GLOSSARIO
GLOSSARIO
Addetto. Persona occupata in un’impresa, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente per ferie, malattia o infortunio, maternità o congedo parentale, sciopero o serrata, per ragioni di studio o di formazione, sospensione del lavoro, cassa integrazione guadagni, congedo di breve durata e altri motivi di sospensione temporanea del lavoro purché percepisca una remunerazione e mantenga un legame formale con la propria posizione lavorativa.
Altri lavoratori. Rientrano in questa categoria i collaboratori e i manager, con o senza partita IVA (non soci dell’impresa), i professionisti che offrono prestazioni remunerate con fattura (titolari di partita IVA), i parasubordinati, di cui fanno parte ‐ fra gli altri – gli amministratori di società (soci o non soci), i collaboratori occasionali (mini xx.xx.xx.), gli associati in partecipazione, i lavoratori occasionali accessori (voucher), gli assegnisti di ricerca, i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca o a sostegno della mobilità internazionale degli studenti e tutte le tipologie contrattuali, diverse dalle precedenti, previste dalle normative vigenti.
Ammortamento. E’ un procedimento contabile con il quale il costo del bene viene ripartito tra gli esercizi della sua vita utile, facendolo partecipare, per quote, alla determinazione del reddito dei singoli esercizi. Quando un'impresa acquista un bene destinato a essere utilizzato per più anni, ad esempio un macchinario o un’attrezzatura industriale, il costo sostenuto per l’acquisto viene ripartito, in funzione del numero di anni, in tante quote quanti sono gli esercizi nei quali il bene sarà presumibilmente impiegato. Se così non fosse il costo verrebbe imputato interamente nell'esercizio in cui si effettua l’acquisto, disattendendo il principio della competenza economica dei componenti reddituali.
Attiva. Per impresa attiva si intende un’impresa che, al momento della compilazione del questionario e a prescindere dalla propria posizione amministrativa o giuridica, svolge un’attività economica, anche se a carattere stagionale in alcuni periodi dell’anno, e impiega, per lo svolgimento di tale attività, fattori della produzione: risorse umane (anche solo addetti in Cassa integrazione) e beni capitali. Anche un'impresa sottoposta a procedura concorsuale può essere classificata come attiva."
Attività ausiliaria. Attività svolta al fine di consentire e facilitare la produzione di beni o la prestazione di servizi e che, in quanto tale, produce beni e servizi che non sono oggetto di transazione sul mercato. Pertanto, sono da considerarsi ausiliarie, ma solo se effettuate esclusivamente per fini interni all’impresa (che non creano valore aggiunto): le attività contabili e amministrative, le attività di marketing, le attività di elaborazione dei dati (servizi di informatica), i servizi di trasporto, i servizi di deposito e di immagazzinamento, i servizi di manutenzione e pulizia, i servizi di vigilanza, la produzione di piccoli utensili da impiegare nell’impresa.
Nel riferire il concetto di attività ausiliaria alla singola unità locale, occorre scorporare le attività di ufficio di tipo non amministrativo / magazzino conto proprio che contraddistinguono quelle classificate come Tipo UL 5 e 6.
Attività economica. Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie prime o prodotti intermedi concorrono alla produzione di beni o alla prestazione di servizi. Un’attività economica è caratterizzata da un input di prodotti (beni o servizi), da un processo di produzione e dai prodotti generati.
Attività economica principale. Attività economica svolta in maniera prevalente dall’impresa e/o dall’unità locale. Quando più attività sono esercitate nell’ambito di una stessa unità, la prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto o, in mancanza di tale dato, sulla base del fatturato o, nell'ordine, sulla base delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde annue, del numero medio annuo di addetti. Dopo aver determinato l’attività principale, la seconda in ordine di importanza è considerata attività secondaria.
Cessazione di impresa. Operazione con cui un’impresa trasferisce la totalità del patrimonio dell’impresa in una nuova o in una già esistente.
Codice fiscale. Codice attribuito dal Ministero delle Finanze a tutti i soggetti individuati dal DPR n. 605 del 29settembre 1973 e successive modificazioni obbligati all’iscrizione all’Anagrafe Tributaria (persone fisiche, persone giuridiche e società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica). Secondo i sistemi di codificazione adottati il numero di codice fiscale è costituito, per le persone fisiche, da un’espressione alfanumerica di sedici caratteri e per i soggetti diversi dalle persone fisiche da un’espressione numerica di undici cifre.
Collaboratore a progetto. Persona che presta la propria attività in base ad un contratto individuale di collaborazione non subordinata, riconducibile a uno o più specifici progetti/programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa [D.lgs. 276/2003 artt. 61‐ 69].
Costi del personale. Aggregato indicato al punto B.9 dello schema di conto economico inclusivo dei costi per: salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi del personale.
Costi della produzione. Aggregato indicato alla lettera B dello schema di conto economico inclusivo dei costi per: materie prime e di consumo; servizi; godimento di beni di terzi; personale; ammortamenti e svalutazioni; variazione delle rimanenze; accantonamenti; oneri diversi di gestione.
Dipendente. Persona che lavora, con vincolo di subordinazione, per conto di un’impresa in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, sulla base del quale percepisce una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, gratifica, pagamento a cottimo o remunerazione in natura. Sono da considerarsi tali:
‐ i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale, con contratto a tempo indeterminato o determinato;
‐ i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro e per i quali è effettuato il versamento di contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti;
‐ gli apprendisti;
‐ i soci (anche di cooperative) per i quali sono versati contributi previdenziali;
‐ i lavoratori con contratto di lavoro ripartito;
‐ i lavoratori a domicilio iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro paga);
‐ i lavoratori stagionali;
‐ gli stagisti e i tirocinanti con contratto di tipo (i) formativo e orientamento, ii) inserimento e reinserimento, iii) formativo e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo per persone disabili o svantaggiate, iv) estivo di orientamento);
‐ i lavoratori con contratto di inserimento (ex formazione e lavoro);
‐ gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, malattia o infortunio, sciopero o serrata, assenza per ragioni di studio o di formazione, maternità o congedo parentale, Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) e altri motivi di sospensione temporanea del lavoro purché percepisca una remunerazione e mantenga un legame formale con la propria posizione lavorativa.
Sono invece da escludere dal computo dei lavoratori dipendenti:
‐ il personale che lavora esclusivamente su commissione nell'industria;
‐ il personale retribuito integralmente a provvigione;
‐ coadiuvanti familiari, i volontari e i soci che, pur lavorando effettivamente nell’impresa, non percepiscono una prefissata retribuzione contrattuale e per i quali non sono versati contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti;
‐ il personale che, pur lavorando presso l’impresa, è dipendente di altre imprese o è iscritto nel libro unico del lavoro delle stesse (ad es. le imprese di pulizia o di sorveglianza, le agenzie di somministrazione di lavoro);
‐ soggetti remunerati con fattura;
‐ i dipendenti in congedo di lunga durata, in aspettativa non retribuita e in mobilità.
Impresa. Unità giuridico‐economica organizzata per la produzione di beni e servizi, dotata di autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi pubblici o privati. Un’impresa esercita una o più attività in una o più unità locali. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.
Impresa plurilocalizzata. Unità giuridico‐economica che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un’unità locale dell’impresa.
Impresa unilocalizzata. Unità giuridico‐economica che svolge la propria attività in un unico luogo che costituisce l’unità locale sede d’impresa.
Inattiva. Per impresa inattiva si intende un’impresa che, al momento della compilazione del questionario, ha sospeso per un certo periodo di tempo la propria
attività produttiva a causa di eventi fortuiti (incendio, terremoto ecc.), ristrutturazione dei locali, problemi economici contingenti.
Indipendente (lavoratore). Persona che svolge la propria attività lavorativa in un’impresa, senza vincoli formali di subordinazione, e la cui remunerazione abbia natura di reddito misto (capitale e lavoro). Sono considerati lavoratori indipendenti:
‐ gli imprenditori individuali, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, a condizione che effettivamente lavorino nell’unità, non siano iscritti nei libri unici del lavoro, non siano remunerati con fattura, non abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
‐ i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale e versano i contributi;
‐ i professionisti, con o senza partita IVA individuale, che partecipano, indipendentemente dall’entità della quota di partecipazione, a Studi Associati;
‐ i soci di società di persone o di capitali ‐ comprese le cooperative ‐ che come corrispettivo non percepiscono una prefissata retribuzione contrattuale (reddito misto), e per i quali la società non effettua il versamento di contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti, a condizione che effettivamente lavorino nella società.
Iper ammortamento. E’ l’agevolazione, prevista dalla Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016), che premia l’industria in chiave 4.0, ossia una maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti e interconnesse.
Lavoratore temporaneo (ex interinale). Persona assunta da un’agenzia di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzata (impresa fornitrice), la quale pone uno o più lavoratori a disposizione dell’impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa (impresa utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Tali lavoratori sono, al contempo, dipendenti dell’impresa di somministrazione – impresa fornitrice – che li ha iscritti nei propri libri unici del lavoro [D.lgs. 276/2003 artt. 20‐28].
Nascita di impresa. Operazione con cui un’impresa si costituisce, anche a seguito di trasferimento di impresa che cessa o che si modifica.
Procedura concorsuale. Atto con cui l’autorità giudiziaria assicura un uguale regolamento di tutti i rapporti che fanno capo al soggetto fisico (imprenditore, titolare, ecc.) mediante il realizzo dei suoi beni, nel momento in cui l’impresa si trova in uno stato di crisi. È assimilata alla procedura concorsuale anche la procedura di liquidazione volontaria in quanto trattasi di operazioni dirette comunque alla liquidazione del patrimonio sociale in cui gli atti concreti che si effettuano, e i vincoli amministrativi e giuridici, sono simili a quelli della liquidazione coatta. Per procedure concorsuali o di liquidazione volontaria si intende: fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione giudiziaria, amministrazione straordinaria, concordato preventivo.
Sede centrale di impresa plurilocalizzata. Luogo dove l’unità giuridico‐economica esplica parte delle proprie attività e dove sono ubicati i principali uffici amministrativi e/o direzionali, a prescindere che vengano svolte o meno anche attività di produzione di beni o servizi destinabili alla vendita. La sede centrale può essere solo amministrativa o amministrativa e operativa (essa può essere diversa dalla sede legale).
Super ammortamento. E’ un’agevolazione, prevista dalla Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016), che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.
Trasformazione di impresa. Operazione con cui un’impresa cede una parte del patrimonio aziendale a un’impresa nuova o già esistente oppure attraverso cui un’impresa acquisisce la totalità del patrimonio di altre aziende o una parte di esso.
Unità di attività economica. L’unità che, all’interno di un’impresa, raggruppa l’insieme delle parti che concorrono all’esercizio di una specifica attività economica. Si tratta di un’entità alla quale corrisponde un sistema di informazioni che consente di calcolare almeno il valore della produzione, i consumi intermedi, i redditi da lavoro dipendente, il risultato di gestione, l’occupazione e gli investimenti fissi lordi.
Nel quadro dei conti nazionali le unità di attività economica vengono definite a livello di classe (4 cifre) della nomenclatura Nace Rev. 2 (Ateco 2007).