 18/2020, “Per accedere alla moratoria, l’impresa non deve avere posizioni in essere nei confronti della Banca finanziatrice classificate come sofferenze, inadempienze probabili o scaduti e/o sconfinanti superiori a 90 giorni. La Banca verifica inoltre presso la Centrale Rischi che l’impresa non abbia esposizioni segnalate come sofferenza da altre banche”. Nel caso di inadempienze probabili (unlikely to pay), la valutazione dell’improbabilità dell’adempimento è sottoposta a giudizio dell’intermediario e non è
necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore. Ciò premesso, il Collegio rileva che una domanda volta ad ottenere l’applicazione della sospensione disposta dal citato art. 56 D.L. n. 18/2020 è destinata a sfociare in una pronuncia costitutiva, in quanto risulta rivolta a sostituire la valutazione del Collegio a quella condotta dall’intermediario circa la ricorrenza dei presupposti per accedere al beneficio accordato dal legislatore, ed in particolare la non sussistenza di esposizioni deteriorate. Pertanto, una tale decisione non è consentita a questo Arbitro, posto che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della menzionata Deliberazione Cicr n. 275 del 29 luglio 2008, le proprie pronunce sono circoscritte a controversie “che vertono sull’accertamento di diritti, obblighi, facoltà” ed al risarcimento del danno, e che il potere di decidere la costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici è sottoposto a riserva di legge, ai sensi dell’art. 2908 c.c. (ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 3739 del 7 febbraio 2019; Collegio di Napoli, decisione n. 2577 del 22 marzo 2016).
In ogni caso, secondo la propria giurisprudenza costante, l’Arbitro è incompetente a sindacare nel merito la valutazione dell’intermediario in ordine al merito creditizio del proprio cliente; in particolare, proprio con riferimento alla questione in esame, è stato riconosciuto che è preclusa all’Arbitro la possibilità di imporre la sospensione della moratoria (Collegio di Napoli, decisione 18 febbraio 2021, n. 4210: “costituisce orientamento consolidato dell’ABF quello secondo cui all’Arbitro non è consentito di sostituirsi all’intermediario nella valutazione del merito creditizio che rientra nella sfera dell’autonomia contrattuale e, come tale, non può che essere rimessa alla insindacabile valutazione della banca (fra le altre, Collegio di coordinamento, n. 6182/13; Coll. Milano n. 20736/2020). Esula, in sostanza, dalle competenze di questo Collegio sia la possibilità di valutare le scelte dell’Intermediario a fronte dell’esposizione debitoria del Ricorrente, sia la possibilità di imporre la sospensione della moratoria”; in termini analoghi, sull’obbligo dell’intermediario di valutare il merito di credito, Collegio di Napoli, dec. n. 22126/20).
Nel caso di specie, l’intermediario ha dichiarato che il ricorrente non aveva diritto, all’atto della formulazione della richiesta, a marzo 2020, di beneficiare della sospensione ex lege dei canoni relativi contratto di leasing, ex art. 56 del D.L. n. 18/2020 e delle sue successive proroghe: infatti, a pochi mesi dalla sottoscrizione del contratto di leasing, il ricorrente si era reso inadempiente al pagamento dei canoni nn. 2 e 4 del 2019, e pertanto aveva ricevuto una lettera di pre-risoluzione del rapporto contrattuale ed era stato classificato come in “inadempienza probabile”; inoltre, in relazione ai suddetti insoluti aveva in corso un piano di rientro assistito da effetti cambiari che sarebbe terminato solo nel mese di agosto 2020..
Per analoghe ragioni, non merita di essere accolta anche la domanda, in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità, anche solo parziale, e/o l’illegittimità del documento denominato “atto integrativo al contratto di locazione finanziaria (leasing), trasmesso dall’intermediario al ricorrente in data 28 settembre 2020, richiedendone espressa approvazione con separato documento, contenente tra l’altro la seguente pattuizione: “alla scadenza del Periodo di Sospensione l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente… dal 01/10/2020 al 01/04/2024, al tasso e periodicità contrattuale, n. 43 canoni mensili, di importo pari ad euro 2.239,54 (oltre IVA e oneri fiscali), salvo gli effetti dell’indicizzazione”. Anche in questo caso si tratta, infatti, di svolgere un accertamento sull’esistenza delle condizioni per accordare o meno un beneficio al ricorrente, pure se con modalità non coincidenti, posto che la disciplina legale della sospensione dei canoni non prevede la ridefinizione del piano di ammortamento, in quanto il co. 1, lett. c), dell’art. 56, dispone che il piano di rimborso «è dilazionato, limitatamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per
entrambe le parti». L’intermediario ha dunque proposto una differente regolamentazione, quanto ai contenuti ed agli effetti, della sospensione dei canoni, il che rientra nelle proprie valutazioni di merito, alle quali il Collegio non può sostituirsi. In particolare, nel caso di specie si rientra in pieno nel campo dell’autonomia negoziale, in quanto la sospensione dei canoni è accompagnata da una proposta dell’intermediario di modifica contrattuale, finalizzata a ridefinire il piano di ammortamento, rispetto al quale il ricorrente è libero di accettare o di non accettare, come in effetti è avvenuto, e dunque nulla si prospetta, di diverso, rispetto alla questione principale già esaminata dell’accesso al beneficio della sospensione dei canoni nei termini di cui all’ art. 56 del D.L. n. 18/2020.
Quanto all’ulteriore domanda, di cancellazione della segnalazione nella Centrale dei Rischi e di risarcimento dei danni, quantificati negli importi delle fatture relative ai mesi tra ottobre 2020 e 2021, anche essa non merita accoglimento. Il ricorrente adduce in primo luogo che tale segnalazione sarebbe avvenuta senza il dovuto preavviso. Aggiunge, altresì, che mancherebbe una preventiva valutazione dello stato di solvibilità, argomentando, anche dagli orientamenti dei Collegi. Tuttavia, deve osservarsi che secondo la costante giurisprudenza dell’Arbitro, nel caso di cliente non consumatore, come nella specie, il mancato preavviso non costituisce, di per sé, condizione di invalidità della segnalazione (ex multis Collegio di Bari, dec. 11 gennaio 2018, n. 309; Collegio di Napoli, dec. 19 gennaio 2017, n. 445 secondo cui l’obbligo di preavviso ha “la finalità di realizzare una esigenza di trasparenza nel rapporto tra intermediario e cliente, e non costituisce un requisito di validità”; Collegio di Napoli, dec. 2 maggio 2016, n. 4033; Collegio di Roma, dec. 17 novembre 2011, n. 2484).
In ogni caso, va osservato che, in relazione al danno invocato, ad avviso della giurisprudenza di legittimità più recente (Cass., 28 marzo 2018, n. 7594; Cass., 29 gennaio 2017, n. 19319), il danno derivante dalla segnalazione illegittima, come ogni altro pregiudizio risarcibile, non può mai considerarsi in re ipsa, ma deve essere concretamente provato secondo la regola generale dettata dall’art. 1223 c.c. Tale orientamento trova conferma anche nelle pronunce dei Collegi (ex pluris Collegio di Bari, 13 novembre 2018,
n. 23772; Collegio di Milano, 12 settembre 2018, n. 18941; Collegio di Milano, 16 giugno 2016, n. 5749).
Nella specie, il ricorrente non ha fornito prova alcuna del danno subito in concreto. In mancanza di tale prova, non è dunque possibile nemmeno procedere alla sua quantificazione in via equitativa. L’esercizio del potere discrezionale di cui agli artt. 1226 e 2056 x.x. xxxxxxxxxx, infatti, che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo ammontare (Collegio di Milano, 13 luglio 2018, n. 15377).
In conclusione, xxxxx rilevare che pur se il Collegio, per quanto esposto sopra, non più sostituirsi e sovrapporsi alla valutazione compiuta dall’intermediario circa l’ammissione al beneficio di legge, il comportamento dello stesso non appare immune da criticità, in quanto non è stata depositata la documentazione a supporto della valutazione che avrebbe condotto alla classificazione della posizione del ricorrente come inadempienza probabile, ed il mancato accoglimento della richiesta di sospensione dei canoni non è stato portato a conoscenza del ricorrente in termini tempestivi ed univoci, bensì si è accompagnato a condotte contraddittorie. A tale riguardo costituisce orientamento altrettanto consolidato dei Collegi, quello secondo cui “l’Arbitro può censurare il comportamento dell’intermediario nel caso in cui il diniego di finanziamento non sia stato motivato o sia corredato da motivazione palesemente contraddittoria o arbitraria, in contrasto con il principio generale di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede (Collegio di Roma, dec. n. 661/2014; Collegio di Milano dec. n. 14547/2019; Collegio di Napoli, dec. n. 26055/19). Nel caso di specie, pur non accogliendosi, per i
motivi sopra esposti, le domande della ricorrente, questo Collegio non si esime dall’evidenziare che l’intermediario resistente fosse tenuto a un più puntuale e rigoroso rispetto degli obblighi di motivazione in caso di rigetto delle istanze di accesso alle agevolazioni previste dall’art. 56 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (in questi termini, già Collegio di Napoli, decisione n. 4210/21).
Il Collegio non accoglie il ricorso.
P.Q.M.
IL PRESIDENTE
firma 1