CONTRATTO D’INGRESSO
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
VIGEVANO Comune di Vigevano
CONTRATTO D’INGRESSO
L’anno il giorno del mese di , presso gli uffici dell’Azienda Speciale Multiservizi di Vigevano
tra
Il/la Signor (di seguito denominato Ospite), nat a
( ) il , residente in in Via n. , C.F.:
e
l’ASMV con sede in Vigevano Via Bramante n.4 rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore Generale dell’Azienda;
PREMESSO che
1. le parti intendono adottare le seguenti definizioni:
a. Comunità alloggio: individua la struttura per autosufficienti situata in Vigevano – Via Pascoli 2a - 2b destinati a progetti di residenza e socializzazione delle persone anziane
b. Ospite: individua la persona anziana fruitore del servizio di comunità suindicata offerto dall’ASMV;
c. Cooperativa sociale onlus: individua la cooperativa che avrà il compito di gestire per conto dell’ASMV la vita di comunità
d. Tenuti all’assistenza: individua il famigliare e/o parente, tutore legale, amministratore di sostegno che con l’ospite, o in luogo dell’Ospite, richiede l’erogazione del servizio offerto, garantendo in solido con l’ospite l’adempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultimo;
e. Domanda di ammissione: è l’atto con il quale l’Ospite ha formalizzato la richiesta di erogazione del servizio, esprimendo il consenso al trasferimento dell’Ospite dal proprio domicilio alla Comunità;
f. Attestazione medica di autosufficienza: è il documento con il quale il medico curante fornisce all’Azienda il quadro psicofisico e sanitario dell’Ospite, sulla base del quale il Comune esprime parere in merito alla adeguatezza del servizio ai bisogni dell’Ospite in relazione alle seguenti caratteristiche:
- godere di condizioni di salute tali da non essere costretto alla permanenza a letto o nella propria camera;
A.S.M.V. - xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
C.F. – P.IVA: 01968970184 Telefono: x00 0000 00000 - Fax: x00 0000 000000
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxx.xx
- essere in condizioni di spostarsi autonomamente all’interno della casa;
- essere in grado di alzarsi, di coricarsi, di vestirsi e di provvedere da solo alla pulizia personale e della casa;
- essere in condizioni di nutrirsi ed utilizzare i servizi igienici da solo;
- essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri.
2. che la struttura è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza;
3. che, per lo svolgimento della predetta attività, l’Azienda si avvale di apposito personale con professionalità e consistenza numerica adeguate alle indicazioni previste dalle normative vigenti;
4. l’Ospite ha presentato domanda di ingresso, dopo aver preso visione della struttura, della natura e del tenore dei servizi offerti;
5. Che i criteri di inserimento sono previsti dal regolamento approvato dal CDA dell’Azienda e precisamente con la predisposizione di n. 1 graduatoria aggiornata ogni qualvolta vi sia la disponibilità di un posto.
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
L’ospite sig. viene accolto/a all’interno della Comunità Alloggio per anziani autosufficienti a far data dal giorno di sottoscrizione del presente contratto e pertanto si avvarrà di tutte le prestazioni socio assistenziali di cui necessiterà.
Art. 2 – Modalità di erogazione del servizio
L’Azienda organizzerà il servizio attraverso l’ausilio di una cooperativa sociale che lo gestirà rapportandosi all'ospite rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la sua persona attraverso il rispetto del patrimonio religioso e culturale.
L'attività sarà il più possibile conformata ai ritmi e alle attitudini dell’ospite, compatibilmente con le esigenze della collettività garantendo, altresì, una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni.
La cooperativa attiverà per l’ospite idonei interventi per la stimolazione e la promozione delle abilità residue, soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilizzazione, all'igiene, alla protezione e come risposta ai bisogni psico-sociali.
La cooperativa predispone e da attuazione per ciascun ospite a programmi individualizzati. Le attività erogate sono finalizzate al mantenimento delle condizioni dell'anziano attraverso interventi individuali e collettivi.
Ai sensi dell’art. 10 del DPR 23 agosto 1988, n. 395, il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi essenziale; pertanto, in caso di scioperi, la cooperativa dovrà comunque assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica degli ospiti.
a) Prestazioni Assistenziali
L’assistenza va intesa come aiuto all'anziano per l'assolvimento di alcune delle funzioni quotidiane come:
• supporto all'organizzazione di momenti ricreativi e socializzanti di animazione all'interno della struttura tendenti a contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all’isolamento sociale e culturale nonché per sviluppare una concezione positiva della propria vita ed evitare la situazione di emarginazione:
• Giochi di società, carte, tombola ecc…
• Attività motorie, ginnastica dolce di gruppo
• Attività culturali, lettura di quotidiani, libri ecc.
• Attività musicali, canto individuale o coro ecc…
• Laboratori, creazioni di manufatti, cucito, uncinetto, maglia, decupage ecc….
• Laboratorio di pittura
• Laboratorio di cucina
• Feste di compleanno
• Accompagnamento per acquisti personali (abbigliamento, parrucchiere, estetista, farmacia)
• Accompagnamento individuale (dentista, medico di base, oculista, visita al cimitero)
• Trasporto individuale
b) Prestazioni Sanitarie
L’Ente e l’Associazione non erogano alcuna prestazione medica, infermieristica e fisioterapica.
c) Prestazioni alberghiere
Preparazione di colazione, pranzo, merenda e cena;
Organizzazione e aiuto di attività legate al cambio, lavaggio e stiratura della biancheria da letto (lenzuola, federe, copriletto, coperte), asciugamani e vestiario dell’ospite; Collaborazione per la pulizia e la sanificazione di tutti i locali della struttura, comprese le proprie stanze.
Art. 3 – Oneri a carico dell’Azienda
1. L’Azienda provvederà direttamente al pagamento delle spese di funzionamento della struttura, quali utenze, spese condominiali, spese di amministrazione, ecc. necessarie per mantenere la Comunità di Via Pascoli in uno stato di abitabilità.
2. L’Azienda si impegna a rilasciare adeguata certificazione dei canoni percepiti dagli ospiti.
Art. 4 – Oneri a carico dell’ospite
L’ospite si impegna al regolare pagamento del canone sociale secondo le modalità stabilite dall’Azienda.
Il Canone sociale è dovuto anche nei casi in cui l’ospite sia assente dalla Comunità per motivi di ricovero in strutture ospedaliere e/o per altri motivi indipendenti dalla volontà dell’Azienda (es. soggiorno climatico).
L’ospite e/o il garante sottoscrivono all’atto dell’ammissione l’impegno al pagamento di quanto dovuto. L’ospite effettua un periodo sperimentale di permanenza nella comunità della durata di due mesi al fine di verificare la capacità di convivenza con gli altri residenti.
Art. 5- Canone sociale e variazioni
Il canone mensile è stabilito in € 850,00.
L’Azienda si riserva di rideterminare, annualmente, l’importo del canone. L’eventuale variazione verrà comunicata con congruo anticipo. Durante il tempo di preavviso l’Ospite potrà dichiarare se accettare il nuovo canone o se optare per le dimissioni.
Art. 6- Regolamento
Il Regolamento individua l’insieme delle regole e dei comportamenti che l’Ospite si impegna ad osservare durante la permanenza in Comunità. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Ospite dà atto di aver ricevuto in occasione della presentazione della domanda di ingresso il Regolamento della struttura e di averne preso visione. Dà quindi atto di essere sufficientemente informato in merito al servizio.
Art. 7 – Norme Disciplinari
Ciascun ospite è tenuto ad utilizzare la comunità nel pieno rispetto degli altri ospiti e degli operatori. In ogni caso il comportamento di tutti deve essere ispirato ad un corretto rapporto.
E’ fatto divieto di ospitare nelle camere assegnate persone estranee qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia.
Gli ospiti devono attenersi, per quanto riguarda la disciplina della casa, alle norme di gestione che verranno rese note a cura dell’ente gestore.
In caso di assenza temporanea, che dovrà in ogni caso essere comunicata all’ente gestore, il canone mensile non subirà decurtazioni.
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria ogni ospite mantiene il proprio medico di base. Sono a carico degli ospiti gli importi dovuti per medicinali prescritti (ticket) o per altri prodotti non mutuabili.
L’Azienda può disporre l’allontanamento dell’ospite con provvedimento d’urgenza quando questi tenga una condotta immorale o incompatibile con la vita comunitaria.
Art. 8 - Durata del contratto
Il presente Contratto ha decorrenza dal ed ha durata fino alle dimissioni/decesso dell’ospite dalla struttura.
Art. 9 – Causa di dimissione
Costituiscono causa di dimissione dell’Ospite e risoluzione contrattuale:
1. le dimissioni volontarie su richiesta dell’ospite (con preavviso di almeno una settimana);
2. le dimissioni disposte dall’Azienda qualora
a) siano mutate in modo permanente le condizioni psicofisiche di autosufficienza che hanno determinato l’ammissione e siano diventate incompatibili con le regole della comunità;
b) l’ospite sia moroso;
o l’ospite al termine del periodo di sperimentazione non risulti idoneo alla vita nella comunità, su valutazione sociale.
Art. 10 - Divieto di cessione
1. L’Azienda non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altri, neppure per mezzo di procuratore.
2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e perciò senza alcun effetto nei rapporti con l’ospite, il quale, anzi, avrà il diritto di ritenere risolto il contratto medesimo con il risarcimento di ogni eventuale danno.
Art. 11 - Coperture assicurative
La cooperativa, che ha in gestione il servizio, risponde direttamente dei danni causati agli ospiti da parte degli operatori adibiti al servizio.
Art. 12 - Regime fiscale
Il presente Contratto, redatto in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 13. – Foro convenzionale
Eventuali controversie discendenti dall’interpretazione, esecuzione od applicazione del presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva e non alternativa del foro di PAVIA;
Art. 14 - Trattamento dati personali
L’Azienda direttamente e tramite la cooperativa, assicura il rispetto dei dati personali e sensibili degli ospiti della Comunità come stabilito dal “Regolamento Europeo 679/2016”. L’ospite dà il proprio consenso al trattamento dei dati in conformità al disposto del citato Regolamento limitatamente ed ai fini dell’esecuzione del contratto.
Art. 15 – Varie
Il contratto costituisce espressione integrale dell’accordo intervenuto tra le parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa verbale o scritta.
( ) lì,
Il Direttore Generale dell’ASMV (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
L’Ospite / Tutore
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