CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI IN AMBITO URBANO CIG 8087652D8D
Allegato 1
AREA DELLE RISORSE E DELLO SVILUPPO DELL'AREA VASTA SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI IN AMBITO URBANO CIG 8087652D8D
Art. 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Con la presente procedura si intende fornire alla Provincia di Brescia la gestione del servizio delle linee di trasmissione dati e di giunzione telefonica in ambito urbano e dei servizi accessori ad essa collegati.
La presentazione dell’offerta varrà come accettazione del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
Art. 2 SISTEMA DI GARA
La procedura sarà espletata secondo le modalità della procedura aperta, sotto soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo Decreto.
La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 e del D.Lgs 50/2016. In particolare si utilizza il sistema di intermediazione telematica di e-procurement SINTEL di ARIA - Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Art. 3 OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO
Sono oggetto di fornitura:
a) tutte le linee di trasmissione dati dovranno avere una banda garantita sempre di almeno 50 Mbps (tranne quella del Broletto che deve essere almeno a 100 Mbps), necessarie a connettere il centro stella dati e il centro stella della fonia con tutte le sedi periferiche secondo lo schema sotto riportato. Tutte le linee dati dovranno essere consegnate con tecnologia fast ethernet. Per cui ogni sede avrà una corrispettiva interfaccia presso la sede di Xxx Xxxxxx, 00 dove è sito il data center della Provincia di Brescia. Per garantire una certa affidabilità e efficienza è obbligatorio che l’attestazione al centro stella dati sia su due diversi nodi della rete geografica dell’operatore. Per i
collegamenti che hanno 50 MBPS o superiore si richiede che la latenza sia < = di 9 ms verso il centro stella";
b) servizio di Help Desk per la comunicazione dei guasti reperibile 24 ore al giorno per sette giorni settimanali.
Le caratteristiche tecniche e ogni altra possibile specifica devono essere quelle indicate e richieste, da considerarsi comunque quali requisiti minimi dell’offerta a pena di esclusione.
L’offerta deve riferirsi alla fornitura “tutto compreso” di quanto richiesto nel presente Capitolato.
Schema delle connessioni urbane di rete fonia e dati
N° | Da | A | Mbps |
1 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | Cefalonia (via Cefalonia 50) | 50 mbps dati |
2 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | LL.PP. (p.zza Xxxxxxx Xxxxxxx, 20) | 50 mbps dati |
3 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | Fontane (via Fontane, 29) | 50 mbps dati |
4 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | Xxxxxxx Xxxxxxxx (xxx Xxxxxxxx 0) | 50 mbps dati |
5 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | Palazzo Broletto (p.zza Xxxxx XX, 29) | 100 mbps dati |
6 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | Palazzo Bargnani (corso Matteotti, 8) | 50 mbps dati |
7 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | Barboglio (v.le Bornata, 65) | 50 mbps dati |
8 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | Martinengo (via Musei, 32) | 50 mbps dati |
9 | Data Center Provinciale (via Milano, 13) | Zanardelli (corso Zanardelli, 38) | 50 mbps dati |
Sarà obbligo del fornitore:
• approntare la rete, secondo lo schema sopra titolato “schema delle connessioni urbane di rete fonia e dati”, collaudarla e attivarla entro 90 giorni dalla data della stipula del contratto;
• effettuare gli interventi di manutenzione richiesti attraverso il servizio di help desk entro 1 ora dalla chiamata e ripristinare le funzionalità della rete entro le 3 ore successive la chiamata stessa;
• documentare mensilmente gli interventi eseguiti;
• non divulgare informazioni di natura tecnica, economica, finanziaria e/o di qualunque altro genere relativi all’attività dell’Amministrazione dei quali dovesse venire a conoscenza in occasione ed a causa dell’esecuzione del presente contratto;
• entro 90 giorni dalla stipula del contratto garantire la possibilità di verificare tramite un portale web lo stato della infrastruttura erogata e, sempre tramite strumento web, la possibilità di controllare gli SLA di cui al successivo art. 13;
Dal servizio restano esclusi solo gli interventi non specificatamente previsti nel presente Capitolato.
Eventuali interventi non compresi nel contratto dovranno essere preventivamente autorizzati, in mancanza di autorizzazione scritta l’affidataria non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia.
Al fine dell’espletamento delle attività previste dal presente contratto e per la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione dell’affidataria:
✓ Accesso alla rete aziendale della Provincia di Brescia tramite attivazione di una VPN, accessibile dal link xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx .
Le password delle credenziali sopra descritte verranno rilasciate al legale rappresentante dell’affidataria prima dell’avvio del contratto.
Con riferimento alle stesse, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
- modifica della password di dominio al primo accesso;
- modifica delle password rilasciate con cadenza almeno trimestrale;
- non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.
L’affidataria si impegna a:
• comunicare al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio;
• sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.
L’affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al GDPR
n. 679/2016 in materia di privacy e sicurezza.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Resta comunque facoltà dell’affidataria richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta: art. 7, comma 1, lett. b) del d. lgs. 19.09.1994 n. 626”.
Art. 4 VALORE DEL SERVIZIO
L'importo complessivo massimo del servizio ammonta ad € 165.333,00 (al netto dell'Iva di legge) di cui € 110.000,00 negoziabili a base d'asta, € 22.000,00 applicazione dell’art. 106, comma 12, € 18.333,00 eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi, € 15.000,00 per la ripetizione di servizi analoghi. Il costo stimato della manodopera è pari a € 16.500,00.
Non saranno accettate offerte pari o superiori a tale limite, pena l’esclusione dell’offerta. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente Capitolato.
L’importo a base di gara di € 110.000,00 è stato previsto per le necessità di rete esistenti al momento della stesura del presente Capitolato. Qualora, per mutate necessità della Provincia di Brescia, una o più connessioni dovessero essere cessate sarà obbligo della ditta aggiudicataria scontare, dal prezzo di aggiudicazione, il valore attribuito alle stesse e comunicato in fase di offerta a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, durante il periodo di durata contrattuale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriori prestazioni oggetto di affidamento per un importo massimo pari al 20% all’importo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la Provincia si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale fino ad un massimo di € 15.000,00 (IVA esclusa) per la ripetizione di eventuali servizi analoghi.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà durata di 36 mesi; si perfezionerà alla data di sottoscrizione ed esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data della dichiarazione attestante la conformità della fornitura (collaudo positivo).
Dopo la scadenza la Provincia si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicataria la disponibilità a continuare la fornitura del servizio alle condizioni contrattuali sottoscritte, al fine di garantire la continuità del servizio nelle eventuali more dell’espletamento delle normali procedure di gara che verranno indette per il nuovo affidamento del servizio.
L’eventuale proroga contrattuale durerà per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara e comunque per un massimo di n. 6 (sei) mesi.
La Provincia di Brescia potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno tre mesi al fornitore. In tal caso l’affidataria avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite, rinunciando, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990 e dell'art. 31 del d. lgs 50/2016 è il Funzionario del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 7 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 8 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA
Nello svolgimento del servizio di manutenzione e assistenza l'affidataria si impegna a rispettate tutte le norme europee e nazionali attinenti le materie gestite dagli applicativi oggetto della manutenzione oltre che quelle indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle relative alla privacy (GDPR n. 679/2016), al diritto d'autore, all'accessibilità e usabilità degli applicativi e al Codice di Amministrazione Digitale (CAD) e alle relative linee guida per l'attuazione, le norme ISO relative alla gestione della sicurezza dell'informazione e agli standard di qualità dei software.
Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia, delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio oltre che del presente capitolato.
L'affidataria dovrà garantire un servizio avente caratteristiche tecnologiche che diano garanzia di portabilità dei dati nei casi di passaggio ad altro Fornitore, al termine del contratto, o per altre cause di interruzione del rapporto contrattuale non preventivabili.
Con particolare riferimento alle credenziali rilasciate per l'attività di assistenza e riguardanti l'accesso alle risorse e ai dati, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
• modificare la password di dominio al primo accesso;
• modificare le password con cadenza almeno trimestrale;
• non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.
L’affidataria si impegna inoltre a:
• comunicare al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio di assistenza;
• sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.
È fatto divieto all’affidataria di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’affidataria, al fine di garantire la sicurezza ed efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.
L’affidataria è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.
Sono vietati in particolare:
a) L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
b) Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
c) Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
d) La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
e) Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.).
f) La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
g) L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
h) Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
i) Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non abbiano dato l'autorizzazione, compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
j) Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore Innovazione. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
k) Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.
Art. 9 SLA (Service Level Agreement)
Il servizio offerto dovrà avvenire secondo i seguenti livelli di servizio:
• è richiesta la presenza di un helpdesk per 24 ore al giorno;
• è richiesta la presa in carico del problema entro 45 minuti dalla segnalazione all’helpdesk;
• è richiesta la risoluzione del problema (ripristino della connettività) entro e non oltre le 3 ore dalla presa in carico della segnalazione;
• nel caso di manutenzione correttiva e/o adattiva è richiesta la soluzione del problema entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuta presa in carico;
• per quanto concerne le attività pianificate (quali ad esempio il caricamento di nuove release) devono concludersi nel rispetto delle scadenze concordate tra le parti.
L’affidataria garantisce il servizio per 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.
Art. 10 COMPENSI SPETTANTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in n.12 rate trimestrali posticipate, dietro emissione di regolare fattura.
La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
UF95O3
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
• il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 11 INADEMPIENZE E PENALITA'
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate:
• per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (45 minuti): € 20,00;
• per ogni ora di ritardo nella risoluzione del problema (ripristino della connettività) rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (3 ore): € 30,00;
• per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione del problema nel caso di manutenzione correttiva e/o adattativa rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (5 giorni): € 50,00;
Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto
all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 12 COLLAUDO
Entro 90 giorni dalla stipula del contratto un incaricato della Provincia di Brescia provvede al collaudo del servizio fornito e alla verifica del materiale per la fruizione dello stesso, al fine del rilascio della dichiarazione attestante la conformità della fornitura. Qualora vengano riscontrati difetti o anomalie l’affidataria è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, all’eliminazione di dette anomalie (sostituzione delle attrezzature fornite o eliminazione dei difetti riscontrati) entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, inviata dalla Provincia di Brescia tramite PEC. Il regolare collaudo non esonera l’affidataria per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi in sede di collaudo ma che vengano in seguito accertati.
Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’affidatario per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
Quanto detto sopra è altresi vero nei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni;
• sospensione del servizio per più di tre giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 15;
• grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte).
Art. 14 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’affidataria non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 15 RECESSO UNILATERALE
Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.
Xxxxx i casi di recesso obbligatorio, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.
Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.
Art. 16 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.
Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.
Art. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 D.Lgs. (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL di ARIA, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
I Responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza, e del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza.