COMUNE DI SALICE SALENTINO
COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
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SETTORE 2° SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – SCOLASTICI CULTURA – SPORT – TEMPO LIBERO
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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE , PER N. 5 ANNI, DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE ABILI, EX ART. 60 DEL REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA N.4/2007 e s.m.i., SITO A SALICE SALENTINO IN VIA E. TOTI.
CIG: 6631061CA2;
PREMESSA
Questo Comune intende procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare in concessione, per cinque anni, la gestione del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per diversamente abili sito nel Comune di Salice Salentino in via E. Toti.
Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, con capacità ricettiva di n. 30 posti, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale per erogare prioritariamente ai cittadini residenti nei territori dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina (Campi Salentina, Squinzano, Trepuzzi, Veglie, Carmiano, Salice Salentino, Novoli e Guagnano), il servizio semiresidenziale di cui all’art. 60 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i. nonché le prestazioni/attività di cui al presente capitolato.
Al momento dell’avvio del servizio il concessionario dovrà munirsi di provvedimento di autorizzazione al funzionamento con obbligo di iscriversi al Catalogo Telematico dell’offerta dei servizi per anziani non autosufficienti e disabili (A.D. Regione Puglia n.390 del 31/08/2015) necessaria all’erogazione ai richiedenti dei titoli d’acquisto denominati Buoni Servizio di Conciliazione per disabili.
Il concessionario si accollerà il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte del Comune di Salice Salentino, laddove gli introiti dovessero risultare inferiori rispetto alle spese sostenute.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE, FINALITA’ DEL SERVIZIO E ATTIVITA’.
Il Comune di Salice Salentino, sulla base degli indirizzi di cui alla Delibera di G.C. n. 10 del 28/01/2016 e giusta Determinazione Dirigenziale n. 70 RG. del 18.03.2016, affida in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, la gestione del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per diversamente abili sito alla via E. Toti.
Il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzato al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia. Il Centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.
Il servizio mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Supporto e sostegno psicologico e sociale alle famiglie;
o Sostegno all’acquisizione, mantenimento, rinforzo dei livelli di autonomia, delle abilità psicomotorie, cognitive, affettivo relazionali, comportamentali;
o Promozione dell’integrazione sociale ai fini di evitare forme di emarginazione, sperimentazione di nuovi modelli di integrazione di intervento con tutte le strutture del territorio;
o Assicurare, attraverso la rete, un efficace collegamento tra i diversi servizi territoriali, la famiglia ed il “territorio in senso più ampio”;
o Offrire uno spazio di animazioni, svago, formazione ed incontro per i cittadini disabili;
o Ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione.
Il Centro diurno pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e assicura l’apertura per almeno 8 (otto) ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Il Centro in ogni caso deve organizzare:
o Attività educative indirizzate all’autonomia;
o Attività di socializzazione e di animazione;
o Attività espressive psicomotorie e ludiche;
o Attività culturali e di formazione;
o Prestazioni socio-sanitarie e riabilitative eventualmente richieste da utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate;
o Assistenza nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale),nonché la somministrazione dei pasti,in relazione agli orari di apertura.
Il Centro deve altresì assicurare l’erogabilità delle prestazioni riabilitative nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale.
Al fine di realizzare servizi integrativi per un utilizzo più completo della struttura,il concessionario potrà concordare forme miste di gestione temporale degli spazi esistenti o parte di essi con i diversi soggetti impegnati in attività di supporto agli utenti del Centro Diurno e alle loro famiglie,tra loro complementari,compatibilmente con le esigenze di funzionalità e di responsabilità di tutte le parti coinvolte e sulla base di precisi accordi,previa autorizzazione del Comune e nel pieno rispetto degli standard previsti a livello regionale.
Il Centro diurno socio educativo e riabilitativo resterà aperto per 11 mesi l’anno con chiusura nel mese di agosto, nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali oltre eventuali chiusure straordinarie per urgenti e accertati motivi.
ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO E PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CENTRO DIURNO.
Il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo,con capacità ricettiva di 30 posti, è una struttura socio assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il Centro è destinato a soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario. Per gli utenti minori la frequenza del Centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell’obbligo di frequenza dei percorsi di studio previsti. Il servizio è a valenza d’Ambito per cui sarà accessibile in via prioritaria ai cittadini dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Campi Salentina: Campi Salentina, Squinzano, Trepuzzi, Carmiano, Veglie, Salice Salentino, Novoli e Guagnano.
Sono ammessi al Centro Diurno, i cittadini di cui sopra, previa valutazione funzionale e predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del distretto socio-sanitario territorialmente competente, e/o dell’equipe multidisciplinare presente nel Centro Diurno.
Al fine di beneficiare dei Buoni Servizio di Conciliazione, per l’abbattimento della tariffa, i cittadini interessati dovranno presentare istanza sulla piattaforma telematica, in osservanza della procedura disciplinata dall’Avviso Pubblico della domanda (All. 1 della Determina Dirigenziale della Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 dell’8.03.2013). Il concessionario del Servizio dovrà effettuare le
operazioni di accettazione della domanda, di abbinamento persona disabile-servizio, di acquisizione dell’istanza generata dalla piattaforma telematica e di tutta la documentazione a corredo, nonché il caricamento della stessa sulla piattaforma, come previsto dal sopracitato Avviso Pubblico.
ART.3- PERSONALE E FORMAZIONE
Le figure professionali impiegate devono essere qualificate ,in possesso di documentata esperienza e titolo di studio previsto dalla normativa vigente per la specifica attività ad essa affidata. Il personale è costituito da Educatori professionali con almeno tre anni di esperienza nei servizi per diversamente abili nella misura di almeno un operatore per 36 ore settimanali ogni 5 ospiti,1 Assistente Sociale per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti,presenza programmata di psicologi ,altri operatori sociali, tecnici della riabilitazione e della rieducazione funzionale,personale ausiliario nelle ore di apertura del Centro in misura di 1 ogni 15 utenti. Il Coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo equipollente,ovvero,solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del R .R.n 11 del 7/04/2015 ,di altro diploma di laurea o di diploma di maturità ,con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque anni.
A supporto del corretto funzionamento del Centro socio educativo e riabilitativo per disabili e al fine di erogare interventi qualitativamente validi dovranno essere garantite attività di formazione permanente a tutte le professionalità impiegate e di supervisione costante al gruppo degli operatori.
L’attività di formazione, a cura e spese del concessionario ,deve essere condotta da consulenti/esperti con adeguata esperienza attestata dai curricula professionali.
ART.4 – VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto della concessione per n. 5 anni è pari ad € 2.136.645,00 oltre IVA al 4% e quindi di complessivi € 2.222.110,80. Il valore è stato calcolato sul fatturato presunto di un anno di gestione di € 427.329,00 oltre Iva al 4% riveniente da:
238 giorni di frequenza x 30 utenti per € 59,85 retta giornaliera al netto di Iva come fissata da delibera della regione Puglia n.3032/0000.Xx retta è calcolata sulla frequenza di almeno 8 (otto) ore giornaliere e comprende i costi per la fornitura dei pasti. Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali.
ART.5 -CONDIZIONI ECONOMICHE:
Per il Concessionario il corrispettivo sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura.
Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:
• Onere a carico delle famiglie, pari alla franchigia mensile fissa di € 50,00 oltre la quota di compartecipazione determinata in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti, così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità, in conformità con quanto stabilito dalla Regione nell’ambito della disciplina dei Buoni di Servizio di Conciliazione;
• Contributo sulla tariffa, a carico dell’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina, nella misura del 50% della tariffa mensile, al netto della franchigia e/o della compartecipazione corrisposta dall’utente, erogato attraverso i Buoni Servizio di Conciliazione.
• Contributo sulla tariffa a carico dell’ASL nella misura del 50% della tariffa mensile.
Il Concessionario dovrà, a tal fine, iscriversi al Catalogo Telematico dell’offerta dei servizi per le persone anziane non autosufficienti e per le persone diversamente abili come previsto con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 61/2013.
Per il Comune di Salice Salentino il corrispettivo sarà costituito da un importo annuo di € 1.200,00,quale ammontare minimo del corrispettivo richiesto dall’ Ente per la concessione dell’immobile di proprietà, su cui il concorrente dovrà esprimere la propria offerta a rialzo.
L’immobile conforme ai requisiti strutturali di cui all’art. 60 del R.R. n. 4/2007, di cui si allega planimetria (All. A), viene concesso completo di arredi e di n. 1 minibus 13 posti omologato al trasporto disabili, riportati in apposito elenco ( Allegato B).
ART. 6– DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è prevista per n.5 anni a decorrere dalla data di avvio del servizio. Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso.
ART.7– UTILIZZO DELL’IMMOBILE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
L’immobile, completo di dotazione strumentale costituito da arredi, suppellettili ed attrezzature, ivi compreso un minibus di 13 posti, attrezzato al trasporto di persone disabili, verrà consegnato al Concessionario previa redazione di apposito verbale di consistenza.
Il Concessionario provvede a propria cura a spese, per tutto l’arco temporale della concessione, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti necessari a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto.
Nella manutenzione ordinaria rientrano:
a) Manutenzione degli impianti e delle attrezzature. Il Concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR n. 412/93 ed a darne comunicazione al Comune ed a richiedere le visite periodiche di legge all’Ente competente;
b) Tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura, in caso di necessità nel corso di esercizio, per assicurare l’igiene e il decoro degli ambienti;
c) Derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne;
d) Manutenzione delle aree pertinenziali alla struttura pulite e sgombre da ogni sorta di materiali;
e) Raccolta dei rifiuti urbani, rispettando le norme per la raccolta differenziata;
f) Raccolta e smaltimento, a norma di legge dei rifiuti speciali ospedalieri;
g) Mantenimento delle condizioni di sicurezza e della guardiania delle aree assegnate;
h) Predisposizione aggiornamento di un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Per tale compito può avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata;
i) Procedere alla voltura di tutte le forniture, i cui oneri graveranno interamente sul Concessionario;
j) Provvedere al pagamento dei tributi locali connessi all’utilizzo dell’immobile;
k) Xxxxxsi, al momento dell’avvio del servizio, di regolare autorizzazione al funzionamento, ai sensi del R.R. n. 4/2007 e procedere all’iscrizione al Catalogo Telematico dell’offerta dei servizi per le persone anziane non autosufficienti e per le persone diversamente abili, come previsto dalla Xxxxxxx Xxxxxx xxx X.X. x. 00/0000;
l) Procedere all’acquisto di ulteriori arredi o attrezzature ritenuti necessari assumendosene i relativi oneri. Tale materiale, al termine della concessione, resterà di proprietà del Comune concedente;
m) Xxxxxxxsi il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro o indennizzo da parte del Comune concedente, laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute;
n) Privilegiare l’accesso dei cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina laddove la domanda dovesse eccedere il numero dei posti disponibili;
o) Disporre di un sistema informativo adeguato ed efficiente per i flussi di comunicazione tra concessionario e concedente;
p) Garantire la temperatura di legge, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 412/93 al fine di assicurare agli ospiti condizioni di comfort.
Oltre agli oneri di cui sopra e agli obblighi derivanti da leggi vigenti sono a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenerne conto nel formulare la propria offerta:
A. L’osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni, incendi e dei regolamenti di igiene e di quant’altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
B. L’adozione di provvedimenti ritenuti necessari per garantire l’incolumità degli ospiti, del personale addetto e di terzi presenti nella struttura;
C. L’osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso della concessione relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo ed indennità previste dalla legislazione vigente;
D. Spese di contratto, di bollo, di registro nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
E. Osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
F. Garantire la sostituzione del proprio personale assente per qualsiasi motivo con altro di pari professionalità entro 48 ore; in caso di sostituzione del personale, il Concessionario darà apposita comunicazione, almeno 5 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo nei casi di forza maggiore, indicando i nominativi dei nuovi operatori la cui qualifica ed esperienza professionale, documentate, dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire;
G. Assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze di servizio;
H. Assumere a proprio carico le spese di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni e collaudi, polizze assicurative del pulmino per il trasporto dei disabili e del personale a ciò adibito, per le attività di socializzazione ed animazione, eventualmente effettuate in collaborazione con le organizzazioni del territorio;
I. Trasmettere semestralmente al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Xxxxxx Xxxxxxxxx dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge, nonché l’avvenuta regolare retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;
X. Xxxxxxx in qualsiasi momento, su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato nel servizio. In caso di inottemperanza a tali obblighi, accertata dal Comune di Salice Salentino, o ad esso segnalata dalle competenti autorità, il Comune stesso comunicherà alla ditta e all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata;
K. Comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza;
L. Avere un recapito telefonico attivo dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
M. Fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
N. Comunicare all’inizio del servizio l’elenco del personale da impiegare;
O. Garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l’utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione;
P. Assicurare l’espletamento del servizio, così come previsto nel presente Capitolato; in caso di sciopero del personale o di altri eventi, il Comune di Salice Salentino dovrà essere avvisato con
un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti;
Q. Consentire l’accesso alla struttura ai dipendenti comunali al fine di effettuare verifiche, controlli e monitoraggi;
R. Custodire tutto ciò che forma oggetto della concessione con diligenza, restituendo al termine della concessione i beni mobili ed immobili in perfetto stato, fatto salvo il normale deterioramento degli arredi e delle attrezzature;
X. Xxxxxxxxxx, per lo svolgimento delle attività, risorse umane secondo il numero e la qualificazione professionale prevista dall’art. 60 del R.R. n. 4/2007.come modificato dal R.R. n. 11/2015.
ART.8– ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune concedente gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile e degli impianti purchè questi non siano stati originati da difetto o assenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario.
ART.9 – PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI
È previsto un servizio di ristorazione nell’ambito di un modello di gestione che sia elastico e flessibile a tal punto da consentire la soddisfazione di eventuali richieste o esigenze specifiche.
I pasti dovranno essere serviti in orari opportuni e il menù dovrà essere adeguato ai bisogni degli ospiti e tener conto di prescrizioni dietetiche.
Il costo dei pasti è compreso nella retta.
ART. 10– CARTA DEI SERVIZI
Il Concessionario dovrà dotarsi di specifica “Carta dei Servizi” finalizzata ad una più dettagliata descrizione dei servizi e ad una migliore definizione dell’organizzazione del personale e che stabilisca i diritti degli ospiti e disciplini il comportamento degli stessi, dei loro parenti e conoscenti e del volontariato.
ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLO
Il Comune di Salice Salentino in ottemperanza a quanto previsto dal R.R. n. 4/2007 esercita attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Il Comune è legittimato a controllare l’espletamento del servizio senza darne preventiva comunicazione al Concessionario.
Il Concessionario dovrà presentare al Comune di Salice Salentino una relazione semestrale sull’andamento delle attività.
Tale relazione dovrà contenere i seguenti dati :
i nominativi di ciascun partecipante alle attività del Servizio;
i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti in sede di UVM;
gli eventuali motivi per cui gli obiettivi definiti non sono stati raggiunti e le difficoltà incontrate nel corso delle attività;
numero delle attività extra programmate e realizzate;
le attività di formazione e aggiornamento in cui il personale è stato coinvolto durante il servizio.
ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI
È fatto obbligo al Concessionario di assumere ogni responsabilità derivanti dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. A tale scopo la ditta aggiudicataria provvederà a stipulare con un Compagnia di Assicurazioni una polizza
RCT nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune di Salice Salentino è considerato “terzo” a tutti gli effetti e prestata per massimali non inferiori a questi di seguito indicati:
o € 500.000,00 per sinistro;
o € 150.000,00 per persona;
o € 100.000,00 per danni a cose.
Ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti dei suddetti massimali, il Concessionario dichiara, con la sottoscrizione del contratto, di sollevare il Comune da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare.
L’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante copia conforme della polizza sottoscritta e le ricevute di pagamento dei premi prima dell’inizio del servizio.
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE
Si fa espresso rinvio all’art.12 del Bando di Gara.
ART. 14– DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine massimo di trenta giorni, nei seguenti casi:
a) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo;
b) cessione della concessione;
c) scioglimento dell’impresa Concessionaria;
d) perdita dei requisiti minimi per l’accesso alla concessione.
Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:
a) mancanza di iscrizione al catalogo telematico
b) gravi e reiterate mancanze nella gestione del Centro Diurno;
c) violazione della capienza massima della struttura;
d) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti collettivi nei confronti del personale dipendente;
e) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose;
f) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
g) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
h) abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso;
i) lavori effettuati, senza esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente;
j) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C..
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei suddetti casi, l’Amministrazione concedente notificherà al Concessionario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica.
L’atto di decadenza é assunto dall'Amministrazione Comunale con atto da notificare al concessionario, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di penalità.
Il Concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti e dagli inadempimenti del presente articolo.
Art. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
a) per motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico.
L'atto di revoca é preceduto da formale comunicazione al Concessionario che, nel termine di trenta giorni, può produrre controdeduzioni.
La revoca della concessione é disposta dall’Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura.
Art. 15 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
Art. 16 - PENALITÀ
L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati:
a) Xxxxxxx nella sostituzione del personale, oltre le 48 ore : € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
b) segnalato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 500,00# ad euro 1.000,00# per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
c) mancata manutenzione ordinaria euro 500,00# per ciascuna mancanza;
d) pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente euro 250,00# per ciascun rilievo.
Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 250,00# ad un massimo di euro 5.000,00# rapportate alla gravità dell'inadempienza.
Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via.
Art. 17 - COOPERAZIONE
Particolare sensibilità dovrà dimostrare il concessionario nei confronti del volontariato locale dedito all’assistenza del disabile, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e per consentire un’adeguata compenetrazione della struttura con l’ambiente esterno.
Art. 18 - ADEMPIMENTI A TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione alle finalità del trattamento dei dati personali si precisa che gli stessi, comunicati dalla ditta nel partecipare alla gara vengono acquisiti per la effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente ai fini dell’aggiudicazione del Servizio, della stipula e dell’esecuzione del contratto e per quanto riguarda la normativa antimafia; i dati non rientrano tra quelli classificabili come “sensibili” ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 196/2003. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. I dati possono essere comunicati al personale del Comune interessato al procedimento,
ai concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, a ogni altro Soggetto che vi abbia interesse nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come indicato precedentemente.
La ditta affidataria del servizio procederà, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei dati personali in questione, necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, ed in particolare garantirà la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti il servizio o dei quali ha avuto notizia durante l’espletamento dello stesso, restando in tal senso vincolata al segreto professionale e garantendo l’adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale. Il vincolo della riservatezza non potrà essere posto nei confronti del Servizio Sociale Professionale dei Comuni per quanto riguarda i compiti di loro pertinenza; la ditta è responsabile della perfetta tenuta e custodia della documentazione; la Ditta si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, da utilizzare per soli fini istituzionali, ed assume la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali.
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative del D.Lgs. 196/03, in particolare per quanto concerne gli standards stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
Art. 19- CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione ed il Concessionario, relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Lecce.
Art. 20 - SPESE
Tutte le spese derivanti dalla concessione sono poste interamente a carico del concessionario, ivi comprese quelle per la stipula del contratto.
Art. 21- LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato Speciale d’oneri, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
Salice Salentino, lì 18 Marzo 2016