CAPITOLO 4
CAPITOLO 4
REGOLAMENTO COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLO
1. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente capitolo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e seguenti del citato art. 1 della Legge n. 147/2013.
2. Nella parte relativa alla tassa rifiuti, il presente Regolamento determina la disciplina per la sua applicazione, concernente tra l'altro:
a) i criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 641 – 666 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, al “Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/11/2012, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il Comune di Sori è soggetto attivo dell’obbligazione tributaria per gli immobili assoggettabili alla tassa, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
5. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del
cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce il tributo, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Art. 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dal sopra citato “Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani” e dalle altre norme vigenti in materia.
3. Ai fini delle definizioni di “rifiuto”, “rifiuti urbani ed assimilati” e “rifiuti speciali non assimilati” si rimanda a quanto previsto dal sopra citato “Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani”.
Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
1. Presupposto per l’applicazione della tassa rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, esistenti nel territorio comunale. La tassa è dovuta per i locali e le aree in condizioni di oggettiva utilizzabilità, anche se non utilizzati.
2. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, dotati di copertura fissa, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione d’uso ed anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie.
3. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, intese come superfici prive di edifici o di strutture edilizie, spazi circoscritti che non
costituiscono locali, tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi, depositi e luoghi di stoccaggio.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
Art. 4
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
1. La tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.
2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della tassa rifiuti.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod. Civ. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Art. 5 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 8, comma 4, il possesso.
2. L’obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Art. 6 ESCLUSIONI
1. Non sono soggetti all’applicazione della tassa:
a) i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, come individuati nel seguente elenco tassativo:
Utenze domestiche
1) solai, soffitte e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
2) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, serbatoi e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
3) unità immobiliari adibite a civile abitazione totalmente prive di mobili e suppellettili e sprovviste di utenze attive, non condominiali, di fornitura dei servizi pubblici a rete di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
4) locali danneggiati in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o se precedente fino alla data effettiva di inizio occupazione;
5) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche
6) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2;
7) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
8) superfici coperte o scoperte e relative attrezzature riservate, di norma, ai soli praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici dovendosi escludere che durante l’attività sportiva i praticanti possano produrre rifiuti, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, deposito attrezzi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
9) aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
10) aree adibite in via esclusiva al movimento interno degli autoveicoli, ad operazioni di manovra e/o di carico/scarico o alla sosta gratuita dei veicoli;
11) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
12) aree e locali in totale stato di degrado o abbandono che comportino il permanente stato di inutilizzo e comunque in situazioni tali da escludere la permanenza in essi di persone e cose;
13) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e aree scoperte occupate da aiuole, fioriere o simili, collocate per delimitare spazi di servizio o per veicolare il movimento degli autoveicoli;
b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, aree di manovra, aree di carico/scarico, parcheggi e posti auto gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati, purché tutti non chiusi o chiudibili con strutture fisse. Sono invece tassabili le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
c) le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 Cod. Civ. non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma 1, lett. a), devono essere riscontrabili ed indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, dalla cui data di presentazione decorre il diritto
all’esclusione. A tale dichiarazione deve altresì essere allegata idonea documentazione relativa agli elementi obiettivi, direttamente rilevabili, comprovanti la sussistenza di una fattispecie di esclusione o, in alternativa, apposita dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicato la tassa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Tale detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano tali solo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
Restano, pertanto, soggetti alla tassa i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
2. L’esclusione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che:
a) provvedano a presentare apposita dichiarazione originaria o di variazione, dalla cui data di presentazione decorre il diritto all’esclusione, specificando la tipologia del rifiuto speciale non assimilato o pericoloso prodotto e allegando
- apposita planimetria catastale o planimetria in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata
dei locali o delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi;
- dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del contribuente nella quale egli dichiari che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto;
- copia del contratto stipulato con apposita ditta autorizzata allo smaltimento o, in assenza di un contratto, copia di documentazione probatoria che attesti lo smaltimento avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente;
b) forniscano annualmente, a consuntivo ed entro il 30 giugno dell’anno successivo, idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copia MUD ecc.).
3. Nell’ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi e pertanto non sia possibile per il produttore indicare, nella dichiarazione di cui alla lett. a) del precedente comma, le esatte superfici produttive di rifiuti speciali, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta la percentuale di riduzione del 10%.
4. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma 2, il contribuente perderà il diritto all’esenzione/riduzione e il relativo tributo dovuto verrà recuperato a conguaglio o in sede di elaborazione dell’avviso di pagamento TARI emesso per l’anno d’imposta successivo.
Art. 8
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati, la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993 o del Tributo comunale sui rifiuti e servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011.
2. Tale base imponibile varrà fino al 1° gennaio dell’anno successivo alla data di emanazione di un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che dovrà attestare la compiuta attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. Tali procedure sono finalizzate all'allineamento tra i dati catastali di tali unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa rifiuti pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici catastali imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto del contribuente.
3. Per i locali, la superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
4. Per le aree scoperte operative, la superficie calpestabile viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti rimane quella calpestabile.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.
Art. 9
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. La tassa rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. I costi da coprire con la tassa includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’articolo successivo.
6. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
Art. 10 PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, che lo deve trasmettere al Comune non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce e, comunque, almeno tre mesi prima del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale piano viene poi approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli investimenti necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
e) eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa della tassa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.
5. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani finanziari successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra stime a preventivo e accertamenti a consuntivo:
a) per intero, nel caso di accertamento a consuntivo delle entrate superiore ai costi;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore ovvero dovute ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di accertamento a consuntivo delle entrate inferiore ai costi.
Art. 11 TARIFFA DEL TRIBUTO
1. La tassa rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della tassa rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di
attività svolte, sulla base dei criteri e delle disposizioni contenuti nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; per utenze non domestiche si intendono invece le restanti superfici soggette alla tassa, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
5. Con riferimento alle norme e all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999:
a) la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 di tale allegato;
b) la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
c) la quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni rispettivamente di cui ai punti 4.3 e
4.4 del citato allegato;
d) il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche che deve avvenire secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4.a;
e) il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche previsti dal sopra citato allegato 1, fornendo idonea motivazione dei valori adottati qualora i coefficienti siano scelti al di fuori dei limiti minimi e massimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999.
6. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014 e 2015 il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3.a, 3.b, 4.a e 4.b del citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1.a e 1.b del medesimo allegato 1.
Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in conformità al Piano finanziario di cui al precedente art. 10.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe della tassa possono tuttavia essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ove sia necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla tassa rifiuti devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le indicazioni date dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4033 del 28/02/2014.
Art. 13
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree, identificati ai fini catastali come unica unità immobiliare ancorché con diversa destinazione d’uso, sono classificate in categorie di attività omogenee con riferimento alla qualità e alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell’allegato A del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l’utenza non domestica, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In mancanza di tale dato, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, in base a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA. o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, dalla visura camerale o da altri elementi.
4. Le attività economiche non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici riferibili alla medesima attività. E' tuttavia possibile applicare tariffe diverse per locali della medesima attività economica che risultino situati in luoghi diversi e aventi diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), a condizione che tali unità secondarie e/o accessorie siano catastalmente individuate in modo separato, non sia previsto accesso al pubblico al loro interno e che tale diversa destinazione sia comprovata dalle risultanze dell’Anagrafe tributaria o dall’iscrizione alla CC.II.AA. o dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui siano svolte anche una o più attività economiche e/o professionali, alle superfici a tal fine utilizzate sono applicate le tariffe previste per le specifiche attività esercitate. Qualora tali attività economiche e/o professionali siano condotte da diversi soggetti presso la stessa unità immobiliare
univocamente identificata, la dichiarazione d’iscrizione/variazione dovrà essere presentata da uno solo dei soggetti coobbligati.
Art. 14
OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri dell’Anagrafe del Comune, considerando presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel numero dei componenti devono comunque essere considerate le persone che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione nelle quali non risultino soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 26, a condizione che sia l’unico proprietario, o in mancanza quello di n. 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell’avviso di pagamento di cui all’art. 27, comma 3, o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia ai fini della tassa dell’anno d’imposta successivo, fatte salve eventuali dichiarazione di variazione presentate tempestivamente dal contribuente.
6. Per i locali di categoria C2, C6, C7 non pertinenze di abitazioni domestiche o di utenze non domestiche si applica la tariffa per le utenze domestiche occupate da un componente.
Art. 15 ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Il sevizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche resta disciplinato dall’art. 33- bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008,
n. 31, in base al quale il M.I.U.R. provvede a corrispondere ai Comuni un importo forfettario in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.
2. La somma attribuita ai sensi del comma precedente è incassata dal Comune come proventi diversi ed è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.
Art. 16
TASSA GIORNALIERA
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tassa annuale.
3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria di attività non domestica e per ciascun metro quadrato di superficie occupata, in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione di cui al presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Il pagamento della tassa giornaliera dovuta per le occupazioni realizzate durante l’anno per lo svolgimento del mercato settimanale, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro la scadenza dell’ultima rata di cui all’art. 27, comma 2.
6. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. In caso di affitto e/o gestione dell’azienda, la responsabilità di quanto dovuto a titolo di tassa giornaliera è solidale tra il proprietario e l’affittuario e/o gestore.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
9. In caso di occupazione abusiva, la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
Art. 17 TRIBUTO PROVINCIALE
1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo della tassa comunale.
Art. 18
RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Fermo restando l’obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa da applicare è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del:
a. 20% a favore delle utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 300 metri lineari, ma inferiore a 500 metri lineari;
b. 50% a favore delle utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al comma precedente, la distanza deve essere determinata in base al più breve percorso carrabile o pedonale, su viabilità esclusivamente pubblica, necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti, escludendo eventuali vie o aree di accesso private agli insediamenti.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di iscrizione/variazione, dalla cui data decorre il diritto alla riduzione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, nella zona ove collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell’attività dell'utente, questi ha diritto ad una decurtazione dell’80% della tariffa dovuta.
2. Tale riduzione spetta - sino alla regolarizzazione del servizio - a partire dal mese successivo alla data di presentazione al Protocollo comunale di un’apposita comunicazione segnalante la carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell’Area Economico-finanziaria consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del Servizio Igiene Urbana, che entro
30 giorni deve provvedere a fornire dettagliata relazione in merito, indicando in particolare le utenze che hanno diritto alla riduzione di cui al comma 1. Analoga comunicazione dovrà essere poi inoltrata entro 30 giorni dall’intervenuta regolarizzazione del servizio.
Art. 20
RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Per effetto del sistema vigente di raccolta differenziata dei rifiuti disciplinato dal “Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani”, ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche in sede di deliberazione annuale di modulazione delle tariffe.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico come previsto nel “Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani” è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello di presentazione di apposita dichiarazione;
3. Tale riduzione sarà spettante anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 21
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. A norma dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, le utenze non domestiche che avviano al riciclo – come definito dall’art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006 - direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.
2. L’agevolazione di cui al comma precedente, applicata di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e
la produzione complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. In tale calcolo non si tiene conto degli scarti alimentari che, in quanto “sottoprodotti di origine animale (SOA)”, non sono qualificabili come rifiuti e risultano pertanto esclusi dalla disciplina della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e rientranti invece nella disciplina prevista dal Regolamento CE n. 1069 del 21/09/2009.
3. Al fine del calcolo di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta nel quale il riciclo si è verificato, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti - ad eccezione degli imballaggi secondari e terziari - avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo o, in alternativa, specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo, nella quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere un soggetto autorizzato indicando gli elementi comprovanti tale autorizzazione, la tipologia dei rifiuti avviati al riciclo nonché la relativa quantità. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell’attività assoggettata alla tassa ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore ai sei mesi nell’anno solare. Tali condizioni devono risultare dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti.
5. La riduzione tariffaria di cui al comma precedente compete a richiesta dell’interessato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che
non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto a tale riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione di cui al presente comma cessa comunque di operare dalla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 22
ALTRE RIDUZIONI XX XXXXXXXXX
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 sono previste le seguenti esenzioni dalla tassa:
a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere);
b) le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, che abbiano un ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00;
c) le abitazioni occupate da persone, sole o facenti parte di nuclei familiari, che abbiano un’invalidità civile superiore al 65% attestata da apposito verbale di accertamento A.S.L..
d) i locali od aree di proprietà del Comune nonché i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento e/o di locazione nonché le aree gravate da servitù di pubblico passaggio, temporaneamente occupate o detenute da utenti che non abbiano scopo di lucro, per manifestazioni realizzate o patrocinate dal Comune, per le quali la Giunta Comunale abbia, con apposita decisione, concesso l’esenzione.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, è prevista la riduzione del 75% della tassa, sia della quota fissa che della quota variabile, nel caso di avviamento da parte di giovani di nuove attività di impresa o di lavoro autonomo che abbiano la sede almeno operativa nel territorio comunale.
La riduzione spetta solamente per i locali e/o le aree scoperte operative direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività.
Si definiscono costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari abbiano un’età non superiore ai trentacinque anni al momento della costituzione dell’impresa medesima;
b) le società e le cooperative il cui legale rappresentante abbia un’età non superiore ai trentacinque anni e i cui soci abbiano per almeno i 2/3 un’età non superiore ai trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone appartenenti alla predetta fascia d’età, al momento della costituzione della società o della cooperativa.
Per persona di età non superiore ai 35 anni si intende chi non abbia compiuto il 36° anno di età alla data di iscrizione dell’impresa alla CC.II.AA. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.
Si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione, come risulta dalla data di prima iscrizione alla CC.II.AA. o comunque dalla data di attribuzione della partita IVA.
Nel caso di un’impresa nata dalla cessione d’azienda da padre a figlio, sono ulteriori condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione il fatto che il figlio non abbia esercitato prima un’attività di impresa o di lavoro autonomo e che esistano un atto di cessione d’azienda e un nuovo numero di iscrizione alla CC.II.AA..
Non si considera nuova impresa e quindi viene esclusa dall’agevolazione: 1) il subentro in un’impresa già esistente o il mero cambiamento della denominazione sociale; 2) la cessazione di un’attività con conseguente costituzione di una nuova da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (es. uscita di un socio da una società con contemporanea costituzione di una ditta individuale, ecc.).
La predetta riduzione ha durata limitata ai primi tre anni di attività di impresa o di lavoro autonomo, decorrenti dalla data di inizio dell’agevolazione.
I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per il pagamento della tassa e per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di Tassa rifiuti. Il mancato rispetto comporterà, a decorrere dalla data in cui è stata commessa la violazione, la revoca dell’agevolazione e l’applicazione delle eventuali sanzioni vigenti.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, è prevista la riduzione del 10% della tassa, sia della quota fissa che della quota variabile, a favore degli
occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle categorie n. 11 “Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx”, x. 00 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” e n. 17 “Bar, caffè, pasticceria”, che dichiarino di non aver installato e di non installare apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, è prevista la riduzione del 50% della tassa, sia della quota fissa che della quota variabile, per i locali la cui utenza è intestata a società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, enti morali e/o parrocchiali, rientranti nella categoria TARI n. 1.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, è prevista la riduzione del 10% della tassa, sia della quota fissa che della quota variabile, per i locali la cui utenza è intestata ad esercenti della somministrazione che aderiscano al progetto comunale contro il digital divide per la connessione internet wi-fi pubblica e gratuita per la cittadinanza.
6. Le riduzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l’esenzione di cui al comma 1, lett. b) e c) devono essere richieste dal contribuente utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’Area Economico--finanziaria e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
7. Tali agevolazioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste e non intervenga una comunicazione da parte degli uffici competenti.
8. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Art. 23
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Art. 24
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 26, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni non iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.
Art. 25
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa e, in particolare, l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti da uno degli occupanti/detentori/possessori a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività o, nei casi di cui all’art. 17, comma 6, ultimo periodo, da uno degli occupanti/ detentori/possessori a qualsiasi titolo;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
Art. 26
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o a mezzo fax o inviata in via telematica con posta certificata. La denuncia si intende consegnata:
- all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
- alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
- alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax;
- alla data d’invio in caso di PEC.
2. Ai fini dell’applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alle destinazioni d’uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa producono effetto dal mese successivo all’effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia presentata entro il termine previsto, decorrendo altrimenti dal mese successivo alla data di presentazione della denuncia di variazione. Le variazioni di tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di cessazione,
con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell’anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione, nessuno sgravio è spettante per l’anno in cui l’utenza è cessata e il tributo non è dovuto per le annualità successive se il denunciante dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
7. Al fine di evitare una duplicazione tributaria, qualora venga presentata una nuova dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso a titolo di subentro per un locale e/o area già iscritto ad un altro soggetto passivo e tale nuova dichiarazione risulti adeguatamente documentata nel suo presupposto impositivo, la precedente iscrizione può essere cessata d’ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso.
9. La dichiarazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, numeri telefono, fax e indirizzo e-mail);
b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni, la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l’ubicazione dell’utenza, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
e) la destinazione d’uso dei singoli locali e aree e la superficie calpestabile, fatta salva l’entrata in vigore del criterio della superficie catastale di cui all’art. 8, comma 2;
f) il numero degli occupanti i locali;
g) le generalità e il codice fiscale dei soggetti coobbligati;
h) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o aree o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
j) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
Utenze non domestiche
a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, numeri telefono e fax);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), con indicazione della qualifica;
c) l’ubicazione dell’utenza, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la destinazione d’uso dei singoli locali e aree e la superficie calpestabile, fatta salva l’entrata in vigore del criterio della superficie catastale di cui all’art. 8, comma 2;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o aree o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto xxxxxx.
Art. 27 VERSAMENTI
1. La tassa rifiuti deve essere versata direttamente al Comune, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, al massimo in tre rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Per semplificare gli adempimenti, il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. Il Comune può inviare tale avviso anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. Resta tuttavia l’obbligo per il contribuente di prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del sopra citato avviso di pagamento per poter comunque eseguire il versamento entro i termini di scadenza.
4. L’importo complessivo della tassa annua da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Qualora l’importo della tassa annua dovuta al Comune sia superiore a € 1.500,00, su richiesta anticipata del contribuente, il Funzionario Responsabile può concedere una maggiore rateizzazione rispetto a quella prevista dal comma 2, fino ad un massimo di 10 rate a cadenza mensile. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento di cui al comma 3, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento. Tale avviso, da notificarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con
addebito delle spese di notifica ed emissione atto, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, con ulteriore irrogazione della sanzione per omesso/parziale pagamento di cui all’art. 66, comma 1, degli interessi di mora e delle spese di riscossione aggiuntive.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno della tassa, possono essere conteggiate nella tassa relativa all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, riscosso secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
Art. 28
VERIFICHE E POTERI DEL COMUNE
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia presentata ai fini della tassa rifiuti e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine, in aggiunta ai poteri attribuiti dall’art. 9 capitolo 1 “Disposizioni comuni”, il funzionario responsabile può:
a) esigere in visione dai proprietari dei fabbricati e delle aree le planimetrie degli immobili utilizzati direttamente o concessi in affitto nonché i contratti di locazione o di affitto;
b) esigere, per rettificare la superficie accertata dal Comune in base ai documenti agli atti, la presentazione di una planimetria in scala 1:100 o 1:200, firmata dal professionista e accompagnata da dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dello stesso nella quale egli dichiari che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto.
Nella planimetria dovranno essere indicati i seguenti dati:
- cognome e nome, codice fiscale e qualifica del richiedente;
- cognome e nome del tecnico, avente titolo professionale ai sensi di legge;
- localizzazione dell'immobile o dell'area oggetto della tassa di che trattasi, mediante indicazione precisa dell’indirizzo e degli identificativi catastali;
- oggetto dell’elaborato grafico;
- computo metrico dettagliato della superficie lorda, nonché di quella netta;
- data.
Anziché presentare la predetta planimetria, il contribuente potrà richiedere il sopralluogo di un tecnico o di un agente di Polizia municipale designato dal Comune, al fine di verificare la superficie contestata dell’immobile oggetto della tassa di cui trattasi, previo versamento di un deposito cauzionale di € 100,00. Nel caso la contestazione risultasse fondata, il deposito verrà restituito al contribuente; in caso contrario verrà incamerato quale rimborso delle spese sostenute per motivi infondati;
c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179 - 182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili, il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
2. Ai fini dell’attività di accertamento della tassa rifiuti, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al
D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Art. 29 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Il Comune continuerà, entro i termini decadenziali e prescrizionali, le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per le quali rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari.
2. In quanto compatibili con la nuova normativa della TARI e sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto, per la sua prima applicazione conservano validità tutte le denunce, dichiarazioni, autocertificazioni già presentate, le riduzioni già riconosciute e gli accertamenti già notificati ai fini della TARSU o della TARES, opportunamente integrati con gli elementi in essi non contenuti, necessari per l’applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell’Ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate ai contribuenti.
Art. 30
DISPOSIZIONI PER L’ANNO 2014
1. In deroga a quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 31, per l’anno 2014 le scadenze delle rate per il pagamento della tassa rifiuti sono le seguenti: 31 agosto, 31 ottobre 2014 e 28 febbraio 2015.
ALLEGATO A
TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
Numero categoria | Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 | Campeggi, distributori carburanti |
3 | Stabilimenti balneari |
4 | Esposizioni, autosaloni |
5 | Alberghi con ristorante |
6 | Alberghi senza ristorante |
7 | Case di cura e riposo |
8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
9 | Banche ed istituti di credito |
10 | Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli |
11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere |
13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie |
17 | Bar, caffè, pasticceria |
18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. |
19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
21 | Discoteche, night club |