APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE N. 46 DEL 23/4/09
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE N. 46 DEL 23/4/09
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE II GARE ON-LINE
SEZIONE III AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALL'ART.90 D.LGS.163/2006
SEZIONE IV AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO A) : ALBO DEI FORNITORI PROCEDURE NEGOZIATE ED IN ECONOMIA
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 6
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 6
Art.1 - Area d’applicazione e principi ispiratori 6
Art.2 - Programmazione dell’attività contrattuale 6
Art.3 - Responsabile del procedimento e determinazione a contrarre 6
Art.4 - Competenze del Segretario Generale 8
Art.5 - Centralizzazione degli acquisti e costituzione ufficio unico gare 8
TITOLO 2 NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA 9
Art.6 - Procedure di scelta del contraente 9
Art.7 - Bandi, Disciplinari, capitolati e DUVRI 9
Art.8 - Pubblicità e cauzione provvisoria 9
Art.9 - Requisiti di partecipazione 10
Art.10 - Cause di esclusione e conservazione documentazione di gara 11
Art.11 - Commissione giudicatrice 11
Art.12 - Criteri di aggiudicazione 12
Art.13 - Contenuto e modalità di presentazione delle Offerte 13
Art.14 - Offerte anormalmente basse 13
Art.15 - Offerta inidonea e unica offerta 14
Art.16 - Procedura aperta 14
Art.17 - Svolgimento della gara 14
Art.18 - Procedura ristretta 15
Art.19 - Procedura ristretta con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento 16
Art.20 - Procedura ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Svolgimento 16
Art.21 - Procedura negoziata: presupposti 17
Art.22 - Procedura negoziata: svolgimento 17
Art.23 - Affidamento contratti esclusi del tutto o in parte 18
Art.24 - Dialogo competitivo 20
Art.25 - Accordi quadro e Contratti aperti 20
Art.26 - Concorso di idee e di progettazione 21
Art.27 - Fasi delle procedure di affidamento 22
Art.28 - Indagini di mercato 23
TITOLO 3 CONTRATTI IN GENERALE 23
Art.29 - Forma dei contratti 23
Art.30 - Contenuto dei contratti 25
Art.31 - Allegati al contratto 25
Art.32 - Acquisizione documentazione necessaria per la stipula del contratto 26
Art.33 - Stipulazione del contratto 26
Art.34 - Cauzione definitiva 27
Art.35 - Spese contrattuali 27
Art.36 - Repertoriazione e conservazione dei contratti 28
Art.37 - Imposta di bollo e registrazione 28
Art.38 - Gestione del contratto 28
Art. 39 - Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi 29
Art.40 - Subappalto e cessione del contratto 29
Art.41 - Penali 30
Art.42 - Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto 30
Art.43 - Responsabilità 30
Art.44 - Collaudo ed accertamento regolare esecuzione della prestazione 31
Art.45 - Inadempimento, risoluzione e recesso del contratto 31
Art.46 - Proroghe e rinnovi contrattuali 31
TITOLO 4 DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI 31
Art.47 - Contratti di sponsorizzazione 31
Art.48 - Convenzioni con associazioni di volontariato 32
Art.49 - Alienazione e donazione (attiva e passiva) di beni mobili e beni mobili registrati 33
Art.50 - Beni immobili. Locazione e affitto 34
Art.51 - Beni immobili. Permute e alienazioni 34
Art.52 - Beni immobili. Acquisizioni ed accettazione donazioni 35
SEZIONE II GARE ON-LINE 36
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 37
Art.53 - Ambito di applicazione 37
Art.54 - Definizioni 37
Art.55 - Principi organizzativi 37
Art.56 - Sito acquisti on line 38
Art.57 - Comunicazioni e sottoscrizione dei documenti elettronici 38
Art.58 - Norme tecniche di funzionamento del sistema 38
Art.59 - Asta Telematica 38
Art.60 - Indirizzario delle imprese, Identificazione, Pubblicità 38
Art.61 - Bando di asta telematica, Documentazione e abilitazione 39
Art.62 - Criteri e modalità di aggiudicazione dell'asta 39
Art.63 - Pubblicità delle sedute 40
Art.64 - Cauzione e stipula dei contratti 40
Art.65 - Mercato elettronico 40
SEZIONE III AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALL'ART.90 D.LGS.163/2006 40
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 40
Art.66 – Oggetto e Modalità di selezione 40
Art.67 – Servizi oggetti d’incarico e requisiti per l’inserimento nell’elenco professionisti 41
Art.68 - Criteri di affidamento degli incarichi 41
Art.69 – Affidamento diretto 42
Art.70 - Validità dell’elenco 43
Art. 71 - Contenuto minimo dell’avviso 43
Art. 72 - Forme di pubblicità dell’affidamento dei servizi 43
Art. 73 – Modalità di stipula delle convenzioni di incarico 43
SEZIONE IV AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE 44
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 44
Art.74 - Finalità, principi e programmi: individuazione dell’interesse pubblico 44
Art.75 - Procedure di affidamento e convenzione 44
Art.76 - Procedure aperte riservate e negoziate: formulazione e contenuti dell’ offerta 45
Art. 77 - Programmazione annuale 45
Art. 78 - Accertamenti volti all’inserimento lavorativo e dovere di tutela della persona svantaggiata
......................................................................................................................................................... 46
SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI 46
Art.79 - Normativa applicabile 46
Art.80 - Diritto d’accesso agli atti 46
Art.81 – Entrata in vigore 46
Art.82 - Abrogazione di norme 46
ALLEGATO A) : ALBO DEI FORNITORI PROCEDURE NEGOZIATE ED IN ECONOMIA 46
Art. 1 – Oggetto 46
Art. 2 - Istituzione dell’Albo Fornitori, categorie e finalità 47
Art. 3 - Procedure 47
Art. 4 - Ambito di applicazione 48
Art. 5 - Commissione per la formazione dell’Albo Fornitori 48
Art. 6 - Attribuzioni della Commissione e formazione dell’Albo Fornitori 48
Art. 7 - Contenuti e pubblicizzazione dell’avviso pubblico 48
Art. 8 - Requisiti d’ordine generale, di idoneità e capacità per l’iscrizione all’Albo Fornitori 49
Art. 9 Presentazione delle istanze 50
Art. 10 - Pubblicità dell’Albo 51
Art. 11 - Aggiornamento dell’Albo su richiesta 51
Art.12 - Revisione dell’Albo 51
Art. 13 - Sospensione dall’Albo – Procedure 52
Art. 14 - Cancellazione dall’Albo 52
Art. 15 – Utilizzazione dell’Albo e numero minimo concorrenti 52
Art. 16 – Esclusioni dall’applicazione 53
Art. 17 – Applicazione gare on line 53
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Area d’applicazione e principi ispiratori
1. Il presente regolamento disciplina le procedure di scelta del contraente e di stipula dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi del Comune di Collesalvetti, ad integrazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs.163/06 e dalla restante normativa nazionale e regionale in materia di appalti e contratti pubblici.
2. Sono inoltre disciplinati dal presente regolamento i contratti relativi agli acquisti e alle alienazioni, alle locazioni, ai comodati, alle donazioni, i conferimenti di incarichi professionali di importo inferiore a euro 100.000,00 (art.90 D.lgs 163/2006) e tutte gli altri tipi di contratti attivi o passivi stipulati dal comune e non espressamente esclusi (comma 4), affinché la scelta dei contraenti avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Il Comune attribuisce particolare rilevanza ad aspetti ambientali, sociali e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, da far valere o in sede di definizione delle specifiche tecniche, come pure nei criteri selettivi delle imprese candidate agli appalti, o ancora nei criteri di aggiudicazione dei medesimi. In particolare viene valorizzato il ruolo delle cooperative sociali di tipo B, favorendo l’affidamento dei servizi alle medesime, laddove lo consenta la tipologia dell’appalto, la qualità e la stabilità dei rapporti di lavoro.
4. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le convenzioni previste dall’art.30 del T.U.E.L.), nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni, quali le convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dalla legge. (art.11 L. 7.8.1990 n. 241), .Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i conferimenti di incarichi individuali di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all’art.46 DL 112/08 (convertito con L.133/08), già disciplinati con apposite norme regolamentari approvate da questo ente con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 28.10.2008 e s.m.i.(deliberazione GC n. 22 del 3 marzo 09).
Art.2 - Programmazione dell’attività contrattuale
1. Lo svolgimento dell’attività contrattuale si ispira al metodo dell’effettivo coordinamento e della programmazione dei lavori, forniture e servizi.
2. A questo scopo entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario (e comunque, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione) è pubblicato all’Albo del Comune e sul sito Internet l’elenco dei lavori, e il piano degli acquisti di servizi e forniture che si intende affidare nell’anno in corso.
3. Al piano di cui al punto 2, è altresì allegato l’elenco di forniture e servizi da affidare mediante convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, in ottemperanza alla Sezione IV del presente regolamento.
Art.3 - Responsabile del procedimento e determinazione a contrarre
1. Il procedimento di scelta del contraente è avviato con la determinazione a contrattare, adottata dai dirigenti/Funzionari P.O competenti per materia, responsabili dei procedimenti di spesa. Tale atto deve contenere:
a. il fine che con il contratto s’intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, (ove possibile, allegandovi lo schema appositamente predisposto);
c. le modalità ed i criteri di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base
d. la base di gara dell’appalto (o il valore di stima se si tratta di bene mobile/immobile);
e. l'attestazione che i beni/servizi oggetto della negoziazione non sono reperibili nelle convenzioni ministeriali stipulate da Consip S.p.A., ovvero, laddove presenti, che non rispondono per caratteristiche tecniche e/o funzionali ai reali fabbisogni oppure che abbiano costi uguali o superiori a quelli applicati da altre ditte presenti sul mercato;
f. le forme di pubblicità adottate in relazione alla procedura di scelta del contraente prescelta;
g. L’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento di cui al co.4 e del responsabile del procedimento di gara di cui al co.5;
h. L’eventuale indicazione del soggetto preposto all’accertamento della regolare esecuzione o collaudo dell’appalto, (ove differisca dal Responsabile Unico del Procedimento di cui al co.4) così come indicato al co.1, art.44;
i. L’eventuale esclusione dell’obbligo di presentazione delle cauzioni provvisorie e definitive, per le motivazioni e nei termini meglio specificati agli artt.8, co.4 e 34 co.7 del presente regolamento;
j. L’eventuale esclusione dell’avvalimento, nei casi meglio specificati al co.17, art.22 e co.15, art.23;
k. L’eventuale esclusione del subappalto, nei casi meglio specificati ai co.6, 7 e 8, art.40;
l. Le modalità di espletamento della gara, da suddividere in una o due sedute, nei modi meglio descritti alle lett.a) e b) co.2, art.17;
2. Le determinazioni a contrattare devono altresì contenere quanto stabilito espressamente dalla legge in relazione a ciascun tipo di procedura di aggiudicazione adottata.
3. Con le determinazioni a contrattare devono essere approvati tutti i documenti che regolano sia la fase di scelta del contraente che la mera esecuzione dell’appalto (ove possibile, allegando copia come parte integrante) :
a) capitolato speciale di appalto;
b) bando di gara o disciplinare;
c) lettera di xxxxxx (per le procedure negoziate o ristrette);
d) avviso di gara (nei casi di pubblicazione sulla GURI, GUCE, o quotidiani);
e) schema istanza di partecipazione alla procedura, di offerta tecnica o economica;
f) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI) in allegato al capitolato di cui alla lettera a): per quei lavori, forniture e servizi che, nel loro espletamento, comportano un contatto operativo tra il personale della Stazione Appaltante e quello dell’appaltatore.
g) Per appalti di particolare natura tecnica o complessità, copia dei pareri rimessi dai competenti organismi interni od esterni al comune, necessari alla regolare esecuzione del contratto.
4. Ai medesimi dirigenti/Funzionari P.O. delegati, è attribuita la responsabilità procedimentale relativa alla realizzazione ed esecuzione del contratto.
5. La responsabilità procedimentale di cui al co.4 può essere attribuita e/o delegata ad altro dipendente di categoria non inferiore alla C nel caso in cui, per le competenze attribuite e le mansioni svolte, promuova, sovrintenda e istruisca tutte le fasi di realizzazione dell’appalto. Di tale attribuzione deve esserne fatta menzione nella determinazione a contrarre.
6. Nel caso di costituzione dell’ufficio gare, il relativo responsabile può essere nominato responsabile dei procedimenti di gara limitatamente alle fasi di scelta del contraente e nei termini meglio specificati all’art.5.Di tale nomina deve esserne fatta menzione nella determinazione a contrarre.
7. Il Responsabile del Procedimento deve richiedere al Responsabile Unico della Sicurezza dell’ente la predisposizione del DUVRI da allegare al capitolato di appalto, per quegli appalti nei quali si prefigura il rischio da interferenza, come descritto alla precedente lett.f) co.3 , con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di avvio del procedimento.
8. I dirigenti, per le materie di cui hanno la responsabilità gestionale, stipulano in nome e per conto dell’Amministrazione i contratti, le convenzioni, gli accordi e quant’altro sia idoneo a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali con persone fisiche, o giuridiche di diritto
pubblico o privato, sia in ragione di specifiche competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto che in esecuzione di provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Giunta.
9. I dirigenti hanno la facoltà di delegare ai Funzionari P.O. la stipula dei contratti di cui al co.7, nei casi di impedimento temporaneo. La delega deve essere redatta in forma scritta, con motivazione specifica, correlata e circostanziata alla fattispecie di impedimento. Nei casi di assenze dovute a malattie, ferie o altro impedimento non prevedibile nè programmabile, il Dirigente può delegare la funzione in oggetto, facendone espressa menzione nell’atto di conferimento della Posizione Organizzativa. Resta inteso che, il delegante ed il delegatario, rimangono comunque solidalmente responsabili in merito agli effetti prodotti dal contratto sottoscritto.
Art.4 - Competenze del Segretario Generale
1. Spettano al Segretario Generale tramite la propria struttura amministrativa:
a. la redazione dei contratti nei quali l’Ente è parte negoziale;
b. la tenuta del repertorio degli atti pubblici e delle scritture private ed i relativi adempimenti;
c. gli adempimenti successivi alla repertoriazione degli atti pubblici;
d. il calcolo dei diritti di segreteria;
e. le comunicazioni telematiche all’Anagrafe Tributaria; (D.M.F. 6/5/94);
f. l’esperimento di tutte le formalità successive all’aggiudicazione definitiva, necessarie alla stipula dei contratti.
Art.5 - Centralizzazione degli acquisti e costituzione ufficio unico gare
1. L’Ente è dotato di un ufficio avente le funzioni di provveditorato, collocato presso l’ufficio economato.
2. A detto ufficio compete il coordinamento della programmazione, la gestione delle forniture e dei servizi generali e di funzionamento, meglio specificati nel regolamento di economato ed il loro controllo. Rimane di competenza delle singole strutture l’approvvigionamento di beni e servizi “specifici”, relativi alle materie di loro competenza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione, economicità e di semplificazione dei procedimenti, l’ufficio procede attraverso l’indizione di procedure di gara (autonome o in gestione associata) per la stipula di convenzioni. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa, l’ufficio può avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Consip spa, di quelle stipulate dalla Regione Toscana, o di altre eventuali centrali di committenza.
3. L’Ente è altresì dotato di un ufficio unico per i procedimento di gara, denominato “ufficio gare”.
4. A detto ufficio, oltre quanto esplicitato al co.2, compete la Responsabilità dei Procedimenti di gara per tutte le forniture e servizi di importo superiore ad € 20.000,00, (salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta.)
5. Il Responsabile dell’ufficio gare supporta il dirigente/Funzionario PO competente per materia, nelle fasi procedimentali finalizzate alla scelta dei contraenti, a partire dalla predisposizione della determinazione a contrattare, fino alla fase di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
6. Il dirigente/funzionario PO competente per materia, responsabile dell’appalto, sovrintende alla correttezza dei procedimenti di scelta dei contraenti predisposti dal suddetto ufficio: per tale motivazione sottoscrive le determinazioni di riferimento (a contrattare, nomina commissione, prequalifica ditte nei casi di procedura ristretta, aggiudicazione definitiva, esclusione ditte, svincolo o incameramento cauzioni), presiede le commissioni di aggiudicazione e verifica la regolare esecuzione delle forniture o servizi.
7. Qualora nella fase di scelta del contraente il dirigente/Funzionario PO non condivida la proposta dell’ufficio gare, può adottare un provvedimento di contenuto diverso da quello proposto, motivando tale scelta nel provvedimento stesso.
8. All’ufficio gare compete il coordinamento con l’ufficio legale qualora si presentino delle controversie, contenziosi o richieste di accesso agli atti. Il supporto dell’ufficio legale può altresì essere richiesto anche nella fase preparatoria alla gara, per i contratti di particolare complessità.
9. Tra la fase di aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, l’ufficio gare deve altresì coordinarsi con l’ufficio contratti, al fine di definire la tempistica ed i passaggi precedenti e propedeutici alla stipula del contratto.
TITOLO 2 NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA
Art.6 - Procedure di scelta del contraente
1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 5, co.2, il dirigente o Funzionario P.O. competente per materia, si avvale delle procedure aperte, delle procedure ristrette, delle procedure negoziate, di quelle in economia e del dialogo competitivo secondo la legislazione vigente, per la conclusione di tutti i contratti di lavori, forniture e servizi di propria competenza. La procedura prescelta deve essere indicata nella determinazione a contrattare.
2. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi attraverso procedure telematiche, disciplinate nella sezione II del presente regolamento.
Art.7 - Bandi, Disciplinari, capitolati e DUVRI
1. La procedura aperta, la procedura ristretta, e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata e il dialogo competitivo, sono preceduti dal bando di gara, che dovranno contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è altresì preceduta dalla lettera di invito, nella quale dovranno essere contenuti gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
3. Nelle procedure citate precedentemente (co.1 e 2), in aggiunta al bando e alla lettera d’invito, può essere predisposto un disciplinare di gara, con il quale regolare le disposizioni tecniche relative alla procedura di scelta del contraente.
4. Per gli appalti di importo superiore ad € 20.000,00 è consigliabile predisporre sempre un capitolato speciale di appalto, che disciplini e regoli le modalità di esecuzione della fornitura, servizio o lavoro di riferimento.
5. Per quegli appalti per i quali si prefigura un rischio da interferenza, dovuto a ipotetici contatti tra il personale della Stazione Appaltante e quello dell’appaltatore, deve essere predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in allegato al capitolato di appalto. Tale documento deve essere redatto e sottoscritto dal Responsabile della Sicurezza dell’ente, su richiesta del Responsabile del Procedimento di cui al co.4 art.3. L’esonero dalla predisposizione del DUVRI è limitato a quei servizi esplicitati nella deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 3 del 5/3/08.
6. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale o ad un disciplinare, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
Art.8 - Pubblicità e cauzione provvisoria
1. I bandi di gara, i disciplinari e le lettere d’invito, insieme a tutta l’eventuale documentazione predisposta a corredo dell’appalto (capitolati, schemi di offerta, istanze d partecipazione etc.) nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente. Le forme di pubblicità da adottare sono indicate nella determinazione a contrattare ai sensi della lett.f), co.1, art.3.
2. Il dirigente/Funzionario P.O. competente per materia, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità aggiuntive, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Enti pubblici.
3. Nel caso di bandi relativi a contratti di compravendita, locazione, comodato, donazione di beni mobili ed immobili e per tutti gli altri contratti, diversi dagli appalti di lavori forniture e servizi
disciplinati dal D.lgs.163/06, possono essere introdotte forme semplificate della pubblicità, semprechè venga comunque garantita la massima trasparenza relativamente alla procedura in corso.
4. L’offerta da presentare per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi è corredata da una cauzione provvisoria, secondo le modalità e nella misura prevista dalla legge. Nelle procedure negoziate e in quelle in economia, di valore inferiore ad € 20.000,00 e qualora sia ragionevole in base alla natura ed all’oggetto dell’appalto, il dirigente/Funzionario P.O. può prescindere dalla cauzione di cui al presente comma. Di tale esclusione ne viene dato atto nella determinazione a contrattare, con indicazione delle motivazioni.
Art.9 - Requisiti di partecipazione
1. Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale, l'amministrazione deve indicare nei bandi/disciplinari o nelle lettere d’invito i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relative a tutte le gare del Comune devono prevedere, quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle clausole di salvaguardia dei lavoratori già occupati, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
3. E’ compito del Dirigente/Funzionario P.O. competente per materia vigilare sul corretto adempimento da parte delle Ditte aggiudicatarie delle clausole di cui al precedente comma 2 per tutta la durata del rapporto contrattuale.
4. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.
5. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazione di controllo previste dal codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
6. Nei casi di procedura ristretta o negoziata, non sono ammessi raggruppamenti o consorzi costituitisi o resi noti alla stazione appaltante in una fase successiva all’avvenuto ricevimento dell’invito.
7. Le ditte che, nell’eseguire prestazioni o servizi a favore del Comune, si siano rese colpevoli di negligenza, inadempienza o malafede, debitamente accertate e contestate, o che non abbiano stipulato un contratto che gli era stato aggiudicato dal Comune per cause a loro imputabili e non giustificabili, oppure che gli siano state applicate le penali eventualmente previste dal capitolato di appalto, non sono invitate a partecipare alle procedure negoziate successivamente indette. A tal fine i Dirigenti delle singole Strutture predispongono un apposito atto, contenente i motivi e la durata della sospensione dagli inviti; tale atto viene trasmesso all’ufficio gare, che provvede ad inserire i nominativi di tali ditte ed il tempo di sospensione in una apposita raccolta tenuta dall’Ufficio stesso. La sospensione dagli inviti sarà applicata a tutte le procedure negoziate che vengono effettuate dal Comune di Collesalvetti. Il periodo di sospensione, può variare da un minimo di un anno ad un massimo di tre e può essere prorogato, ridotto o interrotto, dal Dirigente che lo ha stabilito, se nel tempo si verificano condizioni tali da giustificare la revisione della sanzione comminata.
8. Salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati e salve diverse disposizioni di legge, all'aggiudicatario può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in fotocopia autenticata, solo se i dati relativi a fatti, stati e qualità personali da essa risultanti, non sono reperibili presso altra Amministrazione Pubblica. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati, per giustificati motivi, altri documenti considerati idonei dall’Amministrazione.
Art.10 - Cause di esclusione e conservazione documentazione di gara
1. Costituiscono causa di esclusione, oltre quelle previste espressamente dalla legge, quelle specificatamente indicate nel bando, nel disciplinare e nella lettera di invito.
2. Il responsabile del procedimento conserva l’offerta economica/tecnica e la restante documentazione senza alcun obbligo di restituzione ai partecipanti alla procedura. Per quanto riguarda i documenti di gara, tuttavia, gli stessi possono essere restituiti, ad eccezione della cauzione provvisoria, su richiesta scritta e motivata degli interessati decorsi i termini per eventuali impugnazioni, ovvero 120 gg dall’aggiudicazione definitiva, disposta con determina esecutiva del dirigente/Funzionario
P.O. competente
Art.11 - Commissione giudicatrice
1. Le operazioni di gara devono essere svolte in seduta pubblica, solitamente e salvo eccezioni specificatamente previste, da parte di una commissione giudicatrice, presieduta dal dirigente competente per materia, assistito da un segretario verbalizzante e da un numero di commissari che può oscillare da due a quattro.
2. Nei casi di impedimento del dirigente, egli può delegare la funzione di presidente della commissione al funzionario P.O. competente per materia. La delega deve essere redatta in forma scritta, con motivazione specifica, correlata e circostanziata alla fattispecie di impedimento. Nei casi di assenze dovute a malattie, ferie o impedimento non prevedibile né programmabile, il Dirigente può delegare la funzione in oggetto, facendone espressa menzione nell’atto di conferimento della Posizione Organizzativa. Resta inteso che, il delegante ed il delegato, rimangono comunque solidalmente responsabili in merito agli effetti prodotti dall’attività della Commissione.
3. Qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
4. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico- amministrativa, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell’oggetto.
5. I commissari diversi dal Presidente, sono scelti tra i funzionari e gli istruttori della stazione appaltante, competenti in relazione all’oggetto dell’appalto ed in relazione alle procedure di aggiudicazione. Nel caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, qualora nell’organico della stazione appaltante vi sia carenza di professionalità adeguate, è possibile ricorrere ad esperti esterni all’Amministrazione, i quali vengono scelti fra funzionari di altre amministrazioni, docenti universitari e liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. La scelta dovrà avvenire con il criterio di rotazione nell’ambiti di appositi elenchi formati sulla base di rose di candidati forniti dalle facoltà e dagli ordini professionali. Si dovrà inoltre tener conto delle cause di incompatibilità, esclusione e astensione previste dalla legge. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione, è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all’Amministrazione ai sensi del co.15.
6. Nella prima seduta di gara, prima di ammettere le ditte partecipanti, la Commissione deve verificare l’eventuale incompatibilità dei componenti con le ditte concorrenti. Qualora si verifichi per un commissario un legame di coniugato, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto professionale o di collaborazione attualmente in essere, il Presidente provvede a sospendere la seduta e sostituire il commissario interessato. In particolare non possono far parte della Commissione di gara coloro che:
a) hanno un interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
b) sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti;
c) si trovano in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c..
7. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, l’incompatibilità a far parte della commissione in qualità di esperto, stabilita dal Dlgs 163/06, è ascrivibile al Responsabile Unico del Procedimento di appalto (ovvero, responsabile tecnico o amministrativo dell’esecuzione del contratto di cui al co.4 art.3) e non al Responsabile del procedimento di scelta del contraente o di gara.
8. Nel caso di costituzione dell’ufficio gare, il relativo responsabile dovrà sempre far parte della commissione in qualità di esperto e dovrà curare la verbalizzazione delle sedute di gara ai sensi del co.1, limitatamente alle procedure di propria competenza .
9. Il comune si riserva la facoltà di suddividere i lavori della commissione in due sedute pubbliche, una per l’esame e la verifica della documentazione di gara e l’altra per la valutazione delle offerte economiche. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta tecnica potrà essere valutata nella prima seduta di gara, oppure, ove sia necessario un approfondimento più attento, la commissione può decidere, tra le due sedute pubbliche, di indirne una riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice stessa e di tener conto dell’esigenza di protezione degli eventuali segreti tecnici e commerciali.
10. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. Tutti i documenti allegati alle offerte presentate, sono siglati da almeno due componenti la Commissione.
11. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, opportunamente motivata.
12. Al Presidente compete, l’estrazione a sorte del 10% delle offerte presentate ed ammesse, per il controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara.
13. Dei lavori della Commissione giudicatrice, viene predisposto apposito verbale corredato delle relazioni tecniche, dei documenti di gara, delle motivazioni e delle giustificazioni relative alle varie fasi di esame delle offerte e nel quale viene riportata la graduatoria di merito e disposta l'aggiudicazione provvisoria. I componenti della Commissione possono richiedere l’inserimento a verbale di proprie valutazioni, in mancanza delle quali, le decisioni si considerano prese all’unanimità. Anche i concorrenti possono chiedere l’inserimento a verbale di dichiarazione, purché trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente dalla Commissione. Successivamente tale verbale viene trasmesso all’organo competente per l’aggiudicazione definitiva.
14. Al presidente compete l’estrazione a sorte nel caso di due o più offerte che presentano il miglior prezzo o che conseguono il miglior punteggio. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, a parità di punteggio complessivo, viene data la precedenza all’offerta che ha conseguito il punteggio tecnico più alto : l ’estrazione a sorte verrà effettuata nel caso di parità sia sul punteggio tecnico che su quello economico.
15. Il compenso per componenti delle Commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali, per ogni seduta di gara, maggiorato di un rimborso spese di viaggio da calcolarsi con gli stessi criteri utilizzati per le missioni del personale dipendente. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Dirigente della struttura che indice l'appalto, tenuto conto delle risorse di bilancio a disposizione e delle tabelle professionali di riferimento, senza il vincolo del minimo tariffario. Di tali compensi ne deve essere dettagliato l’ammontare nel quadro economico dell’appalto da aggiudicare.
16. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte, la Commissione giudicatrice può richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.
Art.12 - Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nella determinazione a contrattare, nel bando, nel disciplinare o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa
avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati, preferibilmente, al xxxxxxx xxxxxxx.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l’aggiudicazione viene effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative estetiche ed ambientali, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese. In ogni caso, gli elementi di valutazione tecnico qualitativi devono sempre corrispondere a criteri di oggettività e non di soggettività, tranne i casi nei quali è dimostrabile che, la soggettività richiesta, è direttamente proporzionale al miglioramento del servizio oggetto dell’appalto.
5. Il bando di gara elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione attribuita a ciascuno di essi. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione (cosiddette clausole di sbarramento).
Art.13 - Contenuto e modalità di presentazione delle Offerte
1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando/disciplinare e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando/disciplinare o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione.
3. L'offerta sottoscritta dal legale rappresentante e in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna del mittente, dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.
4. La documentazione amministrativa, l’offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati come il plico che le racchiude.
5. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mano, a mezzo posta o recapito autorizzato, in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato, nei termini previsti.
6. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
Art.14 - Offerte anormalmente basse
1. L’individuazione e la verifica delle offerte anomale per appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia avviene secondo i criteri e le procedure stabilite dalla legge.
2. Negli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, qualora il criterio di aggiudicazione sia il massimo ribasso, il bando di gara può prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e nel caso ne siano state ammesse dalla commissione almeno dieci.
3. Negli appalti di importo superiore alle soglie previste dalla normativa in vigore per gli affidamenti diretti (ad oggi € 20.000,00 per forniture e servizi ed € 40.000,00 per i lavori), le offerte devono essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni che concorrono a formare le varie voci di prezzo. Tali giustificazioni e le relative modalità di presentazione devono essere specificate nel
bando o nella lettera di xxxxxx. Non sono ammesse giustificazioni relative alle tabelle salariali minime retributive o alle politiche di sicurezza attuate.
4. Anche nel caso la Commissione non proceda a verificare l’anomalia nelle offerte presentate qualora il Responsabile del procedimento di gara ritenga che l’offerta risultata migliore sia potenzialmente anomala, può richiedere giustificazioni in merito.
5. Per i contratti di lavori forniture e servizi esclusi parzialmente o totalmente dal campo di applicazione del codice, per le procedure negoziate di importo inferiore ad € 20.000,00 e con le xxxx.xx tipo B, per i contratti attivi e gli incarichi di progettazione, è facoltà del Dirigente responsabile prevedere la verifica delle offerte anomale. Tale facoltà deve essere esplicitata nel bando o nella lettera d’invito.
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Art.15 - Offerta inidonea e unica offerta
1. L’offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione all’oggetto del contratto, sia reputata dal dirigente responsabile del settore interessato o dalla Commissione giudicatrice, non conveniente o non idonea. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.
2. Il bando di gara può prevedere che non si proceda all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero, nel caso di due offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contenga questa previsione si applica comunque quanto previsto dal precedente co.1.
3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora vi sia un unico concorrente, il bando di gara può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale l’unica offerta non viene considerata idonea all’aggiudicazione
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Art.16 - Procedura aperta
1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della procedura aperta:
a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
b) per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l’oggetto dell’appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
c) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
d) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
Art.17 - Svolgimento della gara
1. La gara deve essere esperita in luogo aperto al pubblico, da parte di una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art.11. Il dirigente, in caso di impedimento, può delegare tale compito ad altro dirigente o funzionario titolare di Posizione organizzativa, competente in relazione all’oggetto della gara.
2. Il bando può prevedere che la gara sia espletata con una delle seguenti modalità:
a) n.1 seduta pubblica, nella quale la commissione procede ad accertare l’integrità dei plichi e la presentazione nei termini indicati dal bando, alla verifica e valutazione dei documenti presentati, delle istanze di partecipazione, delle offerte tecniche (se presenti) ed economiche, alla formazione della graduatoria, all'aggiudicazione provvisoria ed alla trasmissione del verbale all’organo competente per l'aggiudicazione definitiva. Dopo aver esaminato le istanze di partecipazione, il presidente procede all'estrazione a sorte del 10% delle offerte ritenute ammissibili, le quali vengono sottoposte alla verifica sul possesso dei requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria ai sensi della normativa in vigore. Al termine della seduta, viene redatto apposito verbale nel quale sono riportate le eventuali esclusioni con le relative motivazioni, oltre a tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa in vigore, ivi compresa la graduatoria delle ditte offerenti e l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio.
b) n.2 sedute pubbliche: nella prima la commissione procede ad accertare l’integrità dei plichi e la presentazione nei termini indicati dal bando, alla verifica e valutazione dei documenti presentati, delle istanze di partecipazione e delle offerte tecniche (se presenti). All’inizio della prima seduta il presidente comunicherà ai presenti la necessità o meno di valutare l’offerta tecnica in seduta riservata. Dopo aver provveduto alla verifica dei documenti presentati, il presidente procede all'estrazione a sorte del 10% delle offerte ritenute ammissibili, le quali vengono sottoposte alla verifica sul possesso dei requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria ai sensi della normativa in vigore. Al termine della prima seduta viene redatto apposito verbale nel quale sono riportate le eventuali esclusioni con le relative motivazioni e le risultanze amministrativo tecniche conseguite dalle ditte offerenti. Nella seconda seduta il presidente comunica le risultanze dei controlli effettuati in ottemperanza alla vigente normativa sugli appalti ed all’apertura e valutazione delle offerte economiche. Al termine della seconda seduta la commissione procederà alla formazione della graduatoria, all'aggiudicazione provvisoria ed alla trasmissione del verbale all’organo competente per l'aggiudicazione definitiva. Salvo casi di motivata urgenza, tra la prima e la seconda seduta dovranno intercorrere almeno 10 giorni solari, al fine di consentire ai concorrenti la produzione della documentazione probatoria relativa al possesso dei requisiti sopracitati.
c) Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, tutta la documentazione di gara viene trasmessa dal Presidente della Commissione di aggiudicazione al Responsabile del procedimento di gara, il quale procederà ai sensi dell’art.27 del presente regolamento.
3. In presenza di offerta anormalmente bassa, la commissione procede nei modi indicati dalla legge (esclusione automatica o procedimento di verifica delle giustificazioni).
4. Nel caso che il Comune proceda a tornate di gare di appalto diverse, da effettuarsi nello stesso giorno, la documentazione richiesta per ogni singola gara può essere presentata anche una sola volta, da parte dell’impresa partecipante a più di una gara. La documentazione è inserita nel plico relativo alla gara effettuata per prima tra quelle alle quali l’impresa concorre. Di detta circostanza deve essere resa dichiarazione esplicita in tutte le gare cui l’impresa partecipa omettendo la documentazione.
5. Di tutte operazioni di gara viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dai commissari e dal segretario verbalizzante.
6. Nel caso di mancata aggiudicazione, la stazione appaltante deve comunicare alle ditte offerenti, le motivazioni che hanno indotto il comune a revocare, posticipare o annullare la procedura.
Art.18 - Procedura ristretta
1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune può avvalersi della procedura ristretta:
a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
b) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto;
c) quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione.
2. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie stabilite dalla legge, l’amministrazione può procedere all’affidamento anche a mezzo procedura ristretta semplificata, applicando le disposizioni specifiche previste dalla legge.
3. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nella lettera di invito.
4. Dopo la pubblicazione ai sensi di legge del bando di gara, la Commissione - costituita nelle stesse forme previste al precedente articolo 11 – procede con una prequalifica dei soggetti che hanno chiesto di essere invitati e sono stati ritenuti idonei e con la predisposizione di un elenco delle ditte ammesse che verranno invitate a presentare offerta. La prequalifica si concretizza nell’espletamento dei controlli in merito ai requisiti di ordine generale su tutte le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione. Successivamente il Responsabile del Procedimento di Xxxx provvede ad inviare gli inviti a presentare le offerte ai soggetti prequalificati, tramite inoltro di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. Relativamente alle operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare, deve essere redatta apposita determinazione dirigenziale, da parte del dirigente competente per materia, su proposta del Responsabile Del Procedimento Xx Xxxx. Nel caso presentino istanza di partecipazione un numero di ditte superiore a trenta, la commissione si riserva la facoltà di posticipare i controlli citati precedentemente dopo la fase di presentazione delle offerte, ammettendo quindi “con riserva” tutte le ditte alla procedura. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione deve essere motivata dal dirigente. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve esserne data comunicazione agli interessati nei termini di legge.
5. La lettera di invito deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge e tutti gli altri elementi ritenuti eventualmente idonei: in ogni caso è indicata la data, l'ora e il luogo di apertura delle offerte
Art.19 - Procedura ristretta con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del presente regolamento, le operazioni di apertura delle offerte viene eseguita dalla commissione presieduta - di norma - dal dirigente responsabile e composta da almeno due commissari (fino ad un massimo di quattro) e dal segretario verbalizzante, scelti fra dipendenti dell'Amministrazione, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di xxxxxx. Anche in questo caso il bando può prevedere l’espletamento della procedura in una o due sedute, con le stesse modalità previste alle lett.a) e b), co.2, art.17 (procedura aperta), per quelle ditte ritenute ammissibili e quindi, oggetto di invito. Le operazioni di gara saranno aperte ai rappresentanti legali delle ditte o loro delegati, (tranne che per la valutazione delle offerte tecniche, come specificato alla suddetta lett.b), art.17)
2. I plichi delle Ditte escluse rimangono conservati agli atti.
3. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, la Commissione procede alla formazione della graduatoria ed all'aggiudicazione provvisoria, nei confronti dell’offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, si procede al sorteggio.
4. Per quanto attiene ai controlli sul possesso dei requisiti ed alle fasi di aggiudicazione provvisoria e definitiva, si applica quanto specificato agli artt.17 e 27, per quanto compatibile.
5. Delle operazioni e dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria viene redatto apposito verbale, nel quale viene fatta menzione delle eventuali contestazioni dei presenti.
6. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente di gara, dai commissari e dal segretario verbalizzante.
Art.20 - Procedura ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 3 del presente regolamento, le operazioni di apertura delle offerte vengono eseguite da parte della commissione composta ai sensi dell'articolo 11. Il segretario avrà l’onere di conservare i plichi delle offerte in modo adeguato, fino all’aggiudicazione provvisoria. Anche in questo caso il bando può prevedere l’espletamento della procedura in una o due sedute, con le stesse modalità previste alle lett.a) e b), co.2, art.17 (procedura aperta), per quelle ditte ritenute ammissibili e quindi, oggetto di invito.
2. Per quanto attiene ai controlli sul possesso dei requisiti, sull’eventuale verifica delle offerte anomale ed alle fasi di aggiudicazione provvisoria e definitiva, si applica quanto specificato agli artt. 17 e 27, per quanto compatibile.
3. Delle operazioni e dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria viene redatto apposito verbale nel quale viene fatta menzione delle eventuali contestazioni dei presenti.
4. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente di gara, dai commissari e dal segretario verbalizzante.
5. L’aggiudicazione definitiva non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.
Art.21 - Procedura negoziata: presupposti
1. La procedura negoziata è una procedura con cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
2. Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla procedura negoziata.
3. E’ possibile utilizzare la procedura negoziata previa pubblicazione del bando e senza previa pubblicazione del bando nelle ipotesi previste dalla Legge, nelle procedure per le spese in economia di servizi, forniture e lavori, disciplinate rispettivamente nel regolamento appositamente approvato e nelle ipotesi previste da particolari leggi nazionali e regionali.
4. È possibile utilizzare la procedura negoziata in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, nel rispetto della normativa regionale in vigore (LEGGE Regione Toscana 24 novembre 1997, n. 87).
5. Si applica la procedura negoziata anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti, applicando i principi previsti dalla norma per i contratti esclusi. Le modalità di svolgimento sono descritte al successivo art.23.
Art.22 - Procedura negoziata: svolgimento
1. Salve le ipotesi previste al comma 3 dell'articolo 21, la procedura negoziata deve essere preceduta da gara ufficiosa, sempreché l'urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l'esperimento della stessa.
2. La scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal dirigente responsabile. Il numero delle ditte non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ve ne siano in tale numero. In quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.
3. Le ditte vengono scelte nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico- qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. Per garantire i principi indicati al comma 3 e semplificare l'attività contrattuale, il comune istituisce un albo fornitori soggetto a revisione biennale. Le modalità di istituzione, funzionamento e rinnovo sono disciplinate nell'Allegato A) al presente regolamento.
5. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte e comunque, non inferiore a 5 giorni. Alle ditte che non intrattengano già rapporti col Comune deve essere richiesta la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant'altro l'amministrazione riterrà opportuno per l'espletamento della procedura.
6. La gara ufficiosa si svolge così come segue:
a. per aggiudicazioni di importo superiore ad € 20.000,00, davanti ad una commissione, composta con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. Nel caso di assenza o impedimento del dirigente, la presidenza potrà essere delegata in uno dei modi indicati al precedente art.11;
b. per aggiudicazioni di importo uguale o inferiore ad € 20.000,00, davanti al dirigente competente per materia ed al Responsabile Del Procedimento Xx Xxxx, il quale fungerà sia da testimone che da segretario verbalizzante. Resta inteso che il dirigente può decidere di nominare comunque una commissione anche per le aggiudicazioni di importo inferiore alla suddetta soglia.
7. Nel caso di costituzione dell’ufficio gare, il relativo responsabile farà parte della commissione di aggiudicazione nelle procedure assegnate all’ufficio ed in quelle di importo superiore ad € 20.000,00.
8. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dai membri della commissione, dai testimoni e dal segretario, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
9. La lettera di xxxxxx può prevedere la facoltà per il Comune di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati.
10. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiarne alcuni rispetto ad altri. Qualora durante la negoziazione alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l’amministrazione, con caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera di invito, la Stazione Appaltante può procedere a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.
11. Qualora ciò sia indicato nella lettera d’invito, il contratto può essere aggiudicato in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. I requisiti tecnico - qualitativi oggetto di valutazione, dovranno essere esplicitati nella lettera d’invito o in un disciplinare allegato.
12. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, l’incompatibilità a far parte della commissione in qualità di esperto, stabilita dal Dlgs 163/06, è ascrivibile al Responsabile Unico del Procedimento di appalto (ovvero, responsabile tecnico o amministrativo dell’esecuzione del contratto) e non al Responsabile del procedimento di scelta del contraente o di gara ed è applicabile soltanto alle procedure di importo superiore ad € 20.000,00.
13. Per quanto attiene agli adempimenti nelle fasi di aggiudicazione provvisoria e definitiva, si applica quanto specificato agli artt.17 e 27, per quanto compatibile.
14. Per l'acquisto di beni e servizi la negoziazione può inoltre essere effettuata tramite il mercato elettronico.
15. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali, dirette, allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, possa essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento della gara ufficiosa. In particolare, l’impossibilità di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell’ente o in rapporti contrattuali in corso. Il dirigente competente per materia, al fine di motivare l’unicità del prestatore, procede preventivamente ad una indagine di mercato. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla procedura negoziata diretta quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento di procedure concorsuali, anche informali.Ogni procedura negoziata diretta deve essere legittimata mediante determinazione a contrattare del dirigente competente per materia, nella quale dovranno essere riportate le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione ad addivenire a tale scelta.
16. Negli affidamenti di appalti di lavori, forniture e servizi a mezzo procedura negoziata, di norma, la cauzione provvisoria (garanzia a corredo dell’offerta) viene chiesta per gare ufficiose di importo superiore ad €20.000,00; il Dirigente competente e/o il Responsabile del procedimento per materia possono comunque, a loro discrezione, caso per caso, qualora sia ragionevole in base alla natura ed all’oggetto dell’appalto, decidere se chiedere o meno tale garanzia. Di tale esclusione ne viene dato atto nella determinazione a contrattare e nel bando/disciplinare o lettera d’invito ai senso della lett.g, co.1, art.3.
17. Negli affidamenti di appalti di lavori, forniture e servizi a mezzo procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, può essere vietato l’avvalimento: di tale presupposto ne dovrà essere dato atto nella determinazione a contrattare, nella lettera d’invito, nel bando o disciplinare.
Art.23 - Affidamento contratti esclusi del tutto o in parte
1. L’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice dei Contratti ed in particolare per gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B al D.lgs. 163/2006, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedimentali più rigorose per il loro affidamento, avviene con procedura negoziata, invitando almeno 5 concorrenti in possesso di specifica esperienza riguardo la natura del servizio da affidare e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano inoltre le norme di legge relative alle specifiche tecniche ed alle procedure di affidamento.
2. Anche in questo caso per garantire i principi indicati al comma 1 e semplificare l'attività contrattuale, il comune può avvalersi del medesimo albo dei fornitori, istituito ai sensi del co.4, art.22.
3. Il confronto concorrenziale citato al precedente comma 1 si svolge così come segue:
a) per aggiudicazioni di importo superiore ad € 20.000,00, davanti ad una commissione, composta con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. Nel caso di assenza o impedimento del dirigente, la presidenza potrà essere delegata in uno dei modi indicati al precedente art.11;
b) per aggiudicazioni di importo uguale o inferiore ad € 20.000,00, davanti al dirigente competente per materia ed al Responsabile Del Procedimento Xx Xxxx, il quale fungerà sia da testimone che da segretario verbalizzante. Resta inteso che il dirigente può decidere di nominare comunque una commissione anche per le aggiudicazioni di importo inferiore alla suddetta soglia.
4. Nel caso di costituzione dell’ufficio gare, il relativo responsabile farà parte della commissione di aggiudicazione nelle procedure assegnate all’ufficio ed in quelle di importo superiore ad € 20.000,00.
5. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dai membri della commissione, dai testimoni e dal segretario, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
6. Il comune può prevedere la verifica delle offerte anomale con le stesse modalità attuate per i servizi dell’allegato II A al codice dei contratti: tale presupposto dovrà essere indicato nella lettera d’invito o nel disciplinare. In caso contrario la commissione non sarà obbligata alla valutazione delle anomalie: resta inteso che, le verifiche sulla congruità dei prezzi applicati dalle ditte offerenti, dovranno riguardare, almeno, il rispetto dei minimi tabellari retributivi e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.
7. I criteri di scelta dei contraenti possono essere col “prezzo più basso” o con l’“offerta economicamente più vantaggiosa”: in quest’ultimo caso i requisiti tecnico qualitativi oggetto di valutazione, dovranno essere esplicitati nella lettera d’invito o in un disciplinare allegato.
8. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, l’incompatibilità a far parte della commissione in qualità di esperto, stabilita dal Dlgs 163/06, è ascrivibile al Responsabile Unico del Procedimento di appalto (ovvero, responsabile tecnico o amministrativo dell’esecuzione del contratto di cui al co.4 art.3) e non al Responsabile del procedimento di scelta del contraente o di gara ed è applicabile soltanto alle procedure di importo superiore ad € 20.000,00.
9. Il termine di presentazione delle offerte deve essere adeguatamente aumentato in relazione alla complessità dell’appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all’eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco e comunque non potrà essere inferiore a 5 giorni dalla data di pubblicazione e/o ricevimento della lettera d’invito.
10. Per l’affidamento dei servizi culturali si osservano le forme prescritte dalla legge, eventualmente integrate dalla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme previste per i contratti pubblici ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma Per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all’art.90 della L. 289/2002 e della Legge Regione Toscana n. 6 del 3/1/05.
11. Di norma il Responsabile Del Procedimento Xx Xxxx procede a pubblicare anche gli esiti delle gare indicate nel presente articolo sul profilo di committenza ed all’Albo pretorio del Comune.
12. Per l'acquisto dei servizi in oggetto, la negoziazione può inoltre essere effettuata tramite il mercato elettronico o tramite procedura informatizzata di “Gara on line”, descritta alla sezione II del presente regolamento.
13. Negli affidamenti di appalti a mezzo procedura negoziata, di norma la cauzione provvisoria (garanzia a corredo dell’offerta) viene chiesta per gare ufficiose di importo superiore ad
€20.000,00; il Dirigente competente e/o il Responsabile del procedimento per materia possono comunque, a loro discrezione, caso per caso, qualora sia ragionevole in base alla natura ed all’oggetto dell’appalto, decidere se chiedere o meno tale garanzia.,Di tale esclusione ne viene dato atto nella determinazione a contrattare, nel bando/disciplinare o la lettera d’invito.
14. Per la cauzione definitiva si applica quanto stabilito per le altre tipologie di servizio.
15. Negli affidamenti di appalti di servizi di cui al presente articolo, può essere vietato l’avvalimento: di tale divieto ne dovrà essere dato atto nella determinazione a contrattare, nella lettera d’invito, nel bando o disciplinare.
Art.24 - Dialogo competitivo
1. L'amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire nel capitolato, con sufficiente precisione, le specifiche necessarie perché essi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.
2. Il ricorso a questa procedura deve essere giustificato e motivato nella determinazione a contrattare, nella quale devono essere indicate le ragioni di “complessità” e di “impossibilità oggettive”, non imputabili alla stazione appaltante, che non consentono di effettuare la scelta del contraente mediante le procedure ordinarie previste dal codice.
3. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui l'Amministrazione rende note le proprie necessità e specifica i requisiti di partecipazione. Successivamente il Responsabile del Procedimento di Xxxx procede ad una prequalifica dei candidati, che verranno ammessi al dialogo sol se in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico - organizzativi ed economico - finanziari stabiliti dal bando e dalla normativa in vigore in materia di appalti pubblici; dopodichè, con i candidati ammessi, avvia il dialogo al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze. La non ammissione dei candidati al dialogo deve essere motivata e comunicata agli interessati nel rispetto dei termini indicati dalla normativa per le altre procedure. La conclusione del dialogo è dichiarata in forma scritta a tutti i candidati, i quali vengono successivamente invitati a presentare le offerte finali relativamente a tali soluzioni.
4. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri che devono essere precisati nel bando di gara.
5. Sia la fase di dialogo che la selezione delle offerte viene effettuata da una commissione nominata ai sensi del precedente art.11, la quale avrà il compito di far concorrere le ditte in modo da assicurarne la parità di trattamento. La fase del dialogo si può perfezionare in una o più sedute successive riservate, tra i concorrenti e la commissione, nelle quali si ascoltano i candidati e si discutono i progetti, si aggiustano e modificano le posizioni iniziali in base a tutti gli elementi raccolti.
6. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere la corresponsione di premi o pagamenti ai partecipanti.
7. Il ricorso al dialogo competitivo è consentito anche per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Art.25 - Accordi quadro e Contratti aperti
1. Quando sia utile disporre di contratti di durata pluriennale, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l’esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell’Ente, si potrà far ricorso al “contratto aperto”, dove l’individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità (da indicare nella determinazione a contrattare e nel bando, lettera d’invito/disciplinare):
a) definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l’importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l’aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile;
b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l’importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato e, di norma, il superamento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto.
2. Il Dirigente responsabile della gestione del “contratto aperto” e l’aggiudicatario potranno concordare, in fase di esecuzione, sostituzioni di prodotti o prestazioni di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.
3. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del precedente comma 1.
4. Nel caso di lavori di manutenzione, costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro localizzazione, è impiegabile il contratto aperto: l’affidamento deve avvenire sulla base di un progetto definitivo, costituito essenzialmente, dall’individuazione, per ognuno, dei tipi delle lavorazioni previste nel contratto, del loro contenuto tecnico ed esecutivo e della specificazione degli apprestamenti da realizzare per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti delle opere su cui si interviene e con l’indicazione, nel bando di gara, del costo complessivo di ogni singola lavorazione e della quota parte di tale costo, non soggetto a ribasso, riguardante l’esecuzione dei suddetti apprestamenti.
5. Per il “contratto aperto” l’offerta sarà richiesta sulla base dell’elenco delle categorie di prestazioni o beni, avvalendosi di una delle seguenti formulazioni:
a) l’elenco delle voci è completo del relativo prezzo-base di gara per ciascuna categoria e l’offerta deve consistere nel ribasso percentuale unico sull’elenco-prezzi, con aggiudicazione unica al concorrente che avrà espresso l’offerta più conveniente;
b) l’offerente deve indicare il prezzo o il ribasso per ogni singola voce e l’aggiudicazione è effettuata ad un unico concorrente, prescelto individuando il valore finale più conveniente, ottenuto con la ponderazione delle varie voci effettuata secondo le indicazioni preliminarmente fornite con le disposizioni di gara;
c) l’offerente deve indicare il prezzo o il ribasso per ogni singola categoria e l’aggiudicazione è effettuata singolarmente per ogni voce a quel concorrente che ha espresso per la singola voce l’offerta più conveniente.
6. Qualora l’oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato od in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di procedure concorsuali per la scelta del contraente, accordi-quadro che stabiliscano le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli rapporti negoziali, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del Servizio o dei Servizi interessati.
7. Tutti gli ordinativi conseguenti al contratto-aperto, nonché i singoli rapporti negoziali sorti sulla base dell’accordo-quadro, devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili e contenerne gli estremi.
Art.26 - Concorso di idee e di progettazione
1. Il concorso di idee è un procedimento di scelta di piani o proposte ideative relativi a opere pubbliche da svolgersi con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il premio per l'idea vincitrice, non necessariamente in danaro, viene stabilito nel bando di gara, così come dev'essere ivi prevista la facoltà di non procedere all'attribuzione del medesimo in caso di elaborati ritenuti dalla commissione giudicatrice di qualità insufficiente. A gara avvenuta il comune acquisisce in proprietà l'idea vincitrice.
3. Il concorso di progettazione ha per oggetto la redazione di un progetto di fornitura o servizi ovvero di un piano o progetto preliminare di opera pubblica ed è da svolgersi con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il compenso per il vincitore del concorso di progettazione e gli eventuali rimborsi spese a progetti ritenuti meritevoli, vengono determinati nel bando di gara nella misura stabilita dalla normativa vigente.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando, previa indicazione del relativo corrispettivo, la possibilità di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione ed eventuale direzione lavori, con il vincitore medesimo.
6. La Commissione di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre. I commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, purché almeno uno sia dipendente della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente della Commissione. Nel caso di una Commissione composta da una pluralità di membri interni ed esterni, la presidenza della medesima spetta al Dirigente della struttura che ha proposto il concorso. La nomina della Commissione deve avvenire contestualmente all'avvio della procedura di gara.
7. Per la presentazione e la valutazione delle idee e proposte progettuali deve essere garantito l'anonimato dei concorrenti. Parimenti la predisposizione della graduatoria delle idee e proposte deve garantire l'anonimato dei concorrenti.
8. Nella seduta conclusiva la Commissione provvede all'identificazione nominativa dei concorrenti.
Art.27 - Fasi delle procedure di affidamento
1. Al termine di ogni procedura, con il verbale di gara, è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, tutta la documentazione di gara viene trasmessa al Responsabile Del Procedimento Di Gara, il quale procederà:
a) entro cinque giorni, ad inoltrare a tutte le ditte offerenti, le comunicazioni relative all’avvenuta aggiudicazione provvisoria, con l’indicazione della ditta risultata migliore offerente, dell’importo dell’offerta presentata o del punteggio conseguito. Nella medesima comunicazione dovrà essere loro sottolineato che l’aggiudicazione in oggetto, verrà confermata con la determinazione di aggiudicazione definitiva, solo se i controlli in merito al possesso dei requisiti, nei confronti della ditta risultata migliore offerente, avranno esito positivo. Nel caso di offerta anormalmente bassa, la comunicazione in oggetto verrà inoltrata successivamente alla conclusione del procedimento di contraddittorio per la verifica delle giustificazioni;
b) ad avviare i controlli relativi al possesso dei requisiti di natura tecnico - organizzativa ed economico – finanziaria sulle ditte classificatesi al primo e secondo posto della graduatoria provvisoria, qualora non siano state sorteggiate nelle precedenti fasi richiamate alle lett.a) e
b) dell’art.17: quest'ultime dovranno comprovarne il possesso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; termine perentorio oltre il quale, se non comprovati, saranno escluse dalla procedura e, nel caso di aggiudicazione col prezzo più basso, il Responsabile del procedimento di gara procederà con il calcolo della nuova soglia di anomalia. L’esclusione diventa efficace mediante determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del Responsabile del Procedimento di gara e viene comunicata a tutte le ditte partecipanti, oltre alla nuova soglia di anomalia ed al nuovo aggiudicatario provvisorio, nei termini indicati dalla normativa in vigore;
c) con l'avvio dei controlli in merito al possesso dei requisiti di ordine generale sul miglior offerente;
d) ad inoltrare copia dei verbali di aggiudicazione provvisoria, di tutti gli altri documenti relativi alla procedura di scelta del contraente e di quelli presentati in sede di offerta da parte della ditta risultata miglior offerente, (determinazione a contrattare, istanza di partecipazione, offerta tecnica, offerta economica, capitolato di appalto, integrazioni e modifiche varie) all’ufficio contratti del comune, il quale può così avviare una parte di quei procedimenti e controlli necessari alla stipula del contratto, compatibili con la fase di aggiudicazione provvisoria.
2. In presenza di offerta anormalmente bassa, la commissione procederà nei modi indicati dalla legge (esclusione automatica o procedimento di verifica delle giustificazioni)
3. Espletata la fase delle verifiche successive all’aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della procedura di gara trasmette gli atti al dirigente di riferimento, unitamente alla proposta di aggiudicazione definitiva. Il dirigente, mediante propria determinazione, provvede all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria aggiudicando definitivamente l’appalto. Qualora l’aggiudicazione definitiva sia non conforme all’aggiudicazione provvisoria o alla proposta del responsabile del procedimento di gara, ne dovrà essere fornita compiuta motivazione nell’atto stesso. Resta inteso che, l'aggiudicazione definitiva diventa esecutiva nel momento in cui tutti i requisiti citati precedentemente saranno stati comprovati.
4. Nel caso di mancata aggiudicazione, la stazione appaltante deve comunicare alle ditte offerenti, le motivazioni che hanno indotto il comune a revocare, posticipare o annullare la procedura.
5. Successivamente all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, l’ufficio contratti procederà e perfezionerà i controlli già avviati nella fase di aggiudicazione provvisoria, oltre a tutti gli altri procedimenti necessari alla stipula del contratto.
Art.28 - Indagini di mercato
1. Prima di procedere alla gara o alla procedura negoziata può procedersi ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l’eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della procedura e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle Camere di commercio, dalla CONSIP, dall’Osservatorio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.
TITOLO 3 CONTRATTI IN GENERALE
Art.29 - Forma dei contratti
1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere conclusa in forma scritta con facoltà di ricorso agli strumenti informatici e telematici ammessi dalla normativa vigente.
2. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella determina a contrarre in conformità all’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:
a) Atto pubblico notarile;
b) Forma pubblica amministrativa con rogito a cura del Segretario Generale e scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tali forme vengono adottate per le seguenti tipologie di contratti:
• Affidamento di lavori, servizi, forniture, mutui, comodati, locazioni, concessioni in uso, ed altri contratti attivi e passivi da stipulare a seguito di procedura aperta, procedura ristretta, asta on line, a prescindere dal relativo valore contrattuale;
• affidamento di lavori, servizi, forniture, mutui, comodati, locazioni, concessioni in uso, ed altri contratti attivi e passivi aventi valore contrattuale superiore ad € 20.000,00 a prescindere dalle modalità di affidamento espletate;
• affidamenti di incarichi di progettazione e direzione lavori di cui agli artt, 90 e 91 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art.46, DL 112/08, convertito con L.133/08, aventi valore contrattuale superiore ad € 20.000,00;
• atti unilaterali d’obbligo;
Dovranno essere stipulati in forma pubblica amministrativa gli atti per i quali la legge prevede espressamente tale forma. La forma pubblica amministrativa adottata per l’atto principale vincola anche per i successivi eventuali atti aggiuntivi.
c) Scrittura privata per le seguenti tipologie di contratti:
• affidamento lavori, servizi e forniture, comodati, locazioni, concessioni in uso, ed altri contratti attivi e passivi da stipulare a seguito di procedura negoziata con o senza bando e affidamento diretto, aventi valore contrattuale compreso tra € 8.000,00 ed € 20.000,00;
• affidamenti di incarichi di progettazione e direzione lavori di cui agli artt, 90 e 91 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art.46, DL 112/08, convertito con L.133/08, aventi valore contrattuale inferiore ad € 20.000,00;
• contratti stipulati tra enti pubblici;
• atti di transazione;
• tutti gli altri contratti non previsti nelle lettere a) e b) del presente articolo;
Per i contratti relativi ad affidamento di lavori, servizi e forniture aventi valore contrattuale compreso tra € 8.000,00 ed € 20.000,00 può essere attribuito alla determina di aggiudicazione, a discrezione del dirigente, in base alla natura ed all’oggetto del contratto, valore contrattuale di scrittura privata mediante sottoscrizione della stessa da parte della ditta aggiudicataria e del dirigente competente.
La determina di aggiudicazione con valore contrattuale deve contenere le condizioni essenziali del contratto.
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità la determina potrà essere inviata, per la firma, all’appaltatore mediante il servizio postale. L’appaltatore provvederà a restituire la determina firmata, unitamente alla documentazione richiesta, al Servizio Contratti che ne curerà la firma da parte del dirigente competente e la repertoriazione.
3. Per i contratti relativi a lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 8.000,00 per i quali non sia stata effettuata procedura aperta, procedura ristretta ed asta on line, il contratto viene concluso con le seguenti modalità:
a) mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informativi o telematici. L’ufficio che ha istruito la pratica curerà lo scambio di corrispondenza commerciale senza procedere alla repertoriazione dell’xxxx.Xx contratto si intenderà concluso non appena perverrà all’appaltatore, mediante raccomandata a.r., la comunicazione da parte del Comune, di accettazione dell’offerta formulata dallo stesso.
4. Per gli incarichi di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 di importo inferiore ad € 8.000,00, è consentito far sottoscrivere al professionista, per accettazione, copia della determinazione di aggiudicazione e del disciplinare, purchè vi siano inserite tutte le clausole essenziali del contratto stesso: la responsabilità della sottoscrizione rimane di competenza dell’ufficio che ha proposto l’incarico e l’atto non sarà soggetto a repertoriazione.
5. Per i contratti di cui al comma 2, lettera c), laddove la particolarità o complessità del contratto lo richieda, potrà essere utilizzata la forma dell’atto pubblico amministrativo e, in casi eccezionali, lo scambio di corrispondenza commerciale.
6. I contratti riferiti ad aggiudicazioni di forniture e servizi effettuate nei confronti di cooperative sociali di tipo B, meglio disciplinate alla sezione IV del presente regolamento, possono essere stipulati così come segue:
a) importo dell’appalto uguale od inferiore ad € 8.000,00 : mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informativi o telematici. L’ufficio che ha istruito la pratica curerà lo scambio di corrispondenza commerciale senza procedere alla repertoriazione dell’atto. Il contratto si intenderà concluso non appena perverrà all’appaltatore, mediante raccomandata a.r., la comunicazione da parte del Comune, di accettazione dell’offerta formulata dallo stesso;
b) Importo dell’appalto superiore ad € 8.000,00 e uguale od inferiore ad € 50.000,00 : scrittura privata non autenticata. Il dirigente competente per materia ha la facoltà di attribuire, alla determinazione di aggiudicazione, valore contrattuale di scrittura privata, mediante sottoscrizione della stessa da parte della xxxx.xx aggiudicataria e del dirigente competente, purchè vi siano inserite tutte le clausole essenziali del contratto stesso;
c) importo dell’appalto superiore ad € 50.000,00 : Forma pubblica amministrativa con rogito a cura del Segretario Generale o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.30 - Contenuto dei contratti
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrarre, nel capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
2. Elementi essenziali del contratto sono:
a) individuazione dei contraenti;
b) oggetto del contratto;
c) Luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
d) Importo contrattuale;
e) Modalità e tempi di pagamento;
f) Durata del contratto;
3. Spese contrattuali e oneri fiscali.
4. Qualora la natura dell’oggetto lo richieda, il contratto può inoltre prevedere:
a) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
b) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell’adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
c) regolamentazione subappalto e subcontratto;
d) cauzione definitiva costituita nelle forme di legge;
e) eventuale proroga;
f) eventuale premio di accelerazione;
g) Foro esclusivo di Livorno;
h) impegno dell’appaltatore a presentare, almeno gg. 10 prima della consegna dei lavori, le polizze assicurative previste dalla normativa vigente o, in caso di consegna dei lavori nelle more contrattuali, estremi delle polizze assicurative;
i) elezione di domicilio;
j) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa, circa la designazione o meno di persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute dal Comune in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il contratto venga stipulato da un procuratore, la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa, verrà allegata quale parte integrante e sostanziale al contratto;
k) rispetto della normativa relativa all’assunzione di disabili;
l) applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al settore;
m) trattamento dei dati per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia;
n) eventuale consegna, nelle more contrattuali, di lavori, servizi e forniture o, comunque, esecuzione anticipata del contratto;
o) estremi del verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’impresa appaltatrice con il quale viene dato concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
p) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall’Ente, specifica approvazione per scritto da parte del contraente, delle clausole indicate dal codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
5. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purchè siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e purchè siano precisate nel bando di gara o nell’invito/disciplinare in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari.
Art.31 - Allegati al contratto
1. Viene allegata al contratto quale parte integrante e sostanziale:
a) eventuale procura alla firma dell’atto.
b) Nel caso di contratto sottoscritto da un procuratore, verrà allegata al contratto anche la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa, circa la designazione o meno di persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute dal Comune in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
2. I Piani di Sicurezza, il Capitolato Generale, il capitolato speciale, l’elenco prezzi unitari, il cronoprogramma, gli elaborati progettuali, il DUVRI (nei casi previsti dalla normativa vigente) possono essere richiamati utilizzando la seguente clausola “anche se non formalmente inseriti costituiscono parte integrante del presente contratto e sono conservati agli atti; l’appaltatore dichiara di ben conoscere detti documenti, di accettarne senza riserve il contenuto e di considerarli parte integrante del contratto”.
3. Rimane comunque salva la facoltà da parte del dirigente, qualora lo ritenga opportuno, di allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.
Art.32 - Acquisizione documentazione necessaria per la stipula del contratto
1. Dopo le verifiche dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi di cui agli articoli 38 e 42 del D. Lgs. 163/2006, il Servizio segreteria/Contratti, prima di procedere alla stipula del contratto, effettuerà le seguenti verifiche:
a) Eventuali accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia;
b) acquisizione DURC.
2. Il Servizio Segreteria/Contratti richiede altresì all’impresa aggiudicataria la seguente documentazione necessaria per la stipula del contratto:
a) cauzione definitiva;
b) versamento delle spese contrattuali, in contanti, presso il Servizio Economato del Comune o mediante assegno circolare – non trasferibile – intestato all’Economo Comunale, o, in alternativa, mediante bonifico bancario o versamento diretto, presso il conto corrente di tesoreria comunale;
c) dichiarazione elezione domicilio (nel caso di affidamento di lavori pubblici);
d) dichiarazione circa la designazione di eventuali persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute dal Comune in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante;
e) Mod. GAP nei casi previsti dalla vigente normativa.
3. Nel caso di consegna dei lavori, dei servizi o delle forniture nelle more contrattuali, la cauzione definitiva, le polizze assicurative ed il Mod. GAP verranno richiesti dall’ufficio che ha istruito la pratica che provvederà anche all’inoltro del Mod. GAP alla Prefettura competente.
4. Qualora l’impresa aggiudicataria non consegni i documenti richiesti per la stipula del contratto entro il termine di gg. 10 dal ricevimento della richiesta, verrà stabilito il termine perentorio di gg. 7 dal ricevimento del sollecito.
Art.33 - Stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei termini previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. Il contratto è stipulato dal dirigente competente per materia il quale, in caso di assenza per malattia, congedo ordinario e straordinario, o altro impedimento non programmabile né prevedibile, può delegare le funzioni di stipula al funzionario di riferimento mediante la determinazione di attribuzione della Posizione Organizzativa.
3. In caso di impedimento dovuto a ragioni di servizio, il dirigente può attribuire, con atto di delega scritto e motivato, il potere di stipula del contratto ad altro funzionario della struttura, titolare di Posizione Organizzativa.
4. Il dirigente o funzionario competente alla stipulazione può apportare modifiche al testo contrattuale, purchè siano volte a precisare il contenuto od altro aspetto del contratto e non ne vengano modificate le clausole essenziali.
5. Al rogito dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa provvede il Segretario Generale – o, in caso di assenza, vacanza, impedimento - i soggetti individuati nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.
6. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario Generale può, in ogni caso, demandare il rogito ad un notaio.
Art.34 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto di lavori, forniture e servizi, dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, deve essere prevista idonea cauzione a favore dell’Amministrazione, da prestarsi mediante garanzia fidejussoria rilasciata da istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati, che dovrà essere vistata, previa verifica della sua regolarità, dal dirigente competente.
2. L’importo della cauzione definitiva, da richiedere anche nel caso di affidamento a seguito di offerta economicamente più vantaggiosa, è determinato ai sensi dell’art. 113 – co. 1 – del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.
3. Al fine della determinazione dell’importo della cauzione definitiva, la percentuale di ribasso offerta in sede di gara verrà arrotondata per difetto nel caso in cui la cifra decimale del ribasso sia compresa tra 0,01 e 0,49 o per eccesso nel caso in cui la cifra decimale del ribasso sia compresa tra 0,50 e 0,99.
4. La polizza fidejussoria dovrà contenere apposita clausola che preveda la competenza del Foro dell’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra l’ente garantito, per qualsiasi controversia in cui il Comune abbia interesse a intervenire.
5. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali e le associazioni di volontariato.
6. L’incameramento e lo svincolo verranno disposti dal dirigente competente per materia o funzionario
X.X. xxxxxxxxxx.
7. Per contratti di importo non superiore alle soglie fissate dalla legge per gli affidamenti diretti (di lavori, servizi e forniture) qualora la natura del contratto o le qualità del contraente rendano superflua la garanzia, è facoltà del Dirigente responsabile del Servizio, esonerare espressamente nella determina a contrattare il contraente stesso dalla presentazione della cauzione.
8. Per le altre tipologie di contratto, (servizi esclusi, locazioni, comodati etc,), si rimanda agli specifici articoli di riferimento.
Art.35 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il Capitolato e gli usi non dispongano diversamente. Il relativo corrispettivo è versato prima della stipula del contratto.
2. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell’Amministrazione in dipendenza dell’effettivo interesse alla stipulazione.
3. Ai contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o mediante scrittura privata autenticata vengono applicati i diritti di segreteria di cui alla Tabella D) allegata alla L. 08.06.1962, n. 664 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso di contratti stipulati per scrittura privata non si procederà all’applicazione dei diritti di segreteria, a meno che non vi sia stata effettuata l’assistenza del segretario generale in qualità di ufficiale rogante.
5. Sono esenti da diritti di segreteria e rogito i contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza commerciale.
6. Nel caso in cui il contratto non contenga elementi sufficienti per l’esatta determinazione del valore imponibile, i diritti di rogito sono applicati nel valore minimo indicato al n. 4) della Tabella sopra citata e cioè pari ad € 6,20.
7. Nei contratti esenti da imposta di bollo l’importo dei diritti di segreteria è ridotto alla metà.
8. L’ufficio che cura la predisposizione dell’atto contrattuale determina l’ammontare dei diritti di segreteria e delle altre spese contrattuali dovute di cui darà comunicazione, salvo conguaglio, al contraente.
Art.36 - Repertoriazione e conservazione dei contratti
1. I contratti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, nonché le scritture private – ad eccezione dei contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza commerciale - vengono registrati, in rigoroso ordine cronologico, nel Repertorio tenuto dal Segretario Generale.
2. Gli originali dei contratti repertoriati sono custoditi in fascicoli per ordine cronologico e non sono compresi tra le carte da vendersi o da distruggersi.
Art.37 - Imposta di bollo e registrazione
1. I contratti stipulati dal Comune sono assoggettati all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. N. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente.
2. I contratti per i quali è prevista la registrazione in termine fisso di cui alla Parte 1 della Tariffa del
D.P.R. 131/86 devono essere registrati nei termini a cura del Servizio Segreteria/Contratti, presso l’Ufficio del Registro competente o per via telematica nei casi previsti dalla legge.
3. Nel caso di contratti di locazione e affitto pluriennali per i quali verrà effettuato il versamento annuale dell’imposta di registro, il responsabile del procedimento si farà carico dei versamenti annuali dell’imposta di registro o dell’imposta da versare a seguito di disdetta del contratto di locazione medesimo.
4. Al fine di procedere alla registrazione del contratto, il Servizio Segreteria/Contratti provvederà tempestivamente a trasmettere all’Ufficio Economato o ad altro agente contabile eventualmente nominato, il modulo, debitamente compilato, occorrente per il versamento delle imposte di registro o delle eventuali imposte necessarie per la trascrizione dell’atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’Ufficio Economato, nei 10 giorni successivi, provvederà ad effettuare i relativi pagamenti ed a consegnare la ricevuta al Servizio Segreteria/Contratti con l’importo relativo alle marche da bollo da apporre sul contratto.
5. Nel caso sia possibile effettuare i versamenti dell’imposta di registro mediante abilitazione telematica, il servizio segreteria/contratti provvederà a trasmettere il modulo informatizzato, debitamente compilato, all’ufficio ragioneria, il quale provvederà, a sua volta, a fornire le debite autorizzazioni alla Conservatoria dei Registri Immobiliari o Ufficio del Registro per il prelievo diretto dell’imposta medesima dal conto di tesoreria intestato al Comune di Collesalvetti, regolarizzando successivamente la partita in uscita mediante ordinativo di pagamento, nel rispetto dei termini indicati dal regolamento di contabilità.
Art.38 - Gestione del contratto
1. Dopo la stipula del contratto, il Servizio Segreteria/Contratti provvederà, entro i successivi 5 giorni, a trasmetterne copia al servizio proponente affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l’annotamento delle scadenze di pertinenza.
2. La responsabilità della gestione dinamica del contratto rimane di competenza del Responsabile Unico del Procedimento che ha proposto la relativa deliberazione, (o sottoscritto la relativa determinazione), a contrattare, al quale spetta, altresì, l’onere di vigilare sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.
Art. 39 - Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
1. Chiunque stipuli un contratto x xxxxxx comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto, può decidere di sostituirsi all’appaltatore nel pagamento di retribuzioni, contribuzioni e tributi nei limiti degli importo contrattualmente previsti, riservandosi di trattenere quanto pagato dai corrispettivi ancora da liquidare e/o dal deposito cauzionale e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso e procedere ad effettuare le idonee segnalazioni alle autorità competenti.
4. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere o escludere dalle procedure negoziate l’appaltatore che abbia contravvenuto, anche per una sola volta, agli obblighi retributivi o contributivi sopradescritti, nel rispetto di quanto previsto al co.7 art.9, purchè il fatto ascritto gli venga contestato nei modi indicati al successivo co.5 art.41.
Art.40 - Subappalto e cessione del contratto
1. Il subappalto è consentito previa verifica da parte dell’Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge e dietro specifica autorizzazione analogamente a quanto previsto per gli appalti privati.
2. il Comune può riservarsi la facoltà di intrattenere i rapporti direttamente col subappaltatore, al fine di effettuare verifiche ed ispezioni più restringenti in merito al rispetto sia della normativa in vigore che delle condizioni retributive, contributive e di sicurezza per i propri dipendenti.
3. Il subappalto può essere vietato esclusivamente nei casi in cui sia previsto da vigenti disposizioni di legge e nei casi indicati dal presente regolamento, purché di tale circostanza ne sia fatta menzione nei documenti di gara.
4. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell’ipotesi prevista al terzo comma, è causa di risoluzione del contratto.
5. In tutti gli affidamenti di incarichi progettazione interna ed esterna, di importo pari o superiore a € 100.000,00, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
6. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si può stabilire che per la prestazione principale non sia consentito il ricorso al subappalto. In casi particolari, vista la natura dell’intervento, il subappalto può essere vietato, con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare, nel bando o disciplinare o lettera d’invito.
7. Il subappalto può altresì essere vietato nei casi di procedure negoziate o in economia di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste dalla normativa in vigore per le aggiudicazioni dirette, oltre a quelle effettuate in favore di cooperative sociali di tipo B, se
perfezionate e concluse in ottemperanza alla Sezione IV del presente regolamento, (ovvero, in deroga alle normali procedure di appalto previste dal codice).
8. Nei contratti esclusi in tutto e in parte dall’applicazione del Codice può essere ammesso il subappalto a discrezione del Responsabile del procedimento/Dirigente.
9. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.
Art.41 - Penali
1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori, ivi compresa la sospensione dei pagamenti previa comunicazione alla ditta dell’inadempienza emersa, fino a che non sia ufficialmente accertato il debito verso i lavoratori ed Istituti assicurativi e previdenziali e lo stesso non sia stato saldato, ovvero, che l’eventuale vertenza sia stata conclusa.
4. L’applicazione delle penali può comportare la sospensione temporale della ditta dalle successive procedure negoziate promosse dal comune, nei modi meglio specificati all’art.9, co.7 del presente regolamento.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, vengono contestati dal Responsabile Unico del Procedimento all'aggiudicatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: quest’ultimo può far pervenire, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione di detta contestazione. Se, a giudizio del Dirigente responsabile dell’appalto, tali deduzioni non siano accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate, all'aggiudicatario, le penali come indicato dal capitolato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. L’ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.42 - Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto
1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l’aumento delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell’Amministrazione.
3. Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.
Art.43 - Responsabilità
1. Il dirigente competente per materia è responsabile della corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie, senza che ciò comporti l’esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all’esecuzione del contratto stipulato.
2. Non è consentito che amministratori, Segretario generale, direttore generale, dirigenti o direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma dell’articolo 42 del presente regolamento. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.
Art.44 - Collaudo ed accertamento regolare esecuzione della prestazione
1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione, deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da certificazione del dirigente/Funzionario PO responsabile della struttura/servizio interessato o da altro soggetto individuato come “responsabile esecutivo” nella determinazione a contrattare.
Art.45 - Inadempimento, risoluzione e recesso del contratto
1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato, (anche su segnalazione scritta del responsabile del procedimento o di ogni altro dipendente che ha contribuito a sovrintendere alla corretta esecuzione del contratto), dal dirigente/Funzionario PO competente per materia, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il dirigente ha l’obbligo di applicare le sanzioni/penali concordate.
2. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, vengono sottoposti al dirigente/ Funzionario PO della struttura/servizio interessato per i provvedimenti più opportuni.
3. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, si farà luogo all’integrale incameramento della cauzione definitiva, (ove presentata) fatti salvi gli eventuali maggiori danni da quantificare ed eventualmente decurtare dal corrispettivo dovuto.
4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il dirigente/ Funzionario PO, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto o, se ciò, per le implicazioni che può comportare, non rientri nella propria competenza, propone all’organo competente la risoluzione del contratto.
5. La risoluzione del contratto fa sorgere in favore dell'Amministrazione il diritto di affidare direttamente l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria, fino alla ditta quinta classificata, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, purché l'offerta sia ritenuta congrua dal punto di vista economico ed adeguata dal punto di vista tecnico.
6. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
7. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
8. L’ esercizio del diritto di recesso può avvenire anche da parte dell’appaltatore, purchè ne fornisca comunicazione al comune con un preavviso di almeno 120 giorni: nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva presentata, provvedendo all’escussione totale o parziale della stessa.
Art.46 - Proroghe e rinnovi contrattuali
1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
2. La proroga contrattuale è invece consentita eccezionalmente e solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara d’appalto.
TITOLO 4 DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Art.47 - Contratti di sponsorizzazione
1. I contratti di sponsorizzazione sono stipulati con soggetti scelti nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea ed in conformità con quanto stabilito dalla legge.
2. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
3. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
Art.48 - Convenzioni con associazioni di volontariato
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento, il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, iscritte nell’apposito registro regionale da almeno sei mesi ed operanti da almeno un anno, per lo svolgimento di attività nelle seguenti aree:
a) socio-assistenziale;
b) protezione civile;
c) tutela e promozione dei diritti;
d) promozione della cultura ed educazione permanente;
e) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
f) promozione dell’attività sportiva;
g) promozione di attività ambientali e turistiche del territorio.
2. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia. Lo svolgimento delle attività di cui sopra non può essere retribuito, né dal Comune, né dai beneficiari; è ammissibile unicamente un rimborso delle spese sostenute (anche calcolate in modo forfettario) per l’attività prestata, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nella convenzione.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo devono essere precedute ed approvate, nel loro schema tipo, mediante deliberazione del Consiglio Comunale: con successiva determinazione del dirigente competente per materia verranno approvate le modalità di affidamento, di gestione e l’eventuale rimborsi spese riconosciuti.
4. L’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Volontariato da almeno sei mesi e l’esercizio dell’attività da almeno un anno, devono essere comprovati con un anticipo rispetto alla sottoscrizione della convenzione di almeno 10 giorni.
5. Le convenzioni, oltre a quanto previsto nel precedente comma, devono contenere di norma:
a) l’individuazione della tipologia di utenza, delle prestazioni da erogare e delle modalità di erogazione;
b) il contenuto e le modalità di intervento dei volontari;
c) l’eventuale assegnazione in uso all’organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;
d) la durata della convenzione;
e) il numero e l’elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché dell’eventuale personale dipendente e degli eventuali collaboratori esterni necessari per l’espletamento dell’attività;
f) le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
g) l’obbligo a carico dell’organizzazione stipulante di copertura assicurativa a favore del personale dipendente e/o volontario, e per i danni eventualmente cagionati a terzi durante l’espletamento dell’attività oggetto della convenzione;
h) le modalità di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
i) le modalità di risoluzione del rapporto.
6. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
Art.49 - Alienazione e donazione (attiva e passiva) di beni mobili e beni mobili registrati
1. Si può procedere all’alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale redatto in ottemperanza al vigente regolamento di contabilità, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L’Amministrazione procede all’alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell’importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica. La scelta dell’una o dell’altra forma, viene effettuata sulla scorta di apposita stima o di valutazione scaturita dall’inventario. Per i beni il cui valore complessivo sia pari o superiore ad € 25.000,00, l’alienazione sarà disposta con il sistema generale dell’asta pubblica o procedura aperta, avvalendosi delle disposizioni previste per i beni immobili, al successivo art.51, per quanto compatibili.
3. Per i beni con valore unitario inferiore ad € 25.000,00, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere mediante gara ufficiosa, da espletarsi attraverso la pubblicazione di un avviso all’albo pretorio e sul profilo di committenza per almeno quindici giorni, al termine dei quali potranno pervenire le offerte dei soggetti interessati. Il bene potrà essere ceduto al miglior offerente, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento. In caso di esito favorevole della procedura di alienazione, la consegna dei beni è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.
4. Qualora non vengano presentate offerte, il Comune potrà realizzare la vendita mediante procedura negoziata diretta; oppure, se nessuno si manifesti comunque interessato, l’Amministrazione potrà procedere ai sensi dei successivi commi 6 e 7.
5. E’ consentita l’alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto dei nuovi beni (permuta).
6. In caso di richiesta da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, l’amministrazione consente la cessione gratuita dei beni mobili dichiarati fuori uso o inutilizzabili ai sensi del co.1. con priorità a quelle con sede nel territorio comunale, che ne abbiano fatto richiesta, secondo il seguente ordine:
a) Istituzioni scolastiche pubbliche;
b) Associazioni di volontariato;
c) Enti morali;
d) Associazioni sportive dilettantistiche,
e) Cooperative sociali di tipo A e di tipo B di cui alla legislazione vigente;
f) Associazioni culturali.
7. L’amministrazione si riserva la facoltà di donare beni mobili dichiarati fuori uso o inutilizzabili ai sensi del co.1, a soggetti indigenti o socialmente svantaggiati, sulla base di una relazione redatta dal responsabile del servizio sociale o direttamente assistiti dal servizio sociale stesso.
8. Nei casi di asta pubblica per alienazioni di importo superiore ad € 25.000,00, deve essere costituita una commissione, composta ai sensi del co.11; in tutti gli altri casi le procedure comparative sono sovrintese dal Dirigente/Funzionario P.O. competente per materia, alla presenza di un altro dipendente con funzioni di testimone e segretario verbalizzante. In entrambi i casi deve comunque essere redatto un apposito verbale, nel quale riportare tutte le operazioni di scelta e l’aggiudicatario provvisorio.
9. Le procedure di alienazione, cessione gratuita e donazione dei beni mobili sono di competenza del Dirigente/Funzionario P.O. competente per materia, il quale provvede altresì all’aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione.
10. Nei casi di donazione di beni mobili in favore del comune, la procedura deve essere preceduta da una stima effettuata da uno o più esperti in materia, finalizzata alla valutazione della convenienza o meno di acquisire il bene al patrimonio comunale. Successivamente alla stima, il dirigente/Funzionario PO dell’ufficio patrimonio procede, dopo aver valutato l’effettivo interesse pubblico del bene in oggetto, alla redazione di apposita determinazione a contrattare con la quale
approvare gli elementi essenziali del contratto di accettazione e le modalità di perfezionamento e trasferimento della proprietà del bene.
11. Nel caso di beni di pregio o valore, o comunque, destinati alla pinacoteca comunale, la stima deve essere effettuata dal conservatore appositamente nominato, il quale avrà il compito di valutare o meno la convenienza di inserire tali beni nel patrimonio artistico del comune. La determinazione a contrattare, la sottoscrizione del contratto e la procedura di acquisizione al patrimonio, deve essere perfezionata dal Dirigente/Funzionario PO competente per materia, Direttore della Pinacoteca medesima.
12. Nel caso di beni di importo superiore ad € 5.000,00 (complessivi), la donazione deve perfezionarsi mediante atto pubblico, nelle forme meglio descritte al precedente articolo 29, con l’assistenza del segretario generale ed alla presenza di due testimoni. Nei casi di beni di modico valore (ovvero, la cui stima complessiva non supera i 5.000,00 euro) è possibile ovviare all’atto pubblico: è sufficiente la sottoscrizione della determinazione a contrattare da parte del donante e del donatario, con l’assistenza di almeno due testimoni. Le spese di registrazione ed i diritti di segreteria sono a carico del comune. Al termine della procedura l’ufficio preposto procede con l’iscrizione del bene nel relativo registro inventariale.
Art.50 - Beni immobili. Locazione e affitto
1. I contratti medianti i quali il comune assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati con procedura negoziata con e senza pubblicazione del bando, salvo che, per l’importanza o il valore del contratto e non si ritenga opportuno o conveniente esperire la procedura aperta, la procedura ristretta o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.
2. La procedura negoziata deve essere preceduta da gara ufficiosa, nel rispetto delle modalità indicate, per quanto compatibili, agli artt.21 e 22 sempreché l'urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l'esperimento della stessa.
3. La negoziazione potrà essere realizzata anche in fasi progressive, ove ritenuto opportuno da questa Amministrazione, la quale potrà valutare proposte tecniche o economiche migliorative, modificative o di completamento delle condizioni di base.
4. La concessione in uso a/da terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e nei contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile e precisamente:
a) contratto di locazione ( artt. 1571 e segg. )
b) contratto di affitto ( artt. 1615 e segg. )
c) comodato ( artt. 1803 e segg.)
5. Al termine del periodo di validità del contratto di locazione/affitto/comodato, qualora l’amministrazione ravvisi condizioni di convenienza ed economicità, può procedere al rinnovo espresso dello stesso, per un periodo pari al contratto originario.
6. In tutti i casi previsti al co.4 del presente articolo, in relazione al valore del bene patrimoniale oggetto della concessione, è facoltà del dirigente/Funzionario PO responsabile del contratto, prevedere la richiesta di una cauzione che garantisca il comune per eventuali danneggiamenti o usi impropri del bene stesso. Tale cauzione, che deve avere un importo non inferiore al 5% del valore dell’immobile, viene prestata nelle medesime forme previste per gli appalti di lavori, forniture e servizi dalla normativa in vigore.
Art.51 - Beni immobili. Permute e alienazioni
1. L’Organo competente può disporre, con motivata deliberazione, la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l’Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dagli uffici competenti o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.
2. L’Amministrazione procede all’alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema della procedura aperta o, qualora lo ritenga più opportuno, mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa secondo le disposizioni previste dagli artt.17 e 22 del presente regolamento, per quanto compatibili. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta a seguito di apposito avviso, da pubblicarsi sul profilo di committenza, all’albo pretorio per almeno 15 giorni consecutivi e, qualora il valore dell’immobile sia maggiore di € 200.000,00, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. La procedura di vendita, insieme allo schema del contratto, vengono definiti ed approvati dal Dirigente/Funzionario
P.O. competente per materia, mediante determinazione a contrattare, redatta in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale.
3. Nella scelta del contraente mediante procedura aperta (ex asta pubblica), l'amministrazione, può avvalersi di una delle modalità indicate al RD 827/1924, ovvero:
a) aggiudicazione definitiva ad unico incanto: la procedura di svolgerà in un'unica seduta, mediante offerte segrete, con aggiudicazione all'offerta con maggior rialzo rispetto al prezzo di stima;
b) aggiudicazione con “migliorie”, in almeno due sedute: nella prima seduta verranno aperte le offerte economiche e resi palesi i prezzi offerti. Successivamente gli offerenti originari potranno presentare offerte di aumento, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione. Le offerte di aumento dovranno pervenire, anch'esse, in busta chiusa e verranno esaminate in seduta pubblica, al termine della quale si procederà ad aggiudicazione a quella con maggior rialzo rispetto al prezzo di stima.
4. La negoziazione potrà essere realizzata anche in fasi progressive, ove ritenuto opportuno da questa Amministrazione, la quale potrà valutare proposte tecniche o economiche migliorative, modificative o di completamento delle condizioni di base.
5. Fermo il valore di stima è consentita la procedura negoziata nelle seguenti ipotesi:
a) allorché la procedura aperta sia andata deserta dopo il I° esperimento o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all’aggiudicazione;
b) qualora l’importo stimato non sia superiore a 200.000,00 Euro;
c) quando l’alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
d) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
e) qualora per le caratteristiche del bene l’acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.
6. Le offerte sono presentate con le stesse modalità previste dall’art.13 del presente regolamento, per quanto compatibili.
7. In entrambe le procedure di scelta del contraente, per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme, all’istanza di partecipazione, la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base della gara e costituita mediante contanti, assegno circolare non trasferibile ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa. All’aggiudicatario sarà svincolata la cauzione di cui sopra dopo il pagamento del prezzo di vendita. Ai concorrenti non ammessi alla gara, esclusi o non aggiudicatari, saranno restituiti i depositi controfirmati per lo svincolo ad intervenuta aggiudicazione definitiva.
8. Qualora siano andate deserte sia la procedura aperta che quella negoziata, l'amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di uno o più intermediatori immobiliari, che supportino l'ente nell'individuazione dell'acquirente, ai quali potrà essere riconosciuta una commissione che non superi l’1% del valore contrattuale, comprensiva di iva o spese di registrazione.
9. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipulazione del relativo contratto, a seguito della determinazione del responsabile del procedimento.
Art.52 - Beni immobili. Acquisizioni ed accettazione donazioni
1. L’Amministrazione procede all’acquisizione di beni immobili, mediante il sistema della procedura aperta o, qualora lo ritenga più opportuno, mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa secondo le disposizioni previste dagli artt.17 e 22 del presente regolamento, per quanto compatibili. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta a seguito di apposito avviso, da pubblicarsi sul profilo di committenza ed all’albo pretorio, nel quale dovranno essere riportate le caratteristiche ed i requisiti tecnici dell’immobile da acquisire. L’avviso dovrà rimanere in pubblicazione almeno 15 giorni. La procedura di acquisizione, insieme allo schema del contratto o alla
proposta di vendita, vengono definiti ed approvati dal Dirigente/Funzionario P.O. competente per materia, mediante determinazione a contrattare, redatta in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale.
2. È consentita la procedura negoziata diretta nelle seguenti ipotesi:
a. allorché la procedura aperta sia andata deserta dopo il I° esperimento o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all’aggiudicazione;
b. qualora l’importo dell’immobile da acquistare non sia superiore a 100.000,00 Euro;
c. quando l’alienazione sia disposta da parte di enti pubblici;
d. quando i beni siano alienati da società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
e. qualora per le particolari caratteristiche, il bene possa essere venduto solo da soggetti determinati.
3. La proposta di vendita deve contenere l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
4. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
5. In tal caso il comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori. Il saldo è corrisposto dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione dell’opera, l’ottenimento dell’agibilità o abitabilità e l’intavolazione, a favore del Comune, del diritto di proprietà sull’opera realizzata.
6. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecuzione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
7. Qualora l’Amministrazione partecipi ad un’asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al dirigente delegato alla partecipazione determinare l’importo dell’offerta, nell’ambito del prezzo massimo fissato nella deliberazione a contrarre.
8. La negoziazione potrà essere realizzata anche in fasi progressive, ove ritenuto opportuno da questa Amministrazione, la quale potrà valutare proposte tecniche o economiche migliorative, modificative o di completamento delle condizioni di base.
9. Qualora siano andate deserte sia la procedura aperta che quella negoziata, l'amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di uno o più intermediatori immobiliari, che supportino l'ente nell'individuazione del venditore, ai quali potrà essere riconosciuta una commissione che non superi l’1% del valore contrattuale, comprensiva di iva o spese di registrazione.
10. Nei casi di donazione di beni immobili in favore di questo comune, la procedura deve essere preceduta da una stima effettuata da uno o più tecnici comunali, finalizzata alla valutazione della convenienza o meno di acquisire il bene al patrimonio comunale ed alla verifica che il bene sia libero da vincoli di qualsivoglia natura. Successivamente alla stima, la procedura di accettazione della donazione, insieme allo schema del contratto, vengono definiti ed approvati dal Dirigente/Funzionario P.O. competente per materia, mediante determinazione a contrattare, redatta in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale, preposto alla valutazione dell’interesse pubblico del bene oggetto della donazione. Con la determinazione a contrattare, viene preso atto degli elementi essenziali dell’accettazione e vengono definite le modalità di perfezionamento e trasferimento della proprietà del bene. L’accettazione deve avvenire mediante atto pubblico, nelle forme meglio descritte all’art.29 del presente regolamento, innanzi al segretario generale in qualità di ufficiale rogante o, in alternativa, ad un notaio. Le spese di registrazione ed i diritti di segreteria sono a carico del comune. Al termine della procedura l’ufficio patrimonio procede con l’iscrizione del bene nel relativo registro inventariale.
SEZIONE II GARE ON-LINE
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.53 - Ambito di applicazione
1. La presente sezione del regolamento dei contratti disciplina, in attuazione della normativa vigente in materia lo svolgimento di procedure telematiche di appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e, per quanto non in contrasto con la normativa comunitaria, anche di importo superiore.
2. Le procedure telematiche di acquisto sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e parità di trattamento, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Rimane ferma, fino a nuova diversa determinazione da parte delle amministrazioni, la possibilità di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente, anche utilizzando a supporto del procedimento sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento
Art.54 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) procedura telematica: la procedura di asta telematica e di mercato elettronico;
b) asta telematica: la procedura che consente all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare approvvigionamenti di beni, servizi e lavori attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;
c) mercato elettronico: l'insieme delle procedure che consentono all'amministrazione di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati;
d) sistema elettronico e telematico di negoziazione: l'insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare acquisti di beni e servizi attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazione dell'informatica e dei sistemi di negoziazione e pagamento elettronico;
e) l’amministrazione: Comune di Collesalvetti;
f) unità ordinante: ogni soggetto abilitato nell'ambito dell’amministrazione aggiudicatrice ad impegnare l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
g) gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione aggiudicatrice può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica del sistema elettronico e telematico di negoziazione;
h) utente: il fornitore di beni, servizi o lavori abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare a procedure telematiche;
i) procedura di identificazione: la modalità informatica che consente all'utente l'accesso al sistema;
j) indirizzario: elenco delle imprese che hanno richiesto all'amministrazione di essere avvertite in occasione di gare telematiche;
k) sito: il luogo tematico dove sono resi disponibili agli utenti le informazioni e i servizi necessari all'espletamento delle procedure telematiche;
l) firma digitale: lo strumento tecnologico che attribuisce valore legale (validazione) ad un documento elettronico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art.55 - Principi organizzativi
1. Il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Legge sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche, nonché delle misure minime di sicurezza prescritte dal medesimo regolamento.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita, in conformità della legge e del vigente Regolamento comunale sul diritto d’accesso. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
Art.56 - Sito acquisti on line
1. Per la gestione delle procedure telematiche di acquisto è istituito un apposito sito Internet, collegato al profilo di committenza del comune.
2. Il sito contiene la documentazione relativa alle procedure telematiche, tutte le modalità di espletamento delle stesse e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.
3. Le modalità tecnico-informatiche di realizzazione del sito sono definite con atto del direttore generale.
Art.57 - Comunicazioni e sottoscrizione dei documenti elettronici
1. Le offerte, le dichiarazioni e gli atti delle procedure di acquisto sono validati con la firma digitale o con gli altri strumenti di identificazione previsti dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.
2. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti fra l'utente e l'amministrazione si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario ai fini della procedura telematica di acquisto.
4. Le operazioni effettuate nell'ambito delle gare telematiche e dei sistemi informatici di negoziazione sono riferibili all'utente sulla base della procedura di identificazione e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
5. Fino alla completa attuazione della disciplina della firma digitale la documentazione inviata dalle imprese con modalità telematiche deve essere confermata tramite l'invio per posta unitamente, ove richiesto, a copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante.
Art.58 - Norme tecniche di funzionamento del sistema
1. Le procedure telematiche di acquisto sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme tecniche di funzionamento del sistema, adottate con atto del direttore generale, su proposta del responsabile del sistema informativo.
Art.59 - Asta Telematica
1. Le amministrazioni possono procedere mediante asta telematica ad appalti di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e, per quanto non in contrasto con la normativa comunitaria, anche di importo superiore.
Art.60 - Indirizzario delle imprese, Identificazione, Pubblicità
1. Le imprese che intendono partecipare alle aste telematiche possono segnalare all'amministrazione il loro interesse ad essere avvisate per via telematica dell'avvio di una procedura di appalto.
2. Le imprese interessate vengono inserite in un elenco telematico suddiviso per tipologie generali di beni e servizi collocato sul sito dell'amministrazione, previa indicazione dei dati identificativi dell'impresa e delle tipologie di beni e servizi a cui l'impresa è interessata.
3. L'identificazione è la procedura che consente al concorrente, previa comunicazione dei propri dati identificativi, di essere riconosciuto come utente dal sistema
4. Il concorrente, identificato secondo le regole tecniche di cui all’art. 58, accede in maniera sicura al sistema e quindi alla documentazione relativa all'asta telematica.
5. L'asta telematica è preceduta dalla pubblicazione del bando di asta sul sito di cui all'articolo 56. Qualora l'importo stimato dell'asta sia pari o superiore alle soglie di rilievo comunitario, si dà luogo alle forme di pubblicità previste dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie.
Art.61 - Bando di asta telematica, Documentazione e abilitazione
1. Il bando contiene almeno le seguenti informazioni:
a) l'oggetto e l'importo stimato della fornitura, del servizio o del lavoro ed il criterio di aggiudicazione;
b) la procedura per l'identificazione;
c) l'indicazione della documentazione relativa all'asta telematica, ai sensi del co.3;
d) il termine ultimo per la richiesta di abilitazione di cui al co.4 e per la trasmissione dell'offerta;
e) il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio delle operazioni e la loro durata.
2. Qualora l'importo stimato dell'asta sia pari o superiore alle soglie di rilievo comunitario il bando contiene anche le indicazioni previste dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie.
3. L'asta telematica è disciplinata, oltre che dal bando di gara, dai seguenti atti:
a) capitolato speciale;
b) disciplinare di gara;
c) norme tecniche di funzionamento del sistema, di cui all'articolo 58.
4. Le imprese interessate, in possesso dei requisiti di idoneità giuridica e di capacità tecnica organizzativa ed economica finanziaria stabiliti nella documentazione di gara, sono abilitate a partecipare all'asta telematica con atto del dirigente responsabile del contratto o funzionario da delegato.
Art.62 - Criteri e modalità di aggiudicazione dell'asta
1. L'asta telematica è aggiudicata in base ad uno dei seguenti criteri:
a) prezzo più basso;
b) offerta economicamente più vantaggiosa.
2. In caso di gare di importo inferiore alla soglia comunitaria il bando fissa un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione della richiesta di abilitazione e la trasmissione dell'offerta. In caso di gare di importo pari o superiore alle soglie di rilievo comunitario i termini minimi sono quelli indicati dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie.
3. Partecipano all'asta telematica le imprese che, entro il termine previsto nel bando, hanno presentato la documentazione per l'abilitazione e l'offerta in conformità a quanto previsto nel bando.
4. Prima dell'apertura della seduta di gara il dirigente responsabile del contratto procede ad abilitare le imprese partecipanti.
5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso il dirigente responsabile del contratto o funzionario delegato nel giorno e nell'ora fissata per la seduta di gara procede ad aprire le offerte di tutte le imprese abilitate ed ad individuare la migliore offerta. In caso di parità, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta acquisita per prima alla procedura.
6. Nei casi in cui è prevista l'aggiudicazione con offerte a rilancio il dirigente o funzionario delegato, nel giorno e nell'ora fissata per la seduta di gara, apre le offerte presentate dai soggetti abilitati ed individua l'offerta di prezzo più basso che costituisce la base per l'effettuazione di ulteriori offerte in miglioramento. La durata della gara è fissata in venti minuti dal momento dell'individuazione della base per l'effettuazione degli ulteriori rilanci, con possibilità di estensione della stessa di tre minuti in caso di offerta presentata negli ultimi due minuti di gara. Il bando di gara stabilisce data e ora di svolgimento della fase dei rilanci.
7. Nel corso delle operazioni di cui al comma 6 le offerte dei concorrenti sono visibili nel contenuto, ma né è criptata la provenienza; terminata la fase del rilancio il sistema informatico evidenzia la migliore offerta ed il relativo offerente; dallo stesso momento sono visibili, oltre a tutte le offerte pervenute, i relativi offerenti. Se durante la gara non viene presentata offerta in miglioramento, la fornitura o il servizio è aggiudicato all'offerta di prezzo più basso che ha costituito la base per i successivi rilanci.
8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono ammesse offerte al rilancio secondo quanto previsto dal bando di gara. Qualora non siano stati previsti sistemi
automatici per l'attribuzione del punteggio per tutti gli elementi di valutazione, il dirigente responsabile del contratto può nominare una Commissione, composta da tre membri, dipendenti pubblici, che effettua la valutazione dell'offerta tecnica sulla base degli elementi e dei punteggi massimi stabiliti nel bando o nel capitolato speciale d'appalto. Il dirigente o la commissione procedono in sedute riservate ad effettuare la valutazione tecnica dell'offerta e ad assegnare i punteggi.
9. Conclusa la valutazione tecnica di cui al comma 8 e resi disponibili sul sito internet i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, il dirigente procede ad aprire le offerte economiche e ad individuare la migliore offerta sulla base del punteggio attribuito dal sistema. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio per la valutazione tecnica ovvero, in caso di parità, all'offerta acquisita per prima alla procedura.
10. Rimane ferma la facoltà dell'amministrazione di verificare la congruità delle offerte ai sensi di legge.
11. L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo o delle reti che impediscano ai partecipanti l'accesso al sito o la formulazione delle offerte.
12. L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea
Art.63 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute di aggiudicazione dell'asta telematica sono aperte al pubblico che può seguire lo svolgimento della gara direttamente o per via telematica e sono verbalizzate.
Art.64 - Cauzione e stipula dei contratti
1. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata in sede di offerta solo per le procedure di asta telematica di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, mentre quella definitiva anche per le procedure di importo inferiore, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore. Le modalità di presentazione saranno indicate nei relativi bandi e/o disciplinari. La stipula dei contratti avviene con le stesse modalità indicate al titolo III Sezione I.
2. È’ possibile esonerare le ditte dalla presentazione della cauzione definitiva negli stessi casi e limiti d’importo previsti al co.7, art.34 del presente regolamento.
Art.65 - Mercato elettronico
1. Al di sotto della soglia di rilievo comunitario l’amministrazione può avvalersi del mercato elettronico, per effettuare acquisti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati dal ministero delle finanze, dalla regione Toscana o altri eventualmente messi a disposizione da Pubbliche Amministrazioni o centrali di committenza abilitate.
SEZIONE III AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALL'ART.90 D.LGS.163/2006
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.66 – Oggetto e Modalità di selezione
1. Il presente titolo disciplina gli incarichi professionali esterni di importo inferiore ad € 100.000,00, per la progettazione e direzione dei lavori, relativamente ai servizi di cui agli artt.90 e 91, D.Lgs.163/2006.
2. Il Comune di Collesalvetti, in relazione alla realizzazione del programma triennale dei Lavori Pubblici, all’attività istituzionale dell’ente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti esterni all’Amministrazione stessa, previo avviso di selezione o bando pubblico, cui affidare incarichi professionali d’importo inferiore ad € 100.000,00, riguardanti le attività di cui all’art.90 del D.Lgs. 163/2006, qualora dette attività non possano essere svolte da personale dipendente a tempo indeterminato dell’Ente.
Art.67 – Servizi oggetti d’incarico e requisiti per l’inserimento nell’elenco professionisti
1. Possono essere inseriti tutti i soggetti aventi titolo di cui al comma 1, lettere c) d), e), f), f-bis), g), e h) dell’art. 90 del D.Lgs. n°163/2006, i quali dovranno altresì avere i requisiti richiesti al comma 7 del medesimo articolo. Tali soggetti potranno essere selezionati, per l’eventuale affidamento di incarichi professionali nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con il criterio della rotazione in base a quanto stabilito dal comma 2, dell’art. 91, dal comma 6, art. 57 del D.Lgs. n°163/2006.
2. I servizi oggetto di affidamento, sono quelli previsti dagli artt.90 e 91 del codice dei contratti pubblici, ovvero, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, gli incarichi di sicurezza e collaudo, oltre ad altri adempimenti tecnici relativi a:
a) Opere Civili, Scuole, Impianti Sportivi, Cimiteri;
b) Opere attinenti restauro di beni immobili di interesse storico architettonico, e di inserimento paesaggistico e ambientale;
c) Opere Stradali o attinenti alla mobilità pedonale o veicolare;
d) Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.lgs 81/2008);
e) Opere Strutturali in c.a., acciaio, ferro, legno;
f) Impianti Termici, di climatizzazione, condizionamento, elettrici, antincendio, idrici, distribuzione gas-metano, verifica energetica degli edifici, elettrici e di pubblica illuminazione;
g) Collaudi Statici, Tecnici amministrativi;
h) Impianti Fotovoltaici, Solari Termici, Energie alternative;
i) Collaudo Impianti Tecnologici;
j) Impianti di depurazione, collettori di fognatura nera, bianca, impianti di sollevamento idraulico, opere di sistemazione idraulica, urbanizzazioni primarie;
k) Attività per V.I.A. e V.A.S. o simili;
l) Perizia estimative di terreni, manufatti, fabbricati;
m) Rilievi plano-altimetrici, rilievi di fabbricati, frazionamenti accatastamenti, tipi mappali, DOCFA ed espletamento pratiche catastali in genere c/o Agenzia del Territorio;
n) Studi ed indagini geologiche e geognostiche;
o) Studi ed indagini idrogeologiche ed idrauliche;
p) Attività di supporto al RUP, al Responsabile dei lavori, Assistente di Cantiere, direttore operativo;
3. Le progettazioni definitive ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.
Art.68 - Criteri di affidamento degli incarichi
1. La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, comma 2, e dell’art.57 comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00. La scelta dei soggetti presenti nell’elenco da invitare per attivare la procedura prevista dagli articoli summenzionati sarà basata sui seguenti criteri:
a) tipologia dell’incarico e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione attraverso il curriculum di aver espletato, in qualità di professionista, mansioni in quel settore d’interesse;
b) rotazione degli affidamenti;
c) disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
d) divieto di cumulo degli incarichi: qualora nel corso dei 12 mesi precedenti al conferimento siano stati affidati, da ciascuna Struttura del Comune, allo stesso professionista, incarichi per un importo complessivo superiore a Euro 100.000,00;
e) assenza di contenzioso o di contestazioni formali dell’Amministrazione Comunale per incarichi affidati nel triennio precedente;
f) tipologia dell’incarico e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione attraverso il curriculum di aver espletato, in qualità di professionista, mansioni in quel settore d’interesse;
g) preferenza per giovani professionisti singoli o associati, nel caso che la prestazione oggetto di affidamento non richieda un elevato e selettivo livello di professionalità o il rispetto di determinate dotazioni particolari. Si intendono giovani professionisti coloro che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l’incarico da meno di 5 anni;
h) caratteristiche qualitative dei servizi tecnici in precedenza prestati ed affini all'opera da prestare per tipologia ed importo;
2. L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
3. I soggetti inseriti nell’elenco saranno invitati, in relazione ai settori di attività scelti, a gruppi di 5 candidati per ogni incarico professionale che il Comune intenderà affidare a presentare la relativa offerta in sede di gara.
4. Le procedure di affidamento, i tempi di espletamento dell’incarico e le modalità di selezione del soggetto al quale affidano l’incarico professionale saranno di volta in volta specificati nella lettera di xxxxxx.
5. I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal responsabile del procedimento e proposti nel bando di gara. I corrispettivi degli incarichi, qualunque sia il soggetto cui essi sono conferiti, saranno determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
6. In caso di procedure di affidamento che prevedono un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, o il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oppure l’affidamento al prezzo più basso in caso di gara nella quale il professionista dovrà stabilire il prezzo della prestazione, viene fatto salvo l’esclusione in caso di offerta anomala. All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva e previdenziale del soggetto affidatario e presentata la relativa polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, nel caso di progettazione esecutiva.
Art.69 – Affidamento diretto
1. Per gli incarichi relativi a prestazioni professionali non ricadenti tra quelli indicati al co.2, art.91, D.Lgs.163/2006, di importo non superiore ad € 5.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, con proprio motivato provvedimento, ai soggetti già inseriti nell’elenco di cui all’art.66, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione. Al provvedimento del RUP deve essere allegato lo schema di disciplinare tecnico, atto a regolare le parti essenziali dell’incarico.
2. La Responsabilità Unica Procedimentale può essere delegata nelle medesime forme previste per i lavori, forniture e servizi di cui all’art.3, co.5.
3. L’affidamento dell’incarico viene formalizzato secondo le procedure previste all’art.73. Con cadenza trimestrale, l’ufficio tecnico provvederà alla pubblicazione all’Albo pretorio e sul profilo di committenza dell’ente, dell’elenco delle prestazioni affidate, con l’indicazione del nominativo dei professionisti affidatari.
Art.70 - Validità dell’elenco
1. L’Elenco dei professionisti esterni per conferimento incarichi tecnici del Comune di Collesalvetti ha validità triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente alle candidature presentate entro il 31 dicembre. La validità triennale decorre dalla data di approvazione dell’elenco, organizzato secondo le categorie dei servizi da ciascun professionista indicato in sede di gara.
Art. 71 - Contenuto minimo dell’avviso
1. L’avviso di selezione deve contenere gli elementi essenziali della prestazione e il relativo importo presunto, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico, il termine di ricezione delle offerte, i requisiti di partecipazione, gli elementi di valutazione e i relativi punteggi (in caso di procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), nonché ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.
Art. 72 - Forme di pubblicità dell’affidamento dei servizi
1. L’avviso di selezione, l’elenco dei professionisti e l’avvenuto affidamento, unitamente alle motivazioni, dovranno essere pubblicati all’albo pretorio del comune e sul profilo di committenza per almeno 15 giorni consecutivi.
2. Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prevedere forme integrative di pubblicizzazione della procedura.
Art. 73 – Modalità di stipula delle convenzioni di incarico
1. Per incarichi di importo pari o superiore ai 20.000 euro si procede alla stipula della convenzione d’incarico in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, prevedendo le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione, secondo il giudizio del dirigente competente:
a. Specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione;
b. Corrispettivo della prestazione;
c. Eventuali sconti percentuali o assoluti sul valore della prestazione;
d. Dichiarazione di impegno da parte di una compagnia di assicurazioni a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza assicurativa verrà presentata dal professionista al momento della consegna della progettazione esecutiva e gli estremi di tale polizza saranno inseriti nell’atto di approvazione del relativo progetto.
e. Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
f. Previsione di idonee penali in il Responsabile del Procedimento rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per inadempimenti e/o ritardi;
g. Previsione di clausole risolutive espresse;
h. Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
i. Clausole riferite alla specificità della prestazione;
x. obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sia propri sia dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti (art. 90 co. 7 d. lgs. 163/2006);
k. Foro esclusivo di Livorno.
2. Per incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro ed uguale/superiore ad 8.000,00 euro, si procede all’affidamento del servizio mediante scrittura privata non autenticata, consistente in una disciplinare d’incarico sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato. La scrittura privata dovrà essere perfezionata con le stesse modalità previste all’art.29 del presente regolamento.
3. Per gli incarichi di importo inferiore ad € 8.000,00, è consentito far sottoscrivere al professionista, per accettazione, copia della determinazione di aggiudicazione e del disciplinare, purchè vi siano inserite tutte le clausole essenziali del contratto stesso: la responsabilità della sottoscrizione rimane di competenza dell’ufficio che ha proposto l’incarico e l’atto non sarà soggetto a repertoriazione.
4. Il disciplinare d’incarico di cui ai commi precedenti deve contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo pari o superiore a 20.000 euro.
SEZIONE IV AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.74 - Finalità, principi e programmi: individuazione dell’interesse pubblico
1. Il Comune di Collesalvetti, nel rispetto della normativa vigente, riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali di tipo B, in attuazione dei principi di solidarietà e di integrazione delle persone svantaggiate nella collettività e dei diritti di cittadinanza di cui alla L.R 41/2005.
2. Il Comune persegue lo sviluppo e il benessere della collettività, promuovendo tra l’altro, percorsi che facilitino la piena integrazione nel tessuto socio-economico delle persone svantaggiate, secondo il programma delineato nel progetto di welfare municipale, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 31 del 23/02/2005.
3. Nel perseguimento di dette finalità, l’attività dell’Amministrazione comunale è diretta a fare in modo che la terra di appartenenza possa offrire alla persona svantaggiata, l’opportunità di un lavoro che favorisca il recupero e quindi anche il perseguimento degli interessi pubblici a tutela dei quali si pone la legge 381/91.
4. Al fine di dare attuazione alle finalità di cui sopra il Comune, individua, annualmente, nell’ambito della ricognizione di cui all’art. 2, relativa a tutte le forniture e servizi necessari al regolare funzionamento delle attività comunali, da acquisire in corso di esercizio, quelli che, per loro oggetto e natura, possono essere acquisiti mediante stipula di convenzioni con le cooperative di tipo B finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate ai sensi della L. n. 381/91 e della L.R. n. 87/97.
5. E’ condizione necessaria per la stipula delle convenzioni relative agli affidamenti di cui sopra che la cooperativa interessata risulti iscritta all’albo regionale di cui all’art.9, comma 1, della L.n.381/1991.
6. Per l’affidamento dei servizi alla persona trovano applicazione i sistemi e la metodologia indicati dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale n. 199/2001.
Art.75 - Procedure di affidamento e convenzione
1. In deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e in conformità alle disposizioni contenute nella legge n.381/1991 e nella legge R.T. n.87/1997, l’Amministrazione comunale può ricorrere alle seguenti procedure di affidamento di forniture e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi di cui alle leggi citate:
a) procedura negoziata diretta con cooperative sociali di tipo B;
b) Procedura negoziata previa gara ufficiosa con invito riservato ad almeno cinque cooperative sociali di tipo B;
c) Procedura aperta con accesso riservato alle cooperative sociali di tipo B;
2. Resta inteso che, le riserve di cui alle precedenti lettere a) b) e c) sono attuabili per appalti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici di servizi e forniture, sempreché i servizi e le forniture siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
3. Non sono ammessi frazionamenti elusivi degli importi stimati degli appalti da aggiudicare, finalizzati all’utilizzo delle deroghe normative e delle riserve sopracitate.
4. Per la predetta tipologia di contratti, l’Amministrazione comunale può avviare procedure negoziate riservate alle cooperative sociali di tipo B di cui alla lettera b) comma 1, con sede nel territorio comunale o nel territorio provinciale, purché in quest’ultimo caso, si impegnino in sede di offerta, ad inserire per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, soggetti socialmente disagiati, residenti nel comune, il cui inserimento lavorativo si configura come un valore aggiunto a beneficio dell’intera comunità. Qualora le cooperative presenti sul territorio siano di numero inferiore a quello indicato alla lettera b) del co.1, l’invito è rivolto a tutte quelle presenti al momento della determinazione a contrattare; qualora siano invece di numero superiore, verrà redatto un elenco delle cooperative da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento: si procederà quindi ad inoltrare gli inviti secondo una rotazione che assicuri parità di condizioni a tutte le cooperative iscritte: fornirà titolo prioritario nella rotazione il numero dei soggetti disagiati residenti sul territorio comunale inseriti nel mondo del lavoro.
5. I contenuti delle convenzioni si uniformano allo schema di convenzione-tipo di cui all’art.11, commi 1 e 4, della L.R. 24.11.1997, n.87.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda individuare la Cooperativa affidataria attraverso procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa, si applica l’art.23 che disciplina l’affidamento dei contratti esclusi del tutto o in parte dall’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n.163.
7. Per la stipula dei contratti, si rimanda all’art.29, comma 4.
Art.76 - Procedure aperte riservate e negoziate: formulazione e contenuti dell’ offerta
1. Per l’affidamento di servizi diversi dai servizi alla persona e in presenza di più cooperative che offrano lo stesso tipo di servizio, il ricorso a procedure aperte riservate o a procedure negoziate comparative consente al Comune di tenere conto, nell’assegnazione del punteggio ai soggetti partecipanti, delle peculiarità delle Cooperative Sociali di tipo B in relazione al numero delle persone svantaggiate residenti sul territorio presenti, all’offerta economica, ai contenuti della relazione tecnica e al progetto di affiancamento sociale.
2. Le offerte devono contenere:
a) l’offerta economica
b) una relazione tecnica
c) il progetto di affiancamento sociale.
3. A tal fine la Struttura o il Servizio alla cui competenza appartiene la gestione del bene, del servizio da acquisire o del lavoro da svolgere, formula una richiesta di offerta contenente le caratteristiche della fornitura, del servizio o del lavoro da eseguire, indicando il prezzo posto a base di gara, la qualifica ed il numero del personale occorrente, con l’obbligo di evidenziare le eventuali figure professionali atte a garantire il buon funzionamento del servizio.
Art. 77 - Programmazione annuale
1. I dirigenti o responsabili dei servizi incaricati in sede di programmazione annuale, e nei limiti delle risorse stanziate nel Bilancio di previsione, selezionano tra le forniture e i servizi da acquisire in corso di esercizio, quelli che, per loro oggetto e natura, possono essere acquisiti mediante convenzione ai sensi degli articoli precedenti, sempre nel rispetto dei principi di economicità dell’attività contrattuale promossa dal comune.
2. L’elenco dei servizi selezionati ai sensi del comma precedente viene proposto al Consiglio Comunale e approvato in allegato al Piano di cui all’art. 2 del presente regolamento.
Art. 78 - Accertamenti volti all’inserimento lavorativo e dovere di tutela della persona svantaggiata
1. L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate avviene in base alla verifica della sussistenza delle condizioni e/o situazioni soggettive di cui all’art 4, comma 1 della legge 381/91 e della effettiva idoneità lavorativa, certificati da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza.
2. I servizi territoriali pubblici che si occupano di persone svantaggiate e/o con varie disabilità potranno , se contattati, supportare con la loro professionalità, l’effettivo inserimento lavorativo a tutela della persona svantaggiata.
SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI
Art.79 - Normativa applicabile
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento le procedure di affidamento, le altre attività amministrative connesse e l’attività contrattuale si svolgono nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, delle disposizioni stabilite dal codice degli appalti e di quelle stabilite dal Codice Civile.
2. A tal fine nei bandi di gara è richiesto ai partecipanti di dichiarare che la documentazione presentata è pubblica, pertanto resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta motivata, fatti salvi gli eventuali documenti indicati, secondo motivata e comprovata dichiarazione degli operatori economici come segreti tecnici e commerciali.
Art.80 - Diritto d’accesso agli atti
1. Il diritto d’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti pubblici è disciplinato dalla normativa vigente e dal regolamento dell’Ente.
Art.81 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, nel rispetto dei termini indicati al co.1, art.124, D.Lgs.267/2000.
Art.82 - Abrogazione di norme
1. E’ abrogato il regolamento dei contratti approvato con delibera consiliare n. 7 del 30/01/1992 e s.m.i.
ALLEGATO A) : ALBO DEI FORNITORI PROCEDURE NEGOZIATE ED IN ECONOMIA
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente allegato del regolamento per la disciplina dei contratti è adottato nel rispetto della vigente normativa Nazionale e Comunitaria, allo scopo di garantire un razionale ed efficiente svolgimento dei processi di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, parità di trattamento, concorrenza e rotazione.
2. Le disposizioni ivi contenute si applicano, in linea di massima, ad appalti mediante procedura negoziata (diretta e previa gara ufficiosa), procedure in economia per forniture, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario ed alle indagini di mercato.
3. Resta ferma la facoltà dell’ente, nel caso di particolari esigenze adeguatamente motivate, di invitare od interpellare altre ditte non inserite nell’albo dei fornitori.
Art. 2 - Istituzione dell’Albo Fornitori, categorie e finalità
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, al fine di conseguire maggiore trasparenza ed efficacia nell’attività negoziale, è istituito presso il Comune di Collesalvetti l’Albo dei Fornitori.
2. Nell’Albo sono iscritte le ditte fornitrici di lavori, forniture e servizi ammesse con le procedure di cui ai successivi articoli. Chiunque intenda essere iscritto all’Albo deve fare domanda al Comune di Collesalvetti, su carta semplice, compilando un fac simile di modello che verrà predisposto dal comune, in allegato ad un disciplinare tecnico, con il quale verranno disciplinate regole, criteri, modalità di utilizzo e di aggiornamento dello stesso.
3. In sede di prima istituzione, oltre alla pubblicazione di un avviso pubblico, il comune ha l’onere di inviare una comunicazione a tutte quelle ditte che, nel corso dell’ultimo triennio, hanno manifestato la volontà di essere contattati nei casi di approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi.
4. L’albo fornitori è articolato in n.3 sezioni:
a) SEZIONE I : LAVORI;
b) SEZIONE II : FORNITURE;
c) SEZIONE III : SERVIZI;
5. Le sezioni di cui al precedente comma, sono a sua volta suddivise in categorie, distinte per tipologia e caratteristiche merceologiche nel rispetto degli Allegati I, IIA e IIB del Dlgs 163/06, del DPR 34/2000 (limitatamente ai lavori) e delle vigenti disposizioni in materia di commercio, oltre dei cpv approvati con Regolamento CE 213/08.
6. Le categorie verranno definite dalla commissione costituita ai sensi dell’art.5, al momento in cui dovrà riunirsi per procedere con l’istituzione dell’albo in oggetto.
7. Le categorie per le quali le ditte chiedono l’iscrizione, devono essere coerenti con l’oggetto sociale riportato nella visura camerale.
8. L’iscrizione all’Albo Fornitori non dà alcun diritto al fornitore di essere invitato alle gare d’appalto indette dal comune.
Art. 3 - Procedure
1. L’Albo fornitori viene gestito così come segue:
a) SEZIONE I – LAVORI, da parte della struttura Lavori Pubblici e Manutenzioni;
b) SEZIONE II : FORNITURE e SEZIONE III : SERVIZI, da parte dell’ufficio economato e provveditorato.
2. La formazione e la revisione dell’Albo devono essere precedute da apposito atto del direttore generale e dalle forme di pubblicizzazione di cui agli artt.2 e 7.
3. Tali strutture dovranno procedere:
a) alla revisione almeno biennale dell’albo e delle categorie;
b) all’esame delle istanze di iscrizione pervenute, dei requisiti posseduti dalle ditte richiedenti ed all’iscrizione delle stesse con cadenza semestrale;
c) al diniego dell’iscrizione o alla sospensione/cancellazione delle ditte per inadempienze varie o mancanza/perdita dei requisiti, fornendo adeguata motivazione alle stesse;
d) alla proposizione di modifiche, integrazioni o cancellazioni delle categorie di forniture, lavori o servizi qualora se ne ravvisi la necessità.
e) al monitoraggio della qualità delle prestazioni offerte dalle Ditte iscritte all’Albo Fornitori, nonché sulla correttezza dimostrata nei rapporti contrattuali col comune.
Art. 4 - Ambito di applicazione
1. L’Albo dei fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, potrà essere utilizzato:
a) in presenza di affidamenti mediante procedura negoziata diretta, nei casi e per gli importi previsti dalla legge e dal presente regolamento;
b) in presenza di procedure di scelta dei contraenti mediante procedure negoziate precedute da gare ufficiose, nel rispetto dei casi e delle modalità previste dalla legge e dal presente regolamento;
c) per gli affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi, di cui al relativo regolamento.
d) per le indagini di mercato finalizzate alla scelta dei contraenti mediante procedure negoziate o in economia o finalizzate e rilevazioni di prezzi non rinvenibili mediante altre fonti.
Art. 5 - Commissione per la formazione dell’Albo Fornitori
1. Per la prima istituzione dell’Albo Fornitori è costituita una Commissione composta dal:
a) Direttore generale o Segretario generale in qualità di presidente;
b) almeno un dipendente della struttura Lavori Pubblici e Manutenzioni di categoria non inferiore alla C;
c) almeno un dipendente dell’ufficio economato di categoria non inferiore alla C;
2. Le sedute della commissione possono essere oggetto di verbalizzazione da parte di un dipendente del comune, di categoria non inferiore alla C, oppure direttamente da parte di uno dei membri della commissione medesima.
3. Nei casi di categorie di particolare specificità, articolazione o complessità, la commissione può essere integrata da un tecnico esperto, anche esterno al Comune. In questo caso potranno essere riconosciuti compensi e rimborsi spese con le stesse modalità indicate per i membri esterni delle commissioni di aggiudicazione, di cui al co.16 art.11 del presente regolamento.
4. Per la tenuta, gestione e revisione periodica, provvederanno i soggetti assegnati alle strutture di cui al co.1, art.3 del presente allegato.
Art. 6 - Attribuzioni della Commissione e formazione dell’Albo Fornitori
1. Alla Commissione prevista dall’articolo precedente, sentiti i responsabili dei servizi, spetta il compito di predisporre:
a) la ripartizione in categorie dell’Albo;
b) il bando per la Formazione dell’Albo.
c) lo schema di dichiarazione per la richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori.
2. Per la formazione dell’Albo, la Commissione, sulla scorta delle domande pervenute, procederà a:
a) esaminare la regolarità formale delle domande;
b) accertare il possesso dei requisiti sulla base delle dichiarazioni presentate ed a provvedere altresì alla verifica delle stesse, a campione;
c) inserire la ditta richiedente nell’Albo nella categoria, o categorie richieste, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal presente regolamento;
d) redigere un verbale delle operazioni sopra descritte, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti.
3. La costituzione dell’Albo in sede di prima istituzione e l’elenco delle ditte in ordine di categoria di specializzazione, dovranno essere approvati con atto del direttore generale: il verbale di cui al punto d). del precedente comma, dovrà essere allegato alla determinazione.
4. Le proposte ed i pareri della Commissione sono obbligatori e vincolanti ed hanno valore esterno all’Ente.
Art. 7 - Contenuti e pubblicizzazione dell’avviso pubblico
1. L’avviso pubblico dovrà riportare le seguenti indicazioni:
a) termine e modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione da parte degli interessati all’Albo Fornitori;
b) esatta individuazione dei requisiti e delle documentazioni o autocertificazioni che dovranno essere allegate alla domanda, a dimostrazione dei requisiti richiesti;
c) elencazione delle categorie in cui è diviso l’Albo, con l’indicazione espressa che la richiesta d’iscrizione dovrà essere presentata per una o più categorie, evidenziando con chiarezza per quali.
2. Limitatamente alla prima istituzione verrà pubblicato un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. L’istituzione dell’albo e le modalità di formazione degli elenchi, sono altresì pubblicate sul profilo di committenza ed all’albo pretorio del comune di Collesalvetti, per almeno 30 giorni consecutivi dalla data di avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
4. L’ente si riserva la facoltà di prevedere forme aggiuntive di pubblicizzazione.
5. Anche per la revisione biennale, si procede con le stesse forme, contenuti e termini previsti per la prima istituzione, ad esclusione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che rimane discrezionale della commissione.
Art. 8 - Requisiti d’ordine generale, di idoneità e capacità per l’iscrizione all’Albo Fornitori
1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l’iscrizione all’Albo Fornitori, quelli di seguito elencati:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’ art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 , e di essere in grado di esibire la relativa certificazione; oppure di non essere sottoposti alla normativa citata fornendo la necessaria motivazione;
2. Costituiscono requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica ed economico- finanziaria ( art. 39, 41 e 42 del D.Lgs 163/2006), per Forniture e Servizi, i seguenti :
a) essere iscritti, se cittadini italiani, nel registro della camera di commercio, industria e artigianato ed agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali e, se cittadini stranieri, nei registri dei cui all’art. 39, comma 2, 3 e 4 del X.X.xx 163/2006;
b) essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze, necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la/e categoria/e interessata/e;
c) l’aver svolto presso Pubbliche Amministrazioni, attività nel settore specifico relativo alle categorie interessate, da almeno tre anni, il cui valore complessivo nel triennio deve essere superiore a € 15.000,00, da comprovare mediante produzione di copia delle relative attestazioni, rilasciate dagli enti committenti;
d) essere in grado di comprovare, attraverso n. 2 idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, la capacità finanziaria ed economica.
3. Costituiscono requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica ed economico finanziaria per i Lavori, quelli previsti dall’art. 28 del DPR n. 34/2000.
4. L’iscrizione all’albo è obbligatoria per chiunque intenda assicurare lavori, forniture e servizi al Comune di Collesalvetti mediante aggiudicazione di procedure negoziate o in economia.
5. Nel caso in cui, per determinate categorie merceologiche, non vi siano imprese iscritte all’Albo o ve ne siano iscritte in numero insufficiente o non esista la categoria merceologica, o comunque, il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno integrare il numero dei concorrenti, si provvederà ad effettuare opportune indagini di mercato finalizzate al reperimento di altre ditte in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo: tali ditte verranno invitate a presentare istanza di iscrizione all’albo ed alle procedure in procinto di essere avviate.
6. La reiezione della domanda è comunicata all’interessato con raccomandata R.R. In caso di reiezione l’interessato può presentare opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Sulla opposizione si pronuncia entro 30 giorni il Difensore Civico.
7. Fatti salvi i casi in cui la domanda d’iscrizione sia stata motivatamente respinta, la non iscrizione all’Albo non è vincolante ai fini della partecipazione a procedure aperte.
Art. 9 Presentazione delle istanze
1. Nella domanda tendente ad ottenere l’iscrizione all’Albo devono essere indicati:
a) la ragione sociale o la denominazione della ditta;
b) il nome/i del/i legale/i rappresentante/i;
c) il domicilio e la sede legale, recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
d) il codice fiscale e/o la partita IVA;
e) l’oggetto della fornitura dei beni o dei servizi per cui si richiede l’iscrizione, con espresso riferimento alle categorie merceologiche di cui si compone l’Albo, o richiedendo l’istituzione di specifica categoria qualora non presente tra quelle specificate nell’avviso pubblico;
f) il possesso di tutti i requisiti indicati al presente art.8, allegando la documentazione probatoria specificata alle lett.c) e d) co.2 e co.3 del suddetto articolo;
g) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la sede della Camera di Commercio di riferimento, con indicazione dell’oggetto sociale;
h) il numero di iscrizione, la data e l’ente di riferimento, relativo alle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze, necessarie per lo svolgimento delle prestazioni, richieste dalle vigenti norme di legge per la/e categoria/e interessata/e;
i) l’indicazione se si tratta di Raggruppamento temporaneo d’impresa, (lett.d) art.34 D.lgs.163/06) già costituito, allegandovi copia dell’atto di costituzione e specificando mandante o mandataria;
j) l’indicazione se si tratta di consorzio, specificando la tipologia (vedi lett.b) c) e) art.34 D.Lgs 163/06), allegandovi copia dell’atto di costituzione e le ditte consorziate;
k) l’indicazione se si tratta di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, allegandovi copia dell’atto di stipula e specificando gli altri membri del gruppo;
l) di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro e di settore, gli accordi sindacali integrativi in vigore e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, specificando il tipo di contratto applicato e il numero dei dipendenti/soci dell’azienda;
m) la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio Stato specificando matricola e sede competente INPS e codice ditta e Posizioni Assicurative Territoriali INAIL (necessari per la richiesta del DURC);
n) il rispetto degli obblighi relativi alla tutela delle norme di sicurezza dei propri dipendenti, di cui al D.lgs.81/2008;
o) le eventuali altre imprese con le quali la ditta in oggetto si trova in situazione di controllo diretto o, come controllante o, come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del C.C. richiamato dall’art. 00, x. 0, xxx X. Xxx.xx x. 000/0000, (xxxxxxxx denominazione, ragione sociale e sede);
2. La domanda deve essere corredata di fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Collesalvetti indirizzata alla Struttura Lavori Pubblici per la Sezione I ed all’Ufficio Economato per le Sezioni II e III, entro il termine perentorio previsto dall’avviso stesso; eventuali domande pervenute in ritardo potranno essere eventualmente tenute in considerazione, in fase di aggiornamento periodico dell’Albo.
3. I richiedenti potranno comunque allegare alla domanda ogni ulteriore documentazione referenziale che sia ritenuta utile ai fini della valutazione dei requisiti stessi.
4. Con la stessa domanda può essere richiesta l’iscrizione a più categorie merceologiche.
5. L’iscrizione all’albo verrà effettuata sulla base di un criterio cronologico, risultante dal numero progressivo attribuito alle istanze dal protocollo generale dell’ente.
Art. 10 - Pubblicità dell’Albo
1. Una volta intervenuta l’approvazione dell’Albo Fornitori con determinazione del direttore generale, lo stesso viene successivamente depositato, in duplice copia, presso l’Ufficio economato e presso la Struttura Lavori Pubblici o altro ufficio incaricato.
2. L’Albo è inoltre consultabile ai sensi della legge 241/90 e del regolamento comunale per l’accesso degli atti del Comune di Collesalvetti presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
3. Tutte le ulteriori comunicazioni alle ditte interessate, relative alla mancata iscrizione, variazione o cancellazione dall’Albo a qualsiasi causa dovute, dovranno essere effettuate non oltre 30 giorni dall’esecutività della relativa determinazione, a cura delle strutture incaricate ai sensi dell’art.3.
4. I soggetti interessati hanno facoltà di ricorso, al Difensore Civico, contro i provvedimenti di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il quale, sentita la Commissione, decide se accettare o rigettare il ricorso. Della decisione assunta verrà data comunicazione all’interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Dell’avvenuta iscrizione ne verrà data informazione scritta mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul profilo di committenza. Le ditte oggetto di iscrizione verranno altresì informate mediante comunicazione scritta che potrà essere recapitata per posta ordinaria, elettronica o fax.
6. I dati forniti dalle ditte verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al solo fine della costituzione/revisione/aggiornamento dell’albo fornitori e per le procedure conseguenti.
Art. 11 - Aggiornamento dell’Albo su richiesta
1. Le ditte che abbiano modificato la loro struttura operativa, e che intendano richiedere l’iscrizione ex novo per la modifica della precedente iscrizione, possono avanzare la domanda ai sensi dell’art. 9.
2. In caso di variazione della precedente iscrizione, ed in particolare per l’estensione ad altre categorie, deve essere presentata idonea documentazione integrativa.
3. Qualora la costituzione o lo scioglimento di raggruppamenti, consorzi o gruppi GEIE di cui alle lett.i), j), k), art.9 del presente allegato, avvenga successivamente alle fasi di istituzione o revisione periodica dell’albo, la ditta in oggetto dovrà fornire espressa dichiarazione al comune, allegando all’istanza copia del contratto che dimostri l’avvenuto raggruppamento/consorzio/gruppo o cessazione dello stesso. Il comune, tramite le proprie strutture gestionali dell’albo, provvederà ad aggiornare le categorie di riferimento nel corso del semestre successivo a quello in cui la ditta ha presentato la dichiarazione e la documentazione di cui trattasi. Resta inteso che tali variazioni non sono ammissibili o perfezionabili per procedure negoziate o in economia in corso di esecuzione, per le quali sono già stati recapitati i relativi inviti.
4. L’Albo è aggiornato periodicamente sulla base del numero di istanze presentate, e comunque almeno con cadenza semestrale ed approvato con determinazione del direttore generale.
5. Il comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza mediante controlli a campione, i quali avverranno mediante richiesta di presentazione dei documenti probatori dei requisiti dichiarati.
Art.12 - Revisione dell’Albo
1. Le ditte e le imprese iscritte all’Albo sono tenute, a pena della cancellazione d’ufficio, a comunicare all’apposita Commissione, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini del presente regolamento.
2. La revisione dell’Albo viene effettuata con cadenza biennale o, nel caso siano intervenute modifiche sostanziali alle categorie, ne possono essere disposte anche di straordinarie. A tal fine le ditte iscritte sono invitate a documentare, su richiesta dell’ente ed entro 30 giorni dal ricevimento
dell’invito, la permanenza dei requisiti per il rinnovo dell’iscrizione. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla loro cancellazione.
3. Durante la fase di revisione si procede mediante pubblicazione di un avviso pubblico, con le stesse modalità e criteri utilizzati nella fase di prima istituzione. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è opzionale: la commissione provvederà a valutarne l’opportunità.
4. In entrambi i casi la revisione è soggetta ad approvazione del direttore generale mediante apposito provvedimento, su proposta della Commissione.
5. In sede di aggiornamento o revisione dell’Albo, potranno essere istituite nuove categorie o modificate quelle esistenti, sulla base delle esigenze degli uffici interessati o delle nuove necessità dell’Amministrazione.
Art. 13 - Sospensione dall’Albo – Procedure
1. L’efficacia dell’iscrizione di una ditta all’Albo può essere sospesa temporaneamente, in qualsiasi momento, dal Direttore generale su proposta delle strutture preposte alla gestione dell’albo stesso, per accertate negligenze o malafede nelle forniture e/o gravi irregolarità nella esecuzione della prestazione ed in ogni caso quando si ritiene vengano meno le condizioni di cui all’art.8.
2. Il comune comunica all’interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti addebitatigli fissando il termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni.
3. Trascorso tale termine viene costituita la Commissione di cui all’art.5, la quale, sulla scorta delle controdeduzioni eventualmente presentate, dispone i provvedimenti conseguenti, che verranno successivamente approvati con determinazione del direttore generale.
4. Su eventuali ricorsi si applicano le stesse modalità previste dall’art. 10, comma 4.
Art. 14 - Cancellazione dall’Albo
1. La cancellazione dell’Albo è disposta d’ufficio quando a carico della ditta siano venuti meno uno di requisiti previsti dall’art. 8, comma 1 oppure siano stati accertati i fatti relativi al comma 1 del precedente articolo e, inoltre, per irreperibilità o reiterata non partecipazione alle gare ufficiose, (intesa come mancata partecipazione, nonostante l’invito, ad almeno tre procedure consecutive, relative alla medesima categoria), per cessazione dell’attività, nei casi di procedure concorsuali e fallimentari in corso di esecuzione.
2. Il comune comunica all’interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti addebitatigli fissando il termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni, al termine dei quali, se non accettate o non pervenute, la cancellazione diverrà efficace.
3. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell’interessato.
Art. 15 – Utilizzazione dell’Albo e numero minimo concorrenti
1. Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi mediante gara ufficiosa, di importo uguale o superiore alle soglie indicate dal codice dei contratti per gli affidamenti diretti, dovranno essere invitati almeno cinque concorrenti iscritti alla categoria di riferimento dell’appalto.
2. Qualora le ditte iscritte nella categoria di riferimento siano di numero inferiore a quello sopraindicato, l’invito è rivolto a tutte le ditte presenti al momento della determinazione a contrattare.
3. Qualora le ditte iscritte nella categoria di riferimento siano di numero superiore a quello sopraindicato, verrà redatto un elenco delle imprese da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento: si procederà quindi ad inoltrare gli inviti secondo una rotazione che assicuri parità di condizioni a tutte le ditte iscritte. La rotazione verrà effettuata mediante scelta delle ditte secondo un criterio cronologico, seguendo l’ordine di iscrizione all’albo.
4. Resta ferma la facoltà dell’ente, in caso di ridotto numero d’iscritti, di interpellare per le procedure di cui al presente allegato, operatori economici non iscritti all’Albo Fornitori, ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali per forniture servizi o lavori di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione.
Art. 16 – Esclusioni dall’applicazione
1. Il presente Regolamento non si applica nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della P.A, mediante convenzioni stipulate da Consip S.p.A, centrali di committenza istituite dalla Regione Toscana o altri rapporti convenzionali o gestioni associate stipulate dal comune.
Art. 17 – Applicazione gare on line
1. Nel caso di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi mediante gare on line citate alla sezione II del presente regolamento, i principi indicati nel presente allegato, si applicano, per quanto compatibili, anche agli elenchi telematici dei fornitori, istituiti ai sensi dell’art.63.