Contratto di Assicurazione
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo della Responsabilità Civile Professionale dei Geometri Documento Informativo precontrattuale predisposto a cura di CNA-Hardy
Società: CNA-Hardy
Prodotto: Responsabilità Civile Professionale dei Geometri
CNA esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Gran Bretagna denominata “Financial Services Authority”, al cui controllo è sottoposta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”) ed è pertanto iscritta nell’allegato dell’Albo per le Imprese assicurative presso l’ISVAP con il Codice impresa D854R al n. I.00055.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell’attività professionale assicurata.
Che cosa è assicurato?
gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio dell’attività professionale esercitata, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.
sono comprese anche le seguenti, qui citate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
✓ direzione lavori, contabilità e misure di lavori nell’ambito dell’incarico di direttore dei lavori, consulenza in ambito di progettazione e direzione lavori;
✓ rilevamenti topografici;
✓ svolgimento di attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
✓ prevenzione incendi purché svolta da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
✓ dichiarazione d’inizio attività, asseverazioni, stime;
✓ rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere nonché visure e ricerche catastali, certificazioni energetiche;
✓ assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
✓ accatastamento delle opere realizzate;
✓ consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;
✓ consulenza ed assistenza per pratiche di condono edilizio;
✓ relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali;
✓ incarichi di consulente tecnico d’ufficio nominato dall’Autorità Giudiziaria;
✓ incarichi di perito per perizie giudiziali ed extragiudiziali;
✓ redazione di piani regolatori in genere e di piani urbanistici;
✓ sopralluoghi e visite all’esterno dello studio professionale,
Che cosa non è assicurato?
L'assicurazione non è intesa a indennizzare l’Assicurato:
🗶 per danni causati da fatto doloso commesso dall’Assicurato;
🗶 per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato;
🗶 in relazione ad attività diverse da quella esercitata definita in polizza;
🗶 in relazione ad attività riguardanti opere ad alto rischio, quali definite in questa polizza;
🗶 per qualsiasi obbligazione di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, ove previsti dal sistema giuridico del luogo);
🗶 per Xxxxxxx già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;
🗶 per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai dipendenti; per ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento o di inadempienza contrattuale nei loro confronti, e per qualsiasi violazione di obbligazioni dell’assicurato derivanti dalle norme sul lavoro o comunque in qualità di datore di lavoro di qualsiasi dipendente o ex dipendente o aspirante ad un posto di lavoro
🗶 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche oppure dalla presenza o dall’uso di amianto;
🗶 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati (fatto salvo per la conduzione dello studio), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
🗶 per responsabilità derivanti da incarichi di progettazione, consulenza, calcolo o fornitura di specifiche tecniche, ove:
- i lavori di fabbricazione, costruzione, montaggio o installazione, oppure
- la fornitura di materiali o di attrezzature formino oggetto di contratto stipulato dall’Assicurato o da ditte e aziende di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia, direttamente o indirettamente, azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
🗶 per responsabilità assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
compresi i cantieri edili, resi necessari dallo svolgimento dell’attività;
✓ amministrazioni condominiali secondo le leggi e I regolamenti vigenti;
✓ presentazione di denunce di successione e/o riunione di usufrutto;
✓ liquidazione e concordato con uffici competenti relativi ad accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto;
✓ ricorsi presso le commissioni tributarie;
✓ tecnico competente in acustica ambientale come previsto dalla Legge 447/95;
✓ attività di competenza tecnica come previsto dal D.lgs 152/06 “Norme in materia ambientale".
L’assicurazione è operante anche nello svolgimento delle seguenti attività:
✓ Igiene e Sicurezza del Lavoro;
✓ Sicurezza e salute dei lavoratori compreso l’incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e s.m.i.;
✓ Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche;
✓ Fascicolo Fabbricato per l’accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
✓ Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall’Art. 8 comma 5 del DPR 554/99.
🗶 per i danni che formano oggetto di specifica copertura, quale prescritta all'articolo 111 (varianti in xxxxx x'xxxxx) x xxx'xxxxxxxx 000 (xxxxxxxx della progettazione) del Decreto Legislativo N° 163 del 2.5.2006 - Codice de Xxxx sui Contratti Pubblici;
🗶 per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; o derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
🗶 per reclami che abbiano origine nel territorio del Canada, delle Virgin Islands, degli Stati Uniti d’America o territori sotto la loro giurisdizione;
🗶 per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
🗶 per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, qualunque ne sia la causa;
🗶 per danni che si verifichino per effetto di onda sonica causata da aeromobili o altri mezzi aerei che volino a velocità sonica o supersonica;
🗶 per violazione di diritti d’autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva.
🗶 In caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico- economiche nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall’assicurazione i danni derivanti, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati.
Sono altresì esclusi i danni e le responsabilità:
🗶 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
🗶 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche;
🗶 qualsiasi Reclamo basato o in qualsiasi modo legato ad un fatto commesso da un amministratore, sindaco o dirigente dell’assicurato nell’esercizio delle sue funzioni;
🗶 qualsiasi Reclamo pertinente ai costi sostenuti dall’assicurato per completare, correggere o rifare una qualsiasi attività professionale;
🗶 qualsiasi Reclamo basato direttamente o indirettamente su/ attribuibile a/ derivante da/ risultante dalla responsabilità personale del subappaltatore;
🗶 qualsiasi reclamo derivante da/ basato su o in qualsiasi modo concernente i compensi corrisposti all’assicurato e/o prezzi pagati per prodotti o servizi.
Ci sono limiti di copertura?
La copertura è limitata nei seguenti casi:
! per qualsiasi Reclamo basato direttamente o indirettamente su/ attribuibile a/ derivante da/ risultante dalla responsabilità personale del subappaltatore;
! R.C. Conduzione dello Studio.
! qualora una sentenza giudiziaria stabilisca che l’Assicurato abbia operato al di là delle proprie competenze professionali in quanto l'attività che è causa del Reclamo è, nell'opinione del giudice di competenza, in relazione ad un contratto non reputato di “importanza limitata” o di “modesta costruzione” come previsto dalla legge (ULTRA VIRES);
! per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
! per Xxxxxxx conseguenti a situazioni e circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso e suscettibili di provocare o di aver provocato una richiesta di risarcimento;
! La copertura assicurativa garantita dalla presente polizza non troverà alcuna applicazione in relazione ai traffici o attività che siano soggetti a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione vigenti, siano essi economici, politici o commerciali.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo con esclusione del Canada, Virgin Island e Stati Uniti d’America e dei territori sotto la loro giurisdizione.
Che obblighi ho?
- entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l’Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta:
- di ogni Reclamo/Richiesta di risarcimento fatto contro di lui per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione;
- di ogni situazione o circostanza che sia oggettivamente suscettibile di causare un Reclamo/Richiesta di risarcimento quale definito in questa polizza;
- Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo;
- Fatta la denuncia di un Reclamo/sinistro, l’Assicurato è tenuto a fornire tempestivamente agli Assicuratori l’assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso;
- in caso di Reclamo/sinistro l’Assicurato è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati;
- Nel corso della polizza l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio entro 15 giorni dal loro verificarsi.
Quando e come devo pagare?
- Il premio deve essere pagato all’agenzia AEC Spa la quale è autorizzata a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente;
- Il pagamento può avvenire solo con bonifico bancario;
- Il premio di polizza deve essere pagato entro la data di effetto della polizza. Per le rate successive alla prima il pagamento deve essere effettuato entro il periodo di mora concesso.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
- La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno stabilito nella Scheda di Copertura se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.
- Per il pagamento del Premio delle annualità successive il Contraente ha tempo 30 giorni da ogni data di scadenza (periodo di mora), trascorsi i quali l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
- La polizza ha la durata prevista nella scheda di copertura ed è con tacito rinnovo. il tacito rinnovo viene meno qualora:
- siano stati denunciati Reclami/Sinistri;
- alla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, il totale degli introiti effettivi si riveli maggiore per oltre il 40% di quello ultimamente dichiarato agli Assicuratori;
Come posso disdire la polizza?
- Si può disdire la polizza mediante lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) a xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure xxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta potrà essere data da una Parte all'altra tramite l'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura.
- Qualora non sia previsto il tacito rinnovo, non è necessario disdire la polizza.
Assicurazione della responsabilità Civile Professionale dei Geometri (DIP Aggiuntivo Geometri)
Compagnia assicurativa CNA Insurance Company Europe Intermediario in veste di Manufacturer de facto: AEC Spa Prodotto: Geometri
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Geometri: 01
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Geometri: 01/04/2019 Il DIP Aggiuntivo Geometri pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Geometri (DIP Geometri), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia di CNA Insurance Company (Europe) S.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0 (qui di seguito “CNA” o “la Compagnia”) la sede secondaria italiana di CNA Insurance Company (Europe) S.A. con sede legale in Lussemburgo 00X Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, X-00000 – numero di registrazione B222697 – (qui di seguito “CNA”).
CNA esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dal Ministro delle finanze lussemburghese e il Commissariat aux Assurances, l’autorità di controllo sulle assicurazioni del Lussemburgo, alla cui vigilanza è sottoposta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”) ed è pertanto iscritta nell’Albo per le Imprese assicurative presso l’ISVAP con il Codice impresa D955R al n. I.00154.
L’ammontare del patrimonio netto di CNA è pari a € 432.491.204,20 Il capitale sociale ammonta a € 144.808.440,00
Il totale delle riserve patrimoniali è pari a € 635.705.715,00
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è: 1,36
Si fa presente che l’indice di solvibilità è il rapporto tra l’ammontare del regime di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati sono aggiornati al 31.12.2015
Al contratto si applica la legge italiana.
Recapiti della sede secondaria italiana della Compagnia: CNA Insurance Company (Europe) S.A.
Xxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Telefono: x00 00 0000 0000
Fax: x00 00 0000 0000
Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xxx
Che cosa è assicurato? |
Verso pagamento del premio gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio dell’attività professionale esercitata, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti. Per i dettagli si rinvia alle condizioni del testo di polizza |
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? In fase di preventivazione è’ possibile personalizzare la copertura, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO SOLO in fase di trattativa è possibile personalizzare la copertura base escludendo alcune garanzie |
OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO IN QUALSIASI MOMENTO è possibile personalizzare la copertura base inserendo o ampliando le garanzie, come ad esempio aumentando il massimale di polizza o inserendo delle garanzie particolari richiedendo apposita appendice |
Che cosa NON è assicurato? |
Rispetto a quanto già indicato nel DIP, non ci sono informazioni integrative e complementari sul prodotto. Ad integrazione di quanto già esposto si rinvia alle condizioni di polizza. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l’Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta di ogni reclamo fatto contro di lui per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; tale denuncia deve contenere la data e la narrazione dei fatti, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile agli Assicuratori; (b) di ogni situazione o circostanza che sia oggettivamente suscettibile di causare un Reclamo quale definito in questa polizza Fatta la denuncia di un Reclamo, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l’assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dal Contraente per conto proprio e dell’Assicurato prima della stipulazione di questo contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il modulo di Proposta e le risposte e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa polizza. Si applicano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, e si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile. |
L’assicurazione è prestata nella forma «claims made», ovvero è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, a condizione che la conseguente Richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione.
L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa polizza e nella Scheda di Copertura che ne fa parte integrante
Sono previsti sottolimiti di indennizzo già indicate nel DIP alla domanda “ci sono limiti di copertura?”;
Sono previste franchigie o scoperti comunicati al consumatore in fase di preventivazione e indicate successivamente nella scheda di copertura a conclusione del contratto;
Per i dettagli si rinvia alle condizioni del testo di polizza
Ci sono limiti di copertura?
Quando e come devo pagare? |
Il premio annuale esposto nella Scheda di Copertura è calcolato sull’ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati nell’esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d’inizio del Periodo di Assicurazione, oppure, se l’Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il Periodo di Assicurazione. Tali introiti lordi sono dichiarati dal Contraente nel modulo di Proposta e devono comprendere in tutti i casi gli introiti del Contraente e quelli fatturati, in relazione alla rispettiva attività assicurata, da ognuno degli Assicurati |
La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno stabilito nel Modulo se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Il premio è dovuto con periodicità annuale e può essere pagato solo a mezzo di bonifico bancario.
La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno stabilito nella Scheda di Copertura se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento quindi in tale periodo l’assicurazione resta sospesa.
In assenza di Xxxxxxx, alla scadenza questo contratto è tacitamente prorogato esclusivamente per un ulteriore Periodo di Assicurazione di 12 mesi salvo che non venga disdetto da una delle Parti mediante lettera raccomandata o altro mezzo equiparato (PEC), con preavviso di almeno 30 giorni prima della data di ogni scadenza annuale. Per il pagamento del premio delle annualità successive il Contraente ha tempo 30 (trenta) giorni da ogni data di scadenza (periodo di mora), trascorsi i quali l'assicurazione è sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento (art. 1901 C.C.). Ferma restando la proroga di questo contratto in assenza di Xxxxxxx, qualora alla data di scadenza di ogni annualità assicurativa il totale degli introiti effettivi si riveli maggiore per oltre il 40% di quello ultimamente dichiarato agli Assicuratori, il Contraente è tenuto a darne avviso per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza. Ricevuto tale avviso, gli Assicuratori comunicano prontamente l'importo del premio aggiornato, che il Contraente è tenuto a pagare nel rispetto del periodo di mora di 30 giorni successivi alla data di scadenza. Ove risultasse che tale avviso non sia stato dato agli Assicuratori nei termini predetti e quindi sia stato loro corrisposto un premio inferiore a quanto dovuto, l'indennizzo relativo a eventuali Reclami che dovessero sopravvenire sarà ridotto in proporzione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il prodotto è rivolto ai Geometri liberi professionisti
A chi è rivolto questo prodotto?
Il contributo riconosciuto all’intermediario del Contraente è variabile e può raggiungere il 18% del premio imponibile indicato nella scheda di copertura.
Quali costi devo sostenere?
Disdetta della polizza
- Si può disdire la polizza mediante lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) a xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure xxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta potrà essere data da una Parte all'altra tramite l'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura.
- Qualora non sia previsto il tacito rinnovo, non è necessario disdire la polizza.
Recesso e Rimborso
Rispetto a quanto già indicato nel DIP, si precisa che Dopo ogni denuncia di un Reclamo e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali
Risoluzione
Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell’Assicurato che venga sospeso o radiato dal
Disdetta, Recesso e Rimborso, Risoluzione
relativo Ordine professionale o a cui venga negata o ritirata l’abilitazione all’esercizio della professione l’assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata. Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie? | |
All’Impresa assicuratrice | Per iscritto mediante lettera raccomandata presso la sede italiana - CNA Insurance Company (Europe) S.A. - Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, oppure PEC (Posta Elettronica Certificata) a xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla compagnia. mediante lettera raccomandata indirizzata in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi è necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
GEOMETRI
AVVERTENZA UTILE
L’assicurazione prestata con la presente polizza è nella forma
« CLAIMS MADE »
ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
( Si vedano le definizioni H e I
e gli articoli 9, 10, 16.2, 16.8, 16.9, 17 delle Condizioni)
DEFINIZIONI
A . Contraente - Il soggetto identificato nella Scheda di Copertura (definizione D1) e alla voce 1 del modulo di Proposta allegato, che stipula questa assicurazione per conto proprio e per conto dell’Assicurato di seguito definito. Si applica il disposto dell’art. 1891 del Codice Civile.
B . Assicurato - Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato.
Ognuno dei soggetti summenzionati è considerato Assicurato alla condizione essenziale che sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti.
C . Assicuratori - CNA Insurance Company (Europe) S.A. che ha emesso questa Polizza per il tramite dell'Agente AEC SpA, (AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA) con sede in:
-- Xxxxxx xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxx
-- Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
D . Sono annessi a questa polizza per farne parte integrante:
D1. la Scheda di Copertura, che contiene i dati relativi a questa assicurazione.
D2. il modulo di Proposta compilato dal Contraente.
E. Attività Professionale - I servizi forniti dall’Assicurato nella qualità di GEOMETRA, realizzati nel campo professionale di sua competenza e per i quali è legalmente autorizzato e accreditato ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.
F . Terzi - Tutte le persone diverse dall’Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell’Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti (di ogni ordine e grado), e con esclusione delle ditte e aziende di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive.
Fermo quanto sopra, nel termine ‘terzo’ o ‘terzi’ sono espressamente compresi i clienti e i committenti del
Contraente, in relazione all’esercizio dell’attività professionale esercitata.
X. Xxxxxxxxxx - Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all’esercizio dell’attività professionale sopra definita ma che, nell’ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di “stage”.
H . Xxxxxxx - Xxxxxx che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell’Assicurato :
a ) la comunicazione con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;
b ) la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
c ) l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa
assicurazione.
I . Periodo di Assicurazione - Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura. (Articolo 22).
X. Xxxxxxxxxx - La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxx. Le condizioni di polizza prevedono un limite di indennizzo globale (Massimale) per ogni Periodo di Assicurazione.
K . Agente - A E C S.p.A., Roma
(indirizzi alla voce C che precede) Tel: 06 85 332.1 - Fax: 00 00 00 00 00
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile italiano. Il modulo di Proposta e le risposte e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa polizza.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si applicano i seguenti disposti:
a) Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell’ammontare dei danni e delle spese che eccederà l’ammontare pagabile da tali altre assicurazioni. (Copertura in D.I.L.: differenza di limiti).
b) Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali, i danni o parte di essi non siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché il Reclamo sia risarcibile ai sensi di questa polizza. (Copertura in D.I.C.: differenza di condizioni).
c) Si applica in ogni caso quanto disposto agli articoli 11 (limite di indennizzo) e 12 (franchigia).
d) L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Xxxxxxx è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati (articolo 17, ultimo comma).
Art. 3 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI – ONERI FISCALI
3.1 Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori.
3.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti in polizza.
3.3 Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, e si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - CASI DI CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell’Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine professionale o a cui venga negata o ritirata l’abilitazione all’esercizio della professione l’assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata. (Articoli 15D e 16.5).
Art. 7 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente contratto, Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente, salvo il caso di chiamate di terzo.
Art. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 9 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Verso pagamento del premio convenuto (articoli 22 e 23), gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell’esercizio dell’attività professionale esercitata, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.
Questa assicurazione è prestata nella forma «claims made» dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di
retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato (articoli 16.2, 16.8, 16.9 e 17).
L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di
questa polizza e nella Scheda di Copertura che ne fa parte integrante.
ART. 10 - PERIODO DI ASSICURAZIONE
Le date d’inizio e termine del primo Periodo di Assicurazione sono stabilite nella Scheda di Copertura. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di proroga o rinnovo di questo contratto. Ognuna di tali annualità è distinta dalla precedente e dalla successiva; pertanto ciascun Periodo di Assicurazione costituisce un'autonoma e singola annualità di copertura assicurativa, diversa e separata da quella che la precede e da quella che la segue.
Art. 11 - LIMITE DI INDENNIZZO – SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO (Si vedano le definizioni H e I)
Il Limite di Indennizzo globale (Massimale) esposto nella Scheda di Copertura rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione (articolo 10). Qualunque sia il numero dei Reclami, dei reclamanti e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l’obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore di tale Limite di Indennizzo. Ogni importo pagato dagli Assicuratori per ciascun Reclamo andrà pertanto a ridurre il massimale del Limite di Indennizzo pertinente al relativo Periodo di Assicurazione. Il “Limite di Indennizzo applicabile” è quello che risulta dopo tale riduzione.
Il Limite di Indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.
Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al Limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.
Art. 12 - FRANCHIGIA
Salvo ove diversamente stabilito nelle condizioni di questa polizza e negli eventuali allegati, l’assicurazione è soggetta alla franchigia stabilita nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell’Assicurato. Agli effetti dell’applicazione della franchigia, tutti i Reclami che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili a una medesima causa, saranno considerati un Reclamo unico.
Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l’ammontare della franchigia, il Contraente si obbliga a
rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell’avvenuta anticipazione. La franchigia non si applica alle spese legali e peritali di cui all’articolo 19 che segue.
Art. 13 - PRECISAZIONI SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESERCITATA
13.1 - Si precisa che nell'attività professionale esercitata dall'Assicurato in qualità di Geometra sono comprese anche le seguenti, qui citate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
1. direzione lavori, contabilità e misure di lavori nell’ambito dell’incarico di direttore dei lavori, consulenza in ambito
di progettazione e direzione lavori
2. rilevamenti topografici
3. svolgimento di attività professionali previste e disciplinate dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
4. prevenzione incendi purché svolta da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge
5. dichiarazione d’inizio attività, asseverazioni, stime
6. rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere nonché visure e ricerche catastali, certificazioni energetiche
7. assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento
8. accatastamento delle opere realizzate
9. consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi
10. consulenza ed assistenza per pratiche di condono edilizio
11. relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali
12. incarichi di consulente tecnico d’ufficio nominato dall’Autorità Giudiziaria
13. incarichi di perito per perizie giudiziali ed extragiudiziali
14. redazione di piani regolatori in genere e di piani urbanistici
15. sopralluoghi e visite all’esterno dello studio professionale, compresi i cantieri edili, resi necessari dallo
svolgimento dell’attività
16. amministrazioni condominiali secondo le leggi e I regolamenti vigenti
17. presentazione di denunce di successione e/o riunione di usufrutto
18. liquidazione e concordato con uffici competenti relativi ad accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto
19. ricorsi presso le commissioni tributarie
20. tecnico competente in acustica ambientale come previsto dalla Legge 447/95
21. attività di competenza tecnica come previsto dal D.lgs 152/06 “Norme in materia ambientale".
13.2 - L’assicurazione delimitata in polizza è operante anche nello svolgimento delle seguenti attività:
a) Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);
b) Sicurezza e salute dei lavoratori compreso l’incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto
dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche;
c) Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’Esecuzione dei
Lavori come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche;
d) Fascicolo Fabbricato per l’accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
e) Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall’Art. 8 comma 5 del DPR
554/99.
Art. 14 - ULTRA VIRES
Fermo restando il massimo valore delle opere di EUR 3.500.000, relativo alle sole attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, resta inteso che l'assicurazione delimitata in questa polizza viene prestata dagli Assicuratori solo qualora una sentenza giudiziaria stabilisca che l’Assicurato abbia operato al di là delle proprie competenze professionali in quanto l'attività che è causa del Reclamo è, nell'opinione del giudice di competenza, in relazione ad un contratto non reputato di “importanza limitata” o di “modesta costruzione” come previsto dalla legge.
Si conferma che il predetto "valore delle opere" è riferito a quella parte del progetto complessivo per la quale l'Assicurato presti sotto contratto il suo servizio professionale in qualità di Geometra.
Art. 15 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all’articolo 16, e fermi
sia il Limite di Indennizzo che la franchigia (articoli 11 e 12), gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:
15A. Fatto dei dipendenti e collaboratori - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa a comprendere anche i Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per
danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale esercitata, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti (definizione G), salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 20.
15B. Responsabilità solidale - L’assicurazione delimitata in questa polizza vale anche
a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
b) per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili.
15C. Tutela dei dati personali - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto, purché la violazione sia causata da azione od omissione involontaria e non da comportamento illecito continuativo.
15D. Copertura "postuma" – Protezione degli eredi e dei tutori
A - Se l’attività professionale del Contraente viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all’esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari, l’attività professionale già svolta in precedenza dal Contraente resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso.
B - Nelle predette circostanze, a richiesta scritta del Contraente e verso pagamento del premio da convenire, gli Assicuratori sono tenuti a rilasciare una polizza per una copertura "postuma" della durata di 2 anni per estendere l’assicurazione ai Reclami fatti per la prima volta contro il Contraente in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, purché derivanti da comportamenti colposi commessi prima di tale cessazione ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura annessa a questa polizza, e purché debitamente denunciati agli Assicuratori (articolo 17) nei 2 anni di durata della copertura "postuma".
C - La polizza della copertura "postuma"
a ) è emessa alle condizioni di polizza in corso al momento della cessazione dell'attività in quanto applicabili e per un Limite di Indennizzo globale, per l'insieme di tutti i Reclami che abbiano luogo nell’intero periodo di 2 anni, uguale a quello in vigore in quel momento in base al presente contratto (si veda l'articolo 11).
b ) ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di scadenza del periodo di assicurazione in corso se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, e termina alla data della scadenza dei 2 anni, senza obbligo di disdetta, non essendo ad essa applicabili i disposti dell'articolo 23; trascorsi 15 giorni dalla data della sua scadenza, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà esser loro denunciato. L’eventuale proroga della copertura "postuma" è soggetta a trattativa tra le Parti.
D - Nel momento in cui entrasse in vigore un qualsiasi altro contratto assicurativo per la copertura degli stessi rischi professionali, si applicheranno i disposti dell'articolo 2 (Altre Assicurazioni).
E - Nel caso in cui la cessazione dell’attività sia dovuta a morte del Contraente o a sua incapacità d’intendere e di volere, i disposti che precedono sono a valere a protezione degli interessi dei suoi eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili.
15Dbis. Garanzia "postuma" – Decennale
In alternativa a quanto previsto dall’art. 15D che precede, pena la decandenza ed entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, l’Assicurato, gli eredi e tutori possono chiedere agli Assicuratori, compilando un apposito modulo proposta, una garanzia postuma della durata di 10 (dieci) anni. Qualora richiesto, gli Assicuratori sono tenuti a formulare una proposta per tale garanzia postuma, a copertura dei “reclami tardivi”, con premio addizionale da stabilirsi.
Negli articoli 15D e 15Dbis, per Reclami tardivi si intendono i quelli fatti per la prima volta contro l’Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale (art. 15D) oppure in alternativa in data posteriore a quella di scadenza della polizza (art. 15Dbis), per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione o scadenza ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.
Il massimale stabilito nella Scheda di Copertura rappresenta l’esborso massimo per il quale gli Assicuratori risponderanno per tutti i Sinistri che si riferiscono al periodo di garanzia postuma.
Tale garanzia terminerà alla data della sua naturale scadenza, senza obbligo della preventiva disdetta prevista dall’art.
23. La notifica dei sinistri durante il periodo di garanzia postuma dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui
all’Art. 17.
15E. Diffamazione e danni all’immagine - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all’immagine di terzi, a seguito di un fatto commesso, nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale esercitata, dall'Assicurato o da taluna delle persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti (definizione G), salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 20.
15F. Perdita di documenti - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nello svolgimento dell’attività professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell’evento, ma salve le esclusioni che figurano in polizza (articolo 16), purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato.
Inoltre, fino a concorrenza di un sottolimite di indennizzo annuo di € 100.000 (euro centomila) e con applicazione di una franchigia di Euro 1.000 (mille), gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall’Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.
Ai fini di questa estensione, il termine “documenti” sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all’attività professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell’Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio:
titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.
Il fatto dannoso deve essere denunciato per iscritto agli Assicuratori nei 15 giorni successivi a quello in cui l’Assicurato
ne è venuto a conoscenza.
15G. R. C. della conduzione dello Studio - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro il Contraente (definizione A) durante il Periodo di Assicurazione per Xxxxx a terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell’attività professionale esercitata (definizione E) e la cui ubicazione è precisata nella Scheda di Copertura. La garanzia è operante anche quando detti Xxxxx siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui il Contraente sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo (articolo 20).
A integrazione e chiarimento delle esclusioni figuranti all’articolo 16, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell’assicurazione i danni :
a) subiti da qualsiasi dipendente dell’Assicurato (definizione G) o da soci o amministratori dell’Assicurato;
b) derivanti da qualunque attività non riconducibile all’attività professionale esercitata;
c) che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali.
In relazione a questa estensione, la Scheda di Copertura espone il Sottolimite di Indennizzo che rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. (Si vedano gli articoli 10 e 11).
Art. 16 - ESCLUSIONI
Questa assicurazione non è intesa a indennizzare l’Assicurato:
16.1 per danni causati da fatto doloso commesso dall’Assicurato;
16.2 per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
16.3 per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato;
16.4 in relazione ad attività diverse dall’attività professionale esercitata definita in questa polizza (definizione E); in particolare l’assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore, membro del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all’esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all’attività professionale esercitata;
16.5 in relazione ad attività svolte dopo che l'attività professionale esercitata venga a cessare per qualunque motivo;
16.6 in relazione ad attività riguardanti opere ad alto rischio, quali definite in questa polizza;
16.7 per qualsiasi obbligazione di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, ove previsti dal sistema giuridico del luogo);
16.8 per Reclami già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione,
indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;
16.9 per Xxxxxxx conseguenti a situazioni e circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso e suscettibili di provocare o di aver provocato una richiesta di risarcimento;
16.10 per danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell’ambito dell’attività professionale esercitata, da perdita di documenti ai sensi dell'articolo 15F, o dalla conduzione dello Studio ai sensi dell'articolo 15G;
16.11 per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai dipendenti (definizione G); per ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
e per qualsiasi violazione di obbligazioni dell’assicurato derivanti dalle norme sul lavoro o comunque in
qualità di datore di lavoro di qualsiasi dipendente o ex dipendente o aspirante ad un posto di lavoro
16.12 per responsabilità derivanti da incarichi di progettazione, consulenza, calcolo o fornitura di specifiche tecniche, ove
- i lavori di fabbricazione, costruzione, montaggio o installazione, oppure
- la fornitura di materiali o di attrezzature
formino oggetto di contratto stipulato dall’Assicurato o da ditte e aziende di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
16.13 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche oppure dalla presenza
o dall’uso di amianto;
16.14 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati (fatto salvo quanto previsto all'articolo 15G), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
16.15 per responsabilità assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali
responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
16.16 per i danni che formano oggetto di specifica copertura, quale prescritta all'articolo 111 (varianti in xxxxx x'xxxxx) x xxx'xxxxxxxx 000 (xxxxxxxx della progettazione) del Decreto Legislativo N° 163 del 2.5.2006 - Codice de Xxxx sui Contratti Pubblici;
16.17 per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; o derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
16.18 per reclami che abbiano origine nel territorio del Canada, delle Virgin Islands, degli Stati Uniti d’America o territori sotto la loro giurisdizione; pertanto questa assicurazione non risponde per i risarcimenti dovuti e i costi sostenuti in relazione :
( a ) a qualunque domanda, diffida, esposto, citazione, ingiunzione, che provengano dai suddetti Paesi;
( b ) ad ogni azione legale o procedura arbitrale intentata in detti Paesi, qualunque sia la sentenza o il lodo arbitrale che ne risulti, anche se con delibazione in Italia o in altro Paese, o a qualunque transazione che ne consegua;
16.19 per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
16.20 per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, qualunque ne sia la causa;
16.21 per danni che si verifichino per effetto di onda sonica causata da aeromobili o altri mezzi aerei che volino a velocità sonica o supersonica;
16.22 per violazione di diritti d’autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva.
In caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall’assicurazione:
16.23 i danni derivanti, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati.
Sono altresì esclusi i danni e le responsabilità:
16.24 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
16.25 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche;
16.26 qualsiasi Reclamo basato o in qualsiasi modo legato ad un fatto commesso da un amministratore, sindaco o dirigente dell’assicurato nell’esercizio delle sue funzioni; o qualsiasi altro atto, errore od omissione ad esso riferibile, o qualsiasi richiesta di risarcimento promossa contro uno delle predette persone esclusivamente in base al loro status di amministratore, sindaco o dirigente;
16.27 qualsiasi Reclamo pertinente ai costi sostenuti dall’assicurato per completare, correggere o rifare una qualsiasi attività professionale;
16.28 qualsiasi Reclamo basato direttamente o indirettamente su/ attribuibile a/ derivante da/ risultante dalla responsabilità personale del subappaltatore;
Questa polizza non potrà essere applicata ad alcun commercio o altra attività soggetta a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione di carattere economico, politico o commerciale applicabile. Nessuna compagnia (ri)assicurativa sarà tenuta a fornire copertura, liquidare alcun sinistro o corrispondere alcuna somma in virtù del presente accordo nella misura in cui tale copertura assicurativa, liquidazione di un sinistro o corresponsione di una somma potrebbe esporre detta compagnia (ri)assicurativa o qualsiasi membro del gruppo della compagnia assicurativa a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione di carattere economico, politico o commerciale applicabile. La compagnia (ri)assicurativa ha l’obbligo di rispettare tutte le eventuali
restrizioni, misure e sanzioni finanziarie applicabili irrogate dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti (incluse quelle imposte dall’Office of Foreign Asset Control) che fanno tutte parte di questa clausola.
ART. 17 - DENUNCIA DEI RECLAMI (Si vedano le definizioni H e I)
Al più presto possibile e comunque entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a
conoscenza, l’Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta:
(a) di ogni Reclamo fatto contro di lui per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione;
(b) di ogni situazione o circostanza che sia oggettivamente suscettibile di causare un Reclamo quale definito in questa polizza; tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei termini predetti e se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione, con applicazione degli articoli 18, 19, 20, 21 che seguono.
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell’Assicurato all’indennizzo, salvo il caso in cui i 15 giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni (articolo 2), l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del Reclamo, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910, terzo comma, del Codice Civile).
ART. 18 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RECLAMO
Fatta la denuncia di un Reclamo, l’Assicurato è tenuto a fornire tempestivamente agli Assicuratori l’assistenza
necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso.
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori.
Senza il previo consenso dell’Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l’Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l’eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell’ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere, oltre alle spese legali sostenute fino alla data in cui l’Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di indennizzo applicabile in quel momento e ferma la franchigia a carico dell’Assicurato. (Articoli 11 e 12).
ART. 19 - VERTENZE E SPESE LEGALI
Gli Assicuratori hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Le spese legali sostenute per l'assistenza e la difesa dell'Assicurato sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al limite o sottolimite di indennizzo o massimale applicabile al Reclamo, ma per un importo complessivo non superiore a un quarto di tale massimale. Qualora l'ammontare dell'indennizzo dovuto ai danneggiati superi il massimale applicabile al Reclamo, gli Assicuratori rispondono delle spese legali solo nella proporzione esistente fra tale massimale e l'ammontare totale dell’indennizzo. Se in polizza sono previste franchigie a carico dell'Assicurato, queste non si applicano alle spese legali.
Gli Assicuratori non rispondono di multe o ammende inflitte all’Assicurato né delle spese di giustizia penale.
Art. 20 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell’indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all’’Assicurato, il quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell’esercizio di tali diritti.
Nei confronti dei dipendenti e collaboratori dell’Assicurato (definizioni B e G) tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto in caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa (articolo 15A).
L'Assicurato è responsabile nei confronti della Compagnia del pregiudizio arrecato al loro diritto di surrogazione.
Art. 21 - FACOLTA' DI RECESSO IN CASO DI RECLAMO
Dopo ogni denuncia di un Reclamo e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Il preavviso potrà essere dato da una Parte all'altra tramite l'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura (articolo 24). Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Art. 22 - Calcolo e periodicità e mezzi di pagamento del premio iniziale
Il premio annuale esposto nella Scheda di Copertura è calcolato sull’ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati nell’esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d’inizio del Periodo di Assicurazione, oppure, se l’Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il Periodo di Assicurazione.
La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno stabilito nella Scheda di Copertura se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.
Alle annualità successive si applicano i disposti del seguente articolo 23.
Il premio è dovuto con periodicità annuale e può essere pagato solo a mezzo di bonifico bancario.
Art. 23 - TACITA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE - CALCOLO DEL RELATIVO PREMIO
(I) In assenza di Xxxxxxx, alla scadenza questo contratto è tacitamente prorogato esclusivamente per un ulteriore Periodo di Assicurazione di 12 mesi salvo che non venga disdetto da una delle Parti mediante lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) spedita almeno 30 giorni prima della data di ogni scadenza annuale. La disdetta potrà essere data da una Parte all'altra tramite l'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura (articolo 24). Per il pagamento del premio delle annualità successive il Contraente ha tempo 30 (trenta) giorni da ogni data di scadenza (periodo di mora), trascorsi i quali l'assicurazione è sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento (art. 1901 C.C.).
(II) Come sopra convenuto, la tacita proroga del contratto non ha luogo se sono stati denunciati Reclami. In questo caso le Parti negozieranno condizioni e termini per la proroga o il rinnovo dell'assicurazione.
(III) Ferma restando la proroga di questo contratto in assenza di Xxxxxxx, qualora alla data di scadenza di ogni annualità assicurativa il totale degli introiti effettivi si riveli maggiore per oltre il 40% di quello ultimamente dichiarato agli Assicuratori, il Contraente è tenuto a darne avviso per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza. Ricevuto tale avviso, gli Assicuratori comunicano prontamente l'importo del premio aggiornato, che il Contraente è tenuto a pagare nel rispetto del periodo di mora di 30 giorni successivi alla data di scadenza. Ove risultasse che tale avviso non sia stato dato agli Assicuratori nei termini predetti e quindi sia stato loro corrisposto un premio inferiore a quanto dovuto, l'indennizzo relativo a eventuali Reclami che dovessero sopravvenire sarà ridotto in proporzione.
(IV) Gli Assicuratori hanno il diritto, in qualsiasi momento e con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, di effettuare controlli e verifiche degli introiti effettivi e di quelli dichiarati, e l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire il registro delle fatture e dei corrispettivi.
(V) Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 21 restano invariate.
Art. 24 - CLAUSOLA DELL'INTERMEDIARIO
Con la sottoscrizione della presente polizza,
1. il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato da questa polizza, conferisce al Broker/Agente indicato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
2. gli Assicuratori conferiscono al loro Agente AEC SpA l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a
questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che :
a ) ogni comunicazione fatta al Broker/Agente mandatario dalla AEC SpA, anche in caso di avviso di disdetta o di recesso dal contratto, si considererà come fatta al Contraente e all’Assicurato;
b ) ogni comunicazione fatta dal Broker/Agente mandatario alla AEC SpA, anche in caso di avviso di disdetta o di recesso dal contratto, si considererà come fatta dal Contraente o dall’Assicurato stesso;
c ) ogni comunicazione fatta alla AEC SpA si considererà come fatta agli Assicuratori.
DEFINIZIONI delle OPERE AD ALTO RISCHIO (articolo 16.6 delle Condizioni)
1 - Ferrovie - Linee ferroviarie (rotaie, traversine, binari di stazione), ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria.
- Non sono considerate opere ad alto rischio : le opere civili, i sottopassi e sovrappassi, gli edifici adibiti a stazioni, uffici e servizi vari.
2 - Funivie - Tutti i mezzi di trasporto su cavi sospesi.
- Non sono considerate opere ad alto rischio: le opere edili connesse a tali mezzi di trasporto, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea (purché non basati nell’acqua), nonché gli ascensori verticali o obliqui e le funicolari.
3 - Gallerie - Tutte le gallerie, siano esse artificiali o naturali, scavate con qualsiasi mezzo.
- Non sono considerati opere ad alto rischio i sottopassi e sovrappassi.
4 - Dighe - Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica.
- Non sono considerati opere ad alto rischio i rafforzamenti delle sponde di fiumi.
5 - Porti e Opere Subacquee - I porti marittimi, lacustri e fluviali, e tutte le opere totalmente sommerse o
che abbiano le fondazioni basate nell’acqua.
6 - Parchi Giochi - Impianti in parchi giochi e luna park, destinati all’utilizzo da parte del pubblico.
Data | Il Contraente |
…………………………………………………………… |
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto proprio e per conto dell’Assicurato :
1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “claims made”, a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo (definizioni H e I);
2. di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle condizioni di polizza:
articolo 2 – Altre assicurazioni – Copertura a secondo rischio – D.I.L., D.I.C.; articolo 9 – Oggetto dell’assicurazione (“Claims made” – Retroattività) articolo 10 – Periodo di Assicurazione
articolo 16 – Esclusioni, in particolare quelle dell’assicurazione “claims made”: 16.2, 16.8, 16.9
articolo 17 – Denuncia dei reclami (assicurazione “claims made”)
articolo 18 – Diritti e obblighi delle Parti in caso di Reclamo;
articolo 23 – Tacita proroga dell’assicurazione - Calcolo del relativo premio; articolo 24 – Clausola dell'Intermediario.
3. di avere ricevuto i documenti che compongono il fascicolo informativo e, segnatamente, nota informativa e glossario, condizioni generali e questionario proposta, ove previsto.
Data | Il Contraente |
…………………………………………………………… |
Assicurazione di Responsabilità civile per GEOMETRI Professionisti
Proposta-Questionario
"CLAIMS MADE" - L’assicurazione, nei limiti e alle condizioni tutte di polizza, è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.
L'assicurazione non opera in relazione a Reclami che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all’Assicurato prima della data di
decorrenza.
AVVISO - Le risposte alle domande contenute nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza per gli Assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività.
Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo.
Avvertenze Importanti
( I ) - La presente Proposta è riservata a Professionisti (individuali, studi associati e simili)
-- che non abbiano avuto sinistri di R.C. Professionale negli ultimi 5 anni -- N.B.: si raccomanda di prestare attenzione alla domanda n. 4.2
-- il cui fatturato complessivo annuale non sia maggiore di Euro 300.000 (domanda n. 2)
-- Se taluno di tali requisiti non è confermato, richiedere una quotazione ad hoc.
( II ) - La quotazione è subordinata all’esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro
documento o informazione gli Assicuratori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.
( III ) - È di estrema importanza che il Proponente sia a conoscenza dell’oggetto di questa assicurazione in modo che alle domande qui contenute possa essere data la corretta risposta. In caso di dubbio si prega di contattare il Vostro Broker/Agente poichè ogni informazione errata o inesatta potrebbe compromettere gli eventuali risarcimenti o potrebbe causare l’annullamento della stessa assicurazione.
1. Il Proponente – Nome e cognome o Denominazione in caso di Studio Associato o Società: ..........................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo completo (incluso CAP): ..........................................................................................................................................................................
Attività professionale esercitata: Geometra
Partita Iva: ......................................................................................... @ Email (PEC): ...........................................................................................
1.2 | Nome di eventuali professionisti/consulenti che hanno un rapporto contrattuale di collaborazione col Proponente e che questi intende tenere assicurati nell'ambito di tale rapporto | |
2. | Fatturato totale consuntivo dell'anno precedente: N.B. 1 - Qualora si tratti di attività neo costituita, indicare gli introiti preventivati per l’anno in corso N.B. 2 - In caso di studio associato comprendere gli introiti fatturati a titolo personale dai singoli associati | € |
3 | Limite di Indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo: |
€ 500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 2.000.000,00
€ 2.500.000,00
4.1 Il Proponente è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad un Reclamo
risarcibile ai termini della polizza? Si No
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli
4.2 Numero di sinistri per Responsabilità Civile Professionale avuti dal Proponente, dai suoi associati e dai professionisti di cui al punto 1.2 negli ultimi 5 anni:
Se si tratta soltanto di uno o due sinistri, fornirne i dettagli compilando l'Allegato 1
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Proponente, dopo accurato esame, dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:
a) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità
b) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato: la “Nota Informativa”, le "Condizioni di Assicurazione” e il "Glossario" che, con il presente modulo di proposta di assicurazione, formano parte integrante del Fascicolo Informativo.
Data Timbro e Firma del Proponente
.............................................. ........................................................................................
ALLEGATO 1
SCHEDA SINISTRI
Il sottoscritto Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono verificati soltanto i seguenti sinistri
SINISTRO UNO | SINISTRO DUE | |
Data del reclamo | ||
Nominativo del reclamante | ||
Descrizione dettagliata del sinistro | ||
Ammontare del danno reclamato | ||
Provvedimenti/iniziative per far fronte al reclamo | ||
Conclusione del sinistro o stato attuale della pratica |
Data Timbro e Firma del Proponente
................................................ ...........................................................................
Quanto segue non influenza l'eventuale quotazione rilasciata dagli Assicuratori.
Ai soli fini statistici, preghiamo il Proponente di dedicareci ancora qualche minuto per rispondere alle seguenti domande informative:
A. Indicare l’anno di iscrizione all’albo
B. Indicare la percetuale di fatturato derivante da clienti NON domiciliati in Italia
□ Nessuna
□ Meno del 25%
□ Meno del 50%
□ Oltre il 50%
C. Indicare la percetuale di fatturato derivante da attività/consulenza su progetti/lavori NON Italiani
□ Nessuna
□ Meno del 25%
□ Meno del 50%
□ Oltre il 50%
D. Indicare la percetuale di fatturato derivante da attività quali: Costruzioni oltre 10 piani, Università/Scuole/Alberghi/Ospedali, Strade e Autostrade, Magazzini e Edifici industriali, Impianti di condizionamento, Uffici e negozi, Valutazioni ambientali ed inquinamento, Certificazione energetica, Costruzioni Residenziali, Rivestimenti in genere
□ Nessuna
□ Meno del 10%
□ Meno del 25%
□ Meno del 50%
□ Meno del 75%
□ Oltre il 75%
E. Indicare la percetuale di fatturato derivante da attività quali: Gestione e trattamento rifiuti, Impianti chimci e petrolchimici, Impianti manufatturieri e siderurgici, Magazzini frigoriferi e refrigerazione, Reti Elettriche/Fognatura/aquedotti, Terminal petroliferi e Gasdotti, Torri di raffreddamento e Silos
□ Nessuna
□ Meno del 10%
□ Meno del 25%
□ Meno del 50%
□ Meno del 75%
□ Oltre il 75%
F. Indicare la percetuale di fatturato derivante da attività quali: Ingegneria geotecnica, Fondazioni profonde, Dighe, Gallerie, Barriera difesa marittima, Dighe/invasi/bacini, Opere di fondazione diverse, Porti e Moli, Posa condotte e cavi sottomarini, Pozzi e Gallerie, Ponti, Centrali elettriche a turbine, Centrali nucleari, Ponti e Tombini, Riempimenti e bonifiche
□ Nessuna
□ Meno del 10%
□ Meno del 25%
□ Meno del 50%
□ Meno del 75%
□ Oltre il 75%
G. Indicare il valore del progetto più grande sul quale avete operato professionalmente, prestando la vostra attività, negli ultimi 5 anni:
□ Minore di € 1.000.000
□ Minore di € 2.500.000
□ Minore di € 5.000.000
□ Oltre € 5.000.000
H. Indicare il valore del progetto medio sul quale avete operato professionalmente, prestando la vostra attività, negli ultimi 5 anni:
□ Minore di € 50.000
□ Minore di € 300.000
□ Minore di € 600.000
□ Oltre € 1.000.000
I. Indicare la percetuale di attività professionale esercitata nelle seguenti aree di specializzazione: Ingegneria Meccanica, Urbanistica, Computi e stime, Ingegneria elettrica, Progettazione di interni, Studi di fattibilità
□ Nessuna
□ Meno del 10%
□ Meno del 25%
□ Meno del 50%
□ Meno del 75%
□ Oltre il 75%
J. Indicare la percetuale di attività professionale esercitata nelle seguenti aree di specializzazione: Ingegneria Civile, Ingegneria Strutturale, Gestione e cordinamento progetti, Servizi ambientali, Ingegneria chimica, Architettura, Gestione lavori, Indagini sulle strutture, Ristrutturazioni, Ventilazione e riscaldamento
□ Nessuna
□ Meno del 10%
□ Meno del 25%
□ Meno del 50%
□ Meno del 75%
□ Oltre il 75%
K. Indicare la percetuale di attività professionale esercitata nelle seguenti aree di specializzazione: Ingegneria nucleare, Geotecnica (del suolo e delle fondamenta)
□ Nessuna
□ Meno del 10%
□ Meno del 25%
□ Meno del 50%
□ Meno del 75%
□ Oltre il 75%