CONTRATTO AZIENDALE FS
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Segreterie Nazionali
CONTRATTO AZIENDALE FS
Incontro del 6 luglio sull’orario di lavoro dei servizi merci
Si è svolto in data odierna il previsto incontro tra il Gruppo FSI e le Segreterie Nazionali per proseguire il confronto sull’orario di lavoro della sezione specifica “merci” del contratto aziendale.
Nell’ambito della discussione, rispetto alle proposte aziendali, le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato unitariamente le proprie posizioni, così come illustrate nella tabella che segue:
Proposta FS | Posizione XX.XX. 6.7.2016 | |
Agente Solo Mec1 | Sperimentazione su servizi individuati | Non disponibili all’agente solo |
Base Operativa | 60 km di raggio dalla sede di lavoro | Mantenimento normativa attuale |
Lavoro giornaliero | Doppio Agente Mec 2 diventa residuale e Equipaggio Misto Mec3: 11 ore max per i servizi diurni / 9 ore massime per i servizi notturni | 10 ore in A/R per i servizi diurni Mec2 e Mec3 nella fascia 5.00 – 1.00 (flex) Estensione a 11 ore mec2 previo accordo in unità produttiva (flex) 8 ore in A/R per i servizi nella fascia 1.00 -5.00 Estensione a 9 ore previo accordo in unità produttiva (flex) |
Equipaggio Misto Mec3 | Utilizzabile h24 | Utilizzabile sempre nella fascia 24.00 – 1.00 (flex) Estensione ai servizi 1.00 – 5.00 con limiti di 7 ore elevabili a 8 (flex) solo previo accordo in unità produttiva o dopo una verifica vincolante e accordo sulla produttività complessiva a valle dell’applicazione del nuovo CCNL e della nuova organizzazione Il TPT deve essere in possesso della patente A4 e devono essere previste adeguate procedure per lo spostamento del treno in caso di malore del macchinista |
Condotta | Nessun limite | 5.30 per Mec3 |
Riposi fuori residenza | Rfr diurni sempre esigibili Assenza dalla residenza 30 ore | 1 rfr diurno al mese, non può interessare più di due giornate solari, deve essere collocato prima del riposo settimanale (flex). 2 ulteriori rfr diurni al mese contrattabili in unità produttiva (flex). Massimo un rfr diurno fra due riposi settimanali Assenza dalla residenza esigibile max 28 ore (flex) con la previsione di adeguate sistemazioni logistiche Previo accordo in unità produttiva si possono concordare rfr con assenza dalla residenza fino a 30 ore (flex) 16 ore complessive come somma Andata + Ritorno |
Riposo giornaliero in residenza | 12 ore dopo servizi diurni 14 ore dopo servizi notturni | 16 ore: esigibilità in contrattazione aziendale di 14 ore dopo servizi diurni (flex) 18 ore dopo servizio notturno 22 ore dopo ognuno di due servizi notturni consecutivi |
Lavoro notturno | 3 notti piene | 2 notti piene + 1 notte di max 1h nella fascia 0.00 – 5.00 3 notti piene previa contrattazione in up (flex): non consecutive, il riposo settimanale che le segue deve avere durata minima 60 ore, la ripresa del turno successiva al riposo deve avvenire solo con servizio diurno che non sia rfr |
Riposi settimanali | Durata minima 48 ore, garantite 3538 ore, programmabile tra il 4° e il 7° | Programmato di norma al 6°, spostabile tra il 4° e il 7°. Garanzia 3538 ore Minimo 12 riposi di qualità di almeno 60 ore comprendenti o il sabato o la domenica |
Pasti | Pause pasto non programmate all’interno delle fasce contrattuali | Pausa sempre garantita in programmazione. In gestione, in caso di ritardo, la pausa può essere riprogrammata al termine del servizio con indennità di 15 euro. |
Le Organizzazioni Sindacali, relativamente al ruolo del Tecnico polifunzionale treno (TPT), hanno ribadito che le norme dell’orario di lavoro non possono essere differenziate rispetto a quelle applicate al Macchinisti, e che dovrà essere affrontato il tema dell’adeguamento economico, in particolare agendo sul salario professionale e sul salario di produttività.
Rispetto alle proposte sindacali, l’azienda si è espressa negativamente su:
- Esclusione dell’equipaggio misto dalla fascia 1.00 – 5.00: FS richiede l’esigibilità del MEC3 h24 in caso diano esito negativo le verifiche congiunte sulla produttività (previste per dicembre 2016 e giungo 2017), i cui strumenti devono essere definiti con accordo. Le Segreterie Nazionali hanno invec e richiesto che l’esigibilità non sia automatica, ma sempre soggetta ad accordo a livello di unità produttiva;
- Limite di 16 ore per la somma dei servizi di andata e ritorno afferenti ai rfr: FS chiede di applicare esclusivamente gli stessi limiti dei servizi diurni e notturni;
- Numero dei rfr diurni esigibili: FS chiede 3 rfr diurni sempre esigibili + ulteriori 4 rfr diurni da concordare a livello di unità produttiva.
Su quest’ultimo punto, in particolare, si è consumato uno scontro aspro che ha rischiato la rottura della trattativa, in quanto le Organizzazioni Sindacali non ritengono ammissibili richieste di appesantimento ulteriori, che comporterebbero un aumento indiscriminato dei carichi di lavoro notturni, non compensato da adeguati periodi di riposo, e un generale peggioramento della qualità della vita dei lavoratori degli equipaggi.
Da parte sua, FS ha dichiarato di non ritenere utile alcun rinnovo contrattuale se questo non comporta un adeguato aumento della produttività del segmento del trasporto merci, mirato ad un parziale recupero dei 100 milioni di perdite annuali causate dal taglio dei contributi pubblici alla divisione cargo, quindi all’abbattimento del costo treno/kilometro per avvicinarsi alle imprese concorrenti.
Sul tema della nuova società del merci, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto che sia previs ta un’adeguata clausola di salvaguardia per i lavoratori che transiteranno dalla Divisione Cargo a Mercitalia, così come già avvenuto in passato nei casi di cessioni di ramo di azienda interne al Gruppo FSI.
Le parti si sono aggiornate al giorno 7 luglio, per verificare se esistono le condizioni per la prosecuzione del confronto sui tre temi rimasti in sospeso (MEC3 h24, RFR diurno, 16 ore sui RFR).
Roma, 6 luglio 2016