REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Comune di Foggia
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
(Delib. C. C. del 29.10.1991 n. 129 – Delib. C. C. del 13.02.1992 n. 183)
Titolo 1 PRINCIPI GENERALI
art. 1
I principi
1. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell’art. 39, comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”.
2. L’attività negoziale dell’Ente s’ispira ai seguenti principi:
a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l’Ente è legittimato ad operare nell’ordinamento giuridico;
b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell’interesse della collettività;
d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.
art. 2 Finalità
1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
2. Per l’attuazione del principio della trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d’informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
art. 3
La legittimazione
1. In conformità ai principi generali l’Ente è legittimato ad operare nell’ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.
art. 4 Le riserve
1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 142/90.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l’Ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione dell’Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.
Titolo 2 FUNZIONI E COMPETENZE
Capo 1
GLI ORGANI ELETTIVI
Sez. 1
IL CONSIGLIO COMUNALE
art. 5
Il programma di opere pubbliche
1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 142/90 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.
2. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
3. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l’importo presuntivo della spesa;
b) le linee d’indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell’opera, nell’ambito di quelle complessivamente necessarie per l’attuazione del programma.
4. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
5. Le variazioni all’ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell’anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.
6. Intervenuta l’approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative;
7. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.
art. 6
Gli atti fondamentali
1. Nell’ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell’attività negoziale dell’Ente le deliberazioni relative a:
a) la concessione di pubblici servizi e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
b) la contrazione di mutui;
c) gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione; la competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri Organi dell’Ente debbono attenersi;
d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.
Sez. 2
LA GIUNTA COMUNALE
art. 7
Gli atti d’amministrazione
1. La Giunta comunale, nell’ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell’attività negoziale dell’Ente.
2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto, per le opere che richiedono particolari prestazioni non presenti nell’Ente o per le quali sia dimostrata la impossibilità a provvedere da parte dell’organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell’incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;
b) all’approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell’opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio;
c) all’autorizzazione della spesa ed all’assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione di urgenza di cui al terzo comma dell’art. 32 della legge n. 142/90, per l’adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l’importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
d) alla deliberazione a contrattare di cui all’art. 56 della legge n. 142/90;
e) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l’art. 12, secondo comma, della legge n. 1/78 e l’art. 46, lett. f) della L.R. n. 27/1985;
f) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
g) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall’invito alla gara a seguito della prequalificazione;
h) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell’aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
i) all’approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
l) all’approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
m) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l’appaltatore.
3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:
a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l’importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazione ed altre, eccedenti l’importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera; la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell’eventuale altro atto fondamentale relativo all’opera suddetta.
4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell’opera.
5. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.
6. Per gli acquisti, alienazione e permute di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:
a) all’autorizzazione dell’operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;
b) alla deliberazione a contrattare di cui all’art. 56 della legge n. 142/90;
c) all’adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l’approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.
7. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell’ordinaria gestione dell’Ente, la Giunta approva:
a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
b) la deliberazione a contrattare di cui all’art. 56 della legge n. 142/90;
c) la deliberazione di aggiudicazione;
d) l’approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
8. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell’ordinaria gestione dell’Ente, la Giunta approva:
a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare;
b) la deliberazione a contrattare di cui all’art. 56 della legge n. 142/90;
c) la deliberazione che prende atto dell’esito dell’alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.
9. É ordinaria gestione ogni attività deliberativa non attribuita al Consiglio comunale dall’art. 32 della legge n. 142/1990, né al Sindaco od ai Dirigenti, rispettivamente
dal disposto dell’art. 22 e dagli artt. 56 e 57 dello Statuto o dalle altre disposizioni dello Statuto stesso, del presente regolamento, né da altre fonti normative di legge o regolamentari.
10. Spetta alla Giunta comunale anche la competenza a deliberare:
a) gli acquisti, gli approvvigionamenti e l’acquisizione dei mezzi d’opera occorrenti all’attuazione dei servizi comunali;
b) gli affitti e le locazioni attive e passive;
c) in ordine alle diverse tipologie negoziali previste dall’ordinamento giuridico al fine di attuare forme di azione e di gestione a vantaggio dell’interesse pubblico. In queste tipologie sono compresi i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ed altre.
11. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.
art. 8 Relazione al Consiglio
1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all’attività contrattuale svolta.
2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell’esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.
Sez. 3
IL SINDACO
art. 9 Programmazione delle gare di appalto
1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal Sindaco, su proposta del Segretario Generale, d’intesa con il responsabile dell’Ufficio contratti.
2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà… pubblicato il relativo bando.
3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Sindaco stabilisce, su proposta del Segretario Generale la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.
art. 10
Sovrintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche
1. Il Sindaco, nell’esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni trimestre dai responsabili di settore, tramite il Segretario Generale, l’elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:
a) impresa appaltatrice;
b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l’esecuzione dei lavori.
2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l’importo a base d’appalto e quello netto contrattuale.
3. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione é affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.
4. Il Sindaco potrà richiedere al responsabile di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.
art. 11
Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici
1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni:
a) alla Giunta comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall’ordinamento;
b) alla Commissione consiliare competente in materia di opere pubbliche la quale, sulla base dei dati ricevuti, presenta la relazione generale sullo stato dei lavori pubblici in rapporto al programma approvato e di cui all’art. 5.
2. La relazione é iscritta all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio comunale e nella stessa discussa nell’esercizio delle funzioni di controllo politico- amministrativo di competenza di detto Organo.
Capo 2
IL SEGRETARIO GENERALE E L’UFFICIO CONTRATTI
art. 12 Sovrintendenza dell’attività negoziale
1. Il Segretario Generale sovrintende all’esercizio delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l’attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
a) al bando, all’avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
b) all’invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all’eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
d) all’espletamento della gara d’appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d’obbligo a tutti i diretti interessati;
e) alla pubblicazione dell’avviso relativo all’esito della gara.
3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all’espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
4. Il Segretario Generale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
art. 13 L’attività di rogito
1. Il Segretario Generale roga i contratti dell’Ente nell’interesse dell’Amministrazione comunale, con le modalità di cui all’art. 7.
2. Nell’esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.
art. 14 L’Ufficio contratti
1. La collocazione organica e la strutturazione dell’Ufficio contratti sono disciplinate dal Regolamento di cui agli artt. 5 e 51 della legge n. 142/90.
2. Per l’esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento il Segretario Generale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell’Ufficio contratti.
3. L’Ufficio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell’Ufficio, nell’ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
5. Per le procedure contrattuali che per loro complessità richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell’Ufficio contratti promuove la riunione dei Funzionari dei settori interessati per completare l’istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.
art. 15 Compiti dei Dirigenti
1. Spettano ai Dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di gestione relativi all’affidamento della prestazione contrattuale e alla cura dell’affare amministrativo, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l’esterno. In particolare, entro l’ambito delle direttive della deliberazione a contrattare adottata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 56 della legge
n. 142/90, i Funzionari dirigenti dei singoli uffici, provvedono sotto la loro responsabilità ai seguenti atti consecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell’opera o del servizio.
2. Avvisi d’asta, avvisi e bandi di gara:
a) predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara, compresi gli elementi variabili attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell’opera, indicati nell’art. 24, lett. b) della legge 08.08.1977, n. 584, l’assegnazione dell’ordine decrescente di importanza da attribuirsi ai parametri per l’individuazione e la valutazione dei sopra menzionati elementi variabili.
3. Indicazione dei documenti occorrenti per la prequalificazione delle imprese e/o delle dichiarazioni imposte alle imprese aspiranti ad essere invitate relative a circostanze successivamente verificabili.
4. Indicazione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla fase di prequalificazione o alla gara.
5. Predisposizione del testo dell’estratto dell’avviso e del bando di gara da pubblicare sui quotidiani e scelta dei giornali sui quali tale pubblicazione dovrà essere effettuata.
6. Lettere d’invito:
a) predisposizione del testo della lettera d’invito, sulla base dell’avviso o del bando di gara.
7. Applicazione delle disposizioni antimafia.
8. Scheda segreta: Formazione della scheda segreta dell’Amministrazione nei meccanismi concorsuali che per legge la prevedono, precisandosi che la stessa va predisposta in collaborazione da due tecnici e dal Segretario Generale, che la sottoscrivono.
9. Cauzione:
a) determinazione della misura della cauzione;
b) accertamento dell’idoneità e accettazione della cauzione;
c) determinazione dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari, per l’esonero del versamento della cauzione medesima;
d) nulla osta ai fini dello svincolo delle cauzioni suddette.
10. Rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori.
11. Rapporti con gli Enti di assistenza, previdenza e contro gli infortuni sul lavoro, nonché con la cassa edile.
12. Attestazioni per l’anticipazione del corrispettivo all’appaltatore e sulle altre notizie riguardanti l’appalto o la concessione e il mutuo.
13. Pubblicazione del notiziario degli appalti.
art. 16
Attività di gestione - Vigilanza
1. Gli atti di gestione nella conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione dedotta nel contratto, spettano al Funzionario Dirigente preposto al servizio o all’ufficio, sotto la responsabilità del medesimo.
2. Nella gestione dell’appalto di opere e di lavori pubblici spetta ai Funzionari- Dirigenti la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori il cui pagamento è da essi disposto sulla base del relativo certificato di pagamento firmato dalla direzione dei lavori.
3. Il provvedimento dei Dirigenti sarà sottoposto al visto del Sindaco.
4. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco, secondo le rispettive competenze, esercitano poteri di indirizzo e di controllo sull’attività contrattuale.
5. Gli Organi elettivi, Consiglio e Giunta comunale hanno il potere correttivo dell’attività dei Funzionari Dirigenti e possono modificarne o annullarne gli atti con provvedimento motivato.
6. Sono fatti salvi gli atti portati ad esecuzione i quali hanno già dispiegato i loro effetti.
7. Degli atti illegittimi risponderà sempre chi li ha adottati.
8. Qualunque modifica o annullamento disposti dal Consiglio o dalla Giunta per motivi di opportunità, secondo un discrezionale apprezzamento del pubblico interesse, sarà eseguito dal Funzionario responsabile dell’ufficio o del servizio dietro ordine scritto firmato dal Xxxxxxx e con esonero del Funzionario da ogni responsabilità al riguardo.
Capo 3
LE COMMISSIONI DI GARA
art. 17
Le commissioni di gara
1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Segretario Generale per l’espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.
2. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi.
3. L’esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell’ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara.
4. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.
5. Le funzioni di Presidente sono attribuite, con il provvedimento di cui al primo comma, ad un Dirigente di ruolo, di livello apicale, la cui scelta ha luogo mediante rotazione fra i Dirigenti del predetto livello, con inizio da quello che ha maggiore anzianità di servizio in qualità di Dirigente alle dipendenze del Comune.
6. Nel caso di assenza dal sevizio del designato, le sue funzioni sono attribuite al Dirigente che segue nella rotazione.
7. Il Dirigente che non ha espletato la funzione perché assente viene collocato immediatamente dopo l’ultimo iscritto nell’elenco di rotazione.
8. Il responsabile dell’ufficio contratti è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo.
9. Nel caso di assenza dal servizio lo sostituisce il Funzionario dello stesso ufficio, di livello più elevato.
10. Nel caso che vi siano più Funzionari dello stesso livello, la sostituzione spetta a colui che ha, nella qualifica, maggiore anzianità alle dipendenze del Comune.
11. E’ membro della commissione il Dirigente responsabile del settore che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all’espletamento dell’appalto.
12. Nel caso che il predetto sia assente dal servizio, lo sostituisce il responsabile dell’unità organizzativa dello stesso settore, specificatamente competente nella materia cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.
13. Nel caso che il Dirigente del settore sia incaricato dalla presidenza della gara, della commissione viene chiamato a far parte un altro Funzionario, di livello apicale, prescelto dal Segretario Generale.
14. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l’espletamento delle procedure di gara. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati dal Segretario Generale al Sindaco.
15. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma.
16. Il membro di cui al quinto comma è scelto in relazione all’oggetto della prima gara della tornata giornaliera ed esercita le sue funzioni anche per le gare successive, in deroga a quanto disposto dal predetto comma.
17. Il responsabile dell’ufficio contratti è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.
18. Il Presidente della commissione comunica immediatamente al Sindaco, al Segretario Generale, al Ragioniere capo ed al settore interessato l’esito della gara e affida al responsabile dell’ufficio contratti il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.
art. 18
Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere
pubbliche
1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell’appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.
2. Essa si compone di:
A) Membri di diritto interni:
a) Funzionario apicale Dirigente - Presidente;
b) Segretario Generale;
c) Ingegnere capo;
d) Un tecnico esterno;
e) Responsabile dell’ufficio contratti;
3. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Funzionario Comunale.
B) Membri tecnici esterni:
a) due membri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell’appalto concorso o della concessione;
b) nel caso di opere fruenti di contributo regionale, uno dei su indicati membri sarà designato dall’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 45 - 2°comma - della L.R. n. 27/1985;
c) la nomina della commissione, anche per quanto attiene ai membri tecnici esterni, è di competenza della Giunta comunale.
4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza.
5. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
6. Le sedute della commissione non sono pubbliche.
7. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.
8. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all’aggiudicazione, a seconda dei casi, dell’appalto concorso o della concessione.
9. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
10. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.
11. Il parere della commissione non è vincolante per l’Amministrazione che può non procedere all’aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d’interesse pubblico.
art. 19
Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e
forniture
1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell’appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.
2. Essa si compone di:
a) Funzionario apicale Dirigente - Presidente;
b) Segretario Generale;
c) Ingegnere capo;
d) Economo comunale;
e) Responsabile dell’ufficio contratti;
3. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Funzionario comunale.
4. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all’esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.
Titolo 3
PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI
Capo 1
ATTIVITÁ NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI
art. 20
Gli strumenti tecnici per l’attività negoziale
1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l’interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall’Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
a) il progetto generale;
b) il progetto di massima;
c) il progetto esecutivo.
art. 21
I progetti
1. Gli strumenti tecnici necessari per l’attività negoziale sono così definiti:
a) progetto generale - si definisce progetto generale l’insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell’opera e l’importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall’Amministrazione;
c) esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell’opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;
d) progetto esecutivo - il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell’opera;
e) esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell’esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell’oggetto del contratto e del contenuto dell’obbligazione di fare dell’appaltatore;
f) in base all’art. 48 - legge regionale n. 27/85 - quando siano trascorsi 6 mesi dalla data di approvazione del progetto, l’Ente appaltante procederà, prima dell’appalto dei lavori, all’aggiornamento dei relativi prezzi.
art. 22
Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali
1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
a) il piano regolatore generale;
b) le varianti generali del P.R.G.;
c) gli strumenti urbanistici attuativi;
d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali, studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.
art. 23
Prestazioni non soggette a convenzione
1. Di norma l’incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 20, 21 e
22 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.
3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli Organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.
Capo 2
COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE
art. 24
La committenza
1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l’affidamento d’incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:
a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell’Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
c) verificare i criteri seguiti e le conformità dell’opera ai programmi ed agli obiettivi.
Capo 3
INCARICHI DI PROGETTAZIONE
art. 25 Incarichi interni
1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 20, 21 e 22 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene precisamente indicato il Funzionario, incaricato della progettazione e di quant’altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell’incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 24.
3. Nell’individuare il Funzionario titolare dell’incarico, l’Amministrazione si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali.
4. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso Funzionario s’impone il criterio della prevalenza.
5. L’Amministrazione promuove ogni forma d’interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell’incarico.
6. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario Generale assicura il coordinamento fra i Funzionari che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.
art. 26 Incarichi esterni
1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell’opera pubblica o dell’atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, dotati di esperienza e competenza specifica. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale.
3. Sono esclusi dall’incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
4. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l’incarico è formalizzato da apposita convenzione che contenga i seguenti elementi:
a) la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico;
b) l’importo complessivo presunto dell’opera;
c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
d) l’esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, etc., in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
e) la scadenza dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
h) l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
5. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico.
6. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.
7. Per le prestazioni rese dai professionisti per lavori ed opere il cui onere è in tutto od in parte a carico dello Stato e/o di questo Comune, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.
8. Nel caso di incarico a più professionisti per un’opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo da corrispondere non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, riconosciuto per intero e per una sola volta, come se la progettazione fosse resa da un solo professionista.
9. Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, è in facoltà dell’Amministrazione maggiorare il compenso di cui sopra, per non più del 20 per cento.
10. Tale compenso compete al professionista capo-gruppo.
11. In ogni caso, nelle voci di spesa dell’opera, dovrà essere previsto il compenso per il tecnico incaricato della progettazione, nonché quelle per la direzione e per il collaudo dei lavori.
12. In caso di mancato finanziamento dell’opera progettata, al progettista va corrisposto, su regolare documentazione, il rimborso delle spese sostenute ed un compenso commisurato al 10 per cento dell’importo determinato in base alla tariffa professionale minima in vigore alla data della consegna del progetto.
art. 27
Incarichi esterni per progettazioni speciali
1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell’istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della “consulting engeenering”, nell’attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.
2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri Enti interessati alla realizzazione dell’opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d’iscrizione al rispettivo Albo professionale.
3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l’espletamento dell’incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.
Capo 4 CONVENZIONI
art. 28
Disposizioni comuni a tutti gli incarichi
1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall’ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere redatti in conformità alle disposizioni dell’art. 41 della L.R. n. 27/1985 e corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza; eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall’Amministrazione comunale.
4. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell’opera alle condizioni economicamente più convenienti per l’Ente.
5. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni di incarico.
6. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
a) l’importo dei lavori a base d’asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
b) l’importo delle opere e forniture che l’Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
c) l’importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori e del collaudo;
d) l’importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
e) l’importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l’esecuzione dell’opera progettata, compreso ogni onere necessario;
f) una quota per spese impreviste.
7. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablative a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.
Titolo 4
LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo 1
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
art. 29
La deliberazione
1. L’accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente presuppone l’intervenuta approvazione da parte dell’Organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell’investimento relativo al progetto in esame, a norma delle disposizioni in materia.
2. E’ condizione e presupposto che l’intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dalla stesso approvato.
3. E’ ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all’art. 53 della legge 142/90, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall’ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
a) l’espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell’opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità del termine per l’inizio e per l’ultimazione del procedimento espropriativo dell’opera stessa;
c) l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
e) le modalità di esercizio dell’autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell’Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.
Capo 2
FORME DI CONTRATTAZIONE
art. 30
Le gare - Norme generali
1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:
a) pubblici incanti od asta pubblica;
b) licitazione privata;
c) appalto concorso;
d) trattativa privata.
2. Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.
3. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:
a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.
4. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
a) bando di gara l’atto mediante il quale l’Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
b) avviso di gara l’atto mediante il quale l’Amministrazione comunale dà pubblica notizia dall’appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L’avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento D.1., D.2 e D.3;
c) invito alla gara l’atto mediante il quale l’Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.
5. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell’appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell’avviso e nell’invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all’art. 13 della legge 26.04.1983,
n. 131 ed all’art. 4 del D.M. Tesoro 01.02.1985.
6. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell’Albo Nazionale Costruttori richieste per l’accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell’opera scorporabili, con relativi importi.
7. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l’opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25.02.1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30.07.1982 - legge 15.11.1986 n. 768, e successive disposizioni.
8. Ove sussistano, ai sensi dell’art. 7 della legge 10.12.1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l’iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25.02.1982 e successive disposizioni.
9. E’ vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi, allegare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.
10. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l’espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche, l’Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell’unità specializzata istituita presso l’Ufficio provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 13.03.1991, n. 76.
Capo 3
I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA
art. 31
Il procedimento
1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l’Amministrazione rende pubblicamente noti l’oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l’offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
b) ammissione dei concorrenti;
c) effettuazione dell’incanto;
d) aggiudicazione dell’asta.
3. Il bando di gara è l’atto fondamentale della procedura dell’asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l’effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto dall’Ufficio contratti, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente Organo comunale e secondo lo schema fissato, in relazione all’importo, dal D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55, allegato al presente regolamento con le sigle A.1, A.2, A.3. Il bando di gara costituisce l’invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara é firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario Generale.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i
termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest’ultime, avuto riguardo delle fasce d’importo fissate con
D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55 ed a quanto dispone l’art. 3 di detto decreto e successive disposizioni.
6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicità facoltativa che il Segretario Generale e l’Ufficio contratti provvedono ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.
art. 32 I metodi
1. L’asta pubblica, secondo l’importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell’Amministrazione;
c) per estinzione di candela vergine;
d) per pubblico banditore.
2. Per le gare relative ad appalti che per l’importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall’art. 24 della legge 08.08.1977, n. 584 sono i seguenti:
a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all’art. 5 della legge 02.02.1973, n. 14 (offerta prezzi);
b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso sul prezzo fissato dall’Amministrazione;
c) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più elementi quale il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell’opera che i concorrenti s’impegnano a fornire. In tal caso nel capitolato d’onere e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell’ordine d’importanza loro attribuita.
art. 33 L’asta
1. L’asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti dal bando.
2. L’asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all’art. 17.
3. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l’asta e richiama l’attenzione dei concorrenti sull’oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni e deposita tutti gli atti relativi alla gara.
4. Dopo la dichiarazione di apertura dell’asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate.
5. L’asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte.
6. E’ dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l’Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all’aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
7. Per le procedure di espletamento dell’asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 32, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 287.
8. Quando l’asta è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 24 della legge 08.08.1977, n. 584, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara.
9. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottate le procedure previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell’art. 32, il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l’aggiudicazione definitiva.
10. Nel caso che sia stata adottata la procedura di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 33, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dall’art. 18 del presente regolamento.
11. Le decisioni relative all’aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al corrente aggiudi-catario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.
Capo 4
LA LICITAZIONE PRIVATA
art. 34 Definizione e procedimento
1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall’Amministrazione comunale.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
b) pubblicazione dell’avviso di gara;
c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
d) diramazione dell’invito ai richiedenti ammessi alla gara;
e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell’offerta, proclamazione dell’esito della licitazione.
art. 35
Il bando di gara
1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dal responsabile dell’Ufficio contratti, con la supervisione del Segretario Generale, con l’osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55.
2. I contenuti sono stabiliti, in conformità al predetto decreto ed in relazione all’importo della licitazione, dagli allegati B.1, B.2 e B.3 al presente regolamento.
3. Per la redazione, l’Ufficio contratti fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all’oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente Organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico- finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.
4. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario Generale.
5. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell’avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all’importo dell’appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell’art. 32 del presente regolamento.
6. La Giunta comunale, tenuto conto che è interesse dell’Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l’avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all’importo, abbia carattere facoltativo.
7. La pubblicazione dell’avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dall’Ufficio contratti, a cura del responsabile dello stesso.
8. Le spese di pubblicazione sono a carico dell’Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 8 della legge 08.10.1984, n. 687.
9. La Giunta comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate dall’Ufficio contratti le spese relative alla pubblicazione.
10. La Giunta comunale stabilisce ogni due anni l’elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionale, sui quali vengono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni da parte dell’Ufficio contratti.
11. L’Ufficio contratti predispone, entro il 15 del mese successivo, l’elenco degli appalti conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:
a) oggetto ed importo dell'appalto;
b) numero delle ditte partecipanti;
c) ditta aggiudicataria;
d) condizioni di aggiudicazione.
12. L’Ufficio contratti trasmette l’elenco al Sindaco, il quale ne dispone la comunicazione:
a) alla Giunta comunale;
b) ai Capi Gruppo del Consiglio comunale;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari;
d) ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali;
e) alla stampa locale ed alle eventuali emittenti radio-televisive locali.
art. 36
Domande di partecipazione
1. Avvenuta la pubblicazione dell’avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l’istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata, nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge.
4. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara.
5. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
6. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzandola al Comune - Ufficio contratti, recando all’esterno esclusivamente l’indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.
7. Il termine fissato dal bando per l’invio dell’istanza di ammissione alla licitazione è perentorio.
8. Esso viene riferito alla data di spedizione postale dell’istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purché la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R..
9. L’Ufficio contratti conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell’apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
10. L’Ufficio contratti sottopone, giorno per giorno, le domande pervenute al protocollo generale e ne cura la conservazione.
11. Per le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando il protocollo registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.
12. Trascorsi cinque giorni feriali dall’ultimo previsto per la ricezione delle domande, il responsabile dell’Ufficio contratti informa il Segretario Generale del loro numero ed inizia l’istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.
art. 37
La prequalificazione dei concorrenti
1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario Generale e composta dal responsabile del settore competente per l’oggetto dell’appalto e dal responsabile dell’Ufficio contratti, che cura l’istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed in termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell’Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. La Commissione entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l’elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.
4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, la Commissione, tramite il Segretario Generale che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.
5. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.
art. 38
Le Imprese ammesse od escluse
1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l’elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l’Organo ed i termini per l’eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 2 della legge 07.08.90, n. 241.
art. 39
L’invito alla licitazione privata
1. Gli inviti a presentare l’offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall’Assessore delegato e la loro spedizione avviene, a cura dell’Ufficio contratti, entro 10 giorni dall’adozione della deliberazione di cui all’art. 34, 1° comma lettera a.
Il termine per la presentazione dell’offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d’invito.
2. Per gli appalti soggetti alla legge 08.08.1977, n. 584 e successive modificazioni, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dall’art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55.
3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 02.02.1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di gara. Scaduto tale termine, il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
4. Per le licitazioni private soggette alla legge 08.08.1977, n. 584 non è previsto alcun termine di validità della procedura di pubblicazione.
5. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s’intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d’invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.
6. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze, in conformità all’art. 10 della citata legge n. 584/1977 e successive modificazioni.
7. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d’invito, il plico, contenente la documentazione richiesta e l’offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell’invito, non potranno essere ammesse alla gara.
8. La lettera d’invito specifica i documenti da presentare, unitamente all’offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l’inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.
9. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);
b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le società dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, né ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio ( ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell’impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta effettuata;
f) di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
g) eventuale dichiarazione delle opere che l’impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55;
h) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 42 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea di imprese;
i) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall’Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.
10. Nella lettera d’invito dovrà inoltre essere specificato:
a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
b) l’Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l’ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
c) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti.
11. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d’appalto, l’Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con
D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55. L’elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.
art. 40
Rilascio copie documenti tecnici
1. Con esplicito avviso contenuto nell’invito alla gara viene precisato l’ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione,
previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell’Ufficio contratti, che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall’Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d’ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Dirigente dell’Ufficio contratti, anch’egli vincolato al segreto d’ufficio.
art. 41
Le Associazioni temporanee d’impresa ed i Consorzi
1. L’Associazione temporanea d’impresa, definita anche “raggruppamento” o “riunione”, sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Nei bandi di gara d’importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall’Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25.06.1909, n. 422 e dal R.D. 12.02.1911, n. 278 e successive modificazioni.
4. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.
5. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all’Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell’importo dei lavori oggetto dell’appalto e sempre che le somme degli importi d’iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all’importo complessivo dei lavori da appaltare.
6. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l’importo della categoria prevalente, ai fini dell’ammissibilità delle imprese.
7. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l’ammissione alle gare delle associazioni temporanee d’impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55.
8. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell’avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell’opera scorporabili con il relativo importo, l’esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell’offerta, le quali debbono essere iscritte all’Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.
9. Qualora l’impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in Associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo e secondo comma dell’art. 21 della legge n. 584/1977 e successive modificazioni, possono associare altre imprese iscritte all’Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest’ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto.
10. L’offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune.
11. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall’esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell’impresa capo gruppo.
12. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d’impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
13. In conformità all’art. 19 della legge 19.03.1990, n. 55, è vietata l’associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
art. 42 L’offerta
1. All’offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall’Amministrazione, secondo quanto richiesto dall’avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere.
4. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione.
5. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest’ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
6. L’offerta è segreta.
7. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
a) redatta in carta bollata;
b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
c) sigillata. La busta contenente l’offerta deve essere chiusa con ceralacca, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
8. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d’invito per l’ammissione alla gara.
9. Nel caso in cui sulla ceralacca che chiude la busta contenente la relativa offerta non risulti apposto il sigillo, il concorrente viene escluso dalla gara.
art. 43
Modalità per l’invio delle offerte
1. E’ obbligatorio l’invio del plico contenente l’offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L’uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall’invito, comporta l’esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell’offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell’oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario Generale e dall’Ufficio contratti per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.
art. 44 Tornate di gara
1. Nel caso che l’Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell’impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all’offerta relativa alla prima delle gare alle quali l’impresa concorre, secondo l’ordine stabilito nell’avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.
art. 45
I metodi di gara
1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 02.02.1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall’art. 1 della legge predetta, modificato dall’art. 1 della legge 08.10.1984, n. 687 e pertanto come appresso:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 02.02.1973, n. 14);
b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge n. 14/1973);
d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973).
2. Nel caso di licitazione privata non sono ammesse offerte in aumento ai sensi dell’art. 44 - 1°comma - della L.R. n. 27/1985.
3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dalla legge 08.08.1977, n. 584 e successive modificazioni, sono regolate, secondo l’art. 24 della legge predetta, con uno dei seguenti sistemi:
a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
1) mediante offerta di prezzi unitari;
2) mediante offerta di ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall’Amministrazione;
b) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l’appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell’opera che i concorrenti s’impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d’oneri, nel bando e nell’invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell’ordine decrescente d’importanza loro attribuita;
c) quando viene adottata questa procedura, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 18.
art. 46
Le modalità della gara
1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara.
2. La sede della gara è indicata sull’invito alla stessa ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.
3. All’ora stabilita nella lettera d’invito, il Presidente, con l’intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all’opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti.
4. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute al termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti gli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione.
5. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione. Vengono altresì escluse dalla gara, ai sensi dell’art. 68 del X.X. 00.0.0000 n. 827, le ditte che, nell’eseguire altri lavori, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede e che hanno dato luogo a contestazioni.
6. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede all’apertura dei plichi, effettuando l’esame della regolarità dei documenti richiesti.
7. A conclusione favorevole dello stesso, il Presidente, d’intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l’ammissione dell’offerta, che rimane sigillata nell’apposita busta.
8. Per le ditte ammesse, la documentazione viene affidata al membro Segretario e la busta interna, contenente l’offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
9. L’esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell’invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l’Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell’invito alla gara da parte di tutti i concorrenti.
10. Allorché una prescrizione dell’invito alla gara disponga l’esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell’esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti.
11. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell’impresa interessata al momento dell’esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.
12. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all’impresa interessata.
13. Ultimato l’esame dei documenti, il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all’apertura delle buste contenenti le offerte.
14. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte.
15. Conclusa l’apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d’invito, determina l’impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all’aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 48.
16. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell’originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.
art. 47 Aggiudicazione
1. L’aggiudicazione diventa efficace per l’Amministrazione dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale.
2. L’approvazione della Giunta può essere negata:
a) allorché l’offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.
art. 48
Comunicazione all’impresa aggiudicataria
1. Il Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dall’art. 19 della legge n. 584/1977, entro 10 giorni dalla gara l’esito della stessa all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L’aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall’articolo predetto e dalla legge n. 55/1990.
3. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette alla citata legge n. 584/1977, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l’aggiudicazione effettuata ed aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
art. 49
La pubblicazione dell’esito delle gare
1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all’art. 7 della legge 02.02.1973, n. 584, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell’elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell’impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19.03.1990, n. 55).
art. 50
1. Il Comune deve comunicare, a norma dell’art. 5 della legge 08.10.1984 n. 687 al Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per l’Albo Nazionale dei Costruttori e per i Contratti - Segreteria del Comitato Centrale, entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo, la mancata stipulazione del contratto stesso, ove tale inadempienza sia imputabile all’impresa aggiudicataria.
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art. 51 Norme di garanzia
1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall’avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell’interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette da garantire la segretezza delle offerte.
3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.
Capo 5
L’APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE
art. 52 Deliberazione
1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant’altro di legge, si fa rinvio al disposto dell’art. 29.
art. 53
Bando, avviso ed invito alla gara
1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 36, 37 e 38, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l’appalto concorso.
2. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55, secondo gli allegati B.1, B.2 e B.3.
3. L’invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità, dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall’Amministrazione comunale.
art. 54
Le procedure di gara
1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall’art. 18.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l’appalto concorso.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l’analisi degli stessi.
5. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
6. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l’ordine di merito dei concorrenti.
7. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni
offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.
art. 55 Aggiudicazione
1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l’esito dei lavori della stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora l’Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 08.06.1990, n. 142.
3. L’Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell’appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.
Capo VI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
art. 56 Deliberazione
1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito all’approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant’altro di legge si fa rinvio al disposto dell’art. 29.
2. L’Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell’atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in quanto applicabili.
art. 57
Forniture di beni, impianti ed attrezzature
1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature, provvedono gli uffici comunali competenti.
2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall’Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall’organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d’opera o merceologico di intervento.
4. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del Funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell’inizio del semestre.
5. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell’ordinaria competenza dell’Economo stabilita dall’apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal Funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.
6. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l’Ufficio competente redige il capitolato d’oneri precisando i criteri che saranno applicati per
l’aggiudicazione della gara a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica.
7. Nel capitolato d’oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell’ordine decrescente d’importanza che é loro attribuita.
8. L’Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l’Amministrazione può porre come limite massimo per l’ammissibilità delle offerte e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l’ulteriore corso.
9. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all’Amministrazione dalla Commissione di cui all’art. 19.
art. 58 Prestazione di servizi
1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l’Ufficio comunale competente redige il capitolato d’oneri e la perizia di spesa, che il Funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell’appalto.
art. 59
Bando di gara per le forniture di beni e servizi
1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell’appalto concorsi, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all’art. 56.
2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante la inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, prevista dal precedente articolo e del primo comma del presente articolo, non sia inferiore alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa.
3. Il bando di gara di cui al secondo comma è, altresì, inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità stessa.
4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all’Albo Pretorio del Comune.
5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 30 marzo 1981, n. 113, ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.
6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini dell’aggiudicazione di cui al successivo art. 63, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all’art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113.
art. 60 L’invito alla gara
1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 36 giorni dalla data di
spedizione del bando di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.
2. Per le licitazioni private e l’appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio.
4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1989, n. 113. In caso di difformità, prevale la normativa di cui alla legge n. 113/1981, citata.
art. 61
La Commissione
1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissati dall’art. 19.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
art. 62 Procedura di gara
1. L’Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell’aggiudicazione.
art. 63
Parere della Commissione ed aggiudicazione
1. Il parere della Commissione di cui all’articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant’altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestatamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all’offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L’Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l’esito della gara all’aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in generale, ed all’art. 15 della stessa, in particolare.
Capo VII
LA CONCESSIONE
art. 64
La concessione di sola costruzione
1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all’appalto.
2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso.
3. In casi particolari, per esperire l’appalto concorso, l’Amministrazione può far ricorso alla “procedura ristretta” di cui all’art. 1 della Direttiva del Consiglio della
C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento B.1, B.2 e B.3.
4. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l’illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l’adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
5. Nella concessione, l’affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l’acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l’ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l’esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l’opera compiuta all’Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l’espletamento del collaudo e l’avvenuta presa in consegna dell’opera.
art. 65
La concessione di costruzione ed esercizio
1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell’opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un’opera e l’esercizio di un servizio pubblico di sua competenza.
3. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l’opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
4. L’affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti articoli 52 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell’opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio.
5. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento C.1, C.2 e C.3. In casi particolari l’Amministrazione, per esperire l’appalto concorso, può far ricorso alla “procedura ristretta” di cui all’art. 1 della direttiva del Consiglio della
C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440.
6. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l’illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l’adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
7. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l’Ente eroghi al concessionario un prezzo una- tantum od annuale per la durata dell’esercizio, del quale il capitolato determina l’importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell’esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l’Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile.
8. Il Comune si riserva l’approvazione delle tariffe e del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario.
9. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.
10. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell’Amministrazione concedente:
a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all’esecuzione dell’opera;
c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
d) nel caso che provveda all’esecuzione dei lavori mediante appalto, si impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.
11. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l’opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.
art. 66
La concessione di servizi
1. Ferma rimanendo le disposizioni di cui all’art. 64 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell’esercizio di funzioni dell’Amministrazione comunale concedente.
2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l’acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.
3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell’opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell’esecuzione dei lavori.
art. 67
Contenuto del contratto di concessione di servizi
1. I contratti relativi all’affidamento in appalto o in concessione dei servizi pubblici debbono contenere le norme stabilite nell’art. 265 del Testo Unico della Finanza Locale approvato con X.X. 00 settembre 1931, n. 1175.
2. Per l’affidamento in concessione dei servizi di riscossione (e così: di quelli riguardanti le affissioni e la pubblicità, il plateatico, i trasporti funebri, i bagni e gabinetti pubblici, l’esercizio impianti elettrici, le lampade votive al cimitero) il contratto, sulla base del capitolato-programma o (disciplinare), dovrà illustrare nel modo più completo possibile il servizio che ne è oggetto, determinare il tempo della prestazione e precisare se, per i contratti di durata, sarà richiesto preavviso prima della scadenza.
3. Il rinnovo tacito dei contratti è escluso, a norma dell’art. 12 - 1° comma del R.D. 18.11.1923, n. 2440.
4. Il contratto dovrà inoltre indicare il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della prestazione e precisare in caso di aggio, il minimo garantito se richiesto dall’Amministrazione comunale.
5. La revisione dei prezzi viene concessa ai sensi del 5° comma dell’art. 23 della legge 28.02.1986 n. 41 e successive modificazioni.
6. Il contratto dovrà inoltre:
a) contenere la disciplina del pagamento del canone e l’espressa menzione dell’avvenuta costituzione della cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto;
b) si stabilirà l’obbligo del reintegro della cauzione in casi particolari, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;
c) contenere la descrizione particolareggiata della disciplina del servizio, il programma di esercizio ed i compiti dell’impresa dovranno ricevere adeguata disciplina.
7. Il Comune potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio e del numero degli addetti per l’effettuazione del servizio medesimo. In ogni caso dovrà essere prescritto che il Comune avrà il controllo sulla potenzialità degli impianti e l’imprenditore avrà l’obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo in relazione alla eventuale espansione della domanda.
8. Stabilire se le spese di esercizio e quali di queste, nonché dei locali, attrezzi, stampati, imposte, luce, telefono, riscaldamento ecc., sono a carico del contraente privato.
9. Portare la determinazione degli oneri e delle tariffe, riservando alla competenza del Consiglio Comunale la fissazione e ogni eventuale variazione che potrà convenirsi di concordare con il privato.
10. Stabilire che l’Amministrazione potrà effettuare in qualunque tempo ispezioni e controlli.
11. Determinare in modo rigoroso e tassativo i modi e i tempi dei rendiconti. L’affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l’Amministrazione riterrà dover chiedergli.
12. Regolare l’ordinamento degli Uffici e definire i doveri del personale e gli obblighi dell’affidatario del servizio in ordine all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all’art. 36 della legge 19.03.1990, n. 55.
13. Dovranno pure prevedersi le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che eventualmente dovesse passare alle dipendenze dell’imprenditore privato.
14. Dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni.
15. Dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie tra utenti e l’affidatario del servizio e tra quest’ultimo e l’Amministrazione, dei ricorsi dei cittadini e delle contravvenzioni.
16. In materia di infortuni e danni, dovranno regolamentarsi le responsabilità e i risarcimenti, tenendo presente che il contratto non ha carattere aleatorio, ma commutativo.
17. Si dovranno stabilire le penalità per le infrazioni e le modalità di applicazione.
art. 68
Contratti di locazione di immobili
1. Il rinnovo tacito dei contratti di locazione è escluso, a norma dell’art. 42 della legge n. 392/1978.
2. Nei contratti suddetti sarà inserito il patto secondo il quale le spese contrattuali restano, in parti uguali, a carico delle parti, con trattenuta sul primo pagamento del canone locativo.
art. 69 Convenzioni urbanistiche
1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d’obbligo, che per la loro natura non sono assoggettabili ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali contenute nella deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in linea generale di massima in ordine all’indirizzo al programma di piano territoriale e urbanistico e dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali d’obbligo ed altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati per atto di Notaio.
Capo 8
LA TRATTATIVA PRIVATA
art. 70
La trattativa privata
1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l’Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.
2. L’Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
a) l’asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
b) l’urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l’asta o la licitazione privata;
c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall’art. 5 della legge 08.08.1977, n. 584 e successive modifiche e dall’art. 46 della L.R. n. 27/1985;
d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2 della legge 30.03.1981, n. 113 e successive modifiche.
e) ricorrano, per l’appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all’art. 12 della legge 03.01.1978, n. 1 e successive modificazioni;
f) per l’affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l’acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata.
3. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all’oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l’effettuazione della spesa autorizzante ai fini suddetti.
4. Per l’effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato.
5. In ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
6. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.
Titolo 5
IL CONTRATTO
Capo 1
ATTI PRELIMINARI
art. 71 Documentazione antimafia
1. L’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e D.P.C.M. n. 55 del 10.01.1991.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell’art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di “autocertificazione” prevista dal settimo comma del predetto articolo.
art. 72
Deposito spese contrattuali
1. L’ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinata in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall’Amministrazione comunale, a norma della legge 08.06.1962
n. 604 - tabella allegato D), modificata dall’art. 27 del D.L. 55/83 e dall’art. 9 D.P.R. 10.07.1962 n. 1063.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa Economale.
3. Rientra nella competenza dell’Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.
art. 73 Cauzione
1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l’importanza dei contratti approvati dall’Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell’importo netto dell’appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L’elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell’Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
5. E’ ammesso in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
6. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
art. 74 Autorizzazione all’acquisto di beni
1. L’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all’autorizzazione del Prefetto.
2. L’acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all’autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggette all’autorizzazione prefettizia i beni destinati al “demanio” comunale.
4. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.
art. 75
Contratti di forniture a trattativa privata
1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall’art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
a) per mezzo di scrittura privata;
b) con atto separato di obbligazioni, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall’Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
art. 76 Stipulazione dei contratti
1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l’espressione formale della volontà dell’Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza dei Dirigenti.
2. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalti ai pubblici incanti e da licitazioni private, provvede il Dirigente che ha presieduto la relativa Commissione di gara.
3. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalto concorso, trattativa privata e, quando ammesso, per corrispondenza provvedono i Dirigenti dei settori che hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell’atto negoziale.
4. In caso di difficoltà nell’individuazione del Dirigente che deve provvedere alla stipulazione del contratto, la designazione viene fatta dal Segretario Generale, secondo i criteri suesposti, dallo stesso interpretati in via definitiva.
5. Resta attribuita al Sindaco la stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali di garanzia. Tale funzione, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, è esercitata dall’Assessore al quale sono state conferite le funzioni vicarie.
art. 77 L’Ufficiale rogante
1. Il Segretario Generale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell’esclusivo interesse del Comune.
2. L’Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell’attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L’Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell’Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
art. 78
I diritti di segreteria
1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L’accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell’Ufficio contratti.
4. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all’Ufficio Ragioneria di concerto con l’Ufficio Economato.
5. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
6. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell’Interno, nella misura prevista dalla legge.
art. 79 L’imposta di bollo
1. I contratti del Comune sono assoggettati all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
2. Sono esenti dall’imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a L. 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L. 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.
art. 80
La registrazione
1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell’atto.
3. Il Comune ha l’obbligo ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 02.11.1976 n. 784 di comunicare i contratti conclusi all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, nonché all’Ispettorato del Lavoro, all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L ed alla Cassa Edile, ai sensi della circolare del Ministero dei LL. PP. n. 11907 del 09.11.1948.
art. 81 L’interpretazione dei contratti
1. Ai contratti stipulati dall’Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all’interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l’interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell’art. 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all’art. 1360 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.
Titolo 6
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
art. 82
Divieto di cessione del contratto
1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
art. 83
Sub-appalto e cottimo
1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l’affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell’appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell’impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell’articolo 18 sopra richiamato.
3. L’istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dai Dirigenti dell’Ufficio contratti e del Settore tecnico competente, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Dirigente del Settore tecnico.
4. I predetti Funzionari, a conclusione dell’istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l’accoglimento od il rigetto dell’istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.
5. L’autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare dall’art. 18 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell’Ente.
6. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l’immediata revoca dell’autorizzazione.
art. 84 Consegna dei lavori
1. Il competente Funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l’impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.
art. 85 Variazioni all’opera
1. L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L’appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assogettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d’obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.
art. 86
I termini di esecuzione
1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto di appalto.
2. L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori.
3. L’Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e per ragioni di pubblico interesse.
4. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
5. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabili all’appaltatore, questi è tenuto a risarcire l’Amministrazione ai termini del capitolato speciale di appalto.
6. L’importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.
art. 87 Corrispettivo dell’appalto
1. I contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo.
2. Esso può essere a corpo o a misura.
3. In ogni caso in esso si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l’opera compiuta.
4. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all’art. 21 del R.D. n. 350/1895.
art. 88 Modalità di pagamento
1. Xxxxx xx xxxxxxx introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell’opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali di appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull’importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989,
n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall’art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
art. 89
La revisione prezzi
1. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.
2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. Le norme sulla revisione prezzi di cui ai precedenti commi non trovano applicazione agli appalti dei servizi e dei lavori pubblici, che non comportano alcuna trasformazione della materia.
art. 90 Direzione dei lavori
1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall’Ufficio tecnico comunale.
2. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
3. La progettazione dell’opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l’incarico al medesimo della direzione dei lavori.
art. 91
Alta vigilanza sulla realizzazione dell’opera
1. L’Amministrazione committente esercita l’alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell’opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell’opera complessivamente considerata.
art. 92 Contabilità dei lavori
1. Nel costo finale dell’opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dell’art. 37, primo comma, del X.X.
x. 000/0000, compresi nel quadro economico di cui all’art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.
art. 93
Il collaudo
1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati e delle disposizioni della L.R.
n. 27/1985 in materia di collaudo.
2. Il Comune può prescindere dall’atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, dell’importo fino a L. 150.000.000. In questi casi l’atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
3. Per lavori e forniture d’importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell’Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
6. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
7. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall’Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.
art. 94 Esecuzione d’ufficio
1. L’esecuzione d’ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione degli obblighi contrattuali, l’appaltatore comprometta la buona riuscita dell’opera, sia nel caso in cui per negligenza dell’appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio dei Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell’opera nei termini contrattuali.
2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.
Titolo 7
NORME FINALI E TRANSITORIE
art. 95
La normativa C.E.E.
1. L’Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Compete all’Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall’Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.
art. 96
Contemperamento alle norme della legge 241/1990
1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello Statuto.
2. Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.
art. 97 Entrata in vigore
1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, da parte dell’Organo Regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.
(ALLEGATO A.1)
BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.
1. Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
a) il nome, l’indirizzo il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
b) la data di invio all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni; in caso di appalto divisi in lotti, l’ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l’insieme;
e) l’indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo;
f) la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
g) il termine di esecuzione dell’appalto;
h) il soggetto e l’indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d’oneri ed i documenti complementari e l’ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
i) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
j) chi è ammesso ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l’ora ed il luogo di detta apertura;
k) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all’appaltatore ai sensi della normativa vigente;
l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con riferimento alla normativa che le prescrive;
m) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni;
n) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli
17 e 18 della predetta legge, e come determinati in base al presente
decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 13 della legge n. 584 del 1977;
o) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
p) richiesta all’offerente dell’indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
q) ammissibilità di offerte in aumento;
r) se si procederà all’aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
s) ammissione delle imprese non iscritte all’ANCI aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;
t) richiesta all’offerente di specificare che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
la facoltà di avvalersi della procedura di cui all’art. 2.bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155; Sono fatte salve le modificazioni e le eventuali integrazioni richieste delle particolarità dei singoli casi e da nuove disposizioni di legge e dei Regolamenti in materia.
(ALLEGATO A.2)
BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.
1. Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all’allegato 1), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o) e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
(ALLEGATO A.3)
BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.
1. Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell’allegato 1) ad eccezione delle lettere b), l) ed o) e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
ALLEGATO B.1
BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.
1. Per le licitazioni private e per l’appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
a) le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), e s) del precedente bando di gara;
b) il criterio di aggiudicazione;
c) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all’eventuale esecuzione dei lavori, anche l’elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell’oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
d) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l’indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
e) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedire gli inviti a presentare offerta;
f) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del precedente bando di gara.
2. Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:
a) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p), e r) del precedente bando di gara;
b) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l’ammissione alle gare, nonché i documenti che l’aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e a completamento delle informazioni fornite.
3. Sono fatte salve le modificazioni e le eventuali integrazioni richieste dalle particolarità dei singoli casi e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
(ALLEGATO B.2)
BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.
1. Per le licitazioni private e l’appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:
a) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n), q), e s) del bando di gara per pubblici incanti dell’allegato 1;
b) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all’eventuale esecuzione dei lavori, anche l’elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell’oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l’indirizzo al quale debbono essere inviate;
d) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedire gli inviti a presentare offerta;
e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera l) del bando per pubblici incanti dell’allegato 1.
2. Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:
a) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell’allegato 1;
b) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l’ammissione alle gare, nonché i documenti che l’aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed a completamento delle indicazioni fornite.
3. Sono fatte salve le modificazioni e le eventuali integrazioni richieste dalle particolarità dei singoli casi e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
ALLEGATO B.3
BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.
1. In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d), e), j), k), m), q), e s) del bando di gara per pubblici incanti dell’allegato 1.
2. Deve, inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l’indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti.
3. Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:
a) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
b) le indicazioni di cui alle lettere f), g), n), p) e r) del bando di cui all’allegato 1 e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione alle gare.
4. Sono fatte salve le modificazioni e le eventuali integrazioni richieste dalle particolarità dei singoli casi e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
(ALLEGATO C.1)
BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.
Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)
1. Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
a) il nome, l’indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
b) la data di invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
c) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
d) il luogo di esecuzione, l’oggetto della concessione, la natura e l’entità delle prestazioni;
e) le indicazioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
f) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l’obbligo di indicare in sede di offerta l’eventuale maggior misura di detta percentuale;
g) il termine per la presentazione delle candidature, l’indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.
2. Sono fatte salve le modificazioni e le eventuali integrazioni richieste dalle particolarità dei singoli casi e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
(ALLEGATO C.2)
BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.
Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione(*)
1. Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere gli elementi di cui al precedente allegato C.1 e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
ALLEGATO C.3
BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.
Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)
1. Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere gli elementi di cui al precedente allegato C.1 e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
(ALLEGATO D.1)
AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.
1. L’avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:
a) le notizie di cui alle lettere a), b), c), e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
b) il termine di ricezione delle domande;
c) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, presso l’ente appaltante, ecc.).
2. Sono fatte salve le modificazioni e le eventuali integrazioni richieste dalle particolarità dei singoli casi e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
(ALLEGATO D.2)
AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.
1. L’avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:
a) le notizie di cui alle lettere a), c) e d) del bando di cui all’allegato 1 ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2), 3), e 4) del relativo bando di gara;
b) il termine di ricezione delle domande;
c) la reperibilità del bando in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino regionale, oppure presso l’ente appaltante).
2. Sono fatte salve le modificazioni e le eventuali integrazioni richieste dalle particolarità dei singoli casi e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
(ALLEGATO D.3)
AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.
1. Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di E.C.U. l’avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale e da nuove disposizioni di legge e dai Regolamenti in materia.
Jus Superveniens:
Gli articoli 15, 32, 39, 41, 45, 48, 49, 70 e gli allegati A.1, B.1 e B.2, laddove si richiama la legge 08.08.1977 n. 584 saranno riveduti alla luce del Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406 e successivi provvedimenti.