COMUNE DI ORGIANO
COMUNE DI ORGIANO
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO A VANTAGGIO DEL COMUNE DI ORGIANO
Approvato con delibera C.C. n. 25 del 27.12.2018
Art. 1 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato svolta da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata da specifiche convenzioni e accordi.
2. Il Comune di Orgiano, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di sua competenza, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel suo territorio, e pertanto promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle attività ed ai servizi gestiti e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico nel campo, culturale, sociale, ambientale e della solidarietà civile.
3. In conformità agli articoli 1 e 2 della Legge n. 266/1991 il volontariato, nell’espressione delle sue organizzazioni, si attiva per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, educativo, civile e culturale, attraverso quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro a favore di singole persone, nuclei o gruppi.
4. Il servizio di volontariato è svolto da cittadini in forma gratuita e investe le attività di cui al successivo punto, e va ad integrare e a dare ausilio al servizio già svolto direttamente dai dipendenti o da altri soggetti all’uopo incaricati dal Comune.
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività:
a) supporto e collaborazione con il Servizio Assistenza Sociale, nell’ambito dei servizi domiciliari e degli altri interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
b) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
c) piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre aree pubbliche comunali, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
d) presenza sul territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l'intervento di operatori del Comune nonché supporto e collaborazione in caso di pubblica calamità;
e) supporto e collaborazione con il Servizio di Polizia Locale ovvero con altri addetti del Comune per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile organizzate dal Comune;
f) collaborazione con i servizi scolastici, in particolare per l'espletamento del servizio di vigilanza durante il trasporto scolastico e per servizi di assistenza scolastica;
g) collaborazione nella realizzazione di attività ricreative e di socializzazione rivolte a minori (a titolo esemplificativo centri estivi) ed agli anziani (quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi);
h) supporto e collaborazione con l’Area preposta ai Servizi Culturali nelle attività riguardanti la Biblioteca comunale e nell’organizzazione ed allestimento di manifestazioni a carattere culturale e ricreativo;
i) supporto e collaborazione con l’Area preposta ai Servizi Scolastici nelle attività riguardanti lo svolgimento di attività rientranti nei servizi scolastici nonché l’organizzazione ed allestimento di manifestazioni in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI
1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Orgiano;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
d) non avere subito condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, né avere procedimenti e/o condanne penali in corso o essere sottoposti a misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
e) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f) idoneità fisica accertata a mezzo certificato del medico curante.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili; saranno assegnate agli stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica.
Art. 4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI DEL COMUNE
1. Annualmente, il Comune, mediante la propria Area Affari Generali, pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.
2. Le persone interessate invieranno la loro domanda, in carta semplice, su modulistica appositamente predisposta dal Comune. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in un apposito Albo dei volontari del Comune che verrà pubblicato all'albo pretorio sul sito telematico istituzionale dell’Ente.
4. Il Responsabile dell'Area Affari Generali, ai fini della regolarità di tale iscrizione, dovrà accertare, anche attraverso una forma di “singolo colloquio informale” (coadiuvato se del caso dall’Assistente Sociale), il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e/o l’idoneità psico-fisica.
5. I volontari inseriti nell'Albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli stessi, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità di ciascuno.
6. Prima di avviare il servizio, a cura del Responsabile dell’Area competente per lo specifico settore di attività interessato, verrà attivato un breve e sintetico percorso di formazione al fine di fornire ai volontari le informazioni di base necessarie.
Art. 5 – CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
1. In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento potrà configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea
disponibilità del volontario né potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o per supplire a carenze di organico.
2. Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nelle selezioni pubbliche bandite dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
3. Le mansioni svolte dai volontari non comportano, da parte del Responsabile del Servizio competente per il settore di attività interessato, l’esercizio di poteri impositivi o repressivi, ma solo una mera attività di collaborazione a tutela dei fruitori stessi del servizio erogato.
4. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
5. L'avvio di attività di collaborazione con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
Art. 6 – COORDINAMENTO
1. L’attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, che deve:
- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’inizio delle attività il suddetto Responsabile predispone di comune accordo con il volontario il programma operativo del progetto da realizzare su apposita modulistica all’uopo predisposta.
Art. 7 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI
1. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Ciascun volontario svolgerà il proprio servizio in base a quanto concordato con il competente Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, e non dovrà mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità. Inoltre, ciascun volontario dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e di servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
2. Qualora un volontario venisse ad assumere comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso.
3. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario.
4. In caso di impedimento o assenza per malattia o per altre cause, il volontario deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio competente.
5. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza.
6. L’organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d’ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
Art. 8 - RINUNCIA E REVOCA
1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando il Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione, salvo comprovati motivi che giustifichino una anticipata cessazione dal servizio del volontario.
2. Il Comune può revocare, tramite comunicazione scritta da notificare all’interessato, l'iscrizione all’Albo dei volontari in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità allo svolgimento del servizio o per riscontrate irregolarità e comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al precedente articolo 7.
Art. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE - ASSICURAZIONE
1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato sono assicurati a cura e spese del Comune, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la eventuale responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività.
2. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.
3. Spettano al Comune, ed in particolare al funzionario Responsabile per la sicurezza del lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008.
4. Il Comune non può mai avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare ed elevata gravità.
5. Il Responsabile del Servizio competente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento anche temporaneo delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
6. Prima dell’avvio della libera e spontanea prestazione l’Ente dovrà richiedere la produzione da parte del volontario di un certificato medico di idoneità fisica; è ammesso su richiesta il rimborso della spesa da parte dell’Ente.
7. La prestazione svolta dal volontario non comporta per l’Ente il pagamento di oneri di qualsivoglia titolo e natura.
ART. 10 - AUTORIZZAZIONE USO RISORSE STRUMENTALI DELL’ENTE E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
1. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato al competente Responsabile del Servizio in caso di cessazione dal servizio.
2. E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo dei volontari dì accettare qualsiasi forma di compenso in denaro dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.
3. Nello svolgimento del servizio i volontari saranno autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione).
4. Per tutti i limitati casi in cui i volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate al servizio (su specifica autorizzazione del competente Responsabile) sarà ammesso il rimborso per le percorrenze sui mezzi pubblici, del costo dei biglietti di viaggio e del parcheggio a pagamento e per altre tipologie di spese riconducibili a quelle sopra elencate.
5. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Servizio.
Art. 11 - RICONOSCIMENTI
1. Il Comune, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, intende attestare la partecipazione al servizio mediante i seguenti riconoscimenti:
- rilascio di appositi attestati di merito;
- ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati.
ART. 12 – INFORMAZIONE SULLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
1. Il Comune si impegna a rendere nota ai singoli volontari l’esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L’Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L’iscrizione all’Albo dei volontari non esclude l’essere socio iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l’Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.