ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO POLIZZE C.A.R. E DECENNALE POSTUMA
ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO POLIZZE C.A.R. E DECENNALE POSTUMA
Tra
ALLIANZ S.p.A.
largo Xxx Xxxxxx, 1 34123 Trieste
e la spett.le
FederlegnoArredo Xxxx Xxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx C.F.97228150153
Si stipula il presente Accordo
1. CONDIZIONI GENERALI
1.1. DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha durata annuale a decorrere dalla data che verrà indicata con successiva comunicazione e, in mancanza di disdetta data da una delle Parti - da notificarsi a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale - si intende prorogato di anni uno e così successivamente.
L’eventuale disdetta da parte dell’Ente Beneficiario deve essere inviata ad Allianz S.p.A. ovvero all’Agenzia Proponente.
Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo apportando modifiche tariffarie e/o normative, anche alla luce degli andamenti tecnici e del volume di affari sulle polizze coinvolte.
In tal caso, copia del documento contenente le condizioni di rinnovo sarà a disposizione presso l’Agenzia Proponente e le Agenzie aderenti all’Accordo, sotto elencate.
Nel caso in cui l’Ente Beneficiario accetti le nuove condizioni, dovrà restituire ad Allianz S.p.A. il nuovo Accordo debitamente sottoscritto.
Ricevuta l’accettazione, Allianz S.p.A. provvederà a rendere nuovamente operativo il Codice di Convenzione che sarà quindi utilizzabile per l’emissione dei successivi contratti. Le nuove condizioni entreranno in vigore a partire dalla data del rinnovo e si applicheranno alle polizze stipulate successivamente a tale data.
Qualora non pervenga alcuna accettazione, le polizze stipulate successivamente non potranno essere emesse in convenzione. Invece i contratti in corso resteranno in vita, fermo quanto previsto dalle rispettive normative di Xxxxxxx.
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1.2 REQUISITI DI ACCESSO
Il presente Accordo è riservato esclusivamente ai soggetti che possiedano i requisiti di cui alla Condizione Particolare "DESTINATARI". I Destinatari che stipulano polizze di cui al presente Accordo d’ora in avanti sono denominati "Imprese Assicurate".
Qualora durante il periodo di validità del presente Accordo vengano meno i presupposti per la fruizione dei relativi vantaggi, l’Impresa Assicurata dovrà darne avviso ad Allianz S.p.A. entro 15 giorni mediante lettera raccomandata indirizzata all’Agenzia Proponente ed all’Agenzia aderente all’Accordo presso cui ha stipulato una o più polizze (d’ora in avanti denominata "Agenzia di riferimento").
In tal caso, Allianz S.p.A. potrà esercitare la facoltà di disdetta eventualmente prevista dalle Normative delle polizze in essere ovvero comunicherà le condizioni alle quali le polizze potranno eventualmente essere prorogate.
Ove invece l’Impresa Assicurata abbia affermato, al momento della sottoscrizione delle polizze di cui al presente Accordo, l'esistenza dei requisiti di accesso senza che questi sussistano, le polizze emesse con codice di convenzione si intendono automaticamente risolte, fermo il diritto dell’Impresa Associata al rimborso dei premi pagati al netto delle imposte. In caso di sinistro, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, Allianz S.p.A. non darà luogo all'indennizzo.
Per quanto riguarda eventuali polizze per Appalti Pubblici, nell’impossibilità di interrompere la copertura assicurativa, questa proseguirà comunque, previo versamento del maggior premio nei termini stabiliti da Allianz S.p.A. ed eventuale modifica anche di deducibili e normativa, con effetto sin dall’inizio della copertura stessa.
Nel caso in cui l’Impresa Assicurata abbia omesso di comunicare ad Allianz S.p.A., nel corso del periodo di validità dell’Accordo, il venire meno dei presupposti di cui sopra, gli eventuali sinistri verificatisi verranno indennizzati in misura ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato secondo la nuova situazione, computato da Allianz S.p.A., con eventuale modifica anche dei deducibili e della normativa.
1.3 CONTRATTI IN CONVENZIONE
Le singole polizze emesse in convenzione riporteranno il codice convenzione e la clausola allegata al presente documento.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
2.1 DESTINATARI
Le Imprese associate a FederlegnoArredo
2.2 AGENZIE ADERENTI ALL’ACCORDO
Le Agenzie Allianz S.p.A. più avanti elencate, ove le Imprese Associate possono sottoscrivere le polizze di cui alla Condizione Particolare 2.3 facenti parte del presente Accordo - resta inteso che Allianz S.p.A. potrà abilitare anche altre Agenzie, nell’ottica di dare la migliore assistenza agli associati Federlegno / Assolegno ovunque siano ubicati.
2.3 POLIZZE
- polizza CAR (Contractor’s All Risks) – per Appalti privati
- polizza CAR (Contractor’s All Risks) – per Appalti pubblici - SCHEMA TIPO 2.3
- polizza Decennale Postuma Indennitaria – per Appalti privati - senza Controllo Tecnico
- polizza Decennale Postuma Indennitaria – per Appalti privati - con Controllo Tecnico
- polizza Decennale Postuma – per Appalti pubblici - SCHEMA TIPO 2.4 - senza Controllo Tecnico
- polizza Decennale Postuma – per Appalti pubblici - SCHEMA TIPO 2.4 - con Controllo Tecnico
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2.4 CONDIZIONI NORMATIVE E TARIFFARIE
Le normative di Convenzione relative ad ogni polizza di cui alla Condizione Particolare 2.3 sono allegate al presente Accordo,, di cui formano parte integrante.
Le Imprese Assicurate che risultano qualificate secondo il protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia) usufruiscono della apposita tassazione prevista nelle polizze oggetto del presente accordo.
La Convenzione è riservata ai rischi / cantieri la cui data di inizio dei lavori è compresa nel periodo di validità del presente Accordo.
Le polizze dovranno essere emesse su piattaforma Digital.
Luogo, Data
Ente Beneficiario Allianz Spa
Xxxxxxx Xxxxxxxx:
Milano Moscova – cod.010092 – Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – XXXXXX
Xxxx xxx Xxxxx – cod. 350000, Xxxxx X. Xxxxxxx, 00/x, XXXX XXX XXXXX (XX)
Xxxxxxx – cod. 463000, P.Tta Della Mostra, 2, BOLZANO Verona Arena – cod. 296, Xxx Xxxxxx, 00, XXXXXX Xxxxxxx – cod. 309000, Xxx Xxxxxxxx, 0, XXXXXXX
Xxxxx Centro Storico – cod. 310000, Xxx Xxxxxxxx 0 XXXXX Xxxx Antica Zecca – cod. 106000, Xxx. Xxxxxxxx Xx Xxxx, 0, XXXX
Xxxxxxx/Xxxxxxxxxx – cod. 3199000, Xxx Xxxxxx, 0, XXXXXXX (XX) Xxxxxx – 410000, Xxxxx Xxxxxxxx X'Xxx, 00/0, XXXXXX
Xxxxxx – 602000, Xxxxx Xxxxxx, 000, XXXXXX Xxxxxx – cod. 531000, Xxxxx Xxxxxxx, 00, XXXXXX
Xxxx Montesacro, cod. 569, X.xxx Xxxxx X'Xxx, 00/00, XXXX Xxxxxx – cod. 6928, Xxx Xxxxxxxxx X 00, XXXXXX
Xxxxxxx – 3908000 (Modica), Xxx Xxxxx Xxxxx, 000, XXXXXXX
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CLAUSOLA DI CONVENZIONE
Da riportarsi su ogni polizza convenzione
1. La presente polizza convenzione è emessa in forza ed alle condizioni stabilite dalla convenzione assicurativa oggetto dell’Accordo stipulato tra ASSOLEGNO – FEDERLEGNO ed Allianz S.p.A.
CODICE CONVENZIONE - 5996 POLIZZE OGGETTO DELL’ACCORDO
- polizza CAR (Contractor’s All Risks) – per Appalti privati
- polizza CAR (Contractor’s All Risks) – per Appalti pubblici - SCHEMA TIPO 2.3
- polizza Decennale Postuma Indennitaria – per Appalti privati - senza Controllo Tecnico
- polizza Decennale Postuma Indennitaria – per Appalti privati - con Controllo Tecnico
- polizza Decennale Postuma – per Appalti pubblici - SCHEMA TIPO 2.4 - senza Controllo Tecnico
- polizza Decennale Postuma – per Appalti pubblici - SCHEMA TIPO 2.4 - con Controllo Tecnico
2. Le condizioni normative e di premio, riservate esclusivamente al Contraente della presente polizza in qualità di:
Impresa associata a FederlegnoArredo
valgono a condizione e fintanto che sussistano i presupposti specificati nell’accordo stipulato tra FederlegnoArredo ed Allianz S.p.A. di cui il presente documento forma parte integrante a tutti gli effetti.
Resta pertanto stabilito e convenuto tra le parti che
3. Qualora durante il periodo di validità del presente Accordo vengano meno i presupposti per la fruizione dei relativi vantaggi, l’Impresa Assicurata dovrà darne avviso ad Allianz S.p.A. entro 15 giorni mediante lettera raccomandata indirizzata all’Agenzia Proponente ed all’Agenzia aderente all’Accordo presso cui ha stipulato una o più polizze (d’ora in avanti denominata "Agenzia di riferimento").
In tal caso, Allianz S.p.A. potrà esercitare la facoltà di disdetta eventualmente prevista dalle Normative delle polizze in essere ovvero comunicherà le condizioni alle quali le polizze potranno eventualmente essere prorogate.
4. Ove invece l’Impresa Assicurata abbia affermato, al momento della sottoscrizione delle polizze di cui al presente Accordo, l'esistenza dei requisiti di accesso senza che questi sussistano, le polizze emesse con codice di convenzione si intendono automaticamente risolte, fermo il diritto dell’Impresa Associata al rimborso dei premi pagati al netto delle imposte. In caso di sinistro, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, Allianz S.p.A. non darà luogo all'indennizzo.
Per quanto riguarda eventuali polizze per Appalti Pubblici, nell’impossibilità di interrompere la copertura assicurativa, questa proseguirà comunque, previo versamento del maggior premio nei termini stabiliti da Allianz S.p.A. ed eventuale modifica anche di deducibili e normativa, con effetto sin dall’inizio della copertura stessa.
5. Nel caso in cui l’Impresa Assicurata abbia omesso di comunicare ad Allianz S.p.A., nel corso del periodo di validità dell’Accordo, il venire meno dei presupposti di cui sopra, gli eventuali sinistri verificatisi verranno indennizzati in misura ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato secondo la nuova situazione, computato da Allianz S.p.A., con eventuale modifica anche dei deducibili e della normativa.
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