ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
per l’erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale “Covid-19” ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, art. 68 D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 1 D.L. n.104 del 14/08/2020, art.12 D.L. 137 del 28/10/2020, art. 1 Comma 300 della Legge 30/12/2020 n.178, art.8 comma 2 D.L. 22/03/2021 n.41.
⮚ Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
⮚ Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
⮚ Visto il decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Ottobre 2020, n. 126;
⮚ Visto il decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 Dicembre 2020, n. 176;
⮚ Vista la legge 30 Dicembre 2020 n.178 – legge di Bilancio 2021;
⮚ Visto il decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41.
Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra l’A.N.E.C. Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell’Esercizio Cinematografico SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM –UIL in merito all’utilizzo del F.I.S. di cui ai sopra richiamati Xxxxxxx Xxxxx, e Legge di bilancio 2021.
Su proposta delle parti si procede alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l’utilizzo del F.I.S. ed alla sua proroga delle ulteriori 28 settimane previste dal decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41 c.d. “Decreto Sostegni”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Ambito di applicazione
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza nell’ultimo semestre una media di più 5 dipendenti e che abbiano nel cassetto previdenziale i codici di autorizzazione I.N.P.S. 0J o 6G o 2C e che i dipendenti interessati siano in forza al datore di lavoro alla data del 22 Marzo 2021.
Sono esclusi dall’applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che abbiano una media, nell’ultimo semestre, fino a 5 Lavoratori, per i quali andrà applicato quanto previsto dall’ex art.22 D.L.18/20 (CIGD) Cassa Integrazione in Deroga.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
2. Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dal 01 Aprile 2021 fino al
31 Dicembre 2021, per un ulteriore periodo non superiore a 28 settimane che potranno essere richieste ed utilizzate dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge stessa.
3. Lavoratori beneficiari
Il trattamento di F.I.S ai sensi dell’art. 8 Comma 2 del decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 22 Marzo 2021, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.
4. Procedura di accesso
I datori di lavoro presentano domanda di concessione di ulteriori 28 settimane del F.I.S in via telematica attraverso il Sistema informatico I.N.P.S. nei termini e nei modi previsti.
Il trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, la parte Sindacale chiede, dove possibile, l’anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro.
5. Monitoraggio
Le XX.XX e l’A.N.E.C. si impegnano a monitorare l’andamento delle domande inviate da parte dei datori di lavoro e la loro corretta applicazione.
6. Disposizioni finali
Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.
7. Dichiarazione finale
Le XX.XX e l’A.N.E.C. dichiarano, con la firma del presente accordo, di aver correttamente esaurito, per tutti gli associati A.N.E.C., quanto disposto precedentemente al c. 2 dell’art.19 D.L. 18 del 17/03/2020 ribadito dal D.L. 34 del 19/05/2020 non disdettato, dal D.L. 28/10/2020 n.137, dalla Legge 30/12/2020 n.178 e neanche dal decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41, a titolo di informazione, consultazione ed esame congiunto tra le parti.
Roma, 25/03/2021