TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE
…….
TRA
L’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, C.F. 80002170720, con sede legale in Bari, Xxxxxx Xxxxxxx X, 0, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. …………….., nato a il
…………………………., autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del (di seguito anche l‘”Università”)
E
“DENOMINAZIONE AZIENDA”………………
di seguito congiuntamente indicate come le “Parti” e disgiuntamente come la “Parte”
Premesso che
• FINALITÀ AZIENDA …
• L’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx è, ai sensi del proprio Statuto, un’istituzione pubblica di alta cultura che persegue finalità di istruzione superiore e di ricerca e, nell’ambito delle proprie finalità di Terza Missione, sviluppa altresì rapporti con altre Università, Istituzioni, Imprese e organismi nazionali nonché Enti pubblici e privati;
• al fine di potenziare le proprie attività didattiche, di ricerca e di Terza Missione l’Università può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati italiani aventi a oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
• nell’ambito di progetti comuni e nel pieno rispetto della normativa vigente, le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine al fine di potenziare i relativi obiettivi strategici e regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione;
tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione (di seguito “Accordo”).
Articolo 2 - Oggetto e finalità
1. Il presente Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire congiuntamente gli Obiettivi
………………………………………....
2. Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna di esse, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tramite azioni che potranno includere:
- DESCRIZIONE ATTIVITA’………..
- …………….
- ……………….
Articolo 3 – Accordi attuativi
1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.
Articolo 4 – Oneri a carico delle Parti
1. Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 5 – Accesso alle strutture e coperture assicurative
1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato coinvolti nell’attività l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività di didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.
2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
3. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell’Università, nello svolgimento di attività svolte nel quadro del presente Accordo nonché idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Articolo 7 – Comitato di indirizzo paritetico
1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di indirizzo paritetico, costituito da n… componenti con funzioni di indirizzo scientifico e di coordinamento organizzativo per l’effettiva attuazione del presente Accordo. Ad esso è conferito il compito di individuare, organizzare, promuovere, monitorare e valutare le iniziative di comune interesse. Verranno eventualmente costituiti gruppi tematici specifici a seconda dei fini condivisi da raggiungere.
2. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, se del caso anche in video- conferenza.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite da ciascuna parte per l’utilizzo dei loghi.
Articolo 9 – Xxxxxx e rinnovi
1. Il presente Accordo ha durata di anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere
rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle Parti.
2. Gli accordi attuativi conseguenti alla presente accordo avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell’Accordo di Collaborazione salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
4. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza dell’Accordo di Collaborazione.
Articolo 10 – Confidenzialità e protezione dei dati personali
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Articolo 11 - Controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque controversia inerente alla validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.
Articolo 12 – Modifiche
1. Ogni modifica o integrazione al presente Accordo non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 13 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo
1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta virtualmente, nella misura intera, da ……..
Letto, confermato e sottoscritto in via digitale. Per l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx Rettore
Prof. ……………………….
Per “DENOMINAZIONE AZIENDA”
“Rappresentante Legale”
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