COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) ORLANDI
Nella seduta del 24/09/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone parte ricorrente (in concordato preventivo) di essere titolare di un contratto datato 30.12.2009, vòlto alla gestione di prodotti strutturati. La parte ricorrente afferma di non aver “(…) memoria” della sottoscrizione di tale documentazione e di non disporre della relativa documentazione atta a giustificare gli addebiti periodici. La società attrice riferisce inoltre di avere motivo di ritenere che “(…) si tratti di prodotti derivati per rischio tasso di interesse [relativi] a un finanziamento fondiario concesso [dall’intermediario] per un immobile da costruire”. Parte ricorrente sostiene che per l’operazione di finanziamento in oggetto non esistano ragioni di copertura dal rischio di tasso.
L’intermediario eccepisce in primo luogo l’incompetenza ratione materiae, trattandosi di ricorso “(…) relativo ad operazioni in strumenti derivati” avente ad oggetto circostanze correlate all’espletamento, da parte della resistente, di servizi e attività di investimento. In particolare, l’intermediario rileva che, nel caso di specie, “(…) non è possibile ravvisare un collegamento negoziale [tra il contratto finanziario quadro] e rapporti di finanziamento specificamente individuati e, comunque, intercorrenti con la Banca”. Il derivato sottoscritto dalla società ricorrente non ha funzione di copertura di uno specifico finanziamento “(…) ma piuttosto di una quota del complessivo indebitamento a tasso variabile sul sistema
(…)”. Eccepisce poi la mancanza di reclamo, in quanto con la lettera del 27.03.2015 la società ricorrente “(…) si limita a chiedere alla Banca la documentazione relativa al derivato, nonché chiarimenti in merito a ragioni e finalità dell’avvenuta sottoscrizione”. I contenuti di tale richiesta non integrano un reclamo ai sensi delle Disposizioni. Inoltre, lo stretto lasso temporale intercorso tra (asserito) reclamo e presentazione del ricorso ha di fatto impedito alla Banca “(…) di procedere ad un qualsivoglia apprezzamento della controversia volto ad individuare una eventuale composizione della vertenze con la controparte”. Da ultimo lamenta genericità e consulenzialità della domanda in quanto “(…) la richiesta avanzata è unicamente finalizzata (…) a verificare la correttezza del comportamento della Banca in relazione all’operazione di cui trattasi”.
Nel merito, in data 10.03.2015 la Banca precisava i propri crediti vantati nei confronti della società ricorrente al Commissario Giudiziale del Concordato liquidatorio cui la società è stata ammessa. Con comunicazione del 4.05.2015 il Commissario segnalava la fissazione dell’udienza per il giudizio di omologazione ex art. 180 l.f. al 7.07.2015. La società sottoscriveva, in data 22.12.2009, un accordo normativo per l’operatività in strumenti derivati OTC su tassi di interesse e valute e, in data 30.12.2009, un contratto di Interest Rate Swap con data inziale 4.01.2010 e data finale 4.01.2013 per un valore nozionale di € 3.000.000,00. Con il ricorso in oggetto la società ricorrente ha avanzato generiche contestazioni sulla suddetta operazione in derivati. Oltre alla formulate eccezioni in rito, la resistente ha ribadito che il contratto in oggetto è stato stipulato nell’ambito di un accordo normativo conforme alla direttiva Mifid, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente. Il prodotto finanziario acquistato è un contratto di Interest Rate Swap Tasso protetto (CAP), “(…) un prodotto di protezione base tutt’ora a catalogo anche per i clienti al dettaglio con profilo conservativo e privi di qualificate competenze finanziarie”. Tale prodotto permette di avere protezione contro rialzi dell’Euribor oltre un predeterminato livello a fronte del pagamento del premio in unica soluzione o, come nel caso di specie, frazionato nel tempo. La società resistente è stata correttamente informata sull’andamento del contratto in derivati attraverso la rendicontazione periodica, che la stessa ricorrente produce. Ciò nonostante la ricorrente non ha mai richiesto di procedere con l’estinzione anticipata del contratto, né ha mai inteso formulare alcuna contestazione circa il collocamento o l’andamento del prodotto.
Parte ricorrente chiede “di valutare la correttezza del comportamento della Banca sia nelle
proposte che nella gestione del contratto (…)”. L’intermediario insiste per la dichiarazione d’inammissibilità; o per il rigetto.
DIRITTO
Il Collegio fa propria la linea del Collegio di Coordinamento, secondo cui “la cognizione dell’Arbitro risulta esclusa ogni qual volta la disputa investa il tema del mancato adempimento di obblighi di informazione che, essendo strumentali alle scelte di gestione e di disposizione del proprio risparmio e dei propri titoli, hanno più diretta attinenza con la prestazione del servizio di investimento”. La violazione di doveri di informazione, assistenza, rappresentanza, consulenza nella gestione di titoli rientranti nella nozione di strumenti finanziari, “nell’attuale assetto normativo tali obblighi discendono da una complessa disciplina che, a partire dalla stessa base negoziale, è fortemente integrata da una combinazione tra regole di settore e regole civilistiche generali. Anche a non voler radicalmente dubitare che il contratto di cui all’art. 1838 c.c. “continui ad avere una propria autonomia funzionale (non appare un caso che il contratto di deposito titoli trovi espressa menzione anche nell’art. 1, comma 6, lett. a, del TUF, ove lo si definisce ‘servizio
accessorio’ proprio rispetto ai servizi di investimento di cui al comma 5)”, pare non potersi prescindere dalla evoluzione del sistema. Lo statuto dei rapporti finanziari appare segnato da un evidente fenomeno di decodificazione, con l’elaborazione di un sistema di disciplina settoriale dei “servizi e attività di investimento” e la confluenza dei complessi rapporti di diritto finanziario nel corpo dello strumento normativo del TUF. L’evoluzione normativa appare ormai aver attirato nel sistema speciale del TUF la disciplina dei rapporti di gestione titoli i quali sfuggono così al perimetro della disposizione codicistica tutte le volte che gli obblighi informativi siano destinati alle scelte di investimento o disinvestimento del cliente, foss’anche per l’esercizio di facoltà opzionarie. Si tratta di profili relativi alle generali regole di condotta che incombono all’intermediario ai sensi dell’art. 21 TUF, ove si prevede che nella prestazione di “servizi di investimento e accessori” l’intermediario operi in modo che il cliente sia sempre informato. Ne discende che ogni difetto informativo che tocchi scelte di investimento o disinvestimento sfugge alla competenza ratione materie dei collegi ABF. È assorbita ogni altra considerazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
IL PRESIDENTE
firma 1