Consiglio regionale d’Abruzzo
Consiglio regionale d’Abruzzo
Direzione Attività Amministrativa
Servizio Organizzazione e gestione risorse umane
Relazione illustrativa al Contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa valido per il triennio 2018/2020 (Area personale).
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Ipotesi sottoscritta 29/10/2018 Contratto 19/11/2018 | |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2018 | |
Parte Pubblica: | ||
Presidente | ||
Direttore Direzione Attività Amministrativa | ||
Componenti | ||
Composizione della delegazione trattante | Dirigente Servizio Organizzazione e gestione risorse umane Dirigente Servizio Legislativo, qualità della legislazione e studi Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL- | |
FPL, | ||
RSU n. 3 unità (2 CGIL, 1 UIL) | ||
Firmatarie della ipotesi: RSU n. 3 unità (2 CGIL, 1 UIL) e UIL-FPL | ||
Firmatarie del contratto: RSU n. 3 unità (2 CGIL, 1 UIL) e UIL-FPL | ||
Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Il CDI di parte normativa valido per il triennio 2018/2020 è finalizzato ad adeguare gli istituti contrattuali alla normativa contrattuale nazionale novellata con la sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018. | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? | |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli | ||
Intervento | ||
dell’Organo di | ||
controllo interno. | ||
Allegazione della | ||
Certificazione | ||
dell’Organo di | ||
controllo interno | ||
alla Relazione | ||
illustrativa. | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 I principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 sono stati recepiti con la L.R. 8 aprile 2011, n. 6. E’ stato regolarmente adottato il piano della performance con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 11/01/2018. | |
inadempimento |
comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009? Sì in data 27 giugno 2018 | |
Eventuali osservazioni ============= |
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo Articolo 1 Individua le finalità del contratto.
Articolo 2 Definisce l’ambito di applicazione del contratto.
Articolo 3 Puntualizza la validità del contratto ed i suoi effetti prevedendo espressamente l’integrazione annuale dello stesso con le decisioni in ordine all’utilizzo delle risorse decentrate.
Articolo 4 Individua la procedura per la definizione di eventuali controversie interpretative sul contratto decentrato in analogia al corrispondente istituto definito a livello nazionale.
Articolo 5 Specifica i criteri per la graduazione della retribuzione di posizione delle P.O. che, in sintonia con quanto disposto nell’articolo 13 del CCNL del 21.5.2018, sono rappresentati dalla complessità e dalla rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali.
Articolo 6 Specifica i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato delle P.O. legata alla valutazione della performance. Individua, inoltre, nel 15% la quota di risorse da destinare alla remunerazione del risultato.
Articolo 7 Specifica i criteri per la remunerazione degli incarichi ad interim affidati alle P.O. nonché la percentuale del 15% - da calcolare sulla retribuzione di posizione della posizione vacante – da erogare a titolo di risultato per la remunerazione dell’incarico ad interim.
Articolo 8 Illustra le modalità di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 67 del CCNL del 21.5.2018.
Articolo 9 Definisce i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione sancendo in particolare il principio che la produttività può essere erogata solamente a conclusione del ciclo annuale di valutazione delle prestazioni e dei risultati.
Articolo 10 Prevede che le risorse complessivamente disponibili siano ripartite, in percentuali diverse tra produttività individuale e produttività collettiva. Al fine di rendere più incisiva e selettiva l’attribuzione dei compensi per produttività, è prevista una ripartizione delle risorse tra le strutture (budget di struttura). Il budget di struttura è rideterminato in proporzione al livello di performance organizzativa risultante dal sistema di valutazione. Per valutazioni inferiori a 40/100 il budget di struttura è pari a zero. I compensi individuali rapportati sono parametrati a specifici coefficienti in funzione della categoria di appartenenza.
Articolo 11 Individua i criteri per l’erogazione della produttività collettiva. In particolare: la quota di budget destinata alla produttività collettiva, calcolata secondo le percentuali definite all’art. 10 e ridefinita in proporzione alla valutazione della performance organizzativa, va a remunerare il contributo fornito da ciascun dipendente al rendimento dell’unità organizzativa di appartenenza. Il compenso individuale è, quindi, correlato alla valutazione conseguita da ciascun dipendente nell’“Area risultato” della performance individuale.
Articolo 12 Individua i criteri per l’erogazione della produttività individuale. In particolare: la quota di budget destinata alla produttività individuale, calcolata secondo le percentuali definite all’art. 10 e ridefinita in proporzione alla valutazione della performance organizzativa, va a remunerare le competenze e il comportamento di ciascun dipendente che nell’anno di riferimento ha conseguito una valutazione complessiva della performance individuale pari o superiore a 40/100. Il compenso individuale è proporzionato alla valutazione conseguita nell’“Area delle competenze e dei comportamenti” della performance individuale.
Articolo 13 Introduce la maggiorazione del premio di produttività correlato alle migliori valutazioni della performance individuale secondo le nuove previsioni dell’articolo 69 del CCNL del 21.05.2018 prevedendo, altresì, la percentuale di dipendenti destinatari di tale maggiorazione e le modalità di attribuzione.
Articolo 14 Individua le attività per le quali spetta la nuova indennità di condizioni di lavoro introdotta dall’articolo 70 bis del CCNL del 21.05.2018: declina, in particolare, le attività disagiate e quantifica per ciascuna di esse la specifica indennità nonché condizioni, modalità di attribuzione e di individuazione del personale destinatario.
Articolo 15 Disciplina l’istituto delle specifiche responsabilità con riferimento: alle modalità di quantificazione delle risorse ad esse destinate in sede di contrattazione annuale; alla remunerazione a tale titolo degli incarichi conferiti nell’ambito dell’attuazione della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro con risorse pari al 10% di quelle disponibili; alle modalità di assegnazione della restante quota del 90% ai Dirigenti; alle modalità e criteri di affidamento delle specifiche responsabilità da parte dei dirigenti con la previsione di una Conferenza di servizio. E’ prevista, inoltre, una graduazione del compenso correlato al peso delle responsabilità affidate in termini di complessità, autonomia e grado di responsabilità. Tale specifica disposizione è volta ad evitare attribuzioni generalizzate e poco selettive. Inoltre, il compenso effettivo è erogato semestralmente a consuntivo, in proporzione al periodo di effettivo espletamento su decisione del Dirigente che ne attesta il positivo espletamento. L’apprezzamento positivo da parte del Dirigente richiede naturalmente coerenza con le risultanze del sistema di valutazione.
Articolo 16 Definisce i criteri di selezione per le progressioni economiche orizzontali. L’accesso è consentito ai dipendenti in servizio al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce la selezione, con due anni di anzianità nella posizione economica di riferimento che non abbiano subito nell’anno di riferimento ed in quello precedente provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto e che, nell’anno precedente, abbiano conseguito una valutazione almeno pari a 75/100. Gli elementi di valutazione previsti per garantire la selettività dei beneficiari sono basati sulle maggiori competenze acquisite e sviluppate dal personale. A tal fine è stata prevista l’introduzione tra i criteri di selezione della media della performance ottenuta negli ultimi tre anni e le competenze formative acquisite e certificate dal superamento di esame finale di apprendimento.
Articolo 17 Disciplina la banca delle ore replicando disposizioni già vigenti in linea con la contrattazione nazionale ed elevando a 50 ore il monte ore annuo a disposizione dei dipendenti.
Articolo 18 Prevede la possibilità di aumentare la percentuali dei rapporti a tempo parziale dal 25% - definito a livello nazionale - al 35 % per nel caso in cui dovessero presentarsi gravi e documentate esigenze familiari.
Articolo 19 Disciplina l’istituto dello straordinario replicando disposizioni già vigenti in linea con la contrattazione nazionale ed elevando a 200 ore il monte ore annuo a disposizione dei dipendenti.
Articolo 20 Stabilisce la concessione dei benefici culturali, assistenziali e ricreativi a favore del personale del Consiglio regionale disciplinando la ripartizione delle risorse tra le tipologie di intervento nonché i limiti reddituali per accedere a tali benefici. La declinazione dei criteri per l’erogazione dei contributi è demandata ad apposito bando interno emanato con cadenza annuale.
Articolo 21 Stabilisce una regola di correlazione tra produttività e incentivi alla progettazione. A tal fine è prevista la riduzione del premio individuale complessivo di produttività per tutti quei dipendenti che con riferimento al medesimo anno hanno percepito incentivi per la progettazione interna (comma 1). L’aliquota è progressiva e a scaglioni con riferimento agli importi degli incentivi per funzioni tecniche, non è prevista alcuna riduzione per importi fino a € 1.000,00 (comma 2) e non sono ammesse riduzioni superiori al 90% del premio complessivo individuale per produttività. Le riduzioni operate sono ripartite tra il restante personale in proporzione al premio complessivo individuale per produttività.
Articolo 22 Prevede l’estensione delle regole di correlazione tra produttività e incentivi alle funzioni tecniche, di cui all’articolo precedente, al rapporto tra retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative (Responsabili di Ufficio e Alte professionalità) e i medesimi incentivi. In questo caso le riduzioni operate sono ripartite tra gli altri titolari di Ufficio e Alte professionalità in proporzione al premio spettante secondo la vigente disciplina.
Articolo 23 Introduce una riduzione una tantum del premio complessivo individuale per tutti quei dipendenti che, con riferimento al medesimo anno, conseguono una nuova progressione economica orizzontale (comma 1). L’aliquota di riduzione da calcolare sull’importo della PEO conseguita è pari al 20% per il personale delle categorie B e C e del 30% per il personale appartenente alla categoria D. Le riduzioni operate sono ripartite tra il restante personale in proporzione al premio complessivo individuale per produttività. Al comma 3 si prevede lo stesso meccanismo di riduzione sulla quota individuale di retribuzione di risultato spettante nello stesso anno in cui si è conseguita la progressione orizzontale. Le riduzioni operate ai sensi del comma 3 sono ripartite tra i restanti titolari di P.O. in proporzione al premio risultato.
Articolo 24 Disciplina la quantificazione dell’indennità omnicomprensiva spettante al personale con mansioni di autista in applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 4, della L.R. 9 maggio 2001, n. 17.
Articolo 25 Disciplina la quantificazione dell’indennità omnicomprensiva spettante al personale in servizio presso le segreterie politiche in applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 10 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18.
Articolo 26 Contrattualizza le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita concesse al personale al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare.
Articolo 27 Prende atto dei riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche Articolo 28 Definisce i criteri generali per l’individuazione delle misure relative alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Articolo 29 Sancisce l’abrogazione di tutte le norme di parte normativa precedentemente stipulate a livello di contrattazione decentrata presso l’ente.
C) effetti abrogativi impliciti
Il contratto, come espressamente previsto nell’articolo 29, determina l’abrogazione di tutti i precedenti contratti decentrati normativi stipulati in sede di contrattazione decentrata presso il Consiglio Regionale.
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Sono state apportate modifiche alla disciplina della meritocrazia e premialità in coerenza con quanto disposto dal nuovo CCNL che, all’articolo 69, prevede l’introduzione di un premio differenziale ovvero di una maggiorazione del premio correlato alle migliori valutazioni ottenute in termini di performance individuale.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
La disposizione inserita nel CDI relativa alle progressioni economiche orizzontali garantisce il principio di selettività imposto dal contesto contrattuale e legislativo vigente, in quanto prevede, in prima istanza, dei requisiti di ammissione alla procedura - limitando in tal modo la partecipazione a tutto il personale – e, in seconda istanza, dei parametri di valutazione sulla base dei quali saranno svolte le procedure selettive vere e proprie che vedranno vincitori solo i dipendenti che avranno ottenuto i punteggi maggiori.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto di parte normativa, con particolare riferimento all’attribuzione dei premi di produttività collegati al sistema di Valutazione e Misurazione della Performance organizzativa ed individuale ci si attende un incremento della produttività del personale. Infatti il meccanismo introdotto di maggiorazione del premio legato alla valutazione della performance individuale dovrebbe determinare una maggiore responsabilità dei dipendenti sia in termini di comportamento che di risultato.
Con riferimento alle progressioni economiche ci si aspetta, invece, che la selettività dei beneficiari sia determinata dalle maggiori competenze acquisite e sviluppate dal personale. A tal fine è stata prevista l’introduzione tra i criteri di selezione della media della performance ottenuta negli ultimi tre anni e le competenze formative acquisite e certificate dal superamento di esame finale di apprendimento.
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
Area personale - Contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
In applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, le risorse decentrate sono state quantificate dall’Amministrazione con determinazione n. 55/AA/OG del 02/08/2018 nei seguenti importi:
Descrizione | Importo |
Risorse stabili | 647.722,54 |
Risorse variabili | 113.393,60 |
Totale | 761.116,14 |
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità come da determinazione n. n. 55/AA/OG del 02/08/2018
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (ART 67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018)
le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017 | € 826.900,18 | |
+ integrazione risorse dell’articolo 31 comma 2 disciplinate da : | ||
1. Art 32 commi 1 e 2 ccnl 22/1/2004 | € 39.198,42 | |
2. Art 4 comma 5 ccnl 09/05/2006 | € 15.130,20 | |
3. Art 8 comma 6 del ccnl 11/04/2008 | € 18.258,81 | |
specifico Fondo delle progressioni economiche | € 27.381,48 | |
risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004 | 0 | |
risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità” | € 6.999,72 | |
Totale risorse stabili al 2017 | € 933.868,81 | |
al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative | -€ 330.734,39 | |
Differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali Retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio | € | 8.920,56 |
€ | 54.339,23 | |
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART 67 C.1 CCNL 21.05.2018 | € | 666.394,21 |
Sezione II – Risorse variabili (ART. 67 CCNL 21.05.2018)
Le risorse variabili sono così determinate come da determinazione n 55/AA/OG DEL 02/08/2018
o Incentivi per le funzioni tecniche per € 36.271,96 così come determinato dal Dirigente del Servizio Informatica e Tecnico sulla base delle prescrizioni dell’articolo 93 del D.Lgs 163/2006;
o i risparmi accertati a consuntivo derivanti dallo straordinario e, pertanto, confluiscono nel fondo € 56.536,65 corrispondenti alla differenza tra il fondo per lo straordinario pari ad € 77.750,00 - determinato ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 - e la spesa per la remunerazione dell’istituto in parola dell’anno 2017 pari ad € 21.213,35;
o le risorse decentrate non spese nell’anno precedente pari ad € 2.327,73;
Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo
La decurtazione da operare sul fondo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D. Lgs 75/2017 è relativa al superamento del limite - fissato nel fondo 2016. Dalla determinazione n. 55/AA/OG del 02/08/2018 si evince che la decurtazione è stata effettuata poiché la quantificazione delle risorse decentrate dell’anno 2018 è superiore a quella del 2016 per € 10.705,64.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione come da determinazione n. 76/AA/OG del 23/06/2017
Descrizione | Importo |
Risorse stabili | 647.722,54 |
Risorse variabili | 113.393,60 |
Totale | 761.116,14 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Indennità di comparto | 49.339,26 |
Progressioni orizzontali | 210.050,46 |
Totale | 259.389,72 |
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 259.389,72 relative a:
Le somme suddette sono effetto di disposizioni dei CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 465.454,46 così suddivise:
Premi correlati alla performance organizzativa | € | 230.672,67 |
Premi correlati alla performance individuale | € | 153.781,78 |
Progressioni orizzontali con decorrenza nell’anno di riferimento | € | 0,00 |
Particolari Responsabilità | € | 75.000,00 |
Indennità condizioni di lavoro | € | 6.000,00 |
Totale | € | 465.454,46 |
Confluiscono inoltre nelle risorse decentrate somme a destinazione vincolata per € 36.271,96 relative alle quote per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006.
Si ribadisce che la somma destinata alla produttività è suscettibile di adeguamenti a consuntivo per effetto di quanto disposto nell’articolo 2.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Somme non regolate dal contratto | 259.389,72 |
Somme regolate dal contratto | 465.454,46 |
Destinazioni vincolate (incentivi funzioni tecniche) | 36.271,96 |
Destinazioni ancora da regolare | |
Totale | 761.116,14 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 647.722.54, le destinazioni di utilizzo consolidato aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato,) ammontano a € 259.389,72, pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Le risorse regolate dal contratto sono attribuite sulla base di criteri coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto nei confronti dei Dipendenti si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 224 del 20/12/2011) alle cui risultanze, con la supervisione del OIV è collegata l’attribuzione dei premi di produttività (Artt. 11/12/13 e 14 del contratto integrativo di parte normativa sottoscritto il 19 dicembre 2012). Si specifica poi in particolare che sia il meccanismo di erogazione della produttività collettiva, sia quello della produttività individuale prevedono che le risorse che residuano per effetto di valutazioni non piene siano destinate a “gratificare” con una quota “aggiuntiva” il 75% dei dipendenti che si trovano nelle fasce di merito più alte proporzionalmente alla valutazione ricevuta.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Non sono state apportate modifiche alla disciplina sulle progressioni economiche (orizzontali) di cui all’art. 15 del contratto integrativo di parte normativa del 19/12/2012 che ha previsto un meccanismo selettivo agganciato al Sistema di misurazione e valutazione come analiticamente evidenziato nella relazione illustrativa al contratto integrativo stesso.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione | Anno 2017 | Anno 2018 |
Risorse stabili | 964.033,80 | 647.722,54 |
Risorse variabili | 119.355,48 | 113.393,60 |
Totale | 1.083.389,28 | 761.116,14 |
Le differenze sostanziali sono dovute alle nuove modalità di quantificazione del fondo dettate dal nuovo CCNL che prevede che tra le risorse stabili non siano più considerate quelle destinate alla remunerazione del fondo per le posizioni organizzative pari ad 330.734,86.
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I-Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative alle risorse decentrate sono imputate sul capitolo di spesa 2005.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato. A tal fine il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, con determinazione n. 28/AA/OG del 07/05/2018 ha provveduto, in applicazione dell’art. 2, comma 4, lettera a), dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 2, commi 4 e 6, del contratto decentrato integrativo sottoscritto 21/07/2017, ad assestare le risorse 2017 non disponibili per la contrattazione.
Al termine della procedura di assestamento e dopo il pagamento di tutti i compensi accessori a carico del fondo 2017, dal sistema contabile è stato accertato che non sono state utilizzate con riferimento al medesimo fondo risorse per complessivi € 2.327,73.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale delle risorse decentrate come quantificate dall’Amministrazione in € 761.116,14 trova capienza sullo stanziamento del capitolo 2005 denominato “Trattamento fondamentale ed accessorio del personale” del bilancio 2018 del Consiglio Regionale ad eccezione delle somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche che trovano copertura negli stanziamenti relativi alle opere pubbliche a cui si riferiscono.