ACCORDO QUADRO
Allegato alla delibera n.111/d/17 dd.08.03.2017
ACCORDO QUADRO
sulle metodologie per la determinazione delle indennità di espropriazione e servitù
tra
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
FEDERAZIONE COLDIRETTI UDINE
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI UDINE
CONFAGRICOLTURA UDINE
Udine xx xx 2017 .
ACCORDO
SULLE METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE E SERVITU’
TRA
- il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA (in appresso
chiamato anche genericamente “ente espropriante”), con sede in Udine, viale Europa Unita n. 141, rappresentata in questo atto da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx nella sua veste di Presidente;
- la FEDERAZIONE COLDIRETTI UDINE, con sede in Udine, via Moro n. 18, rappresentata in questo atto da Xxxx Xxxxxxxx nella sua veste di Presidente;
- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI UDINE, con
sede in Udine, via Pradamano n. 2, rappresentata in questo atto da Xxxxx Xxxxxx nella sua veste di Presidente;
- la CONFAGRICOLTURA UDINE, con sede in Udine, via Xxxxxxx Xxxx n. 18, rappresentata in questo atto da Xxxxxxxx Xxxxxxx nella sua veste di Presidente;
PREMESSO
- che l’attività di bonifica e di irrigazione è riconosciuta quale strumento indispensabile alla difesa ed alla conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli;
- che ai Consorzi di bonifica può essere affidata dallo Stato e dalla Regione e dagli altri Enti pubblici l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche;
- che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana realizza, attraverso l’istituto della concessione e/o della delegazione amministrativa intersoggettiva, opere di trasformazione e ristrutturazione irrigua e di sistemazione idraulica per conto dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;
- che il presente accordo quadro istituisce la linee guida alle quali si farà riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione e servitù nell’ambito dei lavori da realizzarsi dal Consorzio di bonifica Pianura Friulana.
- che, ai sensi del T.U. sulle espropriazioni approvato con D.P.R. 327/2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è competente anche a porre in essere, ove necessario, gli atti relativi alle procedure espropriative connesse.
- che, a seguito dell’entrata in vigore del citato T.U. sulle espropriazioni, si ritiene opportuno stipulare un Accordo al fine di:
- favorire un proficuo rapporto di collaborazione tra l’espropriante e l’espropriato uniformato a criteri di equità e trasparenza, nel rispetto delle prerogative del primo e dei diritti del secondo;
- stabilire dei criteri unitari che possono essere applicati per ogni tipologia di opera infrastrutturale da realizzare;
- che in data 10 giugno 2011 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, pubblicata in G.U. 15.06.2011, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 3 dell’art. 40 del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- che, in attesa di un intervento del legislatore che regoli la materia anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata, appare necessario definire una procedura per la determinazione dell’indennità di servitù ed espropri che, nel rispetto della normativa vigente, si ispiri ai criteri sopra indicati di equità e trasparenza nonché di tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa consortile;
- che, il presente Accordo Quadro avrà durata triennale con scadenza 31.12.2019;
- che qualora sopravvengano normative che disporranno sulla stessa materia del presente accordo le parti si incontreranno per valutare le eventuali modifiche da apportare alle presenti linee guida.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente Accordo.
Con il presente Accordo, che le parti si impegnano ad adottare in quanto coerente con i criteri ispiratori indicati in premessa e rispettoso della normativa e del cd. “diritto vivente” vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, si indicano:
- le procedure per la definizione dell’acquisizione in via bonaria degli immobili;
- i criteri di valutazione degli indennizzi spettanti ai soggetti espropriati anche in relazione al verificarsi dei danni comunque connessi all’esecuzione della nuova infrastruttura;
- le modalità di pagamento degli indennizzi.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) COLTIVATORE DIRETTO: la persona fisica a cui sia riconosciuta la qualifica di coltivatore diretto.
In questo ambito la professionalità potrà essere comprovata mediante:
- apposita certificazione di iscrizione all’I.N.P.S. (ex S.C.A.U.) per i lavoratori professionali individuali;
- certificazione della Camera di Commercio per coloro che lavorano i terreni col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia;
- apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 48 della Legge 02.06.1961
n. 454 dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura;
- i pensionati che non superano le 104 giornate lavorative e che quindi non fanno versamenti all’I.N.P.S. (ex S.C.A.U.), dovranno presentare la dichiarazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.
Tutta la documentazione comprovante la figura del coltivatore diretto può essere sostituita da apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Il Consorzio di bonifica Pianura Friulana si riserva di procedere alle opportune verifiche dei requisiti attestati con la documentazione di cui al comma precedente.
b) IMPRENDITORE AGRICOLO: la persona fisica a cui sia riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale che comporti un impiego, nell’attività agricola, di almeno il 50% del tempo e produca almeno il 50% del reddito da lavoro.
Tale qualifica dovrà essere comprovata con idonea documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al punto precedente.
c) SOCIETA’: qualificate come coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali secondo i disposti nell’art. 1 e 2 del D.Lgs. 99/2004 e s.m.i.
ARTICOLO 3
Determinazione dell’indennità relativa agli immobili da acquisire
L’indennità relativa agli immobili da acquisire sarà determinata sulla base dei criteri del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e costituita dalle seguenti voci:
A) indennità base determinata in relazione alla stima a firma del Direttore tecnico consortile, che sulla base dei valori di mercato fissa il valore dei terreni oggetto di esproprio sulla base delle diverse tipologie di terreno;
B) indennità aggiuntiva (art. 40 comma 4 T.U.)
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) la stima di cui al punto A) sarà aumentata di 1 volta il VAM;
Nel caso in cui, a seguito della realizzazione delle opere, dovessero derivare porzioni minimali (sfridi) non utilizzabili da un punto di vista
agronomico, in linea di massima si procederà al pagamento delle stesse mediante le indennità di cui sopra.
ARTICOLO 4
Determinazione delle indennità relative all’imposizione di servitù
L’indennità relativa agli immobili da asservire sarà determinata come di seguito riportato:
a) servitù di transito lungo i fossati o condotte interrate per l’esecuzione di periodiche manutenzioni che non comportano un transito continuo di mezzi d’opera e pertanto viene consentita la coltivazione della superficie: un quinto del valore agricolo;
b) servitù di transito lungo i fossati o condotte interrate per l’esecuzione di periodiche manutenzioni che comportano un transito continuo di mezzi d’opera o l’accesso a fondi rimasti interclusi dai lavori eseguiti: il valore agricolo;
c) servitù di acquedotto che non comporta un’effettiva riduzione della superficie: un quinto del valore agricolo;
d) servitù di acquedotto che comporta un’effettiva riduzione della superficie: il valore agricolo;
e) ampliamento di servitù di acquedotto esistenti che comporta una effettiva riduzione della superficie: il valore agricolo;
f) ampliamento di servitù di acquedotto esistenti che non comporta
una effettiva riduzione della superficie: un quinto del valore agricolo;
ARTICOLO 5
Indennità per l’occupazione temporanea
Per la parte dei terreni in relazione ai quali è stata necessaria la sola occupazione temporanea, il soggetto procedente corrisponderà, a titolo di indennità, una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo del valore agricolo medio, ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell’indennità annua.
Qualora per l’occupazione si sia dovuto procedere a distruzione di strutture, impianti, alberature e simili, le parti concorderanno, in sede di liquidazione dei danni, anche la configurazione e l’indennità di questi oneri.
Nell’ipotesi infine che l’occupazione temporanea abbia a divenire definitiva per esigenze dell’opera, si procederà ai sensi e nello spirito del presente accordo, corrispondendo da quel momento l’indennità di esproprio e
secondo i criteri del presente Accordo.
Il presente articolo non si applica ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti irrigue.
ARTICOLO 6
Frutti pendenti e soprassuolo arboreo
I frutti pendenti e il soprassuolo arboreo, presenti sulle aree soggette ad acquisizione o occupazione temporanea e descritti negli stati di consistenza e nei verbali di immissione in possesso, saranno risarciti in base alla coltivazione effettivamente praticata ed al soprassuolo effettivamente presente.
ARTICOLO 7
Titolari di conduzione del fondo
Ai titolari di conduzioni del fondo sarà corrisposta un’indennità pari una volta il VAM. Detta corresponsione avverrà previa presentazione del contratto di affitto. In assenza di tale contratto, al fine di dimostrare la diretta coltivazione dei terreni interessati dall’esproprio, il conduttore dovrà presentare la seguente documentazione:
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- domanda di Pagamento Unico o altra domanda equipollente presentata alla Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione di conduzione con la quale il conduttore dichiara di lavorare direttamente i terreni interessati.
ARTICOLO 8
Pagamento delle indennità
A) Indennità relative ai procedimenti espropriativi al precedente art. 3:
il pagamento dell’indennità relativa agli immobili da acquisire, tanto a favore del proprietario, quanto a favore del conduttore del fondo di cui all’art. 7 dovrà avvenire, nell’ipotesi di accordo fra le parti, secondo le seguenti modalità:
- un acconto pari all’80% dell’indennità accordata verrà liquidato entro tre mesi dall’atto di accettazione o di cessione volontaria;
- il saldo e il risarcimento dei frutti pendenti di cui al precedente art. 6) verranno liquidati dopo la redazione del piano di frazionamento entro tre mesi dalla stipula dell’atto di cessione definitiva o dall’atto di accettazione o
di cessione volontaria da parte della ditta proprietaria.
Il pagamento dei soggetti di cui all’art. 7 verrà effettuato con le modalità di cui al precedente comma.
B) Indennità relative a costituzione di servitù al precedente art. 4
- entro 24 mesi dalla realizzazione dei lavori verrà liquidato il 100% dell’indennità relativa alle costituzioni di servitù;
C) Indennità relative a cessione volontarie:
il pagamento avverrà contestualmente all’atto di rogito
Per le fattispecie sub A) e B) l’indennità di occupazione temporanea e d’urgenza verrà corrisposta sulla base dell’effettiva durata dei lavori sui singoli mappali. Tale indennità corrisponderà ad una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo del valore agricolo medio, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di effettiva occupazione, ad un dodicesimo dell’indennità annua.
ARTICOLO 9
Trasferimento dei beni
I beni immobili dovranno essere consegnati al Demanio degli Enti liberi da vincoli, da contenziosi in essere o da cause legali in corso di qualsiasi natura semprechè per gli stessi non siano già stati validamente posti in essere gli atti di costituzione di servitù o pesi di qualunque natura e specie.
L’eventuale rimozione o riduzione di tali vincoli dovrà essere eseguita a cura e spese della Ditta espropriata la quale, in ogni caso, dovrà firmare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’art 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nella quale, fra l’altro, dichiara la piena e libera disponibilità dei beni immobili.
Nel caso in cui la Ditta espropriata non dovesse attivarsi direttamente alla rimozione dei vincoli, in accordo con la stessa, vi provvederà l’ente espropriante decurtando dall’indennizzo spettante alla Ditta l’importo degli oneri relativi.
ARTICOLO 10
Durata
Il presente accordo avrà durata biennale con scadenza il 31/12/19.
Qualora durante il periodo di efficacia del presente accordo sopravvengano normative che disporranno sulla stessa materia del presente accordo le parti si
incontreranno per valutare le eventuali modifiche da apportare alle presenti linee guida
Presidente Consorzio di bonifica Pianura Friulana
Presidente Federazione Coldiretti Udine
Presidente Confederazione Italiana Agricoltori Udine
Presidente Confagricoltura Udine