ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
REGOLAMENTO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.
Art. 2 – Attivazione del procedimento. Domanda di mediazione
1. Il procedimento di mediazione si attiva, ex art. 4, comma 1 D. Lgs 28/2010, attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione (d’ora in poi O.d.C.), con qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
La domanda di mediazione può essere effettuata sia utilizzando il modulo predisposto dall’O.d.C., sia in carta e forma libere.
Essa deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento;
b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) l’indicazione del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile;
e) i dati identificativi del difensore della parte, cui poter far pervenire tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, con indicazione dei recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica.
2. La domanda può inoltre contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese nell’eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, anche con l’indicazione di un conciliatore inserito nell’elenco tenuto dall’O.d.C.
4. Il deposito della domanda, nonché l'adesione alla stessa della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento, dello
Statuto dell’O.d.C. e delle indennità di cui alla tabella allegata, oltre che riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’O.d.C. medesimo.
5. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 D. Lgs 28/2010, in caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolgerà dinanzi all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.
6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, con esclusione di quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Gli atti sono custoditi in apposito fascicolo debitamente numerato dal Coordinatore del Consiglio Direttivo, all’interno del registro degli affari di mediazione.
Art. 3 - La segreteria
1. Sotto il controllo del Consiglio Direttivo, la Segreteria dell'O.d.C. amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria non devono entrare nel merito della controversia e non devono svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
2. Coadiuvando il Direttivo, la Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria, inoltre, verifica:
a) la conformità della domanda di mediazione e dell’adesione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e le annota nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.
4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, il luogo e la data dell'incontro di mediazione, quest’ultima da fissarsi possibilmente nel termine di cui al primo comma dell’art. 8 D. Lgs 28/2010; le agevolazioni fiscali previste dal combinato disposto degli articoli 17 e 20 D. Lgs 28/2010;
b) all'altra o alle altre parti:
- l’avvenuto deposito della domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione; a munirsi di difensore ed a partecipare comunque personalmente al procedimento, avvertendole, nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, D lgs 28/2010, che l’incontro si terrà in ogni caso, anche se nessuna di esse comunicasse la propria intenzione di parteciparvi.
La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/10 e l’avverte della circostanza che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D. lgs. n. 28/10, il giudice, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo testo, condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e che può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c.
5. Nelle ipotesi previste dall’art. 5 comma 1 D Lgs 28/2010, l’incontro di mediazione, pur in mancanza di adesione della parte chiamatavi, si terrà comunque con la sola presenza della parte istante. In questo caso, predisposto e formato dal conciliatore il verbale di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione, e quindi di mancato accordo, la Segreteria dell’O.d.C. rilascerà l’attestato di conclusione del procedimento.
Art. 4 - Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell’O.D.C. ovvero nei diversi locali da questo individuati, ovvero presso lo studio del mediatore designato.
2. Gli atti relativi, concluso il procedimento, saranno conservati presso la sede dell’O.d.C..
3. La sede di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Coordinatore del Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. L’O.d.C. designa il mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti nell’elenco dei mediatori depositato presso la propria Segreteria.
4. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, l’O.d.C. provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che prevedano l’affidamento ai mediatori Praticanti Avvocati delle sole controversie di valore fino ad €. 25.000,00 e l’esclusione dalla selezione di coloro che abbiano già ricevuto un incarico. In ogni caso, nell’assegnazione dei singoli affari di mediazione, l’O.d.C. dovrà tener conto della specifica competenza professionale del mediatore designato, anche in considerazione della tipologia di laurea conseguita.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, con qualsiasi mezzo, e comunque prontamente e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del presente regolamento, secondo le indicazioni di cui all’art. 15 dello Statuto, aderendo al codice di comportamento. Soltanto dopo tale sottoscrizione, il procedimento di mediazione potrà avere inizio.
8. Le parti possono richiedere all'O.d.C., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'O.d.C. nominerà un altro mediatore.
9. L'O.d.C. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.d.C. medesimo.
10. Solo in casi particolari, ovvero laddove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'O.d.C., da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore
1. Il mediatore non può accettare la nomina, ovvero deve rinunciare alla stessa, quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista suo socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
c) ritenga che l’affare di mediazione assegnatogli non rientri nella sfera della sua specifica competenza professionale o che comunque attenga a materia per la quale egli non sia in grado di offrire una prestazione rispettosa dei doveri sul medesimo incombenti ai sensi del presente Regolamento, dello Statuto dell’O.d.C. e del codice etico-comportamentale.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 7 – Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate (e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni), il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Non sono in ogni caso consentite comunicazioni delle parti riservate al solo mediatore, salvo quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
7. Il mediatore, gli addetti dell'O.d.C., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 8 – Obbligo di tirocinio assistito
L'O.d.C. garantisce, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 8 ultimo comma del DM 18 ottobre 2010 n. 180, il diritto dei mediatori iscritti presso altri organismi, parimenti riconosciuti, ad effettuare gratuitamente il tirocinio presso la propria struttura di mediazione.
In tal senso, potrà avviare intese con gli altri organismi di mediazione al fine di consentire una proficua collaborazione ed un reciproco scambio di tirocinanti.
Ai mediatori esterni che ne facciano richiesta, la Segreteria dell'O.d.C. indicherà il numero di affari pendenti per ciascuna materia, di modo che essi possano effettuare la scelta esercitando il tirocinio nel loro rispettivo ambito di competenza.
I mediatori tirocinanti sono in ogni caso tenuti al rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'O.d.C., dal Regolamento e dal Codice etico-comportamentale, oltreché a mantenere stretto riserbo su quanto appreso in ordine al singolo affare del quale vengono a conoscenza.
Art. 9 - Procedimento di mediazione
1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro, Egli dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo stesso. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che, secondo quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs 28/2010, se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, ed in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro quindici giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine suddetto, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 10 - Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi comunque quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti o salvo necessità di proroga motivata.
2. La sospensione o la cancellazione dell’O.d.C. dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per
procedere alla relativa trascrizione la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’O.d.C. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’O.d.C, il cui modello è allegato al presente regolamento. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa a cura della Segreteria per via telematica al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).
Art. 11 – Indennità
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.
2. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 5, comma 10°.
3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione.
4. Le spese di mediazione, comprensive dell’onorario del mediatore, sono dovute da ciascuna parte in solido, secondo la allegata tabella approvata dal CdO degli Avvocati di Latina, e devono essere interamente corrisposte prima dell'incontro di mediazione, tramite bonifico bancario o altra disposizione bancaria. Le spese di mediazione rimangono fisse, indipendentemente dal numero di incontri svolti ed anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori.
5. Nei casi in cui l'esperimento della mediazione non costituisce condizione di procedibilità, viene dichiarata irricevibile la domanda di mediazione in difetto dell’attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di mediazione. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs 28/2010, invece, pur in mancanza del versamento dell'indennità, l'O.d.C. ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Nel caso in cui risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'O.d.C. decide il valore di riferimento sino al limite di €. 250.000,00, comunicandolo alle parti. Tuttavia, qualora all'esito della procedura di mediazione emergesse il valore reale della lite, diverso da quello determinato dall'O.d.C., l'indennità
verrà corrisposta in misura corrispondente al pertinente scaglione di riferimento.
7. L’indennità dovuta è ridotta:
a) di un terzo per i primi sei scaglioni nelle materie per cui l’instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) della metà per gli ulteriori scaglioni, sempre nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 D Lgs 28/2010;
c) nelle stesse materie, ad €. 40,00 per il primo scaglione e ad €. 50,00 per i restanti, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione abbia partecipato al procedimento.
Agli importi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo non si applicano gli aumenti previsti dall'art 16 DM 180/2010, ad eccezione di quello contemplato dalla lettera b) del citato art. 16.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono comunque derogabili.
8. L’indennità dovuta è aumentata fino ad un quarto in caso di successo della mediazione, e quindi di conclusione dell’accordo; deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.
9. E’ facoltà dell’O.d.C:
a) aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.;
b) rideterminare l'indennità qualora, all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
10. L'O.d.C. ridetermina l'ammontare delle indennità secondo le vigenti disposizioni di legge.
11. Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario pari al 70 % (oltre oneri di legge) delle indennità di mediazione di cui alla tabella allegata al presente regolamento, determinata ai sensi dell’art. 16 DM 180/2010. L’onorario è corrisposto al termine della procedura.
Art. 12 – Indennità per i non abbienti
1. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.C., apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
3. L’O.d.C. tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento; il nominativo del mediatore; l’esito della mediazione; l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta. L’O.d.C. può disporre il riconoscimento di un’indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio. Di tutto ciò si terrà conto ai sensi e per gli effetti di cui al 6° comma dell’art. 17 D. Lgs 28/2010.
Art. 13 - Responsabilità dell’O.d.C.
L’O.d.C. non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni né nel caso di mancata o ritardata effettuazioni delle comunicazioni inerenti il procedimento previste dal presente regolamento così come dall’art. 8 comma 1 D. Lgs 28/2010; né nell’ipotesi di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. A fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta a comunicare alla controparte la domanda di mediazione, presentata ai sensi del citato comma 1 dell’art. 8 D. Lgs 28/2010.
Tutti i termini previsti dal presente Regolamento devono intendersi ordinatori e non sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno.