ACCORDO INTERPROFESSIONALE
ACCORDO INTERPROFESSIONALE TABACCO
per i raccolti 2015 – 2016 – 2017
Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia Via Monte delle Gioie, 1/C – 00199 – Roma
Tel. 06/0000000 – email xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
ACCORDO INTERPROFESSIONALE
tra, da un lato,
O.N.T. Italia Scarl, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, XX.X.XXX Scarl, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx,
e, dall’altro, A.P.T.I., rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,
nel seguito indicate, congiuntamente, le parti,
- considerata la specificità della coltura del tabacco e la rilevanza degli investimenti e dei costi di produzione che le sono propri,
- considerato il venir meno, a partire dal raccolto 2015, del quadro normativo derivante dalla pagamento di aiuti accoppiati o sostegni specifici legati ai quantitativi prodotti,
- considerata la necessità di razionalizzare un mercato assai sensibile, che potrebbe venire a trovarsi, per la prima volta, del tutto privo di regole comuni di funzionamento, dopo oltre 40 anni di storia, inficiando anche tutti gli sforzi compiti in Italia per rendere sempre più efficiente la sua organizzazione e funzionamento;
- considerata l’opportunità di definire schemi contrattuali tipo ed il mantenimento di un sistema di controlli che tuteli tutti gli operatori autorizzati alla contrattazione, salvaguardando l’efficienza di un sistema di trasparente e la piena competitività tra tutti gli operatori e consenta di contrastare efficacemente possibili fenomeni illeciti;
- considerato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ed il ruolo che esso assegna alle Organizzazioni Interprofessionali;
- considerata la rappresentatività dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia in termini di volumi prodotti, trasformati e commercializzati in Italia;
- considerata la missione e gli obiettivi statutari dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia che, in coerenza con il Regolamento (UE) 1308/2013, prevedono, tra l’altro di:
1. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
2. prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
3. coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
4. contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione del tabacco greggio sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
5. esplorare potenziali mercati d’esportazione;
6. redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione europea per la vendita del tabacco greggio allo stato secco sciolto agli Acquirenti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
7. valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l’innovazione;
8. raccogliere, elaborare e fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;
9. adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
10. promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione;
11. ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, individuando e definendo buone pratiche agronomiche, al fine di garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria del tabacco greggio, in particolare attraverso la tracciabilità dello stesso;
12. mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
13. mettere a punto metodi e strumenti che consentano di aumentare l’efficienza economica del settore attraverso la riduzione dei costi di produzione;
14. promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;
15. contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;
16. definire per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive rispetto a quelle previste dalle normative dell’Unione europea e nazionali per il tabacco greggio;
17. collaborare con la pubblica amministrazione, in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza della O.I., e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il contrasto alle attività di produzione e di commercio illecite nel settore del tabacco greggio;
18. promuovere e contribuire attivamente alla realizzazione di strumenti e sistemi di controllo, che garantiscano la piena e libera concorrenza e parità di condizioni, per tutti gli operatori nel settore del tabacco greggio;
si è convenuto
di definire ed approvare il presente Accordo Interprofessionale relativo alle principali condizioni che consentano alla produzione italiana di tabacco greggio di rispondere alle esigenze del mercato.
Il presente accordo riguarda i raccolti 2015, 2016 e 2017, se non interverranno variazioni il presente Accordo si intenderà prorogato per ulteriori tre raccolti.
Ogni anno potranno essere apportate modifiche attraverso deliberazioni dell’Assemblea dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia (nel seguito, per brevità, OIT).
ARTICOLO 1 – COORDINAMENTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
Per consentire il proprio ruolo di coordinamento della commercializzazione della produzione italiana di tabacco greggio, l’OIT deve conoscere tempestivamente le informazioni pubbliche relative agli impegni dei produttori in termini di produzione, dei trasformatori in termini di flussi di trasformazione e seguire l’andamento delle consegne.
AGEA comunica a OIT:
- entro 15 giorni dal termine ultimo previsto per la stipula dei contratti di coltivazione, le informazioni aggregate relative alle superfici contrattate ed ai quantitativi di produzione attesi, suddivisi per gruppo varietale e per macro-area di produzione (Nord, Centro, Sud);
- entro il 31 luglio dell’anno del raccolto, le eventuali variazioni rispetto ai contratti di coltivazione stipulati, relative alle superfici effettivamente coltivate e le conseguenti variazioni riguardo le produzioni attese.
A partire dal mese di gennaio dell’anno successivo al raccolto di cui trattasi, allo scopo di monitorare la fase delle consegne, AGEA definisce un calendario di incontri con OIT, con cadenza almeno quindicinale.
ARTICOLO 2 – CONTRATTI DI COLTIVAZIONE
I produttori attraverso le OP riconosciute cui aderiscono e le Associazioni riconosciute di queste ultime (nel seguito, per brevità, i Venditori) e le imprese di prima trasformazione riconosciute o le manifatture o le imprese appartenenti a gruppi manifatturieri (in seguito, per brevità, gli Acquirenti), si impegnano a sottoscrivere e rispettare contratti di coltivazione, redatti secondo lo schema di cui all’Allegato 1 del presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e i cui contenuti e requisiti sono da intendersi minimi e inderogabili, fatta salva l’aggiunta di ulteriori elementi, lasciati alla libera negoziazione delle parti.
Le parti interessate si impegnano altresì a sottoscrivere e far sottoscrivere ai propri aderenti gli impegni e le dichiarazioni di coltivazione sottostanti i contratti di coltivazione, in coerenza con questi ultimi e secondo le modalità definite da AGEA.
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL TABACCO
Il tabacco oggetto di consegna deve corrispondere alle caratteristiche oggettive qualitative minime riportate nell’Allegato 2 del presente Accordo. Le parti contrattuali, nella libera negoziazione, potranno introdurre ulteriori elementi qualitativi.
ARTICOLO 4 – COMMISSIONI ARBITRALI
Con esclusione di quanto previsto contrattualmente in relazione alle consegne del tabacco, le controversie tra le parti contrattuali, sono deferite ad una Commissione arbitrale costituita secondo quanto all’uopo deliberato dall’Assemblea di OIT.
Le parti contrattuali si atterranno alle decisioni della Commissione arbitrale le cui decisioni verranno prese in forma di lodo rituale, ai sensi dell’articolo 806 del codice di procedura civile.
La Commissione arbitrale sarà composta da cinque membri di cui due scelti paritariamente da ciascuna delle due componenti costituenti l’OIT e la quinta, con funzioni di Presidente, individuata unanimemente dall’Assemblea di OIT.
Relativamente alle controversie emergenti nella fase delle consegne, l’OIT metterà a disposizione delle parti contrattuali una lista di tecnici cui potrà essere affidato l’incarico di Presidente della Commissione arbitrale, in caso di mancato accordo tra le parti contrattuali.
In ogni caso i costi derivanti dalla risoluzione delle controversie, di qualsiasi natura, resta a carico delle parti contrattuali.
ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE DEI RACCOLTI
OIT promuoverà la sottoscrizione, da parte dei produttori, di polizze assicurative contro i danni atmosferici dei raccolti.
ARTICOLO 6 – LINEE GUIDA E DISCIPLINARI DI PRODUZIONE E CURA
Le linee guida di buone pratiche agricole e i disciplinari di produzione, per singola varietà di tabacco, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e redditività economica delle produzioni sono predisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le Organizzazioni di produttori si impegnano affinché i produttori associati rispettino tali pratiche.
Le linee guida ed i disciplinari di produzione sono aggiornati periodicamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, se necessario, per tener conto delle mutate esigenze del mercato e dei vincoli legati all’ambiente e alla legislazione, sentita l’OIT.
ARTICOLO 7 – CONTRIBUZIONE INTERPROFESSIONALE
È istituita una contribuzione interprofessionale per i produttori e i trasformatori/soggetti assimilati per ogni campagna, l’importo è fissato ogni anno mediante delibere dell’OIT, secondo le seguenti regole di ripartizione e di raccolta:
- per i Venditori, il contributo viene richiesto dalla OIT alle Organizzazioni di produttori riconosciute;
- per gli Acquirenti, il contributo viene richiesto dalla OIT agli Acquirenti riconosciuti. I contributi sono destinati a finanziare:
- l’organizzazione della produzione e commercializzazione;
- la ricerca e sperimentazione;
- gli studi economici;
- la diffusione delle conoscenze.
ARTICOLO 8 – MODIFICHE DELL’ACCORDO
Il presente accordo può essere modificato su richiesta di una delle componenti dell’OIT, con il voto unanime dell’Assemblea.
ARTICOLO 9 – ESTENSIONE DELL’ACCORDO AI SOGGETTI NON ADERENTI
A norma degli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 173/1999, l’OIT chiede l’estensione del presente Accordo, comprese le contribuzioni di cui all’articolo 7, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche agli operatori interessati, singoli o associati: produttori, loro Organizzazioni ed Associazioni di queste ultime ed Acquirenti (trasformatori, manifatture ed imprese facenti parte di gruppi manifatturieri), non aderenti all’OIT stessa.
Roma, 2 aprile 2015
O.N.T. Italia Scarl Il Presidente
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
XX.X.XXX Scarl il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
APTI
il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato 1
Schema contratto di coltivazione “A”
Timbro di accettazione Organismo Pagatore | Spazio per bar-code |
CUAA (CF/P.IVA) dell’Acquirente Ragione Sociale dell’Acquirente
N° Contratto Descrizione gruppo varietale
CONTRATTO DI COLTIVAZIONE TABACCO - RACCOLTO
L’ACQUIRENTE
Impresa di prima trasformazione riconosciuta
Manifattura/Società affiliata riconosciuta come impresa di prima trasformazione
Manifattura/Società affiliata, non riconosciuta come impresa di prima trasformazione
CUAA , con sede in Comune Prov. CAP riconosciuto da AGEA in data / / con Prot. n. DPTU rappresentato legalmente da
CUAA , nato/a il / / a
Comune Prov. CAP domiciliato per l’incarico in Comune Prov. CAP
La manifattura/società affiliata non riconosciuta come impresa di prima trasformazione dichiara che il tabacco oggetto del presente contratto sarà materialmente ritirato e lavorato presso l’impresa di prima trasformazione riconosciuta:
e
IL VENDITORE OP
AOP
costituita in data / / , registrata in data / / al n° in
con sede legale in Comune Prov. CAP riconosciuta dall’Organismo pagatore con nota n. del / / ; Rappresentato legalmente da:
CUAA , nato/a il / / a
Comune Prov. CAP domiciliato per l’incarico in Comune Prov. CAP
STIPULANO
il presente contratto di coltivazione a norma delle disposizioni in vigore nel settore del tabacco, derivate dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dalla conseguente normativa nazionale di applicazione e dall’Accordo Interprofessionale dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia per i raccolti 2015-2016 e 2017.
A – Il Venditore si impegna
1. a consegnare all’Acquirente, per il raccolto tabacco del gruppo varietale oggetto del presente contratto per un quantitativo massimo di Kg ;
2. a consegnare all’Acquirente tabacco secco allo stato sciolto di qualità sana, leale, mercantile e privo del prodotto con le caratteristiche negative elencate nell’Allegato 2 dell’Accordo Interprofessionale per i raccolti 2015, 2016 e 2017 firmato nell’ambito dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia, e nel rispetto delle condizioni previste dalla Circolare AGEA emanata in relazione al presente anno di raccolto, presso il magazzino di trasformazione/centro di acquisto sito in
3. a fornire all’Acquirente l’elenco dei soci interessati dal presente contratto di coltivazione, a consentire il trattamento dei dati dei medesimi per quanto necessario a consentire la tracciabilità del tabacco prodotto e a mettere a disposizione dello stesso gli impegni di coltivazione (B) e le eventuali dichiarazioni di coltivazione (C) sottostanti il presente contratto;
4. a far produrre dai propri associati il quantitativo massimo indicato al punto A-1, netto, di tabacco greggio in foglia, come da elenco dei produttori associati accettato dall’Acquirente e dalla stampa SIAN allegata (Allegati 1, 2);
5. a far coltivare a tabacco dai propri associati la superficie delle particelle interessate, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi, etc., come indicato nei fascicoli aziendali aggiornati dai produttori presso i CAA mandatari per Regione di residenza dei produttori stessi o presso l’Organismo pagatore competente territorialmente;
6. a fornire e far utilizzare ai propri associati sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato, registrate e certificate in ottemperanza alle norme applicabili, testate ed esenti OGM, appartenenti alle linee varietali indicate in allegato (Allegato 3), fornite o approvate dall’Acquirente;
7. a consegnare il presente contratto all’Organismo pagatore competente territorialmente, e a trasmettere i dati contrattuali informatici entro le date e secondo le modalità , secondo le modalità impartite dallo Organismo pagatore stesso;
8. a far trapiantare il tabacco entro il 20 giugno dell’anno del raccolto.
9. a far comunicare da parte dei produttori associati all’Organismo pagatore competente territorialmente e all’Acquirente, anteriormente al 20 giugno dell’anno del raccolto per lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel trapianto nonché l’eventuale cambio di particelle o riduzione di superficie, precisandone i motivi;
10. ad agevolare l’accesso alle coltivazioni e ai locali di cura e deposito dei propri soci produttori da parte degli incaricati dall’Organo di controllo competente e da parte dei tecnici incaricati dall’Acquirente;
11. a mettere in atto programmi per l’informazione e l’assistenza ai produttori al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale – ivi incluso il rispetto delle linee guida nazionali relative alla “Biodiversità” – e alla salute degli operatori;
12. a divulgare presso tutti gli associati, e a far applicare le linee guida di “Buona pratica agricola per la produzione di tabacco in Italia” predisposte dal MiPAAF (Allegato 4A), in particolare per il corretto uso degli agrofarmaci, nonché i disciplinari di produzione specifici della varietà oggetto del presente contratto (Allegato 4B), predisposti dallo stesso Ministero;
13. affinché i propri soci si impegnino a produrre tabacco nel rispetto delle vigenti leggi in materia di lavoro minorile (legge n. 977 del 17/10/1967 e successive modifiche ed integrazioni);
14. a compiere ogni sforzo finalizzato ad assicurare la partecipazione dei propri produttori associati ad incontri tecnici organizzati in collaborazione con l’Acquirente;
15. a consegnare la produzione esente da sostanze estranee, da residui e altre sostanze inquinanti, nel pieno rispetto delle procedure relative all’eliminazione delle sostanze estranee per la presente campagna, come dettagliato in allegato al presente contratto (Allegato 5);
16. a consegnare la produzione nel rispetto dei limiti massimi di residui di fitofarmaci previsti dalla normativa vigente e come riportato nell’Allegato 6 (LMR consentiti sul tabacco secco) del presente contratto. Resta inteso, che qualora il prodotto risulti non conforme ai limiti massimi di residui sarà considerato come non sano leale e mercantile e di conseguenza l’Acquirente è esonerato fin da ora dall’acquisto;
17. ad assicurare la tracciabilità dei colli contenenti il prodotto dei propri soci, in funzione del programma informatico predisposto dall’Acquirente;
18. a consegnare il tabacco imballato ed allestito conformemente alle richieste dell’Acquirente;
19. a comunicare all’Acquirente entro il 15 luglio dell’anno del raccolto il fabbisogno quantitativo di scatole di cartone per l’imballaggio del tabacco ed il relativo programma temporale per la consegna delle stesse;
20. a rispettare il programma e le modalità di conferimento concordato settimanalmente con l’Acquirente.
Il Venditore dichiara
ai sensi della legge n. 675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.
B – L’Acquirente si impegna
1. a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A-1, tutto il tabacco consegnato dal Venditore, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione (B) sottostanti, nelle modalità e quantità di cui al presente contratto, privo del prodotto con le caratteristiche negative di cui all’Allegato 2 dell’Accordo Interprofessionale per i raccolti 2015, 2016 e 2017 firmato nell’ambito dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia, comunque conforme ai precedenti punti A-15 e A-16, privo di sostanze inquinanti di origine sintetica e prodotto nel rispetto delle caratteristiche e condizioni previste dalla Circolare AGEA emanata in relazione al presente raccolto;
2. a versare al Venditore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna consegna presso il magazzino di trasformazione/centro di ritiro sito in
il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
3. a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di
€/Kg e massimo di €/Kg , calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento presenti nel tabacco consegnato così definite:
- Classe di riferimento €/Kg
- Classe di riferimento €/Kg
- …
Le classi di riferimento di cui al punto B-3 devono corrispondere alle caratteristiche dell’Allegato 7 (criteri per la determinazione dei prezzi) del presente contratto, ed il tabacco con le seguenti caratteristiche dovrà essere classificato nelle ultime due classi merceologiche:
- marcati difetti di cura;
- evidenti elementi di immaturità;
- massiccia presenza di colore verde intenso (ad esclusione del tabacco Kentucky da fascia e Nostrano del Brenta);
4. ad espletare il proprio diritto, per la durata del presente contratto, di effettuare controlli, insieme al Venditore, in merito al rispetto degli obblighi contrattuali.
L’Acquirente dichiara
di essere a conoscenza che, a norma dalla Circolare AGEA emanata in relazione al presente anno di raccolto, deve rispettare i termini di pagamento del prezzo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, pena la revoca del riconoscimento.
C – L’Acquirente e il Venditore convengono che
1. il presente contratto è sottoscritto per il raccolto ;
2. le consegne verranno effettuate nel periodo che va dal 1 settembre dell’anno del raccolto al 15 marzo dell’anno successivo, fatto salvo il solo gruppo varietale 04 Kentucky, per il quale il termine finale delle consegne è protratto al 31 marzo, secondo il programma delle consegne definito di comune accordo;
3. la fornitura degli imballaggi, il materiale per il confezionamento ed il trasporto del prodotto dal luogo di deposito al magazzino sopra indicato è a carico dell’Acquirente;
4. l’Acquirente si impegna ad informare il Venditore e a diffondere ai tecnici e agli operatori del Venditore le conoscenze riguardo le “Malattie da Tabacco Verde” (Green Tobacco Sickness). Il Venditore si impegna a sua volta a diffondere tali informazioni ai produttori soci che dovranno istruire in modo appropriato i lavoratori dipendenti sui probabili rischi di intossicazione da nicotina durante la manipolazione del tabacco verde;
5. il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana;
6. le controversie sulla qualità del tabacco consegnato fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia, verranno sottoposte ad un organo d’arbitrato composto:
a. da due periti designati rispettivamente dal Venditore e dall’Acquirente;
b. dal Presidente scelto dalle parti o, in mancanza di accordo, dall’Organismo pagatore competente o dal Presidente del Tribunale competente o individuato nell’elenco all’uopo predisposto dall’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia;
7. il Foro competente è quello di ;
8. ogni modifica al presente accordo non potrà avvenire che in forma scritta.
, lì
L’Acquirente Il Venditore
Le parti dichiarano che il presente contrato è stato frutto di libera negoziazione tra di esse. Ad ogni buon conto approvano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., approvano specificamente:
art. C-7) clausola arbitrale; art. C-8) foro competente;
art. C-9) forma scritta ad substantiam
, lì
L’Acquirente Il Venditore
Allegati al contratto di coltivazione 1
ELENCO PRODUTTORI | ||
Az. Agricola (CUAA) | Ragione Sociale o Denominazione | Produzione (Kg) |
AAAAAAAA | XXXXXXXXXXX | 9.999.999 |
Totale | 99.999.999 |
2
Codice CAA | Regione CAA | Data fascicolo | Codice varietà tabacco | Superficie coltivata (centiare) |
XXX | XXXXX | gg/mm/aaaa | XXX | 9/99/99 |
Totale | 9/99/99 |
3
Sementi certificate - Linee varietali ammesse
4
A. Linee guida di buone pratiche agricole – MiPAAF
B. Disciplinare di produzione varietà – MiPAAF
5
Procedure per l’eliminazione delle sostanze estranee per la campagna
6
Limiti massimi ammessi di residui di fitofarmaci
7
Criteri per la determinazione dei prezzi contrattuali
Allegato 2
Requisiti qualitativi del tabacco per la commercializzazione
Il tabacco greggio oggetto dei contratti di coltivazione deve possedere, almeno, tutte le caratteristiche e i requisiti riportati di seguito:
1) il tabacco con le seguenti caratteristiche dovrà essere classificato nelle ultime due classi merceologiche:
a) marcati difetti di cura;
b) evidenti elementi di immaturità;
c) massiccia presenza di colore verde intenso (solo per i gruppi varietali 01, 02 e 04, escluso il tabacco Kentucky da fascia).
2) per i tabacchi Kentucky e Nostrano del Brenta, il contratto di coltivazione deve contenere, nelle classi merceologiche, la specifica relativa a: “fascia”, “ricavo fascia”, “ripieno pesante” e “ripieno leggero”.
3) in ogni caso, si considera tabacco non ammissibile alla commercializzazione, il prodotto che presenta le seguenti anomalie:
a) frammenti di foglie, foglie molto danneggiate (Kentucky e Nostrano del Brenta da fascia);
b) gravi difetti di integrità, con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
c) superficie fogliare colpita per più del 25% da malattie o alterazioni provocate da parassiti;
d) presenza di residui di antiparassitari;
e) foglie placcate, ammuffite o marcite;
f) foglie di germogli;
g) foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
h) foglie sporche con terra aderente;
i) foglie il cui tasso d’umidità, determinato con metodi convenzionali, supera i limiti del: 16 %, con tolleranza di (+) o (–) il 4% per il gruppo varietale 01;
20 %, con tolleranza di (+) o (–) il 6% per il gruppo varietale 02;
22 %, con tolleranza di (+) o (–) il 6% per il gruppo varietale 03, escluso il Nostrano del Brenta da fascia;
22 %, con tolleranza di (+) o (–) il 4% per il gruppo varietale 04 e il Nostrano del Brenta da fascia.