ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
Tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche in prosieguo denominato “CNR”, con sede legale in Xxxx 00000, Piazzale Xxxx Xxxx n. 7, n., Codice Fiscale n. 80054330586, P.I. n. 02118311006 in persona del Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx e legale rappresentante pro tempore, a quanto segue autorizzato
E
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Roma (00133), Xxx Xxxxxxxx x. 00, Codice Fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx e legale rappresentante pro tempore, a quanto segue autorizzato.
(di seguito indicati individualmente o collettivamente come la/e “Parte/i”).
Premesso che
A. in data 25 febbraio 2015 tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è stata sottoscritta una convenzione avente lo scopo di condivisione di personale per lo svolgimento di Attività Didattica e Ricerca;
B. in data 10/02/2016 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione Quadro con cui riconoscevano l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
C. ai sensi dell’art. 26, primo paragrafo, del Regolamento, allorché i titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. I contitolari determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare uno dei contitolari come principale punto di contatto per gli interessati;
D. secondo quanto stabilito dal Gruppo di lavoro ex art. 29 (cfr. WP29 Opinion n. 1/2010), “si è in presenza di una situazione di contitolarità quando varie parti determinano per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento”;
E. ai sensi dell’art. 26, secondo paragrafo del Regolamento, l'accordo di cui alla lett.
E) riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato;
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F. ai sensi dell’art. 26, terzo paragrafo del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo (di seguito, “Accordo”), l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento;
G. le presenti premesse, unitamente agli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Tutto ciò premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Riparto dei ruoli delle Parti
Ciascuna Parte resta pertanto responsabile esclusiva delle azioni compiute con riferimento alle attività eseguite quale titolare autonomo del trattamento dei dati.
Articolo 2 - Trattamento dei dati in contitolarità
Per la realizzazione dell’obiettivo di cui all’art. 2 della Convenzione, il personale interessato di ciascuna parte, individuato di anno in anno in apposite schede redatte secondo il modello allegato alla convenzione, svolgerà l’attività didattica e/o di ricerca presso la sede dell’altra parte secondo le modalità definite nelle citate schede, con riferimento di incarico della durata di un anno. Il trattamento dei dati del personale interessato di ciascuna parte limitatamente ai dati che vengono inseriti nelle schede redatte secondo il modello allegato alla convenzione è oggetto di contitolarità fra le parti.
Articolo 3 - Conservazione dei dati personali
Le Parti concordano che i dati, siano essi in formato cartaceo che digitale, saranno trattati solo per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità esplicitate nell’art. 3 della convenzione.
Articolo 4 - Misure tecniche e organizzative di sicurezza
Le parti si impegnano ad adottare le misure tecniche e organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 GDPR)
Inoltre, le parti si impegnano a tenere e gestire il Registro delle attività di trattamento dei dati, in ossequio alle disposizioni dell’art. 30 del GDPR.
Articolo 5 - Fornitura dell’informativa e conoscibilità dell’Accordo all’interessato
Le Parti stabiliscono che l’informativa congiunta ex artt. 13 e 14 del Regolamento sia resa disponibile sul sito Internet dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, unitamente ad un estratto contenente le informazioni essenziali del presente Accordo. L’informativa recherà già la dichiarazione del rapporto di contitolarità e terrà conto delle informazioni di questo Accordo utili per un agevole esercizio dei diritti da parte dell’interessato. Xxxxx eventualmente assicurare a quest’ultimo la conoscenza delle ulteriori informazioni contenute in questo Accordo a seguito di apposita richiesta avanzata in occasione dell’esercizio dei diritti dell’interessato, come di seguito specificato agli artt. 8 e 11.
Articolo 6 - Riscontro di richieste di esercizio dei diritti
I Contitolari individuano sin da ora come punti di contatto da fornire agli Interessati nell’ambito delle informazioni rese ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR, i seguenti indirizzi di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxx0.xx e xxx@xxx.xx.
La Parte che a qualunque titolo dovesse ricevere una richiesta di esercizio dei diritti, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, provvederà a fornire tempestivo riscontro all’interessato.
Articolo 7 – Obbligo di riservatezza per il personale autorizzato al trattamento dei dati
Entrambe le Parti garantiscono che il personale preposto all’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, sarà autorizzato al trattamento dei dati personali da ciascun Titolare, assicurandone altresì la riservatezza e ogni altro adeguato obbligo legale a questa riconducibile.
Articolo 8 - Vaglio sull’adeguatezza dei fornitori e potere di stipula di contratti per il trattamento dei dati
Le Parti concordano che il potere di sottoscrizione di eventuali contratti con fornitori esterni, necessari per il trattamento dei dati personali oggetto di contitolarità, è esercitato congiuntamente dalle parti.
Articolo 9 - Inopponibilità dell’Accordo all’interessato
Il presente accordo è inopponibile all’interessato, che nei casi di contitolarità, può rivolgersi a ciascuno dei contitolari.
Articolo 10 - Solidarietà passiva e regresso
Nei casi di contitolarità, quale quello previsto dall’art. 2 del presente Accordo, tra i contitolari vi è solidarietà passiva in caso di risarcimento del danno nei confronti dell’interessato o in caso di sanzioni amministrative pecuniarie. Tuttavia, la Parte che ha pagato l’intero ammontare ha diritto di regresso nei confronti dell’altra, conformemente alla parte di responsabilità di ciascuna ai sensi del presente Accordo.
Articolo 11 - Base giuridica dell’Accordo di contitolarità
Le Parti convengono che il presente Accordo è redatto ai sensi dell’art. 26 del Regolamento.
Articolo 12 - Dichiarazione di rispetto delle regole deontologiche e delle disposizioni tecniche
Le Parti si impegnano, infine, a:
1) adottare le misure tecniche e organizzative di sicurezza e riservatezza previste dal Regolamento UE 2016/679.
2) comunicare tempestivamente e senza indugio agli altri Contitolari qualsiasi tentativo di “violazione dei dati personali” (come definita dall’art. 4, par. 1, n. 12, del Regolamento), trattati ai sensi del presente Accordo, di cui si sia venuti a conoscenza;
3) rispettare le regole previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali sia a livello nazionale che comunitario;
Roma lì ,
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” IL RETTORE
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXX 03.03.2020 09:25:21 UTC
PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
IL PRESIDENTE
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)