INDICE
Aran – Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali dei Segretari comunali e provinciali
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Comparto Regioni e Autonomie locali Segretari comunali e provinciali
Gennaio 2017
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
6
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 7
TITOLO II SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
8
Capo I Disposizioni generali 8
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale 9
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale 10
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale 11
Capo II I soggetti sindacali 14
Composizione delle delegazioni 14
Capo III I diritti sindacali 14
Permessi, distacchi ed aspettative sindacali 14
Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti 16
Interpretazione autentica dei contratti 16
17
Capo I Ordinamento professionale 17
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali 19
Capo II Il rapporto di lavoro 20
Il contratto individuale di lavoro 20
Ricostituzione del rapporto di lavoro 21
Tenuta ed aggiornamento dei curricula 21
Capo III Struttura del rapporto 23
Capo IV Interruzioni e sospensioni della prestazione 25
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 30
Aspettativa per motivi personali 33
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 33
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 34
Partecipazione ai corsi di formazione 35
Formazione ed aggiornamento 36
Mobilità presso altre amministrazioni 37
Capo VII Norme disciplinari e Responsabilità disciplinare 38
Sanzioni e procedure disciplinari 41
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 47
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 48
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 50
La determinazione concordata della sanzione 52
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 53
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62 53
Capo VIII Estinzione del rapporto di lavoro 64
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 64
Trattamento di fine rapporto di lavoro 66
TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO
68
Struttura della retribuzione 68
Trattamento economico dei segretari in disponibilità 77
Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale 78
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata 78
Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola 79
Trattamento economico del segretario in distacco sindacale 79
Capo II Trasferta e trasferimento 80
Trattamento di trasferimento 82
Capo II Istituti e benefici economici particolari 83
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: Accordo successivo per i Segretari generali comunali e provinciali ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CCNL per l’autonoma Area dirigenziale delle Amministrazioni dello Stato (biennio economico 1996-1997) sottoscritto il 9 gennaio 1997; CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001; CCNL - biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 16 maggio 2001; CCNL - di Interpretazione autentica dell’art. 31 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 - sottoscritto il
17 febbraio 2007; CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 7 marzo 2008; CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto il 7 marzo 2008; CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 - sottoscritto il 14 dicembre 2010; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 1° marzo 2011.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
(art. 1 CCNL 1.3.2011 – biennio economico 2008-2009)
1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all’Albo previsto dall’art. 98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465 del 1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunti successivamente.
2. Nel testo del presente contratto:
a. i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs. n. 165 del 2001;
b. i riferimenti al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs. n. 267 del 2000;
c. i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.
3. I richiami all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, contenuti in materia di relazioni sindacali e di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, nelle disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000, del DPR n.465 del 1997 e di tutte le altre fonti legislative nonché nelle previsioni dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono considerarsi riferiti al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto, in base alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo rapporto di lavoro: nel presente contratto collettivo esso è indicato semplicemente come “Datore di
lavoro”1.
4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
(art. 2 CCNL 1.3.2011 – biennio economico 2008-2009)
1. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Resta fermo quanto previsto dall’art.48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
(art.2 CCNL 14.12.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
1 Prendendo atto dell’intervenuta soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art.7, comma 31- septies, della legge 30 luglio 2010, n.122, la clausola contrattuale precisa che tutti i richiami alla suddetta Agenzia, contenuti nelle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000, in tutte le altre fonti legislative nonché nei precedenti contratti collettivi nazionali relativamente alle competenze in materia di relazioni sindacali e di gestione e di amministrazione del rapporto di lavoro dei segretari, per contenuti, devono ritenersi riferiti al soggetto istituzionale che, in base alla legislazione nel tempo vigente, è effettivamente preposto alla gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. Attualmente, pertanto, in base alle disposizioni del citato art.7, comma 31- septies, della legge 30 luglio 2010, n.122, tale soggetto si identifica con il Ministero dell’interno, che è subentrato per legge in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che precedentemente facevano capo all’Agenzia. La formulazione generica della disposizione consente anche una applicazione flessibile della stessa ove, nel futuro, dovesse nuovamente cambiare l’assetto delle competenze in materia di gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali oggi fissato dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
2 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Il presente contratto collettivo concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.”.
3 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art.48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Obiettivi e strumenti
(art. 3 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse alla valorizzazione ed alla crescita della professionalità della categoria dei segretari comunali e provinciali e del riconoscimento della rilevanza dell’apporto degli stessi nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto;
contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs.n.165 del 2001.”
4 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.”.
c) contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale secondo la disciplina dell’art.65;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art.14 del presente CCNL6;
e) concertazione;
f) informazione;
g) consultazione nei casi previsti dal presente contratto7.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale8
(art. 4 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale sulle seguenti materie:
a) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n.1259;
c) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;
5 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale, pag. 11.
6 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, pag. 15.
7 In materia occorre tenere conto delle disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a), del d.l.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
8 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere considerata alla luce delle previsioni degli artt. 40, comma 1 e 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 34 del D. Lgs. n. 150/2009, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
9 La legge n.125/1991 è stata abrogata dall'art. 57, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Il riferimento deve essere inteso pertanto ai contenuti del suddetto D.Lgs.n.198/2006. In materia si ricordano anche le previsioni contenute nell’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 nonché la Direttiva emanata congiuntamente dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro delle Pari Opportunità in data 4 marzo 2011. In relazione alle disciplina contrattuale delle Pari opportunità, v. nota n. 29.
10 Il riferimento attualmente deve essere inteso alle prescrizioni del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
d) criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;
e) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario;
f) criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l’accesso e la progressione in carriera, l’aggiornamento e la specializzazione;
g) definizione delle risorse da destinare all’attività di formazione ed aggiornamento;
h) definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.
2. xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati nell’art.3, comma 111, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, relativamente alla materia indicata alla lett. g), le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3. Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’Agenzia nazionale e degli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale
(art. 5 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L’Agenzia nazionale12 provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.9, comma 313 , per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
11 Cfr. Obiettivi e strumenti, pag.8.
12 V. nota n.1
13 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 13.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti14. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Agenzia autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
(art. 6 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale si svolge a livello regionale e riguarda la definizione delle indennità da corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle Sezioni Regionali dell’Agenzia16, sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale;
2. Le Sezioni Regionali dell’Agenzia provvedono a costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale e a convocare le delegazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 317, per l’avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma.
14 Tale indicazione deve essere considerata alla luce delle previsioni dell’art. 40 - bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del D. Lgs. n. 150/2009. Il comma 4 del suddetto art. 40- bis, è stato successivamente abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e le relative previsioni sono, ora, contenute nell’art. 21 del medesimo D.Lgs. 33/ 2013.
15 L’obbligo di trasmissione all’ARAN del testo del contratto integrativo, con l’allegata relazione tecnico - finanziaria ed
illustrativa all’ARAN è sancito anche dall’art.40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, con la previsione anche di una specifica sanzione (art.40-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001) per il caso di suo inadempimento.
16 V. nota n.1.
17 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 13.
4. La sezione regionale, in caso di certificazione positiva, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
5. I contratti collettivi decentrati integrativi regionali non possono essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o da quello decentrato integrativo di livello nazionale e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’Agenzia e degli enti presso i quali i segretari prestano servizio. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
(art. 7 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. L’Agenzia informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art 9, comma 320, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e in particolare quelli elencati nell’art.6,comma 1, del DPR n.465/1997. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL21 prevede la concertazione o la contrattazione decentrata integrativa, l’informazione deve essere preventiva.
18 V. nota n.14
19 In materia, si deve tenere conto anche delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19 del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
20 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag.13.
21 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999.
(art. 8 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art.9, comma 323, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.724, può attivare entro i 5 giorni successivi, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali della Scuola Superiore relativi all’attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità per l’iscrizione alle fasce superiori dell’albo;
b) criteri generali per la tenuta e l’aggiornamento dei curricula, ai fini della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la massima disponibilità di informazioni utili per le procedura di nomina;
c) criteri generali relativi all’utilizzazione dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le sezioni dell’Albo;
d) criteri generali ai fini della determinazione dell’eventuale percentuale di maggiorazione di cui all’art.98 del T.u.e.l. n.267/2000;
e) criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di formazione e specializzazione.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano nei
loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Decorso infruttuosamente tale termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
22 La determinazione delle materie oggetto di concertazione, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere considerata alla luce delle previsioni dell’art. 5, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art.
34 del D. Lgs. n. 150/2009 nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n.
7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2 del
D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19 del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
23 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag.13.
24 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Informazione, pag.12.
I soggetti sindacali
Composizione delle delegazioni
(art. 9 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, l’Agenzia25 nazionale individua i componenti della delegazione di parte pubblica e ne designa il presidente.
2. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata regionale, la delegazione di parte pubblica è costituita da rappresentanti delle Sezioni regionali dell’Agenzia e da rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI.
4. E’ fatta salva la possibilità di avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata di livello nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN.).
I diritti sindacali
Permessi, distacchi ed aspettative sindacali
(art. 10 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
Resta integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia dall’ARAN.
25 V. nota n.1
26 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Il riferimento deve essere inteso in senso dinamico ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell’ultimo CCNL applicabile.
Contributi sindacali
(art. 11 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. I segretari hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’ente, all’Agenzia nazionale27 per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, a cura del segretario o dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il segretario può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione alle amministrazioni ivi indicate e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
27 V. nota n.1
28 V. nota n.1
Pari opportunità
(art. 12 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) omissis29
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Clausole di raffreddamento
(art. 13 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Interpretazione autentica dei contratti
(art. 14 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29/199330, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
29 La disciplina contrattuale relativa al Comitato per le Pari opportunità deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
30 Il riferimento attuale è all’art.49 del D.Lgs.n.165/2001.
3. L'ARAN. si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell’Agenzia, delle Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del Dipartimento per la Funzione pubblica.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29/9331, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente contratto32 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
Capo I Ordinamento professionale
Fasce professionali
(art. 31 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:
a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all’art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000;
31 Il riferimento attuale è all’art.47 del D.Lgs. n. 165/2001.
32 CCNL 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale, pag. 9. Cfr. Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale, pag. 10
33 V. nota n.30.
b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C.
c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all’art. 14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.
2. La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretari comunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all’art.12, comma 1, del DPR n. 465/1997 avviene secondo le previsioni dell’art. 35 del presente CCNL34.
3. Nell’ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000, è richiesta un’anzianità di servizio del segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia.
4. Nell’ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un’anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia. La disposizione di cui all’art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione.
5. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell’ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all’entità demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all’art.4135.
6. L’idoneità conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cui all’art.14 del DPR n.465/1997 comporta l’iscrizione nella relativa fascia professionale, fermo restando che con l’applicazione del presente contratto non è richiesta l’idoneità per i segretari con anzianità di servizio di nove anni e sei mesi al 31.12.2000.
7. Con l’applicazione del presente contratto, per il conseguimento dell’idoneità a seguito del corso già indetto per i segretari con un’anzianità di servizio compresa tra
34 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali, pag.18.
35 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Retribuzione di posizione, pag 71; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag. 67.
quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, e in quello da indire per coloro che risultano iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto36, già iscritti nella precedente lettera b) dell’art.12 del DPR n.465/1997, si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.
8. Ai fini del conferimento degli incarichi nei comuni superiori a 10.000 abitanti, in sede di prima applicazione del presente contratto, per i segretari di cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei due anni di anzianità di cui al comma 3.
9. Per i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di cui all’art.12 del DPR n.465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell’art. 3537, l’iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, è subordinata al conseguimento dell’idoneità da acquisire con il corso di cui all’art.14, comma 2, del citato DPR n.465/1997.
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali
(art. 35 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. In sede di prima applicazione dell’art. 31 del presente CCNL38, con effetto dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari comunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a) nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera a) dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997;
b) nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell’art.12, comma 1, del DPR n. 465/1997 nonché quelli inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera c) dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997;
c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle lettere d) ed e) dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997.
2. Restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Agenzia in attuazione dell’art.12 del DPR n.465/1997.
36 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999.
37 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali, pag.18
38 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Fasce professionali, pag. 16.
Il rapporto di lavoro
Il contratto individuale di lavoro
(art. 15 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo di lavoro. Il rapporto di lavoro con l’Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina a segretario comunale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la prima effettiva assunzione in servizio;
b) qualifica di assunzione e trattamento economico iniziale di fascia;
c) disciplina della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede di destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'Agenzia nazionale39 prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del D.Lgs. n. 29 del 199340. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
39 V. nota n.1.
40 Il riferimento attuale è all’art.53 del D.Lgs.n.165/2001.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Agenzia nazionale comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei segretari da assumere e ne produce i medesimi effetti.
7. I segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
(art. 55 CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all’Agenzia nazionale41, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al segretario, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti albo.
Tenuta ed aggiornamento dei curricula
(art. 16 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al fine di favorire la massima disponibilità di informazioni utili per le procedure di nomina, l’Agenzia nazionale redige il curriculum professionale di ciascun segretario, a conclusione del corso di abilitazione per l’iscrizione all’albo, e provvede al suo continuo aggiornamento.
41 V. nota n.1.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia nazionale provvede alla redazione ed all’aggiornamento dei curricula dei segretari in servizio entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.
3. I criteri per la redazione, l’aggiornamento e la tenuta dei curricula sono definiti dall’Agenzia nazionale, previa concertazione ai sensi dell’art. 842.
Nomina nell’incarico
(art. 17 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2.A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell’Agenzia43 competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l’elenco
dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula.
3. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all’art.13, comma 10, e dell’art.19, comma 14, del DPR n.465/1997.
Revoca dell’incarico
(art. 18 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un
42 CCNL 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Concertazione, pag.12.
43 V. nota n.1
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
Capo III Struttura del rapporto
Orario di lavoro
(art. 19 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua
responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. La presente disciplina trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Ferie e festività
(art. 20 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 4144.
2. Il segretario assunto al primo impiego presso la pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto, ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
44 CCNL 16.5.2001 – quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Retribuzione di posizione, pag. 71; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag.67.
3. Nel caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale45 o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il segretario che è stato assente ai sensi dell'art.1848 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il segretario ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione
45 V. nota n.1
46 L’ulteriore applicabilità di tale disciplina deve essere verificata alla luce delle previsioni dell’art. 5, comma 8, del D.
L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012, nonché delle indicazioni fornite in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012 (consultabili sul relativo sito istituzionale).
47 In relazione a tale disciplina si richiamano le disposizioni dell’art. 1, comma 24, della legge n. 148/2011.
48 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; il riferimento all’art. 18 del medesimo CCNL del 16.5.2001, in coerenza con le analoghe indicazioni previste nei CCNL sia delle aree dirigenziali sia del personale non dirigente deve essere correttamente inteso invece all’art. 21 sempre del CCNL del 16.5.2001, relativo alle assenze retribuite. Infatti, si tratta evidentemente di un refuso dato che l’art. 18 del CCNL del 16.5.2001 attiene alla materia della revoca dell’incarico.
per la durata del medesimo xxxxxxx00; il segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13 omissis50.
Interruzioni e sospensioni della prestazione
(art. 21 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art.4 della legge n.53/2000; per i casi di lutto del coniuge, di un parente o del convivente trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.
2. Il segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo: giorni otto all'anno;
49 disciplina applicabile nei medesimi limiti previsti, in generale, per le clausole dell’art.47 del CCNL del 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, in materia di trasferta, a seguito dei vincoli in materia posti rispettivamente dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n.122/2010; Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 77.
50 La disciplina “ Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente” non è richiamata in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni dell’art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012. V. nota n. 46
51 In materia, sono intervenute le previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
b) xxxxx per coniuge, per parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nonché per decesso del convivente stabile: giorni tre consecutivi per evento; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal segretario;
c) particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all’anno.
3. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 4152.
6. Le assenze previste dall’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione, ivi compresa la partecipazione alle riunioni degli organismi di gestione dell’Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.
Congedi dei genitori
(art. 22 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Ai segretari comunali e provinciali applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/200053, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2 omissis54.
52 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Retribuzione di posizione, pag.71; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag. 67.
53 I riferimenti devono essere intesi al D.Lgs.n.151/2001.
54 Norma puramente definitoria superata per effetto del D.Lgs.n.151/2001: “Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.”.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n. 1204/197155, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/197756, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/197157, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/197158, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della legge n. 1204/197159, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ente di appartenenza, o all’Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che si avvalgono di
55 Il riferimento deve essere inteso al Congedo di maternità, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.n.151/2001 del D.Lgs.n.151/2001.
56 Congedo di paternità, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.151/2001 e, più in generale, del Capo IV del medesimo decreto legislativo.
57 Il riferimento deve essere inteso al Congedo parentale ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.151/2001.
58 Il riferimento deve essere inteso al Congedo per malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
59 Il riferimento deve essere inteso al Congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
segretari collocati in disponibilità ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/7160 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
Assenze per malattia
(art. 23 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al segretario che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro61, il rapporto di lavoro può essere risolto ed al segretario è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine l’ente comunica tempestivamente all’Agenzia il superamento dei periodi di
60 Il riferimento deve essere inteso ai Riposi giornalieri della madre, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.
61 In materia sono intervenute le previsioni del DPR n.171/2011 che, tuttavia, alla luce dell’art.1 dello stesso atto normativo, limita espressamente l’efficacia diretta delle proprie statuizioni esclusivamente ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico62 spettante al segretario che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione , compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 4163, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate, il segretario ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal precedente comma 6, lett. a).
10 Il segretario che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
62 In materia di trattamento economico delle assenze per malattia le previsioni contrattuali sono integrate dalle disposizioni dell’art.71, comma 1, della legge n.133/2008.
63 CCNL 16.5.2001 – quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Retribuzione di posizione, pag. 71; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag.67.
64 La disciplina contrattuale in materia di certificazione di malattia deve ritenersi superata dalle previsioni dell’art. 55- septies, del D. Lgs. n. 165/2001.
65 In materia di controlli dello stato di malattia, rilevano le previsioni dell’art.55-septies, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001. Le fasce di reperibilità indicate dalla disciplina contrattuale sono superate da quelle stabilite nel decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 18 dicembre 2009, n.206, ai sensi dell’art.55, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001.
11. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, l’eventuale risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal segretario all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
12. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
13 omissis66.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio67
(art. 24 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, ivi compresi gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il segretario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art.23, commi 1 e 268. In tale periodo al segretario spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lett. a)69, comprensiva della retribuzione di posizione di cui all’art. 4170.
66 Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.”.
67 L’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Indicazioni sulle modalità di corretta applicazione del citato art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, con particolare riferimento al regime transitorio, sono state fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.32934 del 6.8.2012, consultabile sul relativo sito istituzionale.
68 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Assenze per malattia, pag.27.
69 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Assenze per malattia, pag.27.
70 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Retribuzione di posizione, pag. 71; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag.67.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2371. Nel caso in cui l'ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario non spetta alcuna retribuzione.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Congedi per la formazione
(art. 25 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi al segretario salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Al segretario, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, il segretario interessato ed in possesso della prescritta anzianità, deve presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del segretario, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di
71 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Assenze per malattia, pag.27.
72 V. nota n. 67.
preavviso di cui al comma 3, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
6. Al segretario durante il periodo di congedo si applica l’art.5,comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell’art.2373 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 24 del presente CCNL74.
7. La disciplina del presente articolo, sussistendone i presupposti, trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Servizio militare
(art. 26 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro ed il segretario ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I segretari che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il segretario deve porsi a disposizione dell'ente, dell’Agenzia nazionale, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997, e delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del segretario, salvo i casi di comprovato impedimento. A tal fine l’ente e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente all’Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio del segretario nel termine prescritto e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
73 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Assenze per malattia, pag. 27.
74 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 29.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I segretari richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’ente, l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso gli stessi, comprensivo anche della retribuzione di posizione di cui all’art.4175.
Aspettativa per motivi personali
(art. 27 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al segretario che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del segretario.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
(art. 28 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. I segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 47676 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
75 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999. Cfr Retribuzione di posizione, pag. 71; Cfr. anche Stipendio tabellare, pag.67.
76 Il riferimento è all’art.2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato ed integrato dall’art.52, comma 57,
della legge 28 dicembre 2001, n.448; dall’art.19, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successivamente dall’art.5, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n.119.
novembre 1989, n. 39877 sono collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
(art. 29 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il segretario, il cui coniuge78 presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l’ente, l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n. 465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge79 o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del segretario in aspettativa.
Cumulo di aspettative
(art. 30 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per attività di volontariato.
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il segretario a riprendere servizio nel
77 Il riferimento è alla legge 30 novembre 1989, n. 398, nel testo risultante dalle modifiche recate dal decreto 30 aprile 1999, n. 224 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
78 X. xxxx x. 00.
79 V. nota n. 51.
termine appositamente fissato. Il segretario, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del segretario che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2. In tal caso l’ente comunica tempestivamente all’Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
Partecipazione ai corsi di formazione
(art. 33 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. L’Agenzia80 determina annualmente il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi ai sensi dell’art.14, comma 6, del DPR n. 465/1997, e disciplina le relative modalità di partecipazione, previa contrattazione decentrata integrativa nazionale ai sensi dell’art.4, commi 1 e 281.
2. Qualora il numero di cui al comma 1 risulti superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati, con le stesse modalità di cui all’art.4, commi 1 e 282, i criteri per la definizione della graduatoria necessaria per l’ammissione ai corsi, tenendo conto dell’anzianità di servizio e del credito formativo di cui all’art. 3483.
Crediti formativi
(art. 34 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il credito formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla Scuola Superiore ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPR n.396/1998, con esclusione dei corsi di specializzazione.
80 V. nota n.1
81 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, pag.9.
82 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, pag.9.
83 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Crediti formativi, pag.34.
2. L’entità del credito formativo è determinato, in relazione alle attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore al termine dei percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo sistema di certificazione delle competenze maturate.
3. Il sistema di certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale84, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali85, viene basato su standard formativi distinti per fasce in relazione ai quali si determina l’accrescimento del credito. Esso può tener conto delle competenze già in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei percorsi formativi.
Formazione ed aggiornamento
(art. 36 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La formazione e l’aggiornamento professionale sono elementi essenziali per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità e delle attitudini del segretario e rappresentano un indispensabile supporto per l’assunzione delle responsabilità connesse alle funzioni affidate.
2. L’Agenzia nazionale86 definisce annualmente la quota delle risorse da destinare alle iniziative di formazione nella misura individuata in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
3. L’Agenzia87, nell’ambito dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 488, realizza le iniziative formative avvalendosi della Scuola superiore di P.A.L.
4. Il segretario deve partecipare alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore per almeno 20 giorni all’anno. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dal segretario interessato con l’ente, con l’Agenzia89 nel caso di segretari in disponibilità o con l’amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori ruolo. Tale partecipazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
84 V. nota n.1
85 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, pag.9.
86 V. nota n.1.
87 V. nota n.1.
88 Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale, pag 9.
89 V. nota n.1.
5. Gli oneri per la partecipazione dei segretari alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore sono a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio, fatti salvi i casi in cui gli oneri dei corsi sono assunti integralmente a carico della Scuola.
6. Il segretario può partecipare, senza oneri per l’ente, per l’Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o con l’amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di posizione di fuori ruolo, a corsi di formazione ed aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate nel comma 1 e con i contenuti dei programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Scuola Superiore. Al segretario, inoltre, possono essere concessi congedi per la formazione ai sensi dell’art.5 della legge n. 53/2000, secondo la disciplina dell’art. 2590.
7. Qualora l’ente, l’Agenzia o l’amministrazione presso la quale presta servizio, riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di formazione ed aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma 6, con le funzioni allo stesso affidate può concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Mobilità presso altre amministrazioni
(art. 32 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’Albo:
90 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Congedi per formazione, pag.30.
91 In materia di mobilità volontaria si deve tenere conto delle previsioni dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Relativamente ai profili concernenti le eccedenze di personale e i processi di mobilità collettiva, occorre fare riferimento alle previsioni dell’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n.183, che ha significativamente modificato la disciplina contenuta nella precedente formulazione dell’art. 33 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento sia ai profili procedurali sia agli ambiti territoriali da considerare in sede di stipulazione degli accordi di mobilità. In materia sono intervenute poi le disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché quelle dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 125 del 2013. Per quanto attiene alla gestione del personale collocato in disponibilità, rilevano le disposizioni dell’art. 34 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), del
D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e dell’art. 34-bis dello stesso decreto
legislativo.
a) il segretario collocato nella fascia professionale C del precedente articolo viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione;
b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all’art. 39, comma 292, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione; la presente disciplina ha natura transitoria e si applica sino alla data del 31.12.2001;
c) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare economico di cui all’art.39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;
d) il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale.
(art. 1, comma 6, CCNL 16.5.2001 - biennio economico 2000-2001)
1. Con decorrenza dal 31.12.2001 e a valere per l’anno 2002, lo stipendio tabellare di cui al precedente comma 3, è attribuito anche ai segretari comunali e provinciali collocati nella fascia B, di cui al comma 2, dell’art. 39 del CCNL del 16.5.200193. Dalla stessa data, ai fini della mobilità verso altre amministrazioni, con conseguente cancellazione dall’Albo, a tali segretari si applicano le previsioni dell’art. 32, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.5.2001.
Capo VII Norme disciplinari e
Responsabilità disciplinare
Obblighi del segretario
1. Il segretario conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
92 L’art. 39, comma 2, del CCNL 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, disponeva: “Nell’ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di L.23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996, è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinato nella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore di L.24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.”.
93 V. nota n. 92.
2. Il comportamento del segretario, in coerenza con il proprio ruolo e con le ampie competenze allo stesso riconosciute dal vigente quadro legislativo, è volto a conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell’amministrazione locale, attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell’apparato amministrativo e di garanzia della regolarità amministrativa, nell’ambito dei più generali obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di incrementare e garantire la migliore qualità dei servizi erogati alla collettività, il segretario deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque impartite dall’Ente o dalle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli procedimenti, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia riservatezza e protezione dei dati personali nonché di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’ente o nelle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465 del 1997 nonché attuare le disposizioni dei medesimi soggetti in ordine al DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
94 Le previsioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici sono attualmente contenute nel DPR n. 62/2013, emanato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall’art. 1, comma 44 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il testo del predetto codice di comportamento viene riportato in allegato alla presente Raccolta. Come previsto dall’art. 54, comma 5 del richiamato X.Xxx. 165/2001, inoltre, ciascuna amministrazione definisce un proprio codice di comportamento che integra e definisce quello adottato con il citato DPR n. 62/2013. Viene, pertanto, omessa la parola “allegato”, riferita al previgente codice di condotta. Si evidenzia che in materia è, altresì, intervenuta la CIVIT con delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013 riguardante “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.
e) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all’interno dell’Ente con i dirigenti e con gli addetti alle diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997;
f) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del segretario, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 ed all’espletamento dell’incarico affidato;
g) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente Ufficio dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del DPR n.465 del 1997;
h) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia o infortunio;
i) xxxxxxxsi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge95, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi96;
j) non valersi di quanto di proprietà dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, per ragioni che non siano di servizio;
k) sovrintendere al corretto espletamento dell’attività del personale eventualmente assegnato all’ufficio di segreteria;
l) informare l’Ente o le altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
m) xxxxxxxsi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore;
95 V. nota n. 51.
96 V. nota n. 51.
n) comunicare all’Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni da parte del segretario degli obblighi disciplinati all’art. 3 (Obblighi del segretario)97, secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 5 (Codice disciplinare)98, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 5 (Codice disciplinare)99;
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti cui al comma 1 non sollevano il segretario dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
97 CCNL 14.12.2010; Cfr. Obblighi del segretario, pag. 37.
98 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag. 40.
99 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag. 40.
100 Una nuova ed autonoma tipologia di procedimento disciplinare è prevista al comma 3-ter dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, così introdotto dall’ art. 1, comma 1, lett. b), del D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:
- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse all’incarico di segretario, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’ Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n. 465 del 1997 o con l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi i cittadini;
- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal segretario o al concorso nella violazione di più persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al segretario responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e
101 Tale disciplina è stata integrata dall’art.1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 che ha introdotto il comma 1-bis nel richiamato art. 55 quater.
dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, i dirigenti, i dipendenti o nei confronti dei cittadini o di terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di xxxxxxxsi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’ente o l’agenzia o per i cittadini;
g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' ente o all’agenzia;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, ai cittadini o ai terzi.
L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio del Datore102 di lavoro ed è destinato ad attività sociali a favore dei segretari.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio
102 V. nota n.1.
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del segretario, agli eventuali danni causati all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, ai cittadini o ai terzi;
d) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico–fisico durante lo stato di malattia;
e) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n. 300 del 1970;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso componenti degli organi di governo dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, il pubblico, i dirigenti o i dipendenti;
g) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con cittadini o terzi;
h) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
i) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
j) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte dell’eventuale personale sottordinato;
k) ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art.55-quater, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o di altri dipendenti;
l) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza;
m) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque derivato danno grave all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei
casi previsti dall’art.55- sexies, comma 3, e dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 5, 6, 7 e 8 quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamento da parte del segretario di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Ente o altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, allo stesso affidati;
c) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 8;
d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
e) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro nei riguardi di dirigenti, di dipendenti, di cittadini o terzi;
f) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2009;
g) ingiustificato ritardo da 11 a 20 giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.
10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento103 si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.165 del 2001;
b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto previsto al n.2, lett. b;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure verso dirigenti o altri dipendenti o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con cittadini;
c) la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 7 (Sospensione cautelare in xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)105;
d) condanna, anche non passata in giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;
103 Una nuova forma di infrazione disciplinare sanzionabile con il licenziamento è stata prevista dal comma 3- quinquies dell’art. 55-quater del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dall’ art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, ; x. xxxx x. 000.
104 CCNL 14.12.2010; Cfr. Sospensione cautelare in corso di procedimento penale, pag.46.
105 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
e) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
f) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei segretari di cui all’art. 3 (Obblighi del segretario)106 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente o del Datore di lavoro107, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165 del 2001.
13. In sede di prima applicazione del presente CCNL108, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL109 e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Sospensione cautelare in xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx000x
1. L’autorità competente per i procedimenti disciplinari, come individuata ai sensi dell’art. 55-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti sui fatti addebitati al segretario, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al segretario stesso, può disporre la sospensione dal lavoro del segretario, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento; della
106 CCNL 14.12.2010; Cfr. Obblighi del segretario, pag.37.
107 V. nota n.1
108 CCNL 14.12.2010.
109 CCNL 14.12.2010.
110 Una nuova ed autonoma tipologia di sospensione cautelare del dipendente, di natura obbligatoria, diversa sia dalla
intervenuta sospensione viene data tempestiva comunicazione all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il segretario che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il segretario può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione e con sospensione dall’incarico di cui è titolare, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’autorità competente per i procedimenti disciplinari disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)111.
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del segretario in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) e c), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D.Lgs. n. 267 del 2000.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
111 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica comunque quanto previsto dall’art.55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 8112 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 10, n. 2 (Codice disciplinare)113, la sospensione del segretario disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il segretario è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare)114, l’autorità competente per i procedimenti disciplinari ritenga che la permanenza in servizio del segretario provochi un pregiudizio alla credibilità dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997 a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare loro da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività delle medesime amministrazioni. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 8 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)115, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinare)116.
7. Al segretario sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al segretario se fosse rimasto in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 8,
112 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
113 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag.40.
114 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag.40.
115 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
116 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag.40.
comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)117, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al segretario precedentemente sospeso verrà conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono escluse le indennità o compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs.
n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al segretario, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 10, n.2 (codice disciplinare)118, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale
117 CCNL 14.12.2010; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag.48.
118 CCNL 14.12.2010; Cfr. Codice disciplinare, pag.40.
irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il segretario ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all’Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all’atto del licenziamento e con decorrenza dell’anzianità posseduta sempre all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del segretario consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il segretario ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge119 o al convivente120 superstite e ai figli.
5. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell’Albo, in caso di mancata nomina, al segretario sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all’art.101, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Ove, a seguito della riammissione in servizio, il segretario consegua la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Datore di lavoro121 gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione.
7. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al segretario altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il
119 V. nota n. 51.
120 V. nota n. 51.
121 V. nota n.1
procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL122.
La determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il segretario, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il segretario può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del segretario per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del segretario e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
122 CCNL 14.12.2010.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il segretario, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il segretario aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal segretario e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Allegato al CCNL 14.12.2010123
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62
Pubblicato sulla gazzetta ufficiale 4 giugno 2013, n. 129.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
123 Non si riporta il testo del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni precedentemente allegato al CCNL in quanto superato dai successivi provvedimenti normativi intervenuti in materia. V. nota n. 97.
Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.
Art. 3 Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
1. Xxxxx restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7 Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Art. 8 Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Art. 9 Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 11 Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
Art. 12 Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire
informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.
Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.
Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.
2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Estinzione del rapporto di lavoro
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
(art. 52 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.23 e 24124, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge;
b) per dimissioni del segretario;
c) per decesso del segretario.
124 Cfr. Assenze per malattia, pag. 27.; Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag.29.
Obblighi delle parti
(art. 53 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52125, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Agenzia nazionale126 comunica comunque per iscritto all’interessato l’intervenuta risoluzione del rapporto. …… omissis127. In entrambi i casi l’Agenzia nazionale128 informa contestualmente l’ente presso il quale il segretario presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell’art.19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
2. Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta all’Agenzia nazionale129, informando contestualmente l’ente presso il quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.
Periodo di preavviso
(art. 54 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Nei casi di risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
125 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Cause di cessazione del rapporto di lavoro, pag.62.
126 V. nota n.1.
127 Indicazione non richiamata in quanto la disciplina contenuta in questo periodo deve ritenersi superata per effetto delle vigenti disposizioni legislative in materia: “Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell’art. 52, l’Agenzia nazionale può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista”.
128 V. nota n.1.
129 V. nota n.1.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Agenzia nazionale130, anche per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al segretario, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso……..
omissis131.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.
…….omissis132.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni.
Trattamento di fine rapporto di lavoro
(art.56 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
130 V. nota n.1
131 L’indicazione “ Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse” non è richiamata in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del
D. L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012 ; vedi nota n. 46.
132 L’Indicazione “ nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti” non è richiamata in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012 ; vedi nota n. 46.
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico annuale, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate;
Previdenza complementare
(art. 57 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Le parti convengono sulla necessità che i segretari possano usufruire di una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 124/93, della legge n. 335/95 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanità134, al quale farà seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all’atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimenti a cura di quest’ultimo.
133 Vedi nota n. 136.
134 In data 14.5.2007 è stato sottoscritto l’Accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale. Sulla base di tale Accordo, il Fondo Perseo, istituito in data 14 maggio 2007, è stato costituito in data 21 dicembre 2010. Il suddetto Fondo ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dalla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - il 23 novembre 2011 con la successiva iscrizione dello stesso nell’Albo dei Fondi nazionali. Dal 1° ottobre 2014, a seguito dell’atto di fusione del Fondo Sirio e del Fondo Perseo la nuova denominazione del Fondo di riferimento è “Fondo Nazionale di Pensione Complementare Perseo Sirio”, con iscrizione al n. 164 dell’Albo dei Fondi Pensione COVIP.
TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura della retribuzione
(art. 37 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
a) trattamento stipendiale;
b) indennità integrativa speciale135;
c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico annuo, ove spettante;
f) retribuzione di risultato
h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate
2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).
135 CCNL 7.3.2008 – quadriennio normativo 2002-2005-biennio economico 2002-2003; Cfr. Stipendio tabellare, pag.69.
136 In materia, occorre tener conto delle disposizioni previste dall’art. 10 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Stipendio tabellare
1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all’art.10 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ed alla corrispondente colonna della tabella 2 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella 1.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, è, pertanto, rideterminato, con le decorrenze e nelle misure indicate nella allegata Tabella 2.
4. Il nuovo stipendio tabellare annuo di cui al comma 2 ricomprende le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei segretari, come previsto dall'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
5. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, con decorrenza dal 31.12.2009, è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 3, attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari, come definiti dall’art.3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.
6. A seguito del conglobamento di cui al comma 5, con decorrenza dal 31.12.2009, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art.3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, sono così rideterminati:
Livello A
1) incarichi in enti metropolitani | 39.857,92 |
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali | 33.143,98 |
137 Attualmente questo istituto trova la sua regolamentazione nell’art.2, comma 35, della legge n.203/2008. Successivamente, in materia, sono intervenute le disposizioni dell’art. 1, lett. d), del DPR n. 122/2013 emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D. L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011 nonché quelle dell’art. 1, comma 452, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, quelle dell’art. 1, comma 255, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 secondo le quali per gli anni 2015- 2018 l’indennità di vacanza contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti | 21.781,93 |
Livello B
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti | 15.584,45 |
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti | 7.837,59 |
Livello C
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti | 7.332,22 |
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art.41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretariale, come definiti dall’art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 - 2001.
8. Sono confermati:
la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi138 ed il trattamento economico ad personam di cui all’art.40, commi 5 e 6,
138 Art. 3 dell’Accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali ai sensi dell’art.6, comma 2, del CCNL per l’autonoma Area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato ( biennio economico 1996-1997), sottoscritto il 9 gennaio 1997.
“1. Ai segretari generali di 1^B e di 1^A compete, oltre allo stipendio come determinato ai sensi degli artt. 2 e 6 del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle Amministrazioni dello Stato, relativo al biennio economico 1996 - 97, un maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13^ mensilità calcolato con le stesse modalità indicate nel comma 2 dell’ art. 2 del citato CCNL, tenendo comunque conto del riassorbimento di cui all’art.2, comma 2 del presente accordo.”.
Il comma 2 dell’art.2 del medesimo Accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali del 9 gennaio 1997 disponeva:
“2. Al finanziamento delle retribuzioni di posizione come sopra determinate concorrono, oltre alle risorse contrattuali e a quelle dell’art. 2, comma 9, della legge n. 550/95, tutti gli emolumenti accessori alla retribuzione già corrisposti per effetto delle pregresse disposizioni in vigore. Pertanto, a decorrere dal 1.1.1997 cessano di essere corrisposti il compenso incentivante di cui all’art. 4 della legge 17/4/1984, n. 79 , i compensi per lavoro straordinario ed eventuali altri compensi accessori corrisposti al medesimo titolo. Dalla stessa data, al fine di poter corrispondere gli importi annui di retribuzione di posizione nelle misure indicate al comma 1 sono riassorbiti dalla retribuzione individuale di anzianità in godimento per effetto dell’art. 5 del presente accordo gli importi annui lordi di seguito indicati:
Classe 1^A (enti metropolitani) 6.350.000 lire
Classe 1^A (altri enti) 3.650.000 lire
Classe 1^B 3.925.000 lire
Nel caso di passaggio da sede di prima A qualificata come metropolitana ad altra sede di prima A, in conseguenza della attribuzione della corrispondente retribuzione di posizione l’importo da riassorbire è rideterminato in 3.650.000 lire annue.”.
del CCNL del 16 maggio1995, come integrato dall’accordo successivo del 14 settembre 1995139.
(art. 3 CCNL 7.3.2008-quandriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1 omissis140.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l’indennità integrativa speciale (IIS), nel valore annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta come autonoma voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
3. Ai fini del conglobamento di cui al comma 2, nello stipendio tabellare del segretario collocato nella fascia B per effetto del CCNL del 16/5/2001 e proveniente dalla ex IX
Di seguito si riporta il testo dell’art. 2 e dell’art.6 del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle Amministrazioni dello Stato, relativo al biennio economico 1996 – 97:
art.2 (Aumenti della retribuzione base)
1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.
2. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;
b) maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13^ mensilità, di lire 9.785.322. Tale somma è la risultanza del maggior importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico in godimento ottenuto dalla som-matoria delle seguenti voci:
o stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall’ articolo 6 del D.L. n. 344 del 1990, convertito nella L. n. 21 del 1991;
o incrementi contrattuali di cui all’art. 34 del CCNL, compresa la parte di incremento che decorre dal 1.1.1996 e concorre alla determinazione del nuovo stipendio tabellare della qualifica unica;
o differenza tra l’ importo dell’ indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.
3. Con le stesse modalità con cui si giunge alla determinazione del maturato economico annuo di cui al comma 2 per gli ex dirigenti superiori, sono conservati i maggiori trattamenti economici stipendiali in godimento agli ex primi dirigenti e dirigenti superiori di ragioneria dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno.
4. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante all’ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.
5. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale è rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire
36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità. Art.6 (Segretari comunali e provinciali)
1. Ai Segretari comunali e provinciali, equiparati ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato secondo la Tabella D allegata al DPR n. 749 del 23 Giugno 1972, si applica quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del presente CCNL. Gli incrementi retributivi per i Segretari generali di classe 1/A sono determinati ai sensi della citata Tabella D. Ai segretari generali di classe 1/A e 1/B il maturato economico annuo sarà rideterminato con le stesse modalità di cui all’art.2, comma 2.
2. Con successivo accordo, da stipularsi entro il 31 dicembre 1996, verranno disciplinati gli altri istituti economici, tra cui la retribuzione di posizione, sulla base della classificazione degli Enti di cui alla predetta Tabella D, con decorrenza
1.1. 1997. Il riequilibrio della retribuzione di posizione, previsto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995, verrà operato con riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti degli Enti locali, tenendo conto della posizione funzionale dei Segretari come definita all’art.52 della L.n.142/90 ed utilizzando allo scopo le risorse disponibili, corrispondenti a quelle di cui all’art. 36 del CCNL.
139 Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell’art.40 del CCNL del 16 maggio1995 per i dipendenti dei Ministeri, come integrato dall’accordo successivo del 14 settembre 1995 riguardante i segretari comunali:
“5. I segretari comunali con più di quindici anni di servizio alla data del 30 gennaio 1995 mantengono ad personam un incremento di L.200.000 mensili dell’indennità di direzione, in aggiunta all’importo previsto per la qualifica nona – segretario capo.
6. Le eventuali somme in godimento, risultanti dalle voci retributive di cui al precedente comma 4, superiori agli importi mensili dell’indennità di direzione di cui al comma 3 sono conservate ad personam”.
140 Comma non richiamato in quanto superato e sostituito dalle successive disposizioni contrattuali in materia.
qualifica funzionale è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della medesima fascia B, che, nel precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente .
4 omissis141.
5 omissis142.
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Fascia | Dal 1°.4.2008 | Rideterminato dal 1°.7.2008(1) | Rideterminato dal 1°.1.2009(2) |
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.7.2008.
Valori in Euro annui per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità
Fascia | Dal 1°.4.2008 | Dal 1°.7.2008 | Dal 1°.1.2009 |
A | 35.344,89 | 35.454,57 | 37.202,67 |
B | 35.344,89 | 35.454,57 | 37.202,67 |
C | 28.664,21 | 28.753,13 | 30.170,51 |
141 Xxxxx non richiamato in quanto superato e sostituito dalle successive disposizioni contrattuali in materia.
142 Comma non richiamato in quanto superato e sostituito dalle successive disposizioni contrattuali in materia.
Valori in Euro annui per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità
Fascia | Dal 31.12.2009 |
A | 39.979,29 |
B | 39.979,29 |
C | 31.983,43 |
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 3143 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 3144 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo e dalla Tabella 1 al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002- 2005 e per il biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. Il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione, di cui all’art.3, comma 5, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
143 CCNL 1.3.2011. Cfr. Stipendio tabellare, pag. 67.
144 CCNL 1.3.2011. Cfr. Stipendio tabellare, pag. 67.
trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Retribuzione di posizione
(art. 3 CCNL 16.5.2001 – biennio economico 2000-2001)
1. Con decorrenza dal 31.12.2000, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art.41 del CCNL del 16.5.2001 sono così rideterminati:
Livello A
1) incarichi in enti metropolitani L.74.420.000145
2) incarichi in enti oltre i 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia,
in amministrazioni provinciali L.58.458.000146
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti L.35.080.000147
Livello B
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e
fino a 65.000 abitanti L.24.443.000148
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L.18.251.000149
Livello C
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti L.10.499.000150
2. Con decorrenza dall’1.6.2001, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione di cui al comma 1 sono così rideterminati:
Livello A
1) incarichi in enti metropolitani L.83.000.000151
145 Ndr. € 38.434,72
146 Ndr. € 30.191,04
147 Ndr. € 18.117,31
148 Nrd. € 12.623,76
149 Ndr. € 9.425,85
150 Ndr. € 5.422,28
151 Ndr. € 42.865,92
2) incarichi in enti oltre i 250.000, in comuni capoluogo di provincia,
in amministrazioni provinciali L.70.000.000152
3) incarichi in enti fino a 250.000 L.48.000.000153
Livello B
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti L.36.000.000154
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L.21.000.000155
Livello C
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti L.18.000.000156
Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e i numeri del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati; ai segretari comunali della ex nona qualifica funzionale in servizio alla data del 31.12.1999 si applica la retribuzione di posizione di cui al comma 2 del livello B.
3. Gli Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi dei commi 1 e 2. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
(art. 41 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
2 omissis158.
3 omissis159.
152 Ndr. € 36.151,98
153 Ndr. € 24.789,93
155 Ndr. € 10.845,59
156 Ndr. € 9.296,22
157 Xxxxx non richiamato in quanto superato e sostituito dalla successiva disciplina contrattuale in materia: “Ai segretari comunali e provinciali è confermata l’attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare. Tale denominazione è riferita anche ai compensi prima denominati “indennità di direzione” di cui all’art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri”.
158 Xxxxx non richiamato in quanto superato e sostituito dalla successiva disciplina contrattuale in materia: “Con
decorrenza dal 31.12.1999, e a valere dall’1.1.2000, le misure dell’ex indennità di direzione, di cui all’art.40, comma 3 del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a seguito dell’accordo successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di posizione di cui all’art.2 del CCNL del 18.4.1997, sono incrementate negli importi annui lordi per tredici mensilità indicati nella tavola 2”.
4. Gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
5. Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.
6. La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, con eccezione di quelli, indicati nell’art.37, comma 1, lett. g)160, fino a diversa disciplina del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.
7. Al segretario comunale e provinciale in posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione di posizione prevista per l’ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell’art. 43161.
Retribuzione di risultato
(art. 42 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale.
159 Comma non richiamato in quanto superato e sostituito dalla successiva disciplina contrattuale in materia: “Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono così rideterminati:
livello A
1) incarichi in enti metropolitani L. 72.314.000
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni
capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali L. 56.820.000
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti L. 34.092.000 livello B
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti L. 23.754.000
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L. 17.744.000 livello C
1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti L. 10.213.000
Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.
160 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Struttura della retribuzione, pag. 66.
161 Cfr. Trattamento economico dei segretari in disponibilità, pag. 75
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999162, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
(art. 4 CCNL 7.3.2008 - biennio economico 2004-2005)
1 omissis163.
(art. 5 CCNL 7.3.2008 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1 omissis164.
Trattamento economico dei segretari in disponibilità
(art. 43 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all’art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale165;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
162 In materia di valutazione, si ritiene che si debba fare riferimento alle regole autonomamente adottate dagli enti, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.n.150/2009, in sede di adeguamento alle prescrizioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009.
163 Comma non richiamato in quanto la disciplina ivi contenuta, a seguito della prima attuazione, ha esaurito i propr
i effetti: “1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario, di cui all’art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003”.
164 Comma non richiamato in quanto la disciplina ivi contenuta, a seguito della prima attuazione, ha esaurito i propri
effetti: “Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui all’art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001”.
165 Vedi nota n. 135.
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente.
Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale
(art. 44 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art.108 del T.U. n. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata
(art. 45 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, da a) ad e)166 in godimento.
2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.
166 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Struttura della retribuzione, pag.66
Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola
(art.48-bis CCNL 16.5.2001-quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell’Agenzia o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo.
2. Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall’art.37, comma 1, del presente CCNL167, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
Trattamento economico del segretario in distacco sindacale
(art. 46 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui all’art. 37168, comma 1, in godimento al momento del collocamento in distacco.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico del segretario in distacco sindacale sono a carico dell’Agenzia nazionale.
167 CCNL 16.5.2001; Cfr. Struttura della retribuzione, pag.66.
168 CCNL 16.5.2001; Cfr. Struttura della retribuzione, pag.66.
Capo II Trasferta e trasferimento
(art. 47 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il presente articolo si applica ai segretari comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il segretario venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.
2. Ai segretari di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a)una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
- L. 46.700170 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- L. 1.945171 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 10.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il segretario inviato in trasferta può autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 49, commi 3 e ss.,del presente CCNL172 e al
169 In materia, si richiamano i vincoli posti dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n.122/2010, che hanno disposto, rispettivamente, la soppressione dell’indennità di trasferta e, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. Per l’applicazione delle previsioni del citato art.6, comma 12, della legge n.122/2010, in termini di maggiore flessibilità, si rinvia alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota n.54055 del 21.4.2011.
170 Ndr. € 24,12.
171 Ndr. € 1,004
segretario spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art.1, comma 68, della legge n. 662/1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 59.150173 per il primo pasto e di complessive L. 118.300174 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Nel caso in cui il segretario fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.
7. L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
8. L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
9. Il segretario inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75 % del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
10. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.
11. Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
- l’indennità di trasferta di cui al comma 2, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 6;
172 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Copertura assicurativa,
pag. 79.
173 Ndr. € 30,54.
174 Ndr. € 61,10.
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
Trattamento di trasferimento175
(art. 48 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Al segretario, nel caso che l’assunzione della titolarità di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge176, figli, parenti entro il 3°grado ed affini entro il 2° grado), il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati nell’art. 47177 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente presso il quale deve assumere l’incarico, nonché l’indennità di trasferta di cui all’art. 47, comma 2178, limitatamente alla durata del viaggio.
2. Il segretario ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, gli enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
175 In materia occorre tenere conto delle previsioni dell’art. 4, comma 4, della legge n.183/2011.
176 V. nota n. 51.
177 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 77.
178 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 77.
Istituti e benefici economici particolari
Copertura assicurativa
(art. 49 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di
dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei
bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa.
2. Analoga iniziativa assumono l’Agenzia nazionale179, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze dell’Agenzia stessa, ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
3. Gli enti, stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. Analoga polizza viene stipulata dall’Agenzia nazionale e dalle altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali nel caso di utilizzo di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità.
4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del segretario, nonché di lesioni o decesso del segretario medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
179 V. nota n.1
7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di equo indennizzo180 e per lo stesso evento.
Mensa
(art. 50 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza e di supplenza, ha diritto ad avvalersi delle mense di servizio istituite presso gli enti o, in alternativa, ai buoni pasto sostitutivi, ove riconosciuti al restante personale, secondo le modalità indicate nell’art. 51181; analogo diritto è riconosciuto altresì al collocato in disponibilità ed utilizzato per esigenze dell’Agenzia stessa, ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, o da altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il segretario è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente o dall’Agenzia nazionale182 e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
180 L’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
181 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Buono pasto, pag.81.
182 V. nota n.1.
(art. 51 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999)
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente, l’Agenzia nazionale184 o le altre amministrazioni di cui all’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997 sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell’art. 50185, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
2. Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
183 In materia, si deve tenere conto delle previsioni dell’art. 5, comma 7, del D.L .n.95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo cui “il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale. delle amministrazioni pubbliche …… non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012 ”.
184 V. nota n.1.
185 CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999; Cfr. Mensa, pag. 80.