Determina n. 61 del 30/05/2022
Il Direttore
Determina n. 61 del 30/05/2022
OGGETTO: Rinnovo del Servizio di telefonia fissa sedi Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e per la Radioprotezione - ISIN, mediante adesione alla Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle pubbliche amministrazioni – ID 1601, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488.
“Servizi di Telefonia Fissa 5” – Impegno della spesa: €2.847,48 IVA inclusa
CIG: 605462636F – CIG derivato: Z4126EB649
VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;
VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 17 del 29 dicembre 2021;
VISTO il budget direzionale dell’ISIN approvato con determina del Direttore dell’ISIN n. 17 del 4 febbraio 2022;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto “Semplificazione”;
VISTA la richiesta di acquisto prot. 3327/ISIN del 23/05/2022, trasmessa dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente del servizio per gli affari generali, il bilancio e il trattamento giuridico –
economico del personale, avente ad oggetto la proroga del contratto attuativo con Fastweb
S.p.A. tramite Convenzione Consip per il Servizio di telefonia fissa dell’ISIN;
VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi.... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel Contratto”;
VISTO l’ordine n. 4776350 con cui in base alla determina n. 36 del 08/02/2019 l’ISIN ha aderito alla Convenzione Servizi di Telefonia Fissa 5, aggiudicata a Fastweb S.p.A. con sede legale Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxx,1 – Milano (di seguito Convenzione) per la durata di 36 mesi, corrispondenti al periodo di efficacia della Convenzione medesima, decorrenti dal 01/06/2019;
CONSIDERATO che l’ISIN ha aderito alla Convenzione sulla base dei fabbisogni indicati e che Fastweb S.p.A. ha trasmesso il progetto esecutivo in data 31.1.2019, prot. n. 651/ISIN del 01.02.2019;
VISTO il sito di Consip S.p.A. dal quale risulta che il termine di scadenza della Convenzione è stata prorogata di ulteriori 12 mesi, e la medesima è pertanto attiva fino al 02/10/2023
VISTO l’articolo 5 della Convenzione ed in particolare il comma 3 che stabilisce che “nel caso in cui la durata della Convenzione sia prorogata da Consip e l’Amministrazione non intenda valersi di detta proroga, ha diritto di recesso, senza spese, da fare valere con comunicazione scritta al Fornitore entro la data di scadenza originaria della Convenzione;
DATO ATTO che trasmesso da Fastweb S.p.A. in data 31.1.2019, prot. n. 651/ISIN del 01.02.2019, in base al quale l’ISIN ha aderito alla Convenzione è tutt’ora aderente alle esigenze dell’ISIN ed ha attivato come richiesto:
− un flusso primario PRI da 30 canali bidirezionali;
− la corresponsione, per ciascun flusso primario, di un canone mensile pari a € 94,50 per i servizi di fonia erogati, in accordo alla Convenzione in essere stipulata tra Fastweb e Consip;
VISTA la determina n. 56 del 17/05/2022 di nomina del RUP e del DEC, rispettivamente nelle persone di Xxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xx Xxxxx per la durata di proroga del contratto;
CONSIDERATO che in base all’applicazione delle tariffe telefoniche a consumo, stabilite nella Convenzione in essere stipulata tra Fastweb e Consip, e alle fatture degli ultimi 3 anni, si stima un consumo di circa 100,00 €/mensili di chiamate, corrispondente ad un importo per il periodo di 12 mesi pari a €1.200,00 (100x12), oltre IVA al 22%, al quale deve essere aggiunto il canone mensile fisso di €94,50 corrispondente a €1.134,00;
TENUTO CONTO che il costo totale dell'acquisizione del Servizio per la durata di ulteriori 12 mesi risulta essere pari a €2.847,48 IVA inclusa;
CONSIDERATO che era già stato acquisito il CIG Z4126EB649, con un importo stimato di
€ 15.000,00, attribuito al Contratto originario con la Fastweb S.p.A. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e che ai sensi dell’art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.”;
ACCERTATA la disponibilità della spesa indicata, per l’intero periodo di 12 mesi, di complessivi €2.847,48 comprensivi di IVA al 22% (€2.334,00+€513,48IVA) che trova copertura in termini di competenza al Cap. 13043 “Canoni di telefonia fissa” - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2022, per il periodo 1 giugno-31 dicembre 2022 e, pro quota (1 gennaio 2023 – 31 maggio 2023), allo stesso capitolo del bilancio dell’ISIN nell’esercizio finanziario dell’anno 2023;
ANNO | IMPORTO NETTO | IVA 22% | TOTALE |
Anno 2022 (7 mesi) | €1.361,50 | € 299,53 | € 1.661,03 |
Anno 2023 (5 mesi) | €972,50 | € 213,95 | € 1.186,45 |
€2.847,48 (IVA inclusa) |
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite nella citata Convenzione;
ACQUISITE le certificazioni sul possesso dei requisiti della Fastweb S.p.A. e, in particolare:
− Visura rilasciata dalla Camera di Commercio (All. A);
− Certificato annotazioni ANAC (All. B);
− Durc On Line prot. INAIL_31004217, con scadenza di validità 20/05/2022 dal quale l'Operatore economico Fastweb S.p.A. risulta REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL (All. D);
− Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 (All. E);
− Dichiarazione del Conto corrente dedicato (All. F);
− Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di assolvimento in modo virtuale come da autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Regionale: protocollo n. 3/12185/96 del 26/08/96 dell’imposta di bollo (All. G);
TENUTO CONTO che è ad oggi priva di riscontro la richiesta inoltrata in data 15.04.2022 e inoltrata nuovamente il 25.05.2022 alla Procura della Repubblica per acquisire estratto dei Certificati del Casellario Giudiziale attestanti che NULLA di rilevante risulta a carico dei soggetti titolari di poteri di rappresentanza e gestionali della Fastweb S.p.A. (All. C), e pertanto per procedere al rinnovo del contratto è stata rilasciata intanto la corrispondente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e in caso di dichiarazione falsa o mendace è prevista la risoluzione del contratto medesimo;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 è facoltà dell’amministrazione non richiedere garanzia in virtù della specificità della fornitura e che la stessa garanzia è parte integrante della Convenzione in oggetto;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 -bis, del D.lgs. n. 81 /2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto i lavori sono di entità inferiore a 5 gg uomo/anno. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
DETERMINA
1. di aderire, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Convenzione alla proroga del Contratto, stipulato ai sensi della Convenzione Consip Servizi di Telefonia Fissa 5 (All. 1), con la Società Fastweb S.p.A., con sede in Via Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx,0 - Xxxxxx (XX) per la durata di 12 mesi, per un importo massimo complessivo di €2.847,48, come da tabelle riportata nel preambolo;
2. di conservare attivo il contratto generato dal progetto esecutivo trasmesso da Fastweb Spa in data 31.01.2019 e acquisito al prot. n. 651/ISIN del 1.2.2019, che prevede:
− l’attivazione in convenzione TF5 di un flusso primario PRI da 30 canali bidirezionali;
− la corresponsione, per ciascun flusso primario, di un canone mensile pari a
€94,50 per i servizi di fonia erogati per 12 mesi in accordo alla Convenzione in essere stipulata tra Fastweb e Consip alle quali corrisponde un importo complessivo di € 1.134,00 (94,5x12), oltre IVA al 22%;
− l’applicazione delle tariffe telefoniche a consumo, stabilite nella Convenzione in essere stipulata tra Fastweb e Consip, alle quali corrisponde un importo complessivo del periodo di 12 mesi pari a € 1.200,00 (100x12), oltre IVA al 22%, avendo stimato circa 100,00€/mensili di chiamate sulle base fatture precedenti;
3. di confermare l’efficacia e la validità delle condizioni di fornitura indicate nella Convenzione;
4. di impegnare l’importo relativo al periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022, di complessivi
€1.661,03, comprensivi di IVA al 22% sul Cap. 13043 “Canoni di telefonia fissa” del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ISIN.
Visto
Il Dirigente AGBP Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXX 30.05.2022
09:50:23 UTC
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX
XXXXXXXX 30.05.2022
09:51:27 UTC
4
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ID 1601
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 1601,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000.
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 27/03/2017 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
Fastweb S.p.A., sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx 00, capitale sociale Euro 41.344.209,40=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx 00, in persona dei Procuratori Speciali e legali rappresentanti Xxx. Xxxxxx Xxxxxx e Dott. Xxxxxxx xx Xxxxxx , giusta poteri agli stessi conferiti da procura notarile a rogito del notaio Xxxxx Xxxxxx di Milano in data 27/09/2018 rep. 29760 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la conclusione di un
Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici, affidando una Convenzione ex art. 26 L.488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 06/02/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 27 del 07/02/2015;
h) che il Fornitore è risultato primo classificato della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, pertanto, aggiudicatario della Convenzione, quindi, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, dell’Accordo Quadro da cui la Convenzione deriva, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 01383/8200/00684267/1111/2017 per un importo di Euro 9.190.663,26 = (novemilionicentonovantamilaseicentosessantatre/26) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 01383/8200/00684259/1090/2017 per un importo pari ad Euro 106.145,00 = (centoseimilacentoquarantacinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizze assicurative per la responsabilità civile rilasciate dalla XL Insurance Company SE ed aventi n. IT00013938LI18A (Polizza Locale) e n. IT00014908EO17A (Polizza Professionale) stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle
Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione), l’Allegato “G” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “H” (Informativa su trattamento dei dati personali), l’Allegato “I” (Flussi dai per sistema monitoraggio Convenzioni).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato primo aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo massimo della fornitura corrispondente a 400.000 linee equivalenti;
g) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella stessa Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:
• fornitura del Local Loop (linee telefoniche) per servizi di telefonia fissa;
• servizi di telefonia fissa, di base e avanzati;
• fornitura del servizio di IP Centrex;
• servizi di Rete Intelligente fissa, compresi i servizi di Addebito al Chiamato, Ripartito, Numero Personale e Numero Unico;
• servizi di fatturazione e rendicontazione;
• servizi di attivazione, collaudo, assistenza e manutenzione;
tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, e, comunque, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 400.000 linee equivalenti, intendendo per linea equivalente una linea telefonica avente ad oggetto un accesso RTG, BRA o PRA (a prescindere dal numero di canali fonici attivato) o una linea ToIP.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
ARTICOLO 5
DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, La durata della Convenzione (intesa come periodo durante il quale le Amministrazioni possono aderirvi mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura) è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipulazione, o una durata inferiore in caso di esaurimento dei quantitativi massimi, eventualmente incrementati, prima della predetta scadenza.
2. Tale durata potrà essere prorogata fino a 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di scadenza originaria, qualora alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi, eventualmente incrementati, e fino al raggiungimento dei medesimi. Della proroga della Convenzione, Consip S.p.A. darà comunicazione attraverso l’apposito spazio dedicato all’iniziativa medesima sul profilo del committente (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx).
3. Tuttavia, nel caso in cui la durata della Convenzione sia prorogata da Consip S.p.A. e l’Amministrazione non intenda valersi di detta proroga, ha diritto di recesso, senza spese, da fare valere con comunicazione scritta al Fornitore entro la data di scadenza originaria della Convenzione.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi, come di seguito specificato.
5. I contratti attuativi avranno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione. Esempio: la convenzione viene attivata il 1 gennaio dell’anno X. Il termine per l’attivazione dei contratti attuativi è fissato al 31 dicembre dell’anno X+2. Un contratto attivato il 15 giugno X+1 scadrà il 31 dicembre X+2, salvo proroga a discrezione dell’Amministrazione fino al 31 dicembre X+3. Si noti però che un contratto attivato il 15 giugno dell’anno X+2, avrà durata minima fino al 14 giugno X+3, e potrà essere prorogato, a discrezione dell’Amministrazione, comunque al massimo fino al 31 dicembre X+3.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, quindi, compresi gli orari ed i giorni non lavorativi.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di prestare i servizi oggetto della presente Convenzione nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e, se migliorativo, nell’Offerta Tecnica; in difetto del rispetto di quanto sopra, ogni Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Ordinativo di Fornitura e la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A.
ARTICOLO 7
CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. Qualora il Fornitore non eroghi già i servizi all’Amministrazione che intende aderire alla presente Convenzione - né in virtù di un contratto attuativo della precedente Convenzione della Consip S.p.A., né per autonomo contratto - è previsto un periodo iniziale di avvio della Convenzione della durata di massimo 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla Data di Attivazione nel quale, per tutti gli Ordinativi di Fornitura pervenuti entro tale termine, sarà contrattualmente tollerato un ritardo nei termini di attivazione del servizio di massimo 30 (trenta) giorni solari, senza applicazione in tale periodo di franchigia delle penali di cui oltre.
3. In ogni caso, per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, tutto alle modalità e nei termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. In ogni caso, solo con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura si perfeziona il singolo Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione; tutte le predette attività relative alla fase prodromica all’Ordinativo di Fornitura, e segnatamente relative alla progettazione preliminare di cui al paragrafo 8.3.1. del Capitolato Tecnico, sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l’Amministrazione Contraente è vincolata unicamente al perfezionarsi del Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche in caso di non approvazione del Progetto Esecutivo, assumendone ogni relativa alea, quanto nei confronti della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
5. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità indicate ed i termini stabiliti nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico (“collaudo funzionale”) e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa
comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo.
6. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità (“collaudo di configurazione”); tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
7. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” dei servizi e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
10. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall’Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 8
SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Tali informazioni saranno trasmesse contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip
S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
7. Il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa relativi alla Convenzione sono effettuati dalla Consip S.p.A., mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni
organizzative, ed anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla medesima Consip
S.p.A. e/o richieste dalle Amministrazioni Contraenti; a tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, nonché si impegna a fornire nuovi report specifici, che dovessero essere richiesti dalla Consip S.p.A., in formato elettronico e/o in via telematica, e che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
ARTICOLO 9
LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti di Fornitura, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi di fonia, nonché per gli ulteriori servizi correlati, eventualmente integrati con quanto al riguardo espresso nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali stabilite al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe).
Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al
Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%
8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004
n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
ARTICOLO 11
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 12
PENALI
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico, o se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10.4.1 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 18 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 13
CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 04/04/2017 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 01383/8200/00684267/1111/2017 di importo pari ad Euro 9.190.663,26 = (novemilionicentonovantamilaseicentosessantatre/26), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da
parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 04/04/2017 e avente n. 01383/8200/00684259/1090/2017 pari ad un importo di Euro 106.145,00.
5. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip
S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14
RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali, nella Convenzione e nei suoi Allegati ovvero nell’offerta eventualmente migliorativa presentata in sede di gara.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 15
SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Quota parte della fornitura del Local Loop (linee telefoniche) per servizi di
telefonia fissa;
- Quota parte dei servizi di telefonia fissa, di base e avanzati;
- Quota parte della fornitura del servizio di telefonia IP (ToIP);
- Quota parte dei servizi di Rete Intelligente fissa, compresi i servizi di Rete Virtuale Privata, di Addebito al Chiamato, Ripartito, Numero Personale e Numero Unico;
- Quota parte dei servizi di fatturazione e rendicontazione;
- Quota parte dei servizi di attivazione, collaudo, assistenza e manutenzione con riferimento a tutti i servizi sopraelencati;
- Quota parte dei servizi di trasporto e smaltimento rifiuti elettronici.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
3. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Amministrazione potrà provvedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
ARTICOLO 16
PROJECT MANAGER
1. Ciascun Fornitore ha l’onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Project Manager con i compiti previsti al par. 10.4 del Capitolato Tecnico.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Project Manager, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A..
ARTICOLO 17
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 18
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all’1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa alle fatture emesse nel mese di Luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel
formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà
alla valutazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 19
CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxx Xxxxxx |
C.F.: CNNCST63B16H501V Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020 Firma digitale: n. 3820154 | C.F.: RMNMDE66L22A783X Certificatore: InfoCert S.p.A. Validità: dal 26/04/2016 al 26/04/2019 Firma digitale: n. 0794521106 Xxxxxxx Xx Xxxxxx CF DGNGST72A05H501T Certificatore: ArubaPec S.p.A. Validità: dal 25/5/2016 al 25/05/2019 Firma digitale: n 15617339 |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, Collaudo, Verifica di Conformità e Accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo
16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24
(Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse). Roma, lì
IL FORNITORE |
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx |
C.F.: RMNMDE66L22A783X Certificatore: InfoCert S.p.A. Validità: dal 26/04/2016 al 26/04/2019 Firma digitale: n. 0794521106 Xxxxxxx Xx Xxxxxx CF DGNGST72A05H501T Certificatore: ArubaPec S.p.A. Validità: dal 25/5/2016 al 25/05/2019 Firma digitale: n 15617339 |