Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) Appalto per la realizzazione delle opere di: “Sistemazione dissesto idrogeologico in xxxxxxxx Xxxxxxx-Xxx Xxxxxxx-Xxxxx xxx Xxxxx - XX xxxxxxxx” xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) Codice ReNDiS 16IR365/G1 Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019. |
CIG: 8133731727 CUP: B93H15000020001 |
Procedura: aperta ex art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA COME IN SEGUITO DETTAGLIATAMENTE INDICATO. |
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta ....................................................................................................................................
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta ........................................................................................................................................
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante .......................................................................................................................................
1.4. Definizioni utilizzate......................................................................................................................................................................
1.5. Atti presupposti ...........................................................................................................................................................................
1.6. Operatori economici ammessi alla gara........................................................................................................................................
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto ................................................................................................................................................
2.2. Qualificazione dei lavori................................................................................................................................................................
2.3. Durata dell'appalto ......................................................................................................................................................................
2.4. Opzioni..........................................................................................................................................................................................
2.5. Termini e modalità di presentazione delle offerte sulla piattaforma EmPULIA............................................................................
2.6. Richiesta di chiarimenti tramite EmPULIA ....................................................................................................................................
2.7. Soccorso istruttorio tramite EmPULIA ..........................................................................................................................................
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0. Motivi di esclusione .....................................................................................................................................................................
3.1. Requisiti di partecipazione ...........................................................................................................................................................
3.2. Offerenti in Forma aggregata .......................................................................................................................................................
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
3.4. Gestione della documentazione amministrativa .........................................................................................................................
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) ................................................................................................................................
4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Offerta tecnica ..............................................................................................................................................................................
4.2. Offerta economica e temporale....................................................................................................................................................
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1. Valutazione dell’Offerta tecnica ..................................................................................................................................................
5.2. Valutazione dell’Offerta economica e temporale.........................................................................................................................
5.3. Punteggio totale ...........................................................................................................................................................................
5.4. Commissione giudicatrice .............................................................................................................................................................
6. CAPO 6 – FASE DI GARA ......................................................................................................................................................
6.1. Ammissione .................................................................................................................................................................................
6.2. Soccorso istruttorio ......................................................................................................................................................................
6.3. Conclusione della fase di ammissione .........................................................................................................................................
6.4. Gestione dell’Offerta tecnica .......................................................................................................................................................
6.5. Gestione dell’Offerta economica e temporale .............................................................................................................................
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse .....................................................................................................................................
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE .................................................................................................................................................
7.1. Verbali ..........................................................................................................................................................................................
7.2. Verifica di anomalia delle offerte..................................................................................................................................................
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione ...............................................................................................................................
7.4. Aggiudicazione ............................................................................................................................................................................
8. STIPULA DEL CONTRATTO ...................................................................................................................................................
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto ................................................................................................................
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario .........................................................................................................................................................
8.3. Adempimenti contrattuali ............................................................................................................................................................
9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI ..................................................................................................................................
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione........................................................................................................
9.2. Controversie ................................................................................................................................................................................
9.3. Altre disposizioni e informazioni...................................................................................................................................................
9.4. Trattamento dei dati personali .....................................................................................................................................................
9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara ..................................................................................................
9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione ..............................................................................................................................
9.7. Riserva di aggiudicazione..............................................................................................................................................................
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta
a) Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta
a) Il plico virtuale deve pervenire alla Stazione appaltante:
--- entro il termine perentorio di cui all’articolo 1.1, lettera a);
--- tramite l’utilizzo della piattaforma EmPULIA accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx, secondo la procedura più avanti descritta;
b) il plico “virtuale” deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta “virtuale” dell’Offerta Tecnica e la busta “virtuale” dell’Offerta economica e temporale, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.4.2. lettera c).
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., è il seguente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
a) Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:
Ente Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia | ||||
Indirizzo Xxx Xxxxxxx | xxx. 00 | |||
XXX 00000 | Xxxxxxxx | XXXX | Xxxxxxxxx | XX |
Indirizzo di posta elettronica | ||||
Domicilio digitale (PEC) |
b) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del Codice.
I suddetti avvisi, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno comunicati agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall’operatore economico in fase di registrazione sul Portale EmPULIA, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
1.4. Definizioni utilizzate
1.4.1. Definizioni generali
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. ovverossia come integrato ed emendato dalle successive disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici;
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla parte II, Titolo II, Capo I, in vigore transitoriamente in quanto non abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
d) «DGUE»: il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al punto 3.5 del presente documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto ancora applicabili ai sensi della normativa vigente e come di seguito richiamate:
--- «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
f) «Portale»: la piattaforma EmPULIA raggiungibile tramite l’indirizzo Internet xxx.xxxxxxx.xx, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
g «Offerta telematica»: l’offerta inviata attraverso il Portale, con le modalità descritte al punto 2.5 del presente documento, e comprensiva dell’istanza di partecipazione alla gara, l’offerta tecnica, l’offerta economica-temporale e ogni ulteriore eventuale documento;
h) «NTC»: Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8).
i) «Decreto Sblocca Cantieri»: D.L. 18 Aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55.
1.4.2. Definizioni specifiche
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
b) «Data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) «Buste dell’Offerta», cumulativamente le seguenti definizioni:
--- «Busta dell’Offerta tecnica» la busta contenente gli atti dell’Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1;
--- «Busta dell’Offerta Economica» la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica e temporale di cui al punto 4.2.1;
d) «Categoria/Categoria dei lavori» e «Classificazione/Classificazione dei lavori» ai fini della qualificazione nonché ai fini dell’art. 105 del Codice afferiscono alla declaratoria di cui all’Allegato “A” del D.P.R. 207/2010 con le specificazioni di cui all’articolo 12 della L. 80/2014;
e) «lavori di categoria prevalente»: la categoria di lavori, generale o specializzata, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento, se frazionabile;
f) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice;
g) «raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale»: nel caso di lavori, si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria;
h) «per raggruppamento temporaneo di tipo verticale: nel caso di lavori, si intende un raggruppamento di operatori economici in cui l’impresa mandataria esegue i lavori della categoria prevalente, i mandanti i lavori non appartenenti alla suddetta categoria e indicati nel bando come scorporabili.
1.4.3. Ulteriori definizioni e abbreviazioni
a) Capitolato generale d'appalto (CGA): il documento approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000, nella parte residuale successiva alle abrogazioni contenute nell’articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento;
b) Capitolato speciale d’appalto (CSA): il documento di carattere tecnico – amministrativo contenente le disposizioni contrattuali e tecnico-economiche dell’esecuzione dell’appalto, facente parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis, del Codice;
c) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) Stazione appaltante : le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del Codice dei contratti;
e) Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
f) Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
g) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
h) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da appositi Organismi di Attestazione;
i) Costo del personale (anche CP o costo della manodopera): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
j) Sicurezza generale (anche SG o costi aziendali diretti): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
1.5. Atti presupposti
1.5.1. Bando di gara
Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
a) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
c) sul sito ufficiale del Soggetto aggregatore della Regione Puglia xxx.xxxxxxx.xx.
1.5.2. Assunzione di responsabilità
a) La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell’equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale;
b) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.1.4.
1.5.3. Documentazione a base di gara
La pertinente documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrarre assunta con decreto del Commissario di Governo n. 567 del 24/10/2019, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, disponibile sul profilo di committente di cui al precedente punto 1.3.
1.6. Operatori economici ammessi alla gara
1.6.1 Operatori economici che possono presentare offerta
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggettoper l’esecuzione.
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovverosia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della committente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto
(tutti gli importi sono in euro e al netto di I.V.A.)
L'importo lordo complessivo dell’appalto è pari a € 612.635,12 composto come indicato nella tabella che segue:
Importi (€) | ||
A | IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELL’APPALTO | 612.635,12 |
di cui | ||
a 1 | Importo lavori a corpo soggetti a ribasso | 579.748,32 |
a 2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (PSC) | 32.886,80 |
a) sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal disciplinare descrittivo e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
b) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, se recepiti dalla Stazione appaltante.
2.2. Qualificazione dei lavori
2.2.1. Categorie di lavorazioni
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:
A. Categoria prevalente
Categoria prevalente per un importo pari a euro € 373.265,17 pari al 60,93 % dell’importo complessivo Categoria: OG8 - OPERE FLUVIALI, DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA - Classifica: II ad € 516.000,00
B. Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria o, in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto (subappalto necessario).
Categoria scorporabile | Importo (>150.000 o >10%) | Classifica | % sul totale | ||
1) | OS21 | Opere strutturali speciali | 239.369,95 | I | 39,07 |
C. Categorie di lavorazioni omogenee
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice Appalti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, commi 16 e 184 del D.P.R. n. 207/2010 e all’articolo 5 del Capitolato Speciale di Appalto, sono indicati di seguito:
n. | Categ. | Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee | Importi in euro | Incidenza % | ||
Lavori | Oneri sicurezza PSC | Totale | ||||
1 | OG8 | Opere idrauliche | 353.227,24 | 20.037,93 | 373.265,17 | 60,93 |
2 | OS21 | Opere strutturali speciali | 226.521,08 | 12.848,87 | 239.369,95 | 39,07 |
TOTALE A CORPO | 100 | |||||
TOTALE GENERALE APPALTO | 100 |
Al riguardo, si rammenta che:
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al Regolamento, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b) la categoria riportata nella prima colonna della tabella, è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2 e 86, comma 1 del Regolamento;
c) ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” non è ammesso l’avvalimento di cui all’art. n 89 del Codice;
d) le opere (i cui importi sono compresi della quota parte degli oneri di sicurezza diretti) sono subappaltabili entro i limiti previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2.3. Durata dell'appalto
Come al punto II.2.7) del bando di gara.
2.4. Opzioni
In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:
a) di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all’affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all’attuazione degli interventi.
2.5. Termini e modalità di presentazione delle offerte sulla piattaforma EmPULIA
2.5.1. Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
2.5.2. Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Si raccomanda di effettuare tale operazione almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla presente procedura, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “HAI DIMENTICATO CODICE DI ACCESSO E NOME UTENTE?” e/o “HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?”
presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “AVVISO” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.
2.5.3. Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, nel termine di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, e previa registrazione di cui al precedente punto 2.5.2, la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo xxx.xxxxxxx.xx, oppure direttamente dall’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/XxxxxXxxxxxx.xxx, secondo la seguente procedura:
1. registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page del sito informativo di EmPULIA (xxx.xxxxxxx.xx): l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3. cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
6. visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione “DOCUMENTI COLLEGATI”;
7. denominare la propria offerta (“Titolo documento”);
8. cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta telematica (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
9. compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, inserendo i documenti di cui al Capo 3 utilizzando il comando “Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”. Qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla Stazione appaltante (documentazione facoltativa);
10.preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste dal presente disciplinare di gara afferenti all’offerta tecnica ed economica/temporale, direttamente nell’“ELENCO PRODOTTI”, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo “ESITO RIGA” mostrerà gli eventuali errori di importazione). È possibile eliminare la riga cliccando sul cestino in corrispondenza del campo “ELIMINA”;
11.Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati; 12.Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla Stazione
appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
13.Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
14.Genera PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate sul proprio PC;
15.Apporre la firma digitale alle buste così generate;
16.Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file .pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;
N.B. in caso di utilizzo del comando “Modifica offerta”, il sistema elimina il file riepilogativo della busta generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l’utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato “Preparazione OFFERTA”.
17.cliccare su “INVIO” per inviare la propria offerta.
Per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. La piattaforma adotta come limite il secondo “00”; pertanto negli orari indicati nel bando di gara, pur se non esplicitati i secondi, gli stessi si intenderanno sempre pari a “00”.
Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente proceduta, informando il concorrente con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Si invitano gli operatori economici a controllare, prima dell’inoltro dell’istanza e/o offerta, la pagina del portale xxx.xxxxxxx.xx all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.
AVVERTENZE
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.
2.5.4. Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
E’ sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).
2.5.5. Supporto nell’utilizzo del Portale e assistenza per l’invio dell’offerta
Gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO di EmPULIA all’indirizzo email xxxxxxxx@xxxxxxx.xx, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Restano valide le disposizioni dell'art. 79, comma 5 bis del Codice Appalti in caso di inagibilità/malfunzionamento della Piattaforma EmPULIA.
2.5.6. Partecipazione in RTP/Consorzi
L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del Codice, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Nel caso di RTP / Consorzio occorre utilizzare il comando “INSERISCI MANDANTE” / “INSERISCI ESECUTRICE”, per indicare i relativi dati.
La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.
2.5.7. Firma digitale
Per l’apposizione della firma digitale, di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto in corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
La firma digitale deve appartenere al soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri(ex DigitPA).
L’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx- elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati.
2.5.8. Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
a) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet xxx.xxxxxxx.xx, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
b) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
c) Attraverso il comando “Modifica offerta”, entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l’operatore economico potrà modificare il contenuto della busta “tecnica/conformità” e/o “economica”. Dopo aver eseguito tale azione, l’operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come precedentemente descritto al punto 2.5.3.).
d) Entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.
e) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“IN LAVORAZIONE”, ovvero “SALVATO”, ovvero “INVIATO”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara, sezione “Offerta”.
f) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l’inoltro dell’offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.
Ciascun concorrente è comunque tenuto a rispettare le seguenti condizioni vincolanti:
1) utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
2) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
3) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.
2.6. Richiesta di chiarimenti tramite EmPULIA
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI”, presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a).
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.
2.7. Soccorso istruttorio tramite EmPULIA
La Stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate dell’operatore offerente in sede di registrazione alla piattaforma.
L’operatore economico potrà rispondere unicamente tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “CREA RISPOSTA”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “CREA RIPOSTA” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “AGGIUNGI ALLEGATO”.
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “BUSTA DOCUMENTAZIONE” le dichiarazioni e i documenti di seguito indicati, in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘ALLEGATO’ e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005.
La documentazione amministrativa richiesta è costituita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:
--- l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
--- l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE)
b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
--- il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
c) per l’offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, ulteriori dichiarazioni attestanti le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti, e eventuale documentazione come indicata al punto 3.3.4..
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5)
--- dall’operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all’Appendice 1;
--- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
--- dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C) e inoltre all’Appendice 2;
d) cauzione provvisoria e atto di impegno, come indicati al punto 3.3.1;
e) avvenuto versamento del contributo a favore dell’autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;
f) attestazione di presa visione dei luoghi, come indicato al punto 3.3.3;
g) PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCPASS: ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del Codice:
--- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio
«PASSOE»;
--- gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell’operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;
h) attestazione di qualificazione rilasciata/e da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta dal bando di gara, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da dichiarazione di autenticità resa ai sensi del DPR 445/2000 con copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (copie conformi all’originale sottoscritte dai legali rappresentanti con dichiarazioni di autenticità e copie dei documenti di identità in corso di validità). In alternativa, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni, contenenti, pena l’esclusione dalla gara, tutte
le notizie inserite nelle medesime attestazioni.
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle eventuali appendici predisposte dalla Stazione appaltante ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda ecc.).
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
5. Fermo restando le procedure di cui al punto 6.2, in caso di inagibilità del sito ANAC il concorrente sarà tenuto ad allegare una schermata (screenshot) attestante il disservizio ed allegare l’apposito ticket fornito in automatico dal sistema di supporto ANAC.
3.0. Motivi di esclusione
3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1 del Codice)
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e
di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.
4. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata di esclusione è:
--- perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
--- pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
--- pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
--- nei casi di cui ai precedenti punti, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, pari alla durata della pena principale.
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 3.0.3, oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
2) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci o direttore tecnico;
3) in caso di società in accomandita semplice: soci, accomandatario, direttore tecnico;
4) in caso di altri tipi di società o consorzio (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio di maggioranza, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
--- gli institori e i procuratori generali;
--- i direttori tecnici di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui il presente Documento fa riferimento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’offerente abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma
3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
6. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
7. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
8. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
--- al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
--- al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
3. La disciplina del DURC non è applicabile agli operatori economici che non hanno l’obbligo di iscrizione alle gestioni di INPS e INAIL, in quanto senza dipendenti iscritti alle predette gestioni, anche separate, e che contemporaneamente sono iscritti alle casse professionali autonome.
3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis),c-ter),c-quater),d), e), del Codice)
E’ altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l’operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatorenei casi di all’art. 105, comma 6, del Codice:
a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all’allegato X del Codice;
b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere c), c-bis), c-ter), c-quater)):
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata per inadempimento, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
--- grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c),c-bis),c-ter),c-quater), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida
n. 6 di ANAC recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell’operatore economico.
3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di all’art. 105, comma 6, del Codice:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e, in ogni caso, l’esclusione va disposta se la violazione eventualmente accertata non è stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non certifichi o autocertifichi la insussistenza del requisito;
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli operatori economici individuali.
3. Ai fini della lettera i), l’operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal procuratore della Repubblica all'ANAC, devono risultare sul sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door).
3.1. Requisiti di partecipazione
I concorrenti, oltre all’assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.0, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. l documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.
3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 1 lett. a) del Codice)
1. ISCRIZIONE nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelleoggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
2. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, rilasciata/e da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, così come indicate al punto 2.2.1.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Le imprese straniere che non sono tenute al possesso dell'Attestazione SOA devono comunque possedere i requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per classifiche e categorie adeguate.
Il soggetto "cooptato" ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Regolamento, pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti interamente dal soggetto "cooptante" (impresa singola o riunione temporanea di imprese), è comunque assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una qualunque impresa riunita e pone dunque in essere tutti gli adempimenti previsti dal bando di gara e dal presente documento a carico di quest'ultima (sottoscrizione della offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc.).
3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1 lett. b) del Codice)
Ai sensi del combinato disposto degli art. 83, comma 2, e 216, comma 14 del Codice e dell’art. 60, comma 3 del Regolamento, l’attestazione di qualificazione SOA di cui al punto 3.1.1., sottopunto 2 costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti in oggetto.
3.1.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1 lett. c) del Codice)
Ai sensi del combinato disposto degli art. 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice dell’art. 60, comma 3 del Regolamento, l’attestazione di qualificazione SOA di cui al punto 3.1.1., sottopunto 2 costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti in oggetto.
Note di chiarimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto 3.1. (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Tanto è con
l’evidente scopo di garantire che il mandatario sia il soggetto più qualificato e pertanto l’affidatario della parte preponderante dell’appalto.
2. In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati o consorziati: l’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante cumulando i requisiti attribuiti ai singoli operatori economici aggregati.
3. Costituisce eccezione alla nota n. 2 l’Appendice 1 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati.
4. E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti ai sensi dell’art. 89 del Codice. In caso di avvalimento dovrà essere pertanto allegata, pena esclusione, la documentazione puntualmente elencata all’art. 89 del Codice. I legali rappresentanti ed i direttori tecnici dell’impresa ausiliaria, anche cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, dovranno rendere, a pena di esclusione, dichiarazioni identiche a quelle richieste ai legali rappresentanti e direttori tecnici, anche cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, del concorrente, che si avvale dei requisiti dell’impresa ausiliaria. Per amministratori e direttori tecnici cessati, per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione, devono intendersi, a pena di esclusione, anche gli amministratori e direttori tecnici degli operatori economici che siano stati fusi per incorporazione nel concorrente partecipante alla gara, ovvero che abbiano ceduto l’azienda od un suo ramo al concorrente. Il contratto di avvalimento dovrà specificare le risorse ed i mezzi messi concretamente a disposizione dell’Impresa ausiliata.
3.2. Offerenti in Forma aggregata
3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi ordinari
Se il raggruppamento è già formalmente costituito, ai sensi dell’articolo 48 del Codice e dell’articolo 92 del Regolamento, l’offerente dovrà presentare copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
Se il raggruppamento non è ancora costituito, gli operatori economici, in sede di offerta, dovranno dichiarare di voler costituire, in caso di aggiudicazione, un’associazione temporanea di imprese, ex art. 48, comma 8, del Codice ed altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente qualificato come mandatario, ai sensi dell’art. 48, comma 12, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre:
a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai precedenti punti da 3.0.1. a 3.0.7;
b) ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande deve possedere il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 3.1.1.;
c) ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Regolamento, indicazione dei lavori o delle parti di lavori che ciascun operatore economico intende assumere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice.
Per i raggruppamenti, anche se non ancora costituiti, si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del Regolamento nei limiti della loro compatibilità.
In particolare, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico organizzativi di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere nell’ambito del raggruppamento e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
Ai consorzi ordinari e agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. In ogni caso il consorzio
ordinario nel suo insieme dovrà possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (certificazione SOA) nella misura richiesta al concorrente singolo.
Relativamente alle imprese cooptate, sono ammesse esclusivamente se l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’operatore economico cooptato, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento, a condizione che le imprese interessate:
--- posseggano e dichiarino i requisiti di cui all’articolo 80 del Codice;
--- posseggano e dichiarino il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 3.1.1.;
--- siano qualificate, anche con riferimento a categorie di lavorazioni e importi diversi da quelle previste al punto 2.2.1 del presente disciplinare, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate;
--- dichiarino i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.
3.2.2. Reti di imprese e Contratti di rete
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’operatore delegato mandatario;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
--- individuati quali esecutori dei lavori;
--- che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.3., se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera c), il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione) e speciale (idoneità professionale e capacità tecnica) previsti dalla presente procedura di gara.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese o i consorzi stabili, in quanto compatibile.
I requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 3.1.1. (sottopunto 1) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cuiquesta abbia soggettività giuridica.
3.2.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare, in sede di offerta:
a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale;
b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5.
I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono inoltre possedere i requisiti di partecipazione nei terminidi seguito indicati:
− il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 3.1.1. (sottopunto 1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
− i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (certificazione SOA) devono essereposseduti:
a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7-bis, del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
3.2.4. Operatori economici che ricorrono all’avvalimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in forma associata ex art. 45 delCodice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), anche partecipanti al raggruppamento.
L’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.1, sottopunto 2. A tal fine:
a) il concorrente allega, oltre all'attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall'articolo 89, comma 1, del Codice;
b) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
c) l’operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
--- si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato oltre che ausiliario;
--- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
d) alla documentazione deve essere altresì allegata copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a
quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento, e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera a).
L'avvalimento non è ammesso per le categorie di cui all'articolo 2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) quando il valore di dette categorie superi il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del medesimo Decreto.
Per il presente appalto è quindi escluso l'avvalimento per la categoria OS21.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
Non è sanabile (e quindi causa di esclusione dalla gara) la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Note di chiarimento per gli operatori economici in forma aggregata
1. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
− Il requisito relativo alla qualificazione dei lavori in appalto deve essere posseduto:
• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
− Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara deve essere posseduto:
• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
2. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
− Il requisito relativo alla qualificazione dei lavori in appalto deve essere posseduto:
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole impreseconsorziate;
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
− Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara deve essere posseduto da:
• ciascuno degli operatori economici riunitosi in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) delCodice.
3. E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 89 del Codice per i lavori in appalto.
− Nel DGUE dovrà essere compilata la parte II, Sezione C, dall’Operatore Economico concorrente (ausiliato) che indica la denominazione del/degli operatori economici di cui intende avvalersi (ausiliari), e i requisiti oggetto di avvalimento. L’Impresa/e deve compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI ove pertinente, parteVI.
− Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
− Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
− È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
− Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
− L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ferma restando l’applicazionedell’art. 80, comma 12 del Codice.
− La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85 e 86 del Codice dei Contratti, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
− In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
3.2.5. Subappalto
Il concorrente indica, nel DGUE (parte II, Sezione D), le parti di lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui all'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:
− il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
− all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
La Stazione appaltante effettuerà i pagamenti diretti ai subappaltatori, sulla base di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice.
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice)
L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice, costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante in intestazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
− documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
− copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
La garanzia provvisoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31;
4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante .
La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contratto, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa.
Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.
3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato)
È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve
essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:
a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);
b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere riprodotte a stampa a colorie catalogate in ordine crescente;
c) ai fini della validità della comprova dell’avvenuta visita dei luoghi la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione di responsabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente, sottoscritta dal legale rappresentante e/o direttore tecnico dell’impresa offerente. In caso forma aggregata la sottoscrizione deve essere fatta dal legale rappresentante e/o direttore tecnico dell’operatore economico mandatario o capogruppo, qualora il raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario è già costituito; nel caso di temporaneo
/ consorzio da costituirsi la presente attestazione dovrà essere prodotta da ogni componente;
e) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
f) la mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
3.3.4. Ulteriori eventuali dichiarazioni e documentazione (se ricorrono le condizioni)
a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
b) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del Codice, con la quale l’offerente indica i lavori che intende subappaltare. Nel caso di subappalto di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ricorre l’obbligo dell’indicazione della terna dei subappaltatori così come previsto dall’art. 105 comma 6 del Codice. Inoltre il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega DGUE in formato PDF, a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C, e D, e alla parte VI;
c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 48 del Codice e dell’articolo 92 del Regolamento:
c.1) se già formalmente costituiti, copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
c.2) se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa;
c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi, dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
c.4) ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Regolamento, indicazione dei lavori o delle parti di lavoro eseguiti da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
c.5) ai sensi dell’art. 92, comma 5, del Regolamento, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all’art. 92, comma 2 del medesimo Regolamento, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso, l’operatore economico cooptato deve:
--- possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del Codice e presentare le relative dichiarazioni compilando un proprio DGUE;
--- possedere almeno una parte dei requisiti di qualificazione di ordine speciale, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle in appalto, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
--- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intende eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
c.6) ai sensi dell’articolo 45, comma 1,2 del Codice, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
d) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
d.1) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
d.2) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione;
d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
--- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
--- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.1, sottopunto 2, se diverse dalle imprese esecutrici;
d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) dichiarata mediante DGUE, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando, per tutte le imprese di cui al precedente sottopunto d.3);
d.5) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
e.1) ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell’articolo 48, comma 7, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente sottopunto e.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 48 del Codice e presentare le dichiarazioni pertinenti compilando un proprio DGUE;
f) limitatamente agli offerenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del Codice, l’offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle seguenti condizioni:
f.1) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di qualificazione di ordine speciale;
f.2) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all’avvalimento della pertinente attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell’offerente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria;
f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima:
-- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice, secondo le modalità previste dal presente documento;
-- si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegata copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l’offerente e l’impresa ausiliaria.
f.6) non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice, l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori appartenenti alla categoria prevalente, opere rientranti nelle categorie super-specialistiche di cui all’art. 2 del DM (MIT) 10 novembre 2016, n. 248, qualora il relativo valore superi il 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori posto a base di gara o l’importo di € 150.000,00.
3.4. Gestione della documentazione amministrativa
3.4.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:
a) devono essere firmate digitalmente secondo le indicazioni di cui al punto 2.5.7;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
d) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.
3.4.2. Altre condizioni:
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE presente sulla piattaforma EmPULIA ai sensi del successivo punto 3.5, che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
3.5.1. Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del concorrente
Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un’autocertificazione resa dall’impresa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.
Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
La compilazione deve essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI).
Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.
3.5.2. Indicazioni per la compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente sia in forma aggregata, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla g) dell’art. 45, comma 2, del Codice; inoltre:
--- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. E’ riservata all’operatore economico che ricorre al subappalto. Non è richiesta l’indicazione della terna di nominativi.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8)
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b); (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe,
replicare il pertinente quadro della sezione C);
--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
-- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c) quater del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1) Sezione A. Idoneità (come richiesta al punto 3.1.1)
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.2) Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.3) Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.
3.5.3. Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;
Sezione B. individuazione dei soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, come individuati al comma
3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica
nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. Da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare. Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.
Parte IV. Criteri di selezione
Sezione A. L’iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici in forma societaria.
Sezione C. In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B, C e D che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare e sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
3.5.4. Appendici integranti il DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE. Le appendici, predisposte dalla Stazione appaltante, sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Per la presente procedura di gara, sono così articolate:
1) Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico), con la distribuzione dei lavori di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato.;
2) Avvalimento, con l’indicazione dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (per le sole categorie d’opera consentite).
Note di chiarimento alle appendici al DGUE
1. L’appendice 1 deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall’operatore economico mandatario o capogruppo, con l’indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.
2. L’appendice 2 deve essere compilata solo in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria fermo restando l’obbligo di presentazione del contratto di avvalimento di cui al punto 3.3.4, lettera f) sottopunto f.5).
3.5.5. Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA
1. Ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n.50/2016 l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla funzione “Compila DGUE”. È possibile utilizzare la funzione “Copia da DGUE” per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un’altra procedura.
2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. Si precisa che l’indirizzo di posta elettronica recuperato automaticamente dal Sistema è quello indicato dall’utente in sede di registrazione come unico utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale.
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” va eseguita solo a
compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
• “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC;
• Apporre la firma digitale al DGUE;
• Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo “File Firmato”.
• Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.
Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI
Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l’invio dell’offerta).
Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti del RTI, inserite nella busta Documentazione, attraverso la selezione “SI” sulla voce “Partecipa in forma di RTI” e con il comando “Inserisci Mandante” verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando “Richiedi Compilazione DGUE”.
Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia del RTI lo stato “Inviata Richiesta”. Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno la notifica tramite posta elettronica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto.
Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti del RTI
La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente del RTI invierà il proprio DGUE compilato.
La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell’offerta salvata e cliccare sul comando “Scarica documenti ricevuti”.
Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia “RTI” nella colonna “DGUE”.
E’ possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna “Risposta”.
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell’RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”.
A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.
Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI
I componenti del RTI che riceveranno la notifica (tramite posta elettronica) per il sollecito alla compilazione del modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia (xxxx://xxx.xxxxxxx.xx) cliccando sul comando “Log-in”.
Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa alla compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria.
È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per accedere alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta.
Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.
Accesso alla Richiesta
• Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”;
• “Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta.
Accesso al DGUE da compilare
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”.
Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria
• Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come descritto in precedenza;
• “Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;
• Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere all’inoltro della risposta cliccando sul pulsante “Invio”.
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute da tutti gli operatori economici partecipanti siano essi soggetti singoli o riuniti in raggruppamento (compresi i propri Ausiliari, ecc.) per la richiesta di compilazione del DGUE.
4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Offerta tecnica
(Busta telematica dell’Offerta tecnica)
L’operatore economico nella sezione, “OFFERTA” direttamente sulla riga “ELENCO PRODOTTI” nel campo del foglio denominato “RELAZIONE TECNICA” dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.
4.1.1. Oggetto e contenuto della Busta dell’Offerta Tecnica
La busta dell’Offerta Tecnicacontiene esclusivamente l’Offerta Tecnica costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi oggetto di valutazione tecnica, come meglio specificati nel seguente prospetto:
ELEMENTI/SUBELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGI/ SUBPUNTEGGI | |
1 | QUALITA’ E PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE TECNICHE: soluzioni tecniche relative alle opere di consolidamento dei versanti e di drenaggio delle acque. | 45 |
1.1 | Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di miglioramento qualitativo, funzionale, tecnologico e prestazionale rispetto al progetto esecutivo validato, anche con riferimento all’utilizzo di materiali di qualità superiore a quelle indicate, atte a garantire la durabilità nel tempo. La Commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni che garantiscono reali apporti migliorativi e benefici in termini di efficacia per il raggiungimento e il controllo degli effetti post-intervento. | 15 |
1.2 | Valore tecnico delle proposte che si traducono in un miglioramento del sistema di verifica, controllo e monitoraggio delle condizioni di sicurezza del sito e del complesso opera-terreno nel tempo, in funzione della peculiarità di opera e/o intervento da realizzare e nel rispetto della normativa vigente. | 10 |
1.3 | Valore tecnico delle strategie di recupero ambientale per massimizzare la diversità biologica dell'ecosistema coinvolto nell’ambito d'intervento e migliorare la qualità ambientale, il profilo tecnico-naturalistico e gli aspetti agricolo-forestali (ad es. privilegiando specie autoctone che, oltre ad essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito d’impianto, presentino esigenze idriche limitate e caratteristiche qualitative tali da garantire l’attecchimento, etc.). | 10 |
1.4 | Valore tecnico delle proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento a soluzioni che incidono sugli aspetti di inserimento architettonico/paesaggistico/archeologico, valorizzandoli con modalità ecosostenibili. | 5 |
1.5 | Certificazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2015 specifica per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. | 5 |
2 | SOLUZIONI OPERATIVE E C.A.M.: proposte per la minimizzazione/mitigazione degli impatti delle lavorazioni da eseguire, anche con riferimento ai criteri ambientali minimi, e la minimizzazione degli aspetti manutentivi delle opere. | 15 |
2.1 | Valore tecnico delle proposte che garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi | 10 |
di gestione/manutenzione delle opere previste, con riferimento ai possibili vantaggi intermini manutentivi (durata, minor costo, minori rischi, etc.), nonché al contenimento degli oneri di gestione. | ||
2.2 | Valore tecnico delle soluzioni migliorative che contemplino l'utilizzo di tecniche e di materiali innovativi, anche riciclati, in generale con effetti a basso impatto sulle matrici ambientali, nel rispetto dellanormativa vigente. Verranno valutate positivamente nel loro complesso le proposte che prevedono il risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell’intervento e la presenza di almeno uno dei seguenti punti (C.A.M.): • utilizzo di calcestruzzi prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 10% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche; • utilizzo di acciaio con certificazione dell’assenza di accumuli di metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore al 0,030 %. | 5 |
3 | SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: soluzioni migliorative in fase di esecuzione, con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti. | 15 |
3.1 | Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie attinenti l’organizzazione di cantiere proposta e la minimizzazione delle interferenze dei lavori con il contesto e le usuali attività circostanti. In generale saranno valutate le soluzioni che tendono alla minimizzazione degli impatti di cantiere, con particolare attenzione alla gestione dei prodotti derivanti dall’attività lavorativa (approvvigionamento, stoccaggio, trasporto e trattamento dei materiali), ed ambientali (emissione polveri, rumorosità, etc.). | 10 |
3.2 | Certificazioni di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001/2007 specifica per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. | 5 |
SOMMA DEI PUNTEGGI | 75 |
Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d’opera sono disciplinate dall’art. 106, commi 14 e 14-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 14-bis, del Codice l’offerta tecnica non deve prevedere opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta; in caso contrario detta proposta non sarà tenuta in conto ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Xxxxx restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta Tecnica:
a) l’offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, nel seguente modo:
1) quanto all’elemento numero 1 (qualità e pregio tecnico):
--- per la relazione descrittiva delle proposte migliorative del concorrente, un numero massimo di 15 (quindici) cartelle;
--- per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
2) quanto agli elementi numero 2 (soluzioni operative e C.A.M.):
--- per la relazione descrittiva delle proposte migliorative un numero massimo, di 10 (dieci) cartelle;
--- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata;
3) quanto all’elemento numero 3 (sicurezza e organizzazione del cantiere):
--- per la relazione illustrativa, un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;
--- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una)
scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata;
4) riepilogo di tutte le migliorie integrative e/o alternative offerte rispetto al progetto posto a base di gara, costituito da massimo 3 (tre) cartelle A4 o 1 (una) scheda in formato A3;
5) computo metrico non estimativo (senza prezzi), in formato A4, relativo alle integrazioni/migliorie offerte;
6) quadro di raffronto non estimativo (formato A4);
7) “CRONOPROGRAMMA - DIAGRAMMA DI GANTT”, a firma di un tecnico abilitato, con specificazione delle soluzioni migliorative proposte per l’ottimizzazione della fase di cantierizzazione dei lavori nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della saluta e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera a), costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora vengano superati i limiti di cartelle e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;
c) gli elaborati di cui alla precedente lettera a) dovranno descrivere complessivamente e illustrare le proposte migliorative e/o aggiuntive ed evidenziare i benefici derivanti dalle stesse. Ciascun elaborato dovrà essere redatto in modo tale da individuare, per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, gli aspetti tecnici ottimizzanti e/o innovativi;
d) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui all’articolo 7.4.2.
4.1.2. Condizioni dell’Offerta tecnica
a) in merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
--- le relazioni devono essere così organizzate: numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure
«X/Y», in carattere Time New Romans di dimensione non inferiore a 12 (dodici), allineamento giustificato e con interlinea 1;
--- gli elaborati tecnici (relazioni e grafici) dovranno essere firmati dal tecnico redattore all’esercizio della professione di Ingegnere e iscritto al relativo Albo professionale sezione A, e dal legale rappresentante della ditta in formato digitale .p7m;
--- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati e dal tecnico redattore;
--- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate a corredo delle suddette relazioni, rese come dichiarazioni sostitutive di notorietà;
--- la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità e della chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà ininfluenti in fase di valutazione proposte non funzionali al progetto;
b) per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con le seguenti precisazioni:
--- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
--- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
c) dall’Offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta economica e temporale di cui al punto
4.2. o comunque pregiudicarne la segretezza;
d) nel caso in cui l’Offerta tecnica, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
e) l’Offerta tecnica non può:
--- essere in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; ne consegue che sotto il profilo economico l’importo contrattuale
determinato in base all’Offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione:
1) esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
2) prevedere soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
3) essere in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
4) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
5) interferiscono con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Parcellare integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) oppure e) comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente.
Le opere migliorative, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni non previste in progetto e ritenute dall’offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell’opera sotto gli aspetti dell’esecuzione, gestione e manutenzione delle opere, nonché della sicurezza.
Tutte le lavorazioni migliorative, anche aggiuntive, non devono comportare alcun riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.
Nota bene
Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, gli operatori economici sono tenuti a:
− utilizzare l’estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
− caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.
Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:
− unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
− utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
4.2. Offerta economica e temporale
(Documentazione della Busta telematica dell’Offerta economica e temporale)
La Busta economica e dei tempi di esecuzione viene generata in automatico dal sistema EmPULIA nella sezione “Busta economica”. L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”:
a) nell’apposito campo denominato “PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA” il ribasso percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso, come indicato nell’apposito campo denominato “Base asta complessiva”;
b) nell’apposito campo denominato “TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO” il numero di giorni offerti per l’esecuzione dei lavori rispetto al numero di giorni naturali e consecutivi previsti al punto II.2.7) del bando di gara e indicati nell’apposito campo denominato “Base asta tempo di esecuzione”;
c) la dichiarazione d’offerta economica e temporale, da caricare nell’apposito campo denominato “ALLEGATO ECONOMICO”, firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Modello A) che, unitamente alla copia fotostatica leggibile del documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx xxx/x xxxxxxxxxxxxxx/x, dovrà essere ricompreso in un unico file oppure in una cartella compressa;
d) i costi della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
e) i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Al riguardo, si precisa che:
− la dichiarazione di offerta avrà validità ed efficacia per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
− il documento deve essere caricato sul Sistema EmPULIA attraverso l’apposita procedura di upload (caricamento), seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui alle “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
4.2.1. Offerta di prezzo
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 2.1; deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento, mentre eventuali cifre in meno sono sostituite con l’equivalente numero di zeri;
b) limitatamente ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice:
b.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti;
b.2) deve contenere l’impegno alla costituzione e al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), qualora non sia già stato presentato separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa.
c) sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
4.2.2 Offerta di tempo
L’offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione di riduzione sul tempo di esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 2.2), in termini di minor numero di giorni di lavoro offerti, con le seguenti precisazioni:
a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;
c) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all’unità di giorno superiore;
d) l’offerta di tempo può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui all’articolo 4.2.1, con l’unica sottoscrizione di cui allo stesso articolo 4.2.1;
e) la riduzione dei giorni di esecuzione offerti non può essere superiore al 20% (venti per cento) del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara: eventuali ribassi percentuali superiori al valore massimo indicato saranno considerati pari al valore massimo;
f) sono inammissibili offerte temporali a rialzo rispetto a quanto posto a base di gara.
Le operazioni di cui alle suddette lettere saranno eseguite fuori Piattaforma dalla Commissione giudicatrice di cui al punto 5.4 in ragione delle attuali limitazioni del sistema. Di tale procedura se ne darà evidenza nelle modalità previste al punto 7.1.
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice e dell’art. 120 del Regolamento, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del suddetto Regolamento, con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1 a 5.3.
La valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto 4.1. e dell’offerta economica-temporaledi cui al punto
4.2. sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l’appalto l’operatore economico che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:
Parametri | PUNTEGGIO |
A) MERITO TECNICO 75 | |
B 1) PREZZO 20 B 2) TEMPO DI ESECUZIONE 5 | |
Totale | 100 |
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell’offerta.
5.1. Valutazione dell’Offerta Tecnica
5.1.1. Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi qualitativi di valutazione dei quali è composta, così come elencati al punto 4.1.1, numeri 1, 2 e 3, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell’Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub- elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico- discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:
--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.
Gli aspetti delle Offerte Xxxxxxxx che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui punto 4.1.1., non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. Ai fini dell’attribuzione delle preferenze:
a) non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
--- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
--- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
b) a ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l’elemento di valutazione (x) è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Xxxxxxxx | Xxxxxx | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
c) per ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l’elemento di valutazione (x) è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente:
V( xi ) j = P¯ ( xi )j /P¯ ( xi )max
dove:
V( xi )j è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (xi) relativo all’elemento (x) dell’offerta (j), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
P¯ ( xi )j è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento ( xi ) dell'offerta (j) in esame;
P¯ ( xi )max è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento
(xi) tra tutte le offerte;
d) a ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l’elemento di valutazione (x) è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 4.1.1;
e) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio WX,j (cosiddetto indice di valutazione dell’elemento) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera d), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;
f) se in relazione a ciascun elemento di valutazione (x) che compone ogni singola offerta tecnica, nessuno ottiene il valore massimo previsto al punto 4.1.1, si procede con la cosiddetta riparametrazione di primo livello, assegnando il peso totale dell’elemento (x) all’offerta il cui elemento ha conseguito il valore più alto e proporzionando a questo peso le altre offerte in misura decrescente, in funzione del seguente coefficiente:
C(x) j = WX, j / WX, i max
dove:
C (x)j è il coefficiente della prestazione dell’offerta j-esima rispetto all’elemento qualitativo (x), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
WX, j è il valore del punteggio conseguito dall'offerta j-esima per l’elemento x;
WX, i xxx è il valore del punteggio massimo conseguito tra gli operatori relativamente all’elemento qualitativo (x) di cui al punto 4.1.1.
g) a ciascuna Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui alla lettera f) eseguita nell’ambito della Piattaforma;
h) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al punto 0.0.0.: sono escluse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento; in tal caso, non si procederà all’apertura della Busta dell’Offerta economica e temporale;
i) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di cui alla lettera i), è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:
--- è effettuata dopo l’applicazione della soglia di sbarramento escludente di cui al successivo punto
5.1.2. e non influisce sulla medesima soglia;
--- è effettuata dopo l’individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.6, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;
j) a ciascuna Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione relativi al merito tecnico che la compongono;
k) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al punto 0.0.0.: sono ammesse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio superiore alla predetta soglia di sbarramento; in caso di esclusione, non si procederà all’apertura della Busta dell’Offerta economica e temporale.
5.1.2. Soglia di sbarramento dell’Offerta Tecnica
È prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 30 (sull’intero di 75).
5.2. Valutazione dell’Offerta economica e temporale
5.2.1. Elemento Prezzo
a) L’elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sui corrispettivi di cui al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1;
b) saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte inaumento;
c) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto sul prezzo, come segue:
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando l’elevazione a potenza con l’esponente 0,25 del rapporto tra l’offerta in esame e l’offerta migliore;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare (quadratica):
C i = (R i / R max)0,25
dove:
C i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta prezzo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
R i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
R max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ammessi.
d) per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:
XX 0,x = C i XX 0 max
dove:
PB 1,i è il punteggio assegnato all’offerta economica dal concorrente i-esimo;
Ci è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a uno;
PB 1,max è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Prezzo).
5.2.2. Elemento tempo
a) L’elemento tempo è costituito da una riduzione in termini di giorni sui tempi contrattuali di esecuzione dei lavori di cui al punto 2.3, con le modalità di cui al punto 4.2.2;
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso offerto sul tempo, come segue:
--- è attribuito il coefficiente 1 (uno) alla riduzione di tempo massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante), stabilita pari al 20% del tempo di esecuzione previsto;
--- è attribuito il coefficiente 1 (uno) agli eventuali ribassi offerti sul tempo superiori alla predetta soglia;
--- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando un’interpolazione lineare;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
Di = (Tmin /Ti)
dove:
Di è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta tempo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
T i è la riduzione sul tempo offerta dal concorrente i-esimo;
T min è la riduzione minima tra quella offerta da tutti i concorrenti
c) per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:
P B 2,i = D i XX 0 max
dove:
P B 2,i è il punteggio assegnato all’offerta temporale dal concorrente i-esimo;
Di è il coefficiente del ribasso offerto sul tempo dal concorrente i-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
XX 0 max è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Tempo pari a 5).
5.3 Punteggio totale
II punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016.
La formulazione che si utilizza è la seguente:
Pi = PA,i + PB1,i + PB2,i
dove:
Pi è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all’offerta i-esima;
PA,i è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 30 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all’offerta i-esima (75);
PB 1,i è il punteggio relativo al parametro B 1 (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all’offerta i-esima (20);
PB 2,i è il punteggio relativo al parametro B 2 (tempo di esecuzione), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all’offerta i-esima (5);
5.4. Commissione giudicatrice
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Commissione è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Ammissione
6.1.1. Disciplina generale delle sedute
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
--- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2;
--- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
--- dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti a seguito di proposta di aggiudicazione;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
--- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente al presente e in ogni caso con le modalità di cui al punto 9.1.1, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata;
--- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.
6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
La prima seduta pubblica si terrà presso la sede della Stazione appaltante, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, nel luogo, nella data e nell’ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Nella prima seduta pubblica, il soggetto che presiede il seggio di gara prende atto della numerazione progressiva dei plichi in ordine di arrivo, effettuata dalla piattaforma EmPULIA, e provvede altresì:
a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione, se non rimediabili con soccorso istruttorio;
c) a verificare la presenza delle buste telematiche delle Offerte e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti la cui offerta:
--- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini (il sistema non consente l’invio dell’offerta oltre il termine stabilito);
b) sono altresì esclusi ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice:
--- gli operatori economici che in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi;
--- i consorziati (per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere) che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è
disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
c) sono inoltre esclusi ai sensi dell’articolo 89, comma 7, primo periodo, del Codice:
--- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o che si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l’esclusione è disposta per entrambi.
6.1.4. Cause di esclusione in fase preliminare
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste telematiche delle Offerte, gli offerenti:
a) che non consentano la loro individuazione;
b) per le quali è omessa l’Offerta Tecnica e/o Economica.
6.1.5. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste telematiche delle Offerte, gli offerenti:
a) le cui offerte ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell’ambito della composizione della qualificazione dell’offerente;
e) che, in caso di ricorso all’avvalimento, abbiano presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile;
f) che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo in sito, richiesto al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi;
g) che non hanno provveduto al versamento ANAC prima del termine di scadenza previsto per la presentazione dell’Offerta.
6.2. Soccorso istruttorio
6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
L’ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili nel senso che l’assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell’offerente o l’indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.
Fuori dai casi di cui ai punti 6.1.4 e 6.1.5, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
--- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante o apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:
--- hanno omesso le dichiarazioni di cui ai punti 3.2 e 3.3.4;
--- se già costituito, hanno omesso l’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
--- se da costituirsi, hanno omesso l’impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, commi 12 e 13, del Codice, salvo che tale impegno è presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa; in tal caso l’ammissione alla successiva fase di gara avviene con riserva;
--- non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da eseguire, da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative d di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) che, in caso di avvalimento:
--- non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l’autenticità della data;
--- hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano oggettivamente presenti prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l’autenticità della data;
f) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.1, in quanto pertinenti;
g) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
h) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.
6.2.2. Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 9.1.1, prima di procedere all’esclusione, per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) consente la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a); è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui ai precedenti punti 6.1.4 e 6.1.5;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all’offerta tecnica ed economica;
f) esclude l’offerente:
--- che non risponde nel termine di cui alla precedente lettera a) o risponde in modo non idoneo al
soccorso istruttorio;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
--- per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del Codice;
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”.
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.
6.3. Conclusione della fase di ammissione
6.3.1. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a) e b);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante ;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
e) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti nelle modalità di cui al punto 9.1.1.
6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.4. Gestione dell’Offerta tecnica
6.4.1. Apertura dell’Offerta tecnica
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, con differimento ad altra data e ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dal punto 6.1.1, lettera d) e con le modalità di cui al punto 9.1.1:
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
6.4.2. Esame di merito dell’Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1., e all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di
procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.
6.4.3. Conclusione dell’esame dell’Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio globale, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale;
d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.4.4;
e) in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a dare lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.1, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta tecnica
Sono escluse, dopo l’apertura e la verifica della Busta telematica dell’Offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, ai sensi del punto 4.1.2, lettera a), salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, letteraf).
6.5. Gestione dell’Offerta economica e temporale
6.5.1. Apertura dell’Offerta economica e temporale
Il soggetto che presiede il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica di cui al punto 6.4.3 o nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle sole Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all’apertura delle Buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2;
6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta economica e temporale
Sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’Offerta economica e temporale, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d).
Sono ammesse con riserva le offerte:
--- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo III;
--- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’individuazione dell’operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione amministrativa di cui al Capo III.
Ai sensi dell’art 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all’offerta economica.
6.5.3. Valutazione dell’Offerta economica e temporale
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, la Commissione giudicatrice, per ciascun concorrente in gara, procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo e all’offerta di tempo moltiplicando i rispettivi coefficienti ottenuti da ciascuna offerta rispettivamente per il peso previsto secondo la procedura di cui ai punti 5.2. e 5.3.
6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.5.3, si procede:
a) all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, mediante somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.3, con il punteggio dell’Offerta Economica e dell’Offerta Tempo di cui al punto 6.5.3;
b) a redigere la graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.6.
Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente e se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
--- un punteggio relativo all’elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 16 su 20);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell’Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 64 su 80);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la graduatoria è formulata con esplicita indicazione dell’anomalia riscontrata, ed è rimessa agli atti del Responsabile del procedimento (RUP) al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3 e dei successivi adempimenti del caso;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.4; gli atti sono trasmessi al RUP per gli adempimenti conseguenti.
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare, sono verbalizzate:
a) le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
d) le osservazioni dei soggetti di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.
La diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Verifica di anomalia delle offerte
7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera c), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse, comunque in un numero non superiore a 5 (cinque).
Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole lavorazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.
7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni di cui al punto 7.2.1., e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l’anomalia dell’offerta può chiedere all’offerente ulteriori precisazioni per iscritto ovvero mediante audizione orale; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.
La Stazione appaltante esclude l’offerta:
a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste sono presentate:
--- oltre il termine di cui alla precedente punto 7.2.1.;
--- oltre il termine di cui alla precedente lettera a);
b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice.
h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.
7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:
a) Le giustificazioni devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di esecuzione dei lavori o di parte di essi; a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le lavorazioni; a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il
predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) se basate su prezzi proposti in contratti o sub-contratti con terzi alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammessi i lavori in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d’opera del subappaltatore;
b.2) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di
noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione dell’operatore economico (costi dello studio, dell’ufficio, della sede operativa);
--- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l’incasso dei corrispettivi;
--- garanzie, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; d.4) utile d’impresa;
e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del
singolo prestatore d’opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al punto 4.1., come presentata dall’offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione
7.3.1. Proposta di aggiudicazione
a) La proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, primo periodo, del Codice, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
c) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
7.3.2. Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui all’articolo 9.1.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante ;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.4. Aggiudicazione
7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.
Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.
7.4.3. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del x.X.X. x. 000 xxx 0000 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:
--- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto è stipulato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione.
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
--- la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall’aggiudicatario, se il contratto da stipulare è pari o inferiore a 150.000 euro;
--- ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare è superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo;
d) che l’aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal successivo punto 8.2;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al successivo punto 8.2, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a richiedere all’aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto di cui al punto 8.1:
a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
--- la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice;
--- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7del Codice;
--- la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:
--- dell’atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
--- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e dell’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. La Stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo
delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.
Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8.3. Adempimenti contrattuali
8.3.1. Adempimenti anteriori alla consegna
La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l’aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all’articolo 32, comma 8, quarto periodo, del Codice.
8.3.2. Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del d.lgs. n. 81/2008;
b) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 81/2008, e al punto 3.2 dell’allegato XV, al medesimo decreto legislativo n. 81/2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al d.lgs. n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tuttigli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008.
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici:
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti, entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei casi di comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
c) mediante la pubblicazione sul Portale EmPULIA con le modalità di cui al punto 2.7;
d) se rese con le modalità di cui al punto 1.3., lettera b);
e) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo;
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.
9.1.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.1.4:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante ;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo piattaforma EmPULIA; non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul Profilo di committente di cui al punto 1.3. e sul Portale EmPULIA; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
9.1.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
9.1.4. Eventuali limitazioni all’accesso agli atti:
a) L’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti:
--- alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell’offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d’autore;
--- al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
b) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.2, lettera b);
c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l’accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
9.2. Controversie
9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
9.2.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
9.2.3. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già
offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
9.3. Altre disposizioni e informazioni
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
9.4. Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e titolare del trattamento è l’xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX.
9.4.1. Finalità del trattamento
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
9.4.2. Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge.
9.4.3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
9.4.3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.
Si precisa, altresì che:
- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la Stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).
9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
b) il Regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
c) il Capitolato Generale d’Appalto, ci cui al punto 1.4.3. lettera a);
d) il DGUE di cui al punto 3.5;
e) il progetto esecutivo a base di gara verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del Codice e approvato con Decreto Commissariale n. 644 del 27/11/2019.
9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione
Modello A - Offerta economica - temporale Appendice 1 - Appendice al DGUE - Sezione A, Parte II Appendice 2 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte II
9.7. Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
Lì 2019
PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il Soggetto Attuatore)