CONVENZIONE
CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
tra
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (codice fiscale 80415740580) di seguito “DAG/DSII”, nella persona di Xxxxxxx Xxxxx, nata il 12/04/1965 a Roma, in qualità di Dirigente dell’ufficio IV DAG/DSII (mail: xxx0xxxx.xxx@xxxxxx.xx)
e
COFIDIS S.p.A. con sede in xxx X. Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 - Xxxxxx, codice fiscale 07706650152, di seguito “Istituto”, nella persona di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nato ad Filattiera (MS) il 15/06/1963 in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante.
Pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - Mail: xxxx@xxxxxxx.xx
premesso che
- l’Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385;
- l’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- il DAG/DSII non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico, amministrato dal sistema stipendiale NoiPA di seguito “dipendente” o “dipendenti”, rilascia all’Amministrazione di appartenenza per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l’Istituto in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
visti
- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all’approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l’art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l’obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l’art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema “NoiPA” del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema “NoiPA”;
- l’art. 2 della legge n. 108/96 e il d.l. 70/2011 con i quali si determinano le soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari;
convengono e stipulano quanto segue Art. 1
(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)
1. I competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico operano le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all’art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall’art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l’attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l’Amministrazione di appartenenza, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all’istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L’applicazione del tasso di preammortamento da parte dell’Istituto deve essere chiaramente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall’ammontare del finanziamento erogato dall’Istituto.
5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente e cessazione anticipata dal servizio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti del DAG/DSII.
6. La presente convenzione centralizzata esclude per l’Istituto la possibilità di stipulare ulteriori convenzioni locali. Nel caso in cui esista già una convenzione locale la stessa andrà a scadenza naturale senza possibilità di essere rinnovata in presenza di una convenzione centralizzata.
Art. 2 (Beneficiari)
1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l’Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.
2. I dipendenti con contratto a tempo determinato per la durata di un minimo di dodici mesi possono stipulare con l’Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento all’interno della vigenza contrattuale. Pertanto le rate non trattenute possono essere cumulate con quelle in ammortamento.
3. Si ribadisce che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento, fermo restando i limiti quantitativi e temporali previsti dalla circolare RGS 2/2015, non può eccedere, di norma, il rimanente periodo del contratto di lavoro o il momento del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.
4. Per eventuali richieste di rinnovo si rinvia a quanto disciplina l’art. 39 del DPR 180/50.
Art. 3 (Trattenute stipendiali)
1. L’Istituto è accreditato nel sistema NoiPA con il seguente codice meccanografico: BL6.
2. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall’Amministrazione di appartenenza a mezzo dei competenti uffici o dalle Ragionerie Territoriali i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
3. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre
disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all’amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
4. Il DAG/DSII non è responsabile per l’interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile allo stesso.
Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)
1. I versamenti delle trattenute verranno operati con accreditamenti al conto corrente bancario avente le coordinate IBAN XX00X0000000000000000000000 entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.
2. Il DAG/DSII, ai fini della rendicontazione dei versamenti, offre un servizio attraverso strumenti di accesso e consultazione online.
Art. 5
(Oneri amministrativi)
1. L’Istituto si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 2 del 15 gennaio 2015. In particolare, l’Istituto si obbliga a corrispondere l’onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.
Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)
1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all’Istituto, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3378 - “Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l’istituto della delegazione di pagamento”, tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.
Art. 7
(Xxxxxxxxxx e rinnovo del finanziamento)
1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti delle Amministrazioni competenti , dovrà pervenire la documentazione idonea
a dimostrazione dell’estinzione del debito.
3. Le Amministrazioni competenti, quindi, daranno corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell’attestazione dell’avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell’erogazione del nuovo finanziamento.
Art. 8 (Durata)
1. La presente convenzione entra in vigore il 01/03/2019 e si intende valida fino al 28/02/2021 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall’avvenuta cessazione.
Art. 9 (Recesso)
1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni.
Art. 10 (Attività dell’Istituto)
1. L’Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o da agenti non monomandatari (nei casi previsti dall’art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993) nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Xxxxx Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. Pertanto il T.E.G., IL T.A.E.G. e l’I.S.C. dovranno essere inferiori al suddetto “tasso soglia” di almeno 8 (otto) punti percentuali e comunque il
T.E.G. praticato non dovrà superare il tasso medio indicato nel suddetto decreto.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L’eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.
Art. 11 (Comunicazioni dell’Istituto)
1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l’Istituto si impegna a comunicare al DAG/DSII, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l’Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l’avvenuta cessione del credito che deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l’Istituto dovrà inviare un’apposita comunicazione al DAG/DSII, all’indirizzo di posta certificata xxxxx.xxx@xxx.xxx.xxx.xx.
3. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
Art. 12 (Responsabilità inerenti al DAG/DSII)
1. Il DAG/DSII è responsabile per quanto disciplinato nei singoli articoli della convenzione, ma non risponde in alcun modo sulle responsabilità inerenti alle singole Amministrazioni di appartenenza o nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili al DAG/DSII stesso.
2. Il DAG/DSII è inoltre responsabile dei controlli, effettuati dal sistema in Banca Dati, circa la correttezza del tasso di interesse applicato sui contratti.
Art. 13 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizione della normativa GDPR (General Data Protection Regulation), recante il regolamento generale sulla protezione del trattamento dei dati.
Art. 14 (Registrazione in caso d’uso)
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell’eventualità di registrazione in caso d’uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 01/03/2019
Per l’Istituto Per il DAG/DSII
BORZACCA
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX
ND: c=IT, o=MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
+01'00'
XXXXXXXXXX Data: 2019.03.04 16:42:24
2.5.4.97=CF:IT-80415740580, cn=XXXXX XXXXXXX, serialNumber=TINIT-
RCCLTT65D52H501M, givenName=XXXXXXX, sn=RICCI, dnQualifier=17874026 Data: 2019.03.12 18:10:58 +01'00'