ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
Il Dipartimento di Economia (DIEC) dell'Università degli Studi di Genova con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0, di seguito più brevemente indicato come DIEC, rappresentato dal suo Direttore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
E
l'Azienda sociosanitaria ligure 3 (ASL3) con sede in Genova, Xxx Xxxxxxx 0, 00000 - Xxxxxx, di seguito più brevemente indicata come ASL3, rappresentata dal delegato del suo Direttore Generale, avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
premesso
che il DIEC e ASL3, ferma restando l'autonomia di ciascun soggetto, intendono attivare un rapporto di collaborazione per consentire di sviluppare sinergie organizzative nell’ambito della ricerca scientifica onde offrire nuovi strumenti informativi a supporto delle scelte di politiche sanitarie e sociosanitarie, con sostanziali ricadute favorevoli per il servizio sanitario regionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e vengono dalle parti considerate quali condizioni essenziali della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Con il presente accordo il DIEC e ASL3 regolamentano le modalità di un progetto di collaborazione in grado di consentire un migliore utilizzo delle proprie specifiche competenze in ambito scientifico e clinico-organizzativo, che preveda la condivisione di una strategia complessiva ed una regia organica.
2. Le parti, per perseguire predette finalità, si attengono ai seguenti principi:
a. Attuazione di un approccio multidisciplinare nell'attività di ricerca da porre in essere;
b. Attivazione di una cabina di regia direzionale con funzioni di programmazione e coordinamento, composta dal Direttore Generale di ASL3, dal Direttore del DIEC, dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (DIEC) o loro delegati;
3. Le parti individuano quali aree tematiche del presente accordo l'analisi delle determinanti ambientali, sociali ed economiche dello stato di salute dei cittadini dell’area metropolitana Genovese, riservandosi
– di comune accordo – la facoltà di una estensione ad altre attività.
4. Ciascuna area tematica di cui al precedente comma sarà definita e disciplinata con uno specifico strumento regolamentare, detto "atto specificativo di progetto", meglio definito al successivo articolo 4. ASL 3 si riserva di individuare per ogni “atto specificativo di progetto” un dirigente responsabile di area sanitaria o sociosanitaria, in relazione all’area di interesse, con funzioni di responsabile del progetto per ASL 3, con le funzioni declinate nell’ambito del relativo atto specificativo.
5. ASL3 si impegna a fornire le informazioni e i dati, opportunamente anonimizzati, inerenti i flussi sanitari- amministrativi ed ospedalieri, nonché i dati economici-contabili necessari alla corretta e proficua implementazione delle linee di ricerca individuate nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
I dati e le informazioni fornite da ASL3 verranno utilizzati per attività di ricerca scientifica in campo economico sanitario. I risultati della ricerca saranno messi a disposizione di ASL3 e della comunità scientifica anche attraverso, convegni, articoli e monografie, che riporteranno necessariamente la menzione del contributo di ASL3.
ASL3 e DIEC si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione all'attività oggetto del presente accordo e degli atti specificativi di progetto.
ASL3 e DIEC si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e ai contratti e agli accordi attuativi in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 679/2016.
6. DIEC potrà divulgare i risultati degli studi condotti e delle analisi svolte sui dati e le informazioni fornite, attraverso convegni, pubblicazioni scientifiche e/o monografie e/o working papers - con obbligo di menzione del contributo di ASL3 - nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. ASL3 consente al DIEC di avvalersi di altro personale, qui non specificato (collaboratori e ricercatori a vario titolo, tesisti, tirocinanti, altro personale non strutturato, etc.), per la conduzione delle analisi e delle ricerche, con cui condividere le informazioni e i dati messi a disposizione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza oneri a carico di ASL 3.
8. Sulle specifiche tematiche oggetto del presente accordo è consentito ai docenti del DIEC coinvolti nelle ricerche e negli studi qui specificati di assegnare tesi di laurea e/o di dottorato sulle tematiche oggetto del presente accordo, senza oneri a carico di ASL 3, con la possibilità di condividere con i tesisti le informazioni e i dati messi a disposizione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
9. Previa valutazione ed autorizzazione di ASL3, è consentito al DIEC svolgere studi e ricerche di carattere economico-statistico-epidemiologico, con facoltà di acquisire finanziamenti da identificati soggetti terzi, pubblici o privati, a patto che sia rispettato il regolamento di ASL 3 in materia di sponsorizzazioni e garantita l’assenza di conflitti di interesse nonché il rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. Il risultato degli studi/ricerche sarà reso disponibile ad ASL3.
Art. 3 – Personale
1. ASL3 e DIEC consentono al proprio personale di svolgere le relative attività, in tutto o in parte, rispettivamente presso le sedi del DIEC e di ASL3, senza compromissione dell’attività istituzionale. Il Responsabile del Progetto di ASL 3 avrà il compito di verificare che ciò avvenga per il personale di ASL 3 coinvolto nell’attività progettuale.
2. I dipendenti di ASL3 che prestano attività presso il DIEC, e viceversa, dipendono organicamente dall'ente di appartenenza e collaborano con il coordinatore del progetto del DIEC e con il Responsabile del Progetto di ASL 3 per le singole attività progettuali.
Art. 4 – Atti specificativi di progetto
1. Gli atti specificativi di progetto individuano le attività, il personale coinvolto, il coordinatore di progetto del DIEC, il responsabile di progetto individuato da ASL 3, i profili di responsabilità per il personale coinvolto, le modalità organizzative, i rapporti economici e gli altri elementi ritenuti necessari all'attività considerata.
2. Gli atti specificativi saranno sottoscritti dal Direttore Generale di ASL3 e dal Direttore del DIEC.
Art. 5 – Oneri economici dei contraenti
1. Le parti concordano sulla possibilità di definire linee di ricerca a favore di ASL3 esclusivamente a titolo non oneroso per ASL3
2. ASL3 riconosce al DIEC la possibilità di ottenere finanziamenti privati regolamentati attraverso contratti tra DIEC e soggetti terzi, che implichino studi, analisi e report sui dati messi a disposizione da ASL3, con le modalità autorizzative di cui all’art.2 comma 9 del presente accordo e ferma restando la piena titolarità dei dati in capo ad ALS3 , a patto che sia rispettato il regolamento di ASL 3 in materia di sponsorizzazioni.
Art. 6 – Durata
1. Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal 15 marzo 2023.
2. Alla sua scadenza potrà essere rinnovato tra le parti mediante l'adozione di atto formale.
3. L'eventuale anticipata disdetta di una delle parti, anche di un solo atto specificativo, dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata A/R ovvero PEC con un preavviso minimo di un mese.
Art. 7 – Sicurezza
1. In materia di sicurezza sul lavoro le parti si attengono alle disposizioni del Dlgs n. 81/2008 s.s.m. ed in particolare:
a. l'Ente ospitante fornisce all'Ente ospitato dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
b. ASL3 e DIEC cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto della convenzione;
c. ASL3 e DIEC coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze sul lavoro degli Enti;
d. l'Ente ospitante promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività di lavoratori dei singoli Enti.
Per l’ente ospitante dette attività sono svolte a cura e sotto la responsabilità del coordinatore di progetto per il DIEC e del responsabile di progetto per ASL3.
Art. 8 – Copertura assicurativa
1. Il DIEC e ASL3 si danno reciprocamente atto che:
a. la copertura assicurativa per responsabilità verso i prestatori di lavoro per i rischi derivanti dagli spostamenti dalla sede abituale di servizio alla sede dell'Ente ospitante, e viceversa, sono a carico dell'Ente di appartenenza;
b. la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso gli operatori è a carico dell'Ente di appartenenza. Per ASL 3 detta copertura è assicurata in autoritenzione ex L.R. n. 28/2011.
Art. 9 – Ottemperamento alla norma in materia di protezione dei dati personali
1. Il DIEC e ASL3 garantiscono, assumendosene la relativa totale responsabilità, che quanto previsto dal presente accordo è compatibile e rientra nei limiti di cui al D.lgs 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016.
2. Le parti si impegnano altresì a garantire e a far garantire la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze, anche afferenti altre proprie attività, di cui le unità di personale coinvolte siano venute a conoscenza.
Art. 10 – Controversie
1. Le eventuali controversie in materia di attuazione e interpretazione del presente accordo o dei singoli atti specificativi, qualora non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite al Foro di Genova.
Art. 11 – Rinvio
2. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente accordo, il DIEC e ASL3 rinviano di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 12 – Norme finali e fiscali
1. La sottoscrizione del presente accordo avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/90 e s.m.i..
2. Il presente accordo è redatto ai sensi della tabella allegato B del DPR n.642 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR n. 131 del 26.4.1986, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del citato DPR n. 131/1986.
3. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico del DIEC.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Genova,
x.xx DIEC il Direttore (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx) | p. ASL3 il delegato del Direttore Generale (Avv.Xxxxxxxx Xxxxxxx) |