REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Xxxxxxxx x. 0
XXXXX (XX), lì / /2022 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO,
CONCLUSO CON TRE OPERATORI ECONOMICI AFFERENTE I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI OPERE STRADALI DEL COMUNE DI CARPI.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
REQUISITI DI IDONEITÀ
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico di progettazione, direzione lavori e verifica preventiva della progettazione:
c) Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile) e iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di Accordo quadro del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Poiché gli eventuali incarichi di progettazione potranno riguardare beni culturali e del paesaggio, almeno uno dei progettisti componenti del team dovrà essere laureato in Architettura o laurea equipollente che consenta l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
d) I requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3 il nominativo, i dati relativi al possesso, in capo al professionista indicato, dei requisiti suddetti.
Per il geologo che redige la relazione geologica:
e) Laurea magistrale in geologia e iscrizione al relativo Albo professionale.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista indicato e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di un’associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
-dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’Albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
Per il professionista antincendio:
f) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per le attività di cui trattasi e iscrizione agli elenchi del Ministero dell’interno sulla prevenzione incendi di cui al Decreto 05/08/2011.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3 il nominativo, i dati relativi al possesso, in capo al professionista indicato, dei requisiti suddetti.
Per il professionista che espleterà l’incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico:
g) Diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia ed iscritto nell’apposito “Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica” istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3 il nominativo e la qualifica professionale del professionista incaricato.
Il numero minimo di componenti del Gruppo è stabilito in 8 (otto) unità:
- n.1 professionista (ingegnere o architetto) che svolgerà l’incarico di progettazione;
- n. 1 professionista (architetto) che svolgerà l’incarico di progettazione nell’ambito dei beni culturali e del paesaggio;
- n. 1 professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- n. 1 professionista che redigerà la relazione geologica;
- n. 1 professionista anticendio;
- n. 1 professionista che espleterà l’incarico di verifica preventiva della progettazione;
- n. 1 professionista che espleterà l’incarico di direzione lavori;
- n. 1 professionista che espleterà l’incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
Fermo restando tale numero minimo, i singoli tecnici, se in possesso dei requisiti richiesti, possono essere individuati come responsabili di più prestazioni specialistiche. Si precisa, tuttavia, che l’incarico di verifica delle progettazioni è incompatibile con le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE
h) un elenco di servizi di architettura e di ingegneria espletati negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nelle successive tabelle e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle.
Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID Opera | Corrispondenza L. 143/49 | Valore delle opere | Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi |
X.00 | XX/x | € 6.000.000,00 | € 6.000.000,00 |
In relazione al possesso dei suddetti requisiti, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nell’allegato 2 “Dichiarazioni integrative al DGUE” relativa agli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.
Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:
- in caso di servizio prestato a favore di committenti pubblici, questa amministrazione richiederà d'ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante in virtù del principio generale dell’acquisizione documentale d’ufficio e della “decertificazione”;
- in caso di servizi svolti per committenti privati mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.
Dalla documentazione di partecipazione, a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale, devono comunque essere dichiarati:
- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.
i) servizi “di punta” di architettura e ingegneria espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID delle successive tabelle, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle:
Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID Opera | Corrispondenza L. 143/49 | Valore delle opere | Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi |
X.00 | XX/x | € 6.000.000,00 | € 2.400.000,00 |
In relazione al possesso dei suddetti requisiti, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nell’allegato 2 “Dichiarazioni integrative al DGUE” relativa agli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.
Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:
- in caso di servizio prestato a favore di committenti pubblici, questa amministrazione richiederà d'ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante in virtù del principio generale dell’acquisizione documentale d’ufficio e della “decertificazione”;
- in caso di servizi svolti per committenti privati mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.
Dalla documentazione di partecipazione, a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale, devono comunque essere dichiarati:
- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all’articolo 23 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al D.M. 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.
Per i requisiti di cui alle lettere h) e i), si precisa quanto segue:
- per “servizi analoghi” si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell’ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando
o iniziati prima del decennio di riferimento sono altresì ammessi per la "quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori relativi;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente.