COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DELL’INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I RISCHI DELL’INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
DEFINIZIONI 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 11
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto 11
Art. 2: Gestione del contratto 11
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 12
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto 12
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa 12
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta 13
Art. 7: Facoltà di recesso 13
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 14
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione 14
Art. 9: Estensioni della garanzia 16
Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società 16
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni 17
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale 12
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE 18
Art. 13: Esclusioni 18
Art. 14: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società 18
Art. 15: Determinazione del danno 19
Art. 16: Procedure per la valutazione del danno – Controversie 20
Art. 17: Anticipo dell’indennizzo 21
Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori 21
Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale - Buona fede 22
Art. 20: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese 22
Art. 21: Trattamento dei dati 23
Art. 22: Tracciabilità dei flussi finanziari 23
Art. 23: Disposizione finale 23
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 24
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 25
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione o Ente: l’Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri (di se guito anche: A- zienda) Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicura- zione;
Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione;
Attivita’ dell’Amministrazione: l’esercizio delle attivita’ e competenze previste e/o consenti- te e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita’ accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il con- tratto;
Broker: il R.T.I. Xxxxxx Italia S.p.A./Samar Insurance Brokers S.r.l.; Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie- ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garan- zia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso copertu- re, pavimenti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa es- sere definito inondazione o alluvione;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu’ dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita’;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni de- correnti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera racco- mandata con avviso di ricevimento;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprieta’ della Ammi- nistrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, im- pianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro desti- nato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione;
Beni mobili: tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunto in co- modato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o desti- nazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche), posto all’interno di im- mobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Di- rettori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa defini- zione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .
Fermo quanto normato da e la operativita’ di polizze specifiche eventualmente stipulate dalla Amministrazione con la Societa’, rientrano nella definizione di Beni Mobili anche le Apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali (anche, genericamente: apparecchiature elettroniche): qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e’ considerato secondario rispetto alle fi- nalita’ del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici, di laboratorio, terapeutici, apparecchiature per elabora- zione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di continuita’, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed im- pianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rien- trano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant’altro nulla escluso e’ parte e/o e’ destinato a servizio delle apparecchiature elettro- niche o e’ necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, a- razzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonche’ quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprieta’ della Ammini- strazione o di terzi.
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si ese- guono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile pero’ a cause diverse comunque conseguenti all’evento;
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà della Amministrazione o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;
Esondazione: lo straripamento, ossia il traboccare di acque sovrabbondanti che escono dagli argini o dalle rive di un fiume, di un torrente o corso d’acqua inondando le zone cir- costanti;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro); a parziale deroga dell’art. “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla rice- zione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, nubi- fragi, vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio, nonche’ i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la vio- lenza di tali eventi; sono inoltre compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purche’ direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pa- reti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio/politici), e anche qualora si manife- stassero sotto ferma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi.
In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il forni- tore, la Societa’ avra’ diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa in- dennizzato;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltra- zioni;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, di condizionamento, igienici, fognari, tecnici e loro serbatoi, tuba- zioni e/o similari, nonche’ di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto, rottura, difetto, ingorgo, tra- boccamento, negligenza o malevolenza di altre persone, funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di per- tinenza dell’immobile e/o della attivita’; sono inoltre compresi i danni provenienti dal fon- dersi del ghiaccio o della neve accumulatasi sui fabbricati, penetrati all’interno degli stessi in conseguenza di rotture, ingorghi, traboccamenti da grondaie e da condutture di scarico.
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione e- sterna rispetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro u- suali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonche’ lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole ri- gature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installa- zione;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura acci- dentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;
Onda sonica: i danni subiti dall’onda d’urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla con- correnza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Socie- ta’ risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprieta’ di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualita’ di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per dan- ni prodotti a cose mobili di proprieta’ dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonche’ alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro in- dennizzabile a termini del presente contratto;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed im- mobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonche’ il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attivita’ di terzi;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edifi- cati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Soggetti non considerati terzi: il soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rap- presentante Legale del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita’ di privato cittadino o altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o al- tro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:
o ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in ma- teria di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
o ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
o ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e’ influente ai fini di questa e- stensione) e al loro contenuto,
o ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di tra- sporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;
Valore commerciale: l’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso; qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, verra’ considerato il valore che puo’ essere attribuito al bene dal mercato di riferimento;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresi’ convenute le seguenti condi- zioni di operativita’ e esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Societa’ tiene indenne l’assicurato, fino alla concorren- za del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, in- teressi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni cau- sati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonche’ di attivita’ in- dustriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purche’ avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.
Nell’ambito di operatività della presente garanzia:
o non sono compresi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
o ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.
Sono altresi’ esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
L’assicurato dara’ tempestivamente notizia alla Societa’ delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Societa’ assumera’ la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Societa’ risponde dei danni materiali, compresi quelli di in- cendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non risponde dei danni:
o causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
o da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termina o idrau- lica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assi- curati o su impianti ad essi connessi,
o da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da:
o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
o mareggiate o penetrazione di acqua marina,
o formazione di xxxxxxxx,
o accumulo esterno di acqua,
o umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; e non indennizza inoltre i danni subiti da:
o alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione.
Nell’ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti cau- sati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).
Inondazioni, Alluvioni: la Societa’ indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se cau- sati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da:
o mareggiata, marea, maremoto,
o umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
o mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
nonche’ quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011 fino alle ore 24.00 del 31/12/2014 e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ della Amministrazione notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antece- denti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle mede- sime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (ses- santa) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E’ altresi’ facolta’ della Amministrazione richiedere alla Societa’ il rinnovo del contratto, al- la sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente in- viate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - av- verranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclu- sivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, con facoltà di pagamento per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri acca- duti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Societa’ dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Am- ministrazione.
Art. 7: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata
A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa’ rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Societa’ emet- tera’ una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Ammini- strazione dovra’ corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che prece- de) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del pre- mio annuale per ogni giorno di copertura.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione
La Societa’ assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allega- ta al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonche’ i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
provocati da:
- incendio
- combustione anche senza sviluppo di fiamma
- esplosione, implosione e scoppio
- azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma
- caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate
- onda sonica
- urto di veicoli
- rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti similari, compresi i danni degli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni
- fumo, gas o vapori conseguenti agli eventi di cui sopra anche di beni diversi da quelli assicurati.
La Societa’ assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:
1. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attivita’ delle Autorita’, della Amministra- zione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
2. per i costi/oneri che la Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorita’ Pubbli- che ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell’immobile col- pito dal sinistro, nonche’ per gli eventuali collaudi, prove di idoneita’ e quant’altro ne- cessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se appa- rentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile;
3. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonche’ per la e- ventuale bonifica dell’area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino al- la concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella sche- da di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale; devono ritenersi comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l’eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
Verranno inoltre indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall’Assicurato per adempiere all’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c..
4. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti, nonche’ quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il xxxxxxx xxxxxxx aggiunti- vo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa). Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti necessari per la riparazione e la ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per pro- durre prove, informazioni e ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre;
5. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, ma- teriale meccanografico, microfilm o fotocolor, programmi informazioni istruzioni e/o da- ti su supporti, materiale informatico ed elettronico in genere, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento inden- nizzabile ai sensi del presente contratto. Per tali beni la Società dovrà indennizzare, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni di rificacimento.Questa garan- zia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorren- za complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
6. per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni di- strutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificati- vo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operativita’ di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
7. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applica- zione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% (tren- taprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 30% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda
di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo soste- nibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
8. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”. fino alla concorrenza per evento dell’importo indicato a tale titolo nella Sezione “Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di in- dennizzo”.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori del- la Amministrazione.
Art. 9: Estensioni della garanzia
Ad integrazione dell’art. “Oggetto dell’assicurazione” che precede, si conviene che la So- cieta’ risponde altresi’ per i danni materiali verificatisi in occasione di:
a) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostra- zioni di folla);
b) atti di sabotaggio;
c) atti di terrorismo;
d) fenomeni atmosferici, compresi i danni di bagnamento purchè direttamente causati da tali fenomeni;
e) formazione di ghiaccio, gelo;
f) acqua piovana;
g) intasamento di gronde e pluviali causato da grandine o neve arrecato da acqua entrata nel fabbricato;
h) fuoriuscita di acqua;
i) inondazioni, alluvioni, anche se causati da terremoto;
j) allagamenti, esondazioni, anche se causati da terremoto;
k) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
l) crollo, collasso strutturale;
m)sovraccarico di neve, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall’evento di cui alla presente e- stensione di garanzia;
n) fenomeni elettrici;
o) implosione;
p) mancato freddo;
q) evento sismico;
r) onda sonica.
Sono altresi’ compresi i danni da:
s) rottura di lastre, per fatto di terzi o per fatto involontario dell’Assicurato.
Art. 10: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Societa’
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun grup- po di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per
periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e’ esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio e regolazione annuale”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti ap- plicabili.
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverra’ co- me piu’ avanti normato, essa riterra’ assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribui- ta alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regola- zione; superando detto limite, il nuovo bene si intendera’ assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avra’ dato comunicazione.
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non appli- chera’ la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispon- dente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva co- municazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale operera’ in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e ta- le valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione “Definizioni” che precede, la Società’ in ogni caso non risar- cisce i danni:
a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
b. verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi,
c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle at- tività della Amministrazione;
d. da collassi strutturali causati da errori di progettazione;
e. indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatto salvo quanto diversamente nor- mato.
Si prende atto tra le parti che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimenti e- sclusa.
Art. 14: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
La denuncia del sinistro verra’ effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterra’ l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonche’ la descrizione delle cause che lo determinarono.
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, la Ammini- strazione ne dara’ immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
La Amministrazione si attivera’ per fare quanto e’ possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell’art. 1914 c.c., nonche’ per conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società’ tutti gli elementi per una preci- sa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, con- sentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società’.
La Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovra’ farne imme- diata denuncia all’Autorita’ Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società’ contestualmente alla denuncia del sinistro.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, come anche in altre occasioni a sem- plice richiesta della Amministrazione, la Societa’ fornira’ ad essa, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportan- te:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonche’, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 15: Determinazione del danno
Operando il presente contratto nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la de- terminazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:
a) verra’ liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parzia- le) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
b) la differenza occorrente al conseguimento dell’integrale risarcimento, intendendosi per tale:
- per gli immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche struttura- li uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga,
- per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se dispo- nibili, o migliori piu’ prossime prestazioni,
xxxxx’ erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede nel ca- so in cui l’evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, verra’ ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.
Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia piu’ in uso, l’importo risarcibile a “valore a nuovo” non potra’ essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il be- ne aveva al momento del sinistro.
Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico, artistico e/o culturale e sia stato stimato da uno stimatore professionista a- bilitato, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra’ effettuata adot- tando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civile; in sua assen- za, verra’ stabilito il valore commerciale del bene.
La Società’ risarcira’ il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della i- struttoria eventualmente avviata dall’Autorita’ preposta, fermo il diritto della Societa’ alla restituzione dell’importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita’ di beni e/o partite, e per uno o piu’ di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liqui- dazione se richiesto dalla Amministrazione avverra’ anche se non e’ stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresi’ convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalita’ del sinistro e non sui singoli beni / partite.
In caso di contemporanea applicabilita’ di piu’ franchigie e/o scoperti, si conviene che sa- ra’ applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni cosi’ contemporaneamente appli- cabili.
Art. 16: Procedure per la valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno e’ determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti rispettivamente nominati.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita’ del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di polizza.
Qualora la Amministrazione abbia necessita’ di proseguire le attivita’ che si svolgevano in
/ tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le opera- zioni peritali, segnalera’ per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potra’ proseguire le attivita’ senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Amministrazione di con- servare le tracce e i residui del sinistro.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Ammini- strazione.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e’ vincolante, anche se il perito dissen- ziente non l’ha sottoscritta.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripar- tite a metà.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 17: Anticipo dell’indennizzo
La Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamen- to di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (tren tesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sara’ comunque superiore al 25% dell’importo assicurato alla partita corri- spondente, qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato dovrà dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a ri- chiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonoma- mente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi , superi l’ammontare del danno (escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente), la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza e’ calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi as- sicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Amministrazione fornira’ quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.
Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo tra- scorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all’Art. “Acquisizione di nuovi beni” che precede, e alle quali pertanto non e’ attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfet- tariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, ovvero abbia omesso di comunicare circostanze aggravanti il rischio, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita in riferimento al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
In ogni caso non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.
Art. 20: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percen- tuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 21: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 22: Tracciabilita’ dei flussi finanziari
La Societa’ assicuratrice, la Societa’ di brokeraggio assicurativo, nonche’ ogni altra Impre- sa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osser- vare gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente al- le generalita’ e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 del- la Legge.
Art. 23: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo | Franchigia | Limite di indennizzo | |
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto | ====== ====== | xx0,00 | ============== | |
Per sinistro relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche, se di seguito non diversamente previsto | ====== | ====== | xx0,00 | |
Atti socio-politici | ====== | ====== | 1.500,00 | 50% somme assi- curate |
Sabotaggio | xx | minimo x.000,00 e massimo xxx.000,00 | 1.500,00 | ============== |
Terrorismo | xx | minimo x.000,00 e massimo xxx.000,00 | ====== | ============== |
Fenomeni atmosferici | ====== | ====== | 1.500,00 | ============== |
Grandine su fragili (nell’ambito dei fenomeni atmosferici) | ====== | Minimo | 500,00 | 70% somme assi- curate |
Formazione ghiaccio e gelo | ====== | ====== | x.000,00 | ============== |
Acqua piovana | ====== | ====== | 500,00 | 250.000 |
Fuoriuscita di acqua | ====== | ====== | 500,00 | ============== |
Inondazioni, alluvioni | xx | minimo x.000,00 e massimo xxx.000,00 | 2.500,00 | ============== |
Allagamenti | ====== | ====== | 500,00 | ============== |
Smottamenti, franamenti, cedi- menti del terreno | xx | minimo x.000,00 e massimo xxx.000,00 | 500,00 | ============== |
Crollo/collasso strutturale | xx | minimo x.000,00 e massimo xxx.000,00 | ====== | ============== |
Sovraccarico neve | xx | minimo x.000,00 e massimo xxx.000,00 | 2.500,00 | 50% somme assi- curate |
Fenomeni elettrici | ====== | ====== | 500,00 | ============== |
Mancato freddo | ====== | ====== | 500,00 | 2.500,00 |
Evento sismico | 10% | minimo 5.000,00 e massimo 25.000,00 | ====== | ============== |
Rottura lastre | ====== | ====== | xx0,00 | ============== |
Ricerca guasti Rimborso onorari periti e profes- sionisti | ====== | ====== | xx0,00 | xx.000,00 x sinistro 7.500,00 |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Partite assicurate | Capitali assicurati | Aliquota promille | Premio imp.le totale |
Beni immobili | 60.000.000,00 | .. | .. |
Beni mobili (comprese app. elettroni- che) | 15.000.000,00 | .. | .. |
Rischio locativo | = = = | valore incluso | in Beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari xx.000.000,00 .. ..
Demolizione e sgombero 52.000,00 .. ..
Onorari periti e professionisti xxx.000,00 .. ..
Ricostruzione archivi xxx.000,00
Spese mantenimento attivita’ x.000.000,00 .. ..
Differenziale storico-artistico xxx.000,00
Mancato freddo xxx.000,00 .. ..
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA euro ..
IMPOSTE euro ..
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA euro ..
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA