Condizioni Generali di vendita
Condizioni Generali di vendita
I. Applicazione
1. Le Condizioni Generali di Vendita di Optotec S.p.A. (d'ora in avanti “Optotec”),
così come di seguito elencate, regolano in esclusiva le compravendite di prodotti Optotec, o commercializzati da Optotec.
Le condizioni generali di acquisto del cliente (d’ora innanzi “il Compratore”) trovano applicazione solo se e in quanto accettate espressamente per iscritto da Optotec in persona del Legale Rappresentante o di un procuratore a ciò autorizzato. Nel caso in cui le condizioni generali di acquisto del Compratore siano state inviate a Optotec, il silenzio e/o l’esecuzione di un ordine da parte di questa non implica accettazione di tali altrui condizioni, neanche nel caso in cui manchi un espresso rifiuto.
2. Accordi di diversi tipo e modifiche alle condizioni contrattuali sono validi solo se effettuati per iscritto da Optotec con Conferma d’Ordine. Qualora la Conferma d’Ordine di Optotec contenga modifiche e/o specifiche più dettagliate rispetto all’Ordine sottoscritto dal Compratore, tali variazioni si intendono accettate dallo stesso, salva opposizione e/o controproposta che il Compratore dovrà comunicare a Optotec per iscritto entro otto (8) giorni dal ricevimento della Conferma d’Ordine.
II. Documenti accessori e conclusione della compravendita
1. I documenti accessori all’offerta, quali foto, disegni, specifiche di peso e misure, contengono esclusivamente valori indicativi, eccetto che nel caso in cui sia espressamente indicato da Optotec che tali valori sono vincolanti.
2. Optotec resta proprietaria di tutte le stime, disegni e altri documenti, nonché titolare del relativo copyright; gli originali e le copie di essi non potranno essere in alcun modo resi disponibili – neanche in visione – a terzi. I progetti classificati come “confidenziali” dal Compratore potranno essere messi a disposizione da Optotec a terzi solo con il consenso del Compratore.
3. La compravendita si conclude mediante invio da parte del Compratore dell’Ordine che richiama le presenti Condizioni Generali debitamente pubblicate sul sito xxx.Xxxxxxx.xxx, le quali devono pertanto ritenersi conosciute ed accettate dal Compratore.
4. Gli Ordini non vincolano Optotec fino a quando la stessa non ne dia conferma per iscritto, anche via fax o e-mail, a mezzo di Conferma d’Ordine. La conferma deve essere data entro quattro (4) settimane dalla ricezione dell’Ordine, durante le quali il Compratore resta vincolato all’ordine spedito.
5. In ogni caso qualsiasi condizione proposta dal Compratore diversa dalle presenti Condizioni Generali sarà vincolante per Optotec solo se accettata per iscritto da quest’ultima, anche via fax o e-mail.
Optotec si riserva in ogni caso il diritto di apportare cambiamenti e miglioramenti relativi alla progettazione, ai materiali da utilizzare e alle modalità di realizzazione del Prodotto ordinato, se e in quanto ciò non provochi limitazioni alla utilizzabilità del Prodotto medesimo.
III. Consegna
1. Salva espressa diversa pattuizione, tutti i prodotti di Optotec sono consegnati franco stabilimento Optotec S.p.A., Garbagnate Milanese (MI, Italia) (ex works).
2. Il termine di consegna del prodotto deve essere indicato dal Compratore nell’Ordine.
Optotec farà il possibile per osservare i termini di consegna concordati; eventuali ritardi non daranno diritto al Compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento di danni diretti o indiretti; resta salvo unicamente il diritto del Compratore di dichiarare la risoluzione del contratto trascorsi inutilmente oltre 60 giorni dal termine di consegna concordato. Il termine di consegna concordato si considera essenziale ai sensi dell’art.
1457 cod. civ. solo se è espressamente indicato come tale nell’ordine del Compratore, ed espressamente accettato come tale nella Conferma d’Ordine di Optotec.
3. L’evasione dell’ordine inizia a partire dalla data di spedizione della Conferma d’Ordine.
4. I tempi di consegna previsti si considerano rispettati se il prodotto è pronto negli stabilimenti Optotec entro la scadenza del relativo termine ed entro tale termine venga dato da parte di Optotec per iscritto - anche a mezzo fax o e-mail - avviso di disponibilità alla consegna.
5. I termini di consegna sono automaticamente e proporzionalmente prorogati, sino
ad un massimo di 8 settimane, nel caso di forza maggiore, ovvero: fermo della produzione, difficoltà oggettive di approvvigionamento, ritardi nelle consegne per scioperi totali o parziali, mobilitazioni, guerre, epidemie e ogni altro caso di ritardo non dipendente da volontà di Optotec o comunque fuori dal suo controllo se e in quanto tale evento costituisca un serio impedimento all’evasione dell’ordine o alla consegna. Optotec provvederà in questi casi ad avvisare senza indugio il Compratore dell’inizio e della fine dei problemi di cui sopra; in ogni caso, Optotec non è responsabile per i danni di ogni genere, diretti e indiretti, prodottisi in conseguenza di tali avvenimenti, anche nel caso in cui essa fosse già per altri motivi inadempiente al momento in cui detti avvenimenti si verificano, salvo il diritto di entrambe le parti, trascorso il periodo massimo di proroga di 8 settimane anche non continuativo, di risolvere il contratto con dichiarazione scritta da
trasmettere all’altra parte con lettera raccomandata A.R.
6. I termini di consegna si intendono automaticamente e proporzionalmente prorogati nel caso di insufficienza, inesattezze o ritardi da parte del Compratore nella trasmissione delle informazioni e documenti necessari all’esecuzione dell’ordine, ovvero nel caso di inadempimento del Compratore alle condizioni di pagamento, limiti di credito e simili, salvo il diritto di Optotec in tal caso di risolvere il contratto ai sensi dell’art. IX (1).
7. Se la consegna viene ritardata su richiesta del Compratore, o per qualsiasi altra causa ad esso imputabile, Optotec addebiterà al Compratore i costi di deposito; nel caso di deposito presso uno stabilimento Optotec, verrà addebitato almeno lo 0,5% del valore
della fornitura per ogni mese di calendario o porzione di esso; in ogni caso, qualora il ritardo su richiesta del Compratore sia superiore a (60) sessanta giorni, resta impregiudicato il diritto di Optotec di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A.R. o PEC da inviare al Compratore e di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti nella misura minima sin d’ora convenuta a titolo di penale, pari al 15% del prezzo di vendita, salvo il maggior danno.
IV. Prezzo e pagamento degli ordini
1. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prezzi si intendono franco stabilimento (ex works) Garbagnate Milanese (MI Italia) e includono i soli costi di caricamento; sono a carico del Compratore, se non diversamente pattuito per iscritto e verranno fatturati separatamente da Optotec, i costi di imballaggio, IVA esclusa, e di trasporto delle merci fino a destinazione, così come l’imposta di bollo su tratte e pagherò cambiari, e in generale qualsiasi onere o costo presente e futuro accessorio al contratto di compravendita o al pagamento (es. costi bancari, etc.).
2. Salvo diversa espressa pattuizione scritta, il pagamento va effettuato per intero tramite Bonifico Bancario anticipato alle coordinate bancarie comunicate da Optotec in fase di emissione Conferma d'ordine.
3. In caso di ritardato pagamento, Optotec è legittimata ad addebitare al Compratore gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
4. In caso di ritardato pagamento da parte del Compratore, i successivi pagamenti verranno imputati, nell’ordine, a copertura delle spese, degli interessi, degli importi in linea capitale secondo l’ordine cronologico di scadenza.
5. Non è consentito al Compratore compensare i crediti vantati da Optotec nei suoi confronti con i crediti che – a sua volta – lo stesso Xxxxxxxxxx vantasse verso Optotec, salvo il caso in cui la compensazione sia espressamente consentita da Optotec o tali crediti siano stati accertati con sentenza definitiva.
Il Compratore non potrà sospendere i pagamenti per nessun motivo convenendo espressamente di proporre eventuali eccezioni o contestazioni solo una volta regolarmente adempiute le proprie obbligazioni.
6. A garanzia del buon esito della compravendita, Optotec può farsi rilasciare dal Compratore garanzie di tipo reale e/o personale per un ammontare pari al prezzo del prodotto, maggiorato del 10% a copertura delle eventuali spese. Tali garanzie verranno rispettivamente estinte e/o restituite al Compratore al momento in cui questi avrà esattamente adempiuto tutte le obbligazioni derivanti a suo carico dal presente contratto o dalla legge, nel caso risultino applicabili.
7. Nel caso in cui sia stato convenuto un pagamento rateale il Compratore decadrà dal beneficio del termine, e di conseguenza tutte le somme ancora dovute dallo stesso diverranno – a richiesta di Optotec, da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC - immediatamente esigibili, indipendentemente dall’eventuale rilascio di effetti nei seguenti casi:
a) mancato pagamento in tutto o in parte nel termine stabilito di due rate di prezzo anche non consecutive per un importo pari in totale ad almeno il 10% del prezzo (comprensivo di interessi convenzionali) ovvero, in caso di dilazione per più di tre anni, pari ad almeno il 5% dello stesso;
b) sottoposizione del Compratore a procedure concorsuali, concordati anche stragiudiziali con i creditori ed in generale ogni caso di sua incapacità generalizzata di far fronte alle proprie obbligazioni ed insolvenza da qualsiasi elemento desumibile.
X. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
0. Il rischio per danni, perdita o usura, dovute a qualsivoglia ragione, passa al Compratore al più tardi al momento in cui la merce viene messa a disposizione del Compratore – ovvero del vettore da esso incaricato – per la spedizione, o comunque lascia la sfera di disponibilità di Optotec. Tale clausola trova applicazione anche nel caso di consegne parziali, così come nel caso in cui Optotec abbia assunto anche l’obbligazione di spedizione, di trasporto e di installazione.
2. Il rischio passa al Compratore dal giorno in cui la merce è messa a sua disposizione anche nel caso in cui la spedizione è rinviata su richiesta del Compratore, o a causa di circostanze non imputabili a Optotec.
VI. Accettazioni e reclami
1. Il Cliente ha l’obbligo di controllare, con la diligenza di un operatore del settore mediamente esperto, i prodotti fornitigli al momento del ricevimento e comunicare a Optotec eventuali reclami.
Al momento della consegna della merce, il Cliente è tenuto a controllare:
- che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto eventualmente indicato via e- mail da Optotec;
- che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette metalliche).
2. Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto devono essere immediatamente contestati, apponendo Riserva di Controllo scritta sul documento di trasporto o sulla prova di consegna del corriere specificando la motivazione della riserva stessa. Una volta firmato il documento di trasporto senza apporre riserva, il Cliente non potrà opporre alcuna
contestazione circa le caratteristiche esteriori dell’imballo consegnato. Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti ricevuti devono essere segnalati entro 5 giorni dalla avvenuta consegna al Servizio Clienti di Optotec all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
3. La mancata comunicazione dei reclami da parte del Cliente entro il termine sopra indicato comporterà accettazione incondizionata dei prodotti consegnati come esenti da vizi rilevabili mediante il controllo di cui sopra.
4. La formulazione di un reclamo non solleva il Cliente dall’obbligo di ricevere la merce e di pagarla, salvo diversa espressa pattuizione scritta.
5. Le consegne parziali sono ammesse.
VII. Garanzie
1. La presente garanzia è condizionata all’adempimento da parte del Compratore delle obbligazioni dedotte in contratto a suo carico.
2. Optotec garantisce per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di passaggio del rischio ai sensi dell’art. V che i propri prodotti sono stati fabbricati a regola d’arte, utilizzando materiali e progetti adeguati.
3. Optotec si impegna pertanto a sostituire o a riparare gratuitamente, e nel più breve tempo possibile, a discrezione di Optotec, presso Optotec o presso il Compratore o nel luogo ove le merci siano state ricevute, i prodotti o le loro componenti che non siano conformi a quanto garantito. Nel caso di consegna in un paese straniero, i costi aggiuntivi di miglioramento/sostituzione saranno coperti dalla presente garanzia solo qualora essi non comportino spese di rilevante importo.
4. Optotec non assume alcuna responsabilità in relazione a normali rotture e usura,
utilizzo errato o non accurato, inosservanza delle modalità d’uso indicate, installazione errata da parte del Compratore o di terzi, collocazione logistica non adeguata.
5. Il Compratore ha l’obbligo di consentire a Optotec di apportare - in un termine di tempo ragionevole – i miglioramenti e le sostituzioni necessarie e/o opportune ai prodotti per cui venga invocata la presente garanzia. In caso di rifiuto, il Compratore decadrà dalla relativa garanzia. Il miglioramento/sostituzione è altresì escluso nel caso in cui il Compratore o terzi abbiano – senza il consenso di Optotec – tentato di installare o modificare il prodotto.
6. La garanzia di Optotec sussisterà per prodotti o parti di essi migliorati o in sostituzione solo fino alla scadenza della garanzia per il prodotto originario; il decorso del periodo di garanzia viene tuttavia sospeso per la durata delle operazioni di miglioramento e sostituzione.
7. I pezzi sostituiti e/o di scarto sono di proprietà Optotec; essi vanno rispediti a spese del Compratore alla sede Optotec oppure presso l’altro luogo da Optotec indicato. Optotec può, tuttavia, consentire per iscritto a che il Compratore disponga degli stessi.
8. L’obbligazione di garanzia di cui alla presente clausola è l’unica prestata da Optotec. E’ escluso ogni diverso diritto del Compratore, nei limiti inderogabili di legge.
9. In caso di difetti riscontrati sui prodotti, il Cliente dovrà inviare una mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xx, descrivendo la natura precisa del difetto, allegando delle fotografie. Tale adempimento dovrà avvenire a pena di decadenza entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti per quanto riguarda i vizi apparenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei prodotti, ecc.) oppure entro 8 giorni dalla scoperta del difetto qualora si tratti di vizi occulti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento della merce. Il rapporto di non conformità dovrà specificare con precisione il prodotto difettoso, il codice prodotto, la data di consegna e la natura del difetto, e dovrà essere corredato da copia del documento di trasporto. Trascorsi i termini predetti, il reclamo non potrà più essere accolto.
10. Salvo il caso di dolo o colpa grave di Optotec, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità contrattuale o extracontrattuale che possa derivare in qualunque maniera dalla, o in relazione alla, fornitura di prodotti difformi o difettosi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, nonché quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione.
11. In nessun caso Optotec potrà essere ritenuta responsabile per danni causati da un uso non conforme del prodotto, una errata o carente manutenzione, un errato posizionamento, da manomissioni o altri atti di negligenza imputabili al Cliente.
12. In ogni caso Optotec non potrà essere tenuta al risarcimento del danno in misura superiore al corrispettivo ricevuto per la singola fornitura effettuata.
VIII. Diritto del Compratore alla risoluzione
1. Il Compratore ha diritto di risolvere il contratto solo nel caso in cui la prestazione di Optotec sia divenuta integralmente impossibile prima del passaggio del rischio, ovvero se la prestazione di Optotec sia divenuta parzialmente impossibile prima del passaggio del rischio, e il Compratore abbia un giustificato interesse a rifiutare una prestazione parziale.
2. Il Compratore può inoltre dichiarare risolto il contratto qualora siano trascorsi più di sessanta (60) giorni dalla data di consegna concordata e la stessa non sia intervenuta.
IX. Diritto di Optotec di risoluzione del contratto
1. Salvi i casi di risoluzione altrove previsti nel presente contratto, Optotec ha diritto di risolvere il contratto nell’ipotesi in cui si verifichi un peggioramento della situazione
finanziaria e patrimoniale del Compratore, tale da pregiudicare l’esatto adempimento della prestazione di pagamento da parte del Compratore, e comunque ogni qualvolta vi siano fondati sospetti sulla solvibilità del Compratore stesso. Tale peggioramento si riterrà
automaticamente verificato, tra l’altro, ogni qual volta il cliente sia in ritardo con il pagamento di una fornitura da parte di Optotec, anche oggetto di diverso contratto, tale da determinarne la decadenza dal beneficio del termine.
2. Optotec inoltre potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. III (6) qualora si trovi nell’impossibilità di procedere alla consegna per causa ad essa non imputabile.
X. Foro competente e legge regolatrice del contratto
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alle presenti Condizioni Generali di Vendita o alla compravendita che esse regolano sarà di
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Milano, salvo il diritto di Optotec di adire
– a sua scelta – l’autorità giudiziaria competente del luogo dove il Compratore ha il suo domicilio.
2. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, e le vendite cui esse si applicano, sono regolate dal diritto italiano.
XI. Invalidità di clausole
1. L’invalidità e/o l’inefficacia, totale o parziale, di una o più clausole del presente contratto non comporta l’invalidità della restante parte del contratto e delle Condizioni Generali di Vendita. In tal caso le clausole invalide e/o inefficaci saranno automaticamente sostitute con altre valide che realizzino – per quanto possibile – la stessa funzione economica.
data
Optotec S.p.A.
Il Compratore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Compratore di chiara di approvare specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli:
II (Documenti accessori), III (Consegna), IV (Prezzo e pagamento degli ordini), VI (Accettazione e reclami), VII (Garanzia), IX (Diritto di Optotec S.p.A. di risolvere il contratto), X (Foro competente e legge applicabile).
Il Compratore