CAPITOLATO SPECIALE - DISCIPLINARE
COMUNE DI CAGLIARI ASSESSORATO AL VERDE PUBBLICO
SERVIZIO PARCHI, VERDE E GESTIONE FAUNISTICA UFFICIO VERDE PUBBLICO
CONCESSIONE DECENNALE DEL RUSTICO DA ADIBIRE A RISTORANTE PRESSO IL PARCO DELLA MUSICA – QUARTIERE SAN BENEDETTO
CAPITOLATO SPECIALE - DISCIPLINARE
MAGGIO 2016
INDICE
Art. 1 - Oggetto, caratteristiche e finalità della concessione Art. 2 - Canone di concessione
Art. 3 - Durata della concessione Art. 4 - Soggetti ammessi alla gara
Art. 5 - Procedura di aggiudicazione, criterio dell’offerta ed esito della gara
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda, quesiti e apertura delle buste Art. 7 - Cauzione provvisoria e definitiva
Art. 8 - Responsabilità del concessionario Art. 9 - Coperture assicurative
Art. 10- Consegna
Art. 11 – Gestione economica del punto di ristoro Art. 12 - Obblighi gestionali del fabbricato
Art. 13 - Obblighi ed oneri generali a carico del concessionario Art. 14 – Orari ed altre attività in concessione
Art. 15 - Tariffe e corrispettivi dei servizi Art. 16 – Divieti
Art. 17 – Usi
Art. 18 - Interruzione del servizio Art. 19 – Varie
Art. 20 - Controlli e verifiche
Art. 21 - Riconsegna dei beni, nessuna indennità ed inapplicabilità locativa Art. 22 - Personale necessario alla gestione e direzione dell’attività
Art. 23 - Norme per la sicurezza Art. 24 - Responsabilità sociale
Art. 25 - Codice di comportamento, norme anticorruzione e protocollo di legalità Art. 26 – Inadempienze e penali
Art. 27 - Revoca, decadenza, atto di ritiro e cessazione della concessione Art. 28 - Controversie
Art. 29 - Domicilio ed indirizzi telematici
Art. 30 - Conoscenza delle condizioni della concessione
Art. 31 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali Art. 32 - Norme di legge e rinvio ad esse
Art. 33 - Pubblicazione
Art. 1 - Oggetto, caratteristiche e finalità della concessione
Il punto di ristoro oggetto del presente affidamento in concessione, si trova all'interno del parco-giardino della Musica (d'ora innanzi anche denominato “Parco della Musica o semplicemente “Parco”). L'oggetto della concessione riguarda il fabbricato a rustico, del quale sarà onere del concessionario ottenerne anche l'agibilità (colorato di celeste nella tavola 1) ed un'area ad esso prospiciente (colorata di verde oliva nella tavola 1) sempre all'interno del parco; il resto del parco non è oggetto della presente concessione. Questo importante sito di verde pubblico è interamente recintato e munito di diversi cancelli d'ingresso, dei quali quelli carrabili sono muniti di sistema d'apertura/chiusura manuale. Il parco si trova nella zona di San Benedetto e per la sua vastità arriva ad estendersi anche verso il quartiere Fonsarda; tra le vie Sant'Xxxxxxxxxx, Cao di San Marco/Giudice Xxxxxxx, e via dei Giudicati. Ulteriori dettagli descrittivi oltre ad essere articolati nel presente elaborato, sono rinvenibili anche nell'allegata tavola. L'elemento più peculiare del parco è la sua adiacenza e la sua prospicienza, rispettivamente, con il teatro Lirico di Cagliari, il Conservatorio e con il T-Hotel. Tre strutture di grandissima rinomanza nazionale ed internazionale, nel campo della musica e dell'arte in genere la prima e la seconda e nel campo della ricettività turistica e congressuale la terza. Il parco della Musica, di recentissima realizzazione, completato per tutta la parte a verde intorno al 2011 è come un gigantesco solaio, che copre e si sottende per un buon 50% della sua intera superficie, su di un sistema sotterraneo di parcheggi multipiano, solo in parte attivati ed affidati ad una società in house del Comune. E' un parco interamente irrigato con importanti superfici a prato ornamentale con diversi alberi quasi tutti ancora giovani, una vastissima area pedonalizzata pavimentata, numerosi camminamenti pedonali, un torrente artificiale a scopi ornamentali, una toilette a funzionamento tradizionale affidata a gestione a terzi, una fontanella per abbeverarsi, molte altre opere d'arredo urbano (panchine e cestini getta-carta); al momento il Comune non ha realizzato apposite aree cani ed aree gioco. Vi è insita, come già scritto, al di sotto un'area a parcheggio a pagamento, in concessione pluriennale, già assegnata a soggetto privato, il quale gode, nelle vicinanze del punto di ristoro, in un altro fabbricato ad esso complanare, della sala di controllo degli impianti di videosorveglianza. In questo secondo fabbricato non oggetto di concessione, vi sono locati anche i pubblici servizi a gratuita disposizione di chiunque e dei locali di sgombero oltre al locale quadri elettrici e contatore ENEL. Il parco è munito inoltre di pubblica illuminazione, di un grande pozzo e di un secondo pozzo più piccolo, destinati per l'irrigazione del verde del parco medesimo e di altre aree verdi della zona. La manutenzione del verde e la custodia dell'intero parco, compreso il servizio di apertura e chiusura cancelli, sono affidati ad un appaltatore che assicura il servizio fino al mese di giugno 2016, comunque rinnovato certamente fino alla fine del 2016. Il parco in cui si trova inserito in posizione centrale, il fabbricato e l'area contermine oggetto di concessione (cfr tavola 1), è mantenuto in ottime condizioni agronomiche, aperto tutto l'anno e tutti i giorni dell'anno; esso è liberamente frequentato non solo da cittadini che abitano nei quartieri più vicini al suddetto. Nel parco è costume dell'Amministrazione, vista la sua fortissima interconnessione con l'adiacente Teatro Lirico, organizzare durante l'anno, direttamente o assai più sovente attraverso la Fondazione del Teatro Lirico e/o il Conservatorio e/o altri soggetti, delle importanti manifestazioni artistico/musicali, sia gratuite che a pagamento. Autonomamente l'Amministrazione comunale organizza tramite soggetti terzi deputati o, più raramente, in modo diretto, sempre durante l'anno, alcuni importanti eventi anche di carattere eno- gastronomico ed altro (ad esempio vivaistico), mettendo a disposizione di produttori vari degli spazi all'aperto nel parco per l'allestimento dei loro stand di vendita dei prodotti. Resta chiarito ed inteso che tali costumi organizzativi ed erogativi di tutta questa pletora di manifestazioni, continueranno nel medesimo modo, anche dopo l'avvio della presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi, esclusive o rimostranze per inattendibili presupposti concorrenziali; viceversa la sua posizione potrà divenire, con l'uso sapiente delle proprie competenze, occasione sinergica di proposizione dei suoi servizi in concessione, a favore dei numerosissimi frequentatori del parco arrivati nel sito per godere di quelle manifestazioni.
Il fabbricato oggetto di concessione si trova in condizioni manutentive buone ma in forma di rustico, pertanto sono da investire importanti risorse economiche per il suo completamento; l'area all'aperto di pertinenza, su pavimentazione marmorea, anch'essa area oggetto di concessione si trova in condizioni manutentive complessivamente buone. Onde stimolare la partecipazione competitiva all'affidamento oneroso di questi beni (i cui miglioramenti ed opere di completamento edilizio sono a carico del futuro concessionario), lo scrivente Servizio, oltre ad avere dimensionato il canone di concessione sui livelli minimi medi degli intervalli minimo/massimo di locazione di locali commerciali, stimati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Camera di Commercio in questo quartiere, ha tra l'altro previsto i seguenti aggi, gratuiti, ma che comunque devono predisporre il futuro concessionario ad una gestione responsabile di tutto il bene. Occorre infine chiarire che spetta al futuro concessionario allacciarsi a spese sue sia per l'erogazione della corrente elettrica che per l'erogazione dell'acqua potabile per tutte le sue attività. Laddove gli allacci già esistenti non dovessero risultare attinenti od utili a coprire questi consumi è ad intero onere del concessionario anche la realizzazione di tutte le opere edili (compresi scavi, reinterri, ripristini edili a regola d'arte, manufatti d'alloggiamento contatori ed allacci etc.) ed impiantistiche, per la corretta realizzazione di tali nuovi allacci.
AGGIO n°1) Viene concesso al futuro concessionario un periodo di mesi sei (giorni 180 “gratuiti”, naturali e consecutivi, eventualmente rinnovabili di ulteriori giorni 90, ad esclusivo parere del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, in caso di motivati ritardi non imputabili al concessionario per l'ottenimento dell'agibilità), antecedente all'inizio della concessione, gratuito, quale riconoscimento onnicomprensivo degli oneri finanziari e delle prevedibili difficoltà amministrative che il soggetto dovrà sopportare per potere restaurare il fabbricato e le altre aree, ripristinare i vari impianti a norma e rendere gli immobili pronti per le attività e muniti di tutte le necessarie autorizzazioni, che transiteranno attraverso SUAP o a seconda dei casi tramite Servizio Edilizia Privata e/o Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Cagliari, d'ora innanzi definito più semplicemente come “Comune”, o UTP comunale o della RAS, previa istruttoria con lo scrivente Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, d'ora innanzi definito più semplicemente come “Servizio” del Comune. Resta chiarito ed inteso che tale periodo semestrale anticipato potrà avere seguito e di ciò goderne il Concessionario, solo dopo l'efficacia del provvedimento d'aggiudicazione definitiva e solo dopo la consegna, da parte del concessionario, delle polizze e cauzioni previste nel presente elaborato ed estese anche a tale periodo. A vantaggio del concessionario, resta chiarito ed inteso che se, nel corso di questi sei mesi, egli avrà sia completato gli interventi manutentivi che ottenuto le necessarie autorizzazioni, potrà dare avvio alla propria attività economica, godendo di tali vantaggi. Resta inoltre chiarito ed inteso che, al termine del suddetto periodo semestrale, se il concessionario non avrà completato la fase di ristrutturazione e di ottenimento delle autorizzazioni, non essendo tale periodo prorogabile, avrà comunque inizio la concessione, dal primo giorno successivo ai 180 giorni “gratuiti” a onere e costo concessorio ad intero carico di detto concessionario. Spetta inoltre al Concessionario, sempre prima di dare avvio al periodo di uso gratuito, di provvedere ad allacciare a suo nome ed a sua spesa sia il contatore elettrico che il contatore idrico di sua spettanza. Si precisa inoltre in questa sede che il contatore idrico, da allacciare con il soggetto gestore unico della rete idrica, a spese del Concessionario, eroga l'acqua non solo per il punto di ristoro ma anche per alcune fontanelle ancora da installare e per la toilette tradizionale a pubblica fruizione del parco. Quindi saranno a carico del futuro gestore le spese di tali consumi, peraltro assai contenuti. Resta a carico del Comune la gestione di questo servizio igienico e delle future fontanelle.
AGGIO n°2) Una seconda area, colorata di verde chiaro, contermine al fabbricato (indicata senza quantificazione della superficie nella tavola 1), potrebbe essere data in uso al concessionario in futuro; scelta questa esclusivamente in capo al Servizio scrivente. In caso il Servizio accordi al concessionario l'opportunità di fruire anche di questa seconda area (anche per una superficie più contenuta, all'interno di quella riportata in planimetria e fino al massimo estensivo colà descritto) il canone concessorio dovuto è così determinato: € 3,30 per mq lordo per mese, soggetto al rialzo d'aggiudicazione; il valore unitario viene
moltiplicato per i mq accordati e sul valore complessivo si applica l'IVA di legge a favore del Comune. Su tale area, così concessa conseguentemente si procede alla sua esclusione dalla manutenzione e dalla custodia del parco, ed il Concessionario, ha l'obbligo di mantenerla e custodirla come per gli altri beni oggetto della concessione secondo tutte le condizioni di cui al presente capitolato; il concessionario ha la possibilità di fruirne per gli usi esclusivamente connessi alle attività in concessione, con il vincolo obbligatorio dell'inedificabilità di qualsiasi manufatto non autorizzato, parimenti, avendo l'obbligo del mantenimento della gradevolezza estetica di questa area. Ad esempio, nella parte adiacente al fabbricato medesimo, il concessionario potrà predisporre un adeguato sistema di raccolta differenziata, a durata quotidiana o al massimo estendibile a copertura dei giorni di festa, dei residui da esso prodotti, acquistando ed organizzando un sistema di contenitori decorosi, perfettamente chiudibili per un accatastamento temporaneo dei suddetti (anche in previsione del prossimo sistema di raccolta porta a porta) e coerente ai vincoli sanitari. In tale parte retrostante, sempre dietro presentazione di adeguata progettualità, che deve essere preliminarmente licenziata in modo favorevole dal Servizio e successivamente essere soggetta a rilascio di autorizzazione edilizia e SUAP, potrebbe ad esempio trasferire parte dei macchinari termici (ad esempio i congelatori per i gelati), onde rendere le strutture interne del fabbricato più efficienti.
AGGIO n°3) La viabilità destinata al passaggio quotidiano dei fornitori del concessionario è quella indicata con la linea blu nella tavola 1. L'ingresso ed uscita merci e fornitori pertanto avviene esclusivamente dal cancello di via Xxxxxxx, un cancello pedonale. Conseguentemente i fornitori possono entrare solo a piedi, per mantenere il parco a meglio e soprattutto la sua pavimentazione di gran pregio. Spetta al concessionario munirsi di eventuali carrelli a funzionamento manuale o con agevolazione elettrica, ma mai semovente, per facilitare il trasporto merci al suo locale. Gli orari di consegna merci ed i relativi giorni di consegna sono stabiliti in modo esclusivo dal Servizio scrivente e verranno comunicati solo dopo la consegna della concessione, essendo soggetti a continue variazioni e comunque improntati al massimo rispetto della quiete dei frequentatori del parco medesimo. L'ingresso di via Sant'Xxxxxxxxxx è vietato ai fornitori; così come è vietato al concessionari ed ai suoi fornitori entrare con mezzi di qualsiasi fattezza e propulsione. Eccezionalmente (ad esempio per l'esecuzione dei lavori del punto di ristoro) il Servizio scrivente autorizzerà il concessionario ad accedere con i mezzi meccanici suoi e dei suoi affidatari ed appaltatori vari. Tale autorizzazione deve essere preventivamente richiesta e motivata; fermo restando la doverosa cautela del concessionario e la prestazione di adeguate garanzie a tutela delle opere del parco, tra cui certamente spicca in primis la tutela della pavimentazione in marmo.
AGGIO n°4) Il Servizio scrivente si riserva di consegnare al concessionario, a titolo gratuito, gli arredi di altro fabbricato a suo tempo pignorati e confiscati a precedente concessionario. Il nuovo concessionario, se troverà conveniente tale proposta, potrà prendere in uso tali arredi se ancora disponibili, andando a ritirarli, ripararli e montarli interamente a spese sue. Tali arredi sono conservati in alcuni magazzini del Comune, dislocati sul territorio comunale ed al di fuori di questo. Essi restano di proprietà del Comune di Cagliari.
Il Servizio scrivente a proprio insindacabile giudizio si riserva di contestare al concessionario secondo le procedure descritte nel presente disciplinare fino a sanzionare questi od annullare la fruibilità degli aggi prima descritti, nei casi critici, quali a puro titolo d'esempio, in presenza di comportamenti o atteggiamenti del concessionario o dei suoi dipendenti o fornitori o suoi appaltatori o suoi affidatari, omissivi o non collaborativi o non rispettosi o non consoni al sito che ospita la concessione.
Tutto ciò premesso
1. Il presente Capitolato contiene le indicazioni circa le finalità perseguite con l'affidamento in concessione del punto di ristoro e delle aree annesse presso il Parco - Giardino della Musica sito nel quartiere San Benedetto, gli obblighi a carico del concessionario, la disciplina del canone e quella regolante i rapporti
discendenti dall'aggiudicazione della concessione. La concessione viene regolata dal presente Capitolato, dalla sua tavola 1 e dalla determinazione dirigenziale di concessione.
2. Viene affidato in concessione l'immobile nella sua interezza e denominato appunto punto di ristoro presso il Parco della Musica. Gli immobili da affidare in concessione, si trovano nello stato manutentivo precedentemente descritto, sono graficamente riportati nella planimetria della tavola 1 e sono comunque visitabili, onde rendersi coscientemente conto del loro stato di fatto. Le superfici ed altri elementi caratterizzanti l'oggetto di concessione sono i seguenti. Il fabbricato: a) Corpo in pianta rettangolare per attività Ristorazione e Bar (progetto esecutivo a cura dei professionisti incaricati dall'appaltatore Impresa De Sanctis, collaudato definitivamente, per le parti oggetto d'appalto nel corso del 2011; colore celeste della tavola). Stato attuale rustico: metri quadri 150 lordi. Non vi sono attrezzature o beni di particolare pregio da porre in elenco oltre quanto già qui descritto. Le pertinenze in concessione: b) Area esterna prospiciente al fabbricato completamente aperta non protetta su pavimentazione di marmo, colore verde oliva della tavola (progetto esecutivo cfr indicazione precedente), eventualmente migliorabile anche con sistemi di copertura (a cura ed onere del futuro Concessionario che deve proporre apposito progetto in primis al Servizio scrivente e solo dopo avere ottenuto la sua autorizzazione, può procedere con la proposta al SUAP, all'Edilizia Privata ed altri soggetti). Stato attuale in buone condizioni: metri quadri
280. Altri Aggi fisici: c) Gratuito uso autorizzato alle condizioni capitolari (cfr precedente aggio n°3) della viabilità interna pedonale per il solo carico/scarico merci, dall'ingresso di via Giudice Xxxxxxx per il percorso d'interconnessione tra il punto di ristoro e l'esterno. Nonché uso della viabilità pedonale per l'interconnessione tra il punto di ristoro e l'area esterna in concessione (colore verde oliva della tavola).
d) Eventuale futura estensione della concessione (cfr precedente aggio n°2), se accordata dal Servizio ed alle condizioni economiche già descritte, di una seconda area aperta, adiacente al fabbricato (colore verde chiaro della tavola) che, se presa in concessione, passerà alla responsabilità del Concessionario nei medesimi modi, obblighi, diritti e doveri, descritti nel presente Capitolato per gli altri cespiti in concessione. e) Contesto d'inserimento del cespite: all'interno di un particolare parco giardino comunale urbano, relativamente nuovo, dal disegno architettonico moderno e contemporaneo, con rilevanti aree pavimentate e del verde ornamentale di particolare pregio, munito di numerosi confort di pubblica fruizione per i suoi frequentatori, sicuramente stimolati a recarsi al punto di ristoro per acquisti di bevande, gelati o altro, parco giardino interamente recintato con diversi cancelli ed orari d'apertura e chiusura regolamentati e comunque estensibili come orario; area verde del parco irrigua con grandi prati; fontanella per uso civico; due fontane di cui una con giochi d'acqua; un grande torrente artificiale; toilette tradizionali di pubblica fruizione, trattasi di servizi tutti gestiti da altro appaltatore (cancelli, custodia e manutenzione del parco); amplissimi spazi sotterranei strutturati a parcheggio a pagamento ed affidati ad altro concessionario con ingressi anche nel parco; parco-giardino attualmente custodito h 24/24 e 7 giorni su 7, fino a tutto il 2016; adiacenti o nelle vicinanze del parco importantissimi centri culturali e scuole quali il Teatro Lirico, il Conservatorio Musicale, la scuola elementare e media del Cima, la piazza Xxxxxxxx XXXXX con il grande complesso oratoriale di San Paolo, il T-Hotel, numerosissime attività commerciali ed intenso tessuto urbano abitativo, il mercato di San Benedetto. f) Ancora, per riconoscere ai soggetti interessati la fattibilità della proposta d'impresa, il Servizio mette a gratuita disposizione (cfr aggio n°4), nel caso siano ancora disponibili, per la durata della concessione alcuni beni a suo tempo sequestrati e passati interamente nelle proprietà comunali, appartenuti ad un precedente concessionario, del medesimo immobile ed attualmente custoditi presso alcuni magazzini comunali, principalmente allocati nella via Po.
3. In allegato al presente capitolato speciale - disciplinare di concessione si trova l'elaborato grafico (tavola) riportante la planimetria generale del fabbricato bar-ristoro e delle altre aree oggetto della concessione o di eventuale futura concessione. La tavola predetta riporta le caratteristiche del tutto sommarie degli immobili in concessione, al fine della loro identificazione. Spetta comunque ai partecipanti alla gara effettuare le verifiche di dettaglio e dimensionali necessarie per la corretta formulazione dell'offerta.
4. La concessione comprende la gestione tecnico-amministrativa dell’attività di bar/ristoro.
La concessione comprende, in elencazione le seguenti attività ed obblighi a cura del concessionario:
• la gestione economica del punto ristoro e dell'area oggetto di concessione e libero uso delle proprie toilette quale servizio di pubblica e gratuita fruibilità per chiunque (da abbinarsi al libero uso delle altre toilette del parco già gestite da altro appaltatore);
• la pulizia quotidiana (ripetuta in più turni giornalieri, festivi compresi) e la gestione integrale gratuita dei propri servizi igienici pubblici, compresa fornitura costante di tutti i prodotti per l'igiene della persona e degli ambienti;
• la pulizia quotidiana di tutta la superficie del sito di mq 150+mq 280 di cui alla tavola 1;
• partecipazione fattiva all'ottimale mantenimento quotidiano dello stato di pulizia e decoro dell'altra superficie colorata di verde chiaro della tavola 1;
• la custodia continua ed ininterrotta dei beni oggetto di concessione e delle aree in aggio, comprese cioè le percorrenze per i propri fornitori;
• l'obbligo/onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero bene patrimoniale oggetto della concessione, compresi i ripristini per danni, furti ed atti vandalici, per i lavori sui propri allacci (delle aree e dei beni di cui alle parti colorate in celeste, in verde oliva e le percorrenze in blu della tavola 1);
• l'obbligo/onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità per accessi carrabili ed alternativi, concessa eccezionalmente dall'ingresso di via Sant'Xxxxxxxxxx (per i ripristini edili, la consegna straordinaria di colli pesanti, quali nuovi arredi ed attrezzature o per lavori sui propri impianti), compresi i ripristini per danni, furti ed atti vandalici.
5. Finalità della concessione è, pertanto, la valorizzazione del bene come punto di ristoro ed altre attività economiche inserite in un giardino pubblico; onde renderlo più fruibile all'utenza con l'apertura del punto di ristoro, permettendo al Concessionario la gestione economica dello stesso sito al fine di garantire al pubblico la fruizione di servizi a pagamento consoni alle caratteristiche del sito (punto di ristoro), di garantire per sé il proprio equo profitto imprenditoriale, per i suoi lavoratori la garanzia di una retribuzione corrispondente a quelle previste dai CCNL e territoriali di riferimento e di onorare il pagamento di tutte le spettanze ai propri fornitori, compreso il canone di concessione dovuto all'Amministrazione appaltante;
6. l’attività oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, di pubblico interesse, e quindi per nessuna ragione può essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza maggiore;
7. la gestione non potrà essere effettuata per finalità diverse da quelle indicate nel presente Capitolato Speciale - Disciplinare, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto, dietro presentazione dell'istanza scritta del Concessionario, congruamente anticipata di non meno di giorni 15 dalla data dell'evento tramite messaggio di posta elettronica certificata;
8. tutte le attività che costituiscono oggetto della presente concessione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge;
9. l’utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso del verde, dei manufatti e dell'immobile ed all’uso parsimonioso delle risorse energetiche;
10. il Concessionario è obbligato a rispettare gli indirizzi e le disposizioni del solo Servizio Parchi, Verde e
Gestione Faunistica in quanto responsabile della gestione di tale concessione comunale, il quale Servizio, nel rispetto delle funzioni pubbliche che rappresenta e nel principio della leale collaborazione tesa alla piena pubblica fruizione del Parco della Musica, verificherà preliminarmente le proposte e le richieste del Concessionario rilasciando pareri, nulla osta, dinieghi o divieti o invitando questi a presentare le proposte e le richieste, regolarmente visionate ed approvate, ad altri soggetti anche esterni all'Amministrazione;
11. dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la qualità dell’attività espletata, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza; inoltre il Concessionario ha l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.
Art. 2 - Canone di concessione
1. Il canone mensile viene inizialmente stabilito, in quanto soggetto a rialzo, nel seguente modo. Sono stati analizzati i valori degli importi di mercato relativi ai costi caratteristici ed aggiornati di affitto, mensili, dei locali commerciali in quel Quartiere (San Benedetto) estratti dalle banche dati della Camera di Commercio e dell'Agenzia del Territorio i cui limiti (minimo/massimo) sono esposti nella seguente tabella, direttamente posti in correlazione con le superfici lorde degli immobili oggetto di concessione:
Superficie totale lorda coperta (mq) | 150 |
Costo locazione per mq/mese (dati da agenzia delle entrate II semestre 2015 zona San Benedetto) | Da € 11/mq a €16/mq |
Costo per mq/mese (dati da Camera di Commercio di Cagliari, I e II semestre 2013 zona San Benedetto su nuovo) | Da € 7,83/mq a € 10,44/mq |
Canone mensile unitario scelto come basa di gara (valore medio del minimo) | € 9,42 |
canone mensile punto di ristoro | € 1.413,00 |
Superficie totale lorda scoperta (mq) | 280 |
Canone mensile unitario scelto come basa di gara (35% valore medio del minimo) | € 3,30 |
canone mensile pertinenze | € 924,00 |
Totale corrispettivo di concessione lordo mensile | € 2.337,00 |
Dalla lettura dei dati sopra elencati, appare assai chiaro il filo conduttore che ha posto il tecnico nella valutazione del prezzo da porre a gara (al rialzo): tenere conto dello stato manutentivo dell'insieme degli immobili, e su questo fare leva per stimolare la più ampia partecipazione competitiva, nel rispetto comunque del giusto apprezzamento del valore della cosa pubblica da porre a frutto (sia a tutela della buona Amministrazione della cosa pubblica, sia come potente volano di stimolo della privata imprenditorialità). L'imprenditore sicuro, professionalmente preparato, dotato del giusto senso di rischio, è in grado di cogliere le opportunità di questa concessione, inserita in un bellissimo contesto di verde pubblico e di area sportiva, sempre più apprezzata dai residenti. Un'area sulla quale insistono nelle vicinanze importanti realtà attrattrici di turismo quali il Teatro Lirico, il T Hotel, il Conservatorio, oltre alle attività commerciali del quartiere, al momento in crisi ma con interessanti prospettive di ripresa nel medio/breve periodo.
Si procede nella determinazione del canone netto da porre a base di gara, al rialzo, analizzando i costi di
ristrutturazione ordinaria e straordinaria delle opere murarie presenti, oltre all'ottenimento dell'agibilità del fabbricato, che il futuro concessionario dovrà affrontare prima ancora, di poter pensare al successivo acquisto, sempre a suo onere, degli arredi ed attrezzature necessarie per l'avvio delle attività. Prima ancora di articolare gli aspetti puramente contabili dei lavori edili da affrontare a cura del concessionario, appare necessario mettere in evidenza che, sempre per favorire l'attività imprenditoriale, al futuro concessionario verrà riconosciuto un periodo di tempo gratuito e preliminare all'avvio della concessione, di mesi sei (eventualmente rinnovabile come già descritto all'aggio n°1 di cui al precedente articolo 1); periodo necessario per affrontare con più serenità i lavori che verranno articolati e per chiedere e ricevere le necessarie autorizzazioni edilizie e SUAP prodromiche al futuro avvio dell'attività. Tale periodo essendo preliminare alla concessione è esente dal pagamento del canone d'aggiudicazione; appare chiaro peraltro che il concessionario futuro per potersi avvalere di tale prerogativa dovrà provvedere preliminarmente all'allaccio a suo nome del contratto con il gestore unico dell'acqua potabile e di quello dell'energia elettrica; oltre a produrre le polizze cauzionali ed assicurative a garanzia dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i contratti di consumo idrico ed elettrico, essi vanno ad interessare oltre che i futuri consumi del punto di ristoro, anche quelli di tutte le pertinenze date in uso. Inoltre a carico del concessionario vi saranno, con l'allaccio idrico che serve il punto di ristoro, anche i consumi idrici delle fontanelle presenti nel parco e quelli del servizi igienici e delle altre competenze presenti nel vicino fabbricato in quanto fisicamente collegati a tale allaccio.
I costi di ripristino del fabbricato, finalizzati anche all'ottenimento del certificato d'agibilità sono stati stimati in
€ 650,00/mq, al netto dell'IVA, pari pertanto a complessivi € 97.500,00.
I descritti costi di ripristino, al netto dell'Iva, vengono ripartiti per semplicità in 120 rate mensili di recupero (10 anni), senza interessi legali, considerando oltretutto che l'attuale indice FOI ISTAT tende a zero o è addirittura negativo. Essi sono pertanto pari ad € 97.500,00/120 = € 812,50.
Questo importo viene detratto dall'importo lordo del corrispettivo mensile di € 2.337,00, posto a base di gara, a favore dell'amministrazione. Pertanto il canone mensile netto posto a base di gara è pari ad € 1.524,50, oltre IVA al 22%. L'importo netto posto a base di gara per 10 anni effettivi di durata della concessione è pertanto pari ad € 182.940,00, oltre IVA al 22% per € 40.246,80, per complessivi € 223.186,80.
2. L’ammontare definitivo dovuto dal concessionario, sarà determinato dal prezzo offerto dall'operatore economico (a cui viene applicata l'IVA di legge, sempre a carico del concessionario) che risulterà aggiudicatario della gara e resta fisso ed invariabile nel corso dei dieci anni. Al termine dei dieci anni, in caso di provvisoria prosecuzione della concessione, dietro autorizzazione del Servizio comunale titolare del concessione, il suddetto canone subirà un adeguamento pari alla variazione dell’indice ISTAT FOI disponibile, calcolata sugli interi dieci anni della concessione, adeguamento di questo indice ridotto del 25%, sempre che nel corso della concessione non pervengano nuovi obblighi di legge a cui debba adeguarsi anche il presente patto concessorio. Il pagamento del canone, che sarà effettuato per rate semestrali anticipate, dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario e sarà accreditato direttamente sul conto corrente bancario indicato dal Comune di Cagliari anticipatamente entro i 10 gg. antecedenti l'inizio del semestre di riferimento, secondo le istruzioni operative che saranno debitamente comunicate dal Servizio scrivente al concessionario;
3. il canone deve intendersi non comprensivo degli oneri fiscali, sempre a carico del Concessionario;
4. a fronte del pagamento anticipato del canone semestrale di concessione da parte del Concessionario, il Comune provvederà ad emettere la relativa fattura quietanzata;
5. in caso di mancato rispetto dei termini indicati, saranno applicate la sanzione o la revoca, decadenza, atto di ritiro e cessazione della concessione di cui ai successivi artt. 28 e 29;
6. La stazione concedente può introdurre variazioni alla concessione nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per la presenza di eventi o motivi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi, che si verifichino nel corso di esecuzione della concessione, non direttamente né indirettamente imputabili al concessionario;
7. la presente procedura ad evidenza pubblica soggiace alla normativa di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il concessionario si impegna a prevedere all'atto della determinazione di concessione la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa;
8. a fronte del pagamento del canone di concessione il concessionario è esentato dal pagamento di altri oneri d'occupazione all'interno dell'area avuta in concessione e della superficie degli aggi, già precedentemente descritti ed articolati.
Art. 3 - Durata della concessione
1. La concessione del punto di ristoro presso il Parco della Musica avrà la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal completamento del primo periodo semestrale di affidamento gratuito preconcessorio, eventualmente rinnovabile nei modi e nei tempi già indicati nel precedente articolo 1. A sua volta tale periodo può avere inizio solo dopo l'intervenuta efficacia della determinazione dirigenziale di concessione.
2. Allo scadere del termine, salvo diversa determinazione appositamente comunicata dal Servizio comunale, il Concessionario dovrà lasciare libero da persone e cose e senza pretesa alcuna il bene che è stato oggetto della concessione. Nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale per eventuali opere eseguite dal Concessionario durante la gestione.
3. Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge assegnatario responsabile e custode della proprietà comunale affidata. I beni, al termine della concessione, devono ritornare di diritto, in ottime condizioni d'uso e di stato, nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale, compresi quelli realizzati a spese dal Concessionario, come meglio specificato nel precedente art. 1 e nell'art. 23 del presente capitolato, senza che il medesimo Concessionario possa pretendere indennizzi o riconoscimenti a qualsiasi titolo.
4. Alla scadenza naturale della concessione, se richiesto ed autorizzato dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, l'operatore economico concessionario del bene e del servizio proseguirà nell'esecuzione della concessione fino alla piena operatività del subentrante.
Art. 4 - Soggetti ammessi alla gara
Possono presentare la domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n°50/2016 (“Codice dei Contratti”), sia singolarmente che raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del Codice dei Contratti (non è prevista la dichiarazione delle quote di partecipazione ed esecuzione), in possesso dei seguenti requisiti:
capacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs.
N°50/2016;
i partecipanti non devono avere contenziosi con l’Ente e non devono essere in mora con l’Ente né avere debiti di alcuna natura con l’Ente;
iscrizione alla Camera di Commercio per attività assimilabili alle attività oggetto della concessione;
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della stessa, segnatamente dall'art. 71 del D. Lgs. n°59 del 26/03/2010 e ss.mm.ii. ed uno tra quelli contemplati dall’art. 2 commi 4, 5 e 6 della L. R. n°5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii.;
si specifica che sia per le imprese individuali che in caso di società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale di ciascuna impresa partecipante (nei casi di partecipazione plurima) e, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale (nei casi di partecipazione plurima, il “preposto” deve essere indicato sempre per ciascuna impresa) ai sensi dell'art. 71 comma 6-bis del D. Lgs. N°59 del 26/03/2010 e ss.mm.ii.;
esperienza triennale documentata e sottoscritta nella gestione di pubblici esercizi per la ristorazione e/o somministrazione di bevande e alimenti, con un fatturato specifico medio annuo relativo all'oggetto della concessione di 100.000,00 euro all’anno negli ultimi due esercizi finanziari chiusi alla data di presentazione dell'offerta.
E’ ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex. art. 89 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. esclusivamente per l'esperienza e per il fatturato medio annuo specifico, in quanto gli altri requisiti tecnico-professionali previsti per l'esercizio dell'attività, segnatamente dall'art. 71 del D. Lgs. n°59 del 26/03/2010 e ss.mm.ii. ed uno tra quelli contemplati dall’art. 2 commi 4, 5 e 6 della L. R. n°5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii., sono chiaramente di tipo soggettivo e non ausiliabili.
Appare inoltre necessario richiamare l'obbligo soprattutto nel caso di dichiarazioni o partecipazioni plurime, che tutti i soggetti firmatari devono possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e non avere contenziosi in essere con l'Amministrazione scrivente, come precedentemente descritto, al secondo e terzo comma del presente articolo.
Art. 5 - Procedura di aggiudicazione, criterio dell’offerta ed esito della gara
L’aggiudicazione della gara, mediante procedura aperta, ai soggetti che invieranno le offerte conformemente al presente Capitolato Speciale - Disciplinare, avverrà tramite il criterio del massimo rialzo, consistente nell'indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale in aumento (da presentare arrotondata fino alla seconda cifra decimale) tramite offerta al rialzo sull’importo del canone per dieci anni (pari ad € 182.940,00, oltre l’I.V.A. nei termini di legge).
Sulla base della percentuale in aumento offerta, sarà calcolato il punteggio da attribuire, in centesimi e fino alla seconda cifra decimale, secondo la seguente formula:
X
Punteggio Aumento Relativo dell’offerta (i) = 100,00
Z
dove:
X = L’aumento relativo (in valore assoluto) dell’offerta iesima considerata, presentata fino alla seconda cifra decimale a cura del concorrente iesimo;
Z = Il massimo aumento relativo (in valore assoluto), presentato anch'esso fino alla seconda cifra decimale dal miglior concorrente tra quelli delle offerte ammesse, al quale viene conseguentemente attribuito il punteggio massimo.
In seduta pubblica si procederà all'apertura della documentazione amministrativa e, successivamente, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.
La procedura di gara, previa verifica del possesso dei requisiti, si concluderà con una graduatoria di merito approvata con una Determinazione Dirigenziale che ha carattere definitivo.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di contratti pubblici per la parte applicabile analogicamente anche alle concessioni, in particolare per quanto concerne l'individuazione del
concessionario con una procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica e per la verifica dei requisiti, si stabilisce che l'affidamento della concessione verrà disposto con l'adozione di un atto amministrativo unilaterale nella forma di una determinazione di concessione.
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda, quesiti e apertura delle buste
La domanda di partecipazione deve essere formulata, riportando tutte le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice. Pertanto il partecipante utilizzerà l'apposito modulo di domanda pubblicato sul sito istituzionale telematico xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
La domanda così compilata, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale, di agenzia di recapito o di corriere, ovvero mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 24 del mese di giugno dell’anno 2016, pena l’esclusione, ed unicamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Xxxxxxxx (Xxx Xxxxxx xx0, 00000-Xxxxxxxx). Gli orari e i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio del Protocollo sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata, pena l’esclusione, in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, e riportante la propria denominazione o ragione sociale ed indirizzo, con la seguente dicitura: “CONCESSIONE PER DIECI ANNI DEL PUNTO DI RISTORO PRESSO IL PARCO DELLA MUSICA – NON APRIRE”.
Non si terrà conto delle istanze presentate oltre il termine stabilito; di quelle prive, del tutto o parzialmente, delle dichiarazioni e/o informazioni richieste nel modulo; di quelle non sottoscritte dal rappresentante/i legale/i del soggetto interessato; di quelle non accompagnate.
Nel plico contenente l'istanza andrà inserita in una separata busta sigillata e non trasparente l'offerta economica sottoscritta, con firma autografa per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, da rendere obbligatoriamente legale con l'apposizione di una marca da bollo pari ad euro 16,00, con l’indicazione, in cifre ed in lettere, del rialzo percentuale offerto sul canone posto a base di gara. Sia il rialzo espresso in cifre che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e perfettamente leggibili, pena l’esclusione. Il rialzo percentuale offerto dovrà essere espresso non oltre la seconda cifra dopo la virgola e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre dopo la seconda. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
Eventuali quesiti sulla gara dovranno essere trasmessi esclusivamente mediante invio all'indirizzo p.e.c. xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx, entro e non oltre nove giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non si assicura il riscontro ai quesiti pervenuti successivamente. E’ onere dei concorrenti consultare regolarmente sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte le pagine relative alla concessione in oggetto con particolare riguardo ad eventuali avvisi per i concorrenti successivi alla pubblicazione del capitolato speciale
– disciplinare ed alle risposte date ai quesiti di carattere generale pervenuti.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Servizio pubblicherà sull'apposita sezione del sito dedicata alla presente procedura un avviso contenente il luogo, giorno ed ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa e, una volta conclusa, quella delle offerte economiche dei soggetti non esclusi.
Art. 7 - Cauzione provvisoria e definitiva
1) I partecipanti alla gara dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della concessione, cioè pari ad € 3.658,80 costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione
può essere costituita in contanti (mediante versamento presso la Tesoreria Comunale che ha sede nel Palazzo Civico di Via Roma, 145) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Sindaco del Comune di Cagliari.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti o titoli del debito pubblico o in assegno circolare, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione della concessione, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n°50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 93, comma 8 del D. Lgs. n°50/2016).
La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.
In caso di presentazione della garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti ai sensi del D. Lgs. 385/93, il concorrente dovrà allegare anche dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’intermediario medesimo, dalla quale risulti il rilascio, in suo favore, dell’autorizzazione a prestare garanzia (deve essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione allegato D di cui al sito comunale xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx).
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve:
A) Contenere, a pena di esclusione, l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n°50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
B) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente;
C) Avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta (ultimo giorno utile per la presentazione dell'offerta) e coprire tutte le fattispecie di rischio caratteristiche di questo documento fra cui l'eventuale escussione per il pagamento delle sanzioni previste dall'art. 83 comma 9 del D, Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
D) Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile.
Nel caso di costituendi R.T.C., di consorzi ordinari di concorrenti, da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi.
2) Il concessionario aggiudicatario, a tutela e garanzia del regolare e dell’esatto adempimento adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, fra cui il pagamento del canone, l'esecuzione degli interventi proposti dal medesimo, il pagamento di penali o sanzioni etc., prima dell'adozione della determinazione dirigenziale, dovrà prestare la cauzione definitiva, rilasciata dai soggetti di cui ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., stabilita con le stesse previsioni previste per la cauzione provvisoria, per l'importo pari al 10% (dieci per cento) del valore totale decennale d'aggiudicazione della concessione, offerto dal suddetto. Il valore della cauzione non può ridursi durante l'intera durata della concessione ed oltre, restando conseguentemente fisso ed immutabile per l'intera durata della concessione ed oltre e cioè fino alla data del rilascio della regolare conclusione di cui al successivo periodo. La garanzia predetta copre gli oneri anche per il mancato od inesatto adempimento della concessione e cessa di avere effetto solo alla data in cui il Servizio ha certificato all'Assicuratore, la regolare conclusione delle attività, degli oneri ed obblighi della concessione decennale e dell'avvenuta restituzione di tutti i beni nelle condizioni ottimali d'uso e pronti ad essere riutilizzati. Considerata la particolarità di cui all'aggio n°1 del precedente articolo 1, la cauzione definitiva deve coprire anche il periodo iniziale, gratuito ed aggiuntivo, di giorni 180
naturali e consecutivi, da estendere nel caso venga riconosciuto l'ulteriore periodo preconcessorio di cui all'articolo 1, oltre ai successivi anni 10 della concessione vera e propria, senza soluzione di continuità con i precedenti 180 giorni eventualmente estesi come all'aggio n°1 di cui al precedente articolo 1.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
La mancata costituzione della garanzia fidejussoria entro il termine stabilito o entro il termine della consegna provvisoria sotto le riserve di legge, comporta la decadenza dell’affidamento, l‘acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da parte del Comune e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
La presente cauzione deve espressamente coprire anche gli eventuali maggiori danni ed oneri dovuti alla revoca, annullamento, decadenza, atto di ritiro della concessione ed all'affidamento della concessione ad altro aggiudicatario.
Si evidenzia come attualmente in base alla legislazione in vigore e conformemente alle indicazioni della Banca d’Italia i soli soggetti abilitati ad emettere polizze fideiussorie sono:
- le banche;
- le assicurazioni;
- gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. ( Testo unico Bancario) a ciò espressamente autorizzati.
Invece non possono essere considerate valide le garanzie rilasciate dai seguenti operatori:
- dai Consorzi Fidi;
- dai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che non abbiano ottenuto la verifica dei requisiti dalla Banca d’Italia e l’abilitazione mediante l’iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco, consultabile sul sito della Banca d’Italia.
Inoltre, le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Art. 8 - Responsabilità del concessionario
Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale delle attività affidate con la presente concessione, liberando a pari titolo il Comune ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale – Disciplinare, della determinazione dirigenziale di concessione, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose o agli animali comunque provocati nell'esecuzione dell’attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di terzi a carico del Comune, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. È a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
E’ espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell’oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell’aggiudicazione della concessione. Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente,
dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello del Comune e di terzi presenti nei luoghi oggetto della concessione, tenendo sollevato il Comune medesimo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione delle attività, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
La sorveglianza sul rispetto della concessione non diminuirà in nulla la responsabilità del Concessionario per tutto quanto attiene lo svolgimento dell’attività, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso.
Particolare richiamo viene esplicitato con il presente articolo, il successivo e quelli dedicati alla sicurezza, alla scrupolosa prevenzione, a cura del concessionario in quanto responsabile, dei rischi da danni da interferenze fra lavoratori delle diverse imprese e quelli del Comune e fra i lavoratori impegnati nelle attività di gestione, custodia e controllo della presente concessione ed i frequentatori. In quanto il concessionario della presente concessione, mette in essere per ultimo, nel parco, delle nuove attività, costanti, incidenti e pluriennali che andranno a sovrapporsi e comunque ad interferire con quelle già esistenti e con i già presenti frequentatori del parco.
Art. 9 - Coperture assicurative
A fronte delle responsabilità evidenziate all'articolo precedente e per quanto previsto dal presente capitolato e dai suoi allegati, il Concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, valida per tutta la durata della concessione ed in caso di consegna per il periodo precedente del cosiddetto aggio n°1 di giorni 180, valida dal giorno stesso della consegna e per tutta la durata della concessione (decennale) da estendere nell'eventuale estensione del periodo preconcessorio di cui all'aggio n°1 del precedente articolo 1, che preveda:
1. Sezione Responsabilità civile verso terzi (RCT)
a) oggetto dell'assicurazione - responsabilità civile derivante dalle attività oggetto della concessione: attività di manutenzione del sito e delle opere in concessione; attività di custodia del sito; attività d'uso economico, artistico e culturale degli immobili, degli impianti, dei manufatti, del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse (sia quelle in concessione che quelle in aggi n°2 e n°3 del precedente articolo 1), inclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; attività che interferiscono con quelle già presenti nel parco (manutenzione e custodia del parco e gestione di altra concessione per attività ludiche e frequentatori del parco);
b) massimale minimo di garanzia: € 2.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti tale massimale;
c) la responsabilità civile per danni arrecati da chiunque (concessionario e/o altri: in quanto il primo è custode e responsabile per tutta la concessione) ai fabbricati, ai manufatti (ad esempio arredi, pavimentazione, recinzione con cancelli etc.), alle opere a verde, alle opere d'arte ed agli impianti che costituiscono il complesso del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse (sia quelle in concessione che quelle in aggi del precedente articolo 1) ed alle attrezzature date in uso (aggio n°4);
d) la responsabilità civile per danni cagionati alle persone ed animali (al proposito possono frequentare l'intero immobile gli animali domestici, quali cani e gatti, condotti al guinzaglio secondo le norme previste dal vigente regolamento comunale di tutela degli animali e se la ASL conferma tale orientamento in sede di autorizzazione SUAP); tutti soggetti che frequentano il complesso del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse (sia quelle in concessione che quelle in aggi del precedente articolo 1), inclusa la responsabilità civile per somministrazione di alimenti e bevande e compresa anche la fattispecie di danno biologico (ad
esempio da punture da insetto);
e) la responsabilità civile per danni derivanti ai frequentatori del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse (sia quelle in concessione che quelle in aggi del precedente articolo 1) ed a terzi dimoranti o presenti nelle vicinanze dall'organizzazione di spettacoli, cerimonie e manifestazioni, a cura del concessionario compresi eventuali danni da inquinamento acustico o per violazione della quiete pubblica;
f) la responsabilità civile derivante dalle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo al Concessionario.
Si considerano terzi a tutti gli effetti: il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, i frequentatori del parco, i dimoranti nelle vicinanze e coloro che transitano nelle vicinanze al momento dell'evento dannoso, i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione, controllo. Come già scritto al precedente punto b) il massimale minimo di garanzia è fissato in € 2.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti tale massimale.
2. Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro
a) massimale minimo: € 2.000.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti tale massimale;
b) devono intendersi “prestatori di lavoro” tutti coloro che rientrano nella definizione di cui alla normativa vigente, compresi quelli delle attività interferenti;
c) l'assicurazione deve coprire anche il “danno biologico” (ad esempio da punture di insetto) ed il danno da interferenza tra attività lavorative di diversi soggetti;
d) l’assicurazione deve comprendere anche rivalse I.N.A.I.L. e I.N.P.S.
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente prima del rilascio della determinazione dirigenziale di concessione o comunque prima della consegna del servizio se antecedente.
Il Concessionario deve presentare al Comune, annualmente, copia dell’attestazione di versamento del premio annuale di rinnovo della polizza assicurativa predetta.
3. Sezione Furto, Incendio ed Atti Vandalici
Massimale minimo: € 15.000,00 per ciascuno degli eventi a copertura dei beni comunali e di quelli realizzati dal Concessionario, fermo restando la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti tale massimale.
Art. 10 - Consegna
1. A richiesta dell’Amministrazione, l’avvio dell’attività dovrà essere effettuato anche nelle more dell'adozione della determinazione di concessione con un preavviso di quindici giorni e dovrà essere tassativamente svolto con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato Speciale - Disciplinare;
2 prima dell’inizio dell’attività sarà redatto apposito verbale di consegna, in apposito contraddittorio con il Concessionario, relativo allo stato dei locali, delle opere a verde, degli impianti, degli arredi e della pavimentazione, delle opere d'arte, dei manufatti e delle attrezzature e quant'altro affidati in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti relativi alla concessione. Il Concessionario si dovrà impegnare a prendere in consegna, senza riserva alcuna, il verde e le altre opere delle aree in concessione e di quelle degli aggi di cui all'articolo 1, gli impianti, i locali, le attrezzature, tutti i beni e le aree del complesso denominato punto di ristoro presso il Parco della Musica, che il Concessionario stesso dovrà dichiarare di aver visitato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, riscontrabile e
risultante dal verbale predetto, senza pretendere modifiche o lavori ed impegnandosi alla loro custodia, totale, completa ed ininterrotta, a ripristinarli ed a mantenerli in perfetto stato manutentivo, e comunque a norma di legge, sino alla loro restituzione, oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa e secondo le prescrizioni imposte dal presente Capitolato Speciale – Disciplinare e dai suoi allegati, espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, garantendo sempre il massimo decoro sia esterno che interno;
4. la consegna di cui al precedente comma, anche se effettuata sotto le riserve di legge, è subordinata al preventivo espletamento degli adempimenti sotto elencati:
presentazione dell’elenco nominativo del personale che l’aggiudicatario intende impiegare nel servizio di gestione delle attività di manutenzione del parco;
costituzione dei depositi cauzionali di cui al precedente articolo 7;
– presentazione delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 9;
– presentazione di adeguato piano della sicurezza, con analisi completa di eventuali rischi da interferenza, come da precedente articolo 8 e come da successivo articolo 23 comma 2;
nomina dei responsabili della gestione del punto di ristoro del Parco di cui al successivo art. 22.
5. Se l’aggiudicatario non si dovesse presentare il giorno stabilito per la consegna, il Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica gli assegnerà, mediante nota inoltrata via PEC (o in caso di guasto tramite messaggio di posta elettronica ordinaria), un termine perentorio, non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici, trascorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale avrà diritto di dichiarare decaduto l'aggiudicatario, disponendo l’incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento e/o indennizzo di eventuali ulteriori e maggiori danni, nessuno escluso.
6. L’aggiudicatario assume piena responsabilità dei beni ricevuti in consegna dall’Amministrazione; avrà quindi l’obbligo di gestirli, custodirli, assicurarli e sottoporli a manutenzione perfetta, inappuntabile, costante e puntuale per tutta la durata della gestione, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nel presente Capitolato Speciale - Disciplinare. L’aggiudicatario sarà quindi pienamente responsabile del perfetto mantenimento delle opere assunte in gestione e custodia.
Art. 11 – Gestione economica del punto di ristoro
Il Concessionario dovrà tempestivamente aprire al pubblico il punto di ristoro/bar con i suoi annessi (aree in concessione ed in aggio). In tal senso, ricevuta formale comunicazione d'avvenuta aggiudicazione della Concessione, dovrà immediatamente attivarsi presso il S.U.A.P. e comunque presso tutti gli uffici competenti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e presso i soggetti competenti per l'immediata voltura a suo nome dei contratti di allaccio elettrico ed idrico e con il competente ufficio tributi per l'iscrizione nei ruoli della T.A.R.I. e della T.A.S.I. (dovute per le sole aree in concessione da integrare ma solo in futuro eventualmente per la seconda area in concessione, ma non per le aree ad aggio), al fine di potere iniziare ad esercitare dopo la consegna del bene, anche con consegna in via provvisoria. Pertanto, egli si attiverà nel minor tempo possibile e rispettando i termini al fine di aprire senza ritardo e gestire direttamente l’attività di ristoro/bar, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti, nessuno escluso.
Oltre che le spese per i lavori edili di completamento del rustico e le spese per l'ottenimento di tutte le certificazioni ed autorizzazioni sono a carico del concessionario le spese dell’arredo dei locali del punto di ristoro e delle attrezzature di pertinenza sono a totale carico del Concessionario. In considerazione della straordinaria qualità architettonico-ambientale e delle peculiarità del sito, tutti gli arredi e le
attrezzature da installare dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio scrivente e votati alla massima qualità: non sarà infatti consentito l'utilizzo di sedie e tavolini in plastica, ombrelloni variopinti e/o con scritte pubblicitarie. Per quanto riguarda il posizionamento di elementi d'arredo nell'area di pertinenza del punto di Ristoro (per ora solo l'area colorata di verde oliva nella tavola) le suddette proposte progettuali oltre ad essere oggetto di preventiva autorizzazione a cura del Servizio scrivente, devono essere sottoposte, se previsto dalla norma regionale e dal regolamento urbanistico comunale, al rilascio di autorizzazione dal competente ufficio di tutela paesaggistica e dai competenti uffici comunali, considerando il valore storico-paesaggistico di assoluto pregio del sito. Viene chiarito ed inteso in questa sede che l'attività di ristorazione e bar, viene concessa di diritto esclusivamente negli ambienti interni del punto di ristoro e nell'area aperta in concessione. Il Concessionario non dispone di alcun altro diritto d'estensione delle attività di ristoro e bar in altre aree del parco: esse possono essere motivatamente richieste, mediante apposita proposta progettuale che deve essere preliminarmente autorizzata dal Servizio scrivente ed in caso di parere favorevole (previo calcolo del nuovo onere concessorio a carico del concessionario come al precedente articolo 1, da liquidarsi nelle medesime modalità di cui al precedente articolo 2), deve essere sottoposta a procedura SUAP.
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.18.6.1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n.635 del 6.5.1940, dovrà scrupolosamente rispettare, oltre alla normativa vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il PUC ed il suo allegato Piano di Classificazione Acustica e quelle che il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, riterrà di imporgli, nel pubblico interesse e per la tutela della salute pubblica. Sono di norma escluse e quindi non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività acusticamente inquinanti o lesive della pubblica quiete; anche se di carattere temporaneo o stagionale. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate, solo al termine di verifica favorevole, al Concessionario. Alla scadenza della suddetta concessione, le autorizzazioni decadranno ed il locale dovrà essere rilasciato nelle condizioni indicate al successivo art. 21.
Il Concessionario potrà organizzare nelle strutture assunte in concessione eventi di natura pubblica o cerimonie a carattere privato, ma solo dietro preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Servizio scrivente. Dette cerimonie, di carattere saltuario non possono peraltro precludere, durante l'orario d'apertura del Parco, la libera fruizione del Parco medesimo. Il Concessionario è inoltre autorizzato ad organizzare cerimonie a carattere privato con uso esclusivo della struttura, al di fuori dell'orario minimo d'apertura del Parco e comunque, anche in questo caso, deve essere preventivamente autorizzato da parte del Servizio scrivente. Appare chiaro che a seconda della natura della richiesta il Servizio scrivente indirizzi il Concessionario ad altri Servizi comunali o enti deputati al rilascio del provvedimento autorizzativo.
Nulla è dovuto a carico del concessionario per tassa d'occupazione del suolo pubblico (cosiddetta COSAP) per l'erogazione di attività economiche connesse al presente procedimento, in tutte le aree avute in concessione ed in aggio, in quanto già asseverato, tale onere, con il pagamento del corrispettivo d'aggiudicazione.
E' inoltre vietata qualsiasi forma di pubblicità fissa o fonica, all'esterno del punto di ristoro, senza preventiva autorizzazione del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica; nel caso di provvedimento favorevole, il concessionario dovrà assolvere ad ogni canone pubblicitario secondo il prescritto regolamento comunale, ed essere munito di prescritte autorizzazioni anche edilizie e paesaggistiche.
Art. 12 – Obblighi gestionali del fabbricato
1. La concessione del fabbricato e delle aree, da adibire ad attività di pubblico esercizio (somministrazione: bar, ristorante, etc.) dovrà comprendere a carico del concessionario:
• i contratti/utenze di somministrazione di energia elettrica, gas, acqua, fognatura e depurazione, l'iscrizione per il pagamento della tassa per la raccolta e smaltimento rifiuti (T.A.R.I.) e la dimostrazione di avvenuto pagamento mediante autodenuncia della T.A.S.I., per la quota a suo carico, telefono, fax, indirizzi di posta elettronica, tutti intestati al Concessionario. Obblighi a sua cura e spese e pertanto a suo intero onere, spesa e cura, dal momento della consegna dei beni, anche sotto le riserve di legge;
• la corretta differenziazione dei rifiuti della raccolta urbana in base alle disposizioni normative vigenti e il posizionamento degli stessi nei relativi contenitori di raccolta, nonché la necessaria iscrizione nei registi comunali per il pagamento della T.A.R.I. La T.A.R.I. è dovuta solo per le superfici del punto di ristoro e per quelle date in concessione, rispettivamente pari a mq 105 e mq 280 (nel caso di ulteriore estensione, verrà adeguato l'onere all'effettiva assegnazione dell'ulteriore area in concessione) per come dettagliate nel presente Capitolato e descritte nella tavola allegata;
• il pagamento della T.A.S.I., per la quota parte in capo all'utilizzatore del bene, per come stabilita dal sovraordinante regolamento comunale in materia, e riferita alle sole superfici di cui al precedente comma;
• il possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, concessioni, o provvedimenti comunque denominati, prescritti dalla vigenti disposizioni in materia, nessuna esclusa, sia per la gestione del bar, ristorante, attività artistico/culturali, etc., sia per l’esercizio di tutte le attività che il concessionario vorrà intraprendere, ma che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale dopo l’aggiudicazione della concessione e dopo la conseguente adozione della determinazione dirigenziale. Le autorizzazioni amministrative, sanitarie etc. di cui alle precedenti attività dovranno essere intestate al legale rappresentante del concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente o dietro motivata richiesta, per le singole fattispecie;
• il Concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione, evitando nel modo più assoluto che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. La concessione, come pure le licenze e le altre autorizzazioni relative alle attività esercitate, non potranno ad alcun titolo, né diretto né indiretto, essere trasferite a terzi. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso della concessione;
• il Concessionario si obbliga altresì a corrispondere i diritti, le tasse e le imposte previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse. Il Concessionario si impegna e si obbliga a sottostare alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e di quelle che, di volta in volta, potessero essere imposte dalle Autorità competenti.
Art. 13 – Obblighi ed oneri generali a carico del concessionario
• Il soggetto gestore è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative, di quanto disposto nel presente capitolato, nella determinazione dirigenziale di concessione e e nel preciso rispetto dell’offerta economica presentata. Sono a carico del soggetto gestore i seguenti obblighi:
• assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione della concessione e conduzione dei servizi pubblici;
• svolgere il servizio di gestione con personale idoneo in possesso dei titoli e certificazioni di cui alla normativa ed adeguata esperienza nel settore, regolarmente assunto;
• assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e all’Amministrazione concedente, in dipendenza di carenti prestazioni relative al presente capitolato.
• costi per il personale (a titolo meramente esemplificativo: xxxxxx, sicurezza, oneri previdenziali ed assicurativi, formazione etc.);
• negli appalti di forniture conclusi con terzi rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità;
• il Concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare gli immobili avuti in concessione con la diligenza e cura del buon padre di famiglia che, trattandosi di esercizio di un'attività professionale, deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
• Inoltre, il concessionario con la diligenza di cui al periodo che precede è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni in concessione da manomissioni da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che li caratterizzano, nell’ambito della concessione;
• Il Concessionario non potrà destinare gli immobili ad un uso diverso da quello previsto con la concessione, anche solo parzialmente, senza il preventivo consenso scritto del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica.
• Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario:
• a) il rischio d’impresa per tutte le attività esercitate in attuazione della presente concessione;
• b) l’organizzazione e la gestione dell’attività esercitata presso il punto di ristoro, le aree in concessione e quelle in aggio nel Parco Xxxxxxxx Xxxxx XX;
• c) la completa gestione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in essi contenute, la custodia ininterrotta di tutti i beni, la sorveglianza (vigilanza, eventuale posizionamento di sistemi di allarme e video-sorveglianza degli immobili in concessione e di quelli in aggio), la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare di quelle in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell’igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro; nel caso in cui fosse necessario intervenire per la messa a norma di taluni impianti, ciò dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario prima dell’avvio dell’attività. Si chiarisce che s'intende dato in manutenzione e custodia al concessionario anche tutto il verde e tutte le opere ed impianti presenti nelle aree in concessione ed in quelle in aggio. In queste ultime è esclusa la loro manutenzione ma vi è l'obbligo della loro piena custodia e cura;
• d) la pulizia straordinaria, ordinaria e quotidiana di tutti i beni in concessione, con l’impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare, la pulizia dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi, garantendone sempre il perfetto funzionamento. Si precisa che il Concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico sanitario del punto di ristoro e di tutti gli altri beni eventualmente interessato, e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. Per i beni presenti nelle aree in aggio il concessionario compartecipa fattivamente con l'appaltatore della manutenzione del parco al loro perfetto mantenimento (attivamente impegnandosi nelle pulizie) e che né anch'egli comunque responsabile in quanto custode;
• e) la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili, delle opere a verde, delle opere d'arte, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici avuti in concessione, somma di attività necessaria al mantenimento in perfetta efficienza degli impianti ricettivi e ricreativi, al fine di mantenerli costantemente e per tutta la durata della concessione, fino alla loro restituzione al Comune, in ottimo stato ed efficienza.
• f) le spese ed oneri per il personale, materiali di consumo e forniture di arredi e attrezzature necessari ad un'ottimale gestione del punto di ristoro presso il Parco della Musica, in particolare la fornitura dell’arredo, delle attrezzature oltre che dei lavori di ripristino del nuovo fabbricato e la fornitura dell'arredo e dei lavori di ripristino nelle altre aree in concessione;
• h) il pagamento delle spese per la fornitura dell'acqua di rete e dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli immobili avuti in concessione, degli impianti idrici (compresi toilette automatica e fontanelle), irrigui e di quelli di illuminazione esclusivamente connessi alle aree in concessione. Non è a carico del concessionario né la spesa per i consumi irrigui del Parco né quella per l’illuminazione pubblica del Parco che sono a carico del Comune e che il Concessionario non collegherà alla propria utenza elettrica né alla propria utenza idrica. Sono inoltre a carico del concessionario le spese relative alla TARSU, alla TASI (come calcolate al precedente articolo 12) e le eventuali imposte sulla pubblicità secondo quanto previsto dai regolamenti comunali e comunque tutte le spese ed oneri connessi alla gestione ed al funzionamento del punto di ristoro presso il Parco, ed ogni altro onere non espressamente posto a carico del Comune (vi è l'esenzione completa dal pagamento della COSAP);
• i) le spese per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento differenziato presso siti autorizzati di tutti i materiali di risulta derivanti in generale dalle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, dei fabbricati, delle strutture, degli arredi e degli impianti;
• j) le spese che si rendessero necessarie in relazione a sopraggiunte normative in materia di sicurezza ed agibilità, pertinenti l’attività esercitata nell’immobile in concessione;
• k) le spese per accensione e mantenimento in vita di idonee polizze assicurative;
• l) l’acquisizione a propria cura e spese di tutte i permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze necessari prescritti dalle vigenti disposizioni legislative per la gestione dei beni in concessione;
• m) tutte le imposte, tasse, tariffe derivanti dalla concessione e dalla titolarità del punto di ristoro/bar e delle aree in concessione, con la sola esclusione del C.O.S.A.P.;
• n) l’intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento degli impianti per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
• o) una costante attività di informazione e promozione delle iniziative organizzate all’interno della struttura.
• Previa richiesta del Concessionario e dopo formale autorizzazione del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti ed ai manufatti quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti ed i manufatti medesimi e la gestione delle attività all’interno del punto di ristoro e nelle aree in concessione o a ridurre i costi di esercizio, con oneri e spese a carico del concessionario medesimo, ivi compresa la progettazione ed il collaudo degli interventi. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie al termine della concessione diverranno di proprietà comunale o viceversa resteranno nelle disponibilità del concessionario, secondo le fattispecie e caratteristiche descritte nel presente
Capitolato ed in particolare ai successivi articoli 21 e 23. Tutte le migliorie che passeranno nel patrimonio comunale dovranno essere consegnate al Comune, al termine della Concessione, in condizioni di massima efficienza senza pretesa di alcun compenso, neppure a titolo di indennità o risarcimento.
• Il Concessionario si impegna altresì a dare attuazione ad ogni eventuale proprio piano delle migliorie e degli investimenti secondo quanto previsto nei progetti tecnici che presenterà nel corso della concessione, esattamente nei tempi stabiliti in quella sede dal Concessionario od in quei tempi unilateralmente stabiliti dal Servizio comunale scrivente, titolare della competenza sulla concessione; fermo restando l’ottenimento dei necessari titoli edilizi, urbanistici e SUAP eventualmente necessari e tutte le altre autorizzazioni previste per legge. La concessione costituisce esclusivamente titolo di disponibilità dell’area che legittima il Concessionario ad espletare le necessarie istanze o segnalazioni per l’ottenimento dei necessari atti amministrativi che consentono l’espletamento dell’attività. Per i miglioramenti e le addizioni apportate dal Concessionario agli immobili oggetto della presente concessione non è dovuta da parte del Comune alcuna indennità nemmeno alla conclusione del rapporto, salvo espressa diversa pattuizione tra le Parti. Tutte le migliorie effettuate, devono essere mantenute e custodite dal Concessionario nelle migliori condizioni, sottoponendole alle medesime cure, secondo quanto già espresso in altra parte del presente elaborato, assicurate ai beni comunali in concessione. Al termine della Concessione tutte le migliorie sono acquisite nelle disponibilità del Comune, ad eccezione di quelle parti per come descritte al successivo articolo 21, che il Concessionario può riprendere fra le sue disponibilità, venderle al concessionario subentrante oppure donarle a titolo gratuito all'Amministrazione; quest'ultima si riserva l'unilaterale diritto di accettarle o di rifiutarle.
• Al di fuori di quanto previsto in ciascun progetto tecnico eventualmente presentato secondo quanto stabilito al precedente comma, al Concessionario non è consentito eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in concessione ed alla loro destinazione, senza il preventivo consenso scritto del Servizio scrivente ed alle condizioni concordate. In caso contrario, a semplice richiesta del Comune, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso della concessione, alla rimessione in pristino, a tutta sua cura e spese, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e la possibilità di applicare penali e di dichiarare la decadenza dalla concessione.
• Qualora durante il rapporto di concessione fossero richiesti dalle autorità competenti, per sopravvenuti motivi, lavori di adeguamento attinenti alla destinazione degli immobili prevista dal presente atto, tali lavori saranno eseguiti a cura e a spese del Concessionario, senza possibilità di risarcimento, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge per il caso di eccessiva onerosità.
• Il Concessionario, nell’esecuzione degli interventi predetti, dovrà sempre garantire il rispetto delle norme di Legge e/o regolamentari previste in materia di edilizia, di igiene e di sicurezza.
• Il Concessionario si obbliga a:
• a) Mantenere fruibile e rispondente alle norme di legge il fabbricato destinato ad attività di bar/ristoro e l'area esterna in concessione (nel caso di estensione tali obblighi valgono anche per la seconda area), mediante interventi di natura diversa, quali, ad esempio: a1) la dotazione di nuovi arredi, di nuove attrezzature, di nuovi impianti (elettrico, d’illuminazione, di climatizzazione ed idraulico), la loro successiva gestione e continua manutenzione: riparazione o sostituzione di rivestimenti e pavimentazioni interne ed esterne, realizzazione dei nuovi forni per pizza o altro nel locale aggiunto; mantenere costantemente fruibile, in ottimo stato manutentivo ed in condizioni sempre più che decorose tutta la parte del parco in concessione e con lo spirito collaborativo già segnalato nei primi articoli del capitolato anche le aree in aggio gratuitamente messe a disposizione; a2) completamento
opere edili, impiantistiche e sanitarie mancanti e rifacimento tramezzature interne, pavimentazione interna e placcatura pareti interne, rifacimento intonaci e tinteggiatura interna ed esterna, con l’uso degli stessi materiali e colorazioni originali dell'edificio preso in concessione; a3) sostituzione d’unità intere di infissi e serramenti interni ed esterni e sostituzione dei vetri rotti, interventi di completo recupero del solaio, sua impermeabilizzazione e coibentatura, recupero parti strutturali compresi armature e cordoli; a4) interventi necessari a garantire il deflusso delle acque meteoriche e dei liquami fognari dai fabbricati ed eventuali spurghi effettuati con idonea attrezzatura; a5) riparazione, revisione e sostituzione dell’impianto idraulico e degli apparecchi sanitari e relative rubinetterie; a6) fornitura ex novo di tutte le apparecchiature sanitarie, tecniche, impiantistiche ed idriche, mancanti o comunque oramai deteriorate od inadeguate; a7) eventuale realizzazione di nuovo ed adeguato impianto di videosorveglianza comprese le telecamere; riparazione, revisione e sostituzione delle parti della pubblica illuminazione di competenza, quadri ed impianti elettrici compresi, già non funzionanti o inadeguati e del tutto ammalorati; a8) attrezzare, a propria cura e spese, sia il locale destinato a bar/ristoro e spogliatoi e toilette che le parti del suddetto utili per l'eventuale alloggiamento sistema di gestione e registrazione videosorveglianza; a9) recuperare ed attrezzare l'area/e esterna/e pavimentata/e in concessione con tutto quanto, nulla escluso, occorrente per mantenerle funzionanti, agibili e munite di tutte le autorizzazioni sanitarie e dei collaudi e pareri rilasciati dagli organi di controllo necessari per mantenerle aperto al pubblico od anche per potenziarne l’attività (per le aree esterne si sottolinea il recupero della pavimentazione eventualmente saltata o ammalorata, anche con sostituzione di parti eventualmente potenziandole di adeguati impianti d'illuminazione e di copertura, se autorizzata, a tutela degli astanti dagli atmosferili). Tali obblighi sommariamente elencati valgono sia per la fornitura delle dotazioni d’arredo per interni ed esterni, sia per la fornitura e posa delle attrezzature fisse o mobili e delle macchine necessarie per l’attività di bar/ristoro, quali per esempio l'impianto di climatizzazione, l’arredamento, le stoviglie, etc., sia per le eventuali opere di natura edilizia ed impiantistica; controllo e revisione delle coperture e delle relative impermeabilizzazioni; verniciatura periodica delle parti in ferro e delle protezioni, con prodotti specifici adeguati agli infissi esterni; riparazione e sostituzione di parti accessorie di mobili e degli arredi; sostituzione di lampade, di interruttori, di punti presa, di valvole, di apparecchi d’illuminazione di pertinenza dei fabbricati; manutenzione degli impianti di climatizzazione ai sensi della Legge 5.3.1990, n. 46, per le parti rimaste in vigore, del D.M.22.1.2008, n. 37 e del D.P.R. 26.8.1993, n. 412 e ss. mm. ii., comprese le verifiche di competenza con gli adeguamenti del caso al fine della loro tenuta a norma; quant’altro occorra per garantire la funzionalità ed il perfetto stato di conservazione del fabbricato, compresi altresì tutti gli interventi ed adempimenti prescritti dalle norme di sicurezza.
• b) Gestire e realizzare le attività ed iniziative all’interno del punto di ristoro e nelle aree esterne oggetto di concessione secondo le competenze attribuite dal presente Capitolato e sempre e comunque nel rispetto delle vigenti normative.
• c) Presentare al Comune, con cadenza annuale e precisamente entro il 31 agosto, un prospetto dei lavori di manutenzione effettuati ed una relazione sulle attività svolte nell’anno concluso, che descriva anche sotto il profilo tecnico sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili, delle varie opere, dei manufatti e degli impianti tecnologici ed un prospetto dei lavori di manutenzione e delle attività programmate da effettuarsi nell’esercizio successivo, oltre al bilancio consuntivo della gestione dell’anno precedente con una parte destinata all'analisi economico- finanziaria comprensiva dei costi e dei ricavi della gestione. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti. Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti e l’elenco nominativo del
personale utilizzato per l’esercizio e per la manutenzione del sito.
• e) Assumere in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
• f) Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti relativa alle aree ed alle attività in concessione secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal regolamento comunale ed il deposito temporaneo (al massimo quotidiano o dei festivi sopravvenienti in continuità) degli stessi nei siti previsti per il conferimento.
• g) Impedire che sull’area in concessione si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune.
• h) Durante lo svolgimento di manifestazioni o cerimonie, custodire l’intero patrimonio di proprietà comunale, restando unico responsabile di eventuali danni o furti a carico dello stesso.
• i) Garantire il libero accesso, ai frequentatori del Parco, nei servizi igienici destinati al pubblico del locale di ristoro assunti in concessione e garantire a proprie spese la costante fornitura di acqua potabile di rete alle fontanelle ed alla toilette presente nell'altro fabbricato;
• l) Garantire ai frequentatori del parco ed all'impresa impegnata nella manutenzione e custodia del Parco, il libero accesso a tutte le aree del suddetto parco ed anche nelle zone di viabilità concesse in aggio;
• m) Assicurare, in occasione delle manifestazioni organizzate dallo stesso Concessionario, il regolare afflusso degli spettatori nel Parco;
• n) Consentire il sereno svolgimento delle attività economiche in capo all'altro concessionario ed all'impresa impegnata nelle manutenzioni del parco, assicurando un comportamento improntato sul principio della lealtà, con atteggiamenti continuativamente sereni, comprensivi e di massima collaborazione. In tal senso si atterrà alle disposizioni scritte o verbali impartite esclusivamente dal Servizio scrivente o dai Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Appare fondamentale in tal senso, un accurato studio da parte del concessionario, del proprio sistema di sicurezza (piano della sicurezza dell'impresa mediante produzione di DVR e di piano specifico di studio della sicurezza e dei rischi d'interferenza) dei suoi lavoratori al fine di annullare qualsiasi rischio di interferenza con i lavoratori dell'altra concessione, dell'altro appalto, del Comune e con i frequentatori del parco medesimo. Il Concessionario presenterà, prima di iniziare i lavori di ripristino, detto piano della sicurezza che studi i rischi classici dei lavori nel cantiere edile e quelli presenti e futuri di interferenza della propria attività con le altre e con i frequentatori; piano a firma di tecnico abilitato e possibilmente precipuamente esperto nella fattispecie.
Art. 14 – Orari ed altre attività in concessione
• Il Parco Xxxxxxxx Xxxxx XX sarà aperto al pubblico tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, secondo il seguente orario di riferimento minimo, comunque soggetto a variazione ad intero onere e cura dell'appaltatore della manutenzione del Parco, su semplice comunicazione del Servizio comunale scrivente, anche dietro proposta d'ampliamento del Concessionario del punto di ristoro suddetto al Servizio scrivente. Periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio: apertura ore 06:30; chiusura ore 21:00; Periodo dal 1 marzo al 30 aprile: apertura ore 06:00; chiusura ore 21:30; Periodo dal 1 maggio al 31 ottobre: apertura ore 05:30; chiusura ore 22:30; Periodo dal 1 novembre al 31 dicembre: apertura ore 06:30; chiusura ore 20:30. Durante questo orario d'apertura deve essere assicurata da mezz'ora prima del tramonto e viceversa fino a mezz'ora dopo l'alba la completa illuminazione del Parco. Le
toilette del punto di ristoro devono essere possibilmente aperte, per la libera fruizione di chiunque, durante tutto l'orario d'apertura al pubblico del Parco e per tutti i giorni festivi compresi: esse devono essere perfettamente pulite, funzionanti, sempre munite di salviette e saponi e pubblicamente e gratuitamente fruibili da tutti i frequentatori del parco. In tutti i casi, vista la peculiarità della presente concessione, qualora il punto di ristoro fosse chiuso al pubblico in orario d'apertura del Parco, resta in onere al concessionario l'assicurazione della continua erogazione dell'acqua potabile a favore dell'esistente toilette posizionata nell'altro fabbricato.
• Il punto di ristoro del Parco della Musica deve funzionare per almeno 300 (trecento) giorni all'anno, secondo l’orario giornaliero minimo qui descritto (eventualmente ampliabile o comunque modificabile, sempre solo dopo autorizzazione a cura del Servizio scrivente): Periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio: apertura ore 13:00; chiusura ore 21:00; Periodo dal 1 marzo al 30 aprile: apertura ore 12:00; chiusura ore 20:00; Periodo dal 1 maggio al 31 ottobre: apertura ore 9:30; chiusura ore 22:30; Periodo dal 1 novembre al 31 dicembre: apertura ore 12:30; chiusura ore 20:30.
• Le attività culturali e ricreative presso il punto di ristoro non hanno calendari minimi di funzionamento; per quanto riguarda gli orari di erogazione di tali attività esse vengono generalmente escluse dopo le ore 22:00 e fino alle successive ore 07:30 e dalle ore 14:00 fino alle ore 16:00, per tutelare la pubblica quiete; queste attività sempre consone allo stato dei luoghi ed alle finalità del giardino sono sempre di tipo rispettoso del parco e dei suoi frequentatori. Vi è il permanente divieto di erogazione di attività rumorose, quali quelle che prevedono la diffusione di musica o di suoni e rumori con apparecchi di diffusione acustica elettromeccanici e comunque che producono rumori in grado di turbare la pubblica quiete. Eventuali orari diversi d'erogazione di tali attività o la possibilità di erogare spettacoli musicali d'intrattenimento anche con apparecchiature di diffusione elettromeccaniche vanno sottoposti a preventiva autorizzazione a cura del Servizio scrivente, dietro presentazione di un adeguato piano comprensivo della caratterizzazione acustica a firma di professionista abilitato ed iscritto all'albo dei tecnici in acustica ambientale (si richiama a puro titolo d'esempio, seppure non esaustivo, il fermo rispetto della tutela della quiete e, conseguentemente, tutte le prestazioni ed opere provvisionali e tecniche amministrative a cura del Concessionario per la tutela dall'inquinamento acustico). Resta chiarito ed inteso che, ad insindacabile giudizio del Servizio scrivente, se la proposta descritta al precedente periodo, munita di tutti gli elaborati necessari, fosse licenziata favorevolmente, ebbene la suddetta proposta dovrà essere presentata al Servizio comunale competente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione vera e propria (al momento il Servizio Cultura del Comune);
• Eventuali variazioni dei predetti orari del due precedenti punti potranno, previa motivata richiesta scritta del concessionario, essere autorizzati dal Comune con formale provvedimento.
• Il Concessionario, ai fini di uno sfruttamento economicamente conveniente della gestione in concessione dell’attività di bar/ristoro, potrà chiedere al Comune di estendere gli orari d’apertura e/o chiusura del Parco. Il Concessionario è inoltre autorizzato a celebrare cerimonie a carattere privato secondo quanto previsto all'articolo 11 del Capitolato, fermo restando che il Concessionario deve richiedere specifica e necessaria autorizzazione. Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica richiederà, a seconda della natura della proposta, al Concessionario una serie di prescrizioni, fra le quali il piano di caratterizzazione acustica e tutti i necessari accorgimenti atti a non creare disturbo alla quiete dei frequentatori, dei residenti e degli animali che possono dimorare nel sito o nelle residenze in qualche modo interessate dalle onde acustiche.
• La fascia oraria massima indicativa d’apertura del punto di ristoro deve essere generalmente compresa fra le ore 5:00 a.m. e le ore 24.00, salvo estensioni previa autorizzazione del Comune e secondo gli indirizzi previsti per questa zona della Città dal vigente piano di caratterizzazione
acustica.
• Le attività previste e prevedibili potranno, dal Concessionario, essere protratte, previa autorizzazione alle condizioni richieste dal Servizio, anche oltre gli orari d’apertura al pubblico di cui ai punti precedenti a condizione che le stesse, oltre ad essere univocamente approvate dal Servizio, non creino turbative alla pubblica quiete, non siano inquinanti sotto il profilo acustico, né provochino qualsivoglia danno al patrimonio comunale del Parco.
• Nell'ambito delle facoltà del Concessionario di destinare, previa apposita autorizzazione del Servizio, il punto di ristoro presso il Parco ad iniziative e manifestazioni consone allo stato del luogo e comunque commisurate alla dimensione della suddetta area, egli deve garantire, però, la vigilanza e la salvaguardia dei beni e della fauna dimorante nel Parco, nonché la pubblica quiete nel rispetto delle normative vigenti in materia.
• Nella struttura in concessione potranno infatti essere organizzate, previa apposita autorizzazione da parte del Servizio comunale titolare della competenza sulla concessione, oltre che le normali attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche attività musicali d’ambientazione (tipo piano-bar), concertistiche, espositive, artistiche, culturali, etc. che, comunque, non precludano, durante gli orari d’apertura al pubblico, il contemporaneo uso pubblico né creino, in qualsiasi orario, motivo di turbamento alla quiete pubblica od inquinamento acustico. Le attività musicali, pertanto, devono essere, preferibilmente, erogate senza il ricorso di diffusori di suoni elettromeccanici e comunque con tutti i preventivi accorgimenti di tutela già diffusamente descritti al precedente articolo 11 ed a precedente comma del presente articolo.
• Si precisa ancora che il Concessionario potrà dar corso a tali manifestazioni solo dopo il rilascio delle prescritte autorizzazioni e dopo il pagamento di tutti i diritti di legge, con esclusione della COSAP, in quanto già assolta con il pagamento del corrispettivo d'aggiudicazione.
• Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale per l’esecuzione di attività musicali o d’altro genere, comunque in grado di disturbare i vicini residenti o la fauna dimorante nel giardino o nelle vicinanze, il Concessionario dovrà preventivamente presentare al Servizio comunale titolare della competenza sulla concessione apposita relazione sui pericoli d’inquinamento acustico e sulle modalità da porre in opera, ad intero onere, responsabilità e cura del Concessionario, per l’attenuazione dei rumori, redatta da tecnico abilitato.
• Relativamente alle emissioni rumorose, il Concessionario è tenuto all’osservanza della legislazione comunitaria (Dir. 2002/49/CE del 25.6.2002), nazionale (Codice civile e penale, Legge n. 447 del 26.10.1995), regionale, del PUC (con il relativo allegato dedicato al Piano di Caratterizzazione Acustica o PCA, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°37 del 13 aprile 2016) e relativi decreti di attuazione, delle disposizioni in ambito di pubblica amministrazione vigenti o che saranno emanate nel corso della concessione.
Art.15- Tariffe e corrispettivi dei servizi
Per quanto riguarda l’attività di bar/ristoro, il Concessionario dovrà esporre nei locali di somministrazione i prezzi praticati e depositarne copia presso l’Amministrazione entro il 31 dicembre per l’anno successivo o comunque al verificarsi della variazione degli stessi.
La vendita dei biglietti d’ingresso alle manifestazioni organizzate all’interno del punto di ristoro ed in genere i corrispettivi riscossi in relazione alla vendita di qualsiasi altro prodotto consentito dovranno rispettare le norme vigenti in materia fiscale ed eventualmente di altra natura.
Art. 16 Divieti
1. Oltre agli spazi espressamente dedicati (precisamente quelli compresi nel fabbricato del punto- ristoro e quelli adiacenti o vicini, come indicati nella tavola e come descritti in particolare al precedente articolo 1), al concessionario non è consentita altra occupazione del suolo senza concessione; a puro titolo d'esempio non gli viene consentita l'occupazione di altra pavimentazione e/o altro spazio sistemato a verde con qualsiasi tipo di struttura o arredo, anche temporaneo, quali gazebo, ombrelloni, poltroncine, sedie e quant'altro.
2. Negli spazi consentiti non è comunque ammesso l'impiego di arredi, sedute e tavolini in plastica di qualità scadente, né di ombrelloni con scritte pubblicitarie se non preventivamente autorizzati.
3. Non è ammessa la sub-concessione dell'attività di ristorazione/bar pena la decadenza dalla concessione;
4. Nessuna variazione o modifica alla concessione può essere introdotta dal concessionario in fase di esecuzione della stessa se non preventivamente approvata dalla stazione concedente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico del concessionario, della situazione originaria preesistente, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di stabilire la decadenza del concessionario. A puro titolo d'esempio si richiama l'assoluto divieto alle modifiche dello stato dei luoghi, considerando la fortissima valenza paesaggistica e storica del sito;
5. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fissa o fonica, sia all’interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti senza preventiva autorizzazione del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica; nel caso di provvedimento favorevole, il concessionario dovrà assolvere al pagamento di ogni canone pubblicitario secondo il prescritto regolamento comunale, ed essere munito di prescritte autorizzazioni anche edilizie e paesaggistiche;
6. E' fatto assoluto divieto di esercitare le attività già in essere presso l'altra esistente concessione del parco, onde salvaguardare il principio di leale collaborazione fra i due soggetti impegnati in attività economiche differenti, complementari e mai in concorrenza sleale fra di loro.
Art. 17 - Usi
Il Concessionario è autorizzato:
• a gestire negli orari d'apertura al pubblico del sito e negli altri orari (quanto preventivamente concordati e autorizzati dal Servizio scrivente) il pubblico esercizio di somministrazione bar, ristorante,ecc.;
• a proporre manifestazioni/eventi ed altre attività culturali e ricreative da effettuare all’interno del punto di ristoro e nelle aree incluse nella concessione, previo rilascio di nulla osta del servizio scrivente e se da questi ritenuto necessario, di autorizzazione del Servizio comunale e/o altro Ente deputato;
• ad affidare a soggetti esterni, mediante contratti d'affidamento regolati dalle diverse forme previste dal Codice Civile preventivamente depositati in copia presso il Servizio scrivente, per le attività di manutenzione dei beni in concessione, per quelle di custodia e per le attività d'intrattenimento varie. Il concessionario deve essere comunque preventivamente autorizzato dal Servizio scrivente ad avvalersi di quanto specificato al precedente periodo, egli pertanto depositerà presso il Servizio copia degli anzidetti contratti non meno di giorni 15 naturali e consecutivi, antecedenti al prospettato avvio delle attività contrattuali; periodo di tempo questo necessario per le istruttorie del caso.
Art. 18 - Interruzione del servizio
1. All’interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità previste dalla normativa vigente e quelle contemplate nel Capitolato;
2. l’affidatario non sarà ritenuto responsabile di eventuali interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per “cause di forza maggiore” calamità naturali gravi, interruzione totale dell’energia elettrica, ecc., che dovranno comunque essere comunicate tempestivamente dal Concessionario, mediante posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi di posta elettronica che gli verranno forniti dal Servizio, pena il risarcimento dei danni;
3. è fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. Il Comune si riserva di valutare l’effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l’eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all’immotivata interruzione dell’attività;
4. in caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente Capitolato, il Concedente potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Concessionario per l’esecuzione dell’attività stessa, anche attraverso l’affidamento ad altro soggetto, con rivalsa delle spese a carico del Concessionario, salvo l’applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.
Art. 19 – Varie
Gli interventi di natura straordinaria che si renderanno necessari a cura del Concessionario sul bene assunto in concessione in conseguenza dell'esercizio dell'attività e naturalmente nelle fasi antecedenti la concessione, dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Comune, attraverso preliminare rilascio di parere favorevole del Servizio scrivente. Gli interventi saranno eseguiti a cura e spese del Concessionario.
Il Comune mette a disposizione del Concessionario esclusivamente le aree, i locali, gli impianti e le eventuali attrezzature di cui all’articolo 1 (cfr in particolare l'aggio n°4).
I locali, i beni ed il materiale messi a disposizione dal Comune, così come quelli forniti e posti dal Concessionario dovranno essere gestiti e utilizzati dal Concessionario medesimi con la cura del buon padre di famiglia e la diligenza professionale richiesta e restituiti in perfetto stato d'uso e manutentivo, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata della concessione. Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia e di manutenzione.
Art. 20 - Controlli e verifiche
1. Il Comune, fatta salva la disciplina sulla verifica di conformità di cui al successivo comma 2, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, per il tramite del responsabile del servizio scrivente o di quello eventualmente interessato, le prestazioni erogate sotto il profilo qualitativo- gestionale, con facoltà di accesso alla struttura in qualunque momento e senza preavviso alcuno.
2. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente Capitolato Speciale – Disciplinare e dalla sua tavola, dalla determinazione dirigenziale di concessione, dalle direttive impartite dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica invierà tramite quest'ultimo Servizio formale diffida con PEC e/o mediante posta elettronica ordinaria con descrizione delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate. Entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione, o prima a seconda della gravità ed urgenza, il Gestore è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare nel medesimo modo le controdeduzioni, fatti salvi i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.
3. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dalla determinazione dirigenziale di concessione, il Comune, attraverso il Servizio scrivente o gli altri Servizi interessati o gli altri Enti deputati, si riserva la facoltà di procedere a controlli e verifiche, senza limiti e obbligo di preavviso – direttamente o a mezzo di propri delegati.
4. Ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune o di altri Enti deputati la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito all’attività in concessione. Il personale del Comune potrà prescrivere al Concessionario gli interventi manutentivi e conservativi che si rendessero necessari, sia per il buon funzionamento e conservazione dei beni oggetto della concessione, che per il loro eventuale adeguamento alle norme vigenti per tutelare la pubblica incolumità. Il Comune di Cagliari o altri soggetti preposti potranno ordinare l’interruzione temporanea della pubblica utilizzazione dei beni concessi nel caso di inadempimento, eventualmente sanzionando il Concessionario e, per i casi previsti dalla legge, dando comunicazione all'organo giuridico.
Art. 21 - Riconsegna dei beni, nessuna indennità ed inapplicabilità locativa
Alla cessazione della concessione per qualunque causa il Concessionario dovrà riconsegnare i beni avuti in concessione, compresi quelli da lui realizzati del tipo movibile e/o inamovibile di cui al penultimo comma del presente articolo, ottimamente sottoposti a manutenzione, in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso e le migliorie apportate.
Al riguardo sarà redatto in contraddittorio con l’aggiudicatario un apposito verbale di riconsegna indicante lo stato dei beni mobili ed immobili oggetto del presente capitolato.
I danni che venissero eventualmente riscontrati ai beni comunali riconsegnati verranno addebitati all’aggiudicatario che sarà tenuto a ripararli a proprie spese od a corrispondere l’importo periziato entro il termine perentorio prescritto dall'Amministrazione.
L'Amministrazione ha comunque la facoltà di ordinare all’aggiudicatario di ripristinare, a spese della stessa, i beni comunali dati in gestione e modificati senza autorizzazione.
Alla cessazione della concessione per qualunque causa rimarranno di proprietà del concessionario gli arredi amovibili e le attrezzature amovibili; egli potrà, senza obbligo, concordare la loro cessione all'operatore economico subentrante nella concessione o, in caso contrario, lasciare completamente libero il locale, senza pretendere alcun compenso o indennità per le spese sostenute. Gli arredi, le attrezzature e le altre migliorie inamovibili nonche le opere di manutenzione straordinaria vengono viceversa gratuitamente acquisti nel patrimonio comunale al termine della concessione. Fra questi resta chiarito ed inteso che vengono acquisiti nella proprietà comunale, tutte le opere e beni installati in modo fisso nei locali delle cucine quali: forni a legna o elettrici, cappe aspiranti, banconi, celle frigo, sistemi di cottura su opere murarie e nei locali destinati al pubblico, quali banconi bar, banconi cassa, banconi frigo e tutti i sistemi di illuminazione. Parimenti tutti i manufatti, le attrezzature ed arredi fissi forniti ed installati dal Concessionario nelle aree in concessione e nelle aree in aggio sono gratuitamente acquisiti dall'Amministrazione rientrando nel patrimonio comunale.
La concessione non si configura come rapporto di locazione commerciale regolato dalla Legge 27/07/1978 n°392 e ss.mm.ii. e pertanto al Concessionario non spetterà, alla scadenza della concessione, alcuna
indennità per la perdita dell’avviamento né saranno applicabili gli altri istituti disciplinati da tale legge qualora siano in contrasto con quanto previsto nel presente Capitolato.
Art. 22 - Personale necessario alla gestione e direzione dell’attività
Il Concessionario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l’opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza delle strutture e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dei beni dati in concessione, l’espletamento di tutte le attività (d’istruzione, formazione, promozione, assistenza e sorveglianza) necessarie per l’integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento delle attività di ristoro e delle eventuali attività d'intrattenimento e/o artistico- culturali da tenersi nello stesso. Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l’espletamento delle attività affidategli. Il Concessionario è obbligato a regolare il rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) con il suddetto personale in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che disciplinano la materia. Il Comune potrà chiedere – ed il Concessionario s’impegna ad attuarlo entro novanta giorni dalla richiesta senza che ciò possa costituire un maggior onere - l’allontanamento di quelle persone (responsabile, dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscono ragione di gravi e giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento delle attività nel caso in cui, nonostante la diffida rivolta dal Comune al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.
Il Concessionario tempestivamente garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adeguamento richieste dal Comune a carico delle attività in concessione. Tutto il personale impiegato per l’attività oggetto di concessione deve possedere adeguata professionalità e deve essere formato riguardo le fondamentali norme di tutela igienico sanitaria degli alimenti e di tutela dell'igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il Concessionario deve designare il soggetto responsabile della direzione della gestione del complesso di beni mobili ed immobili assunti in concessione e di tutte le attività svolte nell’area del punto di ristoro e comunicarne il nominativo al Comune prima della determinazione dirigenziale di concessione. Detto responsabile, che deve essere un soggetto idoneo a svolgere tale funzione e dotato di tutti i necessari poteri per la gestione del rapporto nei confronti del Comune, deve garantire il rispetto di tutte le obbligazioni ed adempimenti assunti con la concessione e costituisce l’unico interlocutore del Comune in relazione agli aspetti gestionali del complesso. In caso di assenze o impedimenti temporanei del predetto responsabile o per la richiesta di suo allontanamento da parte del Comune, il Concessionario deve provvedere alla sua sostituzione con altro soggetto di adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune. Il predetto responsabile deve garantire la propria presenza in loco o comunque l’immediata reperibilità per via telefonica e per posta elettronica sia ordinaria che P.E.C. agli indirizzi che dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica.
Il Concessionario deve altresì comunicare, nei termini sopra indicati, l’elenco del personale impiegato nell’attività oggetto della concessione, specificando la qualifica e le mansioni svolte.
Art. 23 – Norme per la sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 52 della L. R. n. 5/2007, fermo restando quanto ulteriormente previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, si prevedono le seguenti clausole:
a) obbligo del concessionario di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione della concessione;
b) obbligo del concessionario di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali affidatari, nei confronti dei propri dipendenti, impegnati nelle attività previste dal presente Capitolato;
c) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
d) obbligo per l'amministrazione concedente di subordinare il rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione ad affidatari del concessionario, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato D.U.R.C.
Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora il Comune esonerato da ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.
Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. che lo riguardano e quelle che riguardano i soggetti a lui terzi e potenzialmente interferenti con le proprie attività.
Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo. Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della ricezione della determinazione dirigenziale di concessione o al momento dell’avvio del servizio, se precedente, il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.
2. DUVRI POTENZIATO: Prima della consegna del parco, anche nel caso della consegna in via provvisoria, il Concessionario dovrà redigere e consegnare al Comune il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l’attività in oggetto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ampliato (POTENZIATO) non solo ai rischi di interferenza fra le attività dei lavoratori della Concessione e quelli del Comune e/o dei propri appaltatori, ma anche ai rischi di interferenza con i fornitori e, soprattutto, a quelli con i frequentatori del sito e con tutte le innanzi descritte attività in capo ad altri concessionari ed altri appaltatori presenti nel parco.
Art. 24 - Responsabilità sociale
Coerentemente con gli standard di cui alla certificazione di responsabilità sociale già acquisita, il Comune di Cagliari intende assicurarsi che anche i propri fornitori rispettino le norme ed i principi di cui alla SA 8000:2008.
Pertanto, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, l'aggiudicatario della concessione dovrà presentare, prima della consegna della concessione, apposita dichiarazione di impegno ad uniformarsi a quanto segue:
a) evitare di ricorrere o dare sostegno all’utilizzo di lavoro infantile;
b) evitare di ricorrere o dare sostegno al lavoro obbligato;
c) garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro;
d) rispettare il diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta;
e) evitare di praticare o dare sostegno a qualsiasi tipo di discriminazione in relazione a assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, sulla base di razza, sesso, ceto, religione o agnosticismo, invalidità, età, appartenenza sindacale o affiliazione politica;
f) evitare di ricorrere alla coercizione mentale, fisica o violenza verbale;
g) garantire il rispetto dell’orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti e dagli standard industriali;
h) garantire che il salario pagato per il lavoro standard settimanale risponda ai minimi retributivi legali o industriali.
Il Comune effettuerà, nei confronti dell'aggiudicatario, apposite verifiche miranti ad accertare la rispondenza della realtà aziendale all'impegno dichiarato in sede di gara.
Tali verifiche saranno effettuate presso una o più sedi dell'aggiudicatario e saranno condotte tramite ispezioni documentali, interviste ai dipendenti, controllo dei dispositivi di sicurezza, ecc.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento o di dichiarare la decadenza dalla concessione qualora siano riscontrate irregolarità non sanate entro il termine concesso dall'Amministrazione medesima o l'aggiudicatario rifiuti di sottoporsi a verifica.
Art. 25 - Codice di comportamento, norme anticorruzione e protocollo di legalità
I concorrenti e l'aggiudicatario, a mezzo del proprio legale rappresentante, devono dichiarare di avere visionato, consegnato ai propri collaboratori ed addetti a qualsiasi titolo, di obbligarsi a rispettare ed a far osservare il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari approvato con D.G.C. n. 86 del 21/07/2015, entrambi pubblicati sul sito internet dell'Ente.
Inoltre, conformemente a quanto prescritto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016- 2018 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23/02/2016, si stabilisce che i concorrenti hanno il divieto, e/o revoca e/o annullamento e/o decadenza e/o ritiro - o comunque diversamente denominato
– a pena di inammissibilità e/o esclusione dalla presente procedura d'aggiudicazione o d'affidamento della concessione, di avvalersi a qualunque titolo di ex-dipendenti che, per un triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro, per il ruolo e la posizione ricoperti nel Comune di Cagliari, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante su decisioni riguardanti determinate attività o procedimenti dei quali erano destinatari i soggetti a carico dei quali è posto il presente divieto.
Parimenti, i concorrenti e l'aggiudicatario si impegnano alla sottoscrizione del Protocollo di legalità, approvato con D.G.C. n°33 del 22/03/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n°190/2012 e ss.mm.ii., il quale costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del successivo atto di concessione.
Art. 26 – Inadempienze e penali
1. I reclami contro l'operato del concessionario (e naturalmente quello dei suoi affidatari o fornitori) che fossero riconosciuti fondati dall'Amministrazione Comunale ed in genere ogni infrazione e/o inadempienza a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale – Disciplinare e nelle direttive del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, come pure qualsiasi azione od omissione dell’aggiudicatario o dei suoi dipendenti o collaboratori di qualunque natura potesse comunque compromettere il regolare espletamento della gestione del bene e del servizio affidato in concessione o risultare non confacente alle caratteristiche culturali, storico – ambientali del sito, daranno luogo all'applicazione, da parte dell’Amministrazione concedente, di sanzioni pecuniarie a carico esclusivo del Concessionario (in quanto unico responsabile) nella misura stabilita nei successivi commi del presente articolo, ovvero ai provvedimenti di cui all'articolo seguente nei casi di particolare gravità o di ripetute infrazioni, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
2. Il Dirigente del Servizio notificherà al concessionario, senza necessità di avviso di mora, la contestazione dell’inadempienza e l’elevazione della relativa penale mediante posta elettronica ordinaria (cosiddetta non certificata), secondo quanto stabilito nei commi successivi.
3. Nel caso di ritardo nel pagamento del canone, superiore a giorni 10, rispetto al termine massimo assegnato per ciascun pagamento semestrale anticipato, di cui all'art.2 comma 1, verrà applicata una penale fissa di € 150,00 da liquidare entro i successivi giorni 10, avviando in caso d'inerzia ulteriore le procedure di cui al successivo art. 27. Mancato avvìo dell’attività da parte del Concessionario, entro il termine assegnato, per cause indipendenti dalla volontà del Comune, sarà applicata una penale di € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando comunque il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Tale penale sarà applicata anche nel caso di ritardo nella manutenzione e custodia di tutti i beni in concessione e di quelli delle aree in aggio, nell’avvio della gestione del servizio di bar/ristoro e nell'apertura al pubblico delle toilette presso lo stesso.
4. Nelle ipotesi in cui siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato speciale - disciplinare, della determinazione dirigenziale di concessione, dell'offerta del concessionario, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio o nocumento delle condizioni di sicurezza o pericolo (quali a titolo meramente esemplificativo: grave compromissione dell’igiene, in particolare dei servizi igienici o del servizio di ristorazione e bar, gravi inadempienze relativamente all’attuazione delle migliorie ed investimenti, destinazione dell’immobile o di parti di esso ad usi diversi da quelli previsti dalla concessione, grave danno all’immagine del Comune, violazione degli obblighi o delle condizioni previsti dai precedenti articoli 23, 24 e 25), il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica contesterà, mediante posta elettronica non certificata, gli addebiti, contestando direttamente la sanzione, compresa nei limiti di cui al successivo comma oppure per i casi ritenuti (ad esclusivo giudizio del Servizio) sanabili indicando il termine ritenuto congruo, non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi, per eventuali giustificazioni: le sanzioni sono quelle comprese nei limiti di cui al successivo comma. Particolare enfasi viene posta sul comportamento che deve tenere il Concessionario o i suoi rappresentati, dipendenti, fornitori ed affidatari, nei confronti del personale delle altre imprese e del Comune e dei cittadini (siano essi avventori o frequentatori del Parco). Venuto a conoscenza di comportamenti irriguardosi, il Servizio provvederà a contestare gli addebiti come evidenziato nei due periodi precedenti del presente e, nel caso, applicando le sanzioni nel modo previsto al successivo comma. Simile procedura verrà applicata per eventuali altri addebiti che non siano chiaramente trattati nel presente articolo, sia come precedentemente espresso per i termini di giustificazione sia per le sanzioni di cui al successivo comma.
5. Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Servizio, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal Concessionario, potrà irrogare (sempre mediante posta elettronica non certificata) delle penalità i cui importi sono compresi nella misura variabile tra un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ed un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), a giudizio esclusivo del Servizio scrivente, che li modulerà a seconda della gravità di ciascuna inadempienza e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. In caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
7. Inoltre, al Concessionario verrà applicata anche una penalità fissa di Euro 1.000,00 (mille/00) per l'interruzione, anche parziale, dell’attività, salvo caso fortuito o cause di forza maggiore.
8. Particolare cura dovrà porre il concessionario per il rispetto delle condizioni di sicurezza delle attività in concessione a tutela dei propri lavoratori ed a tutela dei lavoratori delle altre imprese e dei frequentatori del parco (protezione da rischi da interferenze). Pertanto viene sanzionato con Euro 50,00/giorno il ritardo nella presentazione del proprio piano di sicurezza o nel suo adeguamento. Viene inoltre sanzionato di euro 250,00 ogni fatto contestato commesso dal concessionario o dai suoi dipendenti, fornitori od altri affidatari, che sia in contrasto con le norme della sicurezza e/o con i dispositivi del proprio piano della sicurezza.
9. Il termine di pagamento della penalità da parte del Concessionario viene indicato nell'atto contenente la sanzione. Qualora non venga rispettato detto termine, per l’ammontare della penalità ci si rivarrà sulla cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
Art. 27 - Revoca, decadenza, atto di ritiro e cessazione della concessione
L'Amministrazione concedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21-quinquies della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii., in applicazione delle leggi e delle norme vigenti, si riserva il diritto di revocare la concessione e disporre la decadenza dell’aggiudicatario dalla stessa, quando questi si renda colpevole di frode o negligenza grave o contravvenga ripetutamente agli obblighi del presente Capitolato Speciale - Disciplinare, della determinazione dirigenziale di concessione, oppure a seguito di violazioni di norme concernenti la specifica attività (pubblica sicurezza, igiene, sanità, tutela della sicurezza e/o dei lavoratori) o di quelle previste da apposite disposizioni di legge o di regolamenti, anche se qui non specificamente richiamati.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivo di grave inadempimento che comporta la decadenza dalla concessione le seguenti circostanze:
1 qualora il ritardo di cui all'art. 26 commi 3° e 4° si protragga per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni rispetto al termine assegnato;
2 sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio oggetto della concessione per un periodo pari o superiore ai 10 giorni e, comunque, in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
3 ritardo nel pagamento del canone superiore a giorni 20 rispetto al termine previsto per il pagamento di ciascun semestre anticipato di cui all'art.2 comma 1.
4 violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle stabilite;
5 fallimento del concessionario e venire meno nel medesimo dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale affidata in concessione (tra i quali rientrano anche la
revoca/annullamento dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, licenze e permessi alla stessa);
6 in casi sub-concessione totale o parziale di quelle parti del bene e del servizio che sono di esclusiva competenza del concessionario;
7 abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente contestate dai rappresentanti dell’Amministrazione, compromettano la regolarità del servizio;
8 abituale mancata cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, dei manufatti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
9 in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
10 la recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio;
11 inidoneità dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del concessionario destinati allo svolgimento del servizio;
12 indisponibilità, entro i termini fissati nel presente capitolato, del personale, delle attrezzature e dei mezzi d’opera prescritti per lo svolgimento del servizio;
13 il mancato rispetto dei patti previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente;
14 il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;
15 il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento degli oneri sociali e previdenziali a favore dei dipendenti;
16 la ripetuta inosservanza dell’orario di chiusura dei locali destinati alla ristorazione o l’interruzione delle altre attività che si svolgono nel medesimo;
17 l'accertato disturbo della quiete pubblica, oppure in caso di accertato inquinamento acustico o di violazione delle norme di cui al vigente Piano di Classificazione Acustica;
18 la riscontrata grave violazione degli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 24;
19 la violazione del divieto previsto dall'art. 25;
20 quando si renda colpevole di ripetute inadempienze contestate e sanzionate secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
21 mancata ottemperanza alle diffide formali del Comune;
22 la violazione dell’obbligo di permettere al Concedente o agli altri Enti preposti di vigilare sul corretto svolgimento del servizio in concessione.
Qualora dall’Amministrazione Comunale venga riscontrato l'insorgere di una delle cause di cui sopra - o che comunque possa dare seguito alla decadenza dalla concessione - la stessa procederà ad inviare una contestazione, anche mediante posta elettronica non certificata, avente ad oggetto le inadempienze a carico del concessionario, con l'invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dalla data del ricevimento della notifica.
Il provvedimento di annullamento, revoca, decadenza, cessazione, ritiro - o comunque diversamente denominato – della concessione, verrà adottato con Determinazione del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica e sarà immediatamente esecutivo.
La decadenza dalla concessione per inadempimento dell’aggiudicatario comporta l'incameramento dell'intera
cauzione, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe.
Art. 30 – Controversie
Tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario che si dovessero verificare nel corso della concessione che non si sono potute definire in via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 e 206 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., sono devolute all'autorità giudiziaria di Cagliari che ha la competenza per territorio, sulla base di quanto previsto dall'art.
133 comma 1° lett. b) e c) del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii. "Codice del Processo Amministrativo".
Viene quindi escluso il ricorso ad un collegio arbitrale.
Le eventuali controversie non autorizzano comunque l'Operatore Economico ad interrompere il servizio.
Art.31 - Domicilio ed indirizzi telematici
Il Concessionario dovrà eleggere domicilio in Cagliari, presso il quale il Comune potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente Capitolato Speciale – Disciplinare ed alla concessione. A tale proposito il Concessionario dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità, il nominativo di un proprio responsabile con relativo recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) con il quale il Comune possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza.
Tutte le comunicazioni avverranno anche per posta elettronica certificata e/o convenzionale agli indirizzi che dovranno essere formalmente comunicati prima dell'inizio della concessione. Conseguentemente il Concessionario, prima della consegna deve obbligatoriamente fornire il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed un secondo indirizzo di Posta Elettronica Non Certificata (cosiddetta Posta Elettronica Ordinaria).
Art. 32 - Conoscenza delle condizioni della concessione
L’assunzione della concessione di cui al presente Capitolato Speciale implica da parte dell’aggiudicatario la perfetta conoscenza del punto di ristoro ed annessi in concessione presso il Parco ed accettazione non solo di tutte le norme a carattere generale e particolare che lo regolano ma, altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle prestazioni da svolgere, dello stato dei luoghi, dei manufatti, delle strutture, degli impianti ivi presenti e di tutto il patrimonio pubblico oggetto della stessa e, inoltre, di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito nel giudizio dell’aggiudicatario stesso circa la convenienza di assumere le attività in relazione ai prezzi offerti, della specifica normativa di settore. Quanto sopra detto dovrà essere contenuto in una dichiarazione da presentare in sede di gara.
Art. 33 -Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti, per tutte le finalità previste dalla vigente normativa connesse all'espletamento e definizione della procedura di gara, potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste in materia e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente.
I dati personali ed i relativi documenti saranno, inoltre, rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore tra cui quelle del possesso di tutti i requisiti generali necessari per ottenere affidamenti con la pubblica
amministrazione; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerà l'esclusione dei concorrenti. Il trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza e dei diritti della persona, avverrà sia in formato cartaceo che con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui i dati stessi sono stati raccolti.
Il Comune di Cagliari osserva specifiche misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati personali, gli usi illeciti o non corretti degli stessi e gli accessi non autorizzati.
Art. 34 - Norme di legge e rinvio ad esse
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dalla determinazione dirigenziale avente ad oggetto la concessione, si rimanda alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Art. 35 - Pubblicazione
Il presente Capitolato speciale - Disciplinare verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune, sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx (presso quest'ultimo saranno reperibili oltre le tavole, anche la modulistica relativa alla domanda di partecipazione); un avviso verrà inviato per garantire la massima diffusione alla Camera di Commercio e alle associazioni di categoria più rappresentative.
Le spese eventualmente sostenute per le eventuali pubblicazioni su quotidiani di cui al precedente comma dovranno essere rimborsate alla stazione concedente dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria decretata nell'ultimo verbale di gara e comunque prima della consegna della presente concessione.