ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Rep.2056
tra l'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, Xxxxxxx (C.F. 01279680480),
e
la Società GI Group S.P.A. con sede legale in Milano, cap 20124 Piazza IV Novembre n.5 (P.Iva. 11629770154) per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, mediante accordo quadro.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 8 del mese di maggio alle ore 13,35, in Firenze, in una sede dell'Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco 4, davanti a me Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx , nato a Firenze il 12 dicembre 1964, e domiciliato per la carica presso la sede del Rettorato dell'Università, incaricato ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze, di ricevere e redigere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, con provvedimento del Direttore Amministrativo n° 36656 (670) in data 27 maggio 2008, senza l'intervento dei testimoni avendovi le parti contraenti, d'accordo con me, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile, sono presenti i Signori:
• Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx , non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze, nato a Rotondella (MT) l’11 luglio 1954 codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica in Xxxxxxx, Xxxxxx X. Xxxxx 0;
• Sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Accettura (MT) il 21 luglio 1955, quale Procuratore Speciale della società GI Group S.P.A., con sede legale in Xxxxxx, (XX) Xxxxxx XX xxxxxxxx x. 0, come risulta dalla Procura Speciale del 29 settembre 2010, n.4674, che si allega al presente atto, in copia conforme (sub lett. “A”).
Le parti, come sopra costituite, della identità e qualità personale delle quali sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere e redigere il presente atto.
P R E M E S S O
• che l'Università degli Studi di Firenze intende provvedere ad esperire una procedura di accordo quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, per lavoratori somministrati di categoria “C” e per la durata di quattro anni;
• che il Direttore Generale, con decreto n.124377(2183) del 4 dicembre 2012 ha decretato l’indizione di una procedura aperta, mediante accordo quadro, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, per la durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del verbale di avvio del servizio , secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e xx.xx., determinato mediante ribasso percentuale sulla remunerazione da riconoscere all’agenzia di somministrazione, e che l’importo stimato a base di gara era pari a € 600.000,00 ( euro seicentomila/00) oltre IVA, inclusi eventuali oneri per la sicurezza, (determinati di volta in volta sulla base delle prestazioni affidate) e la remunerazione per l’agenzia;
• che in data 28 dicembre 2012 è stato dato seguito al decreto suddetto con pubblicazione del bando di gara di servizi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e che in data 26 gennaio 2013 è stata pubblicata una rettifica al suddetto bando;
• che, visto il verbale di gara del 5 febbraio 2013, con provvedimento n. 25395 (883) del 4 aprile 2013 il Direttore Generale ha aggiudicato definitivamente la suddetta procedura aperta alla società GI Group S.P.A. con sede legale in Milano(MI), Piazza IV Novembre n.5, per un importo contrattuale complessivo pari al ribasso del 88,09% da applicare sull’importo di remunerazione orario di € 0,55=/ ora IVA esclusa, fino al raggiungimento dell’importo massimo stabilito, e comunque non oltre il compimento del
quarto anno, a partire dal verbale di inizio del servizio;
• che la spesa complessiva , per ciascun contratto, graverà, di volta in volta, sui fondi delle unità amministrative utilizzatrici;
• che trattandosi di un accordo quadro, la spesa presunta stimata nel bando di gara non è impegnativa per l’Università degli Studi di Firenze;
• che la società GI Group, a garanzia degli obblighi che assume con il presente accordo quadro, valendosi della facoltà concessa dalla stazione appaltante, ha effettuato il prescritto deposito cauzionale mediante fidejussione che si allega (sub lettera “B”) rilasciata da Vittoria Assicurazioni spa del 8 aprile 2013, per un importo di € 43.115,50 (quarantatremilacentoquindici/50) ridotto del 50%, in quanto in possesso del certificato del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 nr. 12236, rilasciato da Certiquality, con data di prima emissione 9 maggio 2007 e scadenza 3 maggio 2013, e che resta acquisito agli atti;
• che il sig Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx attesta con dichiarazione sostitutiva del 7 maggio 2013 la permanenza della regolarità con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e tutte le altre condizioni elencate all’art. 38 del d.lgs 196/2006 e s.m.;
• che, tuttavia, la verifica sulla regolarità contributiva da accertarsi mediante richiesta DURC sarà effettuata da parte
dell’Università degli Studi di Firenze alla data della stipula del presente accordo quadro e, pertanto, l’accordo quadro è stipulato sotto condizione risolutiva.
TUTTO CIÒ PREMESSO
che le parti ratificano perché faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, le medesime, ciascuna nella sua veste e qualità, confermano e stipulano quanto appresso.
Art. 1
Oggetto dell’accordo quadro
L’Università degli Studi di Firenze ha affidato alla società GI Group, con sede legale in piazza IV Novembre n.5 a Milano, l’appalto per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante accordo quadro, per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze.
L’affidamento del servizio è meglio descritto all’art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che si allega (sub lettera “C”).
Gli oneri della sicurezza verranno stabiliti volta per volta, e, nel caso di interferenze, verrà redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
Il sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Procuratore Speciale della società Gi Group dichiara di eseguire il suddetto servizio sotto la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative contenute e richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art.2
Corrispettivo dell’accordo quadro
La Società GI Group si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente accordo quadro, ogni e qualsiasi eccezione rimossa e rinunciata, per l’importo complessivo netto che prevede una percentuale di ribasso pari al 88,09% da applicare sull’importo di remunerazione orario di € 0,55=/ ora iva esclusa, come da offerta economica che si allega ( sub lettera “D”).
L’importo annuale lordo da corrispondere al lavoratore somministrato, in base all’orario settimanale, è quello risultante all’art. 31 del C.S.A., salvo eventuali adeguamenti contrattuali. Nel periodo di validità del presente accordo quadro, compresa la remunerazione dovuta all’Agenzia, ed eventuali oneri per la sicurezza, è pari a € 350.275,68 = IVA esclusa, salvo nuove disposizioni normative.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
Il prezzo offerto dall’Agenzia di somministrazione si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e comprensivo di ogni onere. L’Università si impegna a corrispondere all’Agenzia di somministrazione, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall’accordo quadro, come esplicitato all’art. 31 del presente capitolato speciale, sulla base delle ore richieste, nonché il margine di agenzia orario + IVA, al netto del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico aggiudicatario, pari allo 0,07%. .
Il presente accordo quadro è da intendersi a misura.
Art. 3
Durata dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro con l’Agenzia di somministrazione si esaurirà automaticamente con il raggiungimento del corrispettivo massimo stabilito, e comunque, non oltre il compimento del quarto anno dalla data di avvio dell’esecuzione dell’accordo quadro. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 6 (sei), dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario nelle more di un nuovo affidamento.
Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. La società GI Group affidataria è obbligata ad accettare la proroga.
Il presente accordo quadro sarà sottoposto ad un periodo di prova di un anno, con decorrenza dalla data come sopra individuata.
I singoli contratti con i lavoratori somministrati non possono avere una durata superiore ad un anno o frazione di esso.
Art. 4 Orario di lavoro
L’articolazione dell’orario di lavoro sarà concordata con il Direttore/ Dirigente dell’Area ovvero della Struttura
Amministrativa di Ateneo, tenuto conto della seguente fascia oraria obbligatoria 9.00 – 13.00 (dal lunedì al venerdì). L’orario di lavoro giornaliero non potrà superare le 7 ore e 12 minuti; non sono previsti rientri pomeridiani in quanto al lavoratore somministrato non è riconosciuto il ticket mensa.
Non è prevista la possibilità di svolgere ore di lavoro straordinario.
Si allega la bozza di contratto di somministrazione che verrà utilizzata per l’affidamento del servizio (sub lett. “E”).
Art. 5
Titolo di studio richiesto
Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore.
Art. 6 Luogo di lavoro
Il luogo di lavoro è la sede della Struttura ovvero Struttura Amministrativa di Ateneo, dove il lavoratore somministrato presterà la propria attività.
La società GI Group dovrà dare atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali dove il servizio dovrà essere effettuato, e di essere a conoscenza di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Di conseguenza la società GI Group non potrà sollevare alcuna obiezione per difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell’espletamento del servizio. Inoltre è
tenuta al rispetto del d. lgs. 81/2008 e ss. mm. e al rispetto del regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavorato- ri. La stessa inoltre , nell’espletamento del servizio, assume la responsabilità inerente alle condizioni di esodo ed allontanamento dai locali previste dalle normative antincendio vigenti.
Art. 7
Presa visione delle condizioni
Il sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Procuratore Speciale, dichiara, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, di aver preso visione di tutte le condizioni ed oneri specifici, tempi e modalità di esecuzione del presente accordo quadro.
Art. 8 Pagamento
La società GI Group si impegna al pagamento diretto al lavoratore somministrato della retribuzione dovuta in base al CCNL del comparto Università, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge, che saranno indicati mensilmente nella fattura emessa dall’Agenzia.
Art. 9 Esclusione dei candidati
La società GI Group, in fase di selezione, esclude i candidati che:
• hanno riportato condanne penali detentive definite per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
• sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
• sono stati destituiti, dispensati o licenziati da impiego presso la pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego.
Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
Art. 10
Modalità della somministrazione
La società GI Group si impegna a presentare alla Struttura e alla Struttura Amministrativa richiedente, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, il curriculum del lavoratore somministrato individuato.
Nel corso dell’accordo quadro, qualora il lavoratore somministrato non sia più gradito o le sue prestazioni lavorative non risultino adeguate, l’Università potrà chiederne la sostituzione senza che nulla la società GI Group possa ulteriormente pretendere.
La stessa società inoltre non potrà ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore che abbia svolto presso la stazione appaltante periodi di servizio complessivamente superiori a 36
mesi, con le varie tipologie contrattuali flessibili a termine, come previsto dalla L.28 giugno 2012 n.92. Pertanto, il lavoratore somministrato deve attestare, mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m., alla società GI Group , il computo dei periodi lavorativi effettuati presso la stazione appaltante. Tale dichiarazione, unitamente all’importo riferito all’intero periodo contrattuale, verrà inviata dalla società al RUP, all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, xxxxxxx@xxxxx.xx., per i dovuti controlli. Successivamente, effettuati gli stessi, il RUP invierà alla società GI Group la dichiarazione di aver effettuato il controllo, con il computo dei periodi lavorativi. Tale dichiarazione dovrà essere allegata al curriculum del lavoratore e inviata al Direttore/Dirigente della Struttura/Struttura amministrativa.
Art. 11
Adempimenti a carico della società GI Group-
La società GI Group dovrà:
• esonerare l’Università da ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente la condotta e la regolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto;
• provvedere all’immediata sostituzione del prestatore di lavoro temporaneo che, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, non abbia mostrato la necessaria attitudine all’espletamento dei compiti affidatigli o che non
mantenga il requisito della condotta irreprensibile o si assenti dal servizio senza giustificato motivo;
• garantire al prestatore di lavoro temporaneo un trattamento economico-giuridico pari a quello cui hanno diritto i lavora - tori di pari livello dell’ Amministrazione dove presta servizio;
• concordare con il lavoratore il periodo di fruizione delle ferie, come previsto dal CCNL comparto Università, verificando gli eventuali periodi di chiusura disposti dall’Ateneo in particolari periodi dell’anno (ad es. festività Natalizie x Xxxxxxxx, settimana del Ferragosto);
• dare immediata comunicazione alla stazione appaltante dell’assenza del lavoratore (entro le ore 9:00 del giorno stesso);
• l’operatore economico e per esso il lavoratore somministrato dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
• comunicare il nominativo del lavoratore somministrato al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, per poterlo sottoporre alla visita di idoneità, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008.
Art. 12
Altri obblighi e responsabilità
La società GI Group è tenuta ad osservare tutte le disposizioni generali dell’Università degli Studi di Firenze, assumendo a suo
carico le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, e assumendo altresì ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose e ai terzi, che comunque potessero derivare quale conseguenza del servizio ad essa affidato, per dolo e per colpa. Pertanto dovrà disporre di adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti e agli operatori o che questi possono arrecare a persone o cose, durante l’espletamento del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità a riguardo. La polizza assicurativa dovrà essere inviata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della decorrenza del servizio di somministrazione e dovrà prevedere un massimale minimo di € 500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose.
Art.13
Cause di assenza del lavoratore e relativo corrispettivo L’Università corrisponderà alla società GI Group il costo delle ore ordinarie effettivamente lavorate, come indicato all’art. 28 del presente accordo quadro.
Le festività infrasettimanali civili e religiose, ricadenti durante il periodo contrattuale verranno fatturate separatamente, con una gestione ad evento, alla stessa tariffa per l’ora ordinaria.
In caso di assenza del lavoratore nessun corrispettivo sarà dovuto alla società, la quale dovrà comunque retribuire il lavoratore.
Le cause di assenza per cui non è dovuto alcun corrispettivo all’operatore economico sono le seguenti: permessi brevi, permessi per matrimonio, permessi per particolari e/o gravi motivi personali e e/o familiari, permessi per donazione di sangue, permessi per donazione midollo osseo, permessi per grave infermità, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi per concorsi ed esami, permessi per mandato degli amministra- tori locali, permessi per il diritto allo studio, permessi per svolgere funzioni di giudice onorario, congedi per la formazione, congedi per servizio militare o richiamo alle armi, aspettative per motivi familiari o personali, aspettative per dottorato di ricerca o borsa di studio, aspettative per cariche pubbliche elettive, aspettative per mandato degli amministratori locali, aspettative per attività di volontariato, aspettative per ricongiungimento con il coniuge chiamato a prestare servizio all’estero, aspettative per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa, assenze per malattia, assenze per malattie salvavita, assenze per accertamenti specialistici, esami diagnostici e visite ambulatoriali, congedo per maternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio, riposi giornalieri della madre, assenze per provvedere alla cura dei figli, assenze per l’applicazione di istituti normativi relativi alla tutela di handicap in situazioni di gravità, infortuni, ovvero qualsiasi altro motivo che costituisca l’assenza del lavoratore somministrato.
Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dal comportamento dell’operatore economico nella gestione del lavoro con i propri dipendenti, sarà a carico dello stesso, che si assume anche la responsabilità per i fatti negativi che ne possono derivare.
Art.14 Interruzione della prestazione
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o alla società GI Group, la stessa dovrà provvedere alla immediata sostituzione del lavoratore.
La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.
Art. 15 Contestazioni e azioni disciplinari
Le azioni disciplinari nei confronti del lavoratore somministrato verranno esercitate dalla società GI Group, come previsto dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m..
L’Ufficio dell’Area ovvero la Struttura Amministrativa dell’Università comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 3 del suddetto decreto.
La società assume ogni onere derivante da impugnativa dei provvedimenti adottati.
Art. 16
Computo delle ore effettuate
Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, il Direttore/Dirigente rispettivamente della Struttura ovvero della Struttura Amministrativa sottoscriverà un’apposita scheda predisposta dalla società GI Group ed indicante le ore lavorate nel mese, che dovranno corrispondere alle timbrature rilevate.
Art. 17
Esecuzione in danno e scorrimento della graduatoria Il presente servizio non può essere per nessun motivo sospeso, abbandonato, non eseguito o eseguito parzialmente.
In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale, del servizio da parte della società GI Group aggiudicataria, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante procederà, previa diffida a mezzo posta certificata o fax, alla richiesta di immediata riattivazione dello stesso fatto salvo, in ogni caso il risarcimento dei danni subiti, nonchè l’applicazione delle penali contrattuali previste.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni che per qualsiasi motivo non siano state rese dall’operatore economico aggiudicatario con addebito dell’intero costo sopportato e dell’eventuale danno.
Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Ai dell’art. 140 del codice dei contratti la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione dell’ accordo quadro per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per il completamento della prestazione.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art.18
Divieto di subappalto e cessione dell’accordo quadro E’ vietato subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del presente accordo quadro e la perdita di cauzione a titolo di risarcimento dei danni.
E’ assolutamente vietata la cessione a terzi, anche parziale, dell’accordo quadro, sotto comminatoria della immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 116 del codice dei contratti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/91, e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’accordo quadro, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non sussistano i requisiti di cui alla normativa antimafia.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure dell’accordo quadro, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.
Art. 19
Divieto di cessione del credito
E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del presente accordo quadro, senza l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.
Art. 20 Penali
Il mancato ed ingiustificato rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale, nel bando di gara e nel disciplinare di gara darà luogo all’applicazione di una penale, come descritta all’ultimo comma del presente articolo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.
Nel caso di ritardo e sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai termini previsti, si provvederà ad applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera di 100 euro, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni. Negli altri casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi previsti a carico della società GI Group si applicherà una penale fino al 20% della fatturazione del mese di riferimento.
L’applicazione delle penali sarà comunicata alla società GI Group mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La società dovrà contro dedurre entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di contestazione.
L’importo delle penali applicate non potrà superare il 3% del valore dell’accordo quadro.
Superata quest’ultima soglia percentuale senza che la società GI Group abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio, l’Università si riserva la facoltà di risolvere l’accordo quadro e di chiedere il risarcimento dei danni.
Art.21
Modalità di fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari Le prestazioni saranno fatturate mensilmente sulla base della apposita scheda disciplinata al precedente art. 16.
Le prestazioni previste nel presente accordo quadro saranno pagate successivamente previa presentazione di fattura da parte della società GI Group, e successivamente alla verifica della rispondenza di quanto fatturato con la scheda suddetta e all’attestazione della regolarità del servizio prestato.
Le ore effettivamente svolte dal lavoratore somministrato saranno riconosciute al costo orario di cui al successivo art. 28 del presente accordo quadro.
Prima del pagamento di ciascuna singola fattura l’Università verificherà, mediante certificato DURC, la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale della società GI Group, nonché se necessario, effettuerà anche la verifica presso Equitalia ( ai sensi della L.248/2005) al fine di accertare l’inesistenza di cartelle esattoriali non pagate.
Si precisa che qualora l’Università si avvalga di più lavoratori somministrati, determina la soglia per le verifiche “Equitalia” la somma delle singole fatture emesse mensilmente sul presente contratto.
Pertanto, la società Gi Group dovrà emettere singole fatture per unità amministrativa ma, sulle stesse, dovrà essere indicato l’importo complessivo fatturato nel mese, relativo al presente appalto. La mancata indicazione, non darà diritto al pagamento delle prestazioni senza che l’operatore nulla possa pretendere.
Il Direttore/Dirigente della Struttura ovvero della Struttura Amministrativa dovrà comunicare l’imponibile lordo percipiente, risultante dalle fatture mensili, all’Ufficio Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette con le modalità e i termini impartiti dall’Ufficio stesso.
In attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore dovrà effettuare tutte le transazioni a
favore dell’Università, nonché nei confronti di tutti gli operatori economici a qualsiasi titolo interessati alla presente procedura esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG. La società GI Group spa, conformemente a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, si impegna a impiegare unicamente il/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, e i relativi movimenti finanziari connessi con il presente accordo quadro dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni.
Il legale rappresentante della società GI Group spa si impegna a comunicare al RUP gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Le suddette comunicazioni, a firma del Legale Rappresentante della società, dovranno essere trasmesse all’ Università con idoneo mezzo di notifica avente validità legale (fax compreso). In data 15 aprile 2013 la società GI Group ha comunicato il conto corrente e le persone delegate a disporre i pagamenti, come da allegato (sub lett. “F”). Ogni modifica sul conto
corrente o sulle persone delegate a disporre i pagamenti dovrà essere comunicata al RUP.
Il presente atto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa di cui all’art.3 co. 9 bis della legge n. 136/2010 e s. m., e fatta salva la predetta clausola, per le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società delle Poste Italiane Spa, sarà applicata nei confronti del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista al comma 1 dell’art. 6 della legge n. 136/2010; per le transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato oppure senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ovvero se nel bonifico bancario o postale o negli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni venga omessa l’indicazione del CIG sarà applicata nei confronti del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui al comma 2 dell’art. 6 della legge n. 136/2010.
Si dà atto che il presente accordo quadro è stipulato sotto condizione risolutiva relativamente alla regolarità contributiva INPS e INAIL da certificare mediante l’acquisizione e la verifica del DURC alla data di stipula del presente atto. Pertanto, nel caso in cui da detto controllo emerga un’ irregolarità contributiva dell’appaltatore, il presente contratto sarà risolto di diritto e la cauzione
incamerata; resta salvo il diritto dell’Università ad esigere il risarcimento dei danni patiti a causa della risoluzione.
Art. 22
Spese connesse al servizio e contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti, strettamente connesse al presente servizio, sono a carico della società GI Group. Parimenti sono a carico della società tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del relativo accordo quadro.
Art. 23 Risoluzione delle controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Università e la società GI Group dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
La società GI Group che abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all’Università la quale provvederà, su di essa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricevuta notifica.
Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari e più approfonditi accertamenti, sarà facoltà dell’Università di stabilire e comunicare, prima della scadenza dei 60 giorni, un nuovo termine (che non potrà superare 30 giorni) entro cui adottare la sua decisione.
La società GI Group non potrà, di conseguenza, adire l’autorità giudiziaria competente prima che l’Università abbia emesso la sua decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.
Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa sarà deferita alla cognizione del Giudice Ordinario.
Art.24
Foro competente e esclusione della clausola compromissoria Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di Firenze.
E’ esclusa la clausola compromissoria.
Art.25
Adeguamento e revisione dei prezzi
Non è ammessa la revisione dei prezzi i quali resteranno impegnativi per tutta la durata del presente servizio. E’ consentito invece l’adeguamento del prezzo ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
Art. 26
Cause di risoluzione dell’accordo quadro
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo quadro nei casi e con le modalità e conseguenze indicati agli art. 135, 136 e 137 del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione dell’accordo quadro nei seguenti casi:
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione dell’accordo quadro, esecuzione non
conforme ai requisiti minimi prescritti nel capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli ob blighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal direttore dell’esecuzione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia;
- nel caso di fallimento della società GI Group;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dell’accordo quadro, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003;
- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in L. 135-2012.
A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’accordo quadro.
La risoluzione dello stesso per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di
affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art.27 Recesso
La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 134 del Codice.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Stazione appaltante.
Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’accordo stesso.
Art.28 Retribuzione annua
Il lordo percipiente annuo risulta essere pari ad € 21.679,68 che include le seguenti voci: stipendio base, IIS, indennità di ateneo, tredicesima (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente e al netto degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP) e corrisponde a trentasei
(36) ore settimanali.
Il numero delle ore di tempo produttivo annuo, secondo la circolare MUR n. 391 del 3.4.2007 risulta essere 1512; pertanto il costo orario lordo per il lavoratore somministrato è pari ad € 14,34 (21.679,68 €/1512 h).
Art.29 Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Al momento dell’aggiudicazione il titolare del soggetto aggiudicatario dovrà indicare il responsabile del trattamento dei dati in questione.
Art.30 Riservatezza
Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adotta- re tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula dell’accordo quadro, gli incaricati del trattamento dei dati della stazione appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.
L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
Art.31 Domicilio legale
La società Gi Group spa, agli effetti del presente accordo quadro, elegge espressamente il proprio domicilio in Xxxxxx XX Xxxxxxxx x.0 x Xxxxxx.
Art. 32
Osservanza dei contratti collettivi
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro, la Società GI Group s.p.a. si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai sensi di legge e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il presente servizio.
Inoltre la Società dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori.
Art.33 Norme applicabili
L’esecuzione del presente accordo quadro è regolato oltre che dal capitolato, dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge in materia di appalti e somministrazione di servizi, dalle norme del codice civile e dalle norme statutarie e regolamentari dell’Università degli Studi di Firenze.
Art.34
Documenti che fanno parte dell’accordo quadro Formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro:
• Copia conforme della Procura Speciale n.97465 del 28 settembre 2010 che si allega (sub lett. “A”);
• Cauzione definitiva, rilasciata dalla società Vittoria Assicurazioni spa che si allega ( sub lett. “B”);
• Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega (sub lettera “C”);
• Offerta economica, che si allega( sub lettera “D”);
• Bozza di contratto di somministrazione che si allega ( sub lettera “E”);
• Comunicazione del 15 aprile 2013, che si allega (sub lettera “F”).
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Xxxxxxxxx, ho io ricevuto e steso il presente atto che è stato scritto da persona di mia fiducia mediante uso di apparecchiatura informatica e di stampante laser ad inchiostrazione indelebile ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, su trentuno pagine a video; del medesimo ho dato lettura, fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti le quali, previa approvazione e ratifica, lo hanno, insieme a me, sottoscritto con firma digitale. Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già preso cognizione.
Per l’Università degli Studi di Firenze
(Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Per l’Appaltatore (Gi Group spa)
(Il Procuratore Speciale Sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx )
L’Ufficiale Rogante
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)