POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
CIG : 642774247F
La presente polizza è stipulata tra
AGECONTROL SPA | |
XXX X.X. Xxxxxxxx 00/X | |
00000 XXXX | |
P.IVA 01726561002 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31/12/2015 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2018 |
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
SEZIONE 2 GARANZIE
2.1 Oggetto dell’assicurazione
2.2 Estensioni particolari agli infortuni
SEZIONE 3 RISCHI SPECIALI
3.1 Attività temerarie
3.2 Rischio Volo – viaggi aerei
3.3 Rischio guerra
3.4 Morte per incidente stradale
SEZIONE 4 DELIMITAZIONE DEL RISCHIO
4.1 Esclusioni
4.2 Limite di risarcimento
4.3 Limite territoriale
4.4 Limite di età
4.5 Condizioni di salute
SEZIONE 5 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
5.1 Indennizzo per Morte
5.2 Indennizzo per Invalidità Permanente
5.3 Indennizzo speciale per Invalidità Permanente da Infortunio
5.4 Denuncia di infortunio e obblighi relativi
5.5 Criteri di indennizzabilità
5.6 Cumulo di indennizzi caso morte e invalidità permanente
5.7 Cumulo di indennizzi rischio professionale ed extraprofessionale
5.8 Controversie sulla natura e conseguenza delle lesioni
SEZIONE 6 GESTIONE DELLA POLIZZA
6.1 Variazione nella persona del Contraente
6.2 Variazioni di rischio
6.3 Aumento delle somme assicurate – altre assicurazioni
6.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
6.5 Buona fede
6.6 Altre assicurazioni
6.7 Decorrenza dell’assicurazione. Pagamento del premio
6.8 Integratività dell’assicurazione
6.9 Competenza territoriale
6.10 Modifiche dell’assicurazione
6.11 Disdetta in caso di sinistro
6.12 Xxxxxx e proroga dell’assicurazione
6.13 Oneri fiscali
6.14 Assicurazione per conto altrui
6.15 Beneficiari
6.16 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
6.17 Criteri di Liquidazione
6.18 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
6.19 Clausola Broker
6.20 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 7 Condizioni Aggiuntive di Assicurazione SEZIONE 8 Condizioni Particolari di Assicurazione
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
POLIZZA Il documento che prova l’Assicurazione.
CONTRAENTE Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.
SOCIETÀ’ L’impresa assicuratrice………………………………………
BROKER La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
INFORTUNIO E' considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
BENEFICIARIO Il soggetto designato dall’Assicurato ad incassare l’indennità prevista in caso di morte dell’Assicurato stesso. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di cambio al Contraente della polizza assicurativa o alla Società. In mancanza di quanto sopra i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari.
PAESE DI RESIDENZA
PRINCIPALE Dove l’Assicurato risiede stabilmente o ha fissato la propria dimora abituale.
ESTERO Mondo intero. Escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e il Paese di Residenza Principale.
RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato.
AEROMOBILE DI LINEA Veicolo abilitato al trasporto di almeno 20 passeggeri che operi per una compagnia aerea a condizione che: 1 -detta compagnia sia in possesso di un certificato per il trasporto pubblico di passeggeri e che effettui il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati; 2-che il volo venga effettuato regolarmente e con continuità sulle rotte e orari pubblicati nella ABC World Airways Guide
SEZIONE 2 GARANZIE
2.1 – Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dall’assicuratore, non avrebbero determinato alcun aumento del premio;
b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale;
Il c.d. rischio in itinere si intende compreso nelle attività professionali di cui al punto a) e si intende come definito e disposto dal Decreto Legislativo n. 38/2000
2.2 – Estensioni particolari agli infortuni
Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza:
1) asfissia, non di origine morbosa;
2) annegamento;
3) assideramento o il congelamento;
4) i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche;
5) le lesione determinate da sforzi, esclusi gli infarti;
6) le ernie addominali traumatiche con l’intesa che:
a: nel caso in cui l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un’indennità a titolo di indennità permanente non superiore al 10% (dice per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente;
b: qualora sorga una contestazione circa la naturale l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all’articolo 5.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
c: se l’infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un’indennità per il caso di Inabilità Temporanea, sempreché sia previsto in polizza, fino ad un periodo di giorni 30 successivi a quello dell’infortunio.
7) le punture di insetti (escluso la malaria), morsi di rettili e animali;
8) il contatto accidentale con corrosivi;
Sono compresi in garanzia anche :
9) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
10) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
11) gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
12) gli infortuni occorsi in stato di ebbrezza purché non alla guida di veicoli.
SEZIONE 3 RISCHI SPECIALI
3.1 – Attività temerarie
L’assicurazione infortuni è estesa alle seguenti attività per il caso morte e invalidità permanente:
a) alpinismo con scalata di rocce/ghiacciai oltre il III grado della scala Monaco;
b) speleologia effettuata in solitario;
c) immersione con autorespiratore oltre i 18 metri di profondità
L’estensione si intende operante con un capitale pari al 50% di quello previsto per le attività di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1 con il massimo di € 100.000,00.
Restano escluse le attività di tipo professionale o semiprofessionale.
3.2 – Rischio Volo – Viaggi Aerei
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi gli elicotteri). Il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell’aeromobile e terminato con l’abbandono dello stesso.
n caso di sinistro -o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza -che colpisca più assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di:
• € 30.000.000,00 in caso in cui gli assicurati viaggino a bordo di aeromobili di linea certificati per il trasporto pubblico di passeggeri che effettuino il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati. Sono compresi i voli c.d. charter effettuati con aeromobili che effettuino anche servizio di linea
• € 5.000.000,00 in caso in cui gli assicurati viaggino a bordo di aeromobili NON di linea.
La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente – o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza -con la Società per il rischio infortuni. Resta convenuto che €30.000.000,00 rappresenta la somma complessiva massima indennizzabile per sinistro dalla Società per gli infortuni aeronautici così come definiti nel presente articolo di polizza. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
3.3 – Xxxxxxx Xxxxxx
L’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del Suo arrivo in tale Paese.
Per guerra si intende ogni attività derivante dalla partecipazione effettiva o tentata nell’uso di forza militare tra nazioni. Rientrano nella definizione di guerra la guerra civile, le rivoluzioni e le invasioni.
L’assicurazione per il rischio guerra non è valida in Italia e nel Paese di Residenza Principale dell’assicurato.
3.4 – Morte per incidente stradale
In caso di morte dell’Assicurato a seguito di incidente stradale, la Società liquiderà una somma addizionale pari al 50% del capitale indennizzabile a termine di polizza, con il massimo di € 200.000,00.
SEZIONE 4 DELIMITAZIONE DEL RISCHIO
4.1 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione. Nel caso il documento comprovante l’abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell’infortunio e sia stato rinnovato entro 30 giorni da tale data la presente esclusione si intende non operante;
c) da paracadutismo e sport aerei in genere;
d) dalla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale o semiprofessionale;
e) da un tasso di alcool nel sangue dell’assicurato uguale o superiore a quello fissato dalle leggi del luogo che regolano l’uso di autoveicolo. L’esclusione opera solo quando alla guida di un veicolo.
f) da uso di psicofarmaci se alla guida di un veicolo o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
g) da operazioni chirurgiche accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
4.2 - Limite di risarcimento
Resta convenuto che, in caso di sinistro -o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza -che colpisca più assicurati l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 50.000.000,00, fatto salvo quanto previsto alla sezione 3 art. 2.
La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente – o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza -con la Società per il rischio infortuni.
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
4.3 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero salvo quanto previsto dall’art. 3.3 -Xxxxxxx Xxxxxx.
4.4 - Limite di età
L’assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 85 anni, mentre per quelle già assicurate cessa alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento dell’ottantacinquesimo anno, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente;
4.5 - Condizioni di salute
Si dà atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, l’indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. A maggior precisazione si dà atto che sono assicurabili contro gli infortuni anche le persone affette da diabete e da infermità gravi e permanenti, fermo restando che sono escluse dall'assicurazione le rispettive conseguenze. Pertanto, in caso di infortunio la Società corrisponde l'indennità a sensi dell'Articolo 5.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
SEZIONE 5 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
5.1 – Indennizzo per Morte
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. Se il corpo dell’Assicurato non viene trovato entro un anno dopo la scomparsa, l’arenamento, l’affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico e/privato, non escluso dalle condizioni di polizza , verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l’evento di cui sopra come l’infortunio. Se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
5.2 - Indennizzo per Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, l’indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per l’industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124” e successive modifiche. La Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa in caso di infortunio. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per la singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale. L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
5.3 - Indennizzo speciale per Invalidità permanente da infortunio
In caso di perdita totale a seguito di infortunio della vista, dell’udito o della voce verrà liquidato un importo pari al doppio di quello stabilito in base alla Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124, e successive modifiche, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.
5.4 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinano, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione della Società, o al Broker al quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dall’infortunio e dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente L’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti
ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
5.5 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall’Articolo 4.5.
5.6 - Cumulo di indennizzi caso morte e invalidità permanente
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto, agli eredi dell’assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario . Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria.
5.7 - Cumulo di indennizzi rischio professionale ed extraprofessionale
Le garanzie e somme assicurate con la presente polizza non sono cumulabili con quelle di altre polizze stipulate con la Società per gli stessi assicurati tramite la Contraente per:
• il rischio professionale, se la presente polizza garantisce unicamente il rischio extraprofessionale
• il rischio extraprofessionale, se la presente polizza garantisce unicamente il rischio professionale
• lo stesso rischio assicurato con la presente polizza se non espressamente convenuto per iscritto. In questo caso il sinistro sarà liquidato sulla polizza più favorevole all’Assicurato.
5.8 - Controversie sulla natura e conseguenza delle lesioni
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le Parti si obbligano a conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
SEZIONE 6 GESTIONE DELLA POLIZZA
6.1 - Variazione nella persona del Contraente
Il Contraente stipula per sé o per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente fermo l’onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. In caso di fusione della Società Contraente con una o più Società, il contratto continua con la Società costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o di sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal suo verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
6.2 - Variazioni di rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell’Art.1897 Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione.
6.3 - Aumento delle somme assicurate – altre assicurazioni
Nel caso di aumento di somme assicurate, la Società non è tenuta ad applicare i tassi di premio praticati anteriormente per gli stessi rischi. Prima di stipulare altre assicurazioni infortuni per le stesse persone o categorie di persone assicurate con la presente polizza la Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società sotto pena di decadenza.
La Contraente è esonerata dall’obbligo di comunicare alla Società altre analoghe assicurazioni infortuni che avesse in corso o stipulasse con altre Imprese. Permane l’obbligo da parte della Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni stipulate per la stessa tipologia di rischio con la Società.
6.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso o l’annullamento del contratto, ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile
6.5 Buona fede
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione. Quanto sopra non è operante per le disposizioni di cui al precedente articolo 6.4. Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società' il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
6.6 Altre assicurazioni
A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile la Contraente non è tenuta a comunicare alla Società eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Permane l'obbligo alla Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate per le stesse persone con la Società stessa.
6.7 Decorrenza dell’assicurazione. Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
6.8 Integratività dell’assicurazione
Agli effetti di presenti e futuri obblighi di assicurazione ai sensi di Legge, la presente polizza ha carattere del tutto indipendente e del tutto integrativo.
6.9 Competenza territoriale
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma o, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede l’Agente/Broker cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli ARTT.282 e 648 del Codice di Procedura Civile.
6.10 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
6.11 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
6.12 Xxxxxx e proroga dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio della polizza e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31/12/2015 al 31/12/2016 e successivamente verrà corrisposto in rata annuale.
Se il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni previo pagamento di un premio conteggiato sulla base del 6/12esimi del premio annuale di polizza.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
6.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
6.14 Assicurazione per conto altrui
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art.1891 Codice Civile.
6.15 Beneficiari
La Società dà e prende atto che beneficiari delle somme garantite in caso di Morte degli Assicurati si intendono gli eredi legittimi e/o testamentari, salvo diversa dichiarazione scritta rilasciata dagli Assicurati stessi ed allegata agli atti che formano parte integrante del contratto.
Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
6.16 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa , con cadenza semestrale , il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva )
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato)
d) sinistri senza seguito
e) sinistri respinti
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
6.17 Criteri di Liquidazione
In tutti i casi in cui la copertura assicurativa opera in forma rimborsale, la Società si impegna a liquidare i sinistri entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione completa attinente la pratica (copia di documentazione medica, copia fotostatica della documentazione di spesa, da cui risulti il relativo quietanzamento, ed eventuale documentazione specifica richiesta).
6.18 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
6.19 Clausola Broker
Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 4,5 % sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
6.20 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di Legge.
SEZIONE 7 Condizioni Aggiuntive di Assicurazione
Le successive Condizioni Aggiuntive si intendono sempre operanti se non espressamente derogate o abrogate.
1) Malattie tropicali
L'assicurazione si intende estesa alla malattie Tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia.
La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di €500.000,00.= Morte e €500.000,00.= Invalidità Permanente.
La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%.
Pertanto non si farà luogo all'indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l'Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato.
Il Contraente dichiara che gli assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi
2) ) Rimborso Spese mediche da Infortunio
In caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, la Società rimborsa agli Assicurati il costo delle cure mediche fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo di € 5.000,00.
Per cure mediche si intendono:
a) spese ospedaliere o cliniche
b) onorari a medici o a chirurghi
c) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all’istituto di cura o all’ambulatorio;
d) spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l’assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante;
e) spese per le prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.
3 ) Xxxxx Xxxxxxxx
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di Invalidità permanente la Società rimborserà fino ad un massimo di € 5.000,00.=. le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
4) Clausola Dirigenti
Resta tra le Parti convenuto che limitatamente alle persone con la qualifica di Dirigente:
a) la garanzia si intende prestata anche per le malattie professionali riconosciute per l’industria esercita dal Contraente dal D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente contratto.
A tale riguardo il Contraente dichiara che all’atto del perfezionamento del presente contratto i Dirigenti, da ritenersi assicurati, non presentano alcuna manifestazione morbosa riferibile alle predette malattie;
b) in caso di invalidità permanente causata da malattia professionale, la valutazione delle percentuali di permanente viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 (per l’industria) e con rinuncia da parte della Società all’applicazione delle franchigie relative previste dalla Legge, con intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano in caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla Società in contanti anziché sotto forma di rendita;
c) qualora in conseguenza di infortunio o di una malattia professionale, l’attitudine al lavoro dell’Assicurato risulti permanentemente ridotta in misura superiore ai 2/3 la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente viene liquidata al 100% (cento percento).
5) Franchigia su invalidità permanente
Di comune accordo fra le Parti, si conviene che la liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente, verrà effettuata senza applicazione di alcune Franchigia per la categoria DIRIGENTI, per le altre categorie si applica una franchigia al 3% sugli infortuni extra professionali.
6) Suddivisione del premio
Si precisa che il premio indicato in polizza viene così ripartito
• un importo pari al 30% per gli infortuni extra professionali
• un importo pari al 70% per gli infortuni professionali
SEZIONE 8 Condizioni Particolari di Assicurazione Art. 1) Copertura automatica per i nuovi assicurati
Per le categorie Quadri e Ispettori, Impiegati Amministrativi e Fattorini/Autisti/Portavalori l ’ assicurazione è
automaticamente estesa ad eventuali nuovi Assicurati in aumento al numero della singola categoria e relativi capitali riportati alle successiva Sezione 9, fin dalla data di assunzione, purché il Contraente ne dia comunicazione nei termini previsti all’art. 2 della Sezione 8 – regolazione del premio - .
Il Contraente pertanto è esonerato dal dichiarare generalità e dati anagrafici degli assicurati e per la loro identificazione si farà riferimento agli atti/registri depositati presso il Contraente. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l’Associato / Contraente sono tenuti a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Per la Categoria Dirigenti, la copertura è garantita dalla data di assunzione con il capitale minimo previsto per i soggetti già assicurati nella relativa categoria, salvo comunicazione entro i 15 gg successivi alla data di assunzione con indicazione del capitale assicurato richiesto e dei dati anagrafici fermo restando la comunicazione prevista ai sensi dell’art. 2 della Sezione 8 – regolazione del premio -.
Art. 2) Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari cioè il numero effettivo degli assicurati indicati nelle categorie indicate alla successiva Sezione 9 della presente polizza.
il Contraente comunicherà alla Società le variazioni di inclusione/ cessazione indicando -nome, cognome degli assicurati; -data di effetto e/o cessazione della copertura; Sulla base di tali comunicazioni, la Società procederà alla regolazione del premio per l'effettivo periodo di rischio per ogni persona assicurata come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate o rimborsate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore
termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Sezione 9 CATEGORIE ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO
CATEGORIA DIRIGENTI | Somme assicurate caso Morte | Somme assicurate Invalidità Permanente | Condizioni aggiuntive abrogate | Condizioni particolari valide |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 625.000,00 | 750.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Xxxxx Xxxxxx | 650.000,00 | 780.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 510.000,00 | 612.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Emerlinda Pugliese | 510.000,00 | 612.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | 510.000,00 | 612.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | 545.000,00 | 654.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Xxxxxx Xx Xxxxx | 560.000,00 | 672.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 520.000,00 | 624.000,00 | Nessuna | TUTTE |
Amministratore Unico Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 500.000,00 | 500.000,00 | Nessuna | TUTTE |
CATEGORIE | Somme assicurate caso Morte | Somme assicurate Invalidità Permanente | Condizioni aggiuntive abrogate | Condizioni particolari valide |
Quadri e Ispettori n° 183 | 258.228,00 | 284.051,29 | Malattie tropicali | TUTTE |
Impiegati Amministrativi n° 58 | 103.291,37 | 129.144,2 2 | Malattie tropicali | TUTTE |
Fattorini/Autisti/Portavalori n° 5 | 154.937,06 | 180.7 59,91 | Malattie tropicali | TUTTE |
TOTALE
La società L’assicurato