CONTRATTO
CONTRATTO
tra
FONDIMPRESA – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxx 0/X, C.F. n. 97278470584, in persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxx, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa, in seguito anche denominata più semplicemente “Committente”, “Fondimpresa” o “Fondo”
e
con sede in , Via P.IVA – C.F. _ , in persona del
, in seguito anche denominata più semplicemente “Affidatario”.
premesso
▪ che all’esito di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Hosting, Gestione e Manutenzione del Registro elettronico delle presenze per le attività d'aula e FAD sincrona per i piani formativi finanziati da Fondimpresa (CIG A02E322474), di cui all’avviso di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del n. , sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. del giorno , sul sito web di Fondimpresa in data e per estratto sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: “ ”, “ ”, “ ”, “ _”, il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario;
▪ che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la garanzia definitiva di cui agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle forme e nella misura richiesta dal Disciplinare di gara, a mezzo di che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto;
▪ che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
▪ che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.
* * *
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Documenti e norme regolatrici del rapporto
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Il rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto nonché dalle norme e documenti ivi allegati e/o richiamati, dai seguenti atti e documenti:
• Bando di gara
• Disciplinare di gara (allegato n. 2 al presente contratto);
• Capitolato tecnico (allegato n. 3 al presente contratto)
• l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Affidatario in sede di gara (allegati nn. 4 e 5 al presente contratto), nonché le dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara;
• DUVRI (allegato n. 6 al presente contratto);
• la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 (allegato n. 7 al presente contratto);
• le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati;
• il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 di Fondimpresa (disponibili nella sezione Fondo Trasparente del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
3. Il rapporto è altresì regolato dalle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 compatibili con la natura privatistica del Committente e con le peculiarità dell’affidamento di cui trattasi
nonché dalle disposizioni del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dal D.lgs. n. 36/2023.
4. Nell’esecuzione del contratto l’Affidatario deve, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e deve prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.
ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, l’esecuzione dei servizi di Hosting, Gestione e Manutenzione del Registro elettronico delle presenze per le attività d'aula e FAD sincrona per i piani formativi finanziati da Fondimpresa.
2. L’Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle attività dettagliate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, raggruppare nelle seguenti attività:
A. Presa in carico del registro e sua messa in esercizio. Servizio propedeutico allo svolgimento di tutti gli altri servizi.
B. Sviluppo Software e MEV. Comprende lo sviluppo software e la Manutenzione Evolutiva (MEV) per il sistema REF e per le integrazioni con altri sistemi (es. FPF).
C. MAD/MAC e Help Desk di secondo livello. Comprende la Manutenzione Adeguativa (MAD) e Correttiva (MAC) dell’intero patrimonio software sviluppato, comprensivo della manutenzione e dei costi di maintenance, ove previsti, per tutti i sistemi operativi, i software COTS (Commercial Off-The-Shelf: prodotti commerciali pacchettizzati), i dbms e le librerie software che compongono l’infrastruttura e la gestione del servizio di Help Desk di secondo livello.
D. Hosting, conduzione e manutenzione hardware e software.
Si specifica che per il suddetto servizio “A. Presa in carico del registro e sua messa in esercizio”, essendo propedeutico allo svolgimento di tutti i successivi servizi oggetto del presente
documento, non è prevista una distinta, specifica voce di costo in quanto il relativo onere economico viene riversato nella voce di costo attribuita al servizio “B. Sviluppo Software e MEV”.
2. Le attività in questione, comprese le sue modalità di esecuzione, tutte a carico dell’Affidatario, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara (allegati, rispettivamente, nn. 3 e 4, al presente contratto) ai quali si rinvia integralmente.
3. Alla fine della durata contrattuale o alla eventuale risoluzione anticipata dello stesso per qualsiasi motivo, l’Affidatario deve garantire per il nuovo affidatario, risultato vincitore di una nuova procedura di affidamento, un periodo di affiancamento per subentro di almeno un mese. Fino al completamento del passaggio di consegna al nuovo affidatario, attestato da apposito verbale sottoscritto e accettato dalle parti, l’Affidatario sarà responsabile di tutte le attività di gestione e manutenzione (ivi comprese MAC, MAD e MEV) del sistema. L’Affidatario deve garantire le attività di affiancamento a fine contratto, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6, compensata nel corrispettivo del presente contratto.
4. L’Affidatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei Codici Sorgente nonché di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto e in particolare dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Affidatario o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto senza che ciò comporti alcun riconoscimento aggiuntivo rispetto al corrispettivo pattuito per l’espletamento dei servizi. .
ARTICOLO 3
Durata del contratto
1. L’appalto del servizio di cui al precedente art. 2 ha una durata di 36 (trentasei) mesi continuativi, con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale, oltre l’eventuale attivazione dell’opzione prevista al successivo art. 6 comma 4.
2. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 comma 11 del Codice, Fondimpresa si riserva altresì di prorogare la durata del contratto. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
ARTICOLO 4
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione la documentazione a base di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 5
Variazioni del servizio e quinto d’obbligo
1. È in facoltà del Committente apportare, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni nonché le varianti che dovessero rendersi necessarie. Troverà in questo caso applicazione quanto previsto dall’art. 120, D.lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell’art. 120, comma 9, D.lgs. n. 36/2023 è, in particolare, in facoltà del Committente imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
3. L’Affidatario non può, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ARTICOLO 6
Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo complessivo dell’appalto è stabilito in € (…………………………/..) al netto dell’IVA di legge, oltre ad € 1.624,56 (milleseicentoventiquattro/56) al netto dell’IVA di legge per oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso, quale prezzo massimo ed omnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, proporzionalmente così suddiviso sulla base del ribasso percentuale unico offerto dall’Affidatario:
Importi a base d’asta per voce di costo
# | Attività | Importo in € |
I. | Sviluppo software e MEV | |
II. | Servizio MAD/MAC e HD di secondo livello | |
III. | Hosting, conduzione e manutenzione HW/SW | |
Totale a base d’asta | ||
IV. | Oneri per la sicurezza d’interferenza (non soggetti a ribasso) | 1.624,56 |
2. Ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, è ammessa la revisione o l’adeguamento dei prezzi. I prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici ISTAT di cui all’art. 60. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto all’importo complessivo e opera nei limiti dell’80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. L’Affidatario, in questi casi, formula espressa richiesta al DEC che è tenuto a relazionare al RUP il quale, previa idonea istruttoria, può autorizzare o meno la revisione o l’adeguamento dei prezzi, anche modificando l’importo richiesto dall’Affidatario.
3. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da erogarsi in modalità a consumo e/o a canone, secondo i costi così come determinato nel successivo articolo 7. Pertanto, l’importo contrattuale sopra indicato è da intendersi quale massimale di spesa per il Committente non rappresentando in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.
4. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 76 comma 6 del Codice, Fondimpresa si riserva di richiedere all’Affidatario l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto per un ulteriore periodo massimo 12 mesi e per un importo massimo di € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) al netto dell’IVA di legge oltre ad € 541,52 (cinquecentoquarantauno/52) al netto dell’IVA di legge per oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. In particolare, i servizi opzionali di cui sopra sono riferirti principalmente a:
• evoluzione del modulo di autenticazione e autorizzazione;
• scaling dell’architettura per ottimizzazioni prestazioni connesse ad aumenti di carico con relativi adeguamenti del servizio di “Hosting, conduzione e manutenzione Hardware e Software”;
• auditing della sicurezza e attività di security management e hardening;
• indagini forensi, interventi di remediation e data recovery in caso di incidente di sicurezza;
• adeguamenti del Sistema in ragione di modifiche normative e di scelte strategiche del Fondo;
• evoluzioni legate al sistema di monitoraggio permanente dei Fondi;
• aggiornamenti dell’infrastruttura di hosting necessari al mantenimento dei requisiti di affidabilità, sicurezza e performance del sistema;
• adeguamenti del servizio help-desk in ragione dell’effettivo aumento del carico nel periodo di vigenza contrattuale;
• progettazione e Sviluppo di app per l’interazione con l’utenza del Fondo; prolungamento temporale dei servizi oggetto dell’affidamento.
5. Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo massimo del servizio oggetto del presente documento, quale risultante dal prezzo a base d'asta comprensivo della parte opzionale di rinnovo, per un periodo massimo di 48 mesi, è pari ad € (d… / ) oltre ad € 2.166,08 (duemilacentosessantasei/08) al netto dell’IVA di
legge per oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
6. È onere dell’Affidatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
7. Con la firma del presente contratto l’Affidatario riconosce esplicitamente che, nella determinazione del prezzo offerto, ha tenuto conto di tutto quanto può occorrere per dare le prestazioni contrattuali compiute a regola d’arte, confermando espressamente che le valutazioni tecniche ed economiche effettuate con la formulazione dell’offerta rappresentano espressione di sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.
ARTICOLO 7
Modalità di pagamento
1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario gli importi di cui al precedente art. 6 secondo le seguenti specifiche modalità:
I. Sviluppo Software e MEV. Il pagamento avviene dopo il positivo collaudo, secondo le modalità previste nel paragrafo 12 del Capitolato tecnico, e dopo l’approvazione da parte del DEC della stima, qualificata in PF (Unadjusted Function Point) ove possibile o in alternativa in gg/uomo, effettiva a consuntivo. Il corrispettivo dovuto all’Affidatario per tale servizio viene determinato, per ciascun rilascio definito nella pianificazione approvata dal DEC dell’affidamento, moltiplicando i PF (Unadjusted Function Point), o se del caso i gg/uomo, approvati per il corrispettivo unitario per PF o gg/uomo. Tale corrispettivo unitario viene determinato dividendo l’importo di
€ previsto per tale voce nella tabella “Importi a base d’asta per voce di costo” dell’art. 6 per 3.300 PF o 1.500 gg/uomo. In caso di mancata approvazione dei documenti di pianificazione e dettaglio da parte di Xxxxxxxxxxx, l’Affidatario non ha nulla a pretendere per lo svolgimento delle attività necessarie alla loro elaborazione e non si darà luogo alla realizzazione delle attività ivi previste. Qualsiasi modifica del documento di progettazione esecutiva approvato, anche in riferimento ai componenti del gruppo di lavoro previsto, deve essere preventivamente autorizzata da Fondimpresa;
I. MAD/MAC e Help Desk di secondo livello. Il pagamento avviene sulla base di canoni trimestrali posticipati di pari importo, a seguito della verifica di conformità da parte del Committente. Il corrispettivo di tali canoni viene calcolato dividendo l’importo di
€, previsto per tale voce nella tabella “Importi a base d’asta per voce di costo” dell’art. 6, per i 12 trimestri previsti nell’arco della durata contrattuale.
II. Hosting, conduzione e manutenzione hardware e software. Il pagamento avviene sulla base di canoni trimestrali posticipati di pari importo, a seguito della verifica di conformità da parte del Committente. Il corrispettivo di tali canoni viene calcolato dividendo l’importo di €, previsto per tale voce nella tabella “Importi a base d’asta per voce di costo” dell’art. 6, per i 12 trimestri previsti nell’arco della durata contrattuale.
III. Oneri per la sicurezza d’interferenza (non soggetti a ribasso). Il pagamento avviene sulla base di canoni trimestrali posticipati di pari importo. Il corrispettivo di tali canoni viene calcolato dividendo l’importo di €, previsto per tale voce nella tabella “Importi a base d’asta per voce di costo” dell’art. 6, per i 12 trimestri previsti nell’arco della durata contrattuale.
2. I pagamenti verranno disposti dal Committente entro 30 giorni dal ricevimento di apposita copia di cortesia della fattura da inviare agli indirizzi mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx e restano subordinati all’esito positivo delle verifiche del Committente sulle attività svolte. La fattura deve riportare l’esatta indicazione, distinta per servizio reso, delle giornate/uomo impiegate. Si informa che il CIG assegnato al presente affidamento, A02E322474, deve essere riportato in tutte le vostre fatture destinate a Fondimpresa. Per la registrazione delle fatture elettroniche si forniscono le seguenti informazioni: intestatario: Fondimpresa, CF: 97278470584, Sede: xxx xxx Xxxxxxx 0/x 00000 Xxxx Codice SDI: 0000000, PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
3. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 11, comma 6, D.lgs. n. 36/2023, il Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l’importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in favore di questi ultimi.
4. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all’art. 11, comma 6, D.lgs. 36/2023.
5. I pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall’Affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136 la cui dichiarazione si allega al presente documento.
6. L’anticipazione del prezzo è ammessa nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 125, comma 1, D.lgs. 36/2023.
ARTICOLO 8
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)
1. Il DEC è preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il DEC.
3. Detto soggetto agisce in conformità all’allegato II.14, Capo II - Dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture, D.lgs. 36/2023.
ARTICOLO 9
Controlli sul corretto adempimento
1. Nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo precedente, il Committente si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Affidatario alle prescrizioni dal presente documento. In caso di esito negativo di detta verifica il Committente chiederà per iscritto all’Affidatario l’esatto ripristino di quanto previsto nel presente documento entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del successivo art. 17.
2. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procederà ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall’Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.
3. L’attività di controllo può riguardare anche il rispetto del programma di lavoro e delle modalità indicate, anche in relazione al personale impiegato.
4. I risultati delle verifiche, nel caso in cui emergano rilievi e contestazioni, sono notificati da Fondimpresa all’Affidatario.
5. Fatta salva l’applicazione delle penali, l’attività non eseguita o non correttamente effettuata, sebbene penalizzata, deve essere, comunque, svolta entro i termini stabiliti da Fondimpresa. Qualora la società non dovesse eseguire l’attività entro il termine indicato, Fondimpresa farà eseguire le prestazioni a terzi con addebito della spesa all’appaltatore.
6. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio Fondimpresa accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o risulti eseguito in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
7. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, Xxxxxxxxxxx può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 17.
8. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procede ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall’Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.
ARTICOLO 10
Penali
1. In caso di ritardo nell’avvio delle attività previsto dal precedente art. 3 comma 1 viene applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura del 1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale del presente contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di 10 (dieci) giorni, oltre i quali il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
2. Oltre alla succitata ipotesi, si rinvia integralmente al paragrafo 9 del Capitolato tecnico per la disciplina e la applicazione di ulteriori penali.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno eventualmente cagionato a Fondimpresa indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
4. Le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
5. Nel caso di applicazione delle penali, Fondimpresa può provvedere a recuperare l’importo sulla prima fattura in scadenza.
ARTICOLO 11
Sospensioni
1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che è formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 17 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto,
pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del Codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 12
Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
1. Al di fuori delle previsioni contemplate dall’art. 119 D.lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto all’Affidatario di subappaltare ovvero cedere ad altri l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 D.lgs. 36/2023. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate.
2. L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 120, comma 12 D.lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. A02E322474 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 13
Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Affidatario ha depositato in favore del Committente la garanzia di cui alle premesse, di importo pari ad € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 117 D.lgs. n. 36/2023.
2. Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 117, comma 8, D.lgs. n. 36/2023.
3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 17.
ARTICOLO 14
Riservatezza e protezione dei dati
1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’Affidatario è tenuto ad istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza.
3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 17, fermo restando
che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. Il contratto comporta l’assunzione, da parte dell’Affidatario, del ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le cui relative obbligazioni sono più in dettaglio regolate nell’apposito Atto di designazione – Data Protection Agreement (addendum al contratto), da intendersi quale parte integrante del contratto stesso.
ARTICOLO 15
Recesso
1. Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023, il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente dal contratto, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo complessivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall’Affidatario, e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.
ARTICOLO 16
Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Committente può
recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario mediante apposita PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 Codice civile.
ARTICOLO 17
Risoluzione del contratto
1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
b) nei casi previsti dal precedente art. 9;
c) nel caso previsto dal precedente art. 10;
d) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 11 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 5 giorni;
e) nei casi previsti dal precedente art. 12;
f) nell’ipotesi prevista nel precedente art. 13;
g) nel caso previsto dal precedente art. 14;
h) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
i) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
j) nell’ipotesi prevista dal successivo art. 23;
k) nel caso previsto dall’art. 8 dell’addendum al presente contratto “DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - DATA PROTECTION AGREEMENT”;
l) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Affidatario, il Committente ha diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 18
Interpello
1. Nelle ipotesi di cui all’art. 124 D.lgs. n. 36/2023 e in ogni caso di scioglimento, comunque determinato, del presente contratto, il Committente ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Affidatario in sede in offerta.
ARTICOLO 19
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consente all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
ARTICOLO 20
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136
1. L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell’Affidatario.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che deve attivare qualora abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non può tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: A02E322474.
ARTICOLO 21
Spese contrattuali – IVA – Registrazione
1. Sono a carico dell’Affidatario e devono essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 10, D.lgs. 36/2023, il presente atto è soggetto all’imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto nella misura di € ,00. Si precisa che tale costo è a carico dell’Affidatario da versare al momento della stipula del contratto
4.L’importo di tali spese ammonta complessivamente ad € (………./00) e deve essere rimborsato entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva mediante bonifico avente come beneficiario Fondimpresa, da effettuare sul conto corrente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione Gara CIG A02E322474”.
ARTICOLO 22
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679
1. Il Committente in qualità di Titolare del trattamento tratterà i dati ad esso forniti direttamente o tramite terzi che intervengono nei processi organizzativi di Fondimpresa, per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità connesse e strumentali all’esercizio delle attività ivi previste. Per “dati” si intendono quelli relativi alle persone fisiche trattati dal Titolare per la
stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale con il fornitore affidatario dei servizi e della fornitura, quali ad esempio quelli del legale rappresentante del fornitore che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest’ultimo, dei dipendenti/consulenti del fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto, i dati delle eventuali altre aziende per le quali il fornitore sottoscriva il contratto munito dei necessari poteri di rappresentanza, nonché le eventuali altre informazioni necessarie all’esecuzione del contratto e/o all’erogazione dei servizi e della fornitura previsti.
3. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, l’affidatario si può rivolgere a Fondimpresa, Titolare del trattamento, per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: xxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Ai sensi della normativa applicabile, l’affidatario ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.
L’informativa completa sulla privacy di Fondimpresa e l’informativa completa per i fornitori sono disponibili nella sezione “Privacy” del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 23
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001
1. L’Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa, del Codice etico del Fondo. Il Modello e il Codice etico di Fondimpresa sono disponibili nel sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ sezione “Fondo trasparente”.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, Fondimpresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Il Committente L’Affidatario
( firma digitale ) ( firma digitale )
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 3 (Durata del contratto);
- art. 5 (Variazioni del servizio e quinto d’obbligo);
- art. 6 (Corrispettivo dell’appalto);
- art. 7 (Modalità di pagamento);
- art. 9 (Controlli sul corretto adempimento);
- art. 10 (Penali);
- art. 11 (Sospensioni);
- art. 12 (Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito);
- art. 14 (Riservatezza e protezione dei dati);
- art. 15 (Recesso)
- art. 16 (Recesso per giusta causa)
- art. 17 (Risoluzione del contratto)
- art. 19 (Controversie);
- art. 23 (Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001).
L’Affidatario
( firma digitale )
Allegato n. 1: Cauzione definitiva Allegato n. 2: Disciplinare di gara Allegato n. 3: Capitolato tecnico Allegato n. 4: Offerta tecnica Allegato n. 5: Offerta economica Allegato n. 6: DUVRI
Allegato n. 7: Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010